<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200679220220809193543021" id="20200679220220809193543021" modello="2" modifica="9/21/2022 10:35:32 PM" pdf="0" ricorrente="Ousmane Mbodji" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06792"/><fascicolo anno="2022" n="08387"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200679220220809193543021.xml</file><wordfile>20200679220220809193543021.docm</wordfile><ricorso NRG="202006792">202006792\202006792.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>17/09/2022 08:49:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulia Ferrari</firma><data>09/08/2022 19:40:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. I, -OMISSIS-, che ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Questore di Ravenna, emesso in data 23 novembre 2018 e notificato in data 6 settembre 2019, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bortoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Questura di Ravenna e il Ministero dell’interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’odierno appellante, cittadino senegalese, ha presentato alla Questura di Ravenna istanza volta al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel corso dell’istruttoria avviata a seguito dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, in data 26 gennaio 2018 la Questura ha notificato all’interessato preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, dopo aver rilevato a carico del cittadino straniero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Gip del Tribunale di Ravenna, emessa il 10 gennaio 2017, per il reato di estorsione continuato ex artt. 81, 629 c.p., per il quale il cittadino straniero è stato condannato alla pena della reclusione di anni 2, mesi 4, nonché al pagamento di una multa pari a € 600,00. </h:div><h:div>Rilevato il mancato deposito da parte del cittadino straniero di memorie o documenti volti a sconfessare le risultanze istruttorie, il Questore ha perciò emesso il provvedimento di diniego, notificato all’interessato il 6 settembre 2019. </h:div><h:div>Soltanto in data 26 luglio 2019, dunque dopo l’adozione del provvedimento e prima della sua notifica, l’odierno appellante ha risposto al preavviso di rigetto, rappresentando, da un lato, la positiva integrazione lavorativa e, dall’altro lato, il matrimonio contratto con una connazionale il 2 luglio 2019, regolare sul territorio nazionale.</h:div><h:div>2, Con ricorso innanzi al Tar Bologna il cittadino straniero ha avversato il provvedimento questorile, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo l’Autorità procedente erroneamente considerato automaticamente ostativa la condanna penale subita dal ricorrente, senza tenere in alcun conto l’avvenuta integrazione sociale, lavorativa e familiare del medesimo.</h:div><h:div>3. Con sentenza del -OMISSIS-, il Tar Bologna ha rigettato il ricorso, ritenendo esente dai prospettati vizi il provvedimento questorile, in quanto fondato sulla rilevanza e consistenza della condanna penale, posta in essere nonostante la lunga permanenza in Italia e l’espletamento di regolare attività lavorativa, dalla quale si evince lo scarso inserimento sociale e familiare del cittadino straniero. Il Tar ha infine considerato irrilevante, ai fini del sindacato di legittimità del provvedimento, il matrimonio contratto dal cittadino straniero con una connazionale in data 2 luglio 2019, in quanto successivo alla data di adozione del provvedimento gravato.</h:div><h:div>4. Il cittadino straniero ha impugnato la citata sentenza, riproponendo i motivi non accolti in primo grado, in chiave critica rispetto alla gravata sentenza.</h:div><h:div>5. Il Ministero dell’interno e la Questura di Ravenna si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.	L’appello è infondato. </h:div><h:div>Va premesso che, nel caso in esame, viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.</h:div><h:div>L’art. 4, comma 3, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero “...che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale (...)”; l’art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.</h:div><h:div>In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi – quale è quella che ha raggiunto l’appellante – la giurisprudenza è consolidata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210) e la norma del T.U. sull’immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita “a monte” dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero.</h:div><h:div>Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.</h:div><h:div>Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso all’esame, risulta dirimente la circostanza che lo straniero sia stato condannato per il reato di estorsione, che rientra tra i reati ostativi all’ammissione di uno straniero in Italia e alla regolarizzazione della sua posizione.</h:div><h:div>Come è stato chiarito, il meccanismo ostativo viene meno solo in presenza di legami familiari dello straniero in Italia, assenti al momento di adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Tanto basta per ritenere il provvedimento questorile pienamente legittimo e supportato da sufficiente motivazione, qualificandosi il diniego in parola come atto vincolato. Invero, l’intervenuta condanna dell’appellante è, in tal caso, elemento necessario e sufficiente ad impedire il rilascio del permesso di soggiorno, come hanno ritenuto la Questura di Ravenna e il primo giudice, con valutazione che va esente da censura, senza che possa assumere rilievo la posizione lavorativa dello straniero. </h:div><h:div>L’appellante, rispetto a tale situazione, ha rappresentato che in data 2 luglio 2019 ha contratto regolare matrimonio, evidenziando che tale sopravvenienza è idonea a rilevare ai sensi del citato art. 5, comma 5 e comunque ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. </h:div><h:div>Va chiarito sul punto che tale circostanza, essendo successiva alla data di adozione del provvedimento per cui è causa (23 novembre 2018), non può comportarne l’illegittimità; quest’ultima, infatti, è il risultato di una valutazione maturata sulla base delle circostanze di fatto e di diritto esistenti nel momento della sua adozione sulla scorta del principio del tempus regit actum.</h:div><h:div>Il Collegio condivide il recente orientamento della Sezione (cfr. 1° giugno 2022, n. 4467) secondo cui nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, perché se è vero che questi elementi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.  </h:div><h:div>Secondo il suddetto indirizzo giurisprudenziale, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell’adozione dell’atto – che quindi deve ritenersi pienamente legittimo – comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale e, dunque, giustificano una rivalutazione della posizione giuridica dello straniero.</h:div><h:div>Tuttavia, ritiene il Collegio che la rilevanza delle circostanze sopravvenute favorevoli all’interessato non può estendersi fino al punto di inglobare anche le sopravvenienze autodeterminate, intendendo per tali quelle rimesse alla libera scelta del soggetto che chiede tutela, tra le quali rientra la scelta di contrarre matrimonio.</h:div><h:div>Invero, diversamente opinando, la possibilità che l’amministrazione riesamini la posizione dell’interessato sarebbe riconducibile esclusivamente ad una circostanza lato sensu meramente potestativa, dunque rimessa al mero arbitrio della parte privata, che potrebbe in tal modo condizionare a proprio piacere l’esito del giudizio. </h:div><h:div>Tanto chiarito, deve ritenersi che le sopravvenienze rilevanti in tale sede siano solo quelle non autodeterminate, come – a titolo meramente esemplificativo – l’esito favorevole di un procedimento penale in grado di scardinare i presupposti di fatto posti alla base del provvedimento impugnato.  </h:div><h:div>2.	Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>L’assenza di difese scritte da parte delle amministrazioni appellate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento esclusivamente delle generalità dell’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulia Ferrari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>