<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140882520230331100004408" descrizione="" gruppo="20140882520230331100004408" modifica="4/16/2023 5:59:45 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Armando Rossi" versione="3" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2014" n="08825"/><fascicolo anno="2023" n="03864"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="02260" anno="2020"/></descrittori><file>20140882520230331100004408.xml</file><wordfile>20140882520230331100004408.docm</wordfile><ricorso NRG="201408825">201408825\201408825.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2014\201408825\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>16/04/2023 17:59:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Maggio</firma><data>06/04/2023 18:23:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202002260">202002260\202002260.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 8825 del 2014:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -  Salerno (Sezione Prima), n. 464/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di compatibilità paesaggistica;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 2260 del 2020:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (sezione Seconda) n. 01900/2019, resa tra le parti, concernente due ordinanze di demolizione. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Armando Rossi, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Esposito e Giovanni Pagano, con domicilio eletto presso lo studio Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Pontecagnano Faiano, via Alfani, presso la casa comunale; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesistici per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo>; </h:div><h:div>Luisa De Rosa, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per la parte appellante l’avvocato Alfonso Esposito;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2260 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Armando Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Maria Neve Sada, Alfonso Pettinelli, Gabriella Pettinelli, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Comune di Pontecagnano-Faiano ha rilasciato al sig. Armando Rossi la concessione edilizia 27/11/2002, n. 62 per eseguire lavori di “<corsivo>ristrutturazione e piccolo ampliamento in sopraelevazione</corsivo>” di un edificio ubicato, nella via Mar Ionio, in area soggetta a vincolo paesaggistico.</h:div><h:div>Successivamente la detta amministrazione ha contestato al sig. Rossi la realizzazione di interventi in difformità da quanto assentito con la detta concessione, consistenti, in particolare: in un leggero incremento dell’altezza del fabbricato, in un inferiore arretramento delle pareti del sottotetto (lato sud e lato nord), con conseguente ampliamento volumetrico, in alcune variazioni dei prospetti, nella mancata realizzazione di una scala esterna, in una maggiore ampiezza del terrazzo d’ingresso e in alcune opere interne.</h:div><h:div>L’ente ha, pertanto, emesso l’ordinanza 27/8/2008, n. 35, con cui ha ingiunto al sig. Rossi la demolizione degli abusi riscontrati.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza 17/7/2009, n. 21 il comune, vista la DIA 7/8/2008, prot. n. 21919, presentata dal sig. Rossi per l’installazione di una ringhiera in ferro sulla copertura di un fabbricato pertinenziale rispetto all’immobile di cui sopra, ha mosso a quest’ultimo le seguenti contestazioni:</h:div><h:div>“<corsivo>a) L’andamento planimetrico della ringhiera è difforme da quanto rappresentato nei grafici alla DIA del 07/08/2008 con prot. n. 21919, in quanto essa è stata in parte realizzata al disopra della copertura in tegole di un manufatto che insiste sul lotto confinante. La ringhiera ha, quindi, un tracciato rettangolare in luogo di quello più articolato previsto dalla DIA prima citata;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) Scala in ferro per l’accesso al terrazzino oggetto dell’installazione della ringhiera. Tale scala non è rilevabile dai grafici allegati alla DIA del 07/08/2008 con prot. n. 21919”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) Realizzazione della pavimentazione in piastrelle sul terrazzino in esame con contestuale innalzamento dell’altezza dello stesso di circa mt. 0,10 per la realizzazione del massetto delle pendenze</corsivo>”. </h:div><h:div>L’amministrazione comunale, con la medesima ordinanza, ha, quindi, disposto la demolizione delle suddette opere abusive. </h:div><h:div>Con