<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200351220201209130508660" descrizione="" gruppo="20200351220201209130508660" modifica="12/23/2020 2:53:11 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Italian Resuscitation Council (I.R.C.)" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="03512"/><fascicolo anno="2020" n="08431"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200351220201209130508660.xml</file><wordfile>20200351220201209130508660.docm</wordfile><ricorso NRG="202003512">202003512\202003512.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\436 Roberto Garofoli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Garofoli</firma><data>21/12/2020 09:12:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Solveig Cogliani</firma><data>09/12/2020 18:08:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1240/2019, resa tra le parti, non notificata, con la quale era respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso la nuova regolamentazione attuativa regionale in materia di autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario, nella Regione Puglia;</h:div><h:div>e per il conseguente annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2018, n. 1295 comunicata via e-mail in data 1° agosto 2018 e pubblicata sul BURP il 28 agosto 2018 di adozione di una «<corsivo>nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia</corsivo>», contestualmente revocando la precedente disciplina introdotta con la deliberazione di Giunta regionale n. 1351/2017, nella parte in cui:</h:div><h:div>a)	prevede che la prova di idoneità finale sostenuta dagli aspiranti esecutori BLSD che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati debba svolgersi «<corsivo>alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL</corsivo>» (art. 7);</h:div><h:div>b)	dispone che «<corsivo>le spese sostenute per la verifica obbligatoria sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalla ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto</corsivo>» (art. 7);</h:div><h:div>c)	pur consentendo un rinvio solo in caso di contemporanea richiesta di verifica da parte di più centri nella stessa giornata, non esplicita che la prova finale deve comunque essere ritenuta valida, con conseguente doveroso rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del DAE, qualora i soggetti incaricati delle verifiche non presenzino per ragioni non imputabili a documentata impossibilità legata al contemporaneo svolgimento di più prove pratiche (art. 7);</h:div><h:div>- della determina dirigenziale n. 213 dell’11 giugno 2018, comunicata a IRC in pari data, con la quale la Regione Puglia ha ripristinato, nelle more dell’adozione della regolamentazione attuativa della l.reg. n. 14/2018, la disciplina di cui alla d.G.R. n. 1351/2017;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Italian Resuscitation Council (I.R.C.), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via Properzio n.5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Puglia, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Simone, con domicilio eletto presso la sede della delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36; </h:div><h:div>Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, Centrale Operativa 118 Presso L'Asl di Foggia non costituite in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Accademia Scientifica Foggiana Emergenza, Brundisium, Cives Lecce, Daunia, Emergency Medical Training, Cittadella della Carità San Raffaele, For Life Cellamare, Friends, G.I.F.E.S.A., Hermes, Salentum Terrae, Together For Life, Formolise, E.R.A., Scuola Sport Acquatici, Simba non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica con modalità da remoto del giorno 3 dicembre 2020 il Cons. Solveig Cogliani e dati per presenti gli Avvocati delle parti come da note d’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I – Con l’appello indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale nella promozione e diffusione delle pratiche di c.d. “<corsivo>basic life support</corsivo>”, lamenta che la Regione Puglia, a differenza di tutte le altre regioni italiane, avrebbe introdotto in materia una regolamentazione contraddistinta:</h:div><h:div>- per un verso, da asserite rigidità procedurali concernenti le modalità di verifica delle competenze acquisite dagli aspiranti esecutori BLSD, tali da pregiudicare l’obiettivo della “massima diffusione” dell’apprendimento delle tecniche salvavita;</h:div><h:div>- per altro verso, da un approccio che penalizzerebbe le associazioni private accreditate rispetto alle strutture pubbliche con esse operanti in regime di concorrenza (Centrali operative del 118 e ASL), mediante l’introduzione di oneri economici aggiuntivi, applicabili selettivamente ai soli centri di formazione privati.