<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200461720221216122613773" descrizione="Intesa - Campania" gruppo="20200461720221216122613773" modifica="2/24/2023 12:06:25 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04617"/><fascicolo anno="2023" n="01944"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200461720221216122613773.xml</file><wordfile>20200461720221216122613773.docm</wordfile><ricorso NRG="202004617">202004617\202004617.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>24/02/2023 11:58:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dario Simeoli</firma><data>18/02/2023 12:26:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la revocazione</h:div><h:div>della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020 n. 50, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4617 del 2020, proposto da </h:div><h:div>LINDE MEDICALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Luca Toffoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>SO.RE.SA- SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A., VITALAIRE ITALIA S.P.A., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l’avvocato Luca Toffoletti e gli avvocati dello Stato Verdiana Fedeli e Federica Varrone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.‒ Con provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino n. 2 del 23 gennaio 2017, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, per brevità, anche Autorità), a definizione del procedimento I792 – Gare ossigenoterapia (OTD) e ventiloterapia (VTD), ha deliberato:</h:div><h:div>a) di rigettare l’istanza istruttoria Vivisol e Vivisol Napoli;</h:div><h:div>b) che le società Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle strategie in occasione di quattro gare bandite tra il 2012 e il 2014 da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL;</h:div><h:div>c) che le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle proprie strategie commerciali in occasione della gara bandita già nel 2010 da ASUR Marche per la fornitura dei servizi di VTD e OTD a favore dei pazienti residenti nel territorio regionale, ostacolando un effettivo confronto concorrenziale tra le stesse fino a luglio 2014, quando sono state presentate offerte nell’ambito della successiva procedura negoziata;</h:div><h:div>d) che le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Oxy Live, Eubios, Ossigas, Tergas, Vitalaire e Vivisol Napoli avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014;</h:div><h:div>e) che le società Linde, Medicair Italia, Medicair Centro, Medicair Sud, Medigas, Magaldi, Sapio, Oxy Live, Eubios, Ossigas, Tergas, Vitalaire, Vivisol, e Vivisol Napoli si astenessero in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui ai punti b), c) e d);</h:div><h:div>f) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto b), venissero applicate le sanzioni amministrative di € 1.410.887 a carico di Lind, € 1.485.144 a carico di Medicair Italia, € 1.485.144 a carico di Medigas, € 1.410.887 a carico di Sapio, € 1.410.887 a carico di Vitalaire ed € 1.485.144 a carico di Vivisol;</h:div><h:div>g) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto c), venissero applicate alle società le sanzioni amministrative pecuniarie di € 5.909.212 a carico di Linde, € 1.669.996 a cario di Medicair Centro, € 8.192.963 a carico di Sapio, € 7.248.524 a carico di Vitalaire ed € 8.624.172 a carico di Vivisol;</h:div><h:div>h) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto d), venissero applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di € 849.232 a carico di Linde, € 700.629 a carico di Eubios, € 1.252.869 a carico di Magaldi, € 512.870 a carico di Medicair Sud, € 269.171 a carico di Oxy Live, € 700.108 a carico di Ossigas, € 75.000 a carico di Tergas, € 927.906 a carico di Vitalaire e € 1.252.869 a carico di Vivisol Napoli.</h:div><h:div>1.1.‒ Per quanto di maggiore interesse ai fini dell’odierno giudizio ‒ avente ad oggetto il servizio di OTD in Campania ‒ l’Autorità ha accertato che le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol avevano posto in essere diverse azioni aventi natura illecita.</h:div><h:div>La concertazione, in particolare, si sarebbe realizzata attraverso un primo accordo – sottoscritto dalle società in data 20 dicembre 2012 – con il quale gli Home Care Provider (per brevità, anche HCP) si dichiaravano indisponibili ad aderire ad una nuova convenzione per la fornitura del servizio di OTD nella Regione Campania, per l’anno 2013, a condizioni economiche meno favorevoli per gli stessi, rispetto ai prezzi in vigore. A seguito di tale accordo, l’Amministrazione sarebbe stata costretta a rivedere al rialzo i termini economici della decisione assunta, onde evitare la mancata adesione degli HCP alla convenzione e la mancata prestazione del servizio.</h:div><h:div>La seconda fase avrebbe riguardato la mancata adesione a una nuova proposta di convenzionamento presentata da SORESA a inizio del 2014, avendo le parti condiviso la strategia volta a rigettare qualsiasi proposta dell’Amministrazione a condizioni economiche peggiorative per le società HCP e inferiori alle condizioni contrattualizzate in altre regioni italiane (Puglia e Calabria). Solo a fronte dell’adeguamento del prezzo a quello delle regioni Puglia e Calabria, le imprese avrebbero aderito alla convenzione che doveva assicurare la prestazione del servizio per il 2014, nelle more dell’espletamento della gara.</h:div><h:div>La terza fase avrebbe avuto ad oggetto la partecipazione alla procedura di gara indetta da SORESA, in occasione della quale sarebbero intervenuti numerosi contatti tra le società, al fine di trovare un equilibrio nella spartizione dei lotti e mantenere il posizionamento di mercato tra gli stessi operatori economici; l’esito di tale concertazione avrebbe determinato la presentazione in sede di gara di offerte «a scacchiera», a dimostrazione del raggiungimento dell’equilibrio collusivo, in termini di assegnazione di lotti.</h:div><h:div>2.‒ L’odierna ricorrente, agendo in giudizio dinnanzi al Tar Lazio, Roma, ha impugnato il provvedimento n. 26316 cit., nella parte in cui:</h:div><h:div>- ha ascritto a proprio carico la responsabilità ex art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) di una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014;</h:div><h:div>- ha ingiunto nei propri confronti di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;</h:div><h:div>- ha irrogato nei propri confronti la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.</h:div><h:div>3.‒ Il T.a.r. Lazio, Roma, distinta la concertazione in tre fase, ha accolto le censure riguardanti le prime due fasi, ravvisando, invece, la sussistenza di una intesa illecita quanto alla terza fase.</h:div><h:div>In particolare, secondo quanto statuito dal primo giudice, il provvedimento impugnato individuava tre momenti rilevanti, nei quali le parti avrebbero concertato nel tentativo di convincere l’Amministrazione a non ricorrere allo strumento della gara per la fornitura del servizio di ossigenoterapia in ambito regionale, culminato nella spartizione dei lotti posti a gara, presentando offerte di fatto non in concorrenza tra loro: tali momenti risultavano costituiti, rispettivamente, in sequenza, dalla non adesione delle parti alla Convenzione con Federfarma nel dicembre 2012, da un'azione concertata volta a concordare la strategia da assumere nei confronti della procedura di Accordo Quadro attivata da SORESA in data 30 gennaio 2014 e, in ultimo, dall’accordo nell'ambito della gara a evidenza pubblica.</h:div><h:div>Il T.a.r. ha ritenuto che, limitatamente alla prima e alla seconda fase oggetto di indagine nel provvedimento sanzionatorio, avente inizio nel dicembre 2012 e fine con le procedure preparatorie all’avvio della gara ad evidenza pubblica, non risultasse provata l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra le parti.</h:div><h:div>Doveva, invece, ritenersi che l’accordo in questione avesse avuto inizio in prossimità dell’indizione della gara da parte di SORESA, e segnatamente nel mese di febbraio 2014, e fosse culminato con la spartizione della gara stessa.</h:div><h:div>Le censure formulate dalla ricorrente sulla quantificazione della sanzione applicata risultavano, parimenti, parzialmente fondate, alla luce delle considerazioni svolte circa la insussistenza di una intesa anticoncorrenziale nelle prime due fasi temporali descritte nel provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Risultavano, invece, infondate le censure riguardanti l’individuazione della base di calcolo della sanzione, in quanto l’Autorità aveva correttamente fatto riferimento all’importo oggetto di aggiudicazione e non al fatturato effettivamente realizzato.