<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200187020240411115141714" descrizione="" gruppo="20200187020240411115141714" modifica="11/04/2024 11:52:20" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01870"/><fascicolo anno="2024" n="03456"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200187020240411115141714.xml</file><wordfile>20200187020240411115141714.docm</wordfile><ricorso NRG="202001870">202001870\202001870.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\35 Oreste Mario Caputo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>11/04/2024 11:52:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Presidente FF</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00894/2019, resa tra le parti, quanto al ricorso introduttivo n. 1063/2018 R.G.:</h:div><h:div>annullamento della deliberazione di C.C. n. 22 emessa dal Comune di Castelli Calepio in data 21.5.2018, non ancora pubblicata sul BURL, inerente all’“approvazione progetto, in variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 LR. 12/2005, presentato dalle ditte Mazza Re spa e Guarniflon spa”, per l’ampliamento dei capannoni produttivi a confine con la proprietà del ricorrente e di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso, nonché condanna del Comune di Castelli Calepio a risarcire i danni sofferti dal ricorrente in ragione dell’attività qui censurata;</h:div><h:div>quanto ai successivi motivi aggiunti:</h:div><h:div>annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso in epigrafe, del permesso di costruire n. 879/2018 del Comune di Castelli Calepio, avente ad oggetto la “realizzazione nuovo magazzino” sull’area delle società Mazza Re s.p.a. e Guarniflon s.p.a., adiacente all’azienda agricola del ricorrente e di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso, nonché condanna del Comune di Castelli Calepio a risarcire i danni sofferti dal ricorrente in ragione dell’attività qui censurata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Fiorenzo Lazzari, Impresa Individuale Lazzari Fiorenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bonfiglio, Mauro Fiorona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bonfiglio in Roma, via del Forte Tiburtino, 98; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castelli Calepio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni n. 41; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Mazza Re S.p.A., Guarniflon S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Arcangeli, Giovanni Vezzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castelli Calepio e di Mazza Re S.p.A. e di Guarniflon S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati in collegamento da remoto gli avv.ti Fiorona e Orlandi, in sostituzione di Arcangeli e Vezzoli, noti all’ufficio;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Sig. Lazzari è proprietario di un’azienda agricola sita in Castelli Calepio, località Campagna composta, oltre che dall’abitazione, da una stalla, un fienile, una concimaia e altri manufatti destinati alla cura degli animali. </h:div><h:div>In data 20 aprile 2016 la Società Mazza Re S.p.A., quale proprietaria delle aree, e Guarniflon S.p.a., quale imprenditore esercente l’attività industriale, chiedevano l’avvio della procedura di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97 L.R. n. 12/2005 e 9 del d.P.R. n. 8/2010; procedura diretta alla realizzazione di un fabbricato destinato a magazzino di stoccaggio di prodotti finiti, posto al confine con il compendio di proprietà del Sig. Lazzari.</h:div><h:div>Per quanto d’interesse, l’ampliamento del complesso produttivo, oggetto della procedura, presupponeva la previa variazione della destinazione urbanistica dell’area interessata da area agricola (AGR1 – aree agricole della pianura e dei terrazzi fluviali dell’Oglio) ad area produttiva (ambiti produttivi, commerciali, terziari D1 – ambiti produttivi e commerciali consolidati).</h:div><h:div>Nell’ambito della conferenza di servizi convocata per la verifica tecnico urbanistica del progetto di SUAP il 12 marzo 2018 presso gli uffici comunali, non essendo stati ravvisati elementi ostativi e, previo parere favorevole della Provincia di Bergamo in ordine alla compatibilità dell’intervento con il P.T.C.P., veniva approvata la proposta di variante urbanistica come da progetto.</h:div><h:div>In seguito, in data 21 maggio 2018 il Consiglio comunale di Castelli Calepio, con la deliberazione n. 22  del 21 maggio 2018, aveva definitivamente approvato il progetto.</h:div><h:div>La delibera comunale veniva affissa all’albo pretorio dal 4 giugno 2018 al 19 giugno 2018.