un’ulteriore ordinanza, la n. 44 del 22/12/2009, l’ente ha, ingiunto al sig. Rossi di demolire l’ampliamento del terrazzo realizzato sulla copertura dell’edificio pertinenziale di cui alla precedente ordinanza n. 21/2009, in quanto eseguito in assenza di titolo abilitativo e lo ha diffidato a “<corsivo>utilizzare le opere realizzate in assenza di una verifica della condizione strutturale dello stato dei luoghi anche in previsione dell’utilizzo del terrazzo</corsivo>”. </h:div><h:div>Ritenendo le tre ordinanze illegittime il sig. Rossi le ha impugnate con due distinti ricorsi al T.A.R. Campania – Salerno: il n. 1824/2008, rivolto contro la prima, e il n. 296/2010 diretto nei confronti delle restanti due.</h:div><h:div>Nelle more dei due giudizi il sig. Rossi ha chiesto l’accertamento di conformità in relazione alle opere oggetto dell’ordinanza n. 35/2008.</h:div><h:div>Sull’istanza è intervenuto il parere 6/9/2012, n. 25178, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, ha negato la compatibilità paesaggistica.  </h:div><h:div>Il diniego è stato impugnato, davanti al medesimo Tribunale, con ricorso 1847/2012 proposto dal sig. Rossi, unitamente alla sig.ra Luisa De Rosa, comproprietaria dell’immobile interessato dai lavori oggetto della richiesta di sanatoria.</h:div><h:div>Il giudizio è stato definito con sentenza 25/2/2014, n. 464 con cui il gravame è stato respinto.</h:div><h:div>Con successiva sentenza 4/11/2019, n. 1900, l’adito Tribunale, riuniti i ricorsi 1824/2008 e 296/2010, ha respinto il secondo e ha accolto il primo, limitatamente alla “<corsivo>mancata realizzazione della scala esterna di collegamento tra il terrazzino ed il balcone</corsivo>” e alle opere interne, respingendolo per tutto il resto. </h:div><h:div>Le due pronunce sono state appellate dal sig. Rossi con due separati ricorsi: il n. 8825/2014, rivolto nei confronti della sentenza n. 464/2014, e </h:div><h:div>il n. 2260/2020, diretto contro la sentenza n. 1900/2019.</h:div><h:div>Per resistere ai due ricorsi si è costituito in giudizio il Comune di Pontecagnano - Faiano.</h:div><h:div>In relazione al ricorso n. 8825/2014 si sono costituiti anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno e Avellino.</h:div><h:div>L’appellante e il comune appellato, con ulteriori scritti difensivi, depositati nell’ambito del ricorso n. 2260/2020, hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>Con ordinanza 6/6/2022, n. 4583, la Sezione, riuniti i due appelli, ha disposto una verificazione con cui è stato posto al perito il seguente quesito: &lt;&lt;<corsivo>dica il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti del Comune di Pontecagnano Faiano e chiarito, sotto il profilo prettamente tecnico, quale sia il significato da attribuire ai termini “superficie utile” e “volume”, tenuto conto della normativa specifica applicabile, anche proveniente da fonte regionale: 1) se nel caso di specie siano presenti “opere minori” (ai fini della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela del paesaggio); 2) ancor più nello specifico, se sussista e in quale misura assuma rilevanza il contestato arretramento della parte superiore delle pareti al livello sottotetto (lato sud e lato nord) di circa 0.30 cm rispetto al progetto edilizio a suo tempo assentito; 3) in conclusione, quali siano la natura, la tipologia e le dimensioni degli interventi oggetto di domanda di sanatoria e la loro compatibilità paesaggistica</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Eseguito l’incombente, il sig. Rossi ha depositato ulteriore memoria con cui ha chiesto l’accoglimento di entrambi gli appelli. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 30/3/2023 le cause sono passate in decisione.</h:div><h:div>Assume priorità logica la trattazione dell’appello n. 8825/2014. </h:div><h:div>Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal giudice di prime cure nell’escludere la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. 7/8/1990, n. 241.</h:div><h:div>Tale norma, al contrario, risulterebbe violata in quanto, nel negare la compatibilità paesaggistica dei lavori oggetto della richiesta di accertamento di conformità, la Sovrintendenza non avrebbe dato riscontro alle osservazioni presentate dall’appellante in sede procedimentale. </h:div><h:div>Col secondo motivo si critica la sentenza appellata per aver escluso che, nel caso concreto, potesse essere accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti.</h:div><h:div>Questi, infatti, avrebbero dato luogo a opere minori, ai sensi del D.P.R. 9/7/2010, n. 139 (“<corsivo>Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni</corsivo>”), in relazione alle quali non sarebbe escluso a priori accertarne la compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div>Col terzo motivo si deduce che il giudice di prime cure non avrebbe rilevato che “le difformità dichiarate” sarebbero state del tutto prive di significativa rilevanza sotto il profilo paesaggistico-ambientale e urbanistico.</h:div><h:div>Col quarto mezzo di gravame si lamenta che il Tribunale avrebbe errato a escludere che gli incrementi volumetrici realizzati dall’appellante potessero beneficiare della disciplina introdotta dagli artt. 11, comma 1, del D.Lgs. 30/5/2008, n. 115 e 5, comma 2, del D.L. 13/5/2011, n. 70, sul presupposto che tale normativa sarebbe applicabile ai soli “edifici di nuova costruzione”.</h:div><h:div>Tale normativa, che rende obbligatorio l’adeguamento delle strutture immobiliari ai nuovi parametri di contenimento energetico, opererebbe, infatti, anche nei confronti degli edifici preesistenti.</h:div><h:div>Col quinto motivo si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere che il minimale incremento volumetrico ammesso dall’art. 34, comma 2-<corsivo>ter</corsivo>, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, avrebbe un esclusivo rilievo urbanistico, senza ricadute sulle valutazioni paesaggistiche. Si tratterebbe, infatti, di volumi tecnici indispensabili per ottenere la certificazione energetica. </h:div><h:div>Le cinque doglianze, così sinteticamente riassunte, tutte infondate, si prestano a una trattazione congiunta.</h:div><h:div>Occorre premettere che ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, espressamente richiamato nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado, l’accertamento della compatibilità paesaggistica non è ammesso laddove i lavori eseguiti “<corsivo>abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati</corsivo>”, senza che sia possibile distinguere tra volumi c.d. tecnici e altri tipi di volume (<corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, Sez. VI, 1/9/2022, n. 7625). </h:div><h:div>Nel caso di specie, i lavori oggetto del contestato provvedimento negativo hanno sicuramente comportato un aumento di cubatura dell’edificio preesistente, in quanto, come ammesso dal medesimo appellante a pag. 10 dell’appello, gli stessi hanno determinato, rispetto al progetto assentito con la concessione edilizia n. 62/2002, un leggero incremento dell’altezza del fabbricato e un ampliamento volumetrico, determinato da un minore arretramento delle pareti del sottotetto (lato sud e lato nord), tant’è che ai fini di sanare i relativi abusi è stata presentata istanza di accertamento di conformità. </h:div><h:div>La sussistenza del contestato incremento di volume è del resto confermata dagli esiti della verificazione disposta con la menzionata ordinanza n. 4583/2022, la quale ha evidenziato come il fabbricato abbia un’altezza maggiore di quella prevista nel progetto assentito. Il ché, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del citato D.Lgs. n. 42/2004, impedisce l’accertamento della compatibilità paesaggistica, dato che questo non è ammesso in tutti i casi in cui si tratti di lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, circostanze che ricorrono precisamente nel caso in esame.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto l’appellante deduce il divieto posto dalla suddetta norma non è superabile invocando la normativa introdotta dal D.P.R. n. 139/2010.</h:div><h:div>Quest’ultimo si limita a stabilire che “<corsivo>Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica …</corsivo> gli <corsivo>interventi di lieve entità</corsivo>”, senza derogare, data anche la sua natura di norma secondaria, al precetto posto dalla disposizione primaria contenuta nel ricordato art. 167, comma 4.</h:div><h:div>La deduzione secondo cui gli abusi riscontrati dall’amministrazione comunale sarebbero privi di significativa rilevanza sotto il profilo paesaggistico-ambientale e urbanistico si risolve poi, per un verso, in un’affermazione apodittica, e, per altro verso, in un motivo inammissibile in quanto concernente il merito dell’azione amministrativa, valutato all’atto del diniego della compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div>Peraltro, alla luce di quanto sopra esposto, è conclamato il rilevo paesaggistico dell’intervento edilizio posto in essere dall’appellante.