<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200261420230627164720953" descrizione="" gruppo="20200261420230627164720953" modifica="7/5/2023 9:06:01 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02614"/><fascicolo anno="2023" n="06615"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200261420230627164720953.xml</file><wordfile>20200261420230627164720953.docm</wordfile><ricorso NRG="202002614">202002614\202002614.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Gallone</firma><data>05/07/2023 09:06:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 2072/2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Imbriani Maura, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Astuto e Stefano Teseo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, n. 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Alezio, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Imbriani Renato, Imbriani Felice, Imbriani Maria Rosaria, Imbriani Fiorella, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Colloridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Renato Imbriani, di Felice Imbriani e di Maria Rosaria Imbriani e di Fiorella Imbriani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Sebastio, per delega dell'avvocato Francesco Colloridi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con istanza del 2 maggio 2016, acquisita al protocollo comunale n.4711, la sig.ra Imbriani Maura ha chiesto al Comune di Alezio il permesso edilizio per l’ampliamento di un’edicola funeraria costituita da un unico loculo ove era sepolto un suo antenato, Imbriani Vito Michele Emilio. </h:div><h:div>1.1 A seguito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata 19 aprile 2016 - con la quale l’esponente ha dichiarato “di essere l’unica avente titolo dell’edicola funeraria posta nella parte vecchia del cimitero e costituita da un solo loculo”, intestata al predetto antenato Imbriani Emilio - il responsabile del settore tecnico urbanistico del Comune di Alezio, in data 21 luglio 2016, ha rilasciato all’istante il permesso di costruire n.24/2016 (pratica edilizia n.19/2016 ) “salvi i diritti di terzi”. </h:div><h:div>1.2 I fratelli Maria Rosaria, Renato, Felice e Fiorella Imbriani, in qualità di nipoti diretti del nonno Imbriani Emilio, originario concessionario dell’edicola funeraria in questione e diretti eredi legittimi dello stesso, con istanza del 24 aprile 2017 hanno chiesto copia della documentazione relativa alla pratica edilizia n.19/2016 intestata alla sig.ra Imbriani Maura. </h:div><h:div>Quindi, con note del 25 settembre 2017 e del 13 novembre 2017 la sig.ra Imbriani Maria Rosaria, ha richiesto al Sindaco e al Responsabile del settore tecnico, di procedere alla revoca del permesso di costruire rilasciato alla sig.ra Imbriani Maura, con intimazione alla stessa di demolire il nuovo manufatto e di rispristinare l’originaria tomba. </h:div><h:div>1.3 L’Amministrazione comunale, con ordinanza n. 19 del 18 luglio 2018 prot. 9316, ha disposto la sospensione cautelativa dei lavori edilizi in precedenza autorizzati, notificando tale provvedimento alla interessata Imbriani Maura il successivo 20 luglio. </h:div><h:div>1.4 Con l’ulteriore ordinanza n. 60/2018 del 15 novembre 2018, notificata il successivo 3 dicembre, ha disposto la revoca del permesso di costruire n.24/2016 ed ha ordinato la demolizione dell’opera realizzata.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2019 la sig. Imbriani Maura ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, domandandone l’annullamento, l'ordinanza n. 60/2018 del 15 novembre 2018 notificata il 3 dicembre 2018, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico dell'A.C. di Alezio con la quale si “dispone che sia revocato il permesso di costruire n. 24 del 21.7.16; ordina la demolizione dell'opera realizzata e il ripristino dello stato dei luoghi ante intervento”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.</h:div><h:div>2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:</h:div><h:div>1) <corsivo>Violazione art.21 nonies L. 07/08/1990 n°241. Violazione art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa</corsivo>; </h:div><h:div>2) <corsivo>Violazione artt. 7 e 8 L. 07/08/1990 n°241. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>3. Ad esito del relativo giudizio il T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il suddetto ricorso disponendo la compensazione delle spese di lite. </h:div><h:div>4. Con ricorso notificato il 3 marzo 2020 e depositato il 18 marzo 2020 Imbriani Maura ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma., previa sospensione dell’efficacia ex art. 98 c.p.a..</h:div><h:div>5. In data 20 aprile 2020 si sono costituiti in giudizio Imbriani Maria Rosaria, Imbriani Felice, Imbriani Renato e Imbriani Fiorella, chiedendo la reiezione dell’appello previo rigetto dell’istanza cautelare di sospensione.