<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200106220201027114940257" descrizione="modifica requisiti capacità tecnica in corso di gara" gruppo="20200106220201027114940257" modifica="10/30/2020 5:50:39 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ditta Individuale Autocentro di Paolo Pecora in persona dell'Omonimo Titolare" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01062"/><fascicolo anno="2020" n="08021"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200106220201027114940257.xml</file><wordfile>20200106220201027114940257.docm</wordfile><ricorso NRG="202001062">202001062\202001062.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>30/10/2020 17:50:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione seconda, n. 26/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 1062 del 2020, proposto da </h:div><h:div>ditta individuale Autocentro di Paolo Pecora, in persona dell’omonimo titolare, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Naccarato, Francesco Coppola e Giovambattista Fragomeni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, Agenzia del demanio Emilia Romagna - Bologna, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Baldini Arrigo s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con le mandanti Auto 4 Servizi s.r.l., Balestri s.n.c. di Luca e Guido Balestri, Centro dell’Auto di Sabino Grossi, Autosoccorso di Longagnani Antonio e Cavicchioli Andrea s.n.c., Carrozzeria Panigalese s.n.c. di Visalli Giovanni &amp; C.., Officina Fratelli Peri s.r.l., Soccorso Stradale di Proni Antonio e Figli s.n.c., Autocarrozzeria Ugolini s.a.s. di Ugolini Alessio &amp; C., Ultratek s.n.c. di Gangemi Gianluca e Biagi Nickias, Vannini s.r.l., Crash Autodemolizioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Augusto Bonazzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Auto 4 Servizi s.r.l., Balestri s.n.c. di Luca e Guido Balestri, Centro dell’Auto di Sabino Grossi, Autosoccorso di Longagnani Antonio e Cavicchioli Andrea s.n.c., Carrozzeria Panigalese s.n.c. di Visalli Giovanni &amp; C.., Officina Fratelli Peri s.r.l., Soccorso Stradale di Proni Antonio e Figli s.n.c., Autocarrozzeria Ugolini s.a.s. di Ugolini Alessio &amp; C., Ultratek s.n.c. di Gangemi Gianluca e Biagi Nickias, Vannini s.r.l., Crash Autodemolizioni s.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna e dell’Agenzia del demanio Emilia Romagna - Bologna;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Baldini Arrigo s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (<corsivo>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19</corsivo>), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, tra altro, stabilisce ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “<corsivo>Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso</corsivo>”, e che “<corsivo>Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge</corsivo>”;</h:div><h:div>Visto l’art. 4 del d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 (<corsivo>Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19</corsivo>), convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, che dispone al comma 1, tra altro, che “<corsivo>A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici</corsivo> […] <corsivo>In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza </corsivo>[…]”;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza del 16 luglio 2020 il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti, ai sensi dell’art. 4 del d.-l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, l’avvocato Augusto Bonazzi;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ditta individuale Autocentro di Paolo Pecora partecipava alla gara bandita dalle stazioni appaltanti Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna e Agenzia del demanio, Direzione regionale Emilia Romagna, per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <corsivo>Nuovo codice della strada</corsivo>, per l’ambito territoriale provinciale di Bologna. Classificatasi prima in graduatoria, sulla base degli esiti di due sopralluoghi effettuati da una commissione di verifica all’uopo costituita, veniva esclusa dalla procedura con atto n. 78031 del 30 luglio 2019, per carenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa fissati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> quanto alle caratteristiche dell’area da adibire a depositeria dei veicoli, e per aver presentato al riguardo documentazione e dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-<corsivo>bis</corsivo>), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, <corsivo>Codice dei contratti pubblici</corsivo>. </h:div><h:div>La ditta impugnava l’esclusione e tutti gli atti presupposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna.</h:div><h:div>L’adito Tribunale, con sentenza n. 26/2020 della Sezione seconda, nella resistenza delle predette stazioni appaltanti, nonché della controinteressata Baldini Arrigo s.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento di imprese altro partecipante alla procedura, respingeva il ricorso e condannava la società al pagamento delle spese del giudizio.</h:div><h:div>Nel giungere alla predetta conclusione il primo giudice, in estrema sintesi:</h:div><h:div>- riteneva infondati il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con cui la ditta, sostenendo di essersi limitata a effettuare sull’area adibita a depositeria dei veicoli, già idonea come dichiarato al servizio oggetto di gara, i lavori migliorativi comunicati via PEC alla Prefettura di Bologna il 15 novembre 2018, aveva affermato il possesso continuativo dei requisiti di partecipazione e la veridicità delle dichiarazioni rese al riguardo. Sottolineata la valenza fidefacente dei verbali della commissione di verifica, osservava che il provvedimento di esclusione si era fondato sui riscontri tecnico-documentali eseguiti dalla commissione, che avevano fatto emergere molteplici difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di offerta, e smentiva le contrarie argomentazioni contenute in ricorso e nella allegata perizia di parte;</h:div><h:div>- respingeva il terzo e il quinto motivo di ricorso, con cui la concorrente aveva lamentato l’illegittimità dell’esclusione perché disposta automaticamente, in carenza di contraddittorio, di richieste documentali e di una puntuale motivazione delle sottostanti ragioni. Rilevato che le parti resistenti avevano segnalato come il contraddittorio e la richiesta di integrazioni documentali fossero avvenuti nel corso dell’attività di verifica a opera della commissione competente, richiamava la giurisprudenza secondo cui l’esclusione da una gara disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento;</h:div><h:div>- respingeva il sesto motivo di ricorso, volto a sostenere l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione di verifica perché composta da personale privo di specifiche competenze ingegneristiche tali da poter verificare gli elementi strutturali e funzionali dell’immobile designato all’effettuazione del servizio messo a gara. Rilevava che ciascuna delle amministrazioni appaltanti aveva individuato un funzionario dotato delle necessarie competenze tecniche nonché la genericità della censura.</h:div><h:div>L’interessata ha appellato la predetta sentenza deducendo: 1) Sulla portata probatoria dei verbali della commissione di verifica: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; motivazione carente; travisamento dei fatti e delle prove agli atti; erronea valutazione dei verbali della commissione di verifica dei requisiti; violazione dell’art. 64 e ss. Cod. proc. amm. e degli artt. 2699 e 2700 Cod. civ., nonché dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000; 2) <corsivo>Errores in procedendo</corsivo>; violazione dell’art. 78 Cod. proc. amm.; omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione per querela di falso; 3) Sui singoli elementi istruttori posti a fondamento della decisione impugnata: travisamento dei fatti; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; contraddittorietà e illogicità della motivazione; 4) Sull’omessa considerazione di elementi di prova: <corsivo>errores in judicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo</corsivo>; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’artt. 63, 64 e 66 Cod. proc. amm.; 5) Sulla motivazione di rigetto del secondo motivo di ricorso relativo all’esclusione automatica per false dichiarazioni: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; omessa pronuncia su fatti e domande oggetto di ricorso; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-<corsivo>bis</corsivo>); 6) Sul terzo motivo del ricorso di primo grado: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; motivazione carente, illogica e contraddittoria; 7) Sul rigetto del quarto motivo di ricorso: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; motivazione carente, illogica e contraddittoria; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione del principio del contraddittorio; violazione del principio di leale collaborazione e correttezza; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 5, d. lgs. 50/2016; violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>; 