<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200718720210324184853807" id="20200718720210324184853807" modello="2" modifica="3/29/2021 10:45:20 AM" pdf="3" ricorrente="Francesco Salzano" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="07187"/><fascicolo anno="2021" n="02647"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200718720210324184853807.xml</file><wordfile>20200718720210324184853807.docm</wordfile><ricorso NRG="202007187">202007187\202007187.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2020\202007187\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>29/03/2021 10:45:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>federico di matteo</firma><data>29/03/2021 09:22:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 0-OMISSIS-/2020, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7187 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pierluigi da Palestrina, 47; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Gugliemo Saporito e Francesco Cardarelli e l'avvocato dello Stato Marina Russo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con delibera del 6 febbraio 2019 il Plenum del C.S.M. – Consiglio superiore della magistratura nominava il dott. -OMISSIS- Avvocato generale presso la Corte di Cassazione con decisione assunta all’unanimità.</h:div><h:div>2. Il dott. -OMISSIS- magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione, che aveva presentato domanda di conferimento del predetto ufficio direttivo, impugnava il provvedimento di nomina, unitamente al conforme parere della V Commissione, al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sulla base di un unico articolato motivo.</h:div><h:div>2.1. Il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 6, 10, 11 e 12 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 nonché gli articoli 7 – 13, 15 – 23 e 11, 21, 22, 25, 26 e 33 della Circolare del C.S.M. 28 luglio 2015 p. 14858/15 nota come Testo unico della dirigenza giudiziaria.</h:div><h:div>Lamentava che il suo percorso professionale, lusinghiero al pari di quello del controinteressato, non era stato adeguatamente valorizzato dal C.S.M. ai fini del conferimento dell’incarico di Avvocato generale della Corte di Cassazione; in particolare, non era stato correttamente considerato il lungo periodo di esercizio delle funzioni di legittimità, come pure la “conoscenza dell’ordinamento giudiziario” paragonabile, quanto alle esperienze dalle quali era maturata, a quella del controinteressato.</h:div><h:div>A suo dire, inoltre, il C.S.M. non aveva espresso un’autonoma valutazione sul percorso professionale di ciascun candidato, idonea a sostenere la scelta del conferimento dell’incarico all’uno e non all’altro. </h:div><h:div>Il ricorso era integrato da motivi aggiunti proposti in seguito all’avvenuto deposito in giudizio da parte del C.S.M., su ordine del giudice, del parere attitudinale del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e del parere del procuratore generale relativi al controinteressato; i motivi erano diretti ad evidenziare l’illogicità, l’incompresibilità, e, comunque, la genericità della motivazione a fondamento del provvedimento di nomina del dott. -OMISSIS-</h:div><h:div>2.2. Il giudice di primo grado, con la sentenza della prima sezione, 20 luglio 2020, n. -OMISSIS-, accoglieva il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di conferimento dell’incarico al dott. -OMISSIS- e ordinava al C.S.M. di rideterminarsi conformemente alle prescrizioni date in motivazione ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) cod. proc. amm..</h:div><h:div>Il tribunale riteneva fondati il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal dott. -OMISSIS-per aver il C.S.M.</h:div><h:div>a) errato nella individuazione del periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità da parte del ricorrente avendo considerato i soli anni (cinque) di svolgimento delle funzioni di Sostituto Procuratore Generale, laddove l’art. 22 lett. a) Testo unico della dirigenza giudiziaria, nel riferirsi al pregresso svolgimento, per un periodo “adeguato” e non minore di sei anni, alle “funzioni di legittimità”, consente ed impone di tener conto anche delle funzioni svolte nella qualifica di Consigliere di Corte di Cassazione (che, per il ricorrente, erano durate undici anni);</h:div><h:div>b) omesso la compiuta descrizione del profilo attitudinale del ricorrente (del quale erano richiamate solo le tappe essenziali della carriera professionale), riverberandosi tale carenza anche in sede di giudizio comparativo ridotto ad una comparazione tra singoli indicatori e non già articolato nel raffronto tra “profili attitudinali unitariamente considerati”, come, invece, richiesto dall’art. 26 Testo unico della dirigenza giudiziaria;</h:div><h:div>c) valutato gli indicatori attitudinali solo in relazione alla loro durata e non anche, come richiesto dalla disciplina in materia, per i risultati raggiunti; considerazione valida in particolare per l’esperienza svolta presso la sezione disciplinare: quella del dott. -OMISSIS- era stata sminuita solo perché di minor durata;</h:div><h:div>d) fondato la prevalenza del dott. -OMISSIS- nel giudizio comparativo con il ricorrente principalmente sulla più approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario acquisita negli anni trascorsi al C.S.M., sebbene tale esperienza non rientri tra gli indicatori attitudinali specifici previsti dall’art. 22 del Testo unico della dirigenza, con la conseguenza che, in definitiva, la prevalenza poteva ritenersi assegnata in base ad un indicatore non specifico, del quale, peraltro, non era chiaro quale potesse essere la rilevanza ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.