<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200467320201214173515090" descrizione="" gruppo="20200467320201214173515090" modifica="12/15/2020 1:04:02 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Provincia di Vercelli" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04673"/><fascicolo anno="2020" n="08112"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="04913" anno="2020"/></descrittori><file>20200467320201214173515090.xml</file><wordfile>20200467320201214173515090.docm</wordfile><ricorso NRG="202004673">202004673\202004673.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>15/12/2020 12:49:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto caponigro</firma><data>14/12/2020 18:56:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/12/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="202004913">202004913\202004913.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto ad entrambi i ricorsi R.G. n. 4673 del 2020 e R.G. n. 4913 del 2020:</h:div><h:div>dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 185 dell’11 marzo 2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4673 del 2020, proposto dalla Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonio Rosci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Fallimento n. 21/15 Cartiera Italiana S.r.l. aperto avanti al Tribunale di Vercelli, già Cartiera Italiana s.r.l. in liquidazione – società unipersonale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>il Comune di Serravalle Sesia, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale di Vercelli, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Fallimento n. 21/15 Cartiera Italiana S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2020, proposto dal Comune di Serravalle Sesia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Remigio Belcredi e Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefania Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>il Fallimento n. 21/15 Cartiera Italiana S.r.l. aperto avanti al Tribunale di Vercelli, già Cartiera Italiana s.r.l. in liquidazione – società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpa del Piemonte e la Provincia di Vercelli, non costituiti in giudizio;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Tar per il Piemonte, Sezione Prima, con il decreto presidenziale n. 152 del 27 settembre 2019, ha dichiarato estinto il giudizio (R.G. n. 154 del 2015) proposto dalla Cartiera Italiana s.r.l. in liquidazione per l’azione di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Serravalle Sesia e della Provincia di Vercelli, in quanto, all’udienza del 22 maggio 2019, è stata dichiarata l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della parte ricorrente ma il ricorso non era stato riassunto nei 90 giorni successivi, ai sensi dell’art. 80 c.p.a.</h:div><h:div>1.1. Lo stesso Tar Piemonte, con l’ordinanza n. 185 dell’11 marzo 2020, ha accolto l’opposizione proposta dalla Cartiera Italiana s.r.l. in liquidazione avverso il detto decreto presidenziale, in quanto il Fallimento n. 21/15 Cartiera Italiana S.r.l. (di seguito il Fallimento) – dichiarato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 28 aprile 2015 - ha provveduto a notificare l’atto di riassunzione alle controparti il 27 settembre 2019; il Tar ha ritenuto rispettato il termine previsto dall’art. 80, comma 3 (facendolo decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza di interruzione del processo), ed ha disposto la rimessione del ricorso sul ruolo.</h:div><h:div>2. La Provincia di Vercelli ed il Comune di Serravalle Sesia hanno proposto separati appelli avverso l’ordinanza del Tar per il Piemonte n. 185 del 2020.</h:div><h:div>2.1. La Provincia di Vercelli, con il ricorso in appello R.G. n. 4673 del 2020, ha dedotto:</h:div><h:div>- il vizio di violazione di legge per avere il giudice di primo grado revocato il decreto di estinzione del ricorso senza che il ricorrente abbia formalmente proposto l’opposizione di cui all’art. 85, comma 3, c.p.a.;</h:div><h:div>- i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per avere il giudice di primo grado fissato la decorrenza del termine per riassumere il processo a seguito dell’intervenuta interruzione del medesimo non già dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita con la dichiarazione di fallimento resa dal procuratore della ricorrente Cartiera Italia all’udienza del 22 maggio 2019, bensì dall’ordinanza di presa d’atto del 29 maggio 2019.