8) Sul quinto motivo del ricorso di primo grado: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; motivazione carente, illogica e contraddittoria; violazione e falsa applicazione di legge; difetto di motivazione; sviamento di potere; violazione del principio di proporzionalità; 9) Sul sesto motivo di ricorso in primo grado: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; violazione e falsa applicazione di legge; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 3 Cost.); incompetenza tecnica della commissione giudicatrice; difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta; 10) Sulla verifica del difetto di legittimazione passiva di Baldini Enrico s.r.l. e delle altre imprese intimate: <corsivo>errores in judicando</corsivo>; omessa motivazione; violazione e falsa applicazione di legge e degli artt. 27 e 41, comma 2, Cod. proc. amm.; 11) Sulla domanda risarcimento danni, assorbita dal rigetto del ricorso di primo grado: priorità di un risarcimento in forma specifica in caso di affidamento a terzi del servizio; in difetto, danno corrispondente al mancato utile e all’investimento perso. </h:div><h:div>Sulla base di tali censure, l’appellante, ribadita l’istanza istruttoria già avanzata in primo grado circa la preesistenza dei requisiti oggetto di contestazione al momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata della stessa nelle forme della verificazione e della prova testimoniale <corsivo>ex</corsivo> art. 63, comma 3, Cod. proc. amm., ha concluso per la riforma della sentenza gravata, l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con terzi, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni da mancata o ritardata esecuzione del contratto.</h:div><h:div>Si sono costituiti in resistenza la controinteressata Baldini Arrigo s.r.l. e le stazioni appaltanti, concludendo tutti per la reiezione dell’appello, di cui hanno illustrato l’infondatezza.</h:div><h:div>Nel prosieguo, Baldini ha depositato il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione della gara in suo favore (atto n. 9524 del 27 gennaio 2020).</h:div><h:div>A sua volta la parte appellante ha depositato copia di una serie di documenti, tra cui (non nell’ordine): a) l’atto di citazione per querela di falso <corsivo>ex</corsivo> art. 221 Cod. proc. civ. proposto al Tribunale ordinario di Bologna in relazione ai verbali della commissione di verifica; b) il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione innanzi al Tar per l’Emilia Romagna; c) l’istanza, non accolta, volta alla sospensione del predetto giudizio di primo grado nelle more della decisione dell’odierno appello e della citazione per querela di falso; d) la sentenza n. 342/2020 con cui il Tar per l’Emilia Romagna ha definito il ricorso avverso l’aggiudicazione, dichiarandolo in parte inammissibile e respingendolo per il restante; e) l’atto di appello proposto avverso la detta sentenza innanzi a questo Consiglio di Stato (n.r.g. 5127/2020); f) la comunicazione 29 maggio 2020 con cui l’ANAC ha archiviato il procedimento avviato a seguito della segnalazione della stazione appaltante relativa alla falsa dichiarazione del possesso del requisito, rilevandosi “<corsivo>l’errata interpretazione in buona fede del bando di gara da parte dell’O.e., sulla circostanza relativa alla natura del requisito, ritenuto come necessario per la fase di esecuzione del servizio posto a gara e non già da possedere alla data di presentazione della domanda di partecipazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 980/2020 questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare avanzata nell’atto di appello.</h:div><h:div>Con memoria da ultimo prodotta l’appellante ha sostenuto che una corretta lettura dei verbali della commissione di verifica, che si è limitata ad accertare visivamente, e in modo superficiale, lavori in corso sul piazzale, che non escludono la presenza dei requisiti per cui è causa, non sarebbe preclusiva delle tesi su cui fonda l’appello, e, ribadito che i verbali della commissione di verifica non sono fidefacenti, in quanto meramente istruttori e non pertinenti alle operazioni di gara (per le quali operava altra commissione), ha insistito per l’accoglimento dell’appello e in subordine per la disposizione di una verificazione istruttoria.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e dell’art. 4, comma 1, del d.-l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, meglio indicati in epigrafe. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Al fine della comprensione delle questioni qui controverse va premesso che non è contestato che il disciplinare della gara per cui è causa, volta all’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, <corsivo>Nuovo codice della strada</corsivo>, per l’ambito territoriale provinciale di Bologna, imponesse ai concorrenti:</h:div><h:div>a) di dichiarare nel DGUE di disporre di un’area adibita a depositeria di superficie utile non inferiore a mq 500 e idonea al parcheggio di almeno 50 veicoli, munita di recinzione non inferiore a m 2,50 e di illuminazione da un’altezza non inferiore a m 5, con superficie riservata dotata: in caso di depositeria al chiuso, di una pavimentazione impermeabilizzata e un pozzetto di raccolta di sversamenti, con svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legge di settore; in caso di depositeria all’aperto, totale o con presenza di tettoria, di una pavimentazione impermeabilizzata munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore;</h:div><h:div>b) di allegare la relazione di un tecnico iscritto all’albo professionale, corredata di planimetria, attestante: la conformità dell’area adibita a depositeria al piano regolatore, alle leggi vigenti e alle norme urbanistiche nonchè la presenza nella stessa di vie di accesso e di esodo; gli identificativi catastali dell’immobile sede della depositeria; le sue caratteristiche (mq di area coperta; mq di area scoperta; mq di locale chiuso); la separazione netta dell’area adibita a depositeria da altra eventualmente appartenente allo stesso soggetto destinata a diversa attività; la sussistenza per la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati delle certificazioni e autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale (tra cui il d.lgs. 2006, n. 152) e regionale vigente in materia di tutela ambientale e la sua conformità alle previsioni del piano regolatore.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> E’ invece oggetto di contestazione il provvedimento (ritenuto legittimo dal primo giudice) che ha escluso l’appellante dalla gara per carenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui sopra, e per aver presentato al riguardo documentazione e dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-<corsivo>bis</corsivo>), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, <corsivo>Codice dei contratti pubblici</corsivo>. </h:div><h:div>Al riguardo, la stazione appaltante ha fatto propri gli esiti della relazione redatta dalla commissione appositamente costituita per la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati dai concorrenti, che, all’esito di due sopralluoghi effettuati presso l’area indicata dall’appellante, ha rilevato quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>1. il concorrente non possiede un’area adibita a depositeria integralmente recintata con una recinzione con un’altezza non inferiore a mt. 2,50 (come richiesto a pag. 10, punto b del disciplinare di gara), così come sostenuto nella relazione tecnica (presente nella busta amministrativa); 2. non è apprezzabile alcuna separazione dell’area adibita a depositeria da altra area destinata all’esercizio di altra attività; 3. l’area adibita alla custodia dei veicoli non risulta pavimentata in calcestruzzo cementizio, così come sostenuto nella relazione tecnica (presente nella busta amministrativa); 4. L’area adibita alla custodia dei veicoli incidentati non è dotata di una pavimentazione impermeabilizzata munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore (come richiesto a pag. 11, punto b.2 del disciplinare di gara). In ogni caso, della presenza di detta area non si trova menzione alcuna, né nelle dichiarazioni del Sig. Paolo Pecora né nella relazione tecnica tantomeno negli elaborati grafici realizzati dal richiamato</corsivo> […]. <corsivo>A tal proposito il concorrente ha dichiarato: si fa presente che sono in corso lavori di sistemazione del piazzale esterno (scia nr. 33548 del 05.12.2018) per la quale sono previste migliorie nella regimazione e trattamento delle acque reflue. Mi riservo di trasmettere nel più breve tempo possibile la relativa certificazione autorizzazione</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Tanto chiarito, poiché la causa è matura per essere decisa sulla base degli atti depositati, e che quindi non necessita di alcuna istruttoria, con conseguente reiezione delle richieste di verificazione e di prova testimoniale avanzate dall’appellante, può passarsi all’esame dei motivi di appello, che si rivelano tutti infondati.