</h:div><h:div>6. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2020 questa Sezione, con ordinanza cautelare del 12 giugno 2020, ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte appellante osservando che “allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione preliminare della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio, non emergono ictu oculi elementi utili a sostenere la domanda cautelare siccome proposta, tenuto conto della non immediata ed evidente incisività delle censure dedotte in grado di appello e del tenore della dichiarazione a suo tempo resa, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla odierna parte appellante” e condannando parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite della fase cautelare, liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).</h:div><h:div>7. Non si è costituito in giudizio il Comune di Alezio.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>2. Con l’unico motivo di appello si denuncia sotto plurimi profili l’erroneità della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, si lamenta la sua erroneità in quanto il giudice di prime cure avrebbe posto a sua base due falsi presupposti in punto di fatto e di diritto.</h:div><h:div>In particolare, il falso presupposto fattuale sul quale si fonderebbe il provvedimento impugnato sarebbe quello relativo alla circostanza che l'originario concessionario del lotto cimiteriale in questione fosse il defunto Imbriani Emilio. </h:div><h:div>Nel dettaglio, parte appellante deduce che agli atti del Comune di Alezio non risulterebbe il rilascio di alcuna concessione cimiteriale relativa al lotto stesso e che questa sarebbe una circostanza incontestata tra le parti. Più segnatamente, non si avrebbe certezza alcuna di chi fosse l'originario concessionario del lotto, o se una concessione sia mai stata rilasciata, nel mentre l'unica certezza sarebbe rappresentata dalla circostanza che l'appellante, e prima di lei i suoi genitori, avrebbero da sempre provveduto alla manutenzione ordinaria dell'unico loculo esistente sul lotto cimiteriale nel quale riposavano le spoglie di Imbriani Emilio.</h:div><h:div>Nell’affermare che “Se l'esponente avesse proceduto ad informare, come avrebbe dovuto, l'Ufficio competente dell'esistenza di altri eredi, non avrebbe ottenuto il provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica” il T.A.R. non avrebbe considerato che non vi sarebbe alcuna certezza in merito alla titolarità formale della concessione cimiteriale in oggetto. </h:div><h:div>Di riflesso, nel dichiarare “di essere l'unica avente titolo dell'edicola funeraria posta nella parte vecchia del Cimitero di Alezio e costituita da un solo loculo dove sono conservati i resti mortali del suo antenato IMBRIANI EMILIO (n. nel 1847 e m. nel 1923). Di non essere in possesso di documenti inerenti l'assegnazione del lotto cimiteriale in argomento per non aver trovato nessun riscontro negli archivi comunali”, l’appellante avrebbe, a suo dire, dichiarato il vero in quanto sarebbe l'unica ad aver posseduto uti dominus il lotto cimiteriale per cui è causa accedendo nel possesso che prima di lei avevano i sui genitori.</h:div><h:div>2.1 In punto di diritto parte appellante deduce che la sig.ra Imbriani Maura non avrebbe potuto dichiarare nulla di diverso, non disponendo di formali riscontri atti ad individuare altri eventuali aventi titolo sul lotto. Si aggiunge che, su tale aspetto, neppure i controinteressati sono stati in grado di fornire documenti attestanti l'originaria titolarità del lotto in capo al defunto Imbriani Emilio o anche solo un titolo che attesti che quel lotto cimiteriale è loro formalmente pervenuto.</h:div><h:div>Sulla scorta di tale falso presupposto il T.A.R. Lecce ha ritenuto inapplicabile, al caso, il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/1990. Tale determinazione sarebbe errata non solo in virtù di detta falsa presupposizione fattuale ma anche perché in palese contrasto con il dettato della citata norma nella parte in cui stabilisce che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”. Più segnatamente, la disposizione appena citata stabilirebbe che il provvedimento amministrativo può essere annullato anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi solo a seguito di una sentenza passata in giudicato che accerti la falsità della dichiarazione di parte. Si aggiunge che , nel caso di specie, il Comune di Alezio in persona del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Lecce in data 18 luglio 2018 una notizia di reato da parte della sig.ra Imbriani Maura per falsa dichiarazione in atto di notorietà allegato alla pratica edilizia ma a tutt'oggi non solo non sarebbe intervenuta alcuna sentenza di condanna in capo all'appellante ma la Procura di Lecce non avrebbe neppure dato corso all'azione penale nei suoi confronti.