</h:div><h:div>2.2. Il Comune di Serravalle Sesia, con il ricorso in appello R.G. n. 4913 del 2020 ha dedotto che:</h:div><h:div>- la riassunzione operata dalla Cartiera Italiana in liquidazione e in fallimento è tardiva, in quanto il termine per la riassunzione sarebbe decorso non dal 22 o 29 maggio 2019 (data, rispettivamente, della pronuncia e del deposito della ordinanza che aveva dichiarato l’interruzione), ma dal 10 aprile 2019, data in cui si sarebbe avuta conoscenza legale dell’evento;</h:div><h:div>- la data della conoscenza legale dell’evento interruttivo, infatti, non potrebbe che desumersi dall’atto che la Cartiera Italiana ha depositato in data 10 aprile 2019, e cioè dalla istanza volta alla interruzione del giudizio corredata dalla sentenza di fallimento, sicché il termine per la riassunzione di 90 giorni sarebbe decorso dal 10 aprile 2019 e sarebbe spirato il 9 luglio 2019, ben prima della notifica della riassunzione;</h:div><h:div>- la Cassazione precisa che, ove la parte interessata alla riassunzione sia una procedura fallimentare, il termine per la riassunzione non decorre dal fallimento, ma dal momento in cui il curatore abbia avuto specifica notizia del giudizio interrotto, ma, ove sia il legale del fallimento a riferire in una specifica controversia l’evento interruttivo, in tale momento si acquisirebbe la prova della conoscenza del giudizio in capo alla curatela;</h:div><h:div>- l’ordinanza impugnata, comunque, sarebbe del tutto irrituale, in quanto assunta in violazione dell’art. 85 c.p.a., d’ufficio e in assenza di opposizione di parte;</h:div><h:div>- l’ordinanza impugnata, pertanto, sarebbe stata pronunciata in violazione dell’art. 85, comma 3, c.p.a., che prevede un atto di opposizione specifico, da notificarsi a tutte le parti e, in assenza di un atto di opposizione, si sarebbe consolidato il decreto di estinzione pronunciato.</h:div><h:div>2.3. Il Fallimento ha contestato le argomentazioni sviluppate nei due ricorsi in appello, sostenendo che la decisione del Tar Piemonte si presenterebbe corretta, in quanto:</h:div><h:div>- l’errore di computo dei termini, contenuto nel decreto di estinzione n. 152 del 2019, sarebbe palese, avendo il Tar confuso la data dell’udienza (22 maggio 2019) con la data di pubblicazione dell’ordinanza di interruzione (29 maggio 2019);</h:div><h:div>- l’atto di riassunzione sarebbe stato legittimamente inteso dal TAR come comprensivo dell’opposizione al decreto, in quanto tale atto evidenzierebbe il corretto computo dei termini, a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza di interruzione;</h:div><h:div>- l’ordinanza di rimessione sul ruolo avrebbe emendato l’errore contenuto nel decreto di interruzione, facendo corretta applicazione dei principi di economia e semplificazione, oltre a quello di ragionevole durata del processo.</h:div><h:div>Il Fallimento, in particolare, ha evidenziato che l’istanza di interruzione è stata presentata dal legale della Società fallita e non dal legale del Fallimento e che all’udienza del 22 maggio 2019 era presente il legale della Società fallita e non il legale del Fallimento; solo a seguito dell’intervenuta conoscenza dell’ordinanza che ha dichiarato l’avvenuta interruzione, la curatela del Fallimento avrebbe deciso di riassumere il giudizio e di incaricare a tal fine il medesimo legale della Società fallita.</h:div><h:div>3. I ricorsi in appello, previa riunione dei relativi giudizi in un unico processo ai sensi dell’art. 96 c.p.a., sono fondati e vanno accolti.</h:div><h:div>Le questioni da scrutinare sono due:</h:div><h:div>a) se l’atto di riassunzione <corsivo>ex</corsivo> art. 80 c.p.a., notificato alle parti e depositato in data 27 settembre 2019, possa essere qualificato come comprensivo di un atto di opposizione al decreto di estinzione del giudizio;</h:div><h:div>b) se, nell’ipotesi affermativa, l’atto depositato in data 27 settembre 2019 possa dirsi tempestivo, vale a dire depositato entro il novantesimo giorno dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo.</h:div><h:div>3.1. L’atto di riassunzione <corsivo>ex</corsivo> art. 80 c.p.a. non può essere qualificato come comprensivo di un atto di opposizione al collegio avverso il decreto di estinzione del giudizio.</h:div><h:div>L’art. 85, comma 3, c.p.a., prevede che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto monocratico di estinzione del giudizio, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.</h:div><h:div>Ne consegue che - sebbene l’atto di riassunzione sia stato notificato alle altre parti e sebbene, come indicato dalla difesa del Fallimento, l’avviso per la camera di consiglio del 20 novembre 2019 sia stato ricevuto per la discussione della “opposizione a decreto decisorio (ai sensi degli artt. 85 e 87 cod. proc. amm.)” – l’atto di riassunzione depositato non ha né la forma né i contenuti della opposizione prevista dall’art. 85, comma 3, c.p.a. e, comunque, non è un mezzo di impugnazione qual è l’opposizione al decreto di estinzione del giudizio, sicché non può applicarsi alla fattispecie la norma di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi essenziali e secondo cui, sussistendone i presupposti, il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.