<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200521020210331180144824" id="20200521020210331180144824" modello="3" modifica="4/8/2021 5:35:28 PM" pdf="0" ricorrente="Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A. in proprio e in Qualità di Capogruppo Rti" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05210"/><fascicolo anno="2021" n="02963"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200521020210331180144824.xml</file><wordfile>20200521020210331180144824.docm</wordfile><ricorso NRG="202005210">202005210\202005210.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\429 Carlo Saltelli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>08/04/2021 17:05:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giorgio manca</firma><data>07/04/2021 18:20:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Giorgio Manca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, Sezione Prima, -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5210 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Elettrica Sud S.r.l., Talarico S.r.l., Alfa-System, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Crotone, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bocchinfuso e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Costruzioni Luchetta S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crotone e di Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il Cons. Giorgio Manca, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato ulteriormente dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, e preso atto delle note d'udienza  prodotte ai sensi delle citate disposizioni dagli avvocati Lilli e Cappella;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – La società <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> (in seguito anche solo: <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>) ha partecipato, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società Elettrica Sud S.r.l., Talarico S.r.l. e ALFA-SYSTEM S.a.s., alla procedura di gara per l’affidamento dei <corsivo>«Lavori di completamento del teatro comunale di Crotone»</corsivo>, indetta dal Comune di Crotone. All’esito delle operazioni di gara, il predetto raggruppamento di imprese è risultato aggiudicatario, con determina dirigenziale n. 1569 del 6 agosto 2019.</h:div><h:div>2. - Peraltro, con determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, il Comune di Crotone ha disposto la revoca della aggiudicazione, sulla base della sopravvenuta conoscenza di un verbale di contestazione a carico della mandataria <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>, in relazione ad un infortunio mortale occorso a tre dipendenti impiegati in un appalto di lavori pubblici del Comune di Crotone, per la violazione del d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza dei lavoratori, contestate con i verbali nn. -OMISSIS- dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; violazioni che non erano state dichiarate né nel D.G.U.E., né nella domanda di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>3. - La <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> ha impugnato il provvedimento di revoca e la successiva determinazione dirigenziale del 23 aprile 2020 (con la quale il Comune ha aggiudicato l’appalto alla ESSEBI Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l.) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, che lo ha respinto ritenendo integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia per l’omessa dichiarazione delle violazioni contestate, sia per la autonoma rilevanza delle violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai fini dell’esclusione dalla gara.</h:div><h:div>4. - La soccombente <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurimi motivi che saranno esaminati in prosieguo.</h:div><h:div>5. - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Crotone e la società Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l., concludendo per il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>6. - All’udienza del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. - Con il primo motivo d’appello, <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> critica la sentenza, anzitutto, nella parte in cui ha respinto la censura di difetto di motivazione della revoca dell’aggiudicazione. Sostiene l’appellante che la determinazione della stazione appaltante è del tutto priva di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per non aver fornito alcun riscontro alle controdeduzioni trasmesse dal R.T.I. <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> in data 19 settembre 2019, sottolineando come il provvedimento conclusivo del procedimento in autotutela non spieghi per quali motivi sono stati ritenuti immeritevoli di accoglimento gli argomenti difensivi del raggruppamento. Nè sarebbe sufficiente il rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> ai contenuti del verbale della seduta di gara dell’11 ottobre 2019, di cui vengono trascritti degli stralci.</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante, inoltre, i verbali (redatti in data 14 maggio 2018 e notificati il successivo 28 maggio) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, 11 giugno 2018, non erano divenuti definitivi, essendo ancora pendente il termine per pagare l’ammenda ed estinguere la contravvenzione, né era trascorso il termine (di sei mesi) entro il quale il contravventore può ottemperare alle prescrizioni impartite. Ciò comproverebbe che alla data di sottoscrizione del DGUE da presentare in gara non si era formato un “debito accertamento” delle violazioni contestate.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, l’appellante deduce che le notizie di cui agli accertamenti dello SPISAL non figuravano nel casellario informatico dell’A.N.AC. dei legali rappresentanti della società, per cui (in ossequio a quanto previsto dalle linee-guida della medesima Autorità, n. 6/2016) l’operatore economico non era tenuto a dichiararle.</h:div><h:div>8. - Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per aver considerato come gravi infrazioni debitamente accertate le violazioni contestate sulla base degli accertamenti esperiti dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>9. - Le censure esposte possono essere esaminate congiuntamente, data la loro stretta connessione: esse sono infondate.</h:div><h:div>9.1. - In primo luogo è infondata la dedotta carenza assoluta di motivazione della revoca dell’aggiudicazione inizialmente disposta in favore del raggruppamento di imprese capeggiato dalla <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>. Dalla piana lettura del contenuto della determinazione dirigenziale risulta non solo il riferimento alle motivazioni con le quali la commissione di gara ha sostenuto che si dovesse pervenire all’annullamento dell’aggiudicazione, ma anche una argomentata adesione alle medesime da parte del responsabile del procedimento e una autonoma elaborazione delle ulteriori ragioni che giustificavano la decisione in autotutela (essenzialmente basate sull’obbligo della società di dichiarare le violazioni contestate anche perché – non avendo provveduto al pagamento della sanzione amministrativa – i reati contravvenzionali non erano stati estinti). La motivazione, quindi, non è riducibile al solo rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> al verbale della commissione di gara, ma è frutto anche dell’autonoma elaborazione del responsabile della procedura di gara.</h:div><h:div>9.2. - Quanto al mancato esame delle osservazioni proposte dalla <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990, l’illegittimità non rende il provvedimento annullabile, dovendosi applicare, nel caso di specie, l’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della legge cit. (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. St., IV, 13 febbraio 2020, n. 1144) il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto quando (come nel caso di specie) il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>9.3. - Ciò trova conferma nell’esame delle censure di carattere sostanziale.</h:div><h:div>9.3.1. - Con i due verbali del -OMISSIS-, sono state contestate – secondo l’esposizione contenuta nel provvedimento di revoca – le violazioni <corsivo>«dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in connessione con allegato XV, punto 7, lett. h), dello stesso d.lgs., per aver omesso</corsivo> […] <corsivo>di valutare tutti i fattori esterni, ovvero di adottare procedure complementari e di dettaglio migliorative rispetto al piano di sicurezza e coordinamento da apportare nel proprio piano operativo di sicurezza,</corsivo> […] <corsivo>mettere in atto tutte le precauzione atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori dei rischi derivanti dall'attività esercitata; artt. 37, 118 comma 2 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., per aver omesso di formare adeguatamente gli operai in relazione ai rischi specifici cui gli stessi erano esposti</corsivo> […], <corsivo>di provvedere al puntellamento del muro al fine di evitarne ribaltamento,</corsivo> […] <corsivo>prevenire gli infortuni mortali e gravi di che trattasi»</corsivo>.</h:div><h:div>9.3.2. - Tale essendo il contenuto del verbale, risulta evidente che l’omessa dichiarazione abbia riguardato <corsivo>«gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro»</corsivo>, fattispecie prevista dall’art. 80, comma 5, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016).</h:div><h:div>9.4. - Non coglie nel segno nemmeno il rilievo secondo cui le violazioni non sarebbero state “debitamente accertate”, come richiesto dalla causa di esclusione da ultimo richiamata. </h:div><h:div>Detti verbali integrano, infatti, il predetto requisito normativo, posto che l’art. 80, comma 5, lett. <corsivo>a)</corsivo>, richiede, appunto, che si tratti di una infrazione “debitamente accertata”, e non “definitivamente accertata”. Non è quindi necessario che le violazioni siano vagliate in sede giurisdizionale (né, tantomeno, come opina l’appellante, che siano state oggetto di una sentenza penale). </h:div><h:div>Come precisato in giurisprudenza (di recente cfr. Cons. St., V, 28 dicembre 2020, n. 8409; in precedenza Cons. St., III, 24 settembre 2020, n. 5564), con la notificazione del verbale - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 - si produce l’accertamento della violazione amministrativa (mentre l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della medesima legge consegue al contraddittorio procedimentale e costituisce espressione del potere dell’amministrazione competente di determinare l’importo dovuto per la violazione, ove sia ritenuto fondato l’accertamento, e di ingiungerne il pagamento all’autore). I verbali del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. <corsivo>a)</corsivo>, costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge.</h:div><h:div>9.5. - Non è revocabile in dubbio nemmeno la connotazione delle infrazioni in termini di gravità, pur se l’accertamento non è definitivo, considerato che le condotte contestate hanno integrato la violazione di regole cautelari la cui specifica funzione è proprio quella di impedire i tragici eventi che hanno colpito i tre operai del cantiere.</h:div><h:div>10. - Infine, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione della segnalazione all’A.N.A.C. per falsa dichiarazione (fatta oggetto dei vizi di legittimità dedotti con il terzo motivo d’appello, qui riproposto), in quanto l'atto è privo di immediata lesività, costituendo esclusivamente l’atto di iniziativa del procedimento di competenza dell'Autorità volto a iscrivere o annotare l’informazione, la notizia o il dato nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice contratti pubblici.</h:div><h:div>12. – In conclusione l’appello va respinto.</h:div><h:div>13. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Crotone e di Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l., che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenuta da remoto secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriormente modificato dal decreto – legge 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Giorgio Manca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>