<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200588620220315165438300" descrizione="" gruppo="20200588620220315165438300" modifica="3/29/2022 9:55:11 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05886"/><fascicolo anno="2022" n="02525"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200588620220315165438300.xml</file><wordfile>20200588620220315165438300.docm</wordfile><ricorso NRG="202005886">202005886\202005886.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>federico di matteo</firma><data>29/03/2022 09:55:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppina Luciana Barreca,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00260/2020, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5886 del 2020, proposto da </h:div><h:div>I.L.V.C. “Impianti Elettrici” s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Leporace e Luigi Ciro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castrovillari, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Pollino Gestione Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pollino Gestione Impianti s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Federico Di Matteo e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, depositata in atti ai sensi del Protocollo d’intesa del 20 luglio 2021 dagli avvocati Luigi Ciro e Giancarlo Pompilio;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con contratto del 20 novembre 2003 denominato “<corsivo>Contratto di transazione con contestuale riaffidamento del servizio di illuminazione lampade votive cimitero</corsivo>”, il Comune di Castrovillari affidava alla I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l. (da ora in avanti anche solo I.L.V.C.) il servizio di illuminazione di lampade votive del locale cimitero.</h:div><h:div>L’art. 3 del contratto prevedeva che: “<corsivo>Il comune di Castrovillari, compensativamente a tali libere rinunce, riaffida alla ILVC il servizio di illuminazione di lampade votive del locale cimitero per anni 15 (quindici), i quali si intendono automaticamente e tacitamente rinnovati per altri 5 (cinque) anni, salvo contestazioni scritte da parte dell’Amministrazione e con decorrenza dal 1° Gennaio 2004</corsivo>”</h:div><h:div>1.1. Con nota del 21 maggio 2018 il Comune di Castrovillari comunicava alla I.L.V.C. di non volersi avvalere della clausola di rinnovo automatico e tacito del contratto per altri 5 anni prevista dall’art. 3 del contratto per la seguente motivazione: “<corsivo>in quanto detta clausola contrasta palesemente con le norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica, essendo già, con l’art. 6 della Legge n. 537/1993 espressamente fatto divieto alla P.A. di rinnovare tacitamente i contratti, divieto confermato dal vigente Codice dei Contratti, dall’Anac e dalla giurisprudenza in materia</corsivo>”.</h:div><h:div>Concludeva precisando che alla scadenza del termine quindicennale il rapporto contrattuale sarebbe cessato e il servizio tornato nella sua piena disponibilità, unitamente alla proprietà dell’impianto.</h:div><h:div>Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 18 luglio 2018 I.L.V.C. impugnata il predetto atto.</h:div><h:div>1.2. Con nota del 12 aprile 2019 il Comune di Castrovillari diffidava la società dal riscuotere somme per l’annualità 2019 per la cessazione del contratto a far data dal 31 dicembre 2018.</h:div><h:div>Con istanza del 19 aprile 2019 I.L.V.C., premesso di aver appreso dai giornali locali (dell’ 11 aprile 2019) che la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale “<corsivo>passa</corsivo>[va] <corsivo>alla Pollino Gestione Impianti s.r.l.</corsivo>” ed avendo interesse ad accedere agli atti relativi alla procedura in quanto attuale gestione e, comunque, soggetto interessato all’aggiudicazione del servizio, domandava l’accesso a tutti gli atti della procedura che aveva portato al predetto affidamento, anche se adottati in via negoziata o con affidamento diretto.</h:div><h:div>1.3. Il Comune di Castrovillari non dava risposta alla domanda di accesso, ma la società Pollino Gestione Impianti s.r.l. con nota del 3 maggio 2019 chiedeva “<corsivo>nulla osta per la voltura del contatore Enel sito nel cimitero di Castrovillari</corsivo>” che accompagnava, a fronte delle richieste di chiarimento della I.L.V.C., con la trasmissione a mezzo PEC della determinazione del 28 febbraio 2019 n. 72 del Comune di Castrovillari di affidamento diretto del servizio a suo favore.