<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200658820201210112130668" descrizione="" gruppo="20200658820201210112130668" modifica="12/12/2020 9:20:15 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06588"/><fascicolo anno="2020" n="07961"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200658820201210112130668.xml</file><wordfile>20200658820201210112130668.docm</wordfile><ricorso NRG="202006588">202006588\202006588.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giulio veltri</firma><data>12/12/2020 09:20:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7741/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6588 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Microport Crm S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Michele Giovannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Abbott Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Romitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Biotronik Italia S.r.l., Boston Scientific S.p.A. non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Medtronic Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Cucciolla in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Abbott Medical Italia S.r.l. e di Medtronic Italia S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Michele Giovannini, Piero Fidanza, Giorgia Romitelli e l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Consip S.p.a. ha indetto una procedura aperta, suddivisa in undici lotti, per l’aggiudicazione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca.</h:div><h:div>2. Microport CRM S.r.l. ha presentato le proprie offerte per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. </h:div><h:div>3. All’esito dell’attribuzione dei punteggi tecnico economici, la stessa ha ottenuto il punteggio più elevato per i lotti 1, 4 e 5, ed è risultata seconda classificata per i lotti 2, 3 e 8, come confermato dalle graduatorie della commissione di gara rese integralmente accessibili in data 29 luglio 2020.</h:div><h:div>3.1. Per ciascuna offerta, secondo quanto previsto dal modulo di compilazione e richiesto a pena di esclusione dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, Microport ha indicato il prezzo unitario offerto per i singoli lotti, nonchè la quota percentuale riferita ai costi della manodopera e ai costi aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.</h:div><h:div>4. Nel corso del procedimento di verifica di congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice, pur prendendo atto dell’assenza di offerte anomale, ha rilevato comunque “elementi specifici” tali da far apparire anormalmente bassa l’offerta di Microport in relazione alla voce specifica degli oneri aziendali di sicurezza, manifestamente irrisorio e “fuori scala” (0,001%).</h:div><h:div>5. Microport, dopo una prima interlocuzione, ha corretto il valore, evidenziando che trattavasi di un mero refuso causato dal programma excell.</h:div><h:div>6. L’amministrazione ha tuttavia escluso Microport, ritenendo che la modifica ai costi della sicurezza non potesse, in alcun modo, ritenersi riconducibile alla fattispecie dell’errore materiale del tutto verificabile <corsivo>ictu oculi</corsivo>.</h:div><h:div>7. Microport ha proposto ricorso al TAR Lazio.</h:div><h:div>8. Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato il TAR che “<corsivo>il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale l’indicazione della percentuale dello 0,001% in luogo di quella dello 0,076% sarebbe un errore materiale occorso nella rappresentazione della voce di costo degli oneri aziendali di sicurezza, ravvisabile ictu oculi da parte della Commissione in quanto irrisorio e “fuori scala” rispetto agli altri valori e, come tale, riconducibile ad un mero errore materiale di calcolo;….. che, pertanto, appare corretta anche la decisione della S.A. di escludere la ricorrente dalla procedura avendo quest’ultima operato una modificazione dell’offerta in sede di giustificazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>9. La ricorrente ha proposto appello e chiesto la riforma della sentenza. </h:div><h:div>10. Nel giudizio si sono costituite le controinteressate Medtronic Italia s.p.a. e Abbott Medical Italia s.r.l.. Entrambe hanno chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato. Si è altresì costituita Consip s.p.a. Anch’essa ha chiesto la reiezione del gravame. Ha altresì dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo ai sensi del comma 5, dell’art. 119 c.p.a.</h:div><h:div>11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26 novembre 2020. All’esito è stato pubblicato dispositivo n. 7589/2020 del seguente tenore: “<corsivo>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso introduttivo del primo grado e dispone l’annullamento dell’esclusione dell’appellante (prot. Consip n. 10319/2020, trasmessa a mezzo pec in data 16 marzo 2020), nonché la comunicazione, prot. n. 14385 dell'8 aprile 2020, recante conferma dell’esclusione predetta. Spese del doppio grado compensate</corsivo>”.</h:div><h:div>Di seguito le motivazioni.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Trattasi di contenzioso relativo ad una procedura di evidenza pubblica per la stipula di una pluralità di accordi quadro, aventi a oggetto, per quello che qui rileva, la fornitura di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca.</h:div><h:div>2.Nonostante le forniture “senza posa in opera” (qual è quella di specie concernendo dispositivi impiantabili) siano eccettuate dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 codice dei contratti), il capitolato d’oneri ha comunque prescritto che l’“Offerta economica” dovesse contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:</h:div><h:div>“<corsivo>a) prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>3.L’appellante è stata esclusa da alcuni dei lotti in cui la procedura è suddivisa, per avere commesso un errore nell’indicazione percentuale dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. </h:div><h:div>4. Essa ha allegato in primo grado che il rapporto percentuale tra oneri aziendali della sicurezza (43.045 euro) e ricavi di esercizio del 2018 (56.295.678 euro), pari a 0,076% (valore poi comunicato nel corso del procedimento di verifica dell’amministrazione), era stato erroneamente riportato in valore numerico (0,00076) ed automaticamente approssimato a 0,001% dal programma informatico excell. Valore quest’ultimo, oltre che errato, evidentemente irrisorio e inattendibile i<corsivo>ctu oculi</corsivo>, se solo si tiene conto che, ove rapportato al risultato di esercizio del bilancio 2018, restituisce un ammontare dei costi di sicurezza pari a soli 562,95 euro. L’errore – ha precisato il ricorrente - non ha avuto alcuna incidenza sull’importo dell’offerta economica, rimasta inalterata nell’importo finale.</h:div><h:div>4. Il TAR Lazio, investito della richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione emesso dalla stazione di committenza, ha ritenuto “ <corsivo>non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale l’indicazione della percentuale dello 0,001% in luogo di quella dello 0,076% sarebbe un errore materiale occorso nella rappresentazione della voce di costo degli oneri aziendali di sicurezza, ravvisabile ictu oculi da parte della Commissione in quanto irrisorio e “fuori scala” rispetto agli altri valori e, come tale, riconducibile ad un mero errore materiale di calcolo”, </corsivo>nonché <corsivo> “corretta anche la decisione della S.A. di escludere la ricorrente dalla procedura avendo quest’ultima operato una modificazione dell’offerta in sede di giustificazioni”.</corsivo></h:div><h:div>5. In questa sede l’appellante insiste sulla circostanza che il contenuto negoziale dell’offerta è sempre rimasto inalterato per tutti i lotti, né sono state apportate integrazioni e/o precisazioni tali da incidere sull’attribuzione del relativo punteggio economico o tecnico, con assoluta invarianza dell’esito delle graduatorie conclusive. In sostanza si sarebbe trattato di un mero errore di calcolo disceso da una banale svista nella scrittura dei singoli rapporti percentuali, poi riverberatosi meccanicamente (<corsivo>rectius</corsivo>, matematicamente) sulle quote dei prezzi unitari: il rapporto percentuale tra oneri aziendali della sicurezza (43.045 euro) e ricavi di esercizio del 2018 (56.295.678). Aggiunge che nell’ambito dei chiarimenti forniti in sede di verifica di anomalia, essa ha messo in luce l’errore materiale occorso nella rappresentazione della voce di costo degli oneri aziendali di sicurezza, voce di carattere esclusivamente “interno” (tra l’altro non obbligata per le forniture senza posa in opera, giusto l’art. 95 comma 10 cit.) non riferita alla singola fornitura, ma semplicemente tratta dai dati storici di bilancio sulla base dell’incidenza complessiva di tale tipologia di tali costi sul bilancio aziendale. Tale voce di costo, pur rappresentando una componente dell’offerta, secondo la peculiare e anomala previsione della lex gara, non avrebbe di per sé un’incidenza negoziale, e dunque, la stessa rileverebbe semmai, in via mediata, per consentire la verifica della serietà e dell’affidabilità dell’offerta rispetto alla sua congruità e sostenibilità complessiva.