</h:div><h:div>Espone, nel ricostruire la complessa vicenda normativa e processuale, che con un primo atto regionale, la d.G.R. n. 185/2014, erano introdotte disposizioni incompatibili con la normativa nazionale di riferimento, costituita dall’art. 1, co.2, l. n. 120 del 2001 e dagli accordi Stato/Regioni n. 1626 del 27 febbraio 2003 e n. 127 del 30 luglio 2015. In particolare, pur a fronte di una disposizione nazionale che subordinava il rilascio dell’autorizzazione all’impiego del DAE al mero superamento della prova di valutazione pratica svolta presso i centri di formazione accreditati, la disciplina regionale imponeva ai partecipanti ai corsi di sostenere una seconda ed ulteriore prova pratica, da tenersi presso le strutture didattiche delle Centrali Operative del 118.</h:div><h:div>A seguito di impugnazione, tale delibera era revocata e la Regione adottava la nuova  disciplina con d.G.R. n. 1351/2017 . Ciò anche in applicazione di quanto sancito dalla Conferenza Stato – Regioni, stabilendo la nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera, </h:div><h:div>A seguito della proposizione dei motivi aggiunti,  con  ordinanza cautelare n. 478/2017 il primo giudice condivideva le perplessità  per un verso, nella parte in cui la nuova delibera conduceva ad una «<corsivo>duplicazione delle prove pratiche cui gli aspiranti esecutori vengono sottoposti all’esito dei corsi di formazioni curati da Associazioni già verificati a monte</corsivo>», diversamente da quanto previsto dalle «<corsivo>discipline di dettaglio vigenti in molteplici altre Regioni</corsivo>», per altro verso, ove risultava divergente dalle «<corsivo>previsioni contenute nelle linee-guida ministeriali recepite nell’accordo Stato-Regioni di cui alla circolare n. 127/CSR del 30 luglio 2015</corsivo>»; secondo il quale, coloro i quali abbiano superato la prova pratica esperita all’esito dei corsi organizzati dalle associazioni accreditate «<corsivo>risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’impiego del DAE</corsivo>».</h:div><h:div>In asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare, era «<corsivo>sospesa ogni attività di rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo del DAE, fino a nuova comunicazione</corsivo>».</h:div><h:div>In data 26 marzo 2018, in occasione di un incontro tra il dirigente del settore salute ed i rappresentanti dei principali centri di formazione accreditati in Regione, era reso noto che, proprio in quel periodo, era «<corsivo>in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale una proposta di legge volta a disciplinare la materia</corsivo>».</h:div><h:div>Pertanto, con l. reg. n. 14 del 17 aprile 2018, la Regione Puglia interveniva in materia, prevedendo, all’art. 3, co. 3, che:</h:div><h:div>a) l’autorizzazione all’uso del DAE per personale non sanitario “c.d. laico” è nominativa ed è rilasciata, per conto della Regione, dal responsabile della Centrale Operativa del 118 o dal responsabile per l’emergenza-urgenza dell’Azienda Sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso, a seguito del superamento di apposita prova di idoneità svolta presso i centri di formazione accreditati;</h:div><h:div>b)	al fine di consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale, i centri accreditati sono tenuti a comunicare le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche, nei termini indicati dalla Regione con propria regolamentazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;</h:div><h:div>c)	l’omessa o erronea comunicazione delle informazioni che precedono, che determini l’impossibilità di effettuare i controlli sullo svolgimento dell’attività formativa e sulle verifiche finali, comporta il mancato rilascio della autorizzazione all’utilizzo del DAE e, in caso di reiterazione, la revoca dell’accreditamento nei confronti del centro di formazione.</h:div><h:div>In data 14 maggio 2018, si teneva un ulteriore incontro presso gli uffici regionali, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni accreditate operanti nel settore della formazione.</h:div><h:div>In tale occasione, gli Uffici sottoponevano una possibile nuova formulazione dell’art. 7, co. 2, d.G.R. n. 1351/2017.</h:div><h:div>In data 11 giugno 2018, era introdotta una apposita disciplina transitoria, in attesa dell’adozione della regolamentazione definitiva.</h:div><h:div>Deduce l’appellante che con la d.G.R. n. 1295 del 18 luglio 2018, era adottata la nuova regolamentazione senza tener conto degli elementi di criticità segnalati dalle Associazioni.</h:div><h:div>Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, IRC, pertanto, chiedeva l’annullamento dell’art. 7 della d.G.R. n. 1295/2018, nella parte in cui detta prescrizioni asseritamente in contrasto con l’obiettivo della massima diffusione dell’apprendimento delle tecniche salva-vita, esorbitando dalle indicazioni contenute nella l. reg. n. 14/2018.