<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200630820201218080706179" id="20200630820201218080706179" modello="3" modifica="12/29/2020 10:35:17 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06308"/><fascicolo anno="2020" n="08532"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2020" n="08328"/></descrittori><file>20200630820201218080706179.xml</file><wordfile>20200630820201218080706179.docm</wordfile><ricorso NRG="202006308">202006308\202006308.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>28/12/2020 23:36:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michele Conforti</firma><data>28/12/2020 11:18:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/12/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="202008328">202008328\202008328.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Castiglia,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma,</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6308 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>La -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div> il -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco, Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- s.r.l., del -OMISSIS- e della -OMISSIS-s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 – svoltasi ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020 - il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti, nel ricorso n.r.g. 6308 del 2020, gli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macrì, Mario Pagliarulo, Paolo Scaparone e Angelo Giuseppe Orofino e, nel ricorso n.r.g. 8328 del 2020, gli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macrì, Mario Pagliarulo e Filippo Pacciani, che partecipano alla discussione ai sensi del menzionato art.25;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8328 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio “Legance – Avvocati associati” in Roma, via  San Nicola Da Tolentino, n. 67;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</h:div><h:div>-OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La presente vicenda ha ad oggetto l’appalto di servizi per la raccolta dei rifiuti urbana, bandito dal -OMISSIS-(d’ora in avanti “-OMISSIS-” o “-OMISSIS-”), che si occupa del predetto servizio nell’area che ricomprende 14 Comuni ubicati a sud di Torino.</h:div><h:div>2. Alla gara bandita dal predetto consorzio hanno preso parte solamente due operatori economici: -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in avanti, “-OMISSIS-”) e il raggruppamento temporaneo di imprese di tra la società -OMISSIS-s.p.a. (d’ora in avanti, “-OMISSIS-”), mandataria, e la società -OMISSIS-s.p.a. (in prosieguo -OMISSIS-), mandante.</h:div><h:div>3. Successivamente allo svolgimento della fase di valutazione delle ammissioni alla gara, -OMISSIS- ha impugnato l’atto di ammissione alla gara del raggruppamento concorrente, domandandone l’annullamento per illegittimità.</h:div><h:div>4. Nell’ambito di quel giudizio si sono costituiti il consorzio -OMISSIS-e la -OMISSIS-, la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale con il quale ha parimenti lamentato l’illegittimità dell’atto di ammissione della ricorrente principale.</h:div><h:div>5. Nelle more del processo, il consorzio ha aggiudicato l’appalto al raggruppamento -OMISSIS-.</h:div><h:div>6. Il relativo atto è stato impugnato sia con motivi aggiunti nell’ambito del processo n.r.g. -OMISSIS-, sia con autonomo ricorso in altro processo incardinato con il n.r.g. -OMISSIS-.</h:div><h:div>7. Il Tribunale amministrativo regionale, riunite le impugnazioni in un unico giudizio, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha parzialmente accolto alcuni dei motivi di ricorso della -OMISSIS- (terzo, quarto e quinto) e ha pertanto annullato l’aggiudicazione, mentre, disattesa l’eccezione di irricevibilità della ricorrente principale, ha respinto nel merito il ricorso incidentale proposto dalla contro interessata.</h:div><h:div>7.1. Segnatamente, la pronuncia di accoglimento ha disposto che:</h:div><h:div>a) risulta agli atti del giudizio che:</h:div><h:div>a.1) il responsabile -OMISSIS-della -OMISSIS-s.r.l. è stato condannato due volte nel 2009 dal Tribunale di Cuneo per -OMISSIS-;</h:div><h:div>a.2) il -OMISSIS-della -OMISSIS-è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. 169 del 27 novembre 2006;</h:div><h:div>a.3) i -OMISSIS- per la Provincia di-OMISSIS-della -OMISSIS-s.p.a. sono stati-OMISSIS-., commessi in occasione della illecita gestione di un appalto affidato dal Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>b) tutte le vicende giudiziarie dianzi ricordate hanno ad oggetto fatti che astrattamente possono far sorgere dubbi sulla affidabilità dell’operatore economico </h:div><h:div>c) “<corsivo>tanto -OMISSIS-s.p.a. che -OMISSIS-s.r.l. avrebbero dovuto dichiarare le vicende giudiziarie sopra ricordate</corsivo>”;</h:div><h:div>d) va dunque annullato il provvedimento di ammissione del raggruppamento aggiudicatario e la successiva aggiudicazione;</h:div><h:div>e)  in esecuzione di tale decisione il -OMISSIS- dovrà riesaminare l’ammissione del RTI aggiudicatario, in particolare valutando se i fatti posti dal Comune di -OMISSIS- a base del provvedimento di esclusione dalla gara che esso aveva bandito nonché se gli ulteriori fatti oggetto dei procedimenti penali sopra ricordati integrino gravi illeciti professionali idonei a far dubitare della integrità morale e della affidabilità delle imprese -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-, adottando i provvedimenti conseguenziali.