</h:div><h:div>Sul punto giova osservare che risultano del tutto ininfluenti le personali considerazioni espresse dal verificatore, in ordine alla sanabilità, quali opere minori, degli abusi contestati all’appellante. Trattasi, infatti, di valutazioni giuridiche che esorbitano dai compiti del perito, competendo queste ultime esclusivamente all'organo giudicante (Cons. Stato, Sez. VI, 23/11/2022, n. 10326; 29/7/2022, n. 6681). </h:div><h:div>Non giova alla tesi dell’appellante nemmeno il riferimento alle norme di cui agli artt. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 115/2008 e 5, comma 2, lett. a, n. 5, del D.L. n. 70/2011, vigenti all’epoca di adozione dell’impugnato diniego di compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div>La prima disponeva:</h:div><h:div>“<corsivo>Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici</corsivo>”.</h:div><h:div>La seconda, aggiungendo il comma 2-<corsivo>ter</corsivo> all’art. 34, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, stabiliva: “<corsivo>Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, entrambe le norme hanno una rilevanza limitata ai profili urbanistico-edilizi della costruzione, ma sono ininfluenti sul piano paesaggistico.    </h:div><h:div>Priva di pregio è, infine, la doglianza con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/1990.</h:div><h:div>Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’invocata norma non impone, di per sé, all'amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento, la puntale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della sua legittimità, una motivazione complessivamente e logicamente idonea a sorreggere la determinazione assunta (Cons. Stato, Sez. IV, 4/10/2022, n. 8488; 1/7/2021, n. 5018; 18/4/2018, n. 2330; Sez. V, 6/9/2022, n. 7763; Cons. Giust. Amm., 24/4/2018, n. 231).</h:div><h:div>D’altra parte, stante il divieto di inutili formalismi, non può imporsi all’amministrazione di prendere in considerazione le osservazioni procedimentali dell’interessato, quando queste, comunque, non avrebbero potuto influenzare la concreta portata del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/2/2019, n. 1225).   </h:div><h:div>Nel caso di specie, come emerge dalle considerazioni più sopra svolte, l’avversato diniego aveva natura vincolata, in quanto l’intervento eseguito, avendo comportato un ampliamento volumetrico non poteva ottenere, <corsivo>ex</corsivo> art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, espressamente richiamato dalla Soprintendenza, l’accertamento della compatibilità paesaggistica. </h:div><h:div>Ne discende, che il contestato provvedimento negativo, in cui si fa esplicito riferimento all’impossibilità di rilasciare la reclamata compatibilità paesaggistica per la constatata “<corsivo>creazione di superfici utili e volumi</corsivo>”, risulta congruamente motivato.</h:div><h:div>Tanto basta a determinare l’infondatezza del ricorso in esame.</h:div><h:div>Deve ora procedersi ad affrontare l’appello n. 2260/2020.</h:div><h:div>Col primo motivo, rivolto a contestare il capo di sentenza con cui è stato definito il ricorso n. 1842/2008, si deduce che il Tribunale non avrebbe compiutamente valutato la natura e tipologia dell’abuso contestato con l’ordinanza n. 35/2008, e la proporzionalità della sanzione con essa irrogata rispetto all’illecito commesso. </h:div><h:div>Le opere realizzate, conformi alla disciplina urbanistica   </h:div><h:div>di zona e non in contrasto con la disciplina paesaggistica, non rientrerebbero, infatti, tra quelle che necessitano di permesso di costruire, per cui, nei confronti delle stesse, sarebbe applicabile la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, mentre resterebbe esclusa la possibilità di ingiungerne la demolizione.  </h:div><h:div>Peraltro, sostanziandosi i contestati abusi in lievi difformità progettuali, gli stessi sarebbero sanabili mediante semplice SCIA.</h:div><h:div>Oltre a ciò, l’avversato provvedimento ripristinatorio non evidenzierebbe alcun contrasto dei lavori eseguiti con lo strumento urbanistico e avrebbe omesso di richiamare l’attenzione del destinatario sulla facoltà di richiedere la sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>Occorre premettere, che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione degli abusi edilizi, sotto il profilo urbanistico e paesistico, richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio, o ai valori paesaggistici, deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesaggistico e nelle reciproche interazioni (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 1/3/2023, n. 2119; 18/10/2022, n.8848; 29/7/2022, n. 6681; 30/6/2020, n. 4170; 7/11/2019, n. 7601).