<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200008420201009100659185" id="20200008420201009100659185" modello="3" modifica="10/28/2020 11:29:03 AM" pdf="0" ricorrente="Co.El Snc di Tommasino Maria &amp; C." stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00084"/><fascicolo anno="2020" n="06740"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200008420201009100659185.xml</file><wordfile>20200008420201009100659185.docm</wordfile><ricorso NRG="202000084">202000084\202000084.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\274 Franco Frattini\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Massimo Marra</firma><data>28/10/2020 11:29:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente:</h:div><h:div>- il provvedimento di informazione interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura – UTG di Milano in data -OMISSIS-</h:div><h:div>- la revoca del titolo abilitativo e contestuale rimozione degli effetti della Segnalazione Certificata di Subingresso per le attività di pubblico esercizio – prot. -OMISSIS-e conseguente chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal --OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 84 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15; </h:div><h:div>Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra;</h:div><h:div>Vista la richiesta dei difensori costituiti di avvalersi di quanto previsto dai punti 2 e 3 del protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I sig.ri -OMISSIS- società operante nel settore attività di somministrazione, alimenti e bevande, hanno impugnato, in primo grado, il provvedimento d’informazione interdittiva -OMISSIS- del titolo abilitativo e contestuale rimozione degli effetti della Scia per l’esercizio della vista attività commerciale.</h:div><h:div>Il TAR per la Lombardia (MI), Sezione I, ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>La società -OMISSIS-come sopra rappresentata, ha proposto appello.</h:div><h:div>Nel giudizio si sono costituiti, sia il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso, sia il -OMISSIS- che si è associato alle medesime conclusioni.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’8 ottobre 2020.</h:div><h:div>Come esposto brevemente in fatto il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento d’informazione interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura – UTG di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 89 bis, co 4 e 91, co 6 del d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che ha colpito l’odierna parte appellante, avendo l’Autorità prefettizia ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa in ragione degli asseriti stretti collegamenti  di entrambi gli amministratori della società  alla figura del familiare sig.  -OMISSIS- il quale, secondo le risultanze <corsivo>info-investigative </corsivo>condotte dalla D.I.A. – Centro Operativo di Milano (cfr. nota prot. -OMISSIS-) annovera, oltre  a  precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti, anche rapporti economici e frequentazioni non occasionali con ambienti camorristici. </h:div><h:div>La Prefettura di Milano ha altresì evidenziato – con riguardo specifico  al nominato personaggio -, sulla scorta di quanto emerso dagli atti delle Forze di Polizia che: …“ si tratta di figura di  spicco della criminalità organizzata che esercita un’influenza diretta sull’ attività commerciale …con rilevante probabilità di ingerenza delle organizzazioni mafiose nella stessa gestione”. </h:div><h:div>Il TAR ha respinto il ricorso, osservando tra l’altro che … “il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, appaiono, sulla scorta dei richiamati principi in materia di interdittiva antimafia e degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, essere stati congruamente valutati in sede amministrativa”.</h:div><h:div>Secondo gli odierni  appellanti, il TAR, si sarebbe limitato a ripercorrere acriticamente il contenuto del provvedimento prefettizio, dando maggior rilievo più che ad una approfondita analisi degli episodi contestati,  ai principi enucleatisi in sede giurisprudenziale nella materia <corsivo>de qua</corsivo>, così da privilegiare un coacervo di: (<corsivo>i</corsivo>) circostanze generiche e prive della capacità di svelare alcun serio collegamento  che il sig. -OMISSIS- conservi  legami con il <corsivo>clan</corsivo> della camorra, gestendo sia pur indirettamente la società; (<corsivo>ii</corsivo>) in ogni caso, il primo giudice, anziché rispondere a precisi motivi di doglianza si è limitato a richiamare i principi generali che regolano la materia, senza entrare nei dettagli,  rendendo conseguentemente  assai difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa; <corsivo>iii</corsivo>) unico elemento concreto da cui il Tar ha ritenuto di desumere  la gestione dell’attività commerciale al sig.  -OMISSIS-, sarebbe riconducibile al pronto intervento sul posto, successivamente alla sparatoria, verificatasi in data 5.10.2016 dinanzi alla pizzeria, ivi chiamato dal figlio -OMISSIS-.</h:div><h:div>Nel dettaglio, la sentenza sarebbe errata, là dove ritiene rilevanti situazioni fattuali allegatamente indimostrate, limitandosi, in realtà, il primo giudice a richiamare vicende, per vero pacifiche, sul conto della vita passata del sig. -OMISSIS-: di qui il lamentato difetto di motivazione della sentenza gravata.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione dell’appellante trattandosi infatti di -OMISSIS- di modeste dimensioni, a conduzione familiare - gestita da madre e figlio - in cui lavorano – in via saltuaria – oltre -OMISSIS-altri camerieri, la relativa attività deve essere pacificamente annoverata tra le tra le imprese a conduzione familiare, ma da tale conclusione non può, invece, desumersene la struttura <corsivo>clanica,</corsivo> come immotivatamente statuito dal Tar. </h:div><h:div>Né, tale conclusione sarebbe, poi, contraddetta dalla presenza <corsivo>in loco</corsivo> - in occasione del surriferito episodio criminoso - del sig. -OMISSIS-, essendo stato quest’ultimo avvertito dal figlio, del tutto comprensibilmente scosso dalla sparatoria avvenuta nelle adiacenze del locale dal medesimo gestito.</h:div><h:div>Con l’odierno appello la società lamenta, riproponendo oltre al difetto di istruttoria i motivi già dedotti in primo grado,  che l’interdittiva sarebbe supportata da un quadro probatorio inadeguato rispetto al paradigma normativo, dettato dagli artt. 84 e seguenti del d.lvo n. 159/11, sia perché avrebbe valorizzato condotte criminali del sig. -OMISSIS- -già giudicate e da anni cessate- senza alcun riferimento alla situazione attuale dell’attività commerciale; sia in quanto si sostanzia nella mera valorizzazione di rapporti di parentela tra gli amministratoti titolari della società ed il sig. -OMISSIS-  colpito da precedenti penali oramai già definiti.