<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200481820201113091151793" descrizione="" gruppo="20200481820201113091151793" modifica="11/17/2020 10:17:20 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="04818"/><fascicolo anno="2020" n="07136"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="04820" anno="2020"/></descrittori><file>20200481820201113091151793.xml</file><wordfile>20200481820201113091151793.docm</wordfile><ricorso NRG="202004818">202004818\202004818.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2020\202004818\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michele Corradino</firma><data>17/11/2020 10:17:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giovanni tulumello</firma><data>14/11/2020 12:11:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="202004820">202004820\202004820.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto ad entrambi i ricorsi,</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04731/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2020, proposto da Wilocs S.r.l. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con High Dental Tecnology S.r.l. e Centro Odontoiatrico Dental Gaia S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 25; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Netquadro Rete d'imprese, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Alessandro Daino, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso lo studio M&amp;D Studio Legale in Roma, via Michele Mercati 51; </h:div><h:div>Azienda Sanitaria Locale Roma 5 Tivoli, Odontart S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Netquadro Rete D'Imprese e di Wilocs S.r.l., High Dental Tecnology S.r.l. e Centro Odontoiatrico Dental Gaia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Silvia Felicetti, Lorenzo Aureli e Stefano D'Acunti; </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4820 del 2020, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Acunti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Netquadro Rete D'Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Alessandro Daino, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso lo studio M&amp;D Studio Legale in Roma, via Michele Mercati 51; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Odontart S.r.l. in proprio e quale Mandataria Costituendo Rti con Odontotecnica B. Rinaldi &amp; C. S.r.l., non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Wilocs S.r.l., High Dental Tecnology S.r.l., Centro Odontoiatrico Dental Gaia S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 25; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con sentenza n. 4731/2020 il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto da NetQuadro rete di imprese contro della deliberazione n. 1453 del 15 novembre 2019 con la quale la Asl Roma 5 - Tivoli ha annullato la deliberazione della medesima Asl n. 310 del 27 aprile 2018 [avente ad oggetto “Procedura aperta su piattaforma telematica Net4market per la fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici (protesici ed ortodontici) occorrenti alle AA.SS.LL. appartenenti all’area di Aggregazione 1 - Roma 4, Roma 5, Rieti e Viterbo. Approvazione elenco ditte ammesse alle fasi successive di gara”] nella parte in cui aveva ritenuto la NetQuadro Rete di Imprese in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara, con conseguente esclusione della NetQuadro dalla procedura di gara.</h:div><h:div>La sentenza ha ritenuto che il provvedimento di autotutela fosse stato emesso in violazione del termine stabilito dall’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Il primo giudice ha, in particolare, affermato che “<corsivo>non viene annullata l’aggiudicazione provvisoria, di talchè l’eccezione sulla natura meramente endoprocedimentale potrebbe essere fondata, bensì l’atto di ammissione alla gara, che assume quel carattere di definitività correttamente dedotto dalla ricorrente, inerendo alla conclusione di quella fase procedimentale che, nella lettura dell’art.120 cpa all’epoca vigente, doveva assicurare certezza alla successiva fase di apertura delle offerte, senza cioè che potessero più invocarsi questioni afferenti i requisiti di partecipazione delle ditte ammesse, in tesi legittimamente</corsivo>”.</h:div><h:div>L’accoglimento di tale censura ha indotto il T.A.R. a non pronunciare sui motivi residui, relativi alla pretesa sostanziale della ricorrente, ritenuti assorbiti.</h:div><h:div>2. Con ricorso in appello notificato il 5 giugno 2020 e depositato il successivo 18 giugno, rubricato al numero 4818/2020, la sentenza è stata impugnata dalla s.r.l. Wilocs, controinteressata.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso NetQuadro rete di imprese.</h:div><h:div>La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 4156/2020. </h:div><h:div>Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza del 12 novembre 2020.</h:div><h:div>3. La sentenza del T.A.R. è stata altresì impugnata con ricorso in appello della Azienda Sanitaria Locale Roma 5, notificato il 5 giugno 2020 e depositato il successivo 18 giugno, e rubricato al numero 4820/2020.