</h:div><h:div>La suddetta valutazione unitaria è da escludersi solo laddove (ma non è questo il caso di specie) tra gli interventi realizzati, non sia configurabile alcun intrinseco e oggettivo collegamento funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 30/6/2020, n. 4170; 13/5/2020, n. 3036; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887).</h:div><h:div>Orbene, nella fattispecie, come emerge dall’impugnata ordinanza di demolizione, l’appellante ha eseguito, su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, una molteplicità di opere, alcune delle quali recanti ingombro volumetrico, altre incremento di superficie (maggior estensione del terrazzo d’ingresso) idonee, per lo più, a provocare significative modifiche della conformazione dell’immobile, e, quindi, in ogni caso soggette a permesso di costruire e preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>Nel descritto contesto, l’adozione dell’ordine di demolizione assumeva carattere vincolato, ai sensi degli artt. 31 e 32, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.   </h:div><h:div>Tutto ciò rende irrilevante che alcune delle menzionate opere, singolarmente considerate, potessero essere eseguite mediante semplice SCIA o DIA.</h:div><h:div>Va ancora osservato che l’impugnata ordinanza n. 35/2008 specifica che le opere contestate sono state eseguite in assenza di titolo edilizio e in area soggetta a vincolo paesaggistica e tanto basta a giustificare l’adozione della misura ripristinatoria.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non occorreva, invece, che il provvedimento repressivo preavvisasse l’interessato della facoltà di chiedere la sanatoria delle opere realizzate, non rinvenendosi nell’ordinamento alcuna norma o principio che imponga un onere siffatto.   </h:div><h:div>Col secondo motivo, diretto contro il capo di sentenza con cui è stato definito il ricorso n. 296/2010, si censura la decisone assunta dal giudice di prime cure per non aver rilevato come le opere contestate non fossero soggette al preventivo rilascio del permesso di costruire, per cui non se ne sarebbe potuta ordinare la demolizione.</h:div><h:div>D’altra parte, i provvedimenti gravati sarebbero illegittimi anche per le seguenti ulteriori ragioni.</h:div><h:div>1) il manufatto interessato dai contestati lavori avrebbe ottenuto l’agibilità/abitabilità, per cui il responsabile dell’ufficio tecnico non avrebbe potuto decretare l’inagibilità dell’opera senza prima ritirare gli atti abilitativi precedentemente intervenuti;</h:div><h:div>2) in assenza dell’agibilità l’unica sanzione prevista è di natura pecuniaria;</h:div><h:div>3) il provvedimento di inagibilità sarebbe di competenza del Sindaco;</h:div><h:div>4) in caso di pericolo impellente spetterebbe sempre al Sindaco provvedere sulla base del proprio potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 380/2001 e 222 e segg. del R.D. 27/7/1934, n. 1265. </h:div><h:div>La modifica dell’andamento planimetrico della ringhiera, la realizzazione della scala, la pavimentazione della copertura del locale pertinenziale e l’incremento di superficie del terrazzino, costituirebbero opere sanabili mediante SCIA, mentre la diffida ad utilizzare quanto realizzato in assenza della verifica delle condizioni strutturali riguarderebbe un locale munito di regolare certificato di agibilità/abitabilità.    </h:div><h:div>In ogni caso, il Tribunale non avrebbe considerato che l’amministrazione appellata avrebbe dovuto assicurare all’interessato la partecipazione al procedimento e avrebbe dovuto fornire congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico al ripristino dei luoghi, motivazione richiesta anche in relazione ad atti vincolati.</h:div><h:div>La doglianza non merita accoglimento.</h:div><h:div>Come correttamente affermato nell’appellata sentenza, sul punto non fatta oggetto di censura, le opere contestate con le due ordinanze n. 21/2009 e 44/2009, devono essere fatte oggetto di una valutazione globale e complessiva, essendo le stesse teleologicamente preordinate all’esecuzione di un intervento strutturalmente e funzionalmente unitario, sostanzialmente coincidente con l’ampliamento della superficie di un terrazzo.</h:div><h:div>Quest’ultimo non poteva avvenire in assenza di apposito permesso di costruire, con la conseguenza che, del tutto correttamente, le ordinanze di demolizione hanno riguardato gli abusi complessivamente commessi.</h:div><h:div>E invero, le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, pur se di natura pertinenziale o precaria e, quindi, assentibili con mera DIA, devono considerarsi abusive, laddove, come nella specie, realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria (Cons. Stato, Sez. IV, 26/9/2018, n. 5524).</h:div><h:div>Peraltro, è appena il caso di aggiungere che la DIA n. 21919 del 2008 non avrebbe, comunque, potuto legittimare i lavori di cui si discute, in quanto avente a oggetto la mera “<corsivo>installazione di una ringhiera</corsivo>”. </h:div><h:div>La censura con cui si deduce che la competenza a emanare la diffida a utilizzare le opere abusivamente realizzate sarebbe del sindaco e non del responsabile dell’ufficio tecnico e che, comunque, la stessa sarebbe illegittima in quanto il locale avrebbe ottenuto il certificato di agibilità/abitabilità, è infondata.</h:div><h:div>Con riguardo al profilo della competenza, si rileva che non vi è alcun elemento che induca a ritenere che la diffida contenuta nell’ordinanza n. 44/2009, sia stata adottata nell’esercizio di un potere <corsivo>extra ordinem</corsivo> di spettanza del Sindaco.</h:div><h:div>D’altra parte, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, rientra nelle funzioni del dirigente comunale competente per materia, inibire, al responsabile di un abuso edilizio, l’utilizzo del bene che ne costituisce il prodotto, per l’assenza di certezze in ordine all’idoneità statica del medesimo. </h:div><h:div>Nessun rilievo può, poi, avere, ai fini della legittimità della contestata diffida, la circostanza che il manufatto su cui sono state eseguite le opere abusive di che trattasi, avesse, a suo tempo, ottenuto il certificato di abitabilità.</h:div><h:div>Quest’ultimo, infatti, si limita ad accertare l'inesistenza di cause di insalubrità dell'edificio (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2022, n. 8811), senza alcuna inerenza con i profili di idoneità statica dell’edificio.</h:div><h:div>Sono, infine, prive di pregio le doglianze con cui si lamenta che, nella specie, le avversate ordinanze sarebbero state emanate senza assicurare le garanzie partecipative e in assenza di congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>E invero, per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide: </h:div><h:div>a) appurata l’abusività dei lavori, l’esercizio del potere repressivo assume natura doverosa e vincolata, per cui il provvedimento demolitorio è sufficientemente motivato, come nella fattispecie, con l’individuazione delle opere contestate e delle ragioni della loro illiceità (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 13/1/2022, n. 251);</h:div><h:div>b) l’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive è sempre <corsivo>in re ipsa</corsivo>, per cui sul punto non occorre specifica motivazione, né è necessario comparare tale interesse con quello del privato alla conservazione della situazione di fatto illecita (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 9, Sez. VI, 10/7/2020, n. 4425; 22/4/2020, n. 2557; 4/10/2019, n. 6720; 8/4/2019, n. 2292; 5/11/2018, n. 6233; 26/3/2018, n. 1893; 23/11/2017, n. 5472 e 5/1/2015, n. 13; Sez. II, 19/6/2019, n. 4184; Sez. IV, 11/12/2017, n. 5788);</h:div><h:div>c) l’ordine di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, dato che la natura vincolata del relativo potere non consente all'amministrazione di compiere valutazioni di interesse pubblico in ordine alla conservazione del bene (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. VI, 24/2/2022, n. 1304; 27/9/2021, n. 6490; 15/2/2021, n. 1351; 7/1/2021, n. 187; 13/5/2020, n. 3036; 25/2/2019, n. 1281; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887; Sez. IV, 27/5/2019, n. 3432; Sez. II, 29/7/2019, n. 5317 e 26/6/2019, n. 4386).</h:div><h:div>L’appello va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.  </h:div><h:div>Le spese di verificazione, liquidate come da richiesta del perito, vanno poste a carico della parte appellante che ha dato causa alla controversia.</h:div><h:div>Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Le spese di verificazione, liquidate in € 4.916,12 (quattromilanovecentosedici/12) come da richiesta del perito, vanno poste a carico della parte appellante.</h:div><h:div>Spese e onorari di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Alessandro Maggio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>