</h:div><h:div>Infatti, l’atto di riassunzione, in ragione della sua natura, e in ossequio al principio di tipicità dei mezzi di gravame, neanche astrattamente può essere qualificato come comprensivo di un mezzo di impugnazione e, non contenendo alcun tipo di censura avverso il decreto di estinzione del giudizio, non è idoneo a radicare uno specifico contraddittorio con le controparti sulla conformità o meno a legge del decreto presidenziale di estinzione, con conseguente <corsivo>vulnus</corsivo> al diritto di difesa delle stesse controparti.</h:div><h:div>3.2. Ad ogni buon conto, l’ordinanza gravata va anche riformata perché la riassunzione del giudizio è avvenuta fuori termine.</h:div><h:div>In <corsivo>limine</corsivo>, occorre rilevare che, a far tempo dal 1 settembre 2021 – data di entrata in vigore individuata dall’art. 5 comma 1, d.l. n. 23 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 40 del 2020 - l’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha previsto che a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale (già dichiarazione di fallimento), il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.</h:div><h:div>Diversamente, nel caso di specie, deve farsi riferimento alla vigente normativa ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale.</h:div><h:div>3.2.1. In proposito, occorre senz’altro condividere quanto sostenuto dal Fallimento, secondo cui, in caso di fallimento nel corso del giudizio, ciò che rileva ai fini del computo del termine per la riassunzione non è la conoscenza legale acquisita dall’originario ricorrente, ma piuttosto la conoscenza legale acquisita dal Fallimento, nella persona del curatore.</h:div><h:div>Deve essere altresì evidenziato che, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.</h:div><h:div>Di talché, rilevato che l’evento interruttivo è stato dichiarato dal legale della Società fallita e che l’istanza di interruzione è stata parimenti presentata dal legale della Società fallita, il “cuore” della questione consiste nella individuazione della data in cui può ritenersi avvenuta la conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita dal Fallimento, e per esso dal suo curatore.</h:div><h:div>La Corte costituzionale, con sentenza n. 136 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, in riferimento all’art. 24 Cost.</h:div><h:div>La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che, a differenza delle altre fattispecie, nelle ipotesi di perdita delle capacità, anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 c.p.c.), l'interruzione non è automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa.</h:div><h:div>Il giudice delle leggi, in detta pronuncia, ha quindi statuito quanto segue:</h:div><h:div><corsivo>“Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o deceduta) - ed egli soltanto - faccia in udienza dell'evento in questione; ed in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza - il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La sopravvivenza (o ultrattività) - così codificata - della rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si spiega, peraltro, proprio in funzione della esigenza (avuta di mira dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa dichiarazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Un tale obbligo, anche se non esplicitato nel richiamato art. 300, trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel combinato disposto dell'art. 1728 comma primo c.c. [la cui applicabilità anche al caso del fallimento del mandante è ritenuta dalla prevalente dottrina, con cui concorda la giurisprudenza della Corte regolatrice, sia pur relativa alla parallela ipotesi, sub co. 2 della stessa norma, di fallimento del mandatario) e dell'art. 1710 cod. civ. A tenore dei quali &lt;&lt;quando il mandato si estingue per morte od incapacità sopravvenuta&gt;&gt; [come nel caso di fallimento] &lt;&lt;del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo&gt;&gt; (art.1728 cit.): ed a lui di conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute che incidono sulla sorte del mandato (art.1710).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che nel processo sono chiamati a succedergli (111 c.p.c.)”</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto, la Corte ha affermato l'esistenza di un obbligo del difensore-mandatario di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, e, in ragione della possibilità per il curatore del fallimento - in dipendenza del riferito obbligo di informazione a carico del procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa è di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilità del termine per la riassunzione del giudizio.