</h:div><h:div>In tale giudizio si sono costituite sia Wilocs che NetQuadro. </h:div><h:div>Anche in questo giudizio la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 4157/2020, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 12 novembre 2020.</h:div><h:div>4. Preliminarmente i giudizi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.</h:div><h:div>5. Nel merito, sono fondate le censure dei ricorsi in appello con cui si contesta la sentenza impugnata per avere fatto un’erronea applicazione dell’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> delle legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>In primo luogo, il T.A.R. motiva la propria conclusione operando una riconduzione dell’atto di ammissione delle offerte nell’ambito categoria dei provvedimenti cui si riferisce la limitazione temporale del potere di autotutela disciplinata dall’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Quindi, ha operato una ricostruzione esegetica della categoria provvedimentale in esame, in ragione del suo peculiare regime processuale, dalla quale ha desunto la stabilità del provvedimento di ammissione delle offerte.</h:div><h:div>Entrambi tali passaggi argomentativi sono contestati dalle appellanti, e risultano strettamente connessi: dal momento che solo un’esatta ricostruzione della natura e degli effetti dell’atto di ammissione delle offerte consente una coerente individuazione del suo regime (in punto di applicabilità, o meno, del termine <corsivo>ex</corsivo> art. 21<corsivo>-nonies</corsivo>, cit.).</h:div><h:div>6.	Nell’ordine logico di esame delle questioni poste da tali censure un primo profilo concerne l’elemento (propedeutico, nel senso appena evidenziato) dedotto nel secondo motivo di entrambi gli appelli: l’erroneità della classificazione dell’atto di ammissione dell’offerta ritenuta dal primo giudice (come provvedimento finale di un autonomo subprocedimento, piuttosto che come atto endoprocedimentale di gara).</h:div><h:div>È tale classificazione che genera infatti la (logicamente successiva) questione della perimetrazione, nell’ambito dei provvedimenti amministrativi definitivi soggetti alla disciplina del termine per l’esercizio del potere di autotutela, dello speciale ambito categoriale costituito dai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.</h:div><h:div>La tesi del primo giudice poggia, in argomento, sull’assunto che tale atto non avrebbe, a differenza dell’aggiudicazione provvisoria, natura endoprocedimentale, perché dotato di un attributo di “definitività” riveniente dalla disciplina (processuale) della specifica fase (concernente ammissioni ed esclusioni), portata dall’allora vigente art. 120, comma 2<corsivo>-bis</corsivo>, del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>7.	Tale ricostruzione non è autorizzata dal dato normativo, in quanto il ragionamento argomentativo posto a fondamento della sentenza gravata sovrappone due profili disomogenei: l’attributo della inoppugnabilità, che consegue al decorso del termine per l’impugnativa giurisdizionale, ed opera nei confronti dei soggetti destinatari dell’atto oggetto di tale impugnativa; e quello della esauribilità del potere, che concerne invece il regime sostanziale dell’atto, e ha riguardo ai poteri dell’autorità emanante. </h:div><h:div>La disciplina del c.d. rito speciale superaccelerato [introdotta dall'articolo 204, comma 1, lettera b), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55] ha inteso regolare i tempi della tutela giurisdizionale in materia di gare pubbliche, separando la fase contenziosa relativa ad ammissioni ed esclusioni da quella, ad essa successiva, relativa allo svolgimento della gara ed alla sua aggiudicazione: secondo quello che la sentenza n. 4 del 2018 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha definito un “nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza”</h:div><h:div>Tale disegno normativo si è tradotto nella previsione di termini regolanti l’onere di immediata impugnazione di tali provvedimenti per le parti (private) interessate, ma non ha in alcun modo inciso sui poteri dell’amministrazione: non foss’altro perché rispetto ad essa non opera il decorso del termine superaccelerato per l’impugnazione degli atti (dalla stessa adottati) relativi all’ammissione delle offerte, sicché neppure in via indiretta potrebbe ragionevolmente affermarsi che la scadenza di tale termine importa definitività di tali atti in relazione all’esercizio dei poteri dell’amministrazione.</h:div><h:div>Vero è, piuttosto, che tali atti si inseriscono nella serie procedimentale che culmina nell’aggiudicazione (definitiva), rispetto alla quale sono funzionalmente serventi: con la conseguenza che fino all’adozione di tale provvedimento l’azione amministrativa rimane in una sfera endoprocedimentale.