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 394 dell’11 ottobre 2018, il primo giudice respingeva la domanda cautelare in considerazione della circostanza che con la delibera impugnata era stata data attuazione alle disposizioni primarie, senza violare i principi in materia di concorrenza.</h:div><h:div>Avverso tale pronuncia IRC proponeva appello cautelare, che era accolto da questa Sezione, con ordinanza n. 5950 del 7 dicembre 2018, ai soli fini della celere definizione del giudizio in primo grado.</h:div><h:div>In relazione alla nuova disciplina, tuttavia, l’appellante segnalava le criticità determinate dalla lentezza nel concedere le autorizzazione ed ancora quelle dovute alla previsione dell’obbligo, posto a carico dei soli centri di formazione privati accreditati, di garantire la presenza fissa di un incaricato dell’associazione, presso la relativa sede operativa, per almeno tre giorni a settimana.</h:div><h:div>Con sentenza n. 1240 del 27 settembre 2019, il primo giudice,  tuttavia confermava la decisione cautelare, respingendo il gravame:</h:div><h:div> - dichiarava improcedibile il primo ricorso avverso l’inerzia della p.a., ed i primi motivi aggiunti a seguito del riesame complessivo della materia a seguito dell’emanazione della legge regionale;</h:div><h:div>- respingeva i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Avverso la sentenza di primo grado l’appellante deduce i motivi di seguito specificati.</h:div><h:div>Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di </h:div><h:div>motivazione, illegittimità della deliberazione gravata in primo grado per violazione dell’art. 1, co. 2, l. 120/2001, dell’accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, dell’art. 118, co. 4, Cost., nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste, violazione dei principi di efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa. L’art. 7 della d.G.R. n. 1295/2018 sarebbe illegittimo, infatti, nella parte in cui prevede -  discostandosi asseritamente sul punto dalle prescrizioni della l. reg. n. 14/2018 -  che «<corsivo>la valutazione del soggetto formatore deve svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL</corsivo>».</h:div><h:div>Sul punto, l’art. 3 della l.reg. n.  14/2018 si limiterebbe a stabilire che i centri accreditati sono tenuti a comunicare tempestivamente «<corsivo>le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche</corsivo>», al fine di <corsivo>«consentire ai rappresentanti delle centrali operative o delle aziende sanitarie di effettuare i controlli previsti e di partecipare alla verifica finale</corsivo>». </h:div><h:div>Costituirebbe dato acquisito che le strutture del 118 deputate allo svolgimento delle verifiche in occasione delle prove finali non dispongano di risorse sufficienti da destinare a tale attività.</h:div><h:div>Il primo giudice, dunque, avrebbe travisato la portata della censura, ritenendo «<corsivo>inconferente</corsivo>» la doglianza con cui sarebbe stata denunciata «<corsivo>la mancata previsione di un obbligo di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del D.A.E., in ipotesi di circostanze ostative dovute a motivi organizzativi o a caso fortuito o forza maggiore, che impediscano ai delegati dell’A.S.L. di poter presenziare</corsivo>». </h:div><h:div>Secondo l’appellante, invece, tale previsione sarebbe contrastante  con l’obiettivo della massima diffusione dell’utilizzo del DAE.</h:div><h:div>Sotto un ulteriore profilo, erroneità della sentenza per travisamenti dei presupposti di fatto e </h:div><h:div>violazione degli artt.  49 e 56 del  TFUE, nonché dell’art. 10, par. 1-2, e dell’art. 14, par. 6, direttiva Nn 2006/123/CE (c.d.“Direttiva servizi”); illegittimità della deliberazione gravata in primo grado per violazione del principio di proporzionalità .</h:div><h:div>La nuova regolamentazione regionale violerebbe anche i principi concorrenziali:</h:div><h:div>a)	per l’imposizione di oneri economici selettivamente gravanti soltanto sui centri di formazione privati;</h:div><h:div>b)	per l’affidamento di funzioni di controllo a soggetti, quali le Centrali Operative del 118, che operano in concorrenza con i centri di formazione, senza neppure individuare idonee misure volte ad evitare che si verifichi, in concreto, una situazione di “conflitto di interessi”.</h:div><h:div>Quand’anche si ammettesse che alle Centrali operative del 118 possano in astratto essere affidati compiti di verifica con riguardo ad operatori “concorrenti”, occorrerebbe comunque evitare che, in concreto, si verifichino situazioni di palese conflitto di interessi. Ai sensi dell’art. 14, par. 6, della c.d. “Direttiva Servizi”, «<corsivo>gli Stati membri non  subordinano l’accesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: [...] 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti</corsivo>».