<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200409920230830084551110" descrizione="Straordinaria - fascia rispetto - fascia autostradale - rig. conf TAR" gruppo="20200409920230830084551110" modifica="31/08/2023 16:24:00" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ardeatina Commerciale S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04099"/><fascicolo anno="2023" n="08404"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200409920230830084551110.xml</file><wordfile>20200409920230830084551110.docm</wordfile><ricorso NRG="202004099">202004099\202004099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\35 Oreste Mario Caputo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dario Simeoli</firma><data>31/08/2023 16:24:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Presidente FF</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1607 del 2020;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2020, proposto da </h:div><h:div>ARDEATINA COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 87, comma 4-bis, del c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 luglio 2023 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellante l’avvocato Luciano Mariani in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:</h:div><h:div>- la Ardeatina Commerciale s.r.l. (di seguito: “la Società”) è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Roma, in via Antonio Carruccio, n. 37, catastalmente distinto al foglio 986, particella 209;</h:div><h:div>- in data 27 marzo 1986, la Bus Car House s.r.l., presentava, in qualità di conduttrice dell’immobile, domanda di condono prot. n. 56731, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, e segnatamente per la realizzazione di locali destinati ad attività industriale ed artigianale, di superficie pari a 972 mq;</h:div><h:div>- in data 10 luglio 1989, a seguito della dismissione da parte della Bus Car House s.r.l. della propria attività presso i predetti locali e atteso lo smarrimento della pratica di condono, la società Ardeatina Commerciale s.r.l. ricostruiva e integrava la domanda di sanatoria, con istanza prot. n. 47932;</h:div><h:div>- in data 10 dicembre 2003, la Società avanzava all’Anas s.p.a. - Compartimento della viabilità per il Lazio richiesta di parere ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), della legge n. 47 del 1985;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 25752 del 13 ottobre 2004, l’Anas s.p.a. esprimeva parere negativo sul condono richiesto, «in quanto l’opera è stata realizzata posteriormente al 13.4.1968 a distanza non conforme a quanto stabilito dal D.M. 1/4/68»;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 101268 del 28 settembre 2005, la Società formulava istanza di riesame del suddetto parere sfavorevole;</h:div><h:div>- Roma Capitale adottava la determina n. 414 del 2 novembre 2005, con cui disponeva il rigetto dell’istanza di sanatoria prot. n. 56731 del 27 marzo 1986, motivato sul fondamento: </h:div><h:div>a) dell’insistenza sul terreno in questione: del vincolo di rispetto della viabilità principale dell’autostrada Grande Raccordo Anulare (km 48,300 Est), come da decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404; del vincolo di protezione mare e fossi, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431; del vincolo derivante dal Piano Territoriale Paesistico 15/3 TOa/2 (di seguito: “P.T.P.”); </h:div><h:div>b) del parere negativo reso dall’Anas s.p.a.;</h:div><h:div>- ritenendo tuttavia illegittimo il predetto provvedimento di diniego, la Società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, ponendo a fondamento dell’impugnativa le seguenti censure:</h:div><h:div>i) eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dell’ingiustizia manifesta, in ordine all’asserita collocazione del manufatto abusivo al di fuori della perimetrazione del centro abitato;  </h:div><h:div>ii) eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altre costruzioni parimenti contigue all’autostrada e comunque assentite con provvedimenti in sanatoria;  </h:div><h:div>- nel frattempo, con nota dell’1 febbraio 2006, l’Anas s.p.a. respingeva la domanda di riesame del proprio precedente parere, sul presupposto che: «[<corsivo>t</corsivo>]<corsivo>ale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di Autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché – ai sensi del D.M. 01.04.1968 – è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri, salvo i casi previsti dall’art. 26 comma 3° del Regolamento di Attuazione del C.S. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del suddetto D.M. 01.04.1968 gli utenti non possono avvalersi della possibilità di sanatoria prevista dall’art. 32 comma 4°, lettera c) della citata Legge 47/85, poiché nella fattispecie in esame il vincolo è stato imposto prima della costruzione dei manufatti e tale ragione esclude anche la natura edificatoria del terreno, rientrante comunque nella fascia di rispetto</corsivo>»; «<corsivo>il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’art. 9 della Legge 24 luglio 1961 n.729 e dal successivo D.M. 01.04.1968, non può essere inteso restrittivamente […], bensì è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori</corsivo>»; «<corsivo>la costruzione in argomento ricade fuori dal perimetro del centro abitato, e si precisa che il P.R.G. recepisce comunque la normativa dettata in materia sia dal D.M. 01.04.1968 che dal D. Lvo. 285 del 30.04.1999 e relativo Regolamento di Attuazione del C.S. D.P.R. 16.09.1996 n.610. […] il N.O. dell’ANAS è stato espresso sulla base dell’art.33 della ripetuta Legge 47/85 che non ammette discrezionalità da parte dell’organo operante, pertanto non è possibile revocare il parere negativo […] in quanto l’opera è stata realizzata nell’anno 1981 a distanza inferiore a quella prevista dal D.M. 01.04.1968 e […] tale distanza costituisce circostanza dirimente per il superamento del vincolo</corsivo>»;</h:div><h:div>- con autonomo ricorso, iscritto al n. 3658 del 2006, la Società impugnava la predetta nota di reiezione del riesame del parere contrario formulato dall’Anas s.p.a.; sennonché, con decreto presidenziale n. 5217 del 20 ottobre 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dichiarava tale ricorso estinto per perenzione, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del c.p.a;</h:div><h:div>-  con motivi aggiunti (occasionati dal rinnovato diniego di nulla osta da parte dell’Anas), la Società impugnava la determina comunale n. 414 del 2 novembre 2005, anche sotto l’ulteriore profilo relativo alla violazione degli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.</h:div><h:div>2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1607 del 2020, respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti.</h:div><h:div>3.– Avverso la predetta sentenza ha dunque proposto appello la Società, riproponendo nella sostanza i motivi di impugnazione sollevati in primo grado, sia pure adattati all’impianto motivazionale della sentenza gravata, e segnatamente deducendo quanto segue.</h:div><h:div>a) Diversamente da quanto statuito dal primo giudice, nel caso di specie non sussisterebbe il vincolo autostradale prescritto dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404, giacché esso, giusto il disposto di cui all’art. 1 del citato decreto, insisterebbe unicamente sulle aree ubicate al di fuori del perimetro del centro abitato, tra cui certamente non potrebbe collocarsi la località ‘Mulino’, sede del manufatto abusivo oggetto del contendere. </h:div><h:div>La perizia tecnica del 28 ottobre 2019, nonché l’ulteriore documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado ben rivelerebbero la configurazione urbanistica della zona in questione, discendendone necessariamente la ricomprensione della stessa nell’ambito del ‘centro abitato’, come definito dall’art. 4 del Codice della strada. Più in dettaglio, tale conclusione troverebbe conferma avuto riguardo ai seguenti inconfutabili ed oggettivi rilievi: i) una analoga consistenza urbanistica emergerebbe dal raffronto tra le fotografie aeree ritraenti l’attuale stato del territorio e quelle risalenti sia all’epoca di conclusione dei lavori di costruzione del capannone (1981) che alla data di presentazione della domanda di condono (27 marzo 1986); ii) il rapporto giudiziario redatto dai Vigili urbani il 31 luglio 1981 descriverebbe la zona di cui trattasi come «borgata abusiva consolidata, perimetrata e proposta per la sanatoria» (cfr. allegato n. 1 della produzione documentale di Roma Capitale, depositata in prime cure il 30 ottobre 2019); iii) in riscontro alla richiesta di certificazione in merito all’esistenza di opere di urbanizzazione presentata dalla Società, il Comune di Roma avrebbe attestato, in data 22 dicembre 2005, che: «la domanda […] è completamente urbanizzata. Le fogne hanno esito al Depuratore di Roma Sud»; iv) con delibera dell’Assemblea