<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200626120240215115101487" descrizione="" gruppo="20200626120240215115101487" modifica="15/02/2024 12:25:19" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="06261"/><fascicolo anno="2024" n="01563"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200626120240215115101487.xml</file><wordfile>20200626120240215115101487.docm</wordfile><ricorso NRG="202006261">202006261\202006261.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Pascuzzi</firma><data>15/02/2024 12:25:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pascuzzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce (Sezione Prima) n. 1937/2019, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2020, proposto da Francesco Terzi e Angela Dragone, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Alessandro Manzoni, n. 21;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Rita Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ivana Girardi e Vito Girardi, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>Vito Bongermino ed Elisa Milano, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e dei signori Vito Bongermino ed Elisa Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Muscatello e Michele Perrone in sostituzione dell'avv. Fabrizio Cecinato;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I signori Francesco Terzi e Angela Dragone chiedono, attraverso la proposizione del presente appello, l’annullamento e la riforma integrale della sentenza del Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 1937/2019, che ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dagli stessi odierni appellanti avverso il provvedimento prot. n. 8737 del 4.4.2014 dell’Ufficio urbanistica del Comune di Ginosa di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata per opere edili abusive.</h:div><h:div>2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:</h:div><h:div>- sulla base della licenza edilizia n. 150/1973 del 19.11.1973 l’impresa Pierri realizzava un complesso edilizio residenziale in Marina di Ginosa;</h:div><h:div>- uno degli immobili realizzati è pervenuto (a seguito di successive alienazioni) agli odierni appellanti, mentre un altro degli immobili realizzati è pervenuto (sempre a seguito di successive alienazioni) ai controinteressati signori Vito Bongermino ed Elisa Milano;</h:div><h:div>- con ordinanza n. 40 del 20 settembre 2013 il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Ginosa contestava agli odierni appellanti l’abusiva realizzazione di un «<corsivo>muretto con installazione di un cancello a chiusura della stradina condominiale di pertinenza del complesso residenziale sito in Marina di Ginosa al Viale Ionio n. 80, realizzato giusta concessione edilizia n. 150 del 19.11.1973</corsivo>», e ordinava agli stessi «<corsivo>la demolizione delle opere realizzate in difformità al nulla-osta 150/1973,con conseguente ripristino dello stato dei luoghi</corsivo>»; veniva in rilievo, in particolare, un muretto in tufi lungo circa 2,60 m, alto 90 cm, dotato di ringhiera, con annesso cancelletto pedonale;</h:div><h:div>- i signori Terzi e Dragone impugnavano detto provvedimento dinanzi al Tar per la Puglia, Sezione di Lecce che, con sentenza n. 1644/2019, dichiarava improcedibile il ricorso avendo gli stessi signori Terzi e Dragone presentato - in data 16 dicembre 2013 - istanza di sanatoria, ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, in relazione alle opere in discussione;</h:div><h:div>- all’istanza di sanatoria (prot. n. 32759 del 16 dicembre 2013) seguivano: a) in data 27 gennaio 2014, il preavviso di diniego ex art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241 del 1990; e, b) in data 4 aprile 2014, il provvedimento d.d. prot. n. 8737 di rigetto dell’istanza di sanatoria;</h:div><h:div>- i provvedimenti da ultimo citati sono stati impugnati dai signori Terzi e Dragone nel giudizio esitato nella sentenza impugnata in questa sede</h:div><h:div>3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 37 d.p.r. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili; carenza di istruttoria; illogicità; irragionevolezza; motivazione incongrua e/o insufficiente e/o carente; violazione delle norme sul giusto procedimento.</h:div><h:div>II. Difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 37 d.p.r. n. 380/2001;violazione e/o falsa applicazione art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili; carenza di istruttoria; illogicità; irragionevolezza; motivazione incongrua e/o insufficiente e/o carente; violazione delle norme sul giusto procedimento.</h:div><h:div>III. Violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione art. 37 d.p.r. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione art. 1100 c.c.; violazione e/o falsa applicazione art. 2700 c.c.; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili; carenza di istruttoria; illogicità; irragionevolezza; motivazione incongrua e/insufficiente e/o carente; violazione delle norme sul giusto procedimento.</h:div><h:div>4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Ginosa chiedendo il rigetto del ricorso e si costituivano <corsivo>ad opponendum</corsivo> i signori Vito Bongermino ed Elisa Milano.</h:div><h:div>5. Con sentenza n. 1937/2019 il Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>5.1 Il primo giudice ha ritenuto che:</h:div><h:div>- la difformità delle opere in parola rispetto alla concessione edilizia n. 150/73 non era condizione ostativa alla sanatoria, la quale presupponeva un’abusività ‘a monte’;</h:div><h:div>- anche l’esistenza di un vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 sull’area non risultava circostanza totalmente ostativa alla sanatoria;</h:div><h:div>- carattere dirimente e autonomamente idonea a precludere la sanatoria era l’ulteriore circostanza evidenziata dall’Amministrazione Comunale ai punti 2., 3. e 4. del preavviso ex art. 10- <corsivo>bis</corsivo> prot. n.32759/2014 - le cui motivazioni erano poi richiamate nell’impugnato diniego -, e cioè che: «<corsivo>agli atti di questo Comune risulta che il muretto in questione è stato realizzato su proprietà condominiale; 3. i condomini hanno segnalato in varie occasioni (v. denuncia del 3.11.2012) la presenza del muretto realizzato abusivamente sulla stradina condominiale, senza il loro consenso; 4. la planimetria catastale allegata al contratto di compravendita dell’immobile agli atti di Ufficio non è sufficiente a provare l’eventuale proprietà esclusiva della porzione di stradina condominiale in questione, in quanto la stessa è frutto di una denuncia di variazione effettuata dalla parte all’Ufficio Catastale, senza alcuna corrispondenza con quanto autorizzato dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio originario</corsivo>»;</h:div><h:div>- nel caso in parola dopo che con atto del 5 maggio 2011 il signor Vito Milano alienava il proprio appartamento ai ricorrenti, l’interveniente signor Bongermino sporgeva - in data 3 novembre 2012 - alla Procura della Repubblica e al Comando di Polizia Municipale di Ginosa la denuncia che segue: «<corsivo>… i Sig.ri Terzi/Dragone, proprietari di un immobile confinante con proprietà del sottoscritto… sito in Marina di Ginosa, Viale Virgilio corrispondenza Viale Jonio n. 80,in quanto un tratto di strada privata condominiale è stato chiuso da un muretto con cancello da Viale Virgilio e da un muretto con un piccolo cancelletto all’interno della strada privata condominiale, ricavando un posto auto di loro esclusiva proprietà, ostruendo quindi il libero passaggio veicolare e pedonale agli altri condomini comproprietari dell’intera strada privata. Il tutto risulta in difformità al progetto presentato in data 29 agosto 1973 di cui al nulla-osta n. 150 del 16 novembre 1973, cui hanno fatto riferimento gli atti di acquisto di ogni singolo proprietario facente parte del complesso condominiale</corsivo>»;</h:div><h:div>- a seguito del predetto esposto, il Comando di P.M. di Ginosa eseguiva, in data 11 dicembre 2012, un sopralluogo, al cui esito [come emerge anche dalla comunicazione di avvio del procedimento - prot. n. 9528 del 4 aprile 2013 - poi culminato nell’ordinanza di demolizione n. 40 del 20 settembre 2013, quindi impugnata con il ricorso n. 1777/2013, il cui giudizio si concludeva, come già scritto, con sentenza di improcedibilità n. 1644/2019], si dava atto dell’«<corsivo>esistenza di un muretto in tufi di circa metri 2,60 x metri 0,90 di altezza, dotato di ringhiera alta circa metri 0,60, con annesso cancelletto pedonale di circa metri 0,90 x metri 1,30 di altezza, realizzato in assenza di un valido titolo edilizio in area di proprietà condominiale, posto a chiusura della stradina privata che originariamente collegava viale Jonio alla via della Chiesa (ex viale Virgilio). L’opera, così come realizzata, non consente di raggiungere da viale Jonio il cancello posto su via della Chiesa. Dal cancello pedonale si accede su un’area (condominiale) che viene utilizzata, in via esclusiva, dai signori Terzi Francesco e Dragone Angela</corsivo>»;</h:div><h:div>- a giudizio dell’A.C., pertanto, questi ultimi non erano legittimati, agendo da soli e senza il consenso degli altri condomini, a presentare l’istanza di sanatoria prot. n. 32759 del 16 dicembre 2013, relativa alle opere già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 40 del 20 settembre 2013 - e cioè al «<corsivo>muretto con installazione di un cancello a chiusura della stradina condominiale di pertinenza del complesso residenziale sito in Marina di Ginosa al Viale Ionio n. 80, realizzato giusta concessione edilizia n. 150 del 16.11.1973</corsivo>»: né la valutazione del Comune risulta concretamente ed efficacemente smentita dai predetti ricorrenti, poiché, come efficacemente evidenziato nel preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria, «<corsivo>la planimetria catastale allegata al contratto di compravendita dell’immobile agli atti di Ufficio non è sufficiente a provare l’eventuale proprietà esclusiva della porzione di stradina condominiale in questione, in quanto la stessa è frutto di una denuncia di variazione effettuata dalla parte all’Ufficio Catastale, senza alcuna corrispondenza con quanto autorizzato dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio originario. Infatti, dalla planimetria allegata al progetto edilizio approvato dal Comune di Ginosa (concessione edilizia n. 150 del 16.11.1973), tutt’oggi unico documento ufficiale agli atti di questo Ufficio, risulta la realizzazione della stradina condominiale, che unisce viale Jonio a viale Virgilio consentendo ai condomini l’accesso alle singole abitazioni ed il transito dei veicoli e dei pedoni da viale Jonio al viale Virgilio</corsivo>».</h:div><h:div>6. Avverso la sentenza del Tar per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 1937/2019 hanno proposto appello i signori Terzi e Dragone per i motivi che saranno più avanti esaminati.</h:div><h:div>7. Si è costituito il Comune di Ginosa chiedendo il rigetto dell’appello. Il rigetto dell’appello è stato chiesto anche dai signori Vito Bongermino ed Elisa Milano ugualmente costituitisi nel presente giudizio.</h:div><h:div>8. All’udienza dell’8 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appellante suddivide l’appello in due parti: sub A critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso per la consistenza di uno dei motivi di rigetto dell’istanza (natura condominiale dell’area); sub B ripropone i motivi dichiarati assorbiti in primo grado.</h:div><h:div>Con riferimento alla sentenza impugnata l’appellante sostiene che:</h:div><h:div>- sono irrilevanti e inconferenti i principi giurisprudenziali su cui il primo giudice ha fondato la propria decisione perché presuppongono una situazione proprietaria indiscussa e contraria all’istanza da scrutinare che, viceversa, manca nel caso di specie;</h:div><h:div>- a dispetto dell’apparente supporto motivazionale, il percorso dialettico–argomentativo della sentenza è tutt’altro che chiaro e lineare e merita di essere emendato dagli errori.</h:div><h:div>1.1 Sotto un primo profilo l’appellante critica la scelta di sorreggere la motivazione di rigetto del ricorso giurisdizionale con una sorta di mera trascrizione degli atti di causa senza porsi il problema della loro correttezza e dell’effettiva corrispondenza alla realtà dei fatti, aderendo acriticamente alle posizioni comunali.</h:div><h:div>L’appellante sostiene che:</h:div><h:div>- la concessione edilizia non attribuisce a favore del destinatario diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui titolarità deve sussistere alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune;</h:div><h:div>- il rilascio del titolo edilizio abilitativo viene sempre effettuato con la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi;</h:div><h:div>- l’ente locale deve limitarsi ad effettuare un controllo generale di conformità del titolo richiesto senza potersi spingere sino a penetranti analisi e, ancor meno, giudizi valutativi riguardo al regime di appartenenza;</h:div><h:div>- in caso gli accertamenti ed i riscontri devono essere pertinenti e completi, come, viceversa, non è accaduto nel caso di specie;</h:div><h:div>- il Comune di Ginosa ha, in via arbitraria e inesorabilmente illegittima, omesso di valutare la conformità delle opere di cui all’istanza di sanatoria per insinuarsi nei rapporti tra vicini e comunisti del compendio immobiliare realizzato dal sig. Pierri, addirittura ben oltre gli atti pubblici di compravendita.</h:div><h:div>1.2 Sotto un secondo profilo, l’appellante rileva che il Comune ha raggiunto la propria conclusione facendo affidamento soltanto su di un elaborato del progetto edilizio scrutinato ai fini del rilascio dell’originaria concessione edilizia, peraltro assai risalente nel tempo (circa dieci lustri) e ritualmente attuata ed utilizzata.</h:div><h:div>L’appellante sostiene che:</h:div><h:div>- il dirigente ha assunto che il progetto avrebbe previsto una strada privata che, a suo dire, avrebbe dovuto collegare il viale Jonio con il viale Virgilio: sul presupposto di tale collegamento si conclude (anche) sulla natura giuridica della proprietà, in evidente distonia con gli atti pubblici (siamo alla presenza della previsione di una strada di penetrazione, ad uso esclusivamente privato, la cui funzione è quella di consentire l’accesso alle palazzine);</h:div><h:div>- si fa confusione tra l’uso della strada ed il regime giuridico di appartenenza;</h:div><h:div>- nel contesto dell’atto originariamente impugnato emerge l’inconciliabile contraddizione tra l’indicazione che vi sarebbero «<corsivo>atti di questo Comune</corsivo>» dai quali risulterebbe «<corsivo>che il muretto in questione è stato realizzato su proprietà condominiale</corsivo>» e, nel medesimo contesto logico-giuridico, viene dato atto che l’unico documento altro non è che «<corsivo>la planimetria allegata al progetto edilizio approvato</corsivo>» che, per definizione, non riguarda il regime di proprietà;</h:div><h:div>- nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9528 del 4.4.2013 il dirigente impiega la parola “condominiale” interpolata da parentesi, quasi ad escluderla, e soprattutto fornisca contezza della «<corsivo>circostanza che il manufatto di che trattasi sia da ritenersi abusivo è rilevata dallo stralcio planimetrico di progetto approvato di cui al nulla osta n. 150 del 16.11.1973 che, non rinvenuto in atti di Ufficio, è stato acquisito dalla parte denunciante alla quale venne rilasciato in copia timbrata da codesto Ufficio su richiesta protocollo informatico n. 22962 del 29.7.2011</corsivo>»; cioè egli si è occupato doverosamente, prioritariamente dell’aspetto urbanistico-edilizio;</h:div><h:div>- non solo il Comune ha errato nel non fare riferimento, per esempio, alla relazione tecnica esplicativa del progetto che, almeno in thesi, avrebbe dovuto fornire i parametri, anche proprietari, di progetto e l’esplicazione dello stesso, ma soprattutto ciò che più rileva e risulta dirimente per travolgere la decisione gravata è la circostanza che il Comune non si è peritato di compiere alcuna indagine in ordine alla proprietà della stradina ed alla sua effettiva conformazione e funzione, assumendone la proprietà condominiale in difetto di documenti a riscontro;</h:div><h:div>- siffatta omissione ovvero innegabile inadeguatezza riverbera i propri effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado e della sentenza che ne ha convalidato, del tutto erroneamente, la legittimità;</h:div><h:div>- neanche può trascurarsi che il fulcro della questione avrebbe dovuto essere la legittimità delle opere murarie in sé: tanto che si addossa ai concludenti di non aver «<corsivo>prodotto documentazione comprovante l’esistenza dell’opera nel progetto autorizzato dal Comune di Ginosa, con licenza edilizia n. 150/1973, volto alla realizzazione del complesso residenziale in questione</corsivo>», sicché «<corsivo>l’intervento edilizio di cui sopra risulta eseguito in assenza di un idoneo titolo abilitativo ed in assenza dei relativi nulla osta per le zone sottoposte a vincolo</corsivo>» (v. comunicazione dirigenziale cit.);</h:div><h:div>- la questione della legittimità delle opere è chiaramente orientata dalla circostanza che sono pacificamente prive di “titolo abilitativo”, mentre, in un primo momento, non (sembrerebbe) entrasse in discussione la questione della proprietà dell’area stessa: del resto il dirigente sostiene di non poter condividere le osservazioni di parte privata perché esse «<corsivo>mettono in dubbio il fatto accertato e consolidato che, quanto realizzato abusivamente, è nettamente difforme da quanto rappresentato nel progetto allegato alla concessione edilizia n. 150 del 16.11.1973, unico titolo abilitativo edilizio valido dell’immobile di che trattasi</corsivo>»;</h:div><h:div>- è fuori discussione che le opere non siano conformi al progetto, ma di certo esse erano assentibili -e lo sono tuttora - dal punto di vista urbanistico ed edilizio: il motivo ostativo è stato, infatti, rintracciato dal dirigente comunale nella natura giuridica di area condominiale desunta generosamente da un elaborato grafico e sebbene in contrasto con la specifica degli atti pubblici di compravendita, quand’anche erronei (ma non suscettibili di correzione, né di interpretazione da parte della P.A., come viceversa accaduto), ma destinati ex se a prevalere;</h:div><h:div>- la conferma della divergenza e della presunzione della conclusione attinta emerge proprio dalla considerazione che la stradina consentirebbe ai condomini «<corsivo>l’accesso alle singole abitazioni ed il transito dei veicoli e dei pedoni da viale Jonio al viale Virgilio</corsivo>»: la prima funzione è effettiva e implicita, la seconda (collegamento tra le due strade) non risulta comprovata dall’unico documento posto a fondamento dell’atto impugnato e convalidato dalla sentenza appellata e soprattutto è smentito dalla circostanza che il muretto è stato realizzato dal proprietario-costruttore, sicché, anche a voler aderire, per mera ipotesi di scuola, alla tesi comunale e giurisdizionale, quel passaggio non è stato consentito in alcun tempo e modo; e ciò senza contestazione alcuna da parte degli altri proprietari di immobili ricadenti nel complesso edilizio.</h:div><h:div>1.3 Sotto un terzo profilo, l’appellante sostiene che:</h:div><h:div>- con riferimento alla legittimazione a chiedere il rilascio di un titolo abilitante alla realizzazione di un intervento edilizio, l'art. 11, comma 1, del d.p.r. n.380/2001, stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; invece, in ordine alla sanatoria di un abuso edilizio, il successivo art. 36 del medesimo testo unico prevede che l'accertamento di conformità - da rapportare sia al momento di realizzazione delle opere che a quello di presentazione della domanda - possa essere richiesto dal "responsabile dell'abuso", o dall’“attuale proprietario dell'immobile";</h:div><h:div>- in giurisprudenza è pacifico che l'impulso ad effettuare la trasformazione del territorio debba provenire da un soggetto che vanti la disponibilità del bene senza ulteriori condizioni o requisiti;</h:div><h:div>- il rilascio del titolo abilitativo (anche in sanatoria) fa comunque salvi, giova ribadire, i diritti dei terzi e non può, né è destinato ad interferire, pertanto, nell'assetto dei rapporti fra privati ovvero fra il richiedente ed il proprietario;</h:div><h:div>- o il Comune di Ginosa avrebbe dovuto fare applicazione del principio per cui non è tenuto a svolgere indagini sulla posizione del richiedente in considerazione della clausola di salvezza dei diritti dei terzi e delle relative azioni giudiziarie, senza alcuna responsabilità, in tal caso, ascrivibile a carico del dirigente comunale; ovvero, qualora il Comune intenda aderire, come nel concreto accaduto, all’ipotesi di scrutinare la legittimazione del soggetto richiedente fino a verificare il regime giuridico di espandibilità dell’area d’intervento, deve compiere adeguate e pertinenti indagini per verificare se le contestazioni alle quali ha dato superficialmente ingresso siano serie e fondate: di certo un <corsivo>quid pluris</corsivo> rispetto ad un mero elaborato grafico, recessivo rispetto agli atti pubblici dispositivi;</h:div><h:div>- in quest’ultima ipotesi, però, è del tutto inadeguato ed insufficiente l’asserito accertamento del regime proprietario dell’area ricadente nel giardino pertinenziale dell’appartamento dei concludenti attraverso un elaborato del progetto edilizio predisposto mezzo secolo fa e presentato ai fini della concessione che, infatti, non può contenere il regime giuridico di appartenenza, al netto della intrinseca chiarezza, innanzitutto grafica;</h:div><h:div>- al contrario atti pubblici e confini lasciano propendere per la soluzione opposta;</h:div><h:div>- a voler tutto concedere, il Comune avrebbe dovuto altresì peritarsi di verificare l’epoca di esecuzione delle opere e, di conseguenza, l’imputazione della loro realizzazione che è assai risalente nel tempo ed effettuata, com’è incontestato, dal proprietario (di area ed edifici indivisi) e costruttore, titolare della concessione edilizia, il cui decorso ha, com’è notorio, effetti giuridici tipici (per esempio, l’usucapione);</h:div><h:div>- al contrario, il Comune si è accontentato della denuncia presentata dal signor Bongermino il 26.10.2012, acquirente sin dal 10.8.1990, che, peraltro, non sembra assumere lo sbocco della strada su viale Virgilio;</h:div><h:div>- neanche valgono le altre istanze dei condomini, finanche ignorate dal dirigente;</h:div><h:div>- lascia invece perplessi che non venga fatto, per esempio, riferimento alla relazione del Comando Polizia municipale del 18.12.2012 laddove viene dato atto che «<corsivo>in data 16.12.2012 il sig. Milano Vito rendeva spontanee dichiarazioni in merito come di seguito riportate: &lt;nell’anno in cui ho formulato la planimetria dell’immobile e precisamente il 19.12.1983 con incarico affidato al geom. Galante Giuseppe di Ginosa, era anche presente il venditore geom. Cesare Pierri&gt;</corsivo>»” e ciò a comprova ulteriore dell’esercizio sviato del potere esecutivo;</h:div><h:div>- d'altronde, se per un verso la legittimazione a chiedere il rilascio del provvedimento in sanatoria ha anche lo scopo di consentire all'autore dell'abuso di far venire meno le conseguenze amministrative dell'intervento repressivo-sanzionatorio del Comune che è a lui direttamente indirizzato (oltre che agli altri soggetti indicati dalle norme di settore), per altro verso l'eventuale riconoscimento della possibilità di sanare in via postuma l'abuso ha effetti limitati ai soli rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto al quale si riferisce l'opera sanata, sul presupposto che per i terzi che vantano effettivamente un autonomo diritto di fronte al trasgressore la sanatoria non costituisce rimozione della eventuale violazione;</h:div><h:div>- in sintesi, l’errore è clamoroso e lampante e, ragionevolmente, deriva dalla risolutezza del dirigente che ha respinto l’istanza di accertamento di conformità facendo coincidere la proprietà dei beni realizzati e poi trasferiti con la planimetria allegata al progetto approvato ed esplicativa della collocazione e sistemazione delle opere a concedersi.