</h:div><h:div>Di qui – nella tesi dell’appellante - la “torsione” del principio di immodificabilità dell’offerta richiamato in prime cure, posto che la giurisprudenza ammette modifiche e compensazioni tra sottostime e sovrastime nella verifica di congruità, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile per come presentata e priva di radicali stravolgimenti, tali da alterarne a posteriori l’equilibrio economico. Nel “prisma” di tale finalità (la verifica in concreto dell’affidabilità dell’offerta) avrebbero dovuto pertanto “soppesarsi” la rilevanza o l’irrilevanza di eventuali errori materiali commessi nella compilazione dell’offerta sulla base del contesto della procedura e dei chiarimenti offerti. D’altro canto, se così non fosse – chiosa l’appellante - l’esclusione a causa di un errore in quanto tale, si tradurrebbe esclusivamente in una sanzione afflittiva, ispirata al formalismo più esasperato, in contrasto con l’acclarato carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica di anomalia e con la funzione stessa dei chiarimenti procedimentali.</h:div><h:div>5.1. L’appellante propone altresì un motivo aggiunto, ex art. 104 comma 3 cpa, evidenziando che un altro concorrente (Biotronik) avrebbe ricevuto un trattamento diverso pur avendo, in sede di giustificazioni, fornito una diversa quantificazione (e interpretazione) del costo della manodopera, del pari già esplicitato nell’offerta.</h:div><h:div>6. Medtronic Italia, controinteressata, controdeduce sottolineando che l’art. 95 co. 10 d.lgs. 50/2016 impone ai concorrenti di una gara pubblica di indicare, a pena di esclusione, gli oneri aziendali della sicurezza; tale componente, quindi, da esplicitarsi sin dal momento della presentazione dell’offerta, è parte fondamentale della quotazione economica formulata, e poco importa che quest’ultima sia rimasta la stessa nonostante la modifica della sua articolazione interna, né rileva che ciò non abbia influito sulle graduatorie finali.</h:div><h:div>Il punto dirimente sarebbe invece che la modifica (specialmente se radicale come nel caso di specie) delle voci di costo interne all’offerta, per pacifica giurisprudenza comporta, di per sé, il non superamento della verifica di anomalia e l’esclusione dell’offerta (Consiglio di Stato sez. V 14/4/2020 n. 2383). Nel caso di specie, è solo a seguito di ben due sollecitazioni della Stazione Appaltante che Microport ha riformulato i propri oneri interni di sicurezza, portandoli da circa €.500 a oltre € 40.000,00.</h:div><h:div>7. Argomenta similmente anche la controinteressata Abott, la quale richiama il principio secondo il quale non è ammessa la revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, atteso che tale voce “<corsivo>quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa</corsivo>”. Diversamente opinando si “<corsivo>finirebbe, in tal modo, per snaturare completamente la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della congruità dell'offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo (per come dettagliate nella domanda di partecipazione originaria), che implicherebbe, peraltro (oltre ad una evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell'offerta), anche una violazione della par condicio tra i concorrenti” (</corsivo>Cons. Stato, III, n. 962/2016, Sez. V, n. 1896 del 24/04/2017<corsivo>)</corsivo>”.</h:div><h:div>8. L’appellante replica nella memoria conclusiva, ed evidenzia che ciò non può valere nel caso di oneri aziendali meramente interni, desunti unicamente dalla serie storica dell’incidenza sui ricavi aziendali come attestata dai bilanci di esercizio della società (che sono pubblici e quindi verificabili); a maggior ragione, nel caso di oneri di sicurezza relativi a forniture c.d. “senza posa in opera”, la cui indicazione preventiva e separata non risulta neppure obbligatoria ai sensi di legge ex art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>9. Meditronic su tale punto eccepisce che non risulta alcuna contestazione formulata in fase di gara in ordine questa previsione, e che anzi Microport ha formulato espressa acquiescenza su tale richiesta della stazione appaltante valorizzando, seppur in modo errato, il campo in cui dovevano essere indicati gli oneri aziendali di sicurezza. La prescrizione della <corsivo>lex gara</corsivo> era comunque del tutto legittima nel caso di specie, posto che, come evincibile dal capitolato tecnico, oltre alla fornitura erano previsti anche servizi connessi (cfr. art. 2, lett. b e c, comprensivi di formazione, customer care, assistenza tecnica e post-vendita, sistema di controllo remoto etc.), che ben giustificherebbero la previsione a base di gara.</h:div><h:div>10. Ritiene il Collegio che la tesi dell’appellante sia quella più corretta.