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Con il primo mezzo si sostiene l’impossibilità dei sopralluoghi della commissione di verifica di attestare l’insussistenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, in quanto questa si sarebbe limitata a una mera ricognizione visiva, superficiale a parziale dell’area, e non avrebbe mai rilevato l’assenza del sistema di raccolta delle acque meteoriche. I relativi verbali sarebbero inoltre privi della valenza fidefacente loro attribuita dal primo giudice, e in ogni caso, tale valenza non potrebbe mai riguardare le valutazioni discrezionali della commissione in ordine alla difformità dello stato dell’area rispetto a quanto dichiarato dal concorrente e dal tecnico: la descrizione contenuta nei verbali sarebbe perfettamente in linea con la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso di primo grado, in cui è stato dedotto che l’area era interessata da lavori di miglioramento, che non escludevano la sussistenza dei requisiti stessi.</h:div><h:div><corsivo>4.1.</corsivo> Tutte le argomentazioni di cui si compone il motivo non sono suscettibili di favorevole considerazione e vanno pertanto respinte.</h:div><h:div><corsivo>4.2.</corsivo> Si verte in tema di requisiti di partecipazione, vincolanti e non equivocabili, rispetto ai quali è bene rammentare la granitica giurisprudenza che afferma che essi devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa e fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità: il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara (Cons. Stato, V, 17 aprile 2020, n. 2443; 21 gennaio 2019, n. 498; V, 28 dicembre 2017, n. 6135; V, 31 ottobre 2016, n. 4558; III, 13 gennaio 2016, n. 76; Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8). </h:div><h:div>Tali principi impediscono di accedere alla pretesa che permea il mezzo in esame, così come, in via più generale, l’intero impianto difensivo giudiziale dell’appellante, che, sul presupposto che l’area da adibire a depositeria all’atto della partecipazione alla gara non fosse priva dei requisiti imposti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, si fonda sulla possibilità di una loro ricostruzione <corsivo>a posteriori</corsivo> e con valenza <corsivo>pro futuro</corsivo>.</h:div><h:div>La corrispondente pretesa sottintende infatti una operazione che non solo è incompatibile con la citata giurisprudenza ma che è anche impossibile anche sotto il profilo logico.</h:div><h:div>Ad esempio, restando nell’ambito delle difformità che il mezzo si propone specificamente di contestare, e che conducono da sole alla conferma della legittimità dell’esclusione, in quanto la <corsivo>lex specialis</corsivo> imponeva tutti i requisiti di cui trattasi, non è sostenibile:</h:div><h:div>- che l’area dovesse intendersi come recintata sol perché i pannelli di recinzione erano <corsivo>in loco</corsivo>. Infatti, la mera presenza di pannelli di recinzione non collocati, sottintendendo, al più, l’intendimento di riposizionare una preesistente recinzione o di realizzarne una <corsivo>ex novo</corsivo>, attesta inequivocabilmente che nelle more dell’espletamento della gara il puntuale requisito della totale recinzione dell’area richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> era carente;</h:div><h:div>- altrettanto è a dirsi per la ghiaia, che attesta inequivocabilmente la mancanza di pavimentazione, anche laddove possa accedersi all’affermazione dell’appellante che essa fosse meramente sovrapposta alla pavimentazione originaria.</h:div><h:div>E poiché ambedue tali difformità - che conducono già da sole alla conferma della legittimità dell’esclusione, in quanto la <corsivo>lex specialis</corsivo> imponeva tutti i requisiti di cui trattasi – emergono dalla stessa prospettazione dell’appellante, risultano irrilevanti le argomentazioni della medesima volte a negare o comunque a limitare la valenza probatoria in questa sede, e, ancor prima, ai fini dell’esclusione, dei verbali della commissione di verifica in relazione alle difformità stesse.</h:div><h:div>Deve quindi concludersi per la legittimità del provvedimento espulsivo, che assumeva nella fattispecie carattere automatico: è infatti inibito alla stazione appaltante, ai fini del rispetto dei principi di concorrenzialità e di <corsivo>par condicio</corsivo> che informano le gare pubbliche, di effettuare qualsiasi valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, dell’anche solo temporaneo difetto dei requisiti di partecipazione (Cons. Stato, V, n. n. 2443 del 2020, cit.; 17 gennaio 2014, n. 169).