<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200708220200912163455941" descrizione="" gruppo="20200708220200912163455941" modifica="9/12/2020 5:22:23 PM" stato="4" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Pietro Nigro" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="07082"/><fascicolo anno="2020" n="05379"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200708220200912163455941.xml</file><wordfile>20200708220200912163455941.docm</wordfile><ricorso NRG="202007082">202007082\202007082.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2020\202007082\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>12/09/2020 17:22:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Franco Frattini</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1440/2020, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Pietrapaola, con nomina del commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7082 del 2020, proposto dai sigg.ri Pietro Nigro e Domenico Albidone, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pietrapaola, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Cosenza, Commissario Straordinario Prefettizio pro tempore per la provvisoria gestione del Comune di Pietrapaola, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giuseppe Filippelli, Virginia Mazziotti, Luciano Pugliese, Giuseppe Parrotta, Margherita Romeo e Giuseppe Arcangelo, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Cesare Mazziotti e Giandomenico Ventura, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che l’appello pone due rilevanti questioni - non manifestamente infondate - che, in punto di diritto, meritano un approfondimento collegiale non possibile in questa sede di delibazione sommaria, in particolare:</h:div><h:div>1) la surroga di un consigliere comunale, che certamente è atto doveroso per il Consiglio, risulta, secondo la disposizione invocata dal primo giudice, conseguire ad una “deliberazione”, e nella fattispecie la deliberazione, unica, del Consiglio all’esito della discussione, è stata negativa;</h:div><h:div>2) appare arduo, volendosi (correttamente) escludere che la surroga avvenga “ex lege”, che si possa ritenere, come vorrebbe l’appellante, la possibilità di “scomporre” oltre che la discussione anche  il voto, reputando la surroga implicitamente approvata al principio della discussione  per il solo fatto che a seguire il Consiglio ha discusso delle possibili incompatibilità del surrogato, giacché tale passaggio formale (delibera sulla surroga) non risulta da alcun verbale, essendoci un unico e complessivo voto non favorevole ;</h:div><h:div>3) in tali circostanze, tuttavia, ci si potrebbe interrogare sulla conformità costituzionale della norma che espressamente prescrive la “delibera consiliare” di surroga, giacché in tal modo un organo con maggioranza politica già formata (come sembra essere accaduto) potrebbe deliberare su materia (se il primo dei non eletti possa subentrare) su cui già gli elettori si sono espressi e che non può essere ex post revocata in dubbio, come invece può farsi sulle incompatibilità di chi era indicato dal voto come primo subentrante in caso di dimissioni;</h:div><h:div>4) sulla possibilità - affermata da questo Consiglio di Stato e motivatamente negata dal T.A.R. - che la seconda convocazione possa essere legittimamente disposta con un quorum ridotto a quattro consiglieri oltre al Sindaco - sorgono perplessità da approfondire, giacché la funzionalità dell’organo collegiale - al di là delle possibili strategie politiche interne anche con intenti dissolutori  - è un valore che potrebbe per certi aspetti dirsi prevalente, e dunque sostenuto dal Legislatore, rispetto a posizioni di singoli esponenti o di partiti che perseguono pur legittime finalità di parte;</h:div><h:div>In tali circostanze, e per effetto di tali rilevanti dubbi interpretativi, sembra prevalere l’interesse degli appellanti che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dallo svolgimento delle elezioni, con spese pubbliche non indifferenti già sostenute allorché, eventualmente, dovesse poi emergere la illegittimità dello scioglimento; viceversa, in caso di conferma del provvedimento impugnato, sarebbe agevolmente possibile una nuova convocazione dei comizi elettorali in tempi ragionevolmente brevi;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>accoglie l’istanza, e per l’effetto sospende l’esecutorietà dei provvedimenti impugnati in primo grado e la esecutività della sentenza appellata, fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>