</h:div><h:div>Né, ha sostenuto la Corte, “<corsivo>a superare tale conclusione vale l'obiezione che l'effettività della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale inconveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di incostituzionalità della norma, la cui legittimità va apprezzata in funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo e non delle possibili sue violazioni, mentre a prevenire e reprimere l'inconveniente stesso appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che ne risulti derivato</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale <corsivo>iter</corsivo> logico giuridico è stato seguito anche in alcune pronunce dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze Sezione lavoro n. 6331 e n. 5650 del 2013), secondo cui non possono esservi dubbi sulla idoneità della dichiarazione resa dal difensore della parte all’udienza a determinare la legale conoscenza per la curatela fallimentare dell’evento interruttivo, stante l’obbligo gravante sul procuratore (della parte poi dichiarata fallita), quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 1728 e 1710 cod. civ., come sottolineato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 136 del 1992).</h:div><h:div>In tale senso, si è espresso anche questa Sezione (cfr. sentenza 8 agosto 2016, n. 3534), la quale ha così statuito:</h:div><h:div>“<corsivo>.. invero, a mente del combinato disposto degli artt. 79, co. 2 e 80, co.2, c.p.a. e 305 c.p.c., il termine per proseguire il giudizio a carico della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo è di tre mesi e decorre da quando si è avuta la conoscenza legale dell’evento che, per la parte interessata, nel caso di specie, risale quanto meno al 14 ottobre 2014, alla stregua dei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 405 del 2015; Cons. giust. amm., n. 421 del 2013; Cass., sez. lav., n. 6331 del 2013 posta a fondamento proprio di Sez. VI, n. 405 del 2015 cit., secondo cui non «… possono esservi dubbi sulla idoneità di tale dichiarazione a determinare la legale conoscenza per la curatela fallimentare dell'evento interruttivo, stante l'obbligo gravante sul procuratore (della parte poi dichiarata fallita), quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal comb. disp. degli artt. 1728 e 1710 cod. civ., come sottolineato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 136 del 1992)…»), da cui il Collegio non intende discostarsi ed a cui rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>.. la decorrenza dei termini per la prosecuzione del giudizio interrotto ha come riferimento iniziale la «data di conoscenza legale dell'atto interruttivo», in coerenza con il principio secondo cui l'interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell'evento cui la legge ne collega l’effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo, di talché il dies a quo del termine per la riassunzione corrisponde non già al giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì a quello nel quale esso sia venuto conoscenza in forma legale della parte interessata alla riassunzione</corsivo>”.</h:div><h:div>3.2.2. Il Collegio ritiene di condividere tali principi, per cui, nell’applicazione degli stessi al caso in esame, la data di conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte della curatela fallimentare deve farsi risalire al 10 aprile 2019, giorno in cui il difensore della Società fallita ha depositato un’istanza per chiedere l’interruzione del giudizio.</h:div><h:div>Infatti, in virtù degli obblighi di mandato a cui si è fatto sopra riferimento, è da presumersi che, alla stessa data, non solo l’evento interruttivo, ma anche il presente giudizio, nel quale l’effetto interruttivo in concreto è destinato ad operare, fossero entrati nella sfera di conoscibilità legale della curatela fallimentare.</h:div><h:div>3.2.3. In ragione del vigente quadro normativo, infine, è da escludere che la data dell’evento interruttivo possa coincidere <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> con quella in cui il giudice dichiara l’interruzione del processo, attesa la natura puramente dichiarativa di tale decisione che, come tale, è insuscettibile di appello (sul punto è sufficiente rinviare a Cons. Stato, sez. IV, n. 447 del 2020).</h:div><h:div>Di qui, la tardività della riassunzione, avvenuta oltre il termine legale di tre mesi.</h:div><h:div>4. La fondatezza degli appelli ed il loro accoglimento determinano, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, la conferma della estinzione del giudizio di cui al decreto presidenziale del Tar per il Piemonte, Sezione Prima, n. 152 del 2019.</h:div><h:div>5. Le spese del doppio grado di entrambi i giudizi, per la assoluta peculiarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, previa riunione dei relativi giudizi, accoglie gli appelli in epigrafe (R.G. n. 4673 del 2019 ed R.G. n. 4913 del 2020) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, conferma il decreto di estinzione del giudizio del Tar per il Piemonte, Sezione Prima, n. 152 del 2019.</h:div><h:div>Compensa le spese del doppio grado di entrambi i giudizi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Roberto Caponigro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>