<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200549420210517181135765" descrizione="" gruppo="20200549420210517181135765" modifica="5/19/2021 12:08:22 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05494"/><fascicolo anno="2021" n="03899"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200549420210517181135765.xml</file><wordfile>20200549420210517181135765.docm</wordfile><ricorso NRG="202005494">202005494\202005494.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Maggio</firma><data>19/05/2021 12:08:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. 03258/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5494 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Anzalone, Alessandra Atripaldi, Claudia Campegiani, Doina D'Eramo, Luciano De Lisa, Michela Dini, Roberta Ertman, Giovanna Esposito, Adriana Grohmann, Pasquale Munafò, Raffaella Pantano, Giulia Patrignani, Maria Raffaella Sancilio, Irene Tagliamonte e Francesco Todaro Marescotti, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Leccese, Andrea Marega e Riccardo Maraga, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via XX Settembre, n. 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Consob, Divisione Consulenza Legale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo>; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Alberto Varano, Cristina Caruana, Pierluigi Capuano, Cinzia Cappelletti, Emilio Ciccone, Daniela Costa, Margherita Fasano, Monica Giliberti, Mariantonietta Gioia, Annapia Integlia, Luca Montanaro, Rosita Pagliarulo, Alessandra Brenna, Valeria Caivano, Ambra Caputo, Angela Ciavarella, Francesco Fancello, Livia Massimo, Antonio Mazzilli, Francesco Tommaso Misitano, Evelina Strippoli, Anna Giulia Platania, Francesco Aliquo' Mazzei, Paola Alleori, Claudia Amadio, Maura Antinarella, Francesco Antonini, Igor Bischi, Ines Borsino, Fiamma Cambiano, Alessandra Cassetti, Belisaria Cincotti, Sabrina Cocci, Luigi De Bernardis, Giovanna Di Stefano, Maria Di Vetta, Valentina Falciani, Elena Garro, Gianluca Gentili, Maria Chiara La Porta, Andrea Labriola, Vittorio Maria Francesco Longobardi, Cosimo Antonio Mazzone, Marina Mencarelli, Fabiola Rita Minerva, Valeria Morabito, Franco Nieddu, Rosamaria Niutta, Paola Paterna, Roberto Rossi, Ginevra Rossi, Giancarlo Russo, Francesco Savasta, Francesco Scalese, Dorella Serrecchia, Stefano Sirtori, Michele Tedesco, Valerio Torano e Roberto Tozzi, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Nicola Bilancia, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia; </h:div><h:div>Maria Giovanna Altamura, Giusto Balzano, Emanuele Bedini, Lorena Bernardi, Ilaria Fabbiani, Paola Gambaro, Davide Gatto, Toni Marcelli, Cinzia Matola, Patrizia Meloni, Federico Picco, Mariadomenica Placco, Roberta Ricci, Annapia Integlia, Guido Rossetti, Stefano Spagnoli, Davide Capelli, Gianfranco Carta, Marco Giovinazzo, Mauro Grandoni, Sara Nocella, Rossella Signoretti e Barbara Zanin, nonchè R.S.A. Falbi Confsal, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Moscarini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Divisione Consulenza Legale e di Nicola Bilancia e di Maria Giovanna Altamura, Giusto Balzano, Emanuele Bedini, Lorena Bernardi, Ilaria Fabbiani, Paola Gambaro, Davide Gatto, Toni Marcelli, Cinzia Matola, Patrizia Meloni, Federico Picco, Mariadomenica Placco, Roberta Ricci, Annapia Integlia, Guido Rossetti, Stefano Spagnoli, Davide Capelli, Gianfranco Carta, Marco Giovinazzo, Mauro Grandoni, Sara Nocella, Rossella Signoretti, Barbara Zanin e R.S.A. Falbi Confsal;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Francesco De Filippis, Brunella Borgoni, Benedetto Cimino e Giovanni Moscarini in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge  n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del  decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A seguito di apposite procedure selettive la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d’ora in poi Consob) ha assunto per un quinquennio i sig.ri Giovanni Anzalone, Alessandra Atripaldi, Claudia Campegiani, Doina D'Eramo, Luciano De Lisa, Michela Dini, Roberta Ertman, Giovanna Esposito, Adriana Grohmann, Pasquale Munafo', Raffaella Pantano, Giulia Patrignani, Maria Raffaella Sancilio, Irene Tagliamonte e Francesco Todaro Marescotti.