</h:div><h:div>L’ammissione è pertanto, sotto questo profilo, un <corsivo>quid minus</corsivo> rispetto all’aggiudicazione provvisoria, alla quale lo stesso primo giudice riconosce pacificamente natura endoprocedimentale.</h:div><h:div>Vale pertanto <corsivo>a fortiori</corsivo>, in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, la copiosa ed incontestata elaborazione giurisprudenziale in tema di aggiudicazione provvisoria, che le attribuisce “<corsivo>natura giuridica di atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, e perciò inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio</corsivo>” (così, da ultimo Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 1744/2020).</h:div><h:div>8.	Aggiunge la sentenza gravata che “<corsivo>è rilevante la scelta dell’amministrazione sull’individuazione dell’atto sul quale esercitare l’autotutela. Difatti non viene annullata l’aggiudicazione provvisoria, di talchè l’eccezione sulla natura meramente endoprocedimentale potrebbe essere fondata, bensì l’atto di ammissione alla gara, che assume quel carattere di definitività correttamente dedotto dalla ricorrente, inerendo alla conclusione di quella fase procedimentale che, nella lettura dell’art.120 cpa all’epoca vigente, doveva assicurare certezza alla successiva fase di apertura delle offerte, senza cioè che potessero più invocarsi questioni afferenti i requisiti di partecipazione delle ditte ammesse, in tesi legittimamente</corsivo>”.</h:div><h:div>In realtà l’amministrazione non ha operato alcuna scelta sull’atto da annullare: avendo riscontrato un difetto di requisiti, è intervenuta sull’atto regolante tale profilo, vale a dire sull’atto di ammissione dell’offerta, la cui rimozione ha prodotto un conseguente effetto caducante sugli atti a valle rispetto ai quali quello rimosso costituiva il presupposto logico-giuridico.</h:div><h:div>Come correttamente dedotto nei motivi di appello, il provvedimento impugnato in primo grado non è neppure qualificabile come un provvedimento di autotutela in senso stretto (almeno nella misura in cui tale categoria viene riferita ai provvedimenti amministrativi, costituitivi dell’effetto giuridico, che definiscono il relativo procedimento), proprio in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto che ne costituisce oggetto.</h:div><h:div>9. Il limite della ricostruzione posta a fondamento della sentenza impugnata si coglie ancor di più, in ragione della già rilevata connessione logica degli argomenti, esaminando il primo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi in appello, relativi all’esatta individuazione dell’ambito materiale portati dalla disciplina del termine <corsivo>ex</corsivo> art. 21<corsivo>-nonies</corsivo>, comma 1, legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Il provvedimento attributivo di vantaggi economici, infatti, nella materia in esame è dato dall’aggiudicazione della gara: è a tale provvedimento che si ricollega l’effetto di stabilità, e il relativo affidamento, tutelati dalla disciplina del termine ragionevole.</h:div><h:div>Sicché risultano fondati anche tali profili di censura, nella parte in cui contestano che alla fattispecie dedotta possa applicarsi il termine ritenuto dal primo giudice decisivo per affermare l’avvenuta consumazione del potere dell’amministrazione. </h:div><h:div>La sentenza gravata va dunque riformata sul punto, in accoglimento dei motivi di appello esaminati.</h:div><h:div>10. NetQuadro ha riproposto nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., le censure rivolte contro il provvedimento impugnato in primo grado e non esaminate dal primo giudice (che, come detto, ha ritenuto assorbente il profilo della violazione dell’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990).</h:div><h:div>11. Un profilo di censura, con cui si deduce ancora la violazione – sotto altro profilo – dell’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge n. 241 del 1990,  lamenta che nella deliberazione n. 1453 del 15.11.2019, impugnata in primo grado, “<corsivo>l’Amministrazione ha motivato la propria determinazione in autotutela facendo esclusivo riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico al mero ripristino della legalità (asseritamente) violata (consistente nella pretesa illegittimità della delibera n. 310 del 27 aprile 2018), senza tuttavia evidenziare in alcun modo l’esistenza di un effettivo interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del citato provvedimento</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura, che sconta il vizio esegetico della prospettazione rappresentata al primo giudice e da questo condivisa, poggia sulla qualificazione dell’atto impugnato come provvedimento di autotutela avente ad oggetto un provvedimento definitivo del procedimento: laddove l’esercizio del potere di autotutela sugli atti endoprocedimentali, che radicano un affidamento comunque più precario, importa una conseguente parametrazione del relativo onere motivazionale.