</h:div><h:div>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria I.L.V.C. “<corsivo>Impianti elettrici</corsivo>” s.r.l. impugnava il provvedimento di affidamento sulla base di plurimi motivi.</h:div><h:div>2.1. Resistenti il Comune di Castrovillari e Pollino Gestione Impianti s.r.l., il giudice di primo grado, con la sentenza del 17 febbraio 2020, n. 260 dichiarava inammissibile il ricorso per carenza in capo alla ricorrente di un interesse giuridicamente tutelabile, concreto e attuale, a contestare l’affidamento in concessione ad altro operatore del servizio per l’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, codice dei contratti pubblici (per il quale non avrebbe potuto ottenere l’affidamento della concessione), essendo l’operatore che, dal 2003, e senza soluzione di continuità, aveva gestito il servizio di manutenzione del sistema di illuminazione votiva cimiteriale.</h:div><h:div>In ogni caso, la ricorrente non poteva sperare di ottenere il riaffidamento del servizio mediante applicazione dell’art. 3 del contratto stipulato dal Comune con I.L.V.C. nel 2003 che prevedeva il rinnovo tacito ed automatico “<corsivo>salvo contestazioni</corsivo>”, in quanto clausola nulla e improduttiva di effetti per contrarietà con l’art. 6, comma 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537, che vieta a pena di nullità il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli affidati in concessione da soggetti iscritti in appositi albi.</h:div><h:div>3. Propone appello I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l; si è costituita Pollino Gestioni Impianti s.r.l., il Comune di Castrovillari, pur regolarmente citato, non si è costituito.</h:div><h:div>La causa, chiamata all’udienza del 17 giugno 2021, è stata rinviata per consentire la trattazione congiunta con l’altra causa proposta dalla I.L.V.C. “Impianti elettrici” s.r.l. avverso la nota comunale del 21 maggio 2018.</h:div><h:div>All’udienza del 17 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. Con il primo motivo di appello I.L.V.C. sostiene che la sentenza sia affetta da “<corsivo>Travisamento e/o errata interpretazione del ricorso di primo grado. Violazione dei principi in materia di condizione dell’azione e in particolare di interesse ad agire. Improprio richiamo e falsa applicazione del principio del divieto di rinnovo tacito ed automatico dei contratti con le ppaa.. Violazione e falsa applicazione art. 6, comma 1, L. 24 dicembre 1993, N. 537</corsivo>”: il giudice di primo grado non avrebbe inteso correttamente il primo motivo del ricorso, che non era diretto a far valere il rinnovo tacito ed automatico del contratto con il Comune di Castrovillari, ma a sostenere l’attuale vigenza di tale contratto fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2023; l’interesse che sorreggeva il motivo – e che il giudice ha erroneamente negato – stava, dunque, in ciò: se si fosse riconosciuta l’effettiva vigenza del rapporto contrattuale, ne sarebbe derivata quale conseguenza l’automatica caducazione dell’affidamento alla Pollino Gestioni Impianti s.r.l..</h:div><h:div>Il secondo motivo d’appello dice erronea la sentenza per “<corsivo>Travisamento e/o errata interpretazione del ricorso di primo grado. Violazione dei principi in materia di condizione dell’azione e in particolare di interesse ad agire. Violazione e falsa applicazione principio di rotazione ed art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Omesso esame di motivi di ricorso</corsivo>”: il giudice di primo grado l’avrebbe erroneamente ritenuta carente di interesse a ricorrere, sebbene in qualità di operatore del settore dell’illuminazione votiva cimiteriale, aveva interesse concreto ed attuale a contestare l’affidamento diretto alla Pollino Gestione Impianti s.r.l., per ottenerne l’indizione di una ordinaria procedura di gara cui poter partecipare al fine di concorrere all’affidamento del servizio in condizioni di parità con gli altri operatori; né a tale interesse sarebbe d’ostacolo il principio di rotazione, poiché esso non implica una sua sicura e certa esclusione del precedente affidatario del servizio, né comporta esclusione automatica ed obbligatoria per l’orientamento giurisprudenziale che consente alle stazioni appaltanti di invitare il precedente affidatario del servizio purchè diano di tale invito adeguata motivazione.</h:div><h:div>5. I motivi, in cui risultano puntualmente esposte le ragioni di critica alla sentenza di primo grado – e che per questo si sottraggono all’eccezione di inammissibilità per carenza di specificità proposto dall’appellata – sono fondati.</h:div><h:div>5.1. Sussisteva l’interesse di I.L.V.C. a ricorrere avverso il provvedimento di affidamento diretto a Pollino Gestione Impianti s.r.l. del servizio di illuminazione votiva.</h:div><h:div>5.2. In particolare, la ricorrente aveva interesse alla delibazione del primo motivo di ricorso: se il giudice avesse ritenuto ancora produttivo di effetti il contratto (di transazione, ma contenente affidamento a suo favore del servizio di illuminazione votiva) che aveva concluso nel novembre del 2003 con il Comune di Castrovillari, avrebbe <corsivo>in ipotesi</corsivo> potuto giudicare viziato (per vari profili, che qui non mette conto di esaminare) l’impugnato provvedimento di affidamento diretto dello stesso servizio ad altro operatore economico. In sostanza, con il primo motivo di ricorso I.L.V.C. ha inteso far valere l’invalidità derivata del provvedimento di affidamento a Pollino Gestione Impianti s.r.l. per illegittimità della nota del 21 maggio 2020 con la quale il Comune di Castrovillari dichiarava di non volersi avvalere della clausola di rinnovo automatico del contratto perché nulla (oggetto di impugnazione in altro giudizio, conclusosi con sentenza di questa Sezione 24 marzo 2022, n. 2158, in cui è stata confermata la nullità della clausola contrattuale).</h:div><h:div>5.3. Anche gli altri motivi di ricorso erano sorretti dall’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>Affermando che, se anche il Comune di Castrovillari (invece di procedere ad affidamento diretto) avesse indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, I.L.V.C. non avrebbe potuto parteciparvi per il principio di rotazione che impedisce al gestore uscente di (essere invitato e di) rendersi nuovamente affidatario del servizio, il giudice di primo grado ha sostanzialmente pronunciato su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., a mente del quale: “<corsivo>In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>”.</h:div><h:div>5.4. Come già esposto in precedenti pronunce – in cui ragioni di (possibile) esclusione del ricorrente erano addotte in giudizio in forma di eccezione di carenza di interesse operando quali impedimenti a rendersi (futuri) aggiudicatari della procedura i cui esiti (<corsivo>id est</corsivo>, aggiudicazione ad altri) erano contestati – la condizione dell’interesse a ricorrere va accertata tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione del giudizio, senza anticipare valutazioni discrezionali che spettano unicamente all’amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081 (par. 11.11); V, 23 novembre 2021, n. 7849; Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2551; V, 24 gennaio 2020, n. 579; sez. V, 15 maggio 2019, n. 3151; V, 4 febbraio 2019, n. 827).</h:div><h:div>Il requisito dell’attualità dell’interesse a ricorrere va inteso, infatti, in duplice senso: per la parte che agisce, nel senso che la lesione (che si assume) conseguente al provvedimento impugnato s’è già prodotta, non essendo sufficiente a sorreggere la domanda l’eventualità o l’ipoteticità di una lesione (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5429; II, 6 maggio 2021, n. 3549), e per il giudice, nel senso che questi non può ipotizzare sviluppi futuri dell’azione amministrativa che potrebbero determinare, ove si dovessero concretizzare nei sensi ipotizzati – peraltro in un momento successivo al giudizio –, il venir meno di una delle condizioni dell’azione, poiché, appunto, ciò comporta la pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.</h:div><h:div>5.5. Quanto sopra vale per l’ipotesi dell’esclusione dell’operatore economico da una futura procedura di gara in applicazione del principio di rotazione.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l’affidamento mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, con l’ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4), e comunque, è principio che non opera per il caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell'Anac, approvate con Delib. n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con Delib. n. 636 del 10 luglio 2019, spec. 3.6).</h:div><h:div>5.6. Ne segue che dire in giudizio che I.L.V.C. dovrebbe esclusa dalla procedura di gara in quanto gestore uscente del servizio significa sostituirsi alla stazione appaltante cui sola spetta valutare, annullato il provvedimento di affidamento a Pollino Gestione Impianti s.r.l.,  se indire una procedura di gara aperta – circostanza che escluderebbe in radice l’applicazione del principio di rotazione – ovvero, anche in caso di procedura negoziata, valutare se sussistano ragioni che possano indurre a derogare al principio di rotazione e così invitare I.L.V.C. a presentare offerta.