<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200290020240510152805202" descrizione="" gruppo="20200290020240510152805202" modifica="16/05/2024 13:24:40" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02900"/><fascicolo anno="2024" n="04391"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200290020240510152805202.xml</file><wordfile>20200290020240510152805202.docm</wordfile><ricorso NRG="202002900">202002900\202002900.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1071 Fabio Franconiero\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>fabio franconiero</firma><data>16/05/2024 12:42:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giordano Lamberti</firma><data>10/05/2024 15:43:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Presidente FF</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 450/2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Rossella Giordano, rappresentata e difesa dall'avvocato Tammaro Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Umberto D'Altorio, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Roccaraso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Potena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Umberto D'Altorio e del Comune di Roccaraso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Petrarca, in sostituzione dell'Avv. Costantino Carugno, Tammaro Chiacchio ed Emilio Potena in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – L’appellante Rossella Giordano ha conseguito, in data 11.10.2013, il permesso di costruire n. 25, a cui faceva seguito, in data 13.11.2015, la variante n. 23 relativi alla ristrutturazione edilizia e all’ampliamento del fabbricato sito in Roccaraso alla Via del Sannio, destinato a civile abitazione (fg. 7, particelle 238 e 1623).</h:div><h:div>2 - L’Ufficio tecnico comunale, con nota dell’8.06.2016 - assunta a seguito di esposto, datato 19.05.2016, dell’odierno appellato - avviava procedimento volto alla verifica della legittimità del precitato p.d.c. n. 23/2013, emettendo, in data 05.09.2016, ordinanza di sospensione lavori n. 46.</h:div><h:div>3 - A seguito delle verifiche del caso e ad esitazione di istanza dell’appellante, veniva: a) rilasciato “<corsivo>il permesso di costruire n. 16 del 14.12.2017… per la seconda variante di completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento parziale ai sensi della L.R. n.16/2009 e dell’art. 10 del D.P.R n. 380/2001</corsivo>”; b) revocata l’anzidetta ordinanza di sospensione lavori.</h:div><h:div>4 – L’appellato Umberto D’Altorio, quale abitante nell’immobile frontista, ha impugnato avanti il Tar per l’Abruzzo i predetti permessi di costruire (n. 25/2013, n. 23/2015 e n. 16/2017) rilasciati dal Comune di Roccaraso in favore dell’appellante nonché l’ordinanza n. 69/2017, con la quale il Comune di Roccaraso disponeva la revoca della precedente ordinanza del 5 settembre 2016 n. 46/2016, con la quale lo stesso Comune aveva disposto la sospensione dei lavori.</h:div><h:div>5 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, previo rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso, lo ha accolto in relazione al primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001, rilevando che:</h:div><h:div>- “<corsivo>l’originario permesso di costruire è stato rilasciato in data 11 ottobre 2013 e risulta comprovato…che i lavori sono iniziati nel dicembre 2014, allorquando il titolo edilizio era già decaduto per l’effetto del decorso del termine di un anno dal rilascio del titolo ed in assenza di un provvedimento di proroga da parte del Comune</corsivo>”;</h:div><h:div>- che tale aspetto travolge anche il permesso di costruire n. 16/2017 che non sarebbe qualificabile alla stregua di un nuovo e autonomo titolo edilizio sostitutivo del precedente, trattandosi invece di una variante ad un titolo ormai decaduto.</h:div><h:div>6 - Rossella Giordano ha proposto appello avverso tale pronuncia contestando, con il primo motivo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>In particolare, l’appellante non condivide l’opzione ermeneutica privilegiata dal Giudice di prime cure secondo cui “<corsivo>l’effetto decadenziale ha carattere automatico ed è ricollegato al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, tanto è vero che la giurisprudenza qualifica il provvedimento recante la declaratoria di decadenza del permesso di costruire come un provvedimento di natura ricognitiva di effetti già verificatisi ex lege, con l'infruttuoso decorso del termine fissato</corsivo>”.</h:div><h:div>Per l’appellante, anche a fronte del tenore letterale dell’art. 15 del d.P.R. n. 308/2001, la decadenza, sebbene a contenuto vincolato: - ha carattere autoritativo e non è sottratta all’obbligo di motivazione; - può essere dichiarata solo previa formale e apposita contestazione; - postula il previo contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza di presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la stessa. </h:div><h:div>Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, l’attività procedimentale che porta all’adozione di un provvedimento espresso di decadenza non potrebbe essere superata dal rilievo che “<corsivo>il Comune, all’atto del rilascio del titolo edilizio aveva preannunciato la decadenza in caso di mancato inizio dei lavori nel termine di un anno</corsivo>”.</h:div><h:div>6.1 – Con il secondo motivo l’appellante censura la statuizione di primo grado laddove ha ritenuto che il permesso di costruire n. 16/2017 non potesse qualificarsi “<corsivo>quale nuovo e autonomo titolo edilizio sostitutivo del precedente</corsivo>”, atteso che si tratterebbe di una “<corsivo>variante di completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento parziale ai sensi della L.R. 16/2009</corsivo>” assentiti con l’originario permesso di costruire.</h:div><h:div>L’appellante sostiene che, sebbene il permesso di costruire n. 16/2017 fosse formalmente definito “in variante”, avrebbe natura e connotazione di titolo nuovo e autonomo; rileverebbe in tal senso il dato che si assentiva un intervento qualitativamente e quantitativamente diverso da quello originario.</h:div><h:div>7 – L’appello è fondato.</h:div><h:div>La questione pone il problema se la decadenza del permesso di costruire operi anche in assenza di un’apposita dichiarazione amministrativa, come sostenuto da una parte della giurisprudenza, soprattutto di primo grado (<corsivo>cfr</corsivo>. Tar Sicilia Catania, Sez. I, 16 febbraio 2015, n. 528; Tar Sicilia Palermo, Sez. II, 14 marzo 2014, n. 746; Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 28 giugno 2005, n. 5370), oppure necessiti di una dichiarazione, all’esito di un apposito procedimento (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2000, n. 3612). </h:div><h:div>Il Collegio intende aderire a quest’ultimo indirizzo, anche recentemente ribadito da questo Consiglio, secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (<corsivo>cfr.</corsivo> Cons. St., Sez. IV, 22 ottobre 2015 n. 4823). </h:div><h:div>Quanto alla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli apposti strumenti partecipativi, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St., Sez. VI, 23 marzo 2023, n. 2935; Cons. St., Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5285; Cons. St., Sez. V, 12 maggio 2011, n. 2821; Cons. St., Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 249; Cons. St., Sez. VI,17 febbraio 2006, n. 671).</h:div><h:div>7.1 – L’accoglimento del primo motivo di appello ed il conseguente rigetto, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado rende irrilevante sia l’esame dell’eccezione del Comune di tardività del ricorso di primo grado (che in ogni caso doveva essere dedotto tramite ricorso in appello e non in una mera memoria, <corsivo>cfr.</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456), sia l’esame del secondo motivo di appello, dovendosi concludere che il permesso n. 16/2017, comunque lo si voglia qualificare, non accedeva, come erroneamente ritenuto dal Tar, ad un titolo che aveva ormai perso l’efficacia, dal momento che tale effetto non è mai stato legittimamente dichiarato.</h:div><h:div>8 – Per le ragioni esposte l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Deve infatti prendersi atto che il ricorrente in primo grado non ha riproposto ritualmente in appello i restanti motivi di ricorso non esaminati dal Tar. Ai sensi dell’art. 101 comma 2 del c.p.a., devono intendersi rinunciati i motivi di ricorso assorbiti nella sentenza di primo grado e che non sono stati espressamente riproposti nell’atto di appello. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l’onere di riproposizione di cui alla norma citata non risulta rispettato nemmeno laddove i motivi del ricorso di primo grado siano stati semplicemente richiamati sintetizzandone l’epigrafe (<corsivo>cfr</corsivo>. Consiglio di Stato n. 6416 del 2018).</h:div><h:div>9 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l’odierna appellante e l’originario ricorrente, mentre vanno compensate nei rapporti tra la prima e il Comune di Roccaraso, che ha assunto una posizione adesiva all’appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente in primo grado alla refusione delle spese di lite in favore dell’appellante, che si liquidano per il doppio grado di giudizio, in € 6.000, oltre accessori come per legge; compensa le spese nei rapporti tra la medesima appellante e l’amministrazione comunale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024, svoltasi in collegamento telematico, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giordano Lamberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>