<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200370920200512133826165" descrizione="" gruppo="20200370920200512133826165" modifica="5/12/2020 1:41:17 PM" stato="4" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="03709"/><fascicolo anno="2020" n="02586"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200370920200512133826165.xml</file><wordfile>20200370920200512133826165.docm</wordfile><ricorso NRG="202003709">202003709\202003709.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2020\202003709\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>12/05/2020 13:41:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Franco Frattini</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 104/2020, resa tra le parti, concernente le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l’ordine di sospensione fino al 17 maggio di tutte le attività di assistenza sanitaria che non rivestano carattere di urgenza e di indifferibilità;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2020, proposto dalla Casa di Cura “Villa Maria” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Molise, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>ASREM - Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gea Medica s.r.l. unipersonale, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che nelle sedi proprie dinanzi al Giudice di primo grado, potranno essere approfonditi gli elementi di censura relativi alla ragionevolezza e compiutezza della base istruttoria del provvedimento regionale, a fronte della pretesa dell’istante a mantenere tutte le attività di assistenza sanitaria da esso erogate, e ciò anche nel contesto temporale del periodo di riferimento (2 maggio 2020 – 17 maggio 2020) che ha evidenziato dati di contagio non costanti, ed in recente rialzo, nella Regione Molise;</h:div><h:div>Ritenuto, ai fini della preliminare ammissibilità dell’appello avverso il decreto cautelare presidenziale del T.A.R. Molise, che non ricorre una delle – eccezionali e limitate – situazioni in cui dal mancato accoglimento dell’istanza deriverebbe una perdita irreversibile del “bene della vita” vantato dal ricorrente con diretto riferimento a principi costituzionalmente tutelati;</h:div><h:div>Ritenuto infatti:</h:div><h:div>- che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione regionale e non il singolo operatore privato, e che la ponderazione di detto interesse è stata compiuta, fermo il sindacato del T.A.R. sulla completezza e ragionevolezza delle valutazioni effettuate;</h:div><h:div>- che la pretesa della ricorrente, relativa alla riapertura per i pochissimi giorni di residuo ambito temporale di efficacia della ordinanza impugnata, ha consistenza di pretesa ad un ristoro meramente economico e di non grave entità.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Dichiara inammissibile l’istanza.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>