</h:div><h:div>5.7. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, I.L.V.C., in quanto operatore del settore dell’illuminazione votiva cimiteriale, aveva interesse a ricorrere avverso il provvedimento di affidamento diretto del servizio a Pollino Gestione Impianti s.r.l. per ottenerne l’annullamento ed indurre l’amministrazione a rivedere le sue determinazioni in punto di modalità di affidamento del servizio. </h:div><h:div>6. Riformata la sentenza di primo grado in punto di ammissibilità del ricorso, vanno esaminati i motivi del ricorso di primo grado che l’appellante ha riproposto; preliminarmente, però, occorre delibare sull’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado correttamente riproposta dalla Pollino Gestione Impianti s.r.l. nella sua memoria difensiva <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 1, cod. proc. amm., essendo stata assorbita dal giudice di primo grado (che ha ritenuto di decidere sulla base della ragione più liquida individuata nella carenza di interesse a ricorrere)</h:div><h:div>Sostiene l’appellata che il ricorso di primo grado sia stato proposto oltre trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione dell’ 8 febbraio 2019 n. 72 sull’albo pretorio <corsivo>on –line</corsivo> del Comune avvenuta il 13 marzo 2019 e che, per questo motivo, sia irricevibile ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. che pone l’onere di impugnare gli atti di gara entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero dalla conoscenza dell’atto; quanto alla conoscenza aggiunge, poi,  che la stessa era stata acquisita, per espressa ammissione della ricorrente (che aveva dichiarato di averlo appreso dai giornali), dall’11 aprile 2019, per cui, anche a non voler ritenere utile a far decorrere il termine di impugnazione la pubblicazione <corsivo>on – line</corsivo>, il ricorso, notificato il 30 maggio 2019, sarebbe comunque tardivo rispetto al momento dell’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>7. L’eccezione è fondata; il ricorso di primo grado è irricevibile.</h:div><h:div>7.1. In premessa. La determinazione con la quale l’amministrazione dispone l’affidamento diretto di un servizio ad un operatore economico rientra, senz’altro, tra “<corsivo>gli atti delle procedure di affidamento</corsivo>” di cui al primo comma dell’art. 120 cod. proc. amm., da impugnare nei termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo.</h:div><h:div>L’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. stabilisce che: “<corsivo>Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.</corsivo>”.</h:div><h:div>La circostanza dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio <corsivo>on – line</corsivo> della determinazione di affidamento del servizio a Pollino Gestioni Impianti s.r.l. non è contestata dalla I.L.V.C..</h:div><h:div>7.2. L’Adunanza plenaria, con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12 ha affrontato e risolto la questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto mediante la individuazione di momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione, in base alla considerazione, di carattere generale, per la quale l'individuazione della decorrenza del termine per ricorrere "<corsivo>continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla "informazione" e alla "pubblicizzazione" degli atti, nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una "richiesta scritta" per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall'art. 76, 2comma, del "secondo codice" applicabile per identità di ratio anche all'accesso informale</corsivo>". Più precisamente l'Adunanza plenaria ha così modulato tale decorrenza (secondo lo schema proposto da Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2021, n. 3127; 19 gennaio 2021, n. 575):</h:div><h:div>a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara - comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dell'art. 29, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016;</h:div><h:div>b) dall'acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all'art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 ma solo a condizione che esse "<corsivo>consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri</corsivo>", così da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale;</h:div><h:div>c) nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l'accesso se "<corsivo>i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta</corsivo>";</h:div><h:div>d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara "<corsivo>purchè gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati</corsivo>".