<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200688720230711215446825" descrizione="" gruppo="20200688720230711215446825" modifica="11/07/2023 22:12:35" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06887"/><fascicolo anno="2023" n="07131"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200688720230711215446825.xml</file><wordfile>20200688720230711215446825.docm</wordfile><ricorso NRG="202006887">202006887\202006887.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ofelia Fratamico</firma><data>11/07/2023 22:04:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Di Rubbo,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 210 del 19 febbraio 2020</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6887 del 2020, proposto da Immobilia s.s, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lamporecchio, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Arizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Umberto Richiello in Roma, via Mirabello, 18; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamporecchio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’oggetto del presente giudizio è costituito </h:div><h:div>- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 39 del 27 ottobre 2015 con la quale è stata adottata la “<corsivo>Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico. Secondo R.U.</corsivo>” del Comune di Lamporecchio;</h:div><h:div>- dalla deliberazione del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 64 del 29 dicembre 2016 con cui tale variante è stata definitivamente approvata. </h:div><h:div>2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla AZ Immobili s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Toscana sulla base dei seguenti motivi:</h:div><h:div>a) illegittimità per violazione dell’art. 19, comma 5, della legge regionale Toscana 11 novembre 2014, n. 65; violazione dell’art. 42 del Testo unico Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</h:div><h:div>b) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione; illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</h:div><h:div>c) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed errore di fatto; Illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del TU Edilizia e dell’art. 134, comma 1, lett. h), della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65; illegittimità per violazione dell’art. 832 cod. civ. e dell’art. 42, comma 2, della Costituzione</h:div><h:div>d) illegittimità per violazione dell’art. 121 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica</h:div><h:div>e) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio del legittimo affidamento.</h:div><h:div>3. Nel giudizio dinanzi al T.a.r. si sono costituiti il Comune di Lamporecchio e la Immobilia s.s., società succeduta alla originaria ricorrente AZ Immobili s.r.l., in seguito a scissione, nella proprietà dei mappali <corsivo>de quibus.</corsivo></h:div><h:div>4. Con la sentenza n. 210 del 19 febbraio 2020 il T.a.r. ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese.</h:div><h:div>5. La Immobilia s.s. ha chiesto, dunque, al Consiglio di Stato di annullare o riformare tale pronuncia, affidando il suo appello a tre motivi così rubricati:</h:div><h:div>I - errore di giudizio, per errata interpretazione della regola dell’obbligo di motivazione e per travisamento dei fatti sulla base dei quale è stata resa la sentenza;</h:div><h:div>II - erroneità del giudizio, per errata interpretazione dell’art. 121 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ed erroneità della valutazione ed apprezzamento della situazione di fatto e del motivo di ricorso in primo grado;</h:div><h:div>III - errore di giudizio, per omessa valutazione dello stato di fatto per errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del TU edilizia e dell’art. 134, comma 1, lett. h), della legge regionale Toscana 10 novembre 2014.</h:div><h:div>6. Si è costituito in giudizio il Comune di Lamporecchio, eccependo l’inammissibilità di alcune censure e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità di singole doglianze svolte dalla Immobilia s.s., l’appello è infondato e deve essere respinto nel merito per le ragioni di seguito illustrate.</h:div><h:div>9. La società appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erronea sottovalutazione da parte del T.a.r. sia della carenza di motivazione del rigetto delle osservazioni, sia della caratteristica dell’esiguità delle dimensioni del lotto di sua proprietà<corsivo>, “inserito in un intorno completamente urbanizzato e già edificato”, </corsivo>che non avrebbe giammai giustificato “<corsivo>l’imposizione di un piano attuativo”.</corsivo></h:div><h:div>9.1.“<corsivo>La previsione di uno stradello pedonale pubblico, ma su…area privata, in corrispondenza proprio dell’esistente fabbricato”</corsivo> di sua proprietà avrebbe, poi, configurato un’espropriazione senza indennizzo, attuata al di fuori della disciplina del testo unico delle espropriazioni ed eccessivamente ed ingiustamente penalizzante nei suoi confronti, visto che essa, per poter valorizzare la sua già limitata estensione di terreno, non avrebbe  potuto che  cederne gratuitamente una parte all’Amministrazione.</h:div><h:div>10. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte poiché, da un lato, come del resto correttamente evidenziato dal T.a.r. Toscana nella sentenza impugnata,<corsivo> “le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023 n. 21; 21 aprile 2022 n. 3018, 22 marzo 2021 n. 2422).</h:div><h:div>10.1. Dall’altro, si deve, poi, sottolineare che, nel caso di specie, l’osservazione della ricorrente non apportava alcuna aggiunta collaborativa al regolamento, essendo finalizzata esclusivamente alla eliminazione di una previsione urbanistica sfavorevole e, riconosciuta non in linea con l’obiettivo di riqualificazione del territorio e di riduzione delle volumetrie irragionevolmente sovradimensionate dal precedente strumento urbanistico, è stata perciò ritenuta non accoglibile dal Comune.</h:div><h:div>10.2. Con gli atti impugnati il Comune di Lamporecchio, avendo riscontrato difficoltà attuative di interventi pur progettati ed assentiti nel corso degli anni,  ha, infatti, inteso affrontare alcune criticità della zona in questione e  provvedere ad una più razionale organizzazione del tessuto urbano esistente, facendo uso della propria discrezionalità nel governo del territorio e, in particolare, scegliendo di confermare il collegamento tramite passaggio pedonale, tra l’altro già previsto, tra via Martiri del Padule e  via Verdi  e di ubicare tale opera in una fascia di terreno che avrebbe dovuto comunque  restare libera, anche nel caso di nuova costruzione,  per rispettare  le distanze dai confini  e dai fabbricati esistenti.</h:div><h:div>10.3. Per le ragioni suesposte, che si pongono all’origine dell’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, condivisibili appaiono anche le argomentazioni sviluppate dal T.a.r. per escludere nella fattispecie in esame qualsiasi “espropriazione mascherata”, essendo la realizzazione dello stradello in realtà necessaria solo  in caso di adesione  da parte dei privati all’assetto progettuale prefigurato  nel nuovo strumento urbanistico e non nell’ipotesi di limitazione dell’intervento da effettuarsi al mero recupero del piccolo fabbricato oggi esistente.</h:div><h:div>11. In conclusione, per le ragioni che precedono l’appello deve dunque essere integralmente respinto.</h:div><h:div>12. Per la particolarità delle questioni trattate sussistono infine, in ogni caso giusti motivi per compensare le spese del presente grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Ofelia Fratamico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>