</h:div><h:div>A riguardo invoca il parere AS1378 del 26 maggio 2017, pubblicato sul bollettino n. 21 del 5 giugno 2017, con cui l’AGCM, esaminando le linee-guida emanate dalla Regione Sicilia in materia di formazione all’utilizzo del DAE, riscontrava numerose criticità concorrenziali,  in relazione all’attribuzione alle Centrali Operative del 118 di poteri ispettivi e di controllo nei confronti dei Centri di formazione, osservando che, «<corsivo>poiché le C.O. 118 sono essi stessi soggetti accreditati attivi, in concorrenza con gli altri operatori, anche privati, nell’offerta dei servizi di formazione per l’utilizzo dei DAE, le richiamate disposizioni determinano una situazione di conflitto d’interesse in capo alle C.O. 118, i quali finiscono con il ricoprire il doppio ruolo di soggetto regolatore e soggetto regolato</corsivo>».</h:div><h:div>Ancora, gli oneri economici connessi alle verifiche colpirebbero unicamente i centri di </h:div><h:div>formazione privati. Relativamente a tale punto, la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad osservare che tale previsione risponderebbe a una «<corsivo>una normale esigenza di coordinamento delle attività»</corsivo>, prevedendo cioè il «<corsivo>rimborso dei costi sostenuti, a carico della finanza pubblica regionale, per l’attività svolta a favore delle associazioni private accreditate, dagli uffici procedenti</corsivo>».</h:div><h:div>Invece, a parere dell’appellante l’art. 7 della d.G.R. n.1295/2018 introdurrebbe una disposizione autonoma, non contemplata dalla legge regionale, diretta a prevedere che «<corsivo>le spese sostenute per la verifica obbligatoria sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalle ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto</corsivo>».</h:div><h:div>Erroneità della sentenza con riguardo alla regolazione delle spese di lite, laddove le pone a  </h:div><h:div>carico dell’allora ricorrente.</h:div><h:div>Si è costituita la Regione, eccependo in via preliminare l’inammissibilità/improcedibilità perché la d.G.R.  n. 1295/2018 oggetto del contenzioso de quo non sarebbe più vigente sin dal 22 ottobre 2019, data in cui veniva approvata e pubblicata la d.G.R. n. 1915 – che non sarebbe stata mai impugnata - dovendosi ritenere integralmente trasfusa in detta deliberazione che ad oggi disciplina sul territorio Pugliese la materia della formazione e dell’utilizzo del DAE.</h:div><h:div>In via gradata, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, sostiene la Regione la non riferibilità della questione oggetto di contenzioso a tematiche attinenti alla concorrenza.</h:div><h:div>Con memoria per l’udienza di discussione l’appellante ha contro dedotto l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità perché la nuova delibera n.  1915/2019 sarebbe intervenuta unicamente a modificare alcune specifiche disposizioni della disciplina impugnata in primo grado.</h:div><h:div>Precisa, dunque, i punti oggetto di gravame:</h:div><h:div>a)	la previsione secondo cui la prova di idoneità finale sostenuta dagli aspiranti esecutori BLSD che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati debba svolgersi «<corsivo>alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL</corsivo>» (art. 7);</h:div><h:div>b)	la previsione per cui «<corsivo>le spese sostenute per la verifica obbligatoria sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalla ASL tenendo conto degli importi indicati nel CCNL della Dirigenza e del Comparto</corsivo>» (art. 7);</h:div><h:div>c)	la previsione che, pur consentendo un rinvio solo in caso di contemporanea richiesta di verifica da parte di più centri nella stessa giornata, non esplicita che la prova finale deve comunque essere ritenuta valida, con conseguente doveroso rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del DAE, qualora i soggetti incaricati delle verifiche non presenzino per ragioni non imputabili a documentata impossibilità legata al contemporaneo svolgimento di più prove pratiche</h:div><h:div>Ha ribadito poi le censure già dedotte con l’atto di appello.</h:div><h:div>Con note per l’udienza di discussione la Regione ha dunque chiesto il passaggio in decisione salvo avversa richiesta di discussione.</h:div><h:div>All’udienza con modalità da remoto in data 3 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>II – Osserva il Collegio, in via preliminare, che deve respingersi l’eccezione di parte appellata in quanto il tenore della nuova disposizione non lascia spazio ad equivoca interpretazione quanto alla limitazione dell’intervento modificativo, che non attiene alle disposizioni oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>III – Ai fini della decisione sulla questione controversa è necessario procedere ad una ricostruzione della disciplina di settore.</h:div><h:div>Con la l. 3 aprile 2001, n. 1202, il legislatore statale ha introdotto l’utilizzo extra ospedaliero dei DAE ad opera del personale sanitario non medico ed del personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica (art. 1). La legge, all’art. 2, demanda poi alle Regioni e alle Province autonome la disciplina relativa al rilascio da parte delle aziende sanitarie, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, delle autorizzazioni all’utilizzo extra ospedaliero dei DAE al personale sanitario non medico e al personale non sanitario. All’art. 2 <corsivo>bis</corsivo> è poi indicato che l’attività di formazione del personale sanitario non medico e del personale non sanitario può essere svolta dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria e da organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro.</h:div><h:div>Con il d.m. 18 marzo 2011il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato i criteri e modalità quadro per la diffusione dei DAE e per la formazione all’utilizzo dei DAE da parte del personale sanitario non medico e del personale non sanitario, demandando, dunque, alle Regioni ed alle Province autonome l’individuazione puntuale delle politiche per la diffusione dei DAE sul territorio, dei programmi dei corsi di formazione</h:div><h:div>per l’utilizzo dei DAE, delle modalità per il riconoscimento al personale formato dell’autorizzazione all’utilizzo dei DAE e dei criteri per l’accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare i corsi di formazione per l’utilizzo dei DAE.</h:div><h:div>Secondo quanto evidenziato dall’AGCM – con il parere sopra menzionato in fatto – la disciplina si muove, al fine della massima diffusione dell’uso dei defibrillatori,  in un’ottica di liberalizzazione e apertura al mercato dell’attività di formazione all’utilizzo di DAE.</h:div><h:div>Il decreto dispone che possono essere accreditati a svolgere l’attività di formazione sia enti qualificati nell’ambito sanitario - quali in particolare le organizzazioni di emergenza territoriali 118 e la Croce Rossa Italiana – sia altri soggetti pubblici e privati dotati di adeguate strutture di formazione, a prescindere dalla presenza o meno di uno scopo di lucro.</h:div><h:div>Le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi delle C.O. 118 con riguardo, tra l’altro, alla definizione dei programmi dei corsi di formazione, delle modalità di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei DEA, nonché dei criteri per l’accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di formazione.</h:div><h:div>Con la circolare ministeriale del 16 maggio 2014, sono stati poi approvati, con riferimento esclusivamente ai corsi di formazione rivolti a personale non sanitario, gli “<corsivo>indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno</corsivo>”, al fine espresso di favorire una maggiore omogeneità delle discipline regionali e, quindi, di semplificare il processo amministrativo di accreditamento dei soggetti formatori attivi a livello pluriregionale, anche alla luce dell’atteso incremento di richieste di formazione.</h:div><h:div>Gli indirizzi di cui alla sopra richiamata circolare ministeriale sono stati poi, pressoché</h:div><h:div>integralmente, recepiti nell’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 rep. atti n. 127/CRS, recante per l’appunto “<corsivo>Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione </corsivo><corsivo>finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(DAE) ai sensi del D.M. 18 marzo 2011</corsivo>”.</h:div><h:div>IV – I rilievi dell’AGCM sulla regolamentazione nella Regione Sicilia  sono rivolti alla genericità delle previsioni normative dettate nel demandare  alle C.O. 118 competenze il cui esercizio è idoneo a incidere sul mantenimento dell’accreditamento da parte dei soggetti attivi nell’offerta di servizi di formazione per l’utilizzo dei DAE e sulla stessa possibilità di svolgimento dell’attività di formazione nei confronti di alcune categorie di enti nonché sulla disciplina dei costi dei corsi.</h:div><h:div>III – Tanto premesso, nel merito l’appello è infondato, salvo quanto disposto dalla sentenza di prime cure con riferimento alle spese di lite.</h:div><h:div>IV – La nuova deliberazione, adottata ad esito del confronto partecipativo e delle vicende giudiziarie, ha modificato l’originaria previsione, originariamente censurata, che disponeva la duplicazione delle prove. In tale modo, a seguito dell’intervento del legislatore regionale, era disposta la comunicazione dello svolgimento delle prove da parte dei Centri di formazione al fine di consentire le verifiche da parte degli Uffici sanitari.</h:div><h:div>Da un lato, dunque, va osservato che la disposizione non si pone in contrasto con la legge regionale, che non precisa in che modo debba avvenire tale ‘controllo’ ed anzi muove dall’intento di disciplinare con una modalità precisa e senza demandare a successivi protocolli d’intesa – eventuali e non determinati – le modalità così evitando la genericità censurata dall’Autorità posta a tutela della concorrenza.