</h:div><h:div>3. Propone appello il dott. -OMISSIS-; si è costituito il C.S.M. che ha proposto appello incidentale e il dott. -OMISSIS- anch’egli con ricorso incidentale.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.</h:div><h:div>All’udienza del 4 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente, va respinta la richiesta istruttoria formulata dal dott. -OMISSIS-con la memoria del 2 febbraio 2021, in quanto relativa a documentazione irrilevante ai fini della decisione (come già disposto per analoga richiesta istruttoria avanzata dalla stessa parte in altro giudizio, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2021, n. 913).</h:div><h:div>1.1. Ancora in via preliminare va esaminata la richiesta del C.S.M. di estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per difetto di legittimazione passiva in assenza di suoi provvedimenti oggetto di impugnazione nel presente giudizio.</h:div><h:div>La richiesta è inammissibile.</h:div><h:div>Secondo condivisibile ricostruzione giurisprudenziale (da ultimo in Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330), nel processo amministrativo impugnatorio, la <corsivo>legittimatio ad causam</corsivo> spetta in via esclusiva alla “<corsivo>pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato</corsivo>” alla quale, pertanto, il ricorso introduttivo deve essere notificato a pena di inammissibilità ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, con la conseguenza che, trattandosi di una condizione dell’azione, il cui difetto è “<corsivo>ragione ostativa ad una pronuncia di merito</corsivo>”, essa è suscettibile di rilievo officioso in ogni stato e grado del processo ed eccepibile, con la sola preclusione del c.d. giudicato interno, e, dunque, anche per la prima volta in appello.</h:div><h:div>Si è aggiunto, poi, che l’amministrazione cui la lite sia stata denunciata può sempre chiedere la propria estromissione dal giudizio se ritiene non coinvolti suoi interessi apprezzabili o meritevoli di tutela, ma se essa si sia costituita, senza formulare eccezioni sulla propria posizione legittimante, deve ritenersi preclusa l’eccezione che sia proposta per la prima volta in appello “<corsivo>che si colorerebbe (pur non confliggendo sul piano formale con il divieto di ius novorum) dell’abusività che connota l’esercizio di facoltà processuali contra factum proprium</corsivo>”.</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita, sia pure con atto di costituzione formale, nel giudizio di primo grado e, nella memoria difensiva successivamente depositata, non è stata formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva; è vero che la memoria era depositata nell’interesse del solo C.S.M. e del Ministero della Giustizia (uniche due amministrazioni citate in epigrafe), ma è in essa che la Presidenza, già costituita, avrebbe dovuto sollevare la predetta eccezione per le ragioni in precedenza esposte. </h:div><h:div>2. Può continuare l’esame dell’appello incidentale del C.S.M. articolato in unico motivo con il quale sono contestati i punti salienti dal ragionamento svolto dal giudice di primo grado.</h:div><h:div>2.1. Sostiene il C.S.M. che non vi sia stata violazione dell’art. 22 del T.u. dirigenza giudiziaria nella parte in cui, indicando quale indicatore attitudinale specifico il pregresso svolgimento di “funzioni di legittimità”, avrebbe imposto di tener conto (unitamente al periodo svolto presso la Procura della Corte di Cassazione anche) del periodo di svolgimento delle funzioni di consigliere; dalla lettura del passaggio della delibera in cui è espresso il giudizio comparativo tra i due candidati sarebbe possibile evincere con chiarezza come fosse ben presente al Plenum che il dott. -OMISSIS-aveva svolto per complessivi undici anni funzioni di legittimità, ma che, nondimeno, in ottica comparativa, si sia voluto assegnare maggior importanza al tempo trascorso nelle funzioni di sostituto procuratore generale dato lo specifico incarico da conferire. </h:div><h:div>2.2. Contesta, poi, l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui il profilo attitudinale del dott. -OMISSIS-sia stato sintetizzato in “poche righe” nella prima parte della delibera, che reputa, invece, adeguata quanto alla descrizione del profilo del candidato (peraltro esaminato dal <corsivo>Plenum</corsivo> nella medesima seduta per il conferimento di altro incarico vacante per il quale aveva proposto la sua candidatura), e, d’altra parte, se maggiormente diffusa era la delibera in ordine al profilo del candidato risultato vincitore, ciò era dovuto ad una tecnica espositiva finalizzata ad alleggerire motivazioni che sarebbero altrimenti pletoriche e che aveva trovato avallo da parte della giurisprudenza; ad ogni modo, l’eventuale omessa menzione di alcune tappe del percorso professionale del candidato non era certamente indice di loro mancata considerazione in sede di valutazione, tanto più che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è affatto richiesto dalle disposizioni in materia l’inserimento nella delibera di una parte espressamente dedicata alla valutazione globale e unitaria del profilo dei singoli candidati.