</h:div><h:div>Anche la qualificazione dell’intesa come «molto grave» in ragione della sua natura e della segretezza risultava immune da vizi.</h:div><h:div>La quantificazione effettuata dall’Autorità non risultava, tuttavia, congrua in relazione alla individuazione del coefficiente di gravità dell’intesa, tenuto conto che la circostanza per cui i comportamenti contestati non riferibili all’indizione della gara non fossero idonei a costituire un illecito anticoncorrenziale, giustificava l’applicazione di un coefficiente di gravità in percentuale ridotta rispetto a quella indicata dall’Autorità, individuato dal Tar, alla luce della peculiarità del mercato di riferimento, nella misura minima del 15%.</h:div><h:div>Il T.a.r., pertanto, ha rinviato gli atti all’Autorità affinché la stessa quantificasse, in concreto, l’importo della sanzione conformandosi alle indicazioni dettate dalla relativa sentenza, con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee guida nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l’intesa sanzionata aveva avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall’Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato.</h:div><h:div>4.‒ L’Autorità e la ricorrente in primo grado hanno appellato la sentenza pronunciata dal Tar, ciascuna in relazione ai capi decisori rispetto ai quali era risultata soccombente.</h:div><h:div>5.‒ La Sezione, con la sentenza n. 50 del 2020, impugnata nel presente giudizio per revocazione, ha accolto parzialmente l’appello dell’Autorità in ordine all’esistenza dell’illecito, nonché ha accolto parzialmente l’appello dell’operatore economico ai soli fini della rideterminazione della sanzione da irrogare alla società.</h:div><h:div>6.‒ La società Linde Medicale s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza di appello e, per l’effetto, ha domandato la riforma della sentenza del T.a.r. n. 4486 del 2018, in accoglimento dell’appello proposto da Linde Medicale S.r.l. e la reiezione dell’appello proposto dall’AGCM avverso la sentenza di primo grado.</h:div><h:div>In particolare, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza odiernamente impugnata sarebbe erronea, in ragione degli errori di fatto:</h:div><h:div>- sul ruolo di Federfarma e sulla sottoscrizione da parte degli HCP della presa di posizione del 20.12.2012;</h:div><h:div>- sul parallelismo delle condotte, anche in relazione agli operatori non sanzionati, per i quali sarebbero stati riscontrabili elementi di prova a carico;</h:div><h:div>- sulla sussistenza di circostanze idonee a dimostrare la razionalità della condotta di Linde nell’ambito della gara, tali da escludere la logica spartitoria alla base dell’impianto accusatorio dell’Autorità.</h:div><h:div>7.‒ L’Autorità intimata si è costituita in giudizio, svolgendo argomentazioni in controdeduzione ai motivi di revocazione, di cui sono state eccepite l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.</h:div><h:div>8.‒ Con sentenza non definitiva n. 1351 del 2022, la Sezione ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione, per quanto attiene alla fase rescindente, in relazione al ruolo degli operatori HCP non sanzionati. </h:div><h:div>In particolare, il motivo di revocazione è stato accolto nella parte in cui deduce l’omessa percezione del parallelismo degli operatori non sanzionati, pure rilevante per individuare una spiegazione alternativa alla concertazione, tenuto conto che quegli stessi «elementi atti a comprovare la partecipazione all’intesa» valorizzati per ascrivere alla ricorrente la concertazione in contestazione, sono stati esclusi per mera svista (quanto alla loro esistenza oggettiva) in relazione ad alcuni degli operatori non sanzionati. </h:div><h:div>La documentazione in atti, infatti, attesta che, proprio nell’ambito dell’accordo ritenuto di per sé illecito e dello scambio di e-mail ritenuto di significativa rilevanza per l’accertamento dell’infrazione, emergeva una partecipazione attiva anche di società (G. Compagnoni Ossigeno s.r.l. e Euro-ossigeno) non sanzionate dall’Autorità.</h:div><h:div>Con riguardo alla prima fase dell’illecito, come emerge dal doc. 2 della produzione dell’Autorità in primo grado, tra le imprese firmatarie dell’accordo ritenuto di per sé illecito dalla Sezione vi erano anche operatori non sanzionati (cfr. Euro-ossigeno e G. Compagnoni Ossigeno s.r.l).</h:div><h:div>Parimenti, in relazione alla seconda fase dell’illecito, alla stregua di quanto emergente dai documenti 9-10 depositati in primo grado dall’Autorità, risulta che:</h:div><h:div>- con mail del 31.12.2013, proveniente da un esponente di Ossigas, è stato comunicato agli operatori del settore che dopo l’Epifania la Regione Campania avrebbe dato mandato alla SORESA di gestire l’accordo per l’erogazione dell’02LTD; una volta avuto il mandato, SORESA avrebbe pubblicato il bando a cui le Aziende interessate avrebbero dovuto aderire; non ci sarebbero stati nella sostanza cambiamenti o modifiche nel testo dell’accordo se non per quanto riguardante la parte economica; probabilmente, SORESA avrebbe cercato di negoziare un prezzo unico omnicomprensivo inferiore a quello previsto nell’accordo della Regione Puglia; la SORESA conosceva i prezzi in vigore in Italia nelle altre Regioni/ASL;</h:div><h:div>- in data 2 gennaio 2014 il rappresentante di un altro operatore (Euro-ossigeno) ha concordato con quanto dedotto da altri rappresentanti “o accordo - copia Puglia Calabria o andiamo a gara e soprattutto fuori la SORESA dalla trattativa in essere” (mail delle ore 15:56; cfr. anche mail del 2 gennaio 2014, ore 14:15, in cui il rappresentante di Euro-ossigeno si dichiara “d’accordo con la trattativa-copia Calabria Puglia…”).</h:div><h:div>L’errore di fatto, fondatamente censurato dalla ricorrente, ha privato la sentenza revocanda della sua base logico-giuridica in ordine al parallelismo di condotte tenute da imprese non sanzionate, costituente un elemento del giudizio che risultava rilevante per valutare le spiegazioni alternative alla concertazione contestata dal provvedimento.</h:div><h:div>8.1.‒ La sentenza non definitiva, al fine di definire la controversia in sede rescissoria, ha nel contempo disposto che l’Autorità provveda all’integrazione della documentazione acquisita in primo grado, producendo i documenti, ove acquisiti in sede procedimentale, attestanti le modalità di svolgimento del dialogo tecnico tra l’Amministrazione e le imprese sottoposte al procedimento antitrust, richiamato al par. 532 del provvedimento impugnato, in cui si dà atto di una richiesta, proveniente dalle imprese e rivolta a SORESA, avente ad oggetto un incontro per analizzare il modello proposto dalla stazione appaltante che sarebbe stato differente «rispetto a quanto condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici effettuati».</h:div><h:div>Sennonché, in data 13 aprile 2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in adempimento della predetta ordinanza istruttoria, una relazione dell’Autorità, in cui si evidenzia che la stessa «non è in possesso di documenti attestanti le modalità di svolgimento del dialogo tecnico tra l’Amministrazione e le imprese sottoposte al procedimento antitrust, richiamato al paragrafo 532 del provvedimento impugnato».</h:div><h:div>9.‒ In vista del giudizio rescissorio, la Linde e l’Autorità hanno depositato ulteriori memorie.</h:div><h:div>10.‒ All’esito dell’udienza del 1 dicembre 2022 e dell’ulteriore camera di consiglio del 12 gennaio 2023, la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.‒ L’accoglimento della domanda rescindente, con conseguente annullamento della sentenza revocanda, impone il passaggio alla fase rescissoria, al fine di svolgere un nuovo giudizio sul merito della controversia, emendato dall’errore di fatto rilevato dalla Sezione con la sentenza non definitiva, nel quale le parti si vengono a trovare nelle stesse condizioni in cui erano prima della sentenza revocata.</h:div><h:div>2.‒ L’Autorità contesta che le Parti (segnatamente, le società Linde, Medicair Sud, Magaldi, Eubios, OXY Live, Ossigas, Tergas, Vivisol Napoli e Vitalaire) avrebbero posto in essere un’unica intesa complessa e continuata in violazione dell’art. 101 del TFUE.</h:div><h:div>La strategia collusiva, posta in essere a far data dal dicembre 2012 e fino al momento di presentazione delle offerte in sede di gara nel settembre 2014, avrebbe mirato a: fare mantenere artificiosamente elevati i prezzi del servizio di ossigenoterapia nella Regione Campania, rifiutandosi congiuntamente di offrire il servizio al prezzo proposto dall’Amministrazione; fare procrastinare l’indizione della gara pubblica per l’affidamento di tale servizio; ripartirsi i lotti messi a gara nell’ambito della gara in fine indetta da SORESA nel 2014.