</h:div><h:div>Nel caso di specie, comunque, la stazione appaltante ha specificato che l’interesse alla rimozione del precedente atto di ammissione si radica in relazione all’esigenza di non consentire la partecipazione alla gara di un soggetto privo dei requisiti: trattandosi, peraltro, di requisito afferente l’abilitazione alla fornitura di dispositivi medici.</h:div><h:div>Con il che l’autorità emanante, in relazione alla specifica fattispecie procedimentale considerata, ha espresso una ragione idonea e sufficiente a supportare il riesame (nell’ambito, giova ribadirlo, del medesimo procedimento) dell’originario avviso.</h:div><h:div>Ovviamente risultano inconferenti, con riguardo a questa censura, le deduzioni relative al merito della questione (possesso del requisito da parte delle imprese aderenti), o al merito del contenuto dell’offerta (risultata quella economicamente più vantaggiosa): trattandosi di profili che riguardano il controverso presupposto dell’esercizio del potere, oggetto delle successive censure.</h:div><h:div>12. Venendo all’esame dei motivi direttamente inerenti la pretesa sostanziale, NetQuadro deduce la violazione – fra l’altro – dell’art. 97 della Costituzione e dei princìpi del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e del legittimo affidamento, in relazione alla verifica del requisito che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato.</h:div><h:div>L’odierna appellata espone di essere “<corsivo>un’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete stipulato, in data 2 marzo 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009”, e di avere documentato il possesso dei requisiti mediante produzione delle “dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle ditte aderenti alla medesima rete di imprese indicate come esecutrici in caso di aggiudicazione attestanti il pieno possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, ivi compresi quello dell’iscrizione al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. n. 46/1997 e quello dell’abilitazione tecnico-sanitaria dei rispettivi laboratori</corsivo>”.</h:div><h:div>L’amministrazione invece, prosegue l’appellante, “<corsivo>ha motivato la propria determinazione di annullare in autotutela il provvedimento di ammissione dei partecipanti alla procedura, con conseguente esclusione della ricorrente dalla gara, sul presupposto che la NetQuadro Rete di Imprese, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non sarebbe stata in possesso né del numero di iscrizione al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. n. 46/1997 né dell’abilitazione tecnico-sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza. Ciò, in quanto tali requisiti sarebbero stati posseduti da ciascuna delle imprese aderenti alla NetQuadro ma non “in proprio” da quest’ultima, quale soggetto autonomo rispetto alle società partecipanti alla Rete</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 7 del Disciplinare di gara, ad avviso dell’appellata, non richiedeva che il possesso del requisito fosse documentato “in proprio”, nel senso ritenuto dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Inoltre il principio di tassatività delle cause di esclusione avrebbe dovuto impedire l’esclusione dalla gara della NetQuadro in ragione di una clausola escludente a suo avviso non prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>; inoltre la stazione appaltante non avrebbe potuto interpretare l’art. 7 del disciplinare alla luce di quanto previsto dalla determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013, in ragione dell’orientamento giurisprudenziale che afferma che a fronte di più interpretazioni della legge di gara va preferita quella improntata al <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e non quella escludente.</h:div><h:div>13. L’appellata contesta – come precisato alle pagine 16 e 17 della memoria depositata il 27 ottobre 2020- l’eterointegrazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> operata dalla stazione appaltante con riferimento sia all’art. 48, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016, che alla deliberazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013”</h:div><h:div>L’esame di tale censura impone anzitutto di affrontare la questione di fondo, relativa alla disciplina del possesso dei requisiti.</h:div><h:div>Posto che la legge di gara si limitava a consentire la partecipazione alle reti di imprese, senza nulla aggiungere o innovare rispetto a quanto in merito previsto dalle norme primarie, lo scrutinio della legittimità del provvedimento escludente, per preteso contrasto con il disciplinare, passa inevitabilmente – anche in ragione della espressa prospettazione della censura in esame – per la ricognizione del significato di tale disciplina.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>L’art. 7 del disciplinare di gara si limitava ad ammettere la partecipazione “<corsivo>di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</corsivo>”.</h:div><h:div>La disciplina legale della partecipazione alle gale di tali aggregazioni è posta dagli art. 45, comma 2, lett. <corsivo>f)</corsivo> (che attribuisce alla rete di imprese la qualifica di “operatore economico”) e 48, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</h:div><h:div>Tale ultima disposizione, in particolare, rinvia, quanto al possesso dei requisiti, alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei d’imprese: “<corsivo>Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) (….)</corsivo>”.</h:div><h:div>Il che risponde ad una coerente logica, dal momento che la rete d’imprese costituisce una forma di aggregazione più stabile e meno occasionale del raggruppamento temporaneo.</h:div><h:div>L’art. 83, comma 8, dello stesso codice stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “<corsivo>Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.</corsivo>
