<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200238920210413153617355" id="20200238920210413153617355" modello="3" modifica="4/13/2021 4:04:32 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02389"/><fascicolo anno="2021" n="03084"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200238920210413153617355.xml</file><wordfile>20200238920210413153617355.docm</wordfile><ricorso NRG="202002389">202002389\202002389.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\274 Franco Frattini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Solveig Cogliani</firma><data>13/04/2021 16:04:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del 25 novembre 2019,  che ha accolto il ricorso per l'annullamento  dell'atto prot. n. -OMISSIS-, a firma del Vice prefetto – Dirigente dell'area III- della Prefettura di Bari- Ufficio Territoriale del Governo, con il quale era denegato il rilascio del nulla osta per l'ottenimento del nuovo documento di guida richiesto, nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’art. 1, co. 17, d.l. 183 del 2020 che proroga quanto stabilito dall’art. 25 del  d.l. n. 137/2020 con riferimento allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino alla data del 30 aprile 2021;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Solveig Cogliani e nessuno per l’appellante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I - La presente controversia concerne il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza “a carico del richiedente sentenze per i reati di cui all’art. 74 del d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi”.</h:div><h:div>Con la sentenza appellata il Tribunale di primo grado – respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione in ragione della natura autoritativa seppur vincolata del provvedimento impugnato -  accoglieva il ricorso ritenendo che il mero decorso del tempo comportasse la rilasciabilità del titolo.</h:div><h:div>II - Nella specie, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di Bari disponeva nei confronti dell’odierno appellato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del codice della strada (di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), la revoca della patente di guida Cat. -OMISSIS-, applicativo della misura della “<corsivo>sorveglianza speciale per anni 3</corsivo>”, emesso dal Tribunale di Bari nei confronti del predetto, ai sensi della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i..</h:div><h:div>A distanza di circa cinque anni dall’adozione della misura anzidetta (e comunque, in epoca successiva alla scadenza della stessa) l’interessato, con istanza presentata in data 7 febbraio 2019, chiedeva alla Prefettura di Bari il nulla-osta per il conseguimento di una nuova patente di guida. Con la determinazione, prot. n. -OMISSIS-Area III Pat.  del 30  maggio 2019, la Prefettura negava il rilascio del richiesto nulla-osta, assumendo la persistenza di ragioni ostative, come sopra evidenziate.</h:div><h:div>III - L’Amministrazione appellante deduce la contraddittorietà della sentenza in quanto essa, pur avendo riconosciuto che il provvedimento impugnato ricollega espressamente il diniego non alle vicende relative alla misura della “<corsivo>sorveglianza speciale per anni 3</corsivo>”, bensì alla sussistenza “<corsivo>alla data odierna a carico del richiedente (di) sentenze per i reati di cui all’art. 74 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990</corsivo>”, no avrebbe inteso apprezzarne la portata ostativa.</h:div><h:div>L’Amministrazione evidenzia come, nella fattispecie che occupa, si tratterebbe di valutare la posizione di chi abbia riportato una condanna ostativa e la revoca della patente “<corsivo>per mende morali pregresse</corsivo>”.</h:div><h:div>L’appellato non si è costituito.</h:div><h:div>All’udienza di discussione dell’8 aprile 2021, al causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>IV – Osserva il Collegio che il provvedimento assunto risulta fondato sull’esistenza di preclusioni <corsivo>ex</corsivo> art. 120 cod. strada, per l’esistenza di una condanna ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 e non si fa menzione di ulteriori fatti, e dunque, nel perimetro delineato dalla motivazione del provvedimento che deve svolgersi l’esame della presente controversia.</h:div><h:div>V - Con sentenza n. -OMISSIS-attinente a diversa fattispecie (ovvero all’esclusione dell’automaticità della revoca a seguito della sentenza n. -OMISSIS-della Corte costituzionale), questa Sezione ha avuto modo di precisare che la misura della revoca della patente opera su un piano strettamente amministrativo. Questo Consiglio di Stato (IV sezione, 3 agosto 2015, n. 3791) – richiamata dalla sentenza di primo grado appellata -  ha più volte ribadito che  la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "<corsivo>requisiti morali</corsivo>" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.</h:div><h:div>VI - Quanto all’interpretazione dell’art. 120 c.d.s.  depongono a favore dell’interpretazione effettuata dal primo giudice i seguenti elementi:</h:div><h:div>- il primo comma dell’art. 120 c.d.s. àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire “<corsivo>di nuovo</corsivo>” il titolo, salvo per “<corsivo>le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222</corsivo>”;</h:div><h:div>- il secondo comma ancora prevede che “<corsivo>La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1</corsivo>”;</h:div><h:div>- il terzo dispone che “<corsivo>La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni</corsivo>”;</h:div><h:div>Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ per così dire, poiché dopo tre anni, l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna.</h:div><h:div>Ne discende che l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto.</h:div><h:div>V – L’appello, pertanto, è infondato.</h:div><h:div>VI – Nulla è dovuto per le spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Solveig Cogliani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>