</h:div><h:div>In particolare, le evidenze raccolte dimostrerebbero che:</h:div><h:div>i) la concertazione si sarebbe realizzata attraverso un primo accordo – sottoscritto dalle Parti in data 20 dicembre 2012 – con il quale si dichiaravano congiuntamente indisponibili ad aderire ad una nuova convenzione per la fornitura del servizio di OTD, per l’anno 2013, a condizioni economiche meno favorevoli, rispetto ai prezzi in vigore (a seguito di tale accordo, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere al rialzo i termini economici della decisione assunta, onde evitare la mancata adesione degli HCP alla convenzione);</h:div><h:div>(ii) successivamente, la strategia delle Parti si sarebbe concretizzata nella mancata adesione a una nuova proposta di convenzionamento presentata da SORESA a inizio del 2014, rigettando qualsiasi proposta dell’Amministrazione a condizioni economiche inferiori a quelle già contrattualizzate in altre regioni italiane (difatti, solo a fronte dell’adeguamento in aumento da parte dell’Amministrazione del prezzo a quello delle regioni Puglia e Calabria, le Parti avrebbero infine aderito alla convenzione che doveva assicurare la prestazione del servizio per il 2014, nelle more dell’espletamento della gara);</h:div><h:div>iii) in occasione dell’indizione della procedura di gara da parte di SORESA, in occasione della quale la concertazione, già in essere tra le Parti, è continuata dando luogo a ulteriori qualificati contatti tra loro – riguardanti in prima battuta le risposte da fornire alle richieste della stazione appaltante, e la congiunta richiesta di prorogare il termine di deposito delle offerte – culminati nella proposizione di offerte ‘a scacchiera’ in sede di gara che hanno sancito il raggiungimento di un perfetto equilibrio collusivo, in termini di spartizione dell’assegnazione di lotti al fine di mantenere il posizionamento di mercato tra le Parti.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento parziale del provvedimento sanzionatorio, nelle parti relative alla prima e seconda fase dell’intesa, avendo ritenuto sussistente l’illecito antitrust soltanto con riguardo alla terza ‘fase’; conseguentemente, ha disposto la riduzione del coefficiente di gravità applicato dal 20% al 15% sul valore delle vendite. </h:div><h:div>L’Autorità (con il ricorso n. 5901 del 2018) e Linde (con il ricorso n. 6557 del 2018) hanno chiesto la riforma della sentenza appellata, ciascuno in relazione ai capi che li hanno visti soccombenti.</h:div><h:div>3.‒ In ragione della estrema complessità della materia controversa, è necessaria una previa digressione sulla ‘fattispecie’ normativa delle intese vietate e, soprattutto, sullo standard probatorio che deve essere osservato nello scrutinio delle sanzioni amministrative ‘punitive’ (riprendendo le conclusioni recentemente formulate dalla Sezione, con la sentenza n. 3570 del 2022).</h:div><h:div>3.1.‒ A sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza europea, «accordi» e «pratiche concordate» sono forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano, e possono coesistere anche nell’ambito di una stessa intesa (Corte di Giustizia UE, 5 dicembre 2013, C-449/11P).</h:div><h:div>Mentre la fattispecie dell’accordo ricorre qualora le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (Corte di Giustizia UE, 15 luglio 1970, C-41/69, punto 112), la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento che, senza essersi spinta fino alla stipulazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza (Corte di Giustizia UE, sentenza 26 gennaio 2017, C 609/13 P, punto 70).</h:div><h:div>Il testo normativo europeo ‒ così come il corrispondente testo nazionale, di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990, con espressioni linguistiche sovrapponibili ‒ contempla alcune fattispecie tipiche aventi tuttavia valenza non tassativa. Viene esemplificato che sono vietati gli accordi e le pratiche consistenti nel: «a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».</h:div><h:div>L’individuazione delle condotte illecite ‘atipiche’ deve partire dalla concezione sottesa alle norme del TFUE in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire nel mercato interno, cosicché devono ritenersi vietati i contatti diretti o indiretti di qualsiasi genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano quale scopo o effetto una restrizione della concorrenza (cfr. ancora la sentenza 26 gennaio 2017, C 609/13 P, punto 72).</h:div><h:div>3.2.‒ La definizione normativa distingue tra intese restrittive per «oggetto» ‒ ovvero quello che, tenuto conto del tenore delle disposizioni collusive, degli obiettivi perseguiti, del contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono, hanno ‘contenuto’ anticoncorrenziale ‒ e intese restrittive per «effetto», la cui dannosità può essere apprezzata soltanto sul terreno delle ripercussioni negative registratesi sulla struttura del mercato.</h:div><h:div>Tale distinzione ‒ che rileva già sul piano degli elementi costitutivi dell’illecito ‒ comporta un regime probatorio diverso.</h:div><h:div>Per le pratiche qualificate come restrizioni per «oggetto», non occorre dimostrarne gli effetti sulla concorrenza al fine di qualificarle come «restrizione della concorrenza», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto ‒ secondo la valutazione prognostica del legislatore ‒ siffatti comportamenti sono di per sé dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, in quanto determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (Corte di Giustizia UE, sentenze 19 marzo 2015, C 286/13 P, punto 115; 26 novembre 2015, C 345/14, punto 20, e del 23 gennaio 2018, C 179/16, punti 78 e 79).</h:div><h:div>Per contro, qualora non sia dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo o di una pratica concordata, occorre esaminare i suoi effetti al fine di fornire elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (Corte di Giustizia UE, sentenza del 26 novembre 2015, C 345/14, punto 17).</h:div><h:div>3.3.‒ Veniamo ora allo standard probatorio.</h:div><h:div>Secondo la constante giurisprudenza europea, il principio della presunzione d’innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si applica alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive (Corte di Giustizia UE, 10 novembre 2017, T-180/15).</h:div><h:div>La presunzione di innocenza risulta, del resto, anche dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU che, come noto, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. La natura «penale» in senso convenzionale delle sanzioni irrogate dall’Autorità antitrust è indubbia, tenuto conto delle finalità repressive e preventive perseguite e del fatto che l’accertamento di antitrust infringement determina, oltre all’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e alla condanna al risarcimento del danno eventualmente cagionato, anche un significativo danno reputazionale (sulla natura sostanzialmente penale delle responsabilità per violazioni delle norme sulla concorrenza, Corte EDU, sentenza 27 settembre 2011, caso Menarini-Diagnostics s.r.l. c. Italia; in generale sulla nozione di pena in senso convenzionale: Corte EDU, Engel e altri contro Paesi Bassi, caso n. 5100/71, Grande Stevens e altri contro Italia, Casi 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).</h:div><h:div>In coerenza con l’anzidetto quadro ‘costituzionale’ (del Trattato e della CEDU), l’art. 2 del Regolamento n. 1 del 2003 precisa che, in tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione all’art. 101 del TFUE, l’onere della prova dell’infrazione incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. Spetta dunque all’Autorità fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi idonei a dimostrare l’esistenza degli elementi costituitivi che integrano l’infrazione (Corte di Giustizia 8 luglio 1999, causa C 49/92 P, punto 86), ivi compresa la sua durata (Tribunale 29 novembre 2005, causa T 62/02, punto 36).</h:div><h:div>La presunzione comporta che «qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione» (Corte di Giustizia, sentenza 22 novembre 2012, C-89/11 P, punto 72).</h:div><h:div>3.4.‒ Il principio della presunzione di innocenza non osta tuttavia all’applicazione di presunzioni relative, le quali consentono di trarre una determinata conclusione in base a massime di esperienza.</h:div><h:div>Al riguardo, la Corte di giustizia ha avuto più volte modo di osservare che «di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza» (cfr. sentenze 1 luglio 2010, in C-407/08, punto 49; sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, punti 55-57).</h:div><h:div>Il ricorso alle presunzioni si coniuga con l’esigenza di garantire l’effetto utile del diritto europeo della concorrenza, dato che, senza di esse, la prova dell’infrazione potrebbe risultare estremamente difficile o praticamente impossibile.</h:div><h:div>Per gli stessi motivi, la prova delle intese restrittive della concorrenza può essere sostenuta da un compendio probatorio di natura indiziaria, ovvero un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa (anche il processo penale consente il ricorso alla prova indiziaria ed ai principi fondati sull’esperienza).</h:div><h:div>3.5.‒ La nozione di pratica concordata per «oggetto» esige il soddisfacimento di tre condizioni: in primo luogo, una concertazione tra le imprese interessate; in secondo luogo, un comportamento sul mercato da parte di tali imprese che dia seguito a tale concertazione; in terzo luogo, un nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato, senza che tuttavia tale comportamento debba ripercuotersi in quanto tale in una concreta restrizione della concorrenza.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra esposto:</h:div><h:div>i) quando l’Autorità ha fornito la prova dell’esistenza di un accordo avente carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta alle imprese che vi hanno partecipato fornire la prova di essersene dissociate, prova che deve dimostrare una volontà inequivocabile, e portata a conoscenza delle altre imprese partecipanti, di sottrarsi a tale accordo (Tribunale 27 settembre 2006, causa T 168/01, punto 86; Corte di Giustizia UE, 6 gennaio 2004, cause riunite C 2/01 P e C 3/01 P, punto 63);</h:div><h:div>ii) qualora invece l’Autorità fornisca soltanto la dimostrazione di un comportamento economico ‘anomalo’ (quali l’uniformità ed il parallelismo dei comportamenti), è consentito presumere l’esistenza di una concertazione, ponendo a carico delle imprese l’onere di fornire una spiegazione alternativa e plausibile della condotta contestata.</h:div><h:div>3.6.‒ Tra le semplificazioni probatorie, va richiamata, per le sue implicazioni nel presente giudizio, la nozione d’«infrazione unica e continuata», pure elaborata dalla giurisprudenza della Corte europea.</h:div><h:div>Una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. la sentenza della Corte di Giustizia UE 24 giugno 2015, C 293/13 P e C 294/13 P, punto 156).</h:div><h:div>La dottrina dell’«infrazione unica e continuata» intende ridurre l’onere che l’Autorità di enforcement, nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, dovrebbe altrimenti affrontare per stabilire il fatto della collusione, quando un cartello è durato per un lungo periodo, durante il quale la natura della collusione può essere variata tra diverse parti o in momenti diversi.</h:div><h:div>In particolare, una volta dimostrata l’esistenza di un piano di insieme e di un comune obiettivo anticoncorrenziale, l’Autorità non è tenuta a dimostrare l’illiceità di ogni singola condotta. Sotto altro profilo, un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa può essere ritenuta responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa (sentenza della Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2012, C 441/11 P, punto 42).</h:div><h:div>3.7.‒ Va ora rimarcato che ‒ rispettato lo standard probatorio minimo sopra descritto ‒ il grado di ‘intensità’ della prova richiesto nei procedimenti nazionali è invece rimesso ai giudici nazionali (il quinto considerando del regolamento n. 1 del 2003 prevede espressamente che esso «non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto comunitario»).</h:div><h:div>Il predetto assunto ‒ coerente con l’architettura normativa che ha disegnato, per le regole in materia di concorrenza, un sistema di tutela ‘decentrato’, dipendente dalla collaborazione delle autorità e dei giudici nazionali ‒ deve ovviamente rispettare il limite per cui i principi nazionali in materia di grado di intensità della prova non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza previste dal Trattato.</h:div><h:div>Il corredo probatorio posto a base del provvedimento oggetto della presente controversia rende opportuna una breve ricognizione della struttura del ragionamento indiziario (a partire dalla migliore elaborazione scientifica e giurisprudenza penale: cfr., ex plurimis, Sezioni Unite, n. 42979 del 2014, n. 33748 del 2005; n. 6682 del 1992).</h:div><h:div>L’indizio ‒ ovvero il fatto noto da cui si parte per argomentare l’esistenza di un altro fatto ignoto ‒ fornisce, a differenza della prova diretta, solo una probabilità della sussistenza del fatto da provare. Il livello di conoscenza scaturente dalla sola valutazione del fatto noto indiziante è variabile, potendo risultare, a seconda dei casi, assai cospicuo ovvero trascurabile.</h:div><h:div>La valutazione della prova indiziaria va scomposta in due stadi.</h:div><h:div>Il primo è diretto ad apprezzare la valenza qualitativa del singolo indizio, ovvero la forza di necessità logica con la quale esso è in grado di dimostrare il fatto rilevante, al fine di eliminare gli elementi che appaiono semplici illazioni o supposizioni arbitrarie, stante l’estrema varietà e molteplicità degli accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza, così come vanno espunte le presunzioni di secondo grado (non è consentito trarre da una presunzione una ulteriore presunzione).</h:div><h:div>Il secondo è costituito dall’esame globale degli indizi così raccolti, al fine di accertare se gli stessi, una volta integrati gli uni con gli altri, siano in grado di dissolvere la loro intrinseca ambiguità. In questa fase, vanno utilizzati i canoni (codificati all’art. 2729 del c.c.) della gravità (la capacità dimostrativa e di resistenza agli argomenti contrapposti), precisione (l’univocità che rende assai inverosimili le interpretazioni alternativi) e concordanza (la coerenza narrativa, dovuta alla circostanza che gli elementi raccolti non si pongono in contraddizione tra loro).</h:div><h:div>All’esito della predetta attività conoscitiva, l’ipotesi accusatoria, attentamente verificata nel contraddittorio delle parti, può ritenersi avere attinto la ‘certezza processuale’ soltanto quando essa risulti l’unica in grado di giustificare i vari elementi probatori raccolti, ovvero la più attendibile rispetto alle altre ipotesi alternative, pure astrattamente prospettabili, ma la cui realizzazione storica, in quanto priva di riscontri significativi nelle emergenze istruttorie, appaia soltanto una eventualità remota.</h:div><h:div>3.8.‒ Da ultimo, in punto di intensità del sindacato giurisdizionale, va ricordato che, anche quando la fattispecie punitiva contempla concetti giuridici indeterminati, il giudice non deve limitarsi a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, in quanto la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati (ad esempio, quella del “mercato rilevante”) è una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa. Ne consegue che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, per quanto, in senso epistemologico, controvertibile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990).</h:div><h:div>4.‒ In applicazione delle coordinate sistematiche appena tracciate sullo standard probatorio nei giudizi antitrust, vanno ora scrutinati i motivi di appello. </h:div><h:div>Va ancora una volta rimarcato che l’Autorità contesta alle imprese coinvolte, tra cui Linde, una intesa unica, realizzatasi attraverso fasi cronologiche successive, ciascuna caratterizzata da comportamenti espressivi del medesimo intento illecito. Anche le modalità di determinazione della sanzione confermano che l’Autorità non ha ritenuto accertata una pluralità di illeciti (i quali avrebbero semmai dato luogo ad un concorso materiale o formale).</h:div><h:div>Sennonché, tale scissione in ‘fasi’ della complessiva vicenda fattuale (operata dall’Autorità senza per la verità alcun inquadramento giuridico), per le sue rilevanti implicazioni ai fini dell’apprezzamento della durata e gravità dell’illecito (e quindi ai fini della quantificazione della sanzione), richiede una attenta delibazione.</h:div><h:div>L’intesa antitrust appartiene senza dubbio al novero degli illeciti ‘plurisussistenti’, in quanto realizzabile ‒ eventualmente ‒ con una pluralità di atti materiali. La commissione di una pluralità di atti materiali assume un significato giuridico unitario, meritando una considerazione unitaria già sotto il profilo dell’azione, quando gli atti plurimi siano contestuali nello spazio e nel tempo ed abbiano fine unico.</h:div><h:div>L’apprezzamento dei predetti caratteri ‒ contesto spazio temporale e della finalità dell’azione ‒ deve essere effettuato attraverso un raffronto rigoroso e costante della fattispecie astratta descritta dalla norma. In particolare, occorre verificare: i) quando si sia effettivamente realizzata l’offesa tipizzata e sia stato leso l’interesse protetto dalla norma; ii) se ognuno degli autonomi frammenti individuati nel provvedimento sanzionatorio integri, in tutte le sue componenti (soggettiva ed oggettiva) la fattispecie prevista dal legislatore.</h:div><h:div>5.‒ Su queste basi, va esaminato preliminarmente l’appello spiegato da Linde.</h:div><h:div>5.1.‒ La Società lamenta che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha confermato il provvedimento impugnato con riguardo alla terza fase, avrebbe erroneamente dato credito alla tesi dell’Autorità, sebbene il provvedimento sia affetto dagli stessi errori metodologici e valutativi nonché dalle stesse carenze e omissioni nell’analisi dei fatti e nell’iter argomentativo delle prime due fasi. L’analisi dell’istruttoria confermerebbe la radicale insussistenza di elementi probatori, con riguardo: </h:div><h:div>i) ai presunti tentativi delle imprese di ostacolare l’indizione della gara (le due email, entrambe del 28 febbraio 2014, se opportunamente contestualizzate, indicherebbero soltanto che OXY ed EURO-OSSIGENO avevano chiesto al rappresentante della ACFAPO chiarimenti sul da farsi per rispondere tempestivamente alla richiesta di SORESA, informazioni peraltro non necessarie a predisporre la documentazione di gara);</h:div><h:div>ii) all’asserita concertazione in fase di gara (il documento 50, riguarderebbe una mera stima dei possibili esiti di gara elaborata autonomamente da OXY; il documento 74, relativo al manoscritto acquisito presso Vivisol, non potrebbe costituire prova dell’esistenza di una pratica concordata; la dichiarazione resa in sede procedimentale da GCO, HCP ritenuto dall’Autorità estraneo all’asserita intesa, sarebbe priva di rilievo probatorio; il contratto di subappalto sottoscritto tra TERGAS e le società EUBIOS, OXY LIVE e OSSIGAS in data 28 agosto 2014, non sarebbe idoneo a provare un’illecita concertazione tra gli HCP sanzionati);</h:div><h:div>iii) all’asserita concertazione con riguardo ai lotti su cui puntare (Linde avrebbe presentato un’offerta per tutti i lotti, da sola per il lotto 5 di Benevento e in RTI con Medicair per gli altri lotti, e tutti con uno sconto sul prezzo di € 2,50 posto a base d’asta; Linde, come gli altri HCP, avrebbe illustrato le logiche puramente razionali in base alle quali ha selezionato i lotti su cui offrire i ribassi più elevati sulla base d’asta; poiché il bando prevedeva un limite di 2 lotti aggiudicabili, essa aveva deciso di offrire gli sconti più significativi sul lotto 5 di Benevento, perché ivi essa ha uno stabilimento, e sul lotto 3, in RTI con Medicair, perché a Napoli Sud Medicair ha un suo stabilimento).</h:div><h:div>Dovrebbe, quindi, concludersi che l’Autorità non abbia soddisfatto l’onere su di essa gravante di provare l’ipotizzata concertazione. </h:div><h:div>5.2.‒ Ritiene invece il Collegio che l’Autorità abbia raccolto indizi gravi, precisi e concordanti di un coordinamento illecito nell’ambito della procedura di affidamento indetta da SORESA.</h:div><h:div>5.3.‒ Il primo indizio rilevante è l’anomalia del comportamento di gara: il peculiare incastro delle offerte (a “scacchiera”) ha garantito un esito spartitorio dei lotti (come rappresentato nella tabella 5, paragrafo 207, del provvedimento). Secondo dati di comune esperienza, è quantomeno improbabile che il perfetto equilibrio così realizzatosi in termini di assegnazione di lotti possa essere il frutto, ‘naturale’ e casuale, di scelte imprenditoriali autonome e indipendenti (l’appalto del 2014 era suddiviso in sette lotti territoriali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sussisteva il vincolo di aggiudicazione di due lotti). </h:div><h:div>5.4.‒ La presunzione che la scelta dei lotti ai quali partecipare sia stata effettuata di comune accordo, in modo da garantire il mantenimento degli equilibri nelle quote di mercato degli operatori, in termini di pazienti a cui fornire il servizio, è corroborata da significativi riscontri di natura documentale da cui si desume il reciproco coordinamento strategico, e segnatamente:</h:div><h:div>- il documento acquisito in sede di ispezione presso OXY Live (riprodotto al paragrafo 211 del provvedimento), su carta intestata di VIVISOL, senza data, sul quale è riportata una tabella con quattro colonne e quattro righe; nelle colonne sono riportati i lotti oggetto di gara (alcuni abbinati tra loro), il numero di pazienti per ciascun lotto (o abbinamento di lotti), alcuni numeri in sequenza, il numero finale di pazienti; vengono riportate ipotesi di RTI di cui solo i partecipanti potevano avere contezza; le simulazioni contemplano dati non pubblici ma interni alle società (secondo quanto dichiarato dalla ASL Napoli 3 Sud, «i dati relativi al numero dei pazienti e al fornitore […] sono registrati sul piattaforma SaniARP della Regione Campania e sono accessibili unicamente dal personale autorizzato, per le finalità del Servizio Sanitario Regionale»);</h:div><h:div>- il documento manoscritto acquisito presso VIVISOL (riprodotto al par. 218 del provvedimento) il quale, come dichiarato dallo stesso Amministratore delegato di Vivisol Napoli nel verbale di accertamento ispettivo, riporta una «stima dei pazienti in carico ai concorrenti, dallo stesso redatta al fine di predisporre l’offerta per la gara SORESA», ovvero prima della partecipazione alla gara; gli abbinamenti tra società e lotti riportati sul documento, seppure redatti antecedentemente all’apertura delle offerte, corrispondono perfettamente a quelli che risulteranno all’esito della procedura; il numero dei pazienti non corrisponde a quello ufficialmente fornito da SORESA nel bando di gara, cosicché i redattori del documento devono essersi necessariamente basati su stime in loro possesso;</h:div><h:div>- nel documento acquisito presso Medicair del 27 agosto 2014, il rappresentante di MEDICAIR afferma esplicitamente, dopo aver affermato di essersi accordato con l’Area Manager Linde per i lotti in RTI, scrive: «per BN Linde pensa ad un prezzo tra 2,00 e 2,05, dove noi non offriamo» (paragrafo 225 del provvedimento, documento n. 239).</h:div><h:div>5.5.‒ Significativi elementi di prova derivano anche dalle dichiarazioni, rese in sede di audizione, della società GCO che, tramite i suoi rappresentanti, ha dichiarato che «le imprese che poi hanno ottenuto l’aggiudicazione dei vari lotti, si sono incontrate in più occasioni, anche al fine di concordare la partecipazione alla gara, in termini di aggiudicazione dei lotti e di prezzi di aggiudicazione, senza che a tali accordi partecipasse in alcun modo GCO. L’attribuzione dei lotti è stata stabilita sulla base dei pazienti già serviti da ogni fornitore, nel tentativo di mantenere il precedente equilibrio di mercato» (paragrafo 209 del provvedimento, documento n. 784).</h:div><h:div>5.6.‒ Ulteriori indizi ‒ dotati, in una prospettiva atomistica, di una valenza dimostrativa intrinsecamente minore, perché meno univoci, ma comunque esemplificativi dei contatti costanti tra le imprese ‒ sono rappresentati dalle corrispondenze che attestano una forma di coordinamento intervenuto tra le Parti con riguardo alla predisposizione della documentazione di gara (cfr. lo scambio di corrispondenze riportate al paragrafo 534 del provvedimento; cfr., in particolare, il documento n. 89 che riporta l’email inviata il 28 febbraio 2014 dal rappresentante di EURO-OSSIGENO ai rappresentanti delle altre società in cui si legge la frase «prima di effettuare l’invio, attende comunicazioni per concordare sul da farsi»). </h:div><h:div>In presenza di dubbi in merito alle modalità di presentazione dei dati richiesti dall’Amministrazione, sarebbe stato naturale per gli operatori economici rivolgersi all’Amministrazione stessa e non certo ai concorrenti. </h:div><h:div>5.7.‒ Gli elementi raccolti, globalmente e unitariamente considerati sono dotati ‒ in ragione della loro univocità, consistenza dimostrativa e convergenza argomentativa ‒ di una inferenza probatoria tale da obbligare le imprese a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è razionale ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto.</h:div><h:div>Le spiegazioni alternative offerte da Linde ‒ volte a dimostrare la razionalità economica e finanziaria della sua partecipazione alle gare ‒ appaiono del tutto insufficienti a ribaltare la predetta presunzione. La difesa incentrata sulla localizzazione degli stabilimenti non appare per nulla dirimente, tenuto conto che, rispetto ai 30 punti totali previsti per l’offerta tecnica, il criterio della localizzazione degli impianti poteva attribuire al massimo 3 punti, peraltro discrezionali e non tabellari. </h:div><h:div>Va pure rimarcato che l’obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell’attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi.</h:div><h:div>5.8.‒ La coerenza argomentativa dell’impianto argomentativo non appare inficiata sanzione dalla mancata di alcuni operatori economici. </h:div><h:div>Le ragioni addotte dall’Autorità a spiegazione della mancata incriminazione di tali imprese appaiono condivisibili. In particolare, EUROSSIGENO, IRONGAS e GCO, pur destinatarie di alcune delle missive intercorse tra le Parti sanzionate, non hanno svolto alcun ruolo in relazione alla gara indetta da SORESA, alla quale non hanno partecipato.</h:div><h:div>Peraltro, la circostanza che altre imprese, che asseritamente avrebbero partecipato alla concertazione, non sono state sanzionate all’Autorità, non mette certo in discussione la responsabilità di Linde per l’infrazione così come accertata e provata dal Collegio.</h:div><h:div>5.9.‒ La concertazione posta in essere da Linde e gli altri operatori economici sanzionati configura un’intesa per ‘oggetto’, in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto finalizzata al coordinamento sulle modalità di partecipazione alle gare. Il mercato rilevante, per quanto si tratti di profilo non contestato, è stato correttamente individuato nella procedura di affidamento dei servizi OTD indetta da SORESA, il cui ambito esecutivo coincide con il territorio di competenza di tale stazione appaltante.</h:div><h:div>6.‒ Ritiene il Collegio che, invece, l’appello proposto dall’Autorità sia fondato: i due ulteriori segmenti di attività contestati nel provvedimento impugnato ‒ i) l’accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2012 e ii) il ‘boicottaggio’ del primo accordo quadro indetto da SORESA ‒ integrano entrambi la fattispecie del divieto antitrust e si collocano nel medesimo ‘contesto funzionale’ della terza fase (la spartizione dei lotti nella gara poi indetta da SORESA). </h:div><h:div>La convergenza finalistica è infatti quella di eludere un reale confronto concorrenziale tra operatori concorrenti, garantendosi il mantenimento delle rispettive quote di mercato, e massimizzando così i profitti nel mercato rilevante. </h:div><h:div>6.1.‒ Il meccanismo attraverso il quale, inizialmente, veniva assicurato il servizio di ossigenoterapia in Campania nel 2012 consisteva in un protocollo d’intesa stipulato tra regione Campania, Federfarma e Assofarm Campania, che conteneva il prezzo riconosciuto agli HCP, comprensivo del costo dell’ossigeno, del costo di distribuzione, della quota parte per le farmacie e in una convenzione tra Federfarma e gli HCP con la quale quest’ultimi si obbligavano a rifornire a domicilio i pazienti provvisti di piano terapeutico. </h:div><h:div>Al momento della stipulazione del nuovo protocollo ‒ a fronte dell’avviso dato a Federfarma in relazione al minor prezzo assicurato dall’approvvigionamento dell’ossigeno tramite gara pubblica e alla conseguente necessità di ridurre il corrispettivo del costo correlato (e non del costo relativo alla intermediazione delle farmacie) ‒ Linde, unitamente ad altre imprese del settore operanti in Campania, si riunivano in data 20 dicembre 2012 e decidevano di manifestare la loro indisponibilità a fornire l’ossigeno al prezzo preannunciato dalla Regione di euro 3 al mc.</h:div><h:div>Ebbene, tale accordo del 20 dicembre 2012, sottoscritto dalla quasi totalità degli operatori del mercato rilevante, aveva un oggetto chiaramente anticoncorrenziale, quello cioè di ‘bloccare’ il prezzo delle forniture di prestazioni di carattere sanitario relative a patologie estremamente gravi, in un contesto che vedeva il gestore del servizio pubblico in una posizione di evidente debolezza contrattuale. </h:div><h:div>La presa di posizione degli operatori economici, in ragione del potere di mercato da essi detenuto, equivale alla fissazione ‘collettiva’ del livello dei prezzi, ovvero di uno dei principali fattori da cui dipendono le dinamiche competitive. Tale tipologia di accordi è vietata dal diritto della concorrenza, il quale non può essere disapplicato semplicemente dissimulando l’illecito con il ‘vestimento’ della rivendicazione pubblica di categoria.</h:div><h:div>Il carattere restrittivo dell’accordo ‒ ovvero la sua idoneità a interferire sulle dinamiche di formazione del prezzo ‒ è confermata anche dai suoi effetti: il rifiuto congiunto di diminuire il prezzo ha indotto l’Amministrazione a un esborso che si è rivelato del 20% più oneroso (dai 3 euro proposti a 3,606 euro infine indicati nel Protocollo di Intesa per l’anno 2013). Non sono peraltro state fornite prove convincenti per ritenere che il prezzo inizialmente proposto dall’Amministrazione non fosse sufficientemente remunerativo (anche tenuto conto che lo stesso veniva praticato in altre Regioni come il Lazio).</h:div><h:div>L’illecito, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è escluso dal ruolo svolto da Federfarma. </h:div><h:div>In primo luogo, va sottolineato che le farmacie costituivano un intermediario tra la domanda espressa dall’Amministrazione regionale e l’offerta rappresentata dalle imprese HCP; l’eventuale riduzione del corrispettivo previsto dal Protocollo a favore degli HCP avrebbe sì comportato una riduzione di spesa per la Regione, ma non anche un matematico aumento dei profitti delle farmacie, le quali venivano remunerate con un importo fisso per confezione venduta. </h:div><h:div>In ogni caso, l’eventuale interesse di Federfarma ad ottenere uno sconto sul corrispettivo da versare ai produttori, di per sé, non eliderebbe l’antigiuridicità delle condotte contestate alle Parti.</h:div><h:div>6.2.‒ Per gli stessi motivi, e anzi a maggior ragione, va ricondotta alla medesima intesa illecita anche la successiva condotta di non presentare domanda di accreditamento per la procedura di accordo quadro indetta da SORESA in data 29 gennaio 2014.</h:div><h:div>Anche in questo caso, non appare plausibile ritenere che l’astensione collettiva dal manifestare interesse all’accreditamento sia stata il frutto, ‘naturale’ e casuale, di scelte imprenditoriali autonome e indipendenti, soprattutto tenuto conto che, se anche un solo operatore avesse aderito al prezzo proposto in convenzionamento, il servizio si sarebbe potuto fornire a tale prezzo.</h:div><h:div>A tale rilievo si aggiunge il fatto che, come risulta dall’istruttoria, il predetto parallelismo è stato preceduto da contatti da cui emerge che le Parti si sono tra loro confrontate in merito alle condizioni proposte dall’Amministrazione, manifestando l’intenzione di non rendersi disponibile ad accogliere un prezzo inferiore a quello applicato in Puglia e Calabria. </h:div><h:div>In particolare, viene in considerazione:</h:div><h:div>- la comunicazione del 2 gennaio 2014 indirizzata da Linde agli altri concorrenti, in cui si legge: «l’accordo in questione a detta loro è provvisorio perché vogliono fare la gara e sappiamo che la pubblicheranno senza dubbio. Questo sarà il loro tentativo di risparmiare ulteriormente, ma per quanto mi riguarda il prezzo dell’accordo Puglia, uguale a quello della Calabria, non può essere assolutamente soggetto a trattative al ribasso»; </h:div><h:div>- la replica di Medicair Sud, secondo cui: «se accordo deve essere […] solo come Puglia e Calabria […] altrimenti se vogliono ottenere prezzi diversi facciano la gara […]  a quando la faranno!!!!» (cfr. paragrafo 528 del provvedimento;</h:div><h:div>- la circostanza che il 3 febbraio 2014, prima della scadenza del termine per l’accreditamento, le imprese chiedevano congiuntamente a SORESA «un incontro urgente per analizzare il modello da Voi proposto che differisce nelle modalità rispetto a quanto condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici effettuati […] e dagli stessi Accordi Quadro vigenti in Puglia e Calabria».</h:div><h:div>Tale coordinamento strategico ha comportato che SORESA abbia poi indetto una nuova procedura, in cui le condizioni economiche sono state allineate a quanto richiesto dalle Parti (sul punto, non costituisce certo una esimente la nota commissariale del 7 febbraio 2014, valorizzata dal giudice di primo grado, in quanto adottata successivamente all’astensione collettiva). </h:div><h:div>Al Collegio non sono stati forniti elementi per dubitare della remuneratività del prezzo di accreditamento proposto dall’Amministrazione, anche tenuto conto che, a distanza di pochi mesi, gli stessi operatori economici hanno presentato offerte in sede di gara per basi d’asta significativamente inferiori ai prezzi proposti in convenzione (applicando anche degli sconti). </h:div><h:div>In definitiva, il descritto ‘boicottaggio’ ‒ che ha comportato l’incremento significativo del prezzo dei servizi farmaceutici in questione ‒ non può essere derubricato ad una attività di mera promozione degli interessi di categoria.</h:div><h:div>La coerenza argomentativa non è inficiata dalla considerazione che il comportamento contestato – in relazione alla seconda fase dell’intesa – sia stato adottato anche da altre sei imprese oltre che dalle Parti. Appare convincente la tesi dell’Autorità secondo cui si sarebbe trattato di operatori minori che, anche in ragione delle dimensioni ridotte e della conseguente limitata incisività delle proprie determinazioni, avrebbero deciso di imitare la condotta dei cartellisti, per trarne a loro volta un beneficio, ma senza avere partecipato al complesso fenomeno concertativo (alcune non hanno sottoscritto l’accordo del 20 dicembre 2012, altre non hanno partecipato alla gara poi oggetto di spartizione nel corso della terza fase).</h:div><h:div>Peraltro, la circostanza che altre imprese minori non siano stata sanzionate, non comporta certo la liceità del comportamento serbato dalla Linde. L’esito di accertamento del coordinamento illecito soltanto tra una parte delle imprese del settore non trova incontra ostacoli di ordine logico e giuridico, fintantoché (come accade nel caso di specie) il novero e le caratteristiche, finanziarie ed operative, dei soggetti per cui i quali è raggiunta la soglia della certezza processuale possa ritenersi in grado di avere progetto ed attuato la turbativa della gara pubblica che viene contestata dall’Autorità.</h:div><h:div>8.‒ Una volta accertata l’intesa, unitaria e continuata, contestata nel provvedimento impugnato, non resta che scrutinare i motivi di appello proposti ‒ dalla Società e dall’Autorità ‒ in relazione ai capi della sentenza di primo grado che solo parzialmente hanno confermato la sanzione irrogata.</h:div><h:div>Linde, in particolare, contesta il quantum della sanzione irrogata sotto i seguenti tre profili: </h:div><h:div>i) l’errore compiuto in sede di calcolo del valore delle vendite;</h:div><h:div>ii) il coefficiente di gravità applicato che, anche dopo la parziale riforma di primo grado, risulterebbe sproporzionato in considerazione dell’esigua rilevanza della gara e della ristrettissima estensione geografica dell’asserita intesa;</h:div><h:div>iii) la non corretta applicazione delle circostanze attenuanti (l’Autorità avrebbe erroneamente riconosciuto a Linde una riduzione della sanzione pari soltanto al 5% per l’adozione di un programma di compliance antitrust, ed inoltre avrebbe omesso di riconoscere il ruolo marginale svolto da LINDE nella realizzazione dell’asserita intesa).</h:div><h:div>L’Autorità, specularmente, contesta l’abbattimento del coefficiente di gravità (il coefficiente di gravità pari al 20%, all’esito dell’accoglimento del ricorso di Linde, è stato ridotto al 15%, per tener conto della riduzione del periodo dell’asserita concertazione limitata alla sola terza fase).</h:div><h:div>8.1.‒ Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>L’art. 15, primo comma, della legge n. 287 del 1990 prevede che l’Autorità: «[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione». Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che: «[i]n caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni».</h:div><h:div>L’art. 31 della legge n. 287 del 1990 precisa poi che: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689». L’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, detta i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei seguenti termini: «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».</h:div><h:div>Secondo una prassi più volte avallata dal Consiglio di Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4017; Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 1397), l’Autorità tiene conto, quale canone orientativo per il dosaggio oggettivo e trasparente delle sanzioni in ambito nazionale, degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (in Gazzetta ufficiale C 210 dell’1 settembre 2006).</h:div><h:div>Posto che l’ammontare di un’ammenda deve essere sufficientemente elevato sia per sanzionare le imprese in causa che per dissuadere altre imprese dall’assumere comportamenti che violano le regole di concorrenza, i suddetti orientamenti prevedono quanto segue:</h:div><h:div>- occorre calcolare un importo di base per aver semplicemente commesso l’infrazione, calcolato come percentuale del valore delle vendite cui si riferisce l’infrazione, moltiplicato per il numero di anni dell’infrazione;</h:div><h:div>- la percentuale del valore delle vendite è determinata in funzione della gravità dell’infrazione e può raggiungere il 30%;</h:div><h:div>- a questo calcolo iniziale va applicato un ulteriore importo (tutti i casi di cartello e, a discrezione, con riguardo agli altri tipi di infrazione) compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite annuali, a prescindere dalla durata dell’infrazione, precipuamente al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dall'intraprendere pratiche illegali;</h:div><h:div>- l’importo di base, calcolato secondo il metodo sopra descritto, può quindi essere adeguato verso il basso, se ci sono circostanze attenuanti, o verso l’alto, in caso di circostanze aggravanti;</h:div><h:div>- le imprese che commettono nuovamente violazioni simili vanno sanzionate più severamente (le imprese recidive potrebbero ora subire un aumento del 100 % della loro ammenda per ogni infrazione successiva);</h:div><h:div>- l’ammenda massima per ogni impresa non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente (limite previsto dal regolamento CE n. 1 del 2003).</h:div><h:div>9.‒ Su queste basi, vanno scrutinate le doglianze attinenti alla quantificazione della sanzione.</h:div><h:div>9.1.‒ La prima censura, incentrata sul valore delle vendite è parzialmente fondata.</h:div><h:div>Il punto 18 delle Linee Guida prevede che «[i]n generale, anche nei casi di collusione nell’ambito di procedure di gare di appalti pubblici, l’Autorità prenderà in considerazione il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall’illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla pratica concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell’infrazione ai sensi dei paragrafi precedenti. Resta fermo che laddove il mercato rilevante risulti più ampio della/e gara/e considerata/e, l’Autorità potrà prendere in considerazione il valore complessivo delle vendite relative all’intero mercato del prodotto/servizio interessato dall’infrazione (comprensivo dunque di tutte le vendite realizzate dall’impresa nel mercato rilevante e non solo di quelle oggetto della gara d’appalto interessata) nell’ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, se del caso modulato in funzione della sua durata ai sensi dei paragrafi precedenti».</h:div><h:div>Tale previsione si giustifica in quanto l’importo dell’appalto aggiudicato, da un lato, è il valore preso a riferimento dalle parti al momento di determinarsi per l’illecito, dall’altro, è un indice espressivo delle potenziali conseguenze dannose per la struttura del mercato.</h:div><h:div>La sanzione, in quanto volta ad impedire a priori una concertazione in funzione anticoncorrenziale, deve riferirsi al momento della condotta legata alla specifica fattispecie e agli elementi allora in possesso delle imprese. Il riferimento all’importo oggetto di aggiudicazione mira ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta anche l’importanza economica dell’infrazione, con la conseguenza che «l’obiettivo perseguito da tale disposizione risulterebbe tuttavia pregiudicato se tale nozione dovesse essere intesa nel senso che ricomprenda unicamente il fatturato realizzato con le sole vendite per le quali risulti accertata la loro effettiva connessione con l’intesa stessa» (cfr. Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 11 luglio 2013, Team Relocations NV e a./ Commissione, in C 444/11 P; Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 3032).</h:div><h:div>L’Autorità ‒ individuando nell’importo oggetto di aggiudicazione il valore delle vendite ‒ si è dunque attenuta correttamente alle Linee Guida, trattandosi di una collusione nell’ambito di procedure di gara di appalti pubblici. </h:div><h:div>Sennonché, il provvedimento sanzionatorio ha individuato erroneamente la base di calcolo per le imprese partecipanti in RTI. Nei casi di partecipazione alla gara in raggruppamenti temporanei, ad ogni singola parte va, infatti, attribuita la frazione del valore dei lotti interessati corrispondente alla rispettiva quota percentuale di RTI, ciò rispondendo ad una logica di distribuzione interna della responsabilità in relazione all’effettivo contributo d’impresa.