				<corsivo>La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria</corsivo>”.</h:div><h:div>14.	In argomento la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha specificato che nell’ipotesi – qui ricorrente – di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica,   “<corsivo>l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo  dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei  requisiti di qualificazione previsti per la mandataria</corsivo>”.</h:div><h:div>NetQuadro in memoria enfatizza – forzandone il significato - l’inciso “<corsivo>qualora in possesso dei requisiti di qualificazione</corsivo>”, per sostenere che ove la scelta negoziale della rete di imprese sia nel senso che “<corsivo>l’organo comune per espressa previsione contrattuale svolga - come nel caso di specie - mere funzioni di coordinamento ma non esegua alcuna prestazione di carattere tecnico-sanitario, la Rete di imprese ben può partecipare alle procedure di gara per mezzo delle imprese in essa aggregate, espressamente indicate come esecutrici delle prestazioni previste dal contratto di appalto</corsivo>”.</h:div><h:div>L’argomento non è condivisibile, in quanto attribuisce al parere dell’ANAC un significato incompatibile con il suo tenore letterale e con il suo senso logico: che è quello – proprio di una proposizione condizionale, introdotta dalla congiunzione subordinante “qualora” - di affermare che ove la rete di imprese abbia una soggettività giuridica e un organo comune, per poter partecipare alle gare quest’ultimo deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria di un r.t.i. (con la conseguenza implicita di non potere, altrimenti, partecipare alla gara). </h:div><h:div>È bensì vero, come afferma l’appellata in memoria, che “<corsivo>il disciplinare non disponeva la necessità che le Reti di Impresa possedessero e attestassero “in proprio” i requisiti professionali ivi previsti</corsivo>”: ma ciò in quanto tale regola, nel silenzio delle legge di gara (che in argomento non avrebbe potuto dettare una diversa disciplina), è posta dalla normativa primaria, e ad essa si è uniformata la stazione appaltante nell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado.</h:div><h:div>Non si è pertanto in presenza di un fenomeno di eterointegrazione, propriamente inteso, della legge di gara: posto che questa non ha competenza sull’oggetto della norma in questione (che il disciplinare avrebbe potuto soltanto meramente riprodurre): non attenendo alla individuazione in concreto dei requisiti speciali, ma alle forme di partecipazione alle gara delle aggregazioni di imprese.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato in primo grado, in altre parole, non può dirsi illegittimo perché in contrasto con il disciplinare, assumendo quale parametro non già una previsione positiva dello stesso disciplinare, ma l’assenza di prescrizioni (recate però dalle norme primarie) sul punto.</h:div><h:div>15. Nel caso di specie il requisito dell’iscrizione Ministeriale secondo il Disciplinare doveva essere posseduto dunque dalla rete; il difetto di tale elemento, e l’infondatezza della relativa censura, privando NetQuadro della possibilità di accedere all’utilità rivendicata rendono superfluo l’esame del profilo – sollevato da una delle appellanti – concernente il preteso difetto dell’abilitazione ASL in capo ad una delle imprese aderenti.</h:div><h:div>La superiore conclusione, per come ritenuta dalla stazione appaltante nel provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, non viola alcuno dei parametri evocati da NetQuadro, dal momento che il principio della massima partecipazione alle gare va declinato in funzione delle regole – poste a presidio anche del valore costituzionale del buon andamento dell’amministrazione - che disciplinano il procedimento di evidenza pubblica: sicché laddove la fattispecie concreta evidenzi un’offerta non conforme alla legge di gara o alle norme primarie che regolano il possesso dei requisiti, l’esito escludente è perfettamente compatibile con il richiamato principio, non potendosi diversamente ammettere che questo operi nel senso di superare il mancato rispetto delle condizioni di ammissione.