</h:div><h:div>1.4 Sotto un quarto profilo, l’appellante sostiene che:</h:div><h:div>- non è utile opporre che la planimetria catastale fornita dagli appellanti non fosse ex se rilevante e decisiva, in quanto essa «<corsivo>non è sufficiente a provare l'eventuale proprietà esclusiva della porzione di stradina condominiale in questione, in quanto la stessa è frutto di una denuncia di variazione effettuata dalla parte all'Ufficio Catastale, senza alcuna corrispondenza con quanto autorizzato dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio originario</corsivo>»;</h:div><h:div>- l’errore in cui è incorso il Comune non meno che il primo giudice è la circostanza che, viceversa, nel progetto originario non vi è la previsione o comunque è tutt’altro che chiara ed inconfutabile, di una strada di collegamento né carrabile né pedonale tra il viale Jonio ed il viale Virgilio, in quanto è prevista solo una strada privata di accesso alle palazzine, funzione che è rimasta soddisfatta anche dalla chiusura della parte terminale operata dal costruttore e dante causa dei concludenti;</h:div><h:div>- l’assunto è, dunque, erroneo e non trova riscontro nella lettura obiettiva di tutti gli elaborati progettuali;</h:div><h:div>- il primo giudice ha obliato non solo le risultanze catastali, pur non mettendole in dubbio, fidando, consapevolmente, su una denuncia proveniente da un proprietario di un appartamento con acquisto che precede quello di proprietà degli appellanti Terzi-Dragone;</h:div><h:div>- gli atti pubblici che coinvolgono i concludenti sì come gli interventori dimostrano esattamente una situazione divergente rispetto a quella rappresentata dal Comune;</h:div><h:div>- in particolare, sono dati obiettivi e di facile riscontro che: a) l’originaria vendita dell’immobile <corsivo>de quo</corsivo> non reca la presenza di una strada privata di uso condominiale; analogamente l’individuazione dei confini viene riproposta nell’atto di acquisto degli appellanti; b) la vendita ai signori Bongermino-Milano tiene conto della delimitazione dei confini e della strada di penetrazione ai fabbricati, tanto che l’elencazione risulta diversa da quella che coinvolge la proprietà dei concludenti;</h:div><h:div>- la differenza tra i due atti pubblici è chiara: nel senso che nell’atto degli appellanti non viene indicato il confine con la strada privata, bensì con il proprietario dell’area limitrofa;</h:div><h:div>- il sig. Bongermino, al pari degli altri condomini non ha mai esercitato un’azione per la molestia nel possesso ovvero per l’accertamento della natura condominiale dell’area ricadente nel giardino dei coniugi Terzi-Dragone;</h:div><h:div>- un unico esperimento giudiziario ha visto soccombere i coniugi Bongermino-Milano.</h:div><h:div>Gli appellanti richiamano, infine, un procedimento di indagine a carico dell’interventore unitamente ad un dirigente comunale nel quale è stata espletata una consulenza che viene invocata a sostegno delle tesi degli stessi appellanti.</h:div><h:div>2. Le censure rivolte avverso la sentenza impugnata sono tutte infondate.</h:div><h:div>2.1 Non possono essere condivise le argomentazioni spese dall’appellante in ordine ai poteri esercitati dal Comune in sede di valutazione dell’istanza di sanatoria.</h:div><h:div>Preliminarmente è utile ricostruire, brevemente, i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di legittimazione a richiedere la concessione edilizia (poi permesso di costruire), principi formatisi alla luce dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 («<corsivo>La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla</corsivo>») e, successivamente, dall’art. 11, comma 1, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 («<corsivo>Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo</corsivo>»). Si tratta di principi applicabili, come si dirà nel prosieguo, anche all’istanza di sanatoria.</h:div><h:div>Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire tutti coloro che dimostrino di trovarsi con il bene in una relazione qualificata, non necessariamente connessa ad un diritto reale ma derivante anche da rapporto giuridico ad effetti obbligatori.</h:div><h:div>Così possono richiedere il rilascio del titolo, oltre al proprietario esplicitamente citato dalle norme richiamate, soggetti titolari rispetto al bene di rapporti di natura reale o meramente obbligatoria: l’usufruttuario (Consiglio di Stato, sez. IV, 30/07/2012, n. 4287); il titolare di un diritto di comodato (Consiglio di Stato, sez. IV, 20/07/2011, n. 4370); il titolare di un contratto di <corsivo>leasing</corsivo> (Consiglio di Stato, sez. IV, 20/12/2013, n. 6165); e così via.