<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200179520201006202015963" id="20200179520201006202015963" modello="2" modifica="10/19/2020 4:30:05 PM" pdf="3" ricorrente="Csm - Consiglio Superiore della Magistratura" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01795"/><fascicolo anno="2020" n="06328"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200179520201006202015963.xml</file><wordfile>20200179520201006202015963.docm</wordfile><ricorso NRG="202001795">202001795\202001795.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2020\202001795\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>19/10/2020 16:30:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>12/10/2020 19:58:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- del 2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2020, proposto da </h:div><h:div>CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Benedetta Leone, Claudia Piscione Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della giustizia,-OMISSIS-non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Elena Quadri e preso atto delle richieste di passaggio in decisione senza discussione depositate dall’avvocato Leone e dall’avvocato dello Stato Federica Varrone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La dott.ssa -OMISSIS-ha proposto ricorso per l’annullamento dei provvedimenti concernenti la procedura di nomina del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno alla quale aveva partecipato e che il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso con sentenza n. -OMISSIS- del 2020, che è stata appellata dal CSM per il seguente, articolato, motivo di diritto:</h:div><h:div>violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, degli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 19, 25, 26 e 27 della circolare del CSM 25 luglio 2015, n. P-14858 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 90; motivazione illogica e contraddittoria; violazione dei limiti del sindacato del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-per resistere all’appello.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica dell’1 ottobre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto dal CSM contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- del 2020, che ha accolto il ricorso della dott.ssa -OMISSIS-per l’annullamento degli atti relativi alla nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno della dott.ssa -OMISSIS- magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.</h:div><h:div>La dott.ssa -OMISSIS- ricordando di essere attualmente Presidente del “Collegio D” del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, di essere stata destinataria della proposta “B” della competente Quinta Commissione, a fronte della proposta “A” favorevole alla dr.ssa -OMISSIS-poi approvata dal <corsivo>plenum</corsivo> del CSM, e, ripercorrendo i tratti salienti del suo percorso professionale, con il ricorso di prime cure aveva lamentato con tre censure la violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti la selezione per il conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, nonché l’erronea comparazione con il magistrato concorrente, dott.ssa Amirante, in quanto sarebbe stata data rilevanza a funzioni non dirimenti secondo il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> per l'accesso allo specifico ruolo dirigenziale, venendo, invece, completamente omessa la valutazione, nei confronti della stessa, di specifiche competenze di merito e attitudinali.</h:div><h:div>Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo viziato il giudizio da difetto di istruttoria e ordinando la rivalutazione. </h:div><h:div>In particolare, per la sentenza appellata: “<corsivo>E’ chiaro, quindi, che il giudizio “unitario e comparativo” deve essere fondato sulla sussistenza degli indicatori ma, nel caso di specie trattandosi di incarico direttivo specializzato nel settore della Sorveglianza, non poteva prescindere dallo speciale rilievo degli indicatori specifici facenti capo alla ricorrente e alla controinteressata, che non risultano essere stati posti nel dovuto risalto. La gestione, anche su delega, di un collegio di Tribunale del settore specializzato in assegnazione e i risultati ivi ottenuti, ai sensi degli artt. 7 e 9 del TU, non poteva essere posposta alla valutazione di meri indicatori “generali”, invece enfatizzati nella proposta poi approvata. … A ciò si aggiunga che comunque le esperienze ordinamentali della ricorrente non sono state in alcun modo considerate sotto la medesima luce adoperata per la controinteressata, risultando quantomeno comparabili. Su questo punto è mancata una motivazione idonea sulle ragioni di preferenza, anche relativamente alla produttività comparata delle due candidate. Ne è risultato, quindi, che l’operato del CSM nel caso di specie si è tradotto in una errata applicazione dei parametri attitudinali individuati dal “Testo Unico”, tale da inficiare l’intero percorso logico-giuridico seguito nella comparazione dei profili curriculari delle due candidate</corsivo>”.