</h:div><h:div>Inoltre, deve ritenersi non contrastante con la disciplina legislativa regionale la previsione attuativa, in quanto la partecipazione prevista dalla nuova regolamentazione appare diretta a realizzare una modalità di verifica dell’effettiva acquisizione delle competenze tramite i corsi di formazione.</h:div><h:div>Del resto, come evidenziato dal primo giudice, tale previsione appare altresì coerente con l’attribuzione delle competenze regionali nella regolamentazione in materia di rilascio da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’A.S.L. o dell’Azienda ospedaliera di competenza.</h:div><h:div>Peraltro, la disciplina regionale in questione appare elaborata nel rispetto dell’ambito di competenza  delle Regioni e delle Province autonome:  queste infatti individuano - come del resto ricordato anche nelle linee fissate nel 2011 dal Ministero della Salute, <corsivo>“ anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell’emergenza territoriale 118”, </corsivo>che<corsivo> “provvedono a disciplinare l’erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in supporto vitale di base ... e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione</corsivo>”; la suddetta disciplina regionale non si discosta, del resto, da quanto previsto nel 2015 dalla Conferenza Stato Regioni, che nell’allegato “A” al punto “6” – “<corsivo>Rilascio dell’autorizzazione all’uso del DAE</corsivo>” - documento prodotto nella seduta del 30 luglio 2015, ha disposto che  “<corsivo>L’autorizzazione all’utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione o PA a coloro che al termine del corso di formazione hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l’effettuazione delle manovre di BLS-D</corsivo>”.</h:div><h:div>V – La contestata disposizione, peraltro, non preclude affatto l’operatività di una molteplicità di soggetti attivi nel campo della formazione sul territorio regionale in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, essendo solo diretta che sia assicurato un controllo circa la reale acquisizione, all’esito dei corsi di formazione, di effettive competenze, certo necessarie in un ambito così delicato quale è quello dell’utilizzo dei defribillatori.</h:div><h:div>Né possono risultare ostative alcune difficoltà organizzative verificatesi, secondo l’assunto di parte appellante; a fronte delle stesse, non mancano nell’ordinamento altre forme rimediali da azionare.</h:div><h:div>VI – Alla luce di quanto evidenziato, peraltro, non appaiono pertinenti le censure attinenti alla violazione della concorrenza, alla luce del citato parere dell’AGCM, riferito a differenti profili.</h:div><h:div>VII - E’ condivisibile, peraltro, la considerazione del primo giudice in relazione alla carenza del conflitto d’interesse, in quanto spetta per legge (art. 1, comma 2, l. 3 aprile 2001 n. 120) agli uffici o servizi dell’A.S.L. “<corsivo>nell’ambito del sistema di emergenza 118</corsivo>” verificare la positiva formazione, che può anche essere erogata dalle associazioni come la ricorrente I.R.C., e quindi assicurare la piena integrazione dei soggetti autorizzati all’utilizzo del D.A.E. con il complessivo sistema della gestione delle emergenze.</h:div><h:div>VII – Anche la previsione, a carico dei Centri, delle spese relative alla verifica sfugge alle dedotte censure di violazione della concorrenza, in quanto coerente con la generale necessità di rimborso dei costi sostenuti, con oneri per la finanza pubblica regionale, per l’attività svolta a favore delle associazioni private accreditate dagli uffici procedenti, come evidenziato correttamente dal primo giudice.</h:div><h:div>VIII – Deve essere, invece, riformata la sentenza appellata con riferimento alla determinazione delle spese del primo grado, poste a carico della parte allora ricorrente. La novità della questione, il lungo iter giudiziale, nell’ambito del quale, peraltro, l’Amministrazione ha eliminato – con la nuova normativa – alcune  criticità dell’originaria previsione, inducono il Collegio a ritenere corretto disporre la compensazione delle spese del primo grado.</h:div><h:div>IX – Con riferimento, altresì, al presente grado di giudizio, devono essere compensate le spese di lite in ragione della parziale soccombenza dell’appellante.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla determinazione delle spese di lite disposta dalla sentenza n. n. 1240 del 27 settembre 2019 e, in riforma della stessa, dispone la compensazione delle spese del primo grado. Respinge, per il resto, l’appello.</h:div><h:div>Spese compensate nel presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio con modalità da remoto del giorno 3 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Solveig Cogliani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>