<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200344620200611123009007" descrizione="" gruppo="20200344620200611123009007" modifica="6/11/2020 8:20:34 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="03446"/><fascicolo anno="2020" n="03488"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200344620200611123009007.xml</file><wordfile>20200344620200611123009007.docm</wordfile><ricorso NRG="202003446">202003446\202003446.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2020\202003446\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>11/06/2020 20:20:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>MASSIMILIANO NOCCELLI</firma><data>11/06/2020 12:53:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell’ordinanza cautelare n. 80 del 23 aprile 2020 del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, sez. I resa tra le parti, che ha respinto l’istanza volta ad ottenere la sospensione del d.P.G.R. n. 20 del 14 febbraio 2020 con il quale del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo ha decretato «<corsivo>di prendere atto della sostituzione operata da Federcaccia dei propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Sulmona; di prendere atto, pertanto, che i signori Gentile Antonio Carmine e D’Amore Mario, quali rappresentanti di Federcaccia, sono subentrati nel Comitato di Gestione dell’ATC Sulmona in sostituzione dei signori Marco Del Castello e Davide Petrarca</corsivo>»<corsivo>
					</corsivo>e contestualmente ne ha disposto la comunicazione<corsivo>
					</corsivo>«<corsivo>agli interessati e all’Ambito Territoriale di Caccia Sulmona</corsivo>»<corsivo>
					</corsivo>nonché la pubblicazione «<corsivo>sul sito internet regionale http:/www.regione.abruzzo.it/caccia</corsivo>».</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2020, proposto da Marco Del Castello, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35 B; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia - Sezione Provinciale di L’Aquila, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Malignano Stuart, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonio Carmine Gentile e Mario D’Amore, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giuseppe Malignano Stuart, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>A.T.C. Ambito Territoriale Caccia – Sulmona, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>visto l’art. 62 c.p.a.;</h:div><h:div>visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020;</h:div><h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di L’Aquila e di Antonio Carmine Gentile e di Mario D’Amore;</h:div><h:div>vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, nell’assenza dei difensori, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>- ritenuto, sul piano del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, che l’appello di Marco Del Castello non è assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, nonostante la pregevolezza della argomentazioni addotte, non apparendo illegittima la sostituzione dei due componenti designati in seno al Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di Sulmona, per via dell’imprescindibile connotato fiduciario che la loro designazione ha da parte delle associazioni venatorie, connotato fiduciario che emerge chiaramente anche dalla complessiva lettura dell’art. 32 della L.R. n. 10 del 2004 in base all’essenziale meccanismo della rappresentatività;</h:div><h:div>- considerato comunque che per la novità della questione, di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici nella giurisprudenza di questo Consiglio, le spese del presente grado del giudizio cautelare possono essere interamente compensate tra le parti;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello di Marco Del Castello (Ricorso numero: 3446/2020).</h:div><h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in modalità da remoto, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Cicco</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3446/2020) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>