</h:div><h:div>2.2 Per altro verso la sentenza impugnata non darebbe conto della censura contenuta nel ricorso introduttivo con la quale è stato rilevato come, con il provvedimento impugnato, l'Ente non solo non avrebbe esplicitato quali siano le ragioni di interesse pubblico che legittimano esercizio dei poteri amministrativi di annullamento, a distanza di un così lungo tempo, ma avrebbe anche omesso di fornire una specifica motivazione in relazione alla sussistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, per l'esercizio di tali poteri, trascurando anche di considerare gli interessi del destinatario.</h:div><h:div>2.3 Secondo parte appellante la sentenza impugnata nulla avrebbe statuito in merito alla rilevata violazione dell'art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Locale del Comune di Alezio il quale prevede espressamente che “Chi chiede qualsiasi servizio ( … ) o una concessione ( … ) si intende che agisca in nome e per conto, col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue, essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuto un provvedimento del giudice munito della formula esecutiva”.</h:div><h:div>2.4 Inoltre, ad avviso della difesa dell’appellante, la sentenza del T.A.R. avrebbe taciuto anche sul rilievo inerente l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa pur essendo, tale vizio, assolutamente palese.</h:div><h:div>In particolare avrebbe omesso di valutare il comportamento tenuto dall’A.C. che:</h:div><h:div>- con nota del 4 agosto 2017 ha richiesto alla sig.ra Maura “chiarimenti in merito alla titolarità del manufatto oggetto di P.d.C n. 24/2016 con espresso avviso che in caso di mancato riscontro questo Ufficio procederà all'avvio del procedimento per la revoca del Permesso di Costruire in argomento”;</h:div><h:div>- con le note 14 agosto 2017 e del 27 novembre 2017 avrebbe esplicitamente e fattivamente dimostrato di ritenere fondate le deduzioni dell'appellante comunicando alla sig.ra Imbriani Maria Rosaria, con nota 14 febbraio 2018 prot. n°2132, che “si ritiene … che non sia accoglibile la sua richiesta di revoca del P.di C. 24/2016. Ed infatti si ritiene, alla luce del dettato normativo del P.R.G.C. di Alezio e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonchè della normativa urbanistica ed edilizia nazionale e regionale vigente, che tale permesso di costruire sia stato rilasciato in modo del tutto legittimo sotto il profilo urbanistico/edilizio ed amministrativo. Quanto alla eventuale lesione di suoi diritti soggettivi vogliamo evidenziare che il permesso di costruire è stato esplicitamente rilasciato «fatti salvi i diritti dei terzi» che pure questo Ufficio non ha trascurato di considerare, se pur incidentalmente. In particolare si ritiene che l'edificazione de quo non abbia in alcun modo pregiudicato i diritti soggettivi di coloro ne abbiano titolo avendone, anzi, ampliato la sfera giuridica. In merito questo Ufficio ha ritenuto fondate le deduzioni difensive proposte dalla sig.ra Imbriani Maura secondo cui «prima che la sig.ra Maura edificasse la tomba assentita, nessuno poteva vantare uno Jus sepulchri nella tomba in virtù di un vincolo familiare, tanto meno la sig.ra Imbriani Maria Rosaria proprio perchè non vi erano loculi disponibili per accogliere una salma. La disponibilità dei loculi vi è solo ora che la sig.ra Maura ha realizzato i cinque loculi assentiti permettendo alla sepoltura familiare di divenire capiente sino a quel numero di salme. La sepoltura familiare segue le regole dettate dalla peculiare normativa in materia tali da non permettere a nessuna persona in vita di vantare prioritari diritti di sepoltura nei confronti di eventuali premorti. Diverso sarebbe la situazione se la concessione fosse pervenuta alla sig.ra Imbriani Maria Rosaria in virtù di una successione ma, in tal caso, avrebbe dovuto far valere un diritto di successione formalizzato in una dichiarazione di successione con cui le perviene la concessione» Peraltro eventuali lesioni di diritti soggettivi, che allo stato sfuggono a questo Ufficio, potranno essere fatti valere, dagli aventi titolo, innanzi al G.O. competente nei confronti della sig.ra Imbriani Maura”.</h:div><h:div>Quanto precede renderebbe evidente la consapevolezza in capo all’A.C. della situazione fattuale e, pertanto, non potrebbe condividersi l’assunto del T.A.R. secondo cui l’avvenuta “falsa rappresentazione dei fatti” effettuata dalla sig.ra Maura Imbriani varrebbe ad escludere l’applicabilità dell’art. 21-nonies comma 1 nella parte in cui prevede il limite temporale di diciotto mesi. Ciò in quanto non vi sarebbe stata alcuna falsa rappresentazione e l’A.C. sarebbe stata informata della reale situazione dei fatti.