</h:div><h:div>8. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello innanzi a questo Consiglio di Stato, la società -OMISSIS-.</h:div><h:div>9. La società ha lamentato l’erroneità della statuizione del primo giudice per non aver sancito l’esclusione dall’appalto del raggruppamento concorrente e aver rimesso invece la valutazione circa la rilevanza dell’omessa dichiarazione e dei fatti non dichiarati alla stazione appaltante.</h:div><h:div>10. Si sono costituiti in giudizio sia il -OMISSIS-che la società -OMISSIS-, proponendo ambedue appello incidentale.</h:div><h:div>11. Questo Consiglio, con la sentenza del-OMISSIS-, ha respinto l’appello di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, e ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto l’accoglimento del ricorso principale di -OMISSIS-, mentre l’ha riformata per quanto riguarda la statuizione di infondatezza del ricorso incidentale proposto dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>11.1. Quanto a tale ultima statuizione, questo Consiglio, esaminando l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale di primo grado, proposta da -OMISSIS- e non esaminata dal primo Giudice, che ha ritenuto di poterne prescindere per la manifesta infondatezza della domanda proposta in via incidentale, ha ritenuto che essa fosse fondata e, perciò, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale proposto in primo grado.</h:div><h:div>12. Successivamente alla sentenza conclusiva del suindicato giudizio, la stazione appaltante ha proceduto a riesaminare la posizione del raggruppamento temporaneo di imprese e con determinazioni n. 22 del 22.1.2019 e n. 35 del 5.2.2019, ha confermato l’aggiudicazione in suo favore del servizio di igiene urbana.</h:div><h:div>12.1. In particolare, con la determina n. 22 il -OMISSIS-ha confermato l’ammissione alla procedura del r.t.i. -OMISSIS-, ritenendo che sia i fatti sopra ricordati sia la loro omessa dichiarazione non fossero tali da compromettere l’affidabilità e l’integrità degli operatori economici.</h:div><h:div>13. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, adito dalla -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., ha dichiarato la nullità dei suddetti atti di gara, rilevando che il Consorzio, nel compiere la sua valutazione, ha disconosciuto il rilievo delle vicende che hanno portato agli arresti domiciliari degli -OMISSIS- della capogruppo -OMISSIS- ed al loro rinvio a giudizio nell’ambito di alcune vicende riguardanti un appalto intercorso con il Comune di -OMISSIS- e pendenti dinanzi al Tribunale penale di Latina. La rilevanza di tali fatti, ai fini dell’obbligo dichiarativo, era invece stata espressamente affermata dalla sentenza n. -OMISSIS- del medesimo T.a.r., confermata, sul punto, da questo Consiglio.</h:div><h:div>13.1. Il Tribunale amministrativo ha dunque nominato un commissario <corsivo>ad acta</corsivo> per porre in essere gli adempimenti prescritti nella pronuncia.</h:div><h:div>14. La -OMISSIS- ha appellato la sentenza n. -OMISSIS- innanzi a questo Consiglio, che, con ordinanza collegiale della V sezione, -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.</h:div><h:div>15. Nelle more, il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> ha ritenuto di limitare il proprio mandato all’esclusione del r.t.i. -OMISSIS- dalla procedura di gara, in quanto soltanto questo aspetto, secondo la sua valutazione, ha costituito oggetto del giudicato di cui è stata ordinata l’ottemperanza, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione procedente l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti per legge.</h:div><h:div>16. -OMISSIS- ha gravato con apposito reclamo il provvedimento commissariale, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio e l’erronea interpretazione del giudicato, formatosi sulle sentenze n. -OMISSIS- del T.a.r. e n. -OMISSIS-di questo Consiglio. </h:div><h:div>16.1. Secondo la reclamante, il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> avrebbe reputato che il giudicato cui era chiamato a dare attuazione statuisse che l’omissione dichiarativa fosse idonea ad integrare in sé un errore professionale grave tale da mettere in dubbio l’affidabilità del r.t.i., sicché il commissario non avrebbe compiuto tale doverosa valutazione, ritenendosi vincolato all’esclusione, in tesi, già disposta dal Tribunale.</h:div><h:div>17. Nel frattempo, il -OMISSIS- ha adottato la determina n. 89 del 28 febbraio 2020 con la quale, preso atto della determina commissariale e apprezzato motivatamente il permanere dell’affidabilità di -OMISSIS- s.r.l., ha aggiudicato l’affidamento dell’appalto a quest’ultima.</h:div><h:div>18. Successivamente, è sopravvenuta la decisione di questo Consiglio che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto nulla la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Piemonte, in quanto il giudice di prime cure, disposta la conversione del rito, non avrebbe potuto decidere la controversia “<corsivo>secondo le più comprensive modalità cognitive e con i più articolati moduli decisori del giudizio di ottemperanza</corsivo>”, fatta salva la possibilità di “<corsivo>revoca della relativa ordinanza</corsivo>”. </h:div><h:div>18.1. Questo Consiglio ha pertanto disposto la rimessione della causa al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio.</h:div><h:div>19. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2020, la -OMISSIS- ha provveduto alla riassunzione ex art. 105 c.p.a. del giudizio, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, per i motivi di fatto e di diritto già indicati negli scritti difensivi prodotti.</h:div><h:div>19.1. Con separata domanda, la ricorrente ha instato, altresì, per l’emissione di misure cautelari, anche monocratiche, nonché per la revoca ex art. 177 c.p.c. della ordinanza di conversione del rito adottata in data 8.5.2019.</h:div><h:div>20. Nel giudizio riassunto si sono costituite sia il -OMISSIS- che la -OMISSIS-, resistendo alla domanda di controparte.</h:div><h:div>21. Contestualmente, con provvedimento del R.u.p. del 18 marzo 2020, l’Amministrazione ha dichiarato, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, la caducazione del provvedimento di esclusione disposto dal Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> nei confronti di -OMISSIS-, del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di -OMISSIS-, nonché ha ribadito la persistente validità ed efficacia della determina di aggiudicazione della gara a favore di -OMISSIS- (determine nn. 22 e 35 del 2019, precedentemente dichiarate nulle dalla sentenza del T.a.r. Piemonte n. -OMISSIS-, a sua volta dichiarata nulla dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-), essendo venuto meno il provvedimento giurisdizionale che ne aveva dichiarato la nullità.</h:div><h:div>22. Con la sentenza n. -OMISSIS- – oggetto del presente giudizio - il Tribunale amministrativo regionale, chiamato a decidere sulla riassunzione proposta dalla -OMISSIS-, ha statuito che:</h:div><h:div>a) il giudizio riassunto sarebbe proseguito nelle forme originarie del rito dell’ottemperanza;</h:div><h:div>b) è infondata l’eccezione pregiudiziale di difetto di interesse formulata dalla -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-, per essere anche quest’ultima incorsa in un’omissione dichiarativa;</h:div><h:div>c) sono fondate le doglianze di violazione di giudicato lamentate dalla -OMISSIS-, perché, a fronte di un giudicato che ha ritenuto “<corsivo>grave errore professionale</corsivo>” la mancata dichiarazione dei fatti attinenti al procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Latina, la stazione appaltante ha ritenuto invece di non qualificare come tale l’omessa dichiarazione (cfr. §§ da 3 a 3.9., specialmente §§ 3.3. e 3.5. della sentenza gravata);</h:div><h:div>d) gli atti di -OMISSIS-sono nulli e, nell’esercizio dei suoi poteri di merito, ex art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., il Collegio decidente ha statuito che l’omissione dichiarativa di gravi fatti aventi rilevanza penale costituisce un grave illecito professionale che, incrinando la fiducia della stazione appaltante nell’operatore economico reticente, conduce alla sua esclusione dalla procedura;</h:div><h:div>e) conseguentemente, il nominato commissario <corsivo>ad acta</corsivo> deve:</h:div><h:div>e.1) procedere a restituire non approvati i verbali della seduta del 27 dicembre 2016 - nella parte in cui stabilisce che il r.t.i -OMISSIS- risulta in possesso dei requisiti soggettivi richiesti – e i verbali ad esso successivi nella parte in cui, presupponendo l’ammissione della -OMISSIS- alle successive fasi di gara, ne valutano l’offerta tecnica ed economica, dichiarandola aggiudicataria;</h:div><h:div>e.2) procedere ad adottare il provvedimento di esclusione del r.t.i. -OMISSIS-– -OMISSIS-– -OMISSIS- “sulla scorta di quanto considerato sub 4.1”;</h:div><h:div>e.3) procedere alla segnalazione all’A.n.a.c. delle omissioni dichiarative del r.t.i. -OMISSIS- acclarate dal giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS-per gli apprezzamenti di competenza ex art. 80, comma 12 d.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>e.4) procedere all’adozione della proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, previa verifica della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali, trasmettendo siffatta proposta alla stazione appaltante per i successivi incombenti di competenza, consistenti nella verifica del possesso dei prescritti requisiti e nella eventuale approvazione ex art. 33, comma 1 d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>23. Contro la sentenza n. -OMISSIS-, hanno proposto autonomo appello la -OMISSIS- (allibrato la n.r.g. 6308/2020) e la -OMISSIS-(allibrato al n.r.g. 8328/2020).</h:div><h:div>23.1. La società -OMISSIS-, con il primo motivo di appello, si duole che il T.a.r. non ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza, riproposta dalla -OMISSIS- con l’atto di riassunzione.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, questo Consiglio, con la sentenza n. -OMISSIS-, avrebbe disposto che la conversione del rito da giudizio di legittimità a giudizio di ottemperanza sarebbe preclusa e, pertanto, la riassunzione sarebbe stata disposta “<corsivo>ai soli fini della celebrazione della fase del processo successiva alla conversione dell’azione</corsivo>”.</h:div><h:div>23.1.1. Con una seconda censura, l’appellante evidenzia che non sarebbe corretta la motivazione della sentenza di primo grado, allorché ha argomentato l’ammissibilità dello scrutinio della domanda di ottemperanza muovendo dal necessario rispetto del doppio grado del giudizio.