</h:div><h:div>11. Conviene partire dal dato fattuale. E’ pacifico che la Microport ha indicato nella propria offerta tecnica ed economica per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 8, oggetto dell’Accordo quadro, i costi per la sicurezza, nella percentuale di 0,001% (rispetto ai ricavi aziendali rapportati al risultato di esercizio del bilancio del 2018) anziché in quella di 0,076%, percentuali alle quali corrispondono rispettivamente gli importi di euro 562,95 e di euro 43.045,00. La tesi dell’errore materiale generato dai meccanismi di approssimazione e calcolo del programma informatico excell, il quale ha trasformato la percentuale in valore numerico (0,00076) automaticamente approssimandola a 0,001%, è secondo l’<corsivo>id quod plerumque accidit</corsivo> verosimile. Nessuno ha messo in dubbio la buona fede di Microport.</h:div><h:div>11.1. Il dato fattuale e la presenza di un errore ostativo, pur deponente per la buona fede dell’appellante, non è ovviamente sufficiente per sostenere e giustificare la doverosa ammissione dell’offerta, poiché, come correttamente segnalato in prime cure, in sede di gara pubblica l’errore materiale nella formulazione dell’offerta economica è rettificabile se, oltre a emergere <corsivo>ictu oculi</corsivo> (Cons. Stato, Sez. V, 29.4.2016, n. 1648; Cons. Stato, IV, 6.5.2016 n. 1827) alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta (cfr., Cons. Stato, III, n. 1487/2014 e n. 4592/2012; VI, n. 889/2013). </h:div><h:div>Condizione quest’ultima nella specie non sussistente, poiché all’interno dell’offerta economica non vi erano elementi univoci e sufficienti per comprendere quale fosse il reale contenuto della voce “costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro”; tant’è che, per comprenderlo è stata necessaria una formale interlocuzione con l’offerente.</h:div><h:div>11.2. L’appellante, ben consapevole di ciò, evidenzia la natura del tutto peculiare della vicenda, osservando che nel caso di specie l’errore non è caduto sui contenuti negoziali dell’offerta, atteso che i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro non ne fanno parte, vieppiù quando, come nel caso di specie, la loro indicazione non sia necessaria ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>12. Ritiene il Collegio che tale tesi possa beneficiare del conforto del dato normativo e di quello derivante dall’applicazione del principio di ragionevolezza, ove si consideri la peculiarità della fattispecie secondo quanto meglio appresso chiarito.</h:div><h:div>12.1. Come anticipato in premessa, l’art. 95 comma 10 del codice dei contratti pubblici nel prevedere in via generale che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha avuto cura di specificare che tale obbligo non sussiste per “<corsivo>le forniture senza posa in opera” </corsivo>i “<corsivo>servizi di natura intellettuale” </corsivo>e gli<corsivo> “affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera</corsivo>”.</h:div><h:div>Il contratto quadro, alla cui stipula la procedura di evidenza in contestazione è preordinata, è per l’appunto un contratto di fornitura “senza posa in opera”. Della circostanza non può dubitarsi atteso che i servizi connessi di post vendita (customer care, assistenza tecnica, etc.) sono in questo caso certamente estranei al concetto di posa in opera, ritenuto dal legislatore dirimente quando si tratti di forniture da assoggettare agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 95 comma 10.</h:div><h:div>12.2. Ciò nonostante, come accennato in premessa, il capitolato d’oneri posto da Consip a base di gara ha previsto “<corsivo>a pena di esclusione</corsivo>” l’obbligo di indicare i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</h:div><h:div>12.3.Tale voce, tuttavia, proprio perché relativa all’acquisto di un oggetto di fabbricazione industriale (senza necessità di ulteriore apporto collaborativo per la relativa posa in opera) è tutta interna alla dimensione aziendale dell’offerente e alla linea di produzione dalla quale origina il prodotto finito da fornire. Essa, sul piano dell’offerta, appare essere il frutto della mera estrapolazione e trascrizione di dati del bilancio pregresso dell’offerente ed è priva di una componente volitiva e negoziale, nella misura in cui si limita a descrivere il tasso di incidenza dei costi che l’imprenditore affronta per la sicurezza sul luogo del lavoro nella sua ordinaria e generale attività di produzione industriale, del tutto indipendentemente dalle obbligazioni che sorgono dalla stipula del contratto di fornitura messo a gara.