</h:div><h:div>7.3. La vicenda in esame va inquadrata nella fattispecie <corsivo>sub</corsivo> a): il termine di impugnazione decorreva dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento sull’albo pretorio <corsivo>on – line</corsivo> del Comune di Castrovillari.</h:div><h:div>Tale modalità di pubblicazione vale a far decorrere il termine di impugnazione alla luce di quanto chiarito dalla stessa sentenza dell’Adunanza plenaria prima citata; vi si legge, infatti, (al par. 26) che: “<corsivo>Ritiene inoltre l'Adunanza Plenaria che, per la individuazione della decorrenza del termine per l'impugnazione, rileva anche l'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice', per il quale "i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente</corsivo>"; l’albo pretorio <corsivo>on – line</corsivo> fa parte del profilo del committente (come si ricava dall’art. 3, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016 che ne dà la definizione come: “<corsivo>sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal presente codice, nonché dall’allegato V</corsivo>”); la pubblicazione all’interno di tale pagina <corsivo>web</corsivo> del provvedimento costituisce una forma di pubblicità valida a far decorrere il termine di impugnazione (per altra vicenda di pubblicazione sull’albo <corsivo>on line</corsivo> cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 24 novembre 2021, n. 1016).</h:div><h:div>Riprendendo ancora una volta le parole dell’Adunanza plenaria secondo cui: “<corsivo>L'impresa interessata - che intenda proporre un ricorso - ha l'onere di consultare il 'profilo del committente', dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito)</corsivo>”, si può concludere nel senso che I.L.V.C., che dalla nota del 21 maggio 2018 aveva appreso della volontà dell’amministrazione comunale di non volersi avvalere della clausola di rinnovo automatico del contratto, avrebbe dovuto farsi parte diligente e consultare periodicamente il profilo dell’amministrazione committente per verificare in che modo l’amministrazione aveva deciso di gestire il servizio di illuminazione votiva per il tempo successivo alla scadenza del contratto. </h:div><h:div>7.4. Nella vicenda in esame, peraltro, è la stessa ricorrente ad aver dichiarato di aver appresso dell’affidamento del servizio alla Pollino Gestione Impianti s.r.l. da notizie di giornale pubblicate l’11 aprile 2019 (ne deposita copia in atti); avrebbe, dunque, dovuto procedere con richiesta di accesso ai documenti per aver piena conoscenza degli atti di affidamento del servizio adottati dall’amministrazione comunale; l’istanza di accesso risulta effettuata il 19 aprile 2019, per cui anche a voler concedere la dilazione temporale di 15 giorni, prevista dall'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, I.L.V.C. avrebbe dovuto proporre ricorso entro il 26 aprile 2019, in applicazione della regola per la quale: “…<corsivo>una volta avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, in una delle diverse modalità possibili – (…) – il concorrente pregiudicato è tenuto nel termine di quarantacinque giorni a presentare istanza di accesso ai documenti e a proporre impugnazione, salvo l’ipotesi eccezionale di comportamento ostruzionistico tenuto dall’amministrazione</corsivo>”, nel caso di specie non allegato.</h:div><h:div>7.5. In conclusione, per entrambe le ricostruzioni proposte, il ricorso di primo grado, notificato il 30 maggio 2019 è irricevibile perché tardivamente proposto.</h:div><h:div>8. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata: il ricorso di primo grado di I.L.V.C. Impianti elettrici s.r.l. era irricevibile.</h:div><h:div>9. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; accoglie l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado di I.L.V.C. Impianti elettrici s.r.l. e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, n. 260 del 2020, dichiara irricevibile per tardività il ricorso di primo grado di I.L.V.C. Impianti elettrici s.r.l..</h:div><h:div>Condanna I.L.V.C. Gestione Impianti s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori e spese di legge, a favore di Pollino Gestione Impianti s.r.l..</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaella Francavilla</h:div><h:div>Federico Di Matteo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>