Capitolina del 16 aprile 2015, l’area in contestazione sarebbe stata definitivamente ed ufficialmente inserita all’interno del perimetro del centro abitato, ai sensi del Codice della Strada. </h:div><h:div>Difettando l’anzidetto vincolo autostradale, il parere dell’Anas s.p.a., lungi dall’essere necessario e vincolante, si renderebbe di fatto ultroneo, tant’è che correttamente l’Amministrazione comunale non ne avrebbe avanzato richiesta alcuna. Pertanto, del tutto non condivisibile sarebbe l’affermazione del T.a.r. secondo cui, atteso l’espresso parere negativo, l’Ente «non avrebbe potuto decidere diversamente», avendo il giudice di primo grado erroneamente trascurato l’esistenza sul punto di un potere tecnico-discrezionale interamente in capo all’Amministrazione comunale.</h:div><h:div>b) Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la distanza tra il manufatto ed il confine stradale, determinata dal tecnico dell’appellante in 30,54 metri – ed invece stimata dall’Anas s.p.a. (nell’atto di diffida alla continuazione delle opere) in 35 metri – sarebbe in ogni caso sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria. Ed invero, le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure sarebbero inficiate da un’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento. </h:div><h:div>In proposito, varrebbe quanto segue: i) sino al 13 aprile 1968 (data della pubblicazione del decreto ministeriale 1 aprile 1968 nella Gazzetta Ufficiale n. 96), la fattispecie sarebbe regolata dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961, che fisserebbe in 25 metri la distanza minima tra edifici ed autostrade, senza distinguere tra costruzioni situate nei centri abitati ed edificazioni ubicate al di fuori di essi; ii) il menzionato decreto ministeriale del 1968 avrebbe poi prescritto la maggiore distanza di 60 metri esclusivamente per le costruzioni realizzate fuori dai centri abitati, viceversa rimanendo ferma, per le edificazioni all’interno delle aree edificate (tra cui l’immobile oggetto della presente controversia), la minore distanza di 25 metri dal limite della zona di occupazione dell’autostrada, come individuata dalla precedente legge n. 729 del 1961; iii) successivamente, l’art. 28 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, avrebbe aumentato siffatta distanza, portandola a 30 metri per le costruzioni nei centri abitati; tuttavia, quest’ultima normativa sarebbe evidentemente posteriore rispetto alla data di presentazione della domanda di sanatoria (1986) e, ad ogni modo, irrilevante, a fronte dell’accertamento di una distanza senz’altro maggiore (pari a 30,54/35 metri).</h:div><h:div>c) La decisione emessa dal T.a.r. sarebbe erronea anche nella parte in cui non avrebbe accertato l’obbligo a carico del Comune di esaminare la domanda di condono valutando, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, le concrete ed effettive condizioni dei luoghi esistenti al momento del procedimento, e non già la mera ubicazione del manufatto in base alle risultanze formali dell’allora vigente perimetrazione del centro abitato di cui alle disposizioni del Codice della strada. Difatti, l’insistenza dell’immobile nel perimetro del centro abitato emergerebbe ictu oculi, senza necessitarsi a tal fine l’adozione del pur predicato ‘provvedimento formale’ della Giunta municipale; </h:div><h:div>d) Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittimo il diniego di condono, in quanto fondato su ulteriori vincoli, implicanti inedificabilità assoluta, gravanti sull’area interessata. A ben vedere, essi sarebbero meramente richiamati nel provvedimento impugnato, e non viceversa posti a fondamento dello stesso. In particolare, il primo giudice non si sarebbe avveduto della non operatività del disposto di cui all’art. 33 della legge n. 47 del 1985, in considerazione dell’avvenuta commissione degli abusi (ultimati nel 1981) anteriormente all’imposizione dei vincoli in discussione. Ed infatti, da un lato il vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 432 del 1985 sarebbe stato di fatto introdotto dalla legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, che avrebbe quindi dato esecuzione a quanto stabilito dall’art. 1-ter della legge n. 432 del 1985, a distanza di tredici anni dalla richiesta di condono, dall’altro lato il P.T.P., adottato con D.G.R. n. 9849 del 1994, sarebbe stato pur sempre approvato con la summenzionata legge regionale n. 24 del 1998.</h:div><h:div>4.– Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, respinto nel merito.</h:div><h:div>5.– All’odierna udienza straordinaria di smaltimento del 10 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6.‒ Il ‘principio della ragione più liquida’, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni ‒ e quindi di tralasciare ogni valutazione sulle eccezioni pregiudiziali (riproposte anche nel presente grado di appello) di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del primo parere negativo dell’ANAS del 13 ottobre 2004 e per l’estinzione per perenzione del giudizio instaurato dalla ricorrente contro il secondo parere della stessa ANAS (nuovamente sfavorevole) del 1 febbraio 2006 ‒ e di risolvere la lite nel merito.</h:div><h:div>I mezzi di impugnazione sono infatti destituiti di fondamento.</h:div><h:div>7.‒ Ai sensi dell’art. 41-<corsivo>septies</corsivo>, commi 1 e 2, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765), «[<corsivo>f</corsivo>]<corsivo>uori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti e per l’Interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica</corsivo>». </h:div><h:div>Nel caso di autostrade situate «fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PRG», il decreto ministeriale 1 aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art.19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) ha escluso ogni possibilità di deroga alla distanza minima fissata dallo stesso decreto in sessanta metri.</h:div><h:div>All’interno del perimetro del centro abitato la fascia di rispetto risultava, inizialmente, ridotta a venticinque metri, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 24 luglio 1961 n. 729. Il successivo art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha poi stabilito (sempre per le fasce di rispetto autostradali all’interno dei centri abitati) la più ampia fascia di metri 30.</h:div><h:div>7.1.‒ Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, i vincoli derivanti dalla prossimità del terreno edificato con le carreggiate autostradali ha carattere e natura di inedificabilità assoluta ed opera direttamente ed automaticamente.</h:div><h:div>La prescrizione di inedificabilità ‒ in quanto preordinata, non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un’area contigua alla sede stradale all’occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima ‒ opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.</h:div><h:div>7.2.– L’immobile abusivo per cui è causa – situato ad una distanza stimata dall’ANAS in 35 metri dal Grande Raccordo Anulare (e determinata, invece, dal tecnico dell’appellante in 30,54 metri) – è stato realizzato successivamente all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 1404 del 1968 (tale dato non è oggetto di contestazione).</h:div><h:div>Trattandosi di opere realizzate al di fuori del perimetro del centro abitato (per il quale, come si è detto, la fascia di rispetto è di sessanta metri), per le stesse è preclusa la possibilità di condono edilizio.</h:div><h:div>L’art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 stabilisce, infatti, che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso». Il successivo art. 33, aggiunge che non sono suscettibili di sanatoria – tra l’altro – le opere realizzate in contrasto con i «vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici» e con «ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree», precisando che in ogni caso deve trattarsi di vincoli «imposti prima della esecuzione delle opere stesse».</h:div><h:div>8.‒ L’appellante insiste nel sostenere che la distanza minima dei 60 metri non potrebbe trovare applicazione per le opere di cui si discute, in quanto queste ultime risulterebbero collocate all’interno del perimetro del centro abitato (l’abuso edilizio insisterebbe nella «zona denominata Mulino», interamente e completamente urbanizzata).</h:div><h:div>Sennonché, tale argomento è stato correttamente respinto dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>8.1.‒ La delimitazione del «centro abitato» ‒ definito dall’art. 3, comma 1, n. 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 in termini soltanto generici (e segnatamente come: «i<corsivo>nsieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.  Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada</corsivo>» ‒ è stata dal legislatore rimessa, per evidenti motivi di certezza, ad un apposito provvedimento. </h:div><h:div>L’art. 4 del codice della strada prevede infatti che «[<corsivo>a</corsivo>]<corsivo>i fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune</corsivo> […] <corsivo>provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato</corsivo>». Ne consegue che nelle aree non ricomprese in tale perimetro non possono essere applicate le norme che hanno per presupposto la suddetta nozione di «centro abitato». </h:div><h:div>Senza l’approvazione di uno specifico provvedimento comunale di perimetrazione del centro abitato non può dunque trovare applicazione la meno rigorosa fascia di rispetto di 30 metri. A tali fini non può essere invocata, né la nota con cui l’Amministrazione si limita ad attestare «che la domanda come da richiesta n. di prot. 70786 del 2.12.05 è completamente urbanizzata» (da cui non discende certo l’inserimento dell’immobile all’interno del perimetro del centro abitato, ai fini del codice della strada), né la delibera dell’Assemblea Capitolina del 16 aprile 2015, la quale semmai conferma che, al momento dell’abuso e della decisione amministrativa (nell’anno 2005), l’area in questione era pacificamente esterna alla conurbazione urbana.</h:div><h:div>Su queste basi, è irrilevante allegare che «di fatto» la zona sarebbe stata in larga parte edificata.</h:div><h:div>9.‒ A fronte del (duplice) parere negativo sulla sanatoria espresso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo (l’ANAS), l’Amministrazione comunale era vincolata a conformarsi ad esso.</h:div><h:div>La violazione della fascia di rispetto autostradale è idonea a ‘reggere’ autonomamente il diniego di condono.</h:div><h:div>Nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.</h:div><h:div>9.1.‒ Per ragioni di mera completezza, va comunque sottolineato che l’impugnato diniego è fondato, oltre che sul parere sfavorevole dell’ANAS, anche sulla presenza degli ulteriori vincoli paesistici di inedificabilità assoluta derivanti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (nota come legge Galasso) e dal Piano Territoriale Paesistico (adottato con D.G.R. n. 9849 del 1994).</h:div><h:div>In ordine a questi ulteriori ragioni ostative, l’argomento speso dall’appellante ‒ per cui si tratterebbe di vincoli apposti in un momento successivo rispetto all’istanza di condono presentata ‒ di per sé non coglie nel segno.</h:div><h:div>La questione della rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia ‒ oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale ‒ si pone nei seguenti diversi termini:</h:div><h:div>- nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (Adunanza Plenaria, 22 luglio 1999, n. 20);</h:div><h:div>- per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4564);</h:div><h:div>- quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare, e ciò è tanto più vero nei casi (quale quello di specie) in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato;</h:div><h:div>- in definitiva, il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2007, n. 6177; Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità - e la permanenza in loco del manufatto abusivo.</h:div><h:div>10.‒ Venendo poi alla invocata disparità di trattamento ‒ la quale, secondo l’appellante, si desumerebbe dal fatto che l’Autostrada Grande Raccordo Anulare sarebbe «costellata da costruzioni distanti da essa pochissimi metri» ‒ è dirimente (al di là della genericità dell’assunto) richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non è predicabile per gli atti vincolati (cfr. Sez. II, 1 luglio 2020, n. 4184), tra i quali vanno annoverati anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio (cfr. Sez. VI, 2 novembre 2018, n. 6219) in relazione all’insussistenza di un presupposto legale di sanabilità delle opere abusive.</h:div><h:div>In definitiva, l’illegittimità, per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici in cui sia riscontrabile un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una diversa valutazione (cfr. Sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7147).</h:div><h:div>11.‒ Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.</h:div><h:div>11.1.‒ La liquidazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, così dispone:</h:div><h:div>- respinge l’appello n. 4099 del 2020, come in epigrafe proposto;</h:div><h:div>- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore del Comune costituito, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Dario Simeoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>