</h:div><h:div>A ciò aveva fatto seguito, il 15 ottobre 2018, il rilascio del permesso di costruire n. 879 avente ad oggetto la realizzazione del nuovo fabbricato a destinazione produttiva sull’area delle società Mazza Re s.p.a. e Guarniflon s.p.a.</h:div><h:div>Con il ricorso principale di prime cure, notificato in data 22.11.2018 e depositato in data 5.12.2018, il Sig. Lazzari, in proprio e in qualità di titolare della omonima impresa individuale Lazzari Fiorenzo, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Castelli Calepio del 21 maggio 2018, che ha approvato la variante per insediamenti produttivi di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005 relativa all’anzidetto progetto del nuovo fabbricato destinato a magazzino di stoccaggio presentato dalle ditte Mazza Re S.p.a. e Guarniflon S.p.a., nonché ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28.12.2018 e depositato in data 3.1.2019, sempre proposto <corsivo>sub</corsivo> R.G. 1063 del 2018 il Sig. Lazzari ha chiesto anche l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del permesso di costruire n. 879/2018 rilasciato dal Comune intimato per la realizzazione del capannone produttivo, censurandone l’invalidità derivata dagli atti presupposti.</h:div><h:div>Il ricorrente formulava altresì domanda di condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.</h:div><h:div>All’esito del giudizio di primo grado, la sentenza del Tar Brescia, sez. II, 17 ottobre 2019, n. 894 ha dichiarato irricevibile il ricorso principale per tardività e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, essendo questo fondato soltanto sull’illegittimità derivata. Sotto altro profilo, il Tar ha compensato le spese tra le parti per la “<corsivo>indubbia particolarità della questione esaminata</corsivo>” e, ad ogni modo, per la mancanza di una pronuncia di merito.</h:div><h:div>Il Tar è addivenuto ad una pronuncia in rito sul presupposto per il quale, essendo il ricorrente proprietario di un’area (per quanto adiacente) estranea a quella interessata dall’intervento in variante, non dovrebbe esser ritenuto soggetto destinatario del provvedimento e, pertanto, non avrebbe avuto titolo alla notifica dell’atto dell’approvazione del progetto. Dunque, il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione della suddetta deliberazione del Consiglio comunale decorreva, <corsivo>ex</corsivo> art. 41 c.p.a., dall’ultimo giorno di pubblicazione nell’albo del Comune, vale a dire dal 19 giugno 2018: essendo stato il ricorso notificato soltanto il 23 novembre 2018, questo è risultato esser tardivo.</h:div><h:div>Sebbene la vicenda processuale si sia chiusa con una sentenza in rito, il Tar, con un breve inciso, ha tuttavia rilevato che, con riguardo alle forme di garanzia partecipativa, sono state ampiamente garantite le forme di pubblicità e di partecipazione previste dall’art. 97, comma quarto, L.R. n. 12/2005; e ciò in quanto l’Amministrazione Comunale avrebbe provveduto ad effettuare l’avviso su un quotidiano locale (L’Eco di Bergamo), avrebbe pubblicato la determinazione della Conferenza dei servizi sul proprio sito web dal 30 marzo 2018 al 2 maggio 2018 ed, inoltre, avrebbe depositato per quindi giorni consecutivi presso gli uffici comunali e sul sito web, gli elaborati tecnici relativi al progetto. </h:div><h:div>Avverso tale sentenza ha proposto appello il ricorrente in primo grado coi seguenti motivi: </h:div><h:div>Primo, secondo e terzo motivo: erronea interpretazione e applicazione dell’art. 41 c.p.a., dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 97 L.R. n. 12/2005 – omesso esame del parere regionale del 16.11.2011 n. Z1.2011.0032054 – erronea motivazione in ordine alla necessaria pubblicazione sul BURL dei provvedimenti di variante degli strumenti urbanistici comunali tramite S.U.A.P; omessa, insufficiente o erronea motivazione relativamente allo svolgimento di tutte le necessarie forme di pubblicità.</h:div><h:div>Quarto motivo: erronea interpretazione e applicazione dell’art. 41 c.p.a.: omessa, insufficiente o, comunque, erronea motivazione relativamente all’individuazione del dies a quo per l’impugnazione di varianti urbanistiche.</h:div><h:div>Sono state altresì riproposti i motivi di primo grado di merito, non esaminati a fronte della decisione in rito.</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 160/2010 - Difetto di istruttoria - Omessa o carente motivazione - Vizio del procedimento per violazione delle garanzie di partecipazione, avendo estromesso un privato da un procedimento di variante puntuale al PGT direttamente incidente sulla sua posizione giuridica soggettiva: il ricorrente denuncia la mancata partecipazione procedimentale, in qualità di titolare dell’azienda agricola adiacente all’area interessata dall’intervento autorizzato in violazione del principio di reciprocità previsto dalla normativa comunale. Diversamente, laddove fosse stato coinvolto nel procedimento di variante urbanistica, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare il difetto di motivazione della trasformazione e la violazione delle distanze minime dalla sua proprietà.</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione del d.d.g. n. 20109/2005 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 delle NTA del PdR del PGT - Violazione del principio di reciprocità - Omessa o carente motivazione - Erronea valutazione dei presupposti di fatto per aver autorizzato la realizzazione di un capannone ad una distanza da un’azienda agricola inferiore a quella prescritta: il ricorrente ha rilevato che, atteso che il progettato intervento ha previsto la collocazione del capannone sia collocato a 38 mt. dall’abitazione, a 75 mt. dal fienile e a 117 mt. dalla stalla, in asserita violazione della richiamata disposizione attuativa, la deliberazione del Consiglio comunale gravata sarebbe da ritenersi illegittima per aver violato l’art. 40 delle N.T.A. del P.d.R. ed il principio di reciprocità in tema di distanze minime tra aree agricole e quelle con diversa destinazione in tale norma enunciato, così come le Linee guida regionali sui criteri igienici e di sicurezza enunciate nel d.d.g. n. 20109/2005. </h:div><h:div>3) Sviamento dell’interesse pubblico per aver perseguito esclusivamente l’interesse dell’attuatore privato, assentendo una variante puntuale al P.G.T. lesiva dei diritti dei confinanti: il ricorrente ha censurato la condotta comunale sotto l’ulteriore profilo dell’eccesso di potere per aver irrimediabilmente compromesso la posizione giuridica qualificata vantata dal ricorrente al solo scopo di consentire una trasformazione urbanistica promossa in modo unilaterale da operatori privati, contrastante con i preminenti interessi pubblici della salubrità ambientale ed igienico-sanitaria. </h:div><h:div>4) Eccesso di potere sotto il profilo dell’illegittimità derivata: il ricorrente ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti il permesso di costruire, assumendo che questo fosse affetto da invalidità derivata, dal momento che costituisce la concreta esecuzione della delibera comunale viziata</h:div><h:div>L’amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>In linea di diritto occorre ripartire il principio per cui la variante urbanistica, qualora riguardi beni specifici ed incida direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine di impugnazione dell'atto (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 04/07/2023 , n. 6517).</h:div><h:div>Nel caso di specie peraltro la parte originaria ricorrente non è titolare di beni coinvolti dalla variante, con la conseguente applicazione del principio generale a mente del quale, come noto, Nel sistema di pubblicità-notizia disciplinato dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, nonché ai sensi dell'art. 124 del TUEL, approvato con d.P.R. n. 267/2000, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale decorre non dalla notifica ai singoli proprietari interessati dalla disciplina del territorio, ma dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione o, al più tardi, dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti riferiti al piano approvato. La variante in questione tramite S.U.A.P., rispetto alla variante urbanistica ordinaria, è uno strumento procedurale semplificato e con tempi concentrati che sfugge all’ordinaria procedura di modifica delle previsioni dello strumento urbanistico e, conseguentemente, non soggiace all’obbligo di pubblicazione sul BURL. Quindi, l’obbligo di pubblicazione sull’Albo pretorio costituisce condizione necessaria e sufficiente a far decorrere il termine per l’impugnazione, perché è tale il momento in cui si concretizza l’efficacia della decisione adottata.</h:div><h:div>Peraltro, appare altresì fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, in assenza della indicazione e dimostrazione della concreta lesione, necessaria a fini di legittimazione in termini di integrazione della mera vicinitas (cfr. Adunanza plenaria 9 dicembre 2021 n. 22).</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi, anche a fronte dell’esito in rito, per compensare le spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Arianna Giacchino</h:div><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>