</h:div><h:div>12.4. Tanto chiarito, se è pur vero che la disciplina dei contratti pubblici può anche essere lo strumento, e l’occasione, per perseguire interessi ulteriori rispetto all’oculato utilizzo delle risorse pubbliche, nondimeno una simile potestà di verifica e controllo sulla vita aziendale dell’offerente, anche in funzione sanzionatoria, non può che avere fondamento esclusivo nelle tassative disposizioni di legge.</h:div><h:div>Non a caso l’art. 83 comma 8 del codice dei contratti pubblici dispone che “<corsivo>I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti”, </corsivo>precisando che “<corsivo>Dette prescrizioni sono comunque nulle</corsivo>”.</h:div><h:div>Com’è noto l’Adunanza Plenaria ha di recente chiarito che la nullità della clausola escludente <corsivo>contra legem</corsivo> “vada intesa anch’essa come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti), similmente a quanto è stato deciso per la corrispondente disposizione del novellato art. 46 del ‘primo codice’. In altri termini, la clausola è nulla, ma tale nullità, se da un lato non si estende al provvedimento nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), d’altro canto impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi e quindi, attesa l’autoritatività di tali atti applicativi, annullabili secondo le regole ordinarie” (cft. A.P. 22/2020).</h:div><h:div>12.4. Orbene, nel caso di specie, anche a prescindere dalle valutazioni circa la possibile nullità della clausola del bando, che ha previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare i costi affrontati per la sicurezza sul lavoro persino in ipotesi di fornitura “senza posa in opera”, invece espressamente eccettuata dalla legge, ciò che rileva in punto di legittimità è l’applicazione che l’amministrazione ha fatto di tale clausola nei confronti dell’offerente, considerandola componente essenziale dell’offerta economica, e arrivando a sanzionare l’aggiudicatario in pectore con la perdita di un’opportunità, pur avendone lo stesso adempiuto al precetto (ha infatti indicato gli oneri) ed errato solo nell’indicazione del dato che quella clausola richiedeva; e – aggiungesi - ciò a prescindere  da una verifica in concreto circa l’effettività e la congruità dei reali costi sostenuti dall’imprenditore per la sicurezza sul luogo di lavoro.</h:div><h:div>12.5. La tesi dell’avvenuta modifica dell’offerta economica e il suo corollario della non rettificabilità dell’errore che ricade sulla stessa, in questo caso non regge. La giurisprudenza che considera gli oneri per la sicurezza quale elemento costitutivo dell’offerta è applicabile a patto che la legge (o in epoca antecedente, il diritto vivente) imponga l’espressa indicazione di tale voce di costo. Diversamente essa dev’essere trattata quale una qualsivoglia voce di costo, a tutto concedere rilevante ai fini del giudizio di anomalia, posto che essa non integra, giusto quanto innanzi detto, nè</h:div><h:div>una manifestazione volitiva, né la violazione “sostanziale” di un precetto che, seppur <corsivo>contra legem</corsivo>, l’amministrazione ha posto a tutela del generale interesse alla corretta osservanza delle normativa di sicurezza sul luogo di lavoro (la questione infatti qui non afferisce alla congruità del valore corretto ma all’emendabilità dell’errore). L’errore, infatti, nel caso di specie, ha solo generato un’aporia nella rappresentazione formale di un dato di bilancio che in nulla ha inciso sul prezzo del prodotto offerto in gara.</h:div><h:div>12.6. Può pertanto concludersi affermando il seguente principio: è irragionevole, e dunque illegittimo, escludere da una gara per l’appalto di forniture, il miglior offerente, sol perché esso ha commesso un errore (oggettivamente evincibile ed emendabile a mezzo della semplice verifica del bilancio storico) nell’indicazione del tasso di incidenza dei costi sostenuti per la sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione ad un prodotto fabbricato nel proprio stabilimento industriale e offerto “senza posa in opera”, senza dare all’offerente la possibilità, in sede di verifica dell’anomalia, di emendare l’errore e di offrire prova circa il reale ammontare dei costi sostenuti.</h:div><h:div>13. L’appello è pertanto da accogliere. Per l’effetto è da accogliere il ricorso introduttivo di primo grado.  </h:div><h:div>14. Avuto riguardo alla peculiarità e novità delle questioni trattate, il Collegio ravvisa comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso introduttivo del primo grado e dispone l’annullamento dell’esclusione dell’appellante (prot. Consip n. 10319/2020, trasmessa a mezzo pec in data 16 marzo 2020), nonché la comunicazione, prot. n. 14385 dell'8 aprile 2020, recante conferma dell’esclusione predetta. Spese del doppio grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulio Veltri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>