<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200466820230310110703556" descrizione="" gruppo="20200466820230310110703556" modifica="14/03/2023 09:22:21" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Teresa Di Pietro" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04668"/><fascicolo anno="2023" n="02705"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200466820230310110703556.xml</file><wordfile>20200466820230310110703556.docm</wordfile><ricorso NRG="202004668">202004668\202004668.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\282 Carmine Volpe\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>13/03/2023 19:25:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberta ravasio</firma><data>11/03/2023 19:34:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05333/2019, resa tra le parti, </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Teresa Di Pietro, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Russo e Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Roberta Ravasio; nessuno comparso per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’appellante è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Giugliano Campania, alla via vicinale Masseria Vecchia, viale delle Rose.</h:div><h:div>2. A seguito di sopralluogo eseguito il 5 ottobre 2011 della Polizia Municipale è stato contestato alla signora Di Pietro il cambio di destinazione d’uso del sottotetto e la realizzazione abusiva, nel relativo spazio, di due unità immobiliari residenziali. Pertanto, con ordinanza dirigenziale n. 125 del 29 novembre 2011, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato precedente, nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza.</h:div><h:div>3. Quest’ultima è stata impugnata dalla signora Di Pietro innanzi al TAR per la Campania, il quale ha respinto il ricorso con sentenza n. 5333/2019.</h:div><h:div>3.1. Ha osservato il primo giudice che, dal verbale di accertamento compilato in esito al sopralluogo, si evinceva che nel sottotetto la signora Di Pietro aveva realizzato due nuove unità abitative e che tale intervento, comportando l’aumento della volumetria utile dell’edificio, integrava una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Tale verbale, non essendo stato impugnato con querela di falso, fa piena prova di quanto accertato e riscontrato nel sottotetto dell’edificio di proprietà della signora Di Pietro. Il TAR ha anche precisato che l’intervento realizzato non può essere qualificato in termini di pertinenza urbanistica e, inoltre, ha ritenuto l’ordinanza impugnata esente dagli ulteriori vizi indicati dalla signora Di Pietro, in relazione all’asserito difetto di motivazione e di istruttoria, nonché in relazione alla omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.</h:div><h:div>4. La signora Di Pietro ha proposto appello.</h:div><h:div>5. Il Comune di San Giugliano in Campania si è costituito in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>6. La causa è stata chiamata per la discussione del merito alla pubblica udienza del 26 gennaio 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. Con il primo motivo d’appello la signora Di Pietro contesta la statuizione del primo giudice secondo cui il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Giudiziaria sarebbe idoneo a comprovare l’effettivo stato dei luoghi e la natura dell’intervento realizzato, non essendo stata, invece, seguita un’autonoma istruttoria da parte dell’ufficio tecnico comunale, deputato a verificare la difformità, sotto il profilo urbanistico-edilizio, palesata nel suddetto verbale. E’ dunque mancato un accertamento tecnico idoneo a dimostrare, in maniera inconfutabile, l’abuso contestato con l’ordinanza impugnata. </h:div><h:div>7.1. L’assunto è palesemente destituito di fondamento. Il verbale redatto in esito al sopralluogo è stato effettuato da agenti della Polizia Municipale, intervenuti in qualità di agenti di Polizia Giudiziaria, e perciò di pubblici ufficiali. Correttamente, pertanto, il TAR ha affermato che le affermazioni riportate nel verbale avrebbero dovuto essere contestate con querela di falso, trattandosi di dichiarazioni facenti fede pubblica, proprio per la qualità degli agenti intervenuti, e sottoscrittori del verbale.</h:div><h:div>7.2. Né il dirigente aveva motivo, nella specie, di disporre speciali accertamenti tecnici, atteso che l’uso residenziale di uno spazio può legittimamente evincersi da elementi indicativi che non sono di per sé soggetti ad accertamenti di particolare complessità (ad esempio: suddivisione degli spazi, presenza degli attacchi per l’impianto elettrico e di riscaldamento, presenza di servizi, etc. etc.). Nella specie, tra l’altro, l’appellante si è limitata a ribadire quanto genericamente sostenuto in primo grado, circa il fatto che il sottotetto costituisce solo uno spazio destinato a volume tecnico, senza neppure contestare in maniera specifica le risultanze del verbale.</h:div><h:div>8. Con il secondo motivo d’appello la signora Di Pietro lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse esente da vizi in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio: secondo l’appellante la motivazione della sentenza è “ictu oculi” “<corsivo>completamente priva di pregio. In replica, si ribadisce che in più occasioni (per tutte C.S. IV sent. n. 3173/12) Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha rimarcato la necessità della preventiva interlocuzione tra la P.A. ed il privato anche in materia di ordinanza di demolizione.</corsivo>”.</h:div><h:div>8.1. La scarna argomentazione dianzi riportata rende la censura sostanzialmente inammissibile, in quanto non spiega per quale motivo sarebbe erronea la statuizione impugnata.</h:div><h:div>8.2. Ad ogni modo va ribadita la correttezza della statuizione impugnata. Il carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, è stato definitivamente riconosciuto dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9/2017, che ne ha fatto discendere l’affermazione secondo cui, in tali casi, l’ordine di demolizione non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neppure quando la demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Per le medesime ragioni la giurisprudenza consolidata esclude la necessità che l’ordine di demolizione debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (Ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 311 del 18 gennaio 2022).</h:div><h:div>9. L’appello deve, conclusivamente, essere respinto.</h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata anche la limitata attività difensionale svolta dal Comune appellato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti del Comune di San Giugliano in Campania, delle spese relative al presente giudizio d’appello, che si liquidano in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flora Gravina</h:div><h:div>Roberta Ravasio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>