</h:div><h:div>2.3. Da ultimo, il C.S.M. ritiene non possa essere censurato il giudizio comparativo che, unitario e complessivo, dia preferenza ad un candidato in ragione del possesso di indicatori generali, poiché questi sono comunque utilizzati quali “<corsivo>ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale</corsivo>”; relativamente al raffronto tra i due candidati sarebbe, pertanto, corretto affermare che, dopo aver vagliato il possesso da parte di entrambi di indicatori specifici e generali previsti dalla normativa primaria, sia stato poi ritenuto il profilo del dott. -OMISSIS- maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze sottese all’incarico da conferire, avendo svolto per sette anni funzioni di magistrato segretario e poi di Vice segretario generale del C.S.M., maturando una conoscenza approfondita della complessiva materia ordinamentale.</h:div><h:div>Non nega l’appellante che il dott. -OMISSIS-abbia maturato esperienze complesse e di grande prestigio, ma ribadisce la loro minore attinenza alla complessa materia ordinamentale rispetto a quelle maturate dal vincitore.</h:div><h:div>2.4. L’appello principale del dott. -OMISSIS- si articola in vari motivi.</h:div><h:div>Il primo motivo (“<corsivo>Error in iudicando sulla presunta incompletezza del giudizio comparativo espresso dalla Quinta Commissione come integralmente recepito dal Plenum del C.S.M.</corsivo>”) è diretto a contestare la sentenza di primo grado per aver ritenuto incompleta la descrizione di tutte le esperienze professionali del dott. -OMISSIS-; afferma, al riguardo, l’appellante che non possono aversi dubbi che il Consiglio, prima nella Commissione e poi al Plenum, avesse piena consapevolezza dell’intero percorso professionale dei candidati e, in particolare, di quello del dott. -OMISSIS- come dimostrato dal fatto che una descrizione completa si rinviene nell’altra delibera adottata nella medesima seduta per il conferimento dell’altro incarico di Avvocato generale della Corte di Cassazione (a favore del dott. -OMISSIS-) e sarebbe stato del tutto pleonastico ripetere anche nella delibera assunta immediatamente dopo la descrizione del profilo attitudinale già ampiamente esposta.</h:div><h:div>Con il secondo motivo (“<corsivo>Error in iudicando della sentenza impugnata sull’eccepita genericità/inconferenza del motivo di ricorso relativo alla presunta incompletezza del parere e della delibera del Plenum, anche con riferimento alle attitudini di cui al par. G dei motivi aggiunti (art. 22 lett. a)</corsivo>”) contesta al giudice di primo grado di aver equivocato il passaggio della delibera relativo al periodo di svolgimento delle funzioni di legittimità da parte del dott. -OMISSIS-: non era stato affatto omesso il periodo in cui aveva svolto le funzioni di consigliere, ma era stato, invece, solo valorizzata la più lunga conoscenza (di 15 anni) dell’Ufficio requirente di legittimità maturata dal vincitore.</h:div><h:div>Con il terzo motivo (“<corsivo>Error in iudicando della sentenza impugnata con riferimento all’applicazione all’accoglimento del motivo aggiunto afferente all’indicatore specifico “esperienze e competenze organizzative” (ex art. 22 lett. e) t.u.)</corsivo>”) l’appellante lamenta che sia stato “<corsivo>inopinatamente svilito</corsivo>” il giudizio di prevalenza espresso a suo favore con particolare riferimento alle “<corsivo>competenze organizzative ed alla conoscenza dell’ordinamento giudiziario</corsivo>”, sebbene l’art. 11 T.u. dirigenza assegni “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” proprio alle “<corsivo>esperienze maturate nel governo autonomo presso il Consiglio superiore della Magistratura</corsivo>” quali erano, appunto, quelle dichiarate, come pure all’esperienza di “<corsivo>referente per quattro anni per la formazione decentrata presso la Corte di Cassazione</corsivo>” (art. 11, comma 2); le esperienze maturale dal dott. -OMISSIS-anche nell’ambito di attività internazionale, erano sì apprezzabili, ma non assumevano “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” come quelle in suo possesso. </h:div><h:div>Il quarto motivo (“<corsivo>Error in iudicando della sentenza impugnata con riferimento all’applicazione dell’indicatore specifico relativo alla “partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura generale della Corte di Cassazione” (ex art. 22 lett. c)</corsivo>”) si sofferma sull’indicatore di cui all’art. 22 lett. c) T.u. dirigenza giudiziaria, “<corsivo>partecipazione del magistrato alle fasi della procedura disciplinare</corsivo>”, per evidenziare come la prevalenza rispetto a tale indicatore gli sia stata correttamente riconosciuta in sede di giudizio comparativo nei confronti dell’appello che pure ne erano in possesso, non solo per il maggior numero di anni svolti, ma anche in considerazione della piena conoscenza di tutte le fasi che la connotano, avendo, invece, l’altro limitato la sua attività alla sola fase “<corsivo>predisciplinare</corsivo>”.</h:div><h:div>3. I motivi di appello del C.S.M. e del dott. -OMISSIS- possono essere congiuntamente esaminati; essi sono fondati e la sentenza di primo grado va integralmente riformata.</h:div><h:div>3.1. In ragione dei motivi di appello, i contenuti della delibera impugnata che occorre esaminare sono due: la parte attinente alla ricostruzione del profilo professionale del dott. -OMISSIS- e quella relativa al giudizio comparativo tra i due magistrati; dell’una, va accertato se sia stata effettuata in maniera completa e corretta, dell’altra, se abbia avuto esiti coerenti e ragionevoli (detto altrimenti, va accertato se il C.S.M. nella valutazione comparativa abbia acquisito un completo “quadro conoscitivo” ed abbia, poi, elaborato un adeguato “apprezzamento valutativo” degli elementi di fatto posti a base della scelta, come comunemente richiesto nei giudizi che hanno ad oggetto i provvedimenti del C.S.M. di conferimento degli incarichi direttivi e semi – direttivi, cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2018, n. 1345, V, 17 gennaio 2018, n. 271)</h:div><h:div>3.2. Quanto al primo tema di indagine, va detto che la delibera impugnata si compone di tre parti, la prima dedicata all’illustrazione del percorso professionale dei candidati all’incarico direttivo (secondo l’anzianità di ruolo), la seconda alla descrizione del profilo professionale del candidato nominato (preceduta da un breve richiamo alle disposizioni rilevanti del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria) e, infine, la terza in cui è svolto il giudizio comparativo tra i magistrati.</h:div><h:div>Non v’è dubbio che, come rilevato dal giudice di primo grado, la trattazione riservata al candidato nominato sia più estesa e approfondita di quella degli altri magistrati candidati, il cui percorso professionale, in effetti, è descritto nei suoi tratti salienti.</h:div><h:div>3.3. La scelta di dedicare maggior spazio al profilo professionale del magistrato cui è conferito l’incarico è giustificata ed, anzi, ragionevole poiché, rappresentando le esperienze professionali del magistrato distinte nei parametri del “merito” e delle “attitudini” con i risultati conseguiti in carriera, il C.S.M. dà conto delle ragioni della preferenza accordata; in sostanza, al pari del giudizio comparativo che ad esse segue, e che ne è inevitabilmente condizionato, tale esposizione costituisce la (vera) parte motivazionale della decisione. </h:div><h:div>3.4. Da altro punto di vista, la circostanza che risultino indicate solo talune, le più rilevanti, esperienze professionali degli altri magistrati candidati nella parte (iniziale) dedicata alla descrizione del loro profilo – o, per meglio dire, poiché è questo che il giudice di primo grado rileva in senso critico, che di essi non sia stato tracciato il medesimo profilo attitudinale del magistrato nominato ripartito per “merito” e “attitudini” – non è indizio di una volontà collegiale formatasi in maniera distorta o, comunque, viziata da errore.</h:div><h:div>Come in altre occasioni già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, non ricorre un vizio di legittimità della delibera di nomina quante volte possa affermarsi che la diversa rappresentazione della carriera dei magistrati sia dovuta alla tecnica espositiva scelta, improntata a sinteticità e chiarezza, che trovi conforto nella effettiva acquisizione e valutazione del quadro conoscitivo che emerge dalla relazione predisposta per ciascuno dei candidati. (in tal senso, quasi testualmente, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448).</h:div><h:div>Quanto detto vale naturalmente fino a prova contraria ovvero salvo che il magistrato non dia prova che vi sia stato un errore nell’acquisizione di un dato relativo alla sua carriera professionale ovvero che il C.S.M. sia incorso in un’omissione decisiva nella valutazione comparativa del proprio profilo con quello del magistrato nominato. In tal caso, infatti, la decisione del C.S.M. è inficiata proprio da uno di quei vizi, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza, nei limiti dei quali è consentito il sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 400).</h:div><h:div>3.5. Facendo applicazione delle esposte considerazioni alla vicenda <corsivo>de qua</corsivo>, il Collegio ritiene, contrariamente al giudice di primo grado, che l’esposizione delle più significative vicende professionali del dott. -OMISSIS-in forma sintetica non sia in alcun modo indizio del fatto che la Quinta Commissione prima, e il <corsivo>Plenum</corsivo> poi, non avessero presente l’intero suo percorso professionale e non potessero apprezzarlo ai fini del conferimento dell’incarico anche nella valutazione comparativa con altro magistrato.</h:div><h:div>A maggior conferma di ciò è un dato: come evidenziato dagli appellanti, il profilo professionale del dott. -OMISSIS-era stato riportato più diffusamente in altra delibera, di conferimento del medesimo incarico di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione al dott. -OMISSIS-, cui l’appellato aveva presentato la sua candidatura. La delibera in questione è stata adottata nella stessa seduta e fornisce prova del fatto che quel Collegio avesse a disposizione un quadro conoscitivo della carriera del dott. -OMISSIS-completo e fosse in condizione di formarsi il proprio convincimento sulla sua idoneità a ricoprire l’incarico da conferire.</h:div><h:div>3.6. La sentenza impugnata, tuttavia, ha individuato un errore nell’acquisizione di un dato della carriera del dott. -OMISSIS- il C.S.M. avrebbe indicato in cinque anni il periodo di svolgimento delle “<corsivo>funzioni di legittimità</corsivo>”, e non in undici anni, come, invece, dovuto tenendo conto (anche) del periodo di svolgimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione.</h:div><h:div>Senonché il C.S.M. non è incorso affatto in errore: sia nella parte espositiva del profilo professionale del magistrato, sia, soprattutto, nella parte dedicata al giudizio comparativo è, infatti, chiaramente dato atto del periodo nel quale il dott. -OMISSIS-aveva svolto le funzioni di legittimità in questi termini: “<corsivo>Il dott. -OMISSIS-recede rispetto al dott. -OMISSIS- in quanto pur avendo svolto a lungo le funzioni di legittimità</corsivo> (…), <corsivo>le funzioni requirenti e quelle giudicanti, ha maturato maggiore esperienza nelle funzioni di Consigliere (undici anni) anzichè in quelle di Sostituto Procuratore Generale (appena cinque anni)</corsivo>”.</h:div><h:div>Vero che nel passaggio immediatamente successivo si afferma che: “<corsivo>il medesimo</corsivo> (dott. -OMISSIS- n.d.s.) (ha) <corsivo>maturato l’adeguato periodo di permanenza pari a sei anni, previsto quale primo degli indicatori attitudinali specifici solo tramite il ricongiungimento dell’esperienza maturata quale magistrato applicato presso la Procura Generale in epoca molto risalente (dal 1996 al 2002)</corsivo>” e che, invece, l’indicatore attitudinale specifico sui si riferisce il Consiglio considera unitariamente le “funzioni di legittimità” e, dunque, anche quelle di consigliere, ma l’affermazione può ritenersi incongruente solo se letta in maniera isolata, poiché, come si avrà modo di chiarire a breve, una lettura complessiva del giudizio comparativo consente di comprendere esattamente la valutazione effettuata dal C.S.M. e la ragione della preferenza accordata al dott. -OMISSIS- in relazione a detto indicatore specifico. </h:div><h:div>3.7. E’ possibile ora concentrare l’attenzione sul giudizio comparativo, non prima, però, di aver rammentato i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia.</h:div><h:div>Il giudizio comparativo ha la sua disciplina negli articoli 25, 26 e 27 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. In particolare, l’art. 25 (<corsivo>Finalità</corsivo>) dispone: “<corsivo>1. La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata la fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove, esistenti, a particolari profili ambientali. 2. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale</corsivo>”; l’art. 26 (<corsivo>Valutazione comparativa delle attitudini</corsivo>): “<corsivo>1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale</corsivo>”; infine, l’art. 27 (<corsivo>Criteri di valutazione per uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado</corsivo>) prevede: “<corsivo>1. Per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire</corsivo>”.</h:div><h:div>Per gli incarichi direttivi requirenti di legittimità, poi, gli indicatori specifici sono quelli indicati all’art. 22 (<corsivo>Indicatori specifici per gli Uffici direttivi requirenti di legittimità</corsivo>) per il quale: “<corsivo>1. Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità: a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite; c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; d) l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; e) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.</corsivo>”.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha precisato che, in ragione dell'effetto di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del C.S.M. che è proprio del Testo unico, le predette disposizioni indicano le coordinate del giudizio comparativo tra i candidati. Precisamente: dopo il riepilogo delle esperienze professionali dei candidati con i risultati ottenuti e la valutazione delle loro attitudini, è richiesta in primo luogo (dall'art. 25, sulle finalità della valutazione comparativa) la contestualizzazione dell'incarico da conferire intesa in senso stretto come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire alla configurazione dello specifico ufficio giudiziario dove è collocato, alla luce dei compiti che il magistrato dovrà adeguatamente svolgere nell'esercizio dell'ufficio. </h:div><h:div>L'art. 25, infatti, fa riferimento al "<corsivo>fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali</corsivo>". Ciò, naturalmente, non va inteso nel senso di attribuire una valutazione privilegiata della conoscenza dell'ufficio <corsivo>ad quem</corsivo> e del suo territorio (il che sarebbe illegittimo: cfr. Cons. Stato, V, 2 luglio 2018, n. 4042; 29 ottobre 2018, n. 6137; 7 gennaio 2020, n. 71) bensì nel senso della valutazione della miglior concreta attitudine allo svolgimento della funzione in un ufficio dalle caratteristiche dimensionali e funzionali proprie di quello cui appartiene il posto messo a concorso.</h:div><h:div>Vanno, poi, posti a confronto i profili dei candidati dando "speciale rilievo" agli indicatori attitudinali specifici e solo in via ulteriore a quelli generali.</h:div><h:div>La scelta di dar luogo ad una gerarchia degli indicatori attitudinali è stata vagliata dalla giurisprudenza e considerata valida perché gli indicatori attitudinali specifici "<corsivo>in ragione della loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire devono assumere un adeguato spazio valutativo ed una rafforzata funzione selettiva</corsivo>" (così Cons. Stato, V, 19 maggio 2020, n. 3171).</h:div><h:div>Così, è stato ritenuto non conforme al Testo unico sulla dirigenza giudiziaria un giudizio che, senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione, finisca per sovvertire il rapporto tra gli indicatori attitudinali specifici e quelli generali (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 84).</h:div><h:div>In definitiva, per sua stessa determinazione generale, l'Organo di governo autonomo della magistratura, una volta esposto in maniera completa il profilo professionale del candidato, è tenuto a porre a confronto le esperienze professionali nello specifico settore del posto da conferire così come le reciproche pregresse esperienze di direzione dell'attività giudiziaria e ad esporre in maniera chiara, per quanto concisa, e circostanziata allo specifico incarico da conferire, le ragioni di prevalenza del candidato prescelto.</h:div><h:div>Nell'ipotesi in cui non si rinvenga nei profili dei candidati posti a concorso alcuna pregressa esperienza professionale specifica ovvero di direzione, il giudizio dovrà essere effettuato avuto riguardo al solo corredo curriculare (ovvero, agli indicatori generali del merito e delle attitudini) (cfr. Cons. Stato, V, 30 giugno 2020, n. 4131).</h:div><h:div>3.8. Così ricostruito il contenuto necessario della valutazione comparativa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il giudizio reso dal C.S.M. nella delibera impugnata è conforme ai parametri richiamati.</h:div><h:div>Il raffronto tra i due magistrati è stato effettuato alla luce degli indicatori attitudinali specifici in possesso di entrambi i candidati e in relazione ad essi s’è affermata la prevalenza del dott. -OMISSIS-, con motivazione esente dai vizi, già precedentemente ricordati, entro i quali è consentito il sindacato del giudice amministrativo senza incidenza nel merito amministrativo.</h:div><h:div>In particolare, preso atto che entrambi i magistrati erano in possesso dell’indicatore attitudinale specifico di cui alla lett. a), “adeguata permanenza nelle funzioni di legittimità” e alla lett. c), “partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare”, dell’art. 22, il C.S.M. ha ritenuto che, per l’uno e per l’altro, la preferenza dovesse essere assegnata al dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Quanto al primo, per aver il dott. -OMISSIS-esercitato più a lungo le funzioni di consigliere che quelle di sostituto procuratore generale, così volendo intendere – e qui è sciolta la riserva in precedenza assunta – che la sua esperienza si è maggiormente formata nell’esercizio di funzioni giudicanti piuttosto che di funzioni requirenti rispetto al dott. -OMISSIS- il quale, come riportato nella parte dedicata al “merito”, aveva assunto le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte di Cassazione sin dall’11 luglio 2006.</h:div><h:div>Anche la valutazione comparativa del secondo indicatore speciale posseduto dai magistrati è favorevole al dott. -OMISSIS- e anche in questo caso in maniera ragionevole: era stato questi da più tempo assegnato al “disciplinare”. Né, invero, poteva essere richiesto, come ritenuto dal giudice di primo grado, che il C.S.M. desse conto dei risultati raggiunti in tale attività, essendo questo aspetto del tutto estraneo all’enunciazione dell’indicatore in questione nell’art. 22 lett. b).</h:div><h:div>3.9. Il giudizio comparativo è concluso con il riconoscimento della prevalenza del dott. -OMISSIS- anche relativamente all’indicatore speciale di cui alla lett. e) dell’art. 22, “esperienze e competenze organizzative”, per aver il magistrato “maturato una approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario”.</h:div><h:div>Non è qui spiegato in quale momento della sua carriera il dott. -OMISSIS- abbia maturato l’“approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario” che gli viene riconosciuta, ma la lacuna espositiva può essere agevolmente superata attraverso la lettura del paragrafo dedicato al parametro delle “attitudini” (pag. 368), in cui è dato atto di come il magistrato abbia “<corsivo>dimostrato di possedere competenze organizzative ed ottime capacità di gestione dei ruoli anche nelle precedenti esperienze giurisdizionali</corsivo>”; si legge, infatti, che: “<corsivo>Le capacità organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie hanno trovano il loro completamento, infine, nella formativa e straordinaria esperienza di arricchimento ordinamentale maturata dal dott. -OMISSIS- allorquando ha svolto le funzioni di magistrato segretario del CSM addetto alla seconda, terza e settima commissione e di Vice Segretario generale</corsivo>”, con ulteriore esposizione delle attività di coordinamento e gestione del personale che detti incarichi comportavano. Le parti del giudizio concordano, del resto, che a tale esperienza professionale abbia avuto riguardo il C.S.M. citando le conoscenze ordinamentali del dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Anticipando quanto si avrà modo di chiarire esaminando il motivo di appello condizionato proposto dal dott. -OMISSIS- va ora detto che nell’ultimo passaggio del giudizio comparativo v’è effettivamente l’incongruenza rilevata dal giudice di primo grado che, tuttavia, come si dirà, non risulta viziare la delibera impugnata: il C.S.M., per dar conto della prevalenza in relazione ad altro indicatore attitudinale specifico, ha richiamato un’esperienza professionale del magistrato che vale, in realtà, quale indicatore attitudinale generico. </h:div><h:div>Occorre, infatti, considerare che, come chiaramente indicato dalla lett. e) dell’art. 22, per poter valere quale indicatore attitudinale specifico, le “esperienze e competenze organizzative” dovevano essere “maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie” e non nei periodi in cui il magistrato è collocato fuori dal ruolo organico, e, da altro punto di vista, che le “esperienze ordinamentali e organizzative” sono qualificate come indicatore attitudinale generale ai sensi degli articoli 6 lett. e) (<corsivo>Indicatori delle attitudini</corsivo>) 11 e 13 T.u. dirigenza giudiziaria.