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, il rispetto di questo principio non implicava necessariamente lo scrutinio della domanda di nullità da parte del T.a.r. nell’ambito del giudizio di riassunzione, essendo stato questo aspetto già scrutinato, per l’appunto nel giudizio innanzi a questo Consiglio, con pieno rispetto del principio invocato.</h:div><h:div>23.1.2. Con un’ulteriore censura si prospetta una possibile violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo>, perché la conversione ex art. 32 c.p.a. viene disposta in caso di rigetto della domanda principale (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 2013, § 4).</h:div><h:div>23.1.3. Si deduce, poi, che la conversione del rito è avvenuta con il consenso di tutte le parti, il che importerebbe rinuncia alle domande che seguono il rito dell’ottemperanza e, inoltre, un eventuale ripensamento della -OMISSIS- configurerebbe una violazione del principio che vieta di <corsivo>venire contra factum proprium.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>24. Con il secondo motivo di appello, si censura la sentenza gravata deducendosi che, ai fini conformativi, il giudicato (di cui alle sentenze n. -OMISSIS-del T.a.r. e n. -OMISSIS-di questo Consiglio) aveva rimesso al -OMISSIS-il giudizio sul se la violazione degli obblighi dichiarativi e le circostanze non dichiarate erano tali da revocare in dubbio l’affidabilità e l’integrità del concorrente.</h:div><h:div>24.1. Ebbene, in conformità ed attuazione del giudicato amministrativo, il -OMISSIS-avrebbe proceduto alla valutazione della rilevanza dell’omissione dichiarativa e della rilevanza dei fatti non dichiarati, statuendo, dopo motivata valutazione, che essi, sia pure costituendo grave illecito professionale, non incrinavano l’affidabilità del concorrente.</h:div><h:div>Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna violazione del giudicato, ma l’esercizio della lata discrezionalità della stazione appaltante, né nulla né illegittima.</h:div><h:div>25. Con il terzo motivo di appello, si censura il capo della sentenza nel quale il Tribunale amministrativo si è sostituito all’amministrazione ed ha emanato l’atto di esclusione del raggruppamento -OMISSIS-.</h:div><h:div>25.1. Ci si duole della circostanza che non sarebbe stato valorizzato, da parte del T.a.r., il limite temporale di rilevanza dei fatti pregiudizievoli, sancito dall’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall’art. 57 § 7 della Direttiva 2014/24/UE: i fatti oggetto del procedimento penale risalgono infatti al 2011 e i provvedimenti cautelari adottati dalla Procura si riferiscono invece al maggio del 2013. Trattandosi di un appalto bandito ad ottobre del 2016, tali circostanze non avrebbero dovuto essere prese in considerazione.</h:div><h:div>25.2. Con la seconda censura, ci si duole della statuizione in esame, perché essa non avrebbe tenuto conto:</h:div><h:div>a) che in sede penale, non vi fu alcun accertamento di merito in ordine ai fatti oggetto del procedimento, essendosi concentrato il vaglio giudiziario sui profili attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari;</h:div><h:div>b) che il giudice civile, il quale, per converso, si è occupato <corsivo>funditus</corsivo> della medesima vicenda scrutinata in sede penale, ha statuito, con sentenza del Tribunale di-OMISSIS-n. 186 del 23 gennaio 2020, che in realtà non vi è stato nessun inadempimento dell’impresa (ed anzi il Comune è stato condannato per non aver pagato le prestazioni debitamente eseguite da quest’ultima per ben € 1.162.870,11);</h:div><h:div>c) delle difese spiegate nell’ambito del giudizio amministrativo, da parte dell’impresa, proprio sui fatti oggetto del procedimento penale;</h:div><h:div>d) che la sentenza di proscioglimento per maturata prescrizione avrebbe statuito che l’assoluzione non è stata disposta “non essendo ancora stata svolta alcuna attività istruttoria” e non perché sia stata dimostrata la fondatezza delle ipotesi dell’accusa.</h:div><h:div>25.3. Viene censurato che il T.a.r. non avrebbe correttamente inteso il giudicato n. -OMISSIS- e, segnatamente, il punto 16.2.6.</h:div><h:div>Si evidenzia che “<corsivo>né il Tar Piemonte, in data 28.1.2018, né il Consiglio di Stato, in data 3.9.2018, avevano mai stabilito che la omissione dichiarativa in questione, risalente al 15.11.2016, era di per sé automaticamente idonea a generare l’esclusione, rimettendo invece espressamente alla stazione appaltante il compito di effettuare tale valutazione</corsivo>”.</h:div><h:div>25.4. Si deduce, inoltre, che la dichiarazione del 15 novembre 2016 era stata resa in assoluta buona fede prima della pubblicazione delle Linee Guida n. 6 ed in un contesto di assoluta incertezza.</h:div><h:div>26. Con il quarto motivo di appello, si censura la sentenza per aver disposto la segnalazione all’A.n.a.c. delle omissioni dichiarative commesse dal raggruppamento.</h:div><h:div>26.1. Si evidenzia, in primo luogo, che tale segnalazione è dovuta soltanto nei casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione.</h:div><h:div>26.2. Si deduce, in secondo luogo, che l’unico fatto oggetto dello scrutinio del T.a.r. sarebbe stato il procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale penale di Latina, cosicché non si sarebbe potuta ordinare la segnalazione all’A.n.a.c. anche degli altri fatti che il -OMISSIS-aveva valutato come inidonei ad incrinare l’affidabilità dell’operatore economico, con valutazione non scrutinata negativamente nel giudizio concluso con la sentenza gravata.</h:div><h:div>27. Con il quinto motivo di appello, si deduce che la -OMISSIS- avrebbe tenuto un comportamento sleale, perché avrebbe omesso di segnalare, in una serie di gare di appalto, alcuni fatti costituenti grave illecito professionale e sarebbe perciò incorsa nell’esclusione dalle relative gara pronunciata da alcuni Tribunali amministrativi regionali.</h:div><h:div>27.1. Avrebbe dunque errato il T.a.r. a disattendere l’eccezione formulata in primo grado per censurare la circostanza che il -OMISSIS-non ha disposto l’esclusione della -OMISSIS- dalla gara come avrebbe invece dovuto.</h:div><h:div>Si lamenta che il T.a.r. avrebbe riconosciuto che il -OMISSIS-potesse valutare discrezionalmente l’omessa dichiarazione dei fatti commessi da -OMISSIS-, giudicando così, con un diverso metro di giudizio, rispetto a quello adoperato nei confronti dell’appellante.</h:div><h:div>28. Nel giudizio di appello introdotto da -OMISSIS- hanno resistito il -OMISSIS-e la -OMISSIS-.</h:div><h:div>29. Con l’atto di costituzione del 29 settembre 2020, la -OMISSIS-, ricorrente in primo grado, ha riproposto le censure che il T.a.r. ha dichiarato assorbite, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>29.1. Si ripropongono alcune doglianze che dovrebbero determinare, secondo la -OMISSIS-, la nullità della sentenza.</h:div><h:div>29.1.1. Con la prima doglianza riproposta si censura che il -OMISSIS-, trincerandosi dietro la presunzione di innocenza e la mancanza di una sentenza penale definitiva, non avrebbe “valutato i fatti” penalmente rilevanti, così come richiesto dalla sentenza del T.a.r. cui era chiamato a dare attuazione.</h:div><h:div>29.1.2. Con la seconda, che sarebbe errata la valutazione del -OMISSIS-secondo cui sarebbero mancati gravi indizi di colpevolezza in capo ai dipendenti apicali della -OMISSIS-, in quanto al § 16.2.2 della sentenza del T.a.r. Piemonte n. -OMISSIS-la loro sussistenza sarebbe stata espressamente affermata.</h:div><h:div>29.1.3. Con la terza, che il T.a.r. avrebbe interpretato le Linee guida di A.n.a.c. nel senso di riconoscere rilievo anche ai procedimenti penali non culminati in una sentenza di condanna e meramente pendenti, a differenza di quanto invece affermato dal -OMISSIS-.</h:div><h:div>29.2. Si ripropongono successivamente le doglianze con le quali si è contestata l’annullabilità degli atti impugnati.</h:div><h:div>29.2.1. In primo luogo e in linea generale, se ne contesta l’illegittimità per non aver adeguatamente valorizzato la grave negligenza in cui sarebbe incorsa l’impresa concorrente nell’omissione dichiarativa.</h:div><h:div>29.2.2. In secondo luogo, si censura l’atto impugnato con riferimento alla valutazione delle singole vicende di cui l’impresa concorrente ha omesso la dichiarazione, sia con riferimento a quella relativa alla pendenza di un procedimento penale innanzi al Tribunale di-OMISSIS-sia relativamente all’altra concernente l’esclusione da una gara disposta dal Comune di -OMISSIS- e l’avvenuta iscrizione di questo episodio nel casellario informatico dell’A.n.a.c..</h:div><h:div>30. Con memoria difensiva del 6 ottobre 2020, la -OMISSIS- ha preso posizione sulle doglianze riproposte dalla -OMISSIS-, esponendo compiutamente le proprie argomentazioni difensive.</h:div><h:div>31. Con la sua memoria difensiva, depositata in data 6 ottobre 2020, il -OMISSIS-ha aderito all’appello proposto dalla -OMISSIS-, rincarandone le censure.</h:div><h:div>32. Con la sua memoria difensiva, depositata in data 6 ottobre 2020, la -OMISSIS- ha eccepito, in via pregiudiziale, che l’appello proposto dalla -OMISSIS- viola il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127 del 16 ottobre 2017.</h:div><h:div>Nel merito, l’appellata ha proceduto ad esporre le proprie argomentazioni difensive con riferimento a ciascuno dei motivi di appello proposti dalla controparte.</h:div><h:div>33. Su tali aspetti, la -OMISSIS- ha poi insistito anche con le memorie del 5 dicembre 2020, con le quali essa ha inteso prendere posizione anche su alcune delle deduzioni contenute nelle memorie avversarie.</h:div><h:div>34. Anche il -OMISSIS-e la -OMISSIS- hanno insistito nelle loro rispettive deduzioni, con le memorie depositate in data 1 dicembre 2020.</h:div><h:div>35. Quanto all’appello n.r.g. 8328 del 2020, la società -OMISSIS-si duole, invece, della statuizione della sentenza che ha ordinato la segnalazione all’A.n.a.c. delle omissioni dichiarative dell’intero raggruppamento -OMISSIS-, in luogo di quelle concernenti, esclusivamente, tale ultima società.</h:div><h:div>Si evidenzia che le omissioni dichiarative commesse dalla -OMISSIS-sono state, in realtà, oggetto di un’apposita istruttoria e valutazione da parte della stazione appaltante e, dunque, la loro rilevanza è da intendersi superata alla stregua di tale circostanza, consacrata nel contenuto dispositivo della determina n. 22 del 22 gennaio 2019.</h:div><h:div>Si rimarca che nel giudizio deciso dalla sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. -OMISSIS-, avente ad oggetto anche la predetta determina n. 22 del 22 gennaio 2019, la nullità di quell’atto della stazione appaltante è stata dichiarata, in realtà, soltanto a causa dell’omessa dichiarazione, da parte della società -OMISSIS-, della pendenza di un procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Latina. Viceversa, la posizione della società -OMISSIS-non è stata minimamente presa in considerazione dal T.a.r.