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la reiezione del ricorso da parte del primo giudice e la valutazione della Prefettura circa la persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa siano ragionevoli e immuni dai vizi dedotti in appello.</h:div><h:div>Giova premettere, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza della sezione (tra le tante, 27 dicembre 2019, n. 8882; -OMISSIS-; 20 febbraio 2019, n. 1182), che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa.</h:div><h:div>Ha aggiunto la Sezione -OMISSIS- che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.</h:div><h:div>Ha ancora chiarito la Sezione (-OMISSIS-) che la legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso, inevitabilmente, ad una clausola generale, aperta, che, tuttavia, non costituisce una “norma in bianco” né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino, e insindacabile per il giudice, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati” (quelli dell'art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì, il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità, da intendersi qui non nel senso, tradizionale e ampio, di ponderazione comparativa di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi, ma in quello, più moderno e specifico, di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di prevenzione secondo corretti canoni di inferenza logica.</h:div><h:div>Il giudice amministrativo è, in realtà, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.</h:div><h:div>Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi <corsivo>per relationem</corsivo> agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio.</h:div><h:div>La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).</h:div><h:div>E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi.</h:div><h:div>Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia.</h:div><h:div>Come è stato recentemente osservato anche dalla giurisprudenza penale, il sistema delle misure di prevenzione è stato peraltro ritenuto dalla stessa Corte europea in generale compatibile con la normativa convenzionale poiché «il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una “condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale» (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2018, n. 30974).</h:div><h:div>In tale direzione – e nel delicato bilanciamento che ne emerge -  la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione – come reiteratamente chiarito  dal il primo giudice -  unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</h:div><h:div>Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</h:div><h:div>I principi elaborati dalla Sezione – che hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) – sono stati da ultimo nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull’esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva.</h:div><h:div>In particolare, in detta occasione il giudice delle leggi è stato chiamato ad esaminare la conformità dell’art. 89-<corsivo>bis</corsivo> (e in via conseguenziale dell’art. 92, commi 3 e 4), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. perché priverebbe un soggetto del diritto, sancito dall’art. 41 Cost., di esercitare l’iniziativa economica, ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo.</h:div><h:div>Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte – prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare – e in primo luogo − per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell’attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana.</h:div><h:div>Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una grande “adattabilità alle circostanze”: variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse.</h:div><h:div>Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell’autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento.</h:div><h:div>È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura “cautelare e preventiva” (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.</h:div><h:div>La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”; l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.</h:div><h:div>I principi elaborati dalla Sezione e ribaditi dalla Corte costituzionale sono stati rispettati dal primo giudice, e portano conseguentemente alla reiezione dell’appello. </h:div><h:div>É ben vero, come ha affermato parte appellante, che l’interdittiva si fonda principalmente sui visti rapporti di parentela tra titolari della società (entrambi incensurati), e -OMISSIS-, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, anche per reati di criminalità organizzata; rapporti che certamente non possono ritenersi interrotti alla stregua delle recenti intercettazioni ambientali (meglio richiamate a pg. 5 informativa); conclusione corroborata e desunta anche dalla presenza - la sera della sparatoria – dei fratelli -OMISSIS- nelle adiacenze della pizzeria.</h:div><h:div>La ragione dedotta dal Prefetto di Milano appare, infatti, al Collegio adeguata, posto che a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti – come chiarito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 - anche i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità da far ritenere una conduzione familiare dell’impresa, fondati sulla regia “clanica”.</h:div><h:div>Proprio con riferimento ai rapporti di parentela tra i titolari, soci, amministratori, dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo,  là dove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. </h:div><h:div>Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.</h:div><h:div>Questo presupposto pare al Collegio presente nel caso di specie.</h:div><h:div>Dalla documentazione, valutata nel suo insieme - comprensiva dagli atti istruttori e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali utilizzate dall’autorità prefettizia e   versata agli atti di primo e di secondo grado risulta che:</h:div><h:div>a) la società, di cui sono amministratori gli odierni appellanti – rispettivamente moglie e figlio di -OMISSIS- con precedenti per reati di criminalità organizzata di matrice mafiosa -  gestisce la pizzeria con insegna -OMISSIS-  sita in Milano proprio  presso lo stesso indirizzo in cui è ubicata la sede legale della società costituita nel -OMISSIS-; b) sono stati al servizio  della società,  nel corso degli anni più dipendenti, con procedenti penali, anche facenti parte di organizzazioni criminali, come emerge dalla  documentazione in atti e meglio evidenziato a  pg. 12 della sentenza gravata);  c) le informazioni poste a sostegno del provvedimento interdittivo fanno trasparire che si tratta di persona di non irrilevante spessore criminale, legata da decenni ad associazioni criminali e camorriste; d) il contesto concreto di contiguità criminale in cui opera la società appellante risulta, tra l’altro, rafforzato dalla considerazione -nello specifico- della posizione di -OMISSIS-, stretto congiunto dei titolari dell’azienda, sul conto del quale figurano vicende di polizia (SDI) per associazione di tipