<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200361520230920105543253" descrizione="" gruppo="20200361520230920105543253" modifica="20/09/2023 10:59:01" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="03615"/><fascicolo anno="2023" n="08531"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200361520230920105543253.xml</file><wordfile>20200361520230920105543253.docm</wordfile><ricorso NRG="202003615">202003615\202003615.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\35 Oreste Mario Caputo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>20/09/2023 10:59:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Presidente FF</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04919/2019, resa tra le parti, per l’annullamento:</h:div><h:div>a)- della ordinanza di demolizione n. 24 del dirigente dell’UTC, Responsabile del Settore – Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Barano d’Ischia dell’11.06.2014, notificata in data 16 giugno 2014;</h:div><h:div>b)- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3615 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Anna Gaudioso, Francesco Gaudioso, rappresentati e difesi dall'avvocato Filomena Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Filiomena Giglio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 4919 del 2019 del Tar Campania, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 24 del Dirigente dell’UTC, Responsabile del Settore- Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Barano d’Ischia dell’11.06.2014, e notificata il 16.06.2014.</h:div><h:div>Le opere abusive erano realizzate a servizio della porzione di fabbricato posto sul lato ovest e così descritte: <corsivo>“- La porzione ivi esistente (piano terra) risulta completamente demolita e ricostruita con un innalzamento della quota di calpestio pari a circa mt. 1,50. - Sottostante il pianto terra (sfruttando anche l'innalzamento di cui sopra) risulta realizzato un ulteriore livello seminterrato occupante una superficie lorda di circa mq. 51,00, alto circa mt. 3,00, costituito da struttura portante in muratura e copertura in c.a. I due piani sono messi in comunicazione mediante una scala interna. Si precisa che parte della copertura del livello seminterrato (lato sud) pari a circa mq. 16,50, costituisce terrazzo a servizio del piano terra. Opere abusive realizzate a servizio della porzione di fabbricato di cui al punto 2 (lato est): - I locali cantina e cisterna ivi esistenti al piano seminterrato risultano trasformati in abitazione. Inoltre antistante e retrostante gli stessi risultano realizzati degli ampliamenti e più precisamente nella parte antistante per una superficie di circa mq. 15,00 ed un’altezza di circa mt. 3,20, costituita da struttura portante in muratura e copertura in latero-cemento. Si precisa inoltre the la copertura del suddetto ampliamento funge da terrazzo a servizio del piano terra; nella parte retrostante mediante sbancamento del  terrapieno è stato realizzato ampliamento occupante una superficie di circa mq. 12,00 ed è stato sfruttato in parte per la realizzazione di scala di collegamento tra i due livelli e in parte come ambiente adibito a deposito. - Al piano terra il piccolo locale (bagno) ed il pianerottolo coperto da tettoia in legno e lamiere occupanti complessivamente una superficie di circa mq. 8,00, risultano demoliti ed in sostituzioni degli stessi si è rilevata la realizzazione di cassa scala e locale bagno occupanti una superficie di circa mq. 12,00; costituiti da struttura portante in muratura e copertura in laterocemento. Inoltre sul fronte sud del fabbricato ove vi sono delle aree giardino a servizio dello stesso risultano realizzate n. 2 scale in c.a. che collegano i vari terrazzamenti e tratti di pavimentazione parte in cls.  e parte con piastrelle; Sempre nel giardino antistante il fabbricato, addossato e sottoposto alla strada condominiale che conduce al fabbricato, risulta realizzato locale tecnologico occupante una superficie di circa mq. 4,20 ed alto circa mt. 2,30, costituito da struttura portante in muratura e copertura in c.a. Si precisa che tulle le opere descritte si presentano complete e rifinite...."</corsivo>.</h:div><h:div>Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, contestando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, i seguenti motivi di appello:</h:div><h:div>- erroneità della sentenza per insussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, difetto di motivazione, sopravvenienza di una domanda di sanatoria;</h:div><h:div>- violazione degli artt. 36 tu edilizia in quanto la demolizione doveva seguire ad un motivato diniego di sanatoria;</h:div><h:div>- mancata comunicazione di avvio del procedimento;</h:div><h:div>- difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, omessa ponderazione della situazione contemplata, sviamento, in ordine alla sanzione ed al relativo pubblico interesse;</h:div><h:div>- violazione dell'art. 36 cit. e dell'art.164 d.lgs. 490/99, della legge regionale n.10/1982, dell'art. 167 d.lgs. 41/04, del d.P.R. 616/1977 e del giusto procedimento di legge.</h:div><h:div>La parte appellata non si costituiva in giudizio.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza di smaltimento del 18 settembre 2023 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Le valutazioni e le conclusioni raggiunte dal Tar sono del tutto condivisibili e l’appello è destituito di fondamento, in termini tali da rendere applicabile l’art. 74 cod. proc. amm., atteso che i diversi motivi si scontrano con i consolidati orientamenti di questo Consiglio.</h:div><h:div>2. In termini fattuali è pacifico, in quanto emergente dagli atti e confermato dalla narrativa in fatto dello stesso atto di appello, che i manufatti oggetto di demolizione siano quelli accertati dal Comune come realizzati in assenza di titolo edilizio. </h:div><h:div>3. In relazione al primo ordine di motivi di gravame assume rilievo preminente la pacifica sussistenza del vincolo paesaggistico, così come evidenziata dallo stesso motivato provvedimento impugnato in prime cure. A fronte di ciò, è erronea la contestazione circa l’assenza di un vincolo di inedificabilità, nel senso che l’abusiva trasformazione posta in essere – come nel caso di specie – in area vincolata paesaggisticamente in assenza del relativo titolo preventivo comporta l’applicazione della sanzione ripristinatoria.</h:div><h:div>3.1 Va ribadito che, in caso di vincolo paesaggistico sull'area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in sua assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 08/11/2021 , n. 7426). Analogamente, a valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.</h:div><h:div>4. In relazione al secondo ordine di motivi di appello va parimenti ribadito che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità — a differenza della presentazione di un'istanza di condono — non toglie efficacia alla precedente ordinanza di demolizione né priva il Comune del potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi fino alla definizione della domanda, ma comporta la mera sospensione dell'efficacia del provvedimento di demolizione fino alla definizione — anche tacita — dell'istanza (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 10/03/2023 , n. 2567).</h:div><h:div>5. In relazione al terzo motivo di appello, va parimenti ribadito l’orientamento consolidato a mente del quale l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 05/04/2022, n. 2523).</h:div><h:div>6. In relazione al quarto motivo di appello va ribadito (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 27/04/2022, n. 3337) che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino; a maggior ragione quindi l'Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l'abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell'interessato, la quale, se proposta, produce l'effetto di sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria.</h:div><h:div>7. Infine, in relazione all’ultimo ordine di motivi, oltre a quanto già rilevato in ordine agli effetti della istanza di sanatoria, l’infondatezza dei rilievi anche procedimentali emerge alla luce del consolidato principio per cui il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 10/03/2023 , n. 2567).</h:div><h:div>8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>