</h:div><h:div>I contratti di assunzione, stipulati tra il 2005 e il 2007 e rinnovati alla scadenza sino al primo febbraio 2012 (tranne quello della sig.ra Dini, già valido sino a tale data), prevedevano l’inquadramento nella carriera direttiva, categoria contrattuale C1. </h:div><h:div>Successivamente la Consob ha deciso di attivare nei confronti del personale precario le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 166, della L. 24/12/2012, n. 228, adottando il relativo bando con delibera 3/8/2016, n. 19705.</h:div><h:div>All’esito delle dette procedure la Consob ha, quindi, emanato la delibera 17/10/2016, n. 19759, con cui ha disposto che “<corsivo>a decorrere dalla data della presente delibera i menzionati dipendenti sono inquadrati in ruolo nella qualifica di funzionario di 2^ …</corsivo>” e che “<corsivo>… i citati dipendenti conservano l’inquadramento economico attribuito durante il periodo di vigenza dei rispettivi contratti a tempo determinato, ai sensi degli artt. 91 e 92 della parte I del Regolamento del Personale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ai fini della promozione a funzionario di 1^ per l’anno 2016 la Consob ha individuato la relativa pianta organica escludendo i sopracitati dipendenti, appena stabilizzati, dal novero dei funzionari di 2^ scrutinabili.</h:div><h:div>Questi ultimi, quindi, con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, seguito da motivi aggiunti, hanno impugnato la delibera di approvazione della pianta organica per l’anno 2016 (comunicata con nota 23/5/2018, n. 14), la delibera 12/6/2018, n. 20475 di nomina della Commissione d’esame, la delibera di stabilizzazione, il regolamento del personale approvato con delibera 4/12/2002, n. 13859 e l’atto 27/7/2018 n. 0279475 con cui è stata respinta la richiesta di revisione della pianta organica 2016, relativamente alle unità scrutinabili per la promozione a funzionario di 1^ dai medesimi avanzata.</h:div><h:div>Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione 11/10/2019, n. 19 con cui è stata approvata la graduatoria dei dipendenti promossi alla qualifica di funzionario di 1^.  </h:div><h:div>L’adito Tribunale, con sentenza 16/3/2020, n. 3258, ha dichiarato il gravame irricevibile, quanto alla delibera di inquadramento in ruolo n. 19759/2016, e inammissibile per carenza d’interesse quanto ai restanti provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Avverso la sentenza i sig.ri Anzalone, Atripaldi, Campegiani, D'Eramo, De Lisa, Dini, Ertman, Esposito, Grohmann, Munafò, Pantano, Patrignani, Sancilio, Tagliamonte e Todaro Marescotti hanno proposto appello.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Consob, la R.S.A. Falbi Confsal nonché i sig.ri Nicola Bilancia, Maria Giovanna Altamura, Giusto Balzano, Emanuele Bedini, Lorena Bernardi, Ilaria Fabbiani, Paola Gambaro, Davide Gatto, Toni Marcelli, Cinzia Matola, Patrizia Meloni, Federico Picco, Mariadomenica Placco, Roberta Ricci, Annapia Integlia, Guido Rossetti, Stefano Spagnoli, Davide Capelli, Gianfranco Carta, Marco Giovinazzo, Mauro Grandoni, Sara Nocella, Rossella Signoretti, e Barbara Zanin.</h:div><h:div>Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive. </h:div><h:div>All’udienza telematica del 6/5/2021 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>In via pregiudiziale va disposto lo stralcio della memoria di replica depositata dalla Consob in data 15/4/2021 ore 17:00, in quanto tardiva.</h:div><h:div>Col primo motivo d’appello si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che la lesione della sfera giuridica degli odierni appellanti fosse derivata dalla delibera n. 19759/2016, con cui i medesimi erano stati stabilizzati senza riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante gli anni di precariato e che, conseguentemente, l’impugnazione della medesima, avvenuta solo nel 2018, risultasse tardiva.</h:div><h:div>Tuttavia, dalla menzionata delibera non sarebbe stato possibile evincere che la Consob avrebbe interpretato l’art. 53, comma 2, del regolamento del personale nel senso di ritenere i periodi di servizio prestati a titolo precario non utili ai fini del raggiungimento dell’anzianità richiesta per partecipare alle procedure selettive per la promozione a funzionario di 1^.</h:div><h:div>D’altra parte, l’immissione in ruolo non eliminerebbe la pregressa anzianità e nessuna prescrizione del regolamento del personale o della delibera di stabilizzazione vieterebbe di considerare i periodi di lavoro a tempo determinato svolti con mansioni di funzionario di 2^.</h:div><h:div>Peraltro, il diritto euro unitario (e in particolare la clausola 4, punto 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999) imporrebbe di valutare, ai fini di causa, anche il servizio svolto, con identiche mansioni, prima dell’immissione in ruolo.</h:div><h:div>Lo stesso Tribunale, nella sentenza 22/11/2019, n. 13425, avrebbe riconosciuto che, ai fini del computo dell’anzianità nella qualifica, non dovrebbe essere considerato il solo servizio prestato successivamente all’immissione in ruolo, per cui erroneamente, nell’odierna fattispecie, avrebbe escluso l’applicabilità del detto precedente. </h:div><h:div>Con la sentenza 16/12/2019, n. 14463 il Tribunale avrebbe, poi, escluso che, ai fini della valutazione del pregresso servizio reso a titolo precario, occorra impugnare la delibera di immissione in ruolo.</h:div><h:div>La doglianza così riassunta non merita accoglimento.</h:div><h:div>L’art. 53 del regolamento del personale adottato con delibera Consob n. 13859 del 4/12/2002, e succ. mod e integr., dispone, ai commi 2 e 3, che “<corsivo>Le promozioni alla qualifica di funzionario di 1^ sono disposte … all’esito dello scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari di 2^ con anzianità nella qualifica non inferiore a quattro anni</corsivo>” (comma 2) e che “<corsivo>Ai fini del computo delle anzianità nelle qualifiche prescritte dal presente articolo, si fa riferimento alla data di assunzione o di promozione …</corsivo>” (comma 3).</h:div><h:div>L’art. 5 del medesimo regolamento prevede, poi, al, comma 3, che per il computo dell’anzianità nella qualifica “<corsivo>si tiene conto nell’ordine:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) della decorrenza della nomina nella qualifica;</corsivo></h:div><h:div>omissis”.</h:div><h:div>Dal descritto quadro normativo secondario emerge con lapalissiana chiarezza che:</h:div><h:div>a) per accedere allo scrutinio finalizzato alla promozione alla qualifica di funzionario di 1^ costituisce requisito essenziale l’aver maturato quattro anni di anzianità nella qualifica di funzionario di 2^, per cui, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, è ininfluente il servizio prestato prima dell’acquisizione di tale ultima qualifica;  </h:div><h:div>b) l’anzianità nella qualifica decorre dalla immissione in ruolo, ovvero da un dato puramente formale rappresentato dall’atto di nomina.</h:div><h:div>E’ appena il caso di aggiungere che, in relazione alla questione controversa, non assume alcuna rilevanza il fatto che il servizio pregresso sia stato riconosciuto per finalità economiche, dato che ciò che qui conta è che la medesima anzianità non sia stata, invece, computata (in coerenza con la richiamata disciplina) ai diversi fini giuridici dell’inquadramento in ruolo. </h:div><h:div>Altrettanto irrilevante ai fini di causa è il principio affermato nelle sentenze del medesimo Tribunale nn. 13425 e 14463 del 2019.</h:div><h:div>E invero, nelle fattispecie scrutinate nei detti precedenti costituiva oggetto di censura la mancata considerazione, in sede di esame per la promozione a funzionario di 1^, del periodo di precariato ai fini del punteggio da attribuire in relazione al titolo “<corsivo>esperienza nella qualifica ricoperta</corsivo>”, mentre nel caso che occupa parte appellante pretende che il detto servizio sia valutato al diverso scopo dell’ammissione alla procedura selettiva.