</h:div><h:div>In particolare, l’Autorità ha determinato il valore delle vendite di Linde in complessivi € 4.469.643, ossia l’intero valore del lotto 5 (€ 1.906.881,96), di cui Linde è stata la sola aggiudicataria, nonché il 50% del valore del lotto 3 (€ 5.128.368), che Linde si è aggiudicata in RTI con Medicair (Provvedimento, § 577). Linde, tuttavia, concorreva in RTI con Medicair, con una quota di partecipazione pari al 30% (come risulta dall’atto notarile di costituzione dell’RTI: doc. 5).</h:div><h:div>L’importo relativo al lotto 3 avrebbe dovuto quindi essere imputato a Linde nella misura massima del 30%, ossia € 1.538.510,40. </h:div><h:div>Sommando tale valore a quello del lotto 5, il valore delle vendite per Linde avrebbe dovuto essere pari a € 3.445.392,36 (€ 1.906.881,96 + € 1.538.510,40).</h:div><h:div>In relazione a tale profilo, il ricorso deve ritenersi quindi fondato.</h:div><h:div>Sull’importo così rideterminato, l’Autorità dovrà dunque applicare il coefficiente di gravità e la circostanza attenuante riconosciuta a Linde per l’adozione di un programma di compliance antitrust.</h:div><h:div>9.2.‒ In relazione al coefficiente di gravità, è fondata la censura proposta dall’Autorità, mentre va respinta quella speculare di Linde.</h:div><h:div>Il coefficiente di gravità dell’intesa è stato ridotto dal giudice di primo grado, sulla base di una qualificazione di non illiceità delle prime due fasi dell’illecito che, tuttavia, è stata riformata dal Collegio. </h:div><h:div>L’originario coefficiente di gravità, pari al 20% risulta proporzionato, alla luce delle motivazioni sulla gravità della condotta, delle modalità di partecipazione delle Parti, delle conseguenze restrittive per la concorrenza. </h:div><h:div>L’alterazione del funzionamento di una gara pubblica rientra, infatti, tra le più gravi restrizioni della concorrenza già per il suo «oggetto», senza bisogno che ne sia provato l’effetto (nella specie, realizzatosi). Per le restrizioni più gravi della concorrenza, il punto 12 delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, prevede che la percentuale del valore delle vendite da prendersi in considerazione sia, di regola, non inferiore al 15%, individuando nel 30% il limite massimo da poter prendere in considerazione. </h:div><h:div>Nella specie, il coefficiente individuato dall’Autorità, pari al 20% del valore delle vendite, costituisce una percentuale lontana dal massimo (30%) della forcella prevista dalle citate Linee Guida e dagli orientamenti Comunitari.</h:div><h:div>9.3.‒ Deve essere respinta la doglianza di Linde relativa alla circostanza attenuante per aver adottato dei programmi c.d. di compliance (che ha comportato il riconoscimento a Linde di una riduzione della sanzione solo nella misura del 5%), in quanto l’Autorità ne ha considerato l’effettiva incidenza in una complessiva valutazione di gravità dei fatti accertati.</h:div><h:div>Inoltre, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che «la mera esistenza di un programma di compliance non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del management, l’identificazione del personale responsabile del programma, l’identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l’organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell’impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing)» (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 5998 e n. 5997).</h:div><h:div>Non pare poi censurabile la valutazione dell’Autorità, secondo cui la circostanza per cui, nonostante l’adozione di una compliance antitrust, le parti abbiano posto in essere una condotta in violazione del diritto antitrust, dimostra di fatto l’inefficacia del programma adottato.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, «la mancata concessione della circostanza attenuante della collaborazione, si giustifica in quanto il riconoscimento della stessa (che pure rientra nell’ambito di valutazioni ampiamente discrezionali dell’Autorità) presuppone un contributo particolarmente qualificato, nel senso di essere idoneo ad agevolare concretamente l’accertamento e la repressione della condotta illecita. Non è integrata, invece, dalla collaborazione informativa e documentale dovuta per legge» (Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2838; sez. VI, n. 2328 del 2016)” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, 10 luglio 2018, n. 4211, I759).</h:div><h:div>Nel procedimento per cui è causa, nessuna delle parti ha efficacemente collaborato con l’Autorità nel corso del procedimento. È corretta dunque la statuizione del primo giudice nel rigettare la censura per il mancato riconoscimento dell’attenuante per l’asserito ruolo marginale svolto nell’intesa, sia per il vasto sostegno probatorio a prova della significativa partecipazione della ricorrente all’illecito anticoncorrenziale, sia in relazione alla mancata prova di una concreta decisione di abbandonare la concertazione stessa.</h:div><h:div>9.4.‒ Da ultimo, non vi è violazione del massimo edittale.</h:div><h:div>Va evidenziato come gli accertamenti abbiano riguardato diverse ed autonome condotte che coinvolgevano diversi mercati geografici ed imprese solo in parte coincidenti e anche differenti dal punto di vista cronologico (risalente al dicembre 2012 e perdurante fino al settembre 2014 per la Campania, circoscritta tra il febbraio 2013 e il luglio 2014 per le Marche e tra il marzo 2013 e il settembre 2014 per Milano).</h:div><h:div>Tale circostanza esclude pertanto che possa essere applicata in materia il cumulo giuridico delle sanzioni (sulla applicabilità dell’art. 8 della legge 689 del 1981 alla fattispecie in esame, vedi Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2007, n.26), giustificando così l’operato dell’Autorità che ha appunto sanzionato in maniera differenziata, sommandole, le differenti condotte.</h:div><h:div>9.5.‒ Nell’esercizio della giurisdizione con cognizione estesa al merito, in base a quanto dispone l'art. 134, comma 1, lettera c) del c.p.c., il giudice amministrativo ha il potere di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie con essi comminate, in riforma parziale delle sentenza impugnata e in parziale accoglimento del ricorso di primo grado. L’esercizio del sindacato giurisdizionale di merito si risolve nell’adozione di una sentenza ad efficacia costitutiva, a completamento della fattispecie sostanziale, con riferimento al quantum della sanzione quale rideterminata in sede giudiziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 289).</h:div><h:div>Applicando alla base di calcolo costituita dal valore delle vendite ‒ come individuato sopra al punto 9.1. (€ 3.445.392,36) ‒ il coefficiente di gravità del 20%, si ottiene la somma di € 689.078,47.</h:div><h:div>Alla sanzione base così individuata, va applicata la circostanza attenuante (già riconosciuta dall’Autorità) nella misura del 5% (pari a € 34.453,92).</h:div><h:div>L’ammontare finale della sanzione da applicare è quindi pari a € 654.624,55.</h:div><h:div>10.‒ In definitiva, l’appello dell’Autorità deve trovare integrale accoglimento, mentre l’appello di Linde va accolto limitatamente all’importo della sanzione da rideterminarsi nei termini indicati al punto 9.5. della motivazione.</h:div><h:div>10.1.‒ L’accoglimento soltanto parziale dell’impugnazione di Linde giustifica la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio (e dell’ulteriore giudizio di revocazione), ponendo la restante parte in capo alla medesima società.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, richiamata sul piano rescindente la sentenza non definitiva n. 1354 del 2022 che ha revocato la sentenza di appello n. 53 del 2020, decidendo ora in sede rescissoria, riuniti nuovamente gli appelli, così provvede:</h:div><h:div>- accoglie integralmente l’appello n. 5901 del 2018 proposto dall’Autorità;</h:div><h:div>- accoglie parzialmente l’appello n. 6557 del 2018 proposto da Linde;</h:div><h:div>- e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 4486 del 2018, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado e quantifica in € 654.624,55 la sanzione complessiva a carico di Linde Medicale s.r.l.;</h:div><h:div>- compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e della revocazione, ponendo la restante parte in capo alla Linde Medicale s.r.l., che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Dario Simeoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>