</h:div><h:div>Rilevato che tale difetto, quanto meno temporaneo, è confermato come visto dalla stessa censura in esame, diviene irrilevante qualsiasi argomentazione dell’appellante volta a negare o comunque a limitare la valenza probatoria dei verbali della commissione di verifica che lo ha accertato, potendosi solo aggiungere, sul punto, che tale accertamento altro non richiedeva che la presa d’atto dello stato dell’area al momento del sopralluogo.</h:div><h:div><corsivo>4.3.</corsivo> E’ appena il caso di segnalare che nulla muta tenendo conto della comunicazione relativa ai citati lavori di miglioramento trasmessa alla Prefettura di Bologna (una delle due stazioni appaltanti) il 15 novembre 2018, atteso che nel DGUE di gara la conformità dell’area alle prescrizioni della legge di gara era stata dichiarata senza alcuna riserva, e che tale comunicazione, come esposto dalla difesa erariale, è stata inoltrata alla luce della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, e quindi è del tutto estranea alla procedura di gara di cui trattasi. </h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Va respinto anche il secondo mezzo, con cui l’appellante lamenta che la sentenza impugnata non si sia pronunziata sull’istanza di sospensione del giudizio di primo grado formula all’udienza di merito per consentire la proposizione di querela di falso avverso i verbali della commissione di verifica, che pure ha ritenuto rilevanti.</h:div><h:div>Chiarito che l’omissione in parola non conduce alla riforma della sentenza di primo grado, integrando, al più, un difetto di motivazione, che è vizio assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello, comportante l’integrale rivalutazione delle questioni controverse ivi riproposte con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2020, n. 444; VI, 21 marzo 2016, n. 1158), il Collegio può limitarsi a osservare che l’appellante, posta a conoscenza del rilievo assunto dagli accertamenti contenuti nei verbali della commissione di verifica sin dalla data del provvedimento di esclusione che li ha fatti propri, bene avrebbe potuto dar corso autonomamente all’intendimento di proporre querela di falso avverso gli stessi verbali, che ha del resto proposto (come meglio in fatto) nelle more dell’odierno giudizio di appello.</h:div><h:div>Va poi respinta la domanda, pure avanzata nel motivo, di disporre la sospensione di questo giudizio di appello onde consentire al riguardo l’accertamento giudiziale: come già sopra rilevato, la (quanto meno temporanea) carenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa emerge dalla stessa prospettazione della parte appellante e conduce al giudizio di legittimità dell’esclusione, sicchè, in definitiva, la sorte dei verbali in parola è indifferente ai fini dell’esito dell’odierno giudizio.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Va respinto il terzo motivo, che si propone di contrastare le singole argomentazioni che il primo giudice ha posto a sostegno della reiezione delle specifiche censure con cui il ricorso di primo grado si proponeva di acclarare la preesistenza di tutti i requisiti ritenuti carenti prima dalla commissione di verifica e poi dalla stazione appaltante: si è visto al precedente capo 4.2. come le difformità ivi considerate conducano già da sole alla conferma della correttezza dell’esclusione, sicchè anche la eventuale fondatezza delle censure relative alle ulteriori difformità non inficerebbe la legittimità del provvedimento espulsivo.</h:div><h:div><corsivo>7.</corsivo> La stessa sorte va riservata al quarto motivo, con cui l’appellante invoca la perizia di parte del 26 agosto 2019, che, sulla base di prove di carotaggio, confermerebbe la preesistenza della pavimentazione industriale in cemento sull’intera area, e la SCIA del 2014 che confermerebbe la preesistenza del sistema di raccolta acque: si tratta in entrambi i casi, appunto, di “preesistenze”, che in quanto tali nulla dicono quanto alla dovuta presenza dei requisiti all’atto della verifica disposta in corso di gara.</h:div><h:div>Quanto all’argomentazione con cui si sostiene che la delimitazione dell’area destinata al deposito di veicoli incidentati non era necessaria, in quanto possibile sull’intero piazzale, basti osservare che il rilievo fonda sulla conformità di questo a quanto prescritto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, fatto che va escluso alla luce di tutto quanto sopra.</h:div><h:div>La censura lamenta infine che il primo giudice non si sia pronunziato sui mezzi di prova indicati in primo grado sempre al fine di dimostrare la “preesistenza” dei requisiti (verificazione; prova testimoniale): al riguardo, richiamato quanto già rilevato appena sopra e al capo 5 in ordine all’effetto devolutivo dell’appello, il mancato ricorso da parte del primo giudice a mezzi istruttori, già escluso anche in questa sede (capo 3), non risulta censurabile.</h:div><h:div><corsivo>8.</corsivo> Con il quinto mezzo si sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto escludere la falsità delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti per cui è causa, perché valutazione non supportata da elementi di prova e anzi smentita dalla offerta “ricostruzione oggettiva” della situazione esistente al momento della partecipazione alla gara, e mutata in perfetta trasparenza e buona fede mediante i sopraggiunti lavori, avviati solo dopo la loro comunicazione alla Prefettura appaltante.</h:div><h:div>Richiamato quanto già rilevato al capo 4.3. in ordine alla appena detta comunicazione, la censura va respinta, stante l’obbligo di diligenza posto a carico dei partecipanti a una gara pubblica che, perseguendo il rispetto rigoroso delle regole poste ad assicurare l’imparzialità e la parità di trattamento in tutte le loro fasi, li onerano della osservanza delle disposizioni concorsuali “<corsivo>proprio ai fini della tutela dell’interesse personale al concorso</corsivo>” (così, Cons. Stato, III, 14 marzo 2014, n.1286), e che si riflette anche nel dovere di non eludere i poteri di verifica dei requisiti dichiarati, ciò che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, è insita nell’immutazione dei requisiti tecnico-organizzativi dopo la presentazione della domanda di partecipazione, in cui era stato dichiarato il possesso degli stessi.</h:div><h:div>Del resto, la parte appellante ha fatto constare in corso di causa che con atto sopravvenuto del 29 maggio 2020 l’ANAC ha archiviato il procedimento avviato a seguito della segnalazione della stazione appaltante relativa alla falsa dichiarazione del possesso del requisito.</h:div><h:div>La motivazione al riguardo adottata non collide con le conclusioni sin qui raggiunte, che anzi corrobora.</h:div><h:div>La menzionata Autorità ha rilevato “<corsivo>l’errata interpretazione in buona fede del bando di gara</corsivo>” da parte dell’appellante, e ciò segnatamente “<corsivo>sulla circostanza relativa alla natura del requisito, ritenuto come necessario per la fase di esecuzione del servizio posto a gara e non già da possedere alla data di presentazione della domanda di partecipazione</corsivo>”: detta motivazione lascia addirittura trasparire il convincimento dell’Autorità che i requisiti per cui è causa non fossero presenti neanche alla data della partecipazione alla gara.</h:div><h:div><corsivo>9.</corsivo> Va respinto il sesto mezzo, con cui l’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inapplicabile alla fattispecie il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Rileva sul punto, anche al di là della correttezza o meno delle argomentazioni che la sentenza impugnata ha addotto a fondamento della qui contestata conclusione, che questo Consiglio di Stato ha affermato che, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 Cod. civ., e in particolare al principio di prossimità o vicinanza della prova, il concorrente nei cui confronti si assume la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, disponendo di ogni elemento al riguardo, non può limitarsi a dedurre in giudizio la violazione del principio del soccorso istruttorio, senza provare  che il requisito sussista e che si sia trattato quindi di una mera irregolarità documentale o dichiarativa, ovvero, in altre parole, senza dimostrare che, ove il soccorso istruttorio fosse stato correttamente attivato dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara, l’esito le sarebbe stato favorevole (III, 14 gennaio 2019, n. 348; V, 10 aprile 2018, n. 2180): .</h:div><h:div>Nella fattispecie infatti detta prova, alla luce di tutto quanto precede, non è stata offerta.</h:div><h:div><corsivo>10.</corsivo> Sempre alla luce di tutto quanto sin qui considerato, il settimo e l’ottavo mezzo, con cui si torna ad affermare l’insussistenza di una ipotesi di automatica esclusione, non possono trovare favorevole considerazione.</h:div><h:div>Deve aggiungersi che la parte appellante invoca le decisioni di questo Consiglio di Stato che hanno affermato la possibilità di modificare i requisiti soggettivi di partecipazione laddove ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell’impresa e non per eludere la legge di gara.</h:div><h:div>Il richiamo è però inconferente.