<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200267620220728182557689" id="20200267620220728182557689" modello="3" modifica="22/08/2022 09:24:35" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02676"/><fascicolo anno="2022" n="07507"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200267620220728182557689.xml</file><wordfile>20200267620220728182557689.docm</wordfile><ricorso NRG="202002676">202002676\202002676.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\92 Claudio Contessa\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>13/08/2022 11:53:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Marotta</firma><data>28/07/2022 19:47:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Marotta,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2676 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Ufficio dei Monopoli per il Molise, Sezione Operativa Territoriale di Isernia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il Cons. Paolo Marotta e udito per la parte appellata gli avvocati Michele Lioi, per delega dell’avvocato Margherita Zezza;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in giudizio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (subentrata <corsivo>ex lege</corsivo> all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS-, avente ad oggetto la domanda di annullamento degli atti con i quali l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, sezione operativa di Isernia, ha respinto l'istanza di rinnovo del patentino per la rivendita di generi di monopolio nei confronti della predetta società.</h:div><h:div>1.2. Nella sentenza appellata l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>2. Si è costituita in giudizio la società appellata, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>3. All’udienza pubblica del 21 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>4.1. A fondamento dell’atto di appello, l’Amministrazione deduce: violazione e/o falsa ed errata applicazione degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 8 e 9 del d.m. n. 38/2013; errata valutazione dei fatti di causa; difetto di motivazione; motivazione contraddittoria, erronea ed illegittima; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; <corsivo>error in iudicando</corsivo>.</h:div><h:div>4.2. In estrema sintesi, l’Amministrazione appellante evidenzia che alla base del provvedimento di rigetto del rinnovo del patentino della rivendita di generi di monopolio e della successiva nota di archiviazione della pratica vi è rispettivamente la constatazione di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio non veritiera, in ordine alla assenza di pendenze fiscali e/o di morosità verso l’erario o verso il concessionario della riscossione e il venir meno del rapporto fiduciario per il rilascio del titolo in questione.</h:div><h:div>Dopo aver richiamato la motivazione della sentenza impugnata (nella quale il giudice di prime cure aveva sostenuto che l’Amministrazione aveva del tutto omesso la valutazione del caso concreto, essendosi limitata ad applicare automaticamente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, senza tener conto delle circostanze specifiche: l’esiguità dell’importo ab origine dovuto al fisco; il fatto che lo stesso fosse relativo ad una attività commerciale cessata nell’anno 2010 nonché il fatto che il debito fiscale era stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti impugnati), l’Amministrazione contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, evidenziando che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la formula letterale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, per il quale si assume come rilevante il fatto oggettivo che comporta la decadenza dal beneficio e non le argomentazioni soggettive e attinenti al caso concreto.</h:div><h:div>L’interpretazione del giudice di primo grado si porrebbe in contrasto con l’intento del Legislatore di negare tutela a un soggetto che, al fine di instaurare un rapporto con la p.a. si renda responsabile di dichiarazioni non veritiere che denotano una condotta non caratterizzata da moralità, veridicità e correttezza che devono essere alla base di ogni rapporto giuridico.</h:div><h:div>4.3. A sostegno di quanto dedotto richiama copiosa giurisprudenza, nella quale viene evidenziata la irrilevanza sotto il profilo giuridico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante e di ogni valutazione relativa alla sua condizione soggettiva. </h:div><h:div>Evidenzia che neppure può essere attribuita rilevanza al fatto che il dichiarante abbia poi provveduto alla estinzione del debito nei confronti dell’Erario, essendosi ormai verificata la condizione oggettiva (non veridicità delle dichiarazioni rese) da cui la norma fa scaturire la decadenza dai benefici per i quali la dichiarazione è stata resa.</h:div><h:div>4.4. Fa rilevare che la perentorietà della regola prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, quale sanzione per la mendace dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rinviene la sua <corsivo>ratio </corsivo>giustificativa nella violazione da parte del dichiarante dei suoi doveri di autoresponsabilità e di leale collaborazione con l’Amministrazione, che fanno da contraltare alle regole di semplificazione procedimentale e di sostituzione delle certificazioni pubbliche.</h:div><h:div>5. L’appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.</h:div><h:div>5.1. Occorre premettere che la società -OMISSIS- ha presentato nel luglio del 2018 una domanda diretta ad ottenere il rinnovo del patentino per la rivendita di generi di monopolio.</h:div><h:div>L’art. 7 del d.m. 21 febbraio 2013 n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), prescrive, al comma 3, lett. g), tra i criteri per il rilascio del patentino, che gli Uffici competenti valutino “<corsivo>l’assenza di pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili</corsivo>”; il successivo art. 8 del decreto, invece, prevede che alla domanda di rinnovo del patentino sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, tra gli altri elementi di fatto, “<corsivo>la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili</corsivo>” (co. 3, ult. Cp).</h:div><h:div>Conformemente alle disposizioni del predetto decreto ministeriale, la società in questione ha allegato alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la mancanza di pendenze discali con l’Erario e/o con l’agente della riscossione.</h:div><h:div>In sede di verifica delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione ha accertato l’iscrizione a ruolo, a carico della società in questione, di un importo di euro 238,74, per il mancato pagamento del canone Rai per l’anno 2010, la cui cartella esattoriale è stata notificata in data 22 luglio 2016.</h:div><h:div>In sede procedimentale, la società ha provveduto alla estinzione del debito erariale.</h:div><h:div>Con provvedimento del 10 ottobre 2018 n.-OMISSIS-l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza di rinnovo del patentino, intimando la restituzione dello stesso.</h:div><h:div>5.2. Tanto premesso, è bensì vero che la giurisprudenza amministrativa in materia di dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere è molto rigorosa, prescindendo da ogni valutazione dell’elemento soggettivo del dichiarante.</h:div><h:div>Tuttavia, nel caso di specie, le conclusioni invocate dalla Amministrazione appaiono eccessive e sproporzionate rispetto alla fattispecie concreta.</h:div><h:div>5.3. In considerazione della esiguità del debito erariale e del suo carattere risalente nel tempo, non appare verosimile che il titolare della società abbia voluto rendere una dichiarazione non veritiera per accedere a benefici indebiti; la non veridicità della dichiarazione deve essere derubricata a mera irregolarità, tempestivamente sanata dal dichiarante, con l’estinzione del debito.</h:div><h:div>Il provvedimento di diniego di rinnovo del patentino, adottato dalla Amministrazione, sulla base del mero dato formale della discordanza tra quanto dichiarato dal legale rappresentante della società e quanto rilevato d’ufficio, senza alcun approfondimento istruttorio sugli elementi di fatto già evidenziati dal giudice di prime cure (l’esiguità dell’importo dovuto al fisco; il fatto che il debito fiscale fosse relativo ad una attività commerciale cessata nell’anno 2010; infine, il fatto che il predetto debito era stato estinto prima ancora della adozione del provvedimento impugnato) non appare coerente con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità e, conseguentemente, deve essere annullato. </h:div><h:div>A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale l’art. 1, comma 2-<corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241/1990, aggiunto dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120), dispone testualmente: “<corsivo>I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede</corsivo>”.</h:div><h:div>È bensì vero che la predetta disposizione normativa è stata codificata in un arco temporale successivo rispetto al momento della adozione del provvedimento impugnato, ma la novella legislativa deve considerarsi ricognitiva di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto applicabili alla p.a. i principi della buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. anche al di là dei rapporti prettamente obbligatori.</h:div><h:div>Si osserva inoltre che, per quanto riguarda in generale i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, l’articolo 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (<corsivo>Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</corsivo>) stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.</h:div><h:div>Il dovere di correttezza e buona fede, alla cui osservanza deve conformarsi anche l’operato della pubblica amministrazione, costituisce manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 2 della Costituzione e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, intensificandosi a seguito della instaurazione di momenti relazionali giuridicamente qualificati, dovendosi riconoscere l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e i contenuti dei doveri di correttezza, lealtà e buona fede ed il grado di intensità del momento relazionale e del conseguente affidamento da questo ingenerato (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2018 n. 5).</h:div><h:div>6. In conclusione, la sentenza impugnata si presenta immune dalle dedotte censure e deve essere confermata.</h:div><h:div>7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Toscano</h:div><h:div>Paolo Marotta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>