</h:div><h:div>Nondimeno, emergono chiaramente dalla complessiva lettura del giudizio le ragioni della preferenza accordata al dott. -OMISSIS- anche in relazione a detto indicatore: a prescindere dalla prevalenza in relazione agli indicatori attitudinali specifici citati – dei quali anche il dott. -OMISSIS-può dirsi in possesso – al dott. -OMISSIS- va anche (e specialmente) riconosciuta prevalenza in ragione delle più ampie e approfondite conoscenze ordinamentali maturate nel periodo di lavoro al Consiglio superiore della Magistratura, che meglio possono consentire lo svolgimento della funzione di Avvocato generale. </h:div><h:div>3.10. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata perché ad un quadro conoscitivo completo è corrisposto un giudizio valutativo in cui sono chiaramente esposte le ragioni di preferenza del magistrato nominato rispetto al ricorrente, con raffronto ben condotto alla luce degli indicatori attitudinali speciale ed anche, in ultimo, di un rilevante indicatore attitudinale generale.</h:div><h:div>4. Può ora passarsi all’esame dell’appello incidentale del dott. -OMISSIS-</h:div><h:div>4.1. Di essi i primi due sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi contenuti negli appelli del C.S.M. e del dott. -OMISSIS-; con il primo (“<corsivo>Violazione dell’art. 26 CPA (d.lgs. n. 104/2010) ed erronea e contraddittoria motivazione sul governo delle spese in primo grado</corsivo>”) è, infatti, contestata la decisione del giudice di primo grado di procedere alla compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza delle controparti: l’accoglimento degli appelli con conseguente riforma della sentenza di primo grado comporta una rinnovata statuizione sulle spese di entrami i gradi del giudizio.</h:div><h:div>Quanto al secondo (“<corsivo>Violazione di legge artt. 40 e 43 cpa (d.lgs. n. 104/2010), motivazione erronea e contraddittoria in ordine all’affermata genericità dei motivi del ricorso introduttivo</corsivo>”), diretto a contestare l’osservazione di “genericità delle censure” con la quale il giudice di primo grado avviava l’esame dei motivi di ricorso, è sufficiente rammentare che, nonostante tale rilievo, i motivi sono stati esaminati dal giudice, accolti e la loro contestazione con gli atti di appello ha consentito la completa disamina della delibera impugnata, cui, in ultima analisi, mirava il ricorrente.</h:div><h:div>4.2. Gli altri motivi dell’appello incidentale del dott. -OMISSIS-sono dichiaratamente condizionati all’accoglimento degli appelli delle controparti.</h:div><h:div>Lamenta, prima di ogni altra cosa, “<corsivo>violazione e falsa applicazione degli artt. 6. 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, della Circolare n. P.14858-2015 del 28 luglio 2015 (artt. 7-13 e 15-23, artt. 11, 21, 22, 25, 26, 33; vizio motivazionale, irragionevolezza</corsivo>”: nella valutazione comparativa della “conoscenza dell’ordinamento” il C.S.M. non avrebbe adeguatamente considerato la sua partecipazione, durante l’intera carriera, a specifici corsi in materia di ordinamento giudiziario e di organizzazione degli Uffici; ad ogni modo, poi, paritetico all’elemento della “conoscenza dell’ordinamento” dovrebbe essere il parametro delle “capacità ed esperienze organizzative” in relazione al quale egli poteva vantare il periodo di attività internazionale (per gran parte svolto in maniera continuativa con l’attività giurisdizionale e senza alcuna esenzione dalla stessa), nonché il periodo di svolgimento delle funzioni di magistrato referente della struttura di formazione decentrata della Scuola superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione e la Procura generale e di responsabile della struttura, oltre allo svolgimento di attività di direzione dell’Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Alessandria e per l’attività di spoglio svolta presso la Corte di Cassazione nella “Struttura” e di seguito nelle Sesta sezione civile.</h:div><h:div>Nel medesimo motivo è contestata la valutazione del “merito” del dott. -OMISSIS- nella parte in cui è apprezzata anche l’attività svolta quale coordinatore dei giovani laureati, anche per la disparità di trattamento con l’attività di coordinatore e affidatario degli uditori e dei tirocinanti da lui svolta nel corso dell’intera carriera.</h:div><h:div>È ribadita, poi, la critica alla valutazione fatta dal C.S.M. del suo intero profilo professionale, giudicata, quanto alla valutazione comparativa con il dott. -OMISSIS-, non logica né comprensibile, con omissioni relative in particolare al profilo attitudinale.