</h:div><h:div>36. Si è costituita in giudizio, in data 18 novembre 2020, la -OMISSIS-, resistendo all’appello e illustrando le sue difese con la memoria depositata in data 1 dicembre 2020.</h:div><h:div>37. Si è altresì costituita in giudizio la -OMISSIS-, domandando la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>38. Con ulteriori memorie del 30 novembre e del 1 dicembre 2020, nonché con repliche del 3 e del 5 dicembre 2020, -OMISSIS- e -OMISSIS-hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni.</h:div><h:div>39. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2020 – svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 - le cause sono stata trattenute per la decisione.</h:div><h:div>40. Va preliminarmente disposta, ex art. 96 comma 1, c.p.a., la riunione dell’appello n.r.g. 8328 del 2020 all’appello n.r.g. 6308 del 2020, poiché proposti avverso la medesima sentenza.</h:div><h:div>41. <corsivo>In limine litis</corsivo>, va decisa l’eccezione pregiudiziale articolata dalla -OMISSIS-, con la quale si lamenta che l’appello della -OMISSIS- avrebbe oltrepassato il limite dimensionale massimo individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016.</h:div><h:div>41.1. L’eccezione è fondata nei limiti che seguono.</h:div><h:div>41.2. Va verificato se l’appello proposto eccede le dimensioni consentite, da calcolarsi tenuto conto delle esclusioni poste dall’art. 4 e mediante il computo dei caratteri di cui lo scritto si compone.</h:div><h:div>41.3. Preliminarmente, il Collegio puntualizza che, contrariamente a quanto affermato dall’appellata -OMISSIS-, il limite dimensionale cui fare riferimento è quello dei 70.000 caratteri, trattandosi di un giudizio di ottemperanza in materia di appalti (art. 3, comma 1, lett. b).</h:div><h:div>41.4. Escluse, dunque, le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto e operato il conteggio dei caratteri, mediante l’apposita funzione del programma di video scrittura, l’appello rispetta il limite dei 70.000 caratteri, posto dall’art. 3, comma 1, lett. b), sino a pag. 51, ultimo capoverso del quinto motivo di appello, sino alla parola “giudice” esclusa.</h:div><h:div>41.5. Giova evidenziare che, a mente dell’art. 6, comma 2, del suddetto Decreto, la parte che, per le esigenze difensive di cui all’art. 5, comma 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensionali degli atti processuali scolpiti dall’art. 3, deve domandare un’apposita autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata “in calce allo schema di ricorso”.</h:div><h:div>41.6. La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può “per gravi e giustificati motivi”, essere presentata in via successiva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal Giudice della controversia.</h:div><h:div>41.7. Nella vicenda in esame, tuttavia, in nessun atto di causa dell’interessata è stata formulata la suddetta istanza.</h:div><h:div>41.8. Nondimeno, pur essendo, in parte, l’eccezione in esame formalmente fondata, poiché essa interessa soltanto una limitatissima parte dell’ultima censura di appello, possono essere decisi, in buona sostanza, tutti i motivi di gravame articolati dall’appellante, poiché la parte del quinto motivo che non risulta scrutinabile non inficia il senso logico della censura articolata.</h:div><h:div>42. Può ora procedersi all’esame del primo motivo di appello proposto dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>42.1. Esso è infondato.</h:div><h:div>42.2. Si premette che con la sentenza n. -OMISSIS- di questo Consiglio, è stata dichiarata nulla l’intera pronuncia n. -OMISSIS- del Giudice di primo grado e si è rimessa a al competente Tribunale amministrativo la delibazione dell’intera controversia, ove riassunta.</h:div><h:div>42.3. La statuizione contenuta nella sentenza n. -OMISSIS-, del T.a.r. - compendiata dall’affermazione secondo cui il processo riassunto “<corsivo>si atteggia a novum iudicium, immune da preclusioni e decadenze maturatesi nel giudizio precedente</corsivo>…” - che si contesta con il primo motivo di appello, si palesa dunque scevra da quei vizi che si intendono ascriverle.</h:div><h:div>42.4. Del resto, anche questo Consiglio, nella sentenza n. -OMISSIS-, ha evidenziato che la conversione del rito non era preclusa in assoluto, evidenziando, piuttosto e più semplicemente, che, nel caso di specie, essa era mancata, poiché il T.a.r., dopo aver disposto il mutamento del rito da “<corsivo>giudizio di ottemperanza</corsivo>” a “<corsivo>giudizio di cognizione</corsivo>”, non aveva poi provveduto a compiere l’operazione inversa, prima di decidere la causa secondo le forme e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza.</h:div><h:div>42.5. In definitiva:</h:div><h:div>a) la sentenza -OMISSIS- ha disposto espressamente nel senso della rinnovazione dell’intero giudizio avendo riscontrato come unico vizio redibitorio quello della lesione del diritto di difesa di -OMISSIS-;</h:div><h:div>II) le ordinanze che hanno contenuto (formalmente e sostanzialmente non decisorio, come nella specie), non possono mai pregiudicare l’esito della lite (cfr. art. 177 comma 1 c.p.c.);</h:div><h:div>III) coerentemente, esse sono inappellabili (da ultimo sez. IV, n. 1878 e 803 del 2020 ivi ampia casistica).</h:div><h:div>42.6 In conclusione, il primo motivo di appello va respinto.</h:div><h:div>43. Può procedersi all’esame del secondo motivo.</h:div><h:div>43.1. Esso è fondato.</h:div><h:div>43.2. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo ha statuito che “<corsivo>In esecuzione di tale decisione il -OMISSIS- dovrà riesaminare l’ammissione del RTI aggiudicatario, in particolare valutando se i fatti posti dal Comune di -OMISSIS- a base del provvedimento di esclusione dalla gara che esso aveva bandito nonché se gli ulteriori fatti oggetto dei procedimenti penali sopra ricordati integrino illeciti professionali idonei a far dubitare della integrità morale e della affidabilità delle imprese -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-s.p.a., adottando i provvedimenti conseguenziali</corsivo>” (cfr. § 17.1.).</h:div><h:div>43.3. Con la sentenza n. -OMISSIS-, questo Consiglio ha statuito che “<corsivo>Ben ha fatto il giudice di primo grado (al punto 17.1 della sentenza) a rimettere a -OMISSIS-di riprendere la procedura di gara dall’esame delle pregresse condotte della -OMISSIS-s.r.l. e della -OMISSIS-s.p.a. ai fini della valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico, senza interferire con poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>L’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti – accertata all’esito del presente giudizio – costituisce “grave errore professionale” solo se la stazione appaltante - e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore.</corsivo>” (cfr. § 8.1.).</h:div><h:div>43.4. Ebbene, in conformità ed attuazione del giudicato amministrativo, come ricostruito attraverso la lettura delle statuizioni delle due sentenze, il -OMISSIS-è stato individuato come l’unico soggetto competente ad apprezzare la rilevanza dei fatti non dichiarati e dell’omissione dichiarativa, statuendo, previo contraddittorio con la parte e dopo motivata valutazione, se i fatti taciuti e/o l’omissione dichiarativa di tali fatti potessero costituire o meno un “grave illecito professionale” idoneo a incrinare l’affidabilità e l’integrità del concorrente.</h:div><h:div>43.4.1. La statuizione censurata, pronunciata con la sentenza n. -OMISSIS-, dal T.a.r., nell’ambito del giudizio di ottemperanza, e con la quale il primo Giudice, apprezzate le circostanze <corsivo>de quibus</corsivo> in luogo dell’amministrazione, ha disposto l’esclusione dell’impresa sostituendosi alla stazione appaltante, ha dunque violato il giudicato amministrativo come sopra ricostruito.</h:div><h:div>43.5. L’esito del giudizio di cognizione è peraltro coerente con i capisaldi della materia, autorevolmente chiariti, di recente, dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio.</h:div><h:div>43.5.1. Secondo l’Adunanza Plenaria “§ - 14. <corsivo>In ogni caso, l’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa ora esaminata con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis) Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione», quanto «l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull’«integrità o affidabilità» dell’operatore economico. E’ pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante</corsivo>, …”.</h:div><h:div>Prosegue poi l’Alto consesso: “§ - 15. <corsivo>Nel contesto di questa valutazione l’amministrazione dovrà pertanto stabilire…se quest’ultimo</corsivo> [<corsivo>id est</corsivo>, l’operatore economico] <corsivo>ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui il giudice non può pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»).</corsivo>”.</h:div><h:div>Come si ricava dal medesimo paragrafo 15, all’amministrazione spetta altresì di valutare “<corsivo>se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità</corsivo>”.</h:div><h:div>44. Il secondo motivo di appello è dunque fondato, ancorché nella misura in cui afferma che il “bene della vita” attribuito dal giudicato è il mero obbligo del Consorzio di valutare, in concreto, se i fatti posti a base delle misure cautelari penali del Tribunale di-OMISSIS-costituiscano o meno un grave errore professionale tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità del concorrente e, analogamente, se l’omessa dichiarazione di tali fatti costituisca un grave errore professionale tale da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità.</h:div><h:div>45. In conclusione, va dunque accolto, nei sensi e nei limiti appena chiariti, il secondo motivo di appello e, coerentemente, va disposto che il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> individuato dal Tribunale amministrativo regionale nel Prefetto di Torino (o suo delegato) - di cui si mantiene ferma la nomina - proceda a valutare se i fatti taciuti dei quali si discorre e la loro omissione dichiarativa costituiscano, rispettivamente, un “grave illecito professionale” tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>Si assegna al Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, per l’espletamento del superiore incombente, il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria.</h:div><h:div>46. Il Collegio ritiene di procedere a questo punto, per economia processuale, allo scrutinio del quarto motivo di appello, accantonando per il momento l’esame del terzo.</h:div><h:div>46.1. Il quarto motivo è fondato.</h:div><h:div>46.2. L’art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “<corsivo>In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia</corsivo>”.