</h:div><h:div>16. In via subordinata Netquadro impugna la legge di gara “<corsivo>qualora dovesse interpretarsi il disposto dell’art. 7 del disciplinare di gara in modo tale da ritenere che lo stesso imponesse alle Reti di Imprese dotate di organo comune di attestare “in proprio” i requisiti di partecipazione alla gara</corsivo>”, invocando la giurisprudenza formatasi in materia di consorzi (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1495/2018).</h:div><h:div>In disparte il profilo – sollevato dalle parti appellanti -  della tardività della censura (perché non proposta immediatamente avverso la legge di gara), la stessa risulta infondata per le ragioni sopra esposte: dal momento che l’art. 7 del disciplinare di gara, come interpretato dalla stazione appaltante, non solo non risulta in contrasto con le invocate disposizioni del codice dei contratti (e in particolare con l’art. 48), ma piuttosto ne costituisce diretta applicazione.</h:div><h:div>Né vale invocare in contrario, a sostegno di tale censura, la pretesa, inesatta applicazione da parte della stazione appaltante del richiamato parare dell’ANAC, per le ragioni già indicate a proposito del significato della formula lessicale dallo stesso utilizzata.</h:div><h:div>Per tali ragioni il richiamo alla giurisprudenza in materia di consorzi risulta inconferente.</h:div><h:div>17. Sempre in via subordinata, l’appellata impugna l’art. 7 del Disciplinare in quanto “<corsivo>sono tenuti a possedere il requisito consistente nel numero di iscrizione presso il Ministero della Salute unicamente i “fabbricanti” di dispositivi medici e, dunque, solo quei soggetti che progettano, fabbricano, imballano o etichettano i prodotti medici ai fini della loro successiva immissione in commercio. La NetQuadro, al contrario - e trattasi di considerazione pacifica - in qualità di rete di imprese non esegue alcuna prestazione tecnico-sanitaria ma, come più volte ribadito, svolge esclusivamente un’attività</corsivo>
				<corsivo>di coordinamento tra le imprese ad esso aderenti, ovvero un semplice servizio nei confronti delle società aggregate</corsivo>”.</h:div><h:div>Analoga censura è svolta in relazione alla prescrizione del possesso della “<corsivo>Abilitazione tecnico-sanitaria dalla Circoscrizione e dalla ASL di competenza</corsivo>” di cui al punto 5, paragrafo 4 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Esclusa, per le ragioni in precedenza indicate (legate al rilievo assorbente del difetto di un requisito condizionante la partecipazione alla gara, e alla connessa carenza d’interesse a coltivare ulteriori censure), la rilevanza di tale ultimo profilo, mette conto rilevare, quanto al primo profilo, che è incontestata l’acquisizione da parte di NetQuadro dell’iscrizione controversa, in epoca successiva a quella rilevante ai fini che qui interessano.</h:div><h:div>Tale dato fattuale, evidenziato dalle appellanti, dimostra in effetti l’infondatezza di quanto dedotto a sostegno della censura in esame, vale a dire la pretesa impossibilità di conseguire l’iscrizione nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici di una rete di imprese che asserisce di non eseguire alcuna prestazione di natura di natura sanitaria, ma unicamente una funzione di coordinamento amministrativo.</h:div><h:div>Sul punto, oltretutto, la prospettazione della parte ricorrente in primo grado poggia su di una rappresentazione del fenomeno non corretta: la rete di imprese, quale soggetto giuridico autonomo, svolge attività imprenditoriale (consistente, nella specie, nella fornitura di dispositivi sanitari), come dimostra peraltro l’avvenuta iscrizione nell’apposito elenco ministeriale; è semmai l’organo della rete a svolgere funzioni di coordinamento interno, ma ciò opera su un piano diverso, e non autorizza – per contrasto con la disciplina della forma giuridica prescelta - l’affermazione per cui l’unitario ed autonomo soggetto imprenditoriale che concorre alla gara si limiterebbe a svolgere un “servizio” comune nei confronti delle imprese aggregate.</h:div><h:div>Ne deriva l’infondatezza anche di questa censura.</h:div><h:div>18. Il ricorso di primo grado risulta dunque infondato, e come tale, in accoglimento degli appelli riuniti, e in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato.</h:div><h:div>Il rigetto, nel merito, del ricorso di primo grado esime il Collegio dall’esame delle eccezioni, in rito, proposte dalle parti appellanti in merito alla riproposizione delle relative censure nel giudizio di appello.</h:div><h:div>Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</h:div><h:div>Il rigetto del ricorso di primo grado, determinando l’accertamento della legittimità dell’atto di non ammissione alla gara dell’offerta presentata dalla ricorrente, comporta l’esclusione di qualsivoglia effetto invalidante o caducante sugli atti e i contratti a valle, e da esso logicamente e giuridicamente dipendenti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti gli appelli li accoglie, e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Tulumello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>