</h:div><h:div>Un caso peculiare è quello relativo all’ipotesi delle opere condominiali: sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, 11/04/2007, n. 1654 ha sancito il principio secondo il quale «<corsivo>in relazione a lavori edilizi da eseguirsi su parti comuni di un fabbricato e non concernenti opere connesse all'uso normale della cosa comune, l'Amministrazione comunale è tenuta — ai fini del rilascio della relativa concessione — a richiedere il consenso di tutti i proprietari</corsivo>».</h:div><h:div>Un ulteriore aspetto è quello relativo ai poteri istruttori esercitabili dall’Amministrazione in relazione all’istanza di rilascio del permesso di costruire. Una sintesi efficace sul punto è stata tracciata da Consiglio di Stato, sez. IV, 11/04/2018, n. 2397:</h:div><h:div>«<corsivo>- la p.a. ha l’onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione a chiedere il titolo edilizio (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823), dovendo accertare che l’istante sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- al riguardo, non si sono mai posti dubbi in ordine ai limiti legali, i quali, trovando applicazione generalizzata, concorrono a formare lo statuto generale dell'attività edilizia e non pongono problemi di conoscibilità all'Amministrazione che è tenuta a considerarli sempre;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- diversamente, per le limitazioni negoziali del diritto di costruire, la giurisprudenza in passato ha oscillato fra la soluzione che ne esclude ogni rilevanza, nel presupposto che all'Amministrazione sia inibito qualsiasi sindacato anche indiretto sulla validità ed efficacia dei rapporti giuridici dei privati (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1993, n. 1341), e quella opposta che, invece, ammette che il Comune verifichi il rispetto dei limiti privatistici, purché siano immediatamente conoscibili, effettivamente e legittimamente conosciuti nonché del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1206);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, superando l'indirizzo più risalente, è oggi allineata nel senso che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili</corsivo>».</h:div><h:div>Cons. Stato, sez. IV, 07/09/2016, n.3823, ha applicato i principi appena richiamati proprio alla procedura di rilascio del titolo in sanatoria (di cui si discute specificamente in questa sede) affermando che:</h:div><h:div>«<corsivo>In sede di procedimento per rilascio di titolo edilizio in sanatoria deve formare oggetto di valutazione, da parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l'istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti e che abbia l'intera proprietà del bene, e non solo una parte o quota di esso; non può invece riconoscersi la legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, atteso che il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento; di conseguenza, in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o non titolo in sanatoria di interventi già realizzati, deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti con un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari; segue da ciò che il titolo edilizio, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni (incidenti su parti non rientranti nell'esclusiva disponibilità del richiedente), non può essere né richiesto, non avendo il soggetto titolo per proporre tale istanza né, ovviamente, rilasciato in modo legittimo dalla Pubblica Amministrazione</corsivo>».</h:div><h:div>Si veda anche Cons. Stato, sez. II, 12/03/2020, n. 1766 a cui dire: «<corsivo>Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che abbia la totale disponibilità del bene (pertanto l'intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso), non potendo riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l'evidente ragione che, diversamente considerando, il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento</corsivo>».</h:div><h:div>2.1.1 Nel caso di specie il Comune aveva il dovere di verificare la sussistenza della legittimazione degli odierni appellanti a proporre istanza di sanatoria. Per un verso agli atti esistevano elementi che facevano dubitare dell’esistenza di tale legittimazione. Per altro verso gli appellanti non hanno prodotto, nel procedimento, elementi atti a provare in maniera incontrovertibile che l’area interessata non fosse di proprietà condominiale.</h:div><h:div>Il Comune non si è intromesso nei rapporti tra privati: ha valutato la documentazione in proprio possesso al mero fine di verificare la sussistenza piena della legittimazione a proporre l’istanza di sanatoria.