</h:div><h:div>46.3. La richiamata sentenza n. 16 del 2020 dell’Adunanza plenaria ha statuito che “<corsivo>In tema di esclusione dalle gare pubbliche, l'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra dichiarazioni omesse, rilevanti in quanto abbiano inciso, in concreto, sulla correttezza del procedimento decisionale, fuorvianti, rilevanti nella loro attitudine decettiva, di influenza indebita e propriamente false rilevanti, per contro, in quanto tali; solo la falsità dichiarativa, oltre a dare luogo alla segnalazione all'ANAC ha attitudine espulsiva automatica e potenzialmente ultrattiva</corsivo>”.</h:div><h:div>Segnatamente, si è evidenziato che “…<corsivo>la falsità di una dichiarazione è invece predicabile rispetto ad un «dato di realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso», rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico.</corsivo>”.</h:div><h:div>46.4. In tale categoria, non è sussumibile, pertanto, la mera omissione dichiarativa, che è quanto è ascrivibile alla -OMISSIS-, nella vicenda in esame.</h:div><h:div>46.5. In base al tenore testuale della norma e in ragione dei principi espressi dall’organo nomofilattico del Giudice amministrativo, non sussistono, all’evidenza, i presupposti di cui all’art. 80 comma 12, D. Lgs. n. 50 del 2016, per disporre la segnalazione all’A.n.a.c., non avendo la società -OMISSIS- fornito false dichiarazioni ed essendosi invece concretata una mera omissione dichiarativa.</h:div><h:div>46.6. Il quarto motivo di appello va dunque accolto e, conseguentemente, il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> non dovrà procedere ad alcuna segnalazione all’A.n.a.c.</h:div><h:div>47. L’accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello, determinano la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del terzo motivo di appello, non potendo darsi ingresso a censure che anche solo indirettamente sollecitano il giudice a sostituirsi, nel senso opposto a quello seguito dal T.a.r., a valutazioni di stretta pertinenza della stazione appaltante.</h:div><h:div>48. Diversamente, il Collegio ritiene che il quinto motivo di appello sia infondato.</h:div><h:div>48.1. È infatti corretta la decisione del Tribunale amministrativo regionale lì dove ha respinto l’eccezione che la -OMISSIS- ha articolato con riferimento all’avvenuta mancata esclusione della -OMISSIS- da parte del -OMISSIS-.</h:div><h:div>48.2. Invero, con le deduzioni in questione si fa valere, in buona sostanza, un vizio di legittimità dell’atto di ammissione della -OMISSIS-, la quale sarebbe colpevole, secondo l’appellante, di aver taciuto gravi fatti alla stazione appaltante, idonei a compromettere il rapporto di fiducia con quest’ultima.</h:div><h:div>48.3. Tuttavia, simili doglianze, poiché vanno a sindacare la legittimità di un atto amministrativo e a postularne, surrettiziamente, l’annullamento, possono essere ritualmente introdotte in giudizio soltanto mediante la proposizione del ricorso incidentale, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.</h:div><h:div>48.4. Per tale motivazione, il quinto motivo di appello va respinto.</h:div><h:div>49. Non si fa luogo all’esame delle censure di ricorso dichiarate assorbite in primo grado e introdotte dalla -OMISSIS- in appello con la sua memoria di costituzione del 29 settembre 2020, essendo la loro riproposizione inammissibile per difetto di interesse.</h:div><h:div>49.1. Queste censure, infatti, sono articolate nei confronti dell’atto con il quale il -OMISSIS-ha valutato positivamente l’ammissione alla gara della -OMISSIS-.</h:div><h:div>49.2. Tale atto, tuttavia, è già stato annullato dalla sentenza di primo grado, la quale rimane confermata su tale aspetto. </h:div><h:div>49.3. Le censure in esame si dirigono dunque avverso un atto che non è più giuridicamente esistente.</h:div><h:div>49.4. I motivi di primo grado riproposti dalla -OMISSIS- vanno pertanto dichiarati inammissibili.</h:div><h:div>50. L’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo per i profili divisati e, in particolare, per quelli esposti al quarto motivo di appello proposto dalla -OMISSIS- determina, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione dell’appello proposto dalla -OMISSIS-ed incardinato con il n.r.g. 8328 del 2020.</h:div><h:div>51. La richiamata statuizione di annullamento ha infatti determinato il venire meno dell’intera segnalazione all’A.n.a.c., disposta dal primo Giudice.</h:div><h:div>52. L’appello della -OMISSIS-va dunque dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>53. In conclusione, vanno accolti il secondo e il quarto motivo di appello della -OMISSIS-, respinto il primo motivo e il quinto, dichiarato improcedibile il terzo motivo.</h:div><h:div>54. Va, inoltre, dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’appello della -OMISSIS-.</h:div><h:div>55. Stante la reciproca soccombenza e la novità della questione, si compensano le spese di ambedue i gradi di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi n.r.g. 6308 del 2020 e n.r.g. 8328 del 2020, previa loro riunione:</h:div><h:div>a) accoglie in parte l’appello n.r.g. 6308 del 2020, limitatamente al secondo e al quarto motivo e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dispone ai sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>b) dichiara improcedibile l’appello n.r.g. 8328 del 2020;</h:div><h:div>c) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei procedimenti penali a cui si è fatto cenno in motivazione.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza ai sensi dell'art. 25 D.L. 137/2020:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Michele Conforti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>