</h:div><h:div>Il CSM ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata, in quanto il giudice, interpretando in maniera non condivisibile i parametri predeterminati dal <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, si sarebbe illegittimamente sostituito nella valutazione di merito riservata al <corsivo>plenum</corsivo> ritenendo meritevole di accoglimento la proposta “B” favorevole alla nomina della dott.ssa -OMISSIS-  </h:div><h:div>L’appello è infondato, condividendo il Collegio integralmente le statuizioni della sentenza impugnata, che non ha effettuato un’indebita valutazione di merito, ma si è limitata ad accogliere le doglianze dedotte dall’odierna appellata, disponendo conseguentemente l’annullamento dei provvedimenti impugnati per violazione di determinate disposizioni del nuovo <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, richiedenti una congrua e coerente disamina di specifici aspetti della carriera professionale di entrambe le candidate, nonché per carenza di istruttoria e di motivazione, con riferimento alla parte relativa alla comparazione dei <corsivo>curricula</corsivo> delle partecipanti alla selezione.</h:div><h:div>Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa o regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).</h:div><h:div>Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del detto <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> si legge che con lo stesso si intende “<corsivo>garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari</corsivo>” attraverso la “<corsivo>ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti</corsivo>”, con la finalità di “<corsivo>far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 25 del <corsivo>Testo unico</corsivo> indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. </h:div><h:div>In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale. </h:div><h:div>Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo <corsivo>Testo unico</corsivo>. </h:div><h:div>La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. </h:div><h:div>Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. </h:div><h:div>Nell’ambito di tale valutazione la previsione puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli <corsivo>indicatori specifici</corsivo>, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.</h:div><h:div>Nel caso di specie assume rilevanza centrale l’art. 19 per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti “specializzati”, che richiama:</h:div><h:div>“<corsivo>a) la professionalità ed esperienza specifica acquisite nel relativo settore, desunte concretamente dalla qualità dell’attività giudiziaria svolta e dalla durata dell’esperienza di almeno quattro anni negli ultimi quindici;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) le pregresse o attuali esperienze direttive nel medesimo settore di specializzazione, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>”. </h:div><h:div>Gli <corsivo>indicatori generali</corsivo>, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “<corsivo>costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali</corsivo>”. </h:div><h:div>Tra gli indicatori generali delle attitudini direttive, di cui all'art. 6 del <corsivo>Testo unico</corsivo>, figurano: <corsivo>a) le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse; b) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; c) le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici; d) le soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale; e) le esperienze ordinamentali e organizzative; f) la formazione specifica in materia organizzativa; g) le altre esperienze organizzative maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria</corsivo>. A ciò devono aggiungersi gli ulteriori requisiti di cui agli artt. 7, sulle funzioni direttive e semidirettive in atto e pregresse, 8, sulle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, 9 sulle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, nonché quelle più generali di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13.</h:div><h:div>Tali indicatori considerano la complessiva esperienza giudiziaria maturata dal magistrato aspirante, unitamente alle esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che abbiano consentito lo sviluppo di competenze organizzative, di abilità direttive e conoscenze ordinamentali.</h:div><h:div>Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.</h:div><h:div>E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché «<corsivo>operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa</corsivo>», «<corsivo>invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa</corsivo>» (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</h:div><h:div>Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).</h:div><h:div>Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere: «<corsivo>nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere</corsivo>» (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).</h:div><h:div>«<corsivo>I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa; pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria</corsivo>» (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597; 14 maggio 2015, n. 2425).</h:div><h:div>Stando al <corsivo>Testo unico</corsivo>, in particolare, posto che all'anzianità nel ruolo vada dato rilievo soltanto residuale nel caso di equivalenza dei profili professionali (essendone esclusa la rilevanza quale parametro di valutazione, v. art. 24), si intende far emergere le esperienze maturate dai diversi aspiranti, sulla base di dati concreti, misurabili e verificabili, in modo da individuare, attraverso un procedimento di “<corsivo>valutazione comparativa degli aspiranti</corsivo>” (artt. 25 ss.) il profilo più idoneo, “<corsivo>per attitudini e merito</corsivo>”, a ricoprire l’incarico e giustificare, sotto il profilo motivazionale, il relativo conferimento.</h:div><h:div>Da tale premessa e come risulta dalla giurisprudenza costante di questa Sezione, risulta evidente come non si possa sovvertire l’ordine di valutazione tra criteri specifici e generali.</h:div><h:div>La considerazione degli indicatori generali e degli indicatori specifici non è, invero, ispirata ad una logica di equiordinazione parametrica, posto che agli indicatori specifici deve essere conferito "<corsivo>speciale rilievo</corsivo>" (art. 26, comma 3), laddove gli indicatori generali "<corsivo>sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale</corsivo>" (art. 26, comma 4).</h:div><h:div>La previsione va intesa nel senso, evidenziato dalla relazione illustrativa del <corsivo>Testo unico</corsivo>, che "<corsivo>gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva</corsivo>", in ordine alle caratteristiche dell'incarico da conferire (cfr. Cons. Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 97).</h:div><h:div>Pertanto, laddove un candidato possa in concreto vantare indicatori specifici, questo "<corsivo>speciale rilievo</corsivo>" che va ad essi dato implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso. Il che, se non significa che senz'altro debbano contrassegnare la prevalenza di quel candidato su altri candidati, impone nondimeno l'onere di una particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva, nell'ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi): per modo che ne sia evidenziata e giustificata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore "<corsivo>attitudine generale</corsivo>" o il particolare "<corsivo>merito</corsivo>".</h:div><h:div>Invero, gli indicatori specifici sono criteri "<corsivo>settoriali</corsivo>" perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell'attitudine direttiva; ma non esauriscono l'intera figura professionale del magistrato la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del "<corsivo>merito</corsivo>" (Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).</h:div><h:div>In tale quadro, non è conforme al <corsivo>Testo unico</corsivo> un giudizio comparativo che - senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione - finisca per immotivatamente sovvertire il detto rapporto tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generali (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 71; 26 maggio 2020, n. 3339).</h:div><h:div>In questa cornice, quindi, si palesa come essenziale la motivazione concernente la considerazione dei relativi indicatori dei vari candidati che conducono a preferirne uno rispetto a un altro.</h:div><h:div>Nel caso di specie si è al cospetto dell’attribuzione dell’Ufficio direttivo “<corsivo>specializzato</corsivo>” di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno.</h:div><h:div>Va dunque verificato se il CSM, nella valutazione comparativa, abbia adeguatamente acquisito un completo "<corsivo>quadro conoscitivo</corsivo>" ed elaborato un adeguato "<corsivo>apprezzamento valutativo</corsivo>" degli elementi di fatto posti a base della scelta, al fine di verificarne la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni, la logicità della valutazione, l'effettività dell'operata comparazione tra i candidati, la sufficienza e congruità della relativa motivazione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2018, n. 1345; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; cfr., altresì, Cass., SS.UU. 11 luglio 2018, n. 18240).</h:div><h:div>Riguardo ai profili professionali delle due candidate, il Collegio si riporta integralmente alla documentazione versata in atti. Con riferimento alla carriera dell’odierna appellata, dalla stessa documentazione si evince, in particolare, che la dott.ssa -OMISSIS-: </h:div><h:div>1) dal 1988 è stata Pretore Mandamentale di Chiaromonte, gestendo da sola un ufficio giudiziario complesso, anche se di ridotte dimensioni;</h:div><h:div>2) dal 1989 al 1993 ha ricoperto l’incarico di Consigliere Pretore facente funzioni presso la Pretura Circondariale di Lagonegro, provvedendo alla gestione organizzativa delle sezioni distaccate di Lauria e di Chiaromonte;</h:div><h:div>3) dal 1993 al 1998 ha esercitato le funzioni di Pretore penale presso la Pretura Circondariale di Napoli;</h:div><h:div>4) dal 1998 al 2010 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli e le sezioni distaccate di Capri, Afragola e Marano, quest’ultima sede difficile da gestire per cumulo di lavoro e per penuria di personale amministrativo; </h:div><h:div>5) dal 2004 al 2010 ha esercitato le funzioni penali di giudice tutelare e di Coordinatore presso la sede distaccata del Tribunale di Napoli di Marano, distinguendosi con riconoscimenti ed encomi per le capacità organizzative profuse nel provvedere al rapido trasferimento dell’ufficio presso una nuova sede, senza interrompere nel frattempo la celebrazione delle udienze penali;</h:div><h:div>6) dal mese di giugno 2010 ricopre l’ufficio di Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, in qualità di Presidente del Collegio D del Tribunale di Sorveglianza, confermando spiccate capacità nell’organizzazione dell’ufficio e nella redazione dei provvedimenti emessi;</h:div><h:div>7) dal mese di settembre 2013 fino alla sua definitiva chiusura ha adempiuto alle proprie funzioni presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli-Secondigliano, raggiungendo risultati encomiabili per la drastica riduzione del numero degli internati definitivi in anticipo rispetto ai termini programmati.</h:div><h:div>Dal parere attitudinale specifico per la VII valutazione di professionalità per il conferimento dell’ufficio direttivo di primo grado del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli  del 29 giugno 2015 risulta, in particolare, per quanto qui rileva, che la stessa ha presieduto continuativamente il Collegio D del Tribunale di Sorveglianza, ove ha dimostrato spiccate capacità di gestione delle udienze collegiali e monocratiche, le proprie attitudini, la competenza nell’organizzare il lavoro ed il pregio dei provvedimenti emanati, la cui redazione è stata caratterizzata da “<corsivo>encomiabile capacità di sintesi, chiarezza espositiva e completezza argomentativa</corsivo>”. </h:div><h:div>La delega di funzioni direttive nello specifico settore della Sorveglianza è volta a confermare, invero, il possesso da parte della dott.ssa -OMISSIS-della decisiva attitudine direttiva per l’assegnazione della carica direttiva oggetto di concorso, come previsto dall’art. 19, lett. <corsivo>b)</corsivo>, del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div><h:div>Dall’esame della carriera professionale della dott.ssa -OMISSIS-emerge, invece, che la stessa sia priva di tale specifico requisito attitudinale, atteso che le esperienze dalla stessa vantate rientrano nell’ambito di un settore giudiziario differente rispetto a quello oggetto di selezione.</h:div><h:div>La stessa ha, infatti, rivestito il ruolo di Presidente, facente funzioni, del Collegio B della X sezione del Tribunale del Riesame di Napoli per un anno a causa dell’assenza del Presidente in quanto giudice “anziano” e ha collaborato per il buon andamento dell’Ufficio, ma tali prerogative non potevano essere valutabili ai sensi dell’art. 19, lett. <corsivo>b)</corsivo>, del richiamato <corsivo>Testo unico</corsivo> ma solo dell’art. 11, senza rilievo preminente nella valutazione dei profili professionali dei candidati aspiranti alla carica direttiva di Presidente del settore della Sorveglianza, atteso che dall’esame del suo <corsivo>curriculum</corsivo> risulta che la stessa poteva vantare esperienze di organizzazione e collaborazione con gli uffici direttivi “anche” nel settore della Sorveglianza, ma principalmente nel settore del Riesame, peraltro con produttività definita “<corsivo>buona</corsivo>” o “<corsivo>nella media</corsivo>”.</h:div><h:div>La dott.ssa -OMISSIS-aveva, invece, non solo, a sua volta, esercitato funzioni requirenti e giudicanti, e coordinato il Tribunale di Marano dal 2004 al 2010, ma oltre ad aver esercitato, come già detto, fin dal 2010 le funzioni di Presidente di Collegio della IV Sezione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per delega ricevuta dal Presidente, ha anche assunto nel 2013 la specifica funzione nel settore della Sorveglianza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli-Secondigliano, in occasione della quale ha ottenuto “<corsivo>risultati encomiabili</corsivo>” grazie alla drastica riduzione del numero di internati definitivi prima della chiusura dello stesso, funzione anch’essa assente nel profilo professionale della dott.ssa -OMISSIS-</h:div><h:div>Nella fattispecie in questione il CSM ha, dunque, ingiustificatamente, omesso di valutare e di dare il giusto rilievo all’indicatore previsto dalla lettera <corsivo>b)</corsivo> dell’art. 19 del <corsivo>Testo unico</corsivo>, e cioè alla “<corsivo>notevole esperienza direttiva nel medesimo settore di specializzazione</corsivo>” vantata dalla dott.ssa -OMISSIS-Tale particolare esperienza è di indubbio rilievo e risulta determinante nell’ambito della valutazione complessiva, integrata dai requisiti generali ai sensi degli artt. 6 e ss. del medesimo <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div><h:div>Inoltre, il CSM ha enfatizzato il possesso da parte della dott.ssa -OMISSIS-dei tre indicatori generali previsti dall’art. 11 del <corsivo>Testo unico</corsivo>, rubricato “<corsivo>Esperienze ordinamentali e organizzative</corsivo>”, consistenti nella partecipazione della candidata al Consiglio giudiziario, alla Commissione Flussi del Consiglio giudiziario ed al Comitato pari opportunità, requisiti che sono stati reputati prevalenti rispetto alle esperienze maturate dalla dott.ssa -OMISSIS-in qualità di membro della Commissione per la redazione delle tabelle e della Commissione per la predisposizione del regolamento di un istituto penitenziario.</h:div><h:div>Deve evidenziarsi, in ogni caso, che sul piano dell’esperienza ordinamentale anche parte appellata è stata membro della Commissione per la redazione del progetto tabellare e del programma organizzativo per il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza di Napoli nel triennio 2014/2016; ha ricevuto la delega dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli a contribuire alla redazione del Regolamento del Carcere di Secondigliano; è stata di ausilio alla Presidenza per il contrasto del fenomeno delle false pendenze; ha dato un proficuo sostegno alla riorganizzazione delle Cancellerie, attraverso la loro suddivisione in sezioni piuttosto che in settori di competenza.</h:div><h:div>Risulta, dunque, confermato il difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione effettuata dal CSM.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il CSM alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di -OMISSIS-, che si liquidano in euro 5000, oltre ad oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>