</h:div><h:div>2.2 Del pari infondate sono le censure che fanno leva sui contenuti della documentazione esaminata e sulla confusione tra l’uso della strada ed il regime giuridico di appartenenza.</h:div><h:div>Il Comune disponeva dei seguenti e documenti e delle seguenti informazioni:</h:div><h:div>- licenza edilizia n. 150/1973 del 19.11.1973 rilasciata all’impresa Pierri, che prevedeva la realizzazione di fabbricati prospicienti una stradina che attraversava l’intera proprietà, finalizzata a collegare viale Jonio, con viale Virgilio (oggi via della Chiesa);</h:div><h:div>- dai grafici del progetto assentito risultava che ogni villetta doveva essere dotata di recinzione, mentre nessun impedimento era stato previsto per l’attraversamento della stradina <corsivo>de qua</corsivo>;</h:div><h:div>- era di dominio pubblico la circostanza che la stradina, nel corso di vari decenni, veniva utilizzata non solo dai comproprietari ma anche dagli ospiti, i quali vi transitavano, trovando comodo il collegamento tra le due vie (viale Jonio con viale Virgilio);</h:div><h:div>- alcuni comproprietari avevano denunciato al Comune l’abuso edilizio, rappresentato dalla realizzazione del muretto che sbarrava il passaggio sulla stradina, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.</h:div><h:div>Il Comune di Ginosa con ordinanza n. 40 del 20.09.2013, aveva intimato ai signori Terzi-Dragone la demolizione del manufatto.</h:div><h:div>Questi ultimi hanno presentato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001.</h:div><h:div>Il Responsabile del VII Settore, con nota prot. n. 8737 del 04.04.2014, sulla base degli elementi in suo possesso rigettava l’istanza di sanatoria, facendo presente, altresì, che l’accatastamento della porzione di strada in favore degli appellanti, non poteva essere considerata prova del titolo di proprietà della superficie medesima.</h:div><h:div>L’istruttoria condotta dal Comune è lineare e scevra da profili di illegittimità.</h:div><h:div>2.3 Infondato è anche il terzo profilo di doglianza che fa leva su una asserita differenza normativa tra la legittimazione a chiedere il permesso di costruire e la legittimazione a chiedere l’accertamento di conformità per poi esporre quello che, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto essere l’istruttoria da compiere.</h:div><h:div>Si intende qui richiamato quanto già esposto nel motivare il rigetto del primo profilo di censura e in particolare Cons. Stato, sez. IV, 07/09/2016, n.3823, che ha applicato i principi richiamati proprio alla procedura di rilascio del titolo in sanatoria (di cui si discute specificamente in questa sede).</h:div><h:div>Il Comune ha correttamente agito una volta appurato che agli atti esistevano elementi che facevano dubitare dell’esistenza di tale legittimazione e che gli appellanti non hanno prodotto, nel procedimento, elementi atti a provare in maniera incontrovertibile che l’area interessata non fosse di proprietà condominiale.</h:div><h:div>2.4 Infondato è l’ultimo profilo di doglianza con il quale si torna sul tema della planimetria catastale.</h:div><h:div>Anche in questo caso valgono le considerazioni già esposte in relazione ai precedenti profili esaminati.</h:div><h:div>Peraltro, si ribadisce, non era compito del Comune sindacare <corsivo>funditus</corsivo> l’attendibilità dei dati progettuali: il punto rilevante è che non esisteva la prova della piena legittimazione degli appellanti a richiedere il titolo in sanatoria mentre esistevano elementi idonei ad attestare la proprietà condominiale dell’area.</h:div><h:div>Ai fini del presente giudizio nessuna rilevanza possono avere le circostanze allegate dagli appellanti (ovvero: la mancata proposizione di azioni per molestie nel possesso ovvero le dichiarazioni rese da un consulente in un altro giudizio).</h:div><h:div>3. Nella parte sub B dell’appello vengono riproposti i motivi dichiarati assorbiti in primo grado.</h:div><h:div>Tali motivi riguardavano le altre ragioni poste a base del provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria (motivazione e esistenza di un vincolo paesaggistico non passibile di autorizzazione postuma).</h:div><h:div>Come ricordato dal primo giudice, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la conformità a legge anche di una sola di esse.</h:div><h:div>Nel caso di specie è corretta la ragione del diniego che fa leva sulla proprietà dell’area.</h:div><h:div>Pertanto possono ritenersi assorbiti i motivi di appello riproposti nella parte sub B dell’appello stesso.</h:div><h:div>4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Ginosa, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge.</h:div><h:div>Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dei signori Vito Bongermino ed Elisa Milano, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Pascuzzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>