</h:div><h:div>Da ultimo, sostiene che dalla delibera impugnata non sia possibile desumere che gli indicatori specifici siano stati adeguatamente presi in considerazione nella comparazione tra i candidati, con conseguente violazione dell’art. 26 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria; in particolare, a suo dire, sarebbe inadeguato e generico il raffronto tra le esperienza di carriera e le attività extragiudiziarie dei due candidati, sebbene le stesse siano considerate dalla normativa di riferimento quali indicative di attitudine, anche prognostica, per l’incarico da attribuire. La stessa superiorità del dott. -OMISSIS- relativamente ai profili di merito è solo affermata nella delibera impugnata, senza che sia dato riscontrare aggancio ad elementi fattuali che possano valere a sostegno di tale giudizio. </h:div><h:div>4.3. Con ultimo motivo di appello è contestata “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, della Circolare n. P.14858-2015 del 28 luglio 2015 (artt. 7 – 13 e 15 – 23, artt. 11, 21, 22, 25, 26, 33; vizio motivazionale, irragionevolezza, in relazione alla valutazione congiunta e complessiva dei candidati ai vari posti da assegnare e sul difetto di trasparenza e di garanzia di meritocrazia nelle scelte dell’organo di autogoverno</corsivo>”; il ricorrente riferisce l’impressione che il C.S.M. abbia “operato per blocchi di funzioni da assegnare (le c.d. nomine ai posti direttivi decise a “pacchetto”, al fine di un’equa lottizzazione tra i gruppi) recependo indicazioni provenienti dalle correnti di appartenenza dei concorrenti”, come sarebbe possibile desumere “dalle iniziali segnalazioni propiziatorie e dai successivi ringraziamenti degli interessati o dei loro sponsor”; assume che la circostanza che molti componenti della Quinta Commissione del C.S.M. si siano dimessi nell’estate del 2019 pone dubbi sul loro operato, specie in relazione al rispetto di criteri di obiettività, efficienza e trasparenza nel conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati.</h:div><h:div>5. Entrambi i motivi sono infondati.</h:div><h:div>5.1. Quanto al primo motivo, quale che sia la corretta qualificazione dell’indicatore attitudinale delle “conoscenze ordinamentali” (per la quale si rinvia a quanto già precedentemente esposto sul punto), la tesi dell’appellante incidentale secondo cui pari sarebbero le rispettive competenze per aver egli partecipato a “specifici corsi C.S.M. e S.S.M. in materia di ordinamento giudiziario e di organizzazione degli Uffici” appare, nei limiti consentiti al sindacato del giudice amministrativo, non sostenibile a fronte della più significativa esperienza maturata dal dott. -OMISSIS- nel periodo svolto presso il C.S.M., che rende pienamente ragionevole la prevalenza riconosciuta a quest’ultimo.</h:div><h:div>Gli ulteriori argomenti esposti nel motivo di appello – la pretesa di poter pareggiare le “conoscenze ordinamentali” del dott. -OMISSIS- con le “capacità ed esperienze organizzative” maturate attraverso i diversi incarichi rivestiti in carriera – non trovano favorevole riscontro per varie ragioni.</h:div><h:div>Anche a voler superare i profili di inammissibilità delle censure per aver sostanzialmente richiesto al giudice di ripetere a proprio favore il giudizio comparativo svolto dall’Organo di autogoverno, va detto che, quand’anche vi fosse per tale indicatore attitudinale una sua prevalenza – ma ciò non è come subito si dirà – resta fermo che, in relazione ai prevalenti indicatori attitudinali speciali (“lo svolgimento delle funzioni di legittimità” e “l’attività svolge in sede disciplinare”) il suo profilo è recessivo rispetto a quello del dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ad ogni modo, è nella piena discrezionalità del C.S.M., nell’ambito dei vari indicatori attitudinali generali, assegnare in sede di valutazione comparativa maggior peso agli uni o agli altri in relazione all’incarico da conferire; nel caso di specie, l’aver dato maggior peso alle “conoscenze ordinamentali” rispetto alle altre esperienze maturate dai candidati (delle quali, comunque, anche il dott. -OMISSIS- era in possesso) appare, ancora una volta, né illogica né irragionevole in considerazione dell’incarico da conferire di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.</h:div><h:div>5.2. Tutte le altre critiche esposte nel motivo di appello sono già state considerate e respinte in sede di esame dei motivi dell’appello del C.S.M. e del dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>5.3. Quanto al secondo motivo, è sufficiente evidenziare che non sono ivi rilevati vizi di legittimità del provvedimento impugnato, ma è tratteggiato il contesto nel quale, a dire dell’appellante, sono avvenute le nomine all’incarico di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione; il giudice amministrativo, però, è chiamato a pronunciarsi sui soli vizi del provvedimento.</h:div><h:div>6. In conclusione, gli appelli del C.S.M. e del dott. -OMISSIS- vanno accolti, l’appello incidentale del dott. -OMISSIS-respinto; la sentenza di primo grado va integralmente riformata con la reiezione del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>7. La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese del doppio grado del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello del dott. -OMISSIS- e l’appello incidentale del C.S.M. e respinge l’appello incidentale del dott. -OMISSIS-e, per gli effetti, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2020, respinge il ricorso di primo grado del dott. -OMISSIS-e i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con le modalità di cui all’art. 4, ultimo comma, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Federico Di Matteo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>