</h:div><h:div>Sennonché, come poc’anzi precisato, la possibilità di accedere alla selezione dipende dal possesso di un requisito meramente formale, costituito dall’anzianità decorrente dalla data di immissione in ruolo, quando, invece, ciò che rileva nell’ambito della valutazione del menzionato titolo è il dato fattuale rappresentato dall’esperienza acquisita nel concreto svolgimento delle mansioni lavorative proprie della qualifica.</h:div><h:div>Alla luce delle illustrate considerazioni, correttamente il Tribunale ha fatto discendere la lesione della posizione giuridica degli odierni appellanti dalla delibera con cui gli stessi sono stati immessi in ruolo come funzionari di 2^ con azzeramento della pregressa anzianità di servizio.</h:div><h:div>E’ infatti il disconoscimento della anzianità maturata durante gli anni di precariato che li ha privati di un requisito essenziale, in base al chiaro dettato della normativa secondaria, per l’ammissione alla procedura selettiva. </h:div><h:div>Ne consegue che costoro avrebbero dovuto tempestivamente impugnare la delibera in questione, “<corsivo>chiedendo in quella sede il riconoscimento della rilevanza non soltanto ai fini economici, ma anche fini giuridici, delle funzioni svolte in forza dei precedenti contratti a termine</corsivo>”.</h:div><h:div>E invero, per consolidata giurisprudenza, il provvedimento di inquadramento in ruolo dei pubblici dipendenti ha natura autoritativa e come tale va impugnato, ove lesivo, entro il prescritto termine decadenziale, con la conseguenza che non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell'Amministrazione, atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente, a fronte della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, ha consistenza di interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. VI, 13/1/2020, n. 294; 15/1/2020, n. 380; 5/3/2013, n. 1314; Sez. III, 23/11/2016, n. 4922; 11/8/2015, n. 3912; Sez. II , 15/10/2019, n. 7038; Sez. V, 24/1/2019, n. 608; 4/9/2017, n. 4177; 31/1/2012, n. 449; 28/2/2011, n. 1251; 3/2/2011, n. 793; 24/9/2010, n. 7104; 10/6/2002, n. 3198; C.Si., 18/10/2012, n. 968).</h:div><h:div>Nel caso di specie la delibera di inquadramento n. 19759 del 2016 è stata impugnata nel 2018 e quindi, all’evidenza, tardivamente.</h:div><h:div>Deducono gli appellanti che il mancato riconoscimento del servizio prestato a titolo precario si porrebbe in contrasto con il diritto euro unitario e in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio in data 28 giugno 1999, ma l’argomentazione non è idonea a influire sulle conclusioni raggiunte.</h:div><h:div>E invero la violazione del diritto euro unitario da parte dell’amministrazione che agisca nell’esercizio di poteri autoritativi si risolve pur sempre in un vizio del provvedimento amministrativo adottato, con la conseguenza che la violazione va fatta valere negli ordinari termini decadenziali (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2019, n. 7874; 15/2/2012, n. 750; 31/3/2011, n. 1983; 22/11/2006, n. 6832 e n. 6833; Sez. V, 2/7/2018, n. 4040; Sez. III, 8/9/2014, n. 4538).</h:div><h:div>D’altra parte, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in mancanza di una specifica disciplina euro unitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro stabilire “<corsivo>le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale</corsivo>” (Corte Giust. UE, 16/12/1976, in C-33/76) e che non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico euro unitario (principio di effettività). Con riguardo al suddetto principio si è ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea la fissazione di termini di ricorso ragionevoli (come devono giudicarsi quelli applicabili nella fattispecie) posti a pena di decadenza, in quanto essa costituisce espressione del fondamentale principio di certezza del diritto (Corte Giust. UE, 10/7/1997, in C-261/95; 28/11/2000, in C-88/99; 12/12/2002, in C-470/99; 17/6/2004, in C-30/02).</h:div><h:div>L’appello va in definitiva respinto.</h:div><h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Alessandro Maggio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>