</h:div><h:div>Si verte in tema di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, che sono quelli individuati dalla legge di gara, anche mediante la previsione dell’esclusione per il caso della loro carenza, al fine di delineare le caratteristiche indefettibili della prestazione contrattuale che necessita all’Amministrazione che bandisce la procedura e per la quale va alla ricerca di un contraente adeguato, sicchè non è in alcun modo predicabile che la loro modifica da parte del concorrente per un verso sia esente da conseguenze e per altro verso comporti un “adattamento” delle predette necessità pubbliche.</h:div><h:div>Per le stesse ragioni, l’esclusione non necessitava, come pure sostiene l’appellante, di un particolare corredo motivazionale, bastando il richiamo alla accertata carenza dei requisiti, che è stato adeguatamente sviluppato in riferimento ai verbali della commissione di verifica.</h:div><h:div>Infine, non coglie nel segno la censura di sproporzionatezza dei requisiti stessi, che peraltro l’appellante sembra riferire anche al provvedimento di esclusione, oltre che, come è proprio di tale tipologia di censura, al bando di gara che li ha fissati.</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo> ha prescritto la recinzione dell’area destinata a depositeria dei veicoli, dettando anche le caratteristiche della recinzione, in vista di evidenti esigenze di sicurezza.</h:div><h:div>Si tratta di una di una forma di ordinaria protezione delle aree dall’esterno, che risulta, in quanto tale, del tutto adeguata in rapporto alla sua finalità, sicchè non si vede come l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare, in suo luogo, il fatto che l’area dell’appellante fosse protetta dalle specifiche caratteristiche dell’immobile (intercluso e confinante con un fosso al di là del quale vi è una autostrada) e dotata di altre forme di protezione, ciò che si sarebbe posto in frontale contrasto con la legge di gara e il principio della <corsivo>par condicio</corsivo>.</h:div><h:div>Non può pertanto ritenersi, come fa l’appellante, né che il rilievo inerente la carenza della recinzione costituisca una formalistica interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, né che quest’ultima sia viziata da sproporzionalità.</h:div><h:div><corsivo>11.</corsivo> Va respinto il nono motivo, con cui l’appellante sostiene che i componenti della commissione appositamente costituita per la verifica dei requisiti in parola non fosse dotata della competenza tecnica necessaria alla valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’immobile, dei sistemi di sicurezza e dei profili autorizzativi ambientali.</h:div><h:div>Ribadito quanto già affermato al capo 4 che precede in ordine al fatto che la verifica in parola non richiedeva il possesso di specifiche competenze, e rilevato che il fascicolo di causa non fa emergere che la disamina dei provvedimenti autorizzativi ambientali abbia dato luogo a particolari problemi interpretativi, il Collegio non ravvisa la denunziata incompetenza a carico della commissione di verifica, composta da due funzionari amministrativi e un ispettore della polizia stradale.</h:div><h:div>Neanche può concordarsi con l’appellante quando, nel criticare l’avviso del primo giudice relativo alla genericità della censura, afferma che era la stazione appaltante a essere onerata della dimostrazione della competenza dei soggetti in questione, mediante il deposito dei relativi <corsivo>currriculum</corsivo>:  si rammenta al riguardo il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l’inammissibilità per genericità della censura proposta (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, 1° luglio 2019, n. 4491; VI, 1° settembre 2017, n. 4158).</h:div><h:div><corsivo>12.</corsivo> Va respinto l’ultimo mezzo, con cui l’appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunziato sulla sua richiesta di verificare la legittimazione passiva dei componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, altro concorrenti nella gara, in assenza dell’aggiudicazione: basti al riguardo rilevare che trattasi di soggetti tutti intimati dallo stesso appellante, ivi compresa la mandante Baldini Arrigo s.r.l., costituitasi sia nel giudizio di primo grado che, successivamente all’aggiudicazione, nel giudizio di appello.</h:div><h:div><corsivo>13.</corsivo> Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione delle domande demolitorie e risarcitorie riproposte nell’atto di appello.</h:div><h:div>Le spese di giudizio del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio del grado, liquidate, per ciascuna di esse, nell’importo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2020 svoltasi ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.-l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>