</h:div><h:div>3. Le suddette doglianze non meritano positivo apprezzamento.</h:div><h:div>È opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio,  “L'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi [oggi dodici mesi nd.r.]— entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco” (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2018, n.3940).</h:div><h:div>Nel medesimo solco si pone anche la giurisprudenza di primo grado pure osservando che “La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, che comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio, si configura quando l'erroneità dei presupposti del provvedimento non è imputabile (neppure a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave) del privato, dato che anche sul cittadino incombe pur sempre un obbligo di comportamento corretto ed in buona fede in adempimento dei doveri di solidarietà imposti dall' art. 2 Cost.” (T.A.R., Venezia, sez. I, 08/04/2022, n. 539).</h:div><h:div>3.1 Alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche non v’è da dubitare che, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, il provvedimento impugnato in primo grado sia stato conseguito sulla base di una “falsa rappresentazione dei fatti” ex art. 21-nonies comma-2 bis della l. n. 241 del 1990 con conseguente disapplicazione della barriera temporale fissa di diciotto mesi (oggi dodici) prevista per l’esercizio da parte della P.A. del proprio potere di riesame.</h:div><h:div>In proposito deve, anzitutto, muoversi dal tenore inequivoco dell’autodichiarazione resa dall’appellante. Questa ha, infatti, espressamente dichiarato “di essere l’unica avente titolo dell’edicola funeraria” così qualificandosi, per l’effetto, come unica erede del titolare della stessa. </h:div><h:div>Detta specifica dichiarazione risulta incontrovertibilmente e oggettivamente falsa, come emerge in maniera piana dal raffronto con lo stato di famiglia originario di Imbriani Emilio, titolare dell’edicola funeraria (cd. fondatore) e del di lui figlio Imbriani Tommaso, padre degli odierni controinteressati. Da tale certificazione emergeva, infatti, la presenza di ulteriori parenti eventi titolo all’edicola funeraria e che questi (i germani Imbriani), risultando parenti di secondo grado ex art.76 c.c. con riferimento al nonno Imbriani Emilio, originario concessionario della edicola funeraria, vantavano un legame con il fondatore addirittura più stretto rispetto a quello fatto valere dalla richiedente Imbriani Maura (parente di terzo grado rispetto al medesimo avo).</h:div><h:div>Deve aggiungersi che la falsa dichiarazione in parola è stata resa da parte appellante quantomeno con colpa grave. Ciò è desumibile, in particolare, dalle circostanze del caso concreto e, segnatamente, dal fatto che le parti in causa, oltre ad essere legate da rapporti di parentela abbastanza stretti, sono nate tutte ad Alezio (un comune di piccole dimensioni) nel medesimo periodo storico, per cui appare inverosimile che l’odierna appellante non conoscesse l’esistenza di altri aventi titolo con cui concordare l’eventuale congiunto utilizzo dell’edicola funeraria. In ogni caso, l’odierna appellante, prima di rendere la vista autocertificazione aveva l’onere (nonché l’obbligo) di effettuare una preventiva verifica anagrafica (verifica invero alquanto agevole e non gravosa, che non eccede il limite dell’apprezzabile sacrificio cui va incontro l’adempimento dei doveri di buona fede e collaborazione ex art. 2 Cost. e 1 comma 2-bis della l. n., 241 del 1990).</h:div><h:div>A nulla vale, peraltro, osservare, come fa parte appellante, che agli atti del Comune di Alezio non risulterebbe il rilascio di alcuna concessione cimiteriale relativa al lotto stesso e che non si avrebbe certezza alcuna di chi fosse l'originario concessionario del lotto, o se una concessione sia mai stata rilasciata. E, infatti, non può obliterarsi che è stata la stessa odierna appellante ad indicare nell’autodichiarazione il nominativo di “IMBRIANI EMILIO (n. nel 1847 e m. nel 1923)” e ad agganciare a questi l’ulteriore dichiarazione in ordine all’inesistenza di altri aventi diritto.</h:div><h:div>3.2 Del pari irrilevante è la circostanza che la notizia di reato per falsa dichiarazione in atto di notorietà inoltrata alla Procura della Repubblica di Lecce dal Comune in data 18 luglio 2018 non sia intervenuta alcuna sentenza di condanna in capo all'appellante.</h:div><h:div>Come già osservato, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 21-nonies comma 2-bis della l. n. 241 del 1990 che consente la superabilità del rigido limite temporale di dodici mesi previsti dal comma 1 della medesima disposizione, non è necessario un accertamento processuale della responsabilità né tantomeno il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna per falso a carico del dichiarante (in termini anche Consiglio di Stato, sez. IV , 18/03/2021 , n. 2329 e Consiglio di Stato , sez. IV , 18/07/2018 , n. 4374).</h:div><h:div>3.3 Non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.</h:div><h:div>Non era, infatti, necessario, sussistendo l’ipotesi di cui all’art. 21-nonies comma 2-bis della l. n. 241 del 1990, che l’amministrazione comunale operasse un bilanciamento di interessi, anche in ordine alla conservazione del provvedimento dell’atto oggetto di ritiro alla luce del tempo trascorso, venendo qui in rilievo un’ipotesi di autotutela doverosa sorretta da un interesse pubblico in re ipsa.</h:div><h:div>Secondo il condivisibile insegnamento pretorio infatti “I casi normativi definiti d'autotutela doverosa, tra cui quello della decadenza ex tunc del beneficio qual conseguenza del generale principio contenuto nell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 (in base al quale, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione secondo una valutazione autonoma della P.A., il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera), non sono affatto “eccezioni” alla regola “generale” ex art. 21-novies della l. 241/1990, ma costituiscono forme ben definite d'autotutela doverosa poste a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento contro la consolidazione degli effetti d'un atto illegittimo ed ingiusto e non tempestivamente revocato o annullato, tant'è che l'art. 21-nonies, comma 2-bis, recato dalla novella ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 2) della l. 7 agosto 2015n. 124, ha fatto salve, tra le altre, le sanzioni previste dal capo VI del d.P.R. n. 445/2000, tra cui, appunto, quelle dettate dall'art. 75; ne consegue che sussiste in capo alla p.A. l'obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un terzo diretta all'applicazione del citato art. 75 (fattispecie relativa ad un'istanza con la quale si chiedeva alla p.A. di esercitare l'autotutela doverosa su un permesso di costruire rilasciato sulla base di una falsa dichiarazione della realtà con conseguente applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000)” (Consiglio di Stato sez. VI, 31/12/2019, n.8920).</h:div><h:div>Più segnatamente, è stato condivisibilmente osservato che “L'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell' art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 , di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l'interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione procedente (così T.A.R. , Salerno , sez. II , 05/01/2021 , n. 18).</h:div><h:div>3.4 Non coglie nel segno poi il richiamo operato da parte appellante al disposto dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Locale del Comune di Alezio. Detta disposizione pone, infatti, una mera presunzione legale iuris tantum secondo cui “Chi chiede qualsiasi servizio [ … ] o una concessione [ … ] si intende che agisca in nome e per conto, col preventivo consenso di tutti gli interessati”. </h:div><h:div>Nel caso di specie, per contro, l’amministrazione comunale ha effettuato una verifica ex art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 sull’autodichiarazione resa sul punto da parte appellante e ne ha rilevato., per le ragioni dette, la falsità, così vincendo detta presunzione relativa.</h:div><h:div>3.5 In ultimo, non si ravvisa la denunciata contradditorietà nel comportamento dell’amministrazione comunale di Alezio. Questa, infatti, ha, diligentemente (e doverosamente ex art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000) operato un approfondimento istruttorio per verificare la veridicità dell’autodichiarazione resa. Del resto, le richiamate note 14 agosto 2017 e del 27 novembre 2017 sono state emesse dalla medesima amministrazione comunale precedentemente, in corso di procedimento, e prima che, anche a seguito delle ulteriori deduzioni svolte dai controinteressati (in particolare da Imbriani Maria Rosaria con successive note del 13 novembre 2017, del 18 gennaio 2018 e del 14 maggio 2018), si consolidasse il quadro istruttorio e venisse in rilievo l’esigenza di un ulteriore approfondimento a verifica di quanto autodichiarato dall’istante.</h:div><h:div>4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.</h:div><h:div>5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore degli appellati Imbriani Maria Rosaria, Imbriani Felice, Imbriani Renato e Imbriani Fiorella, nella misura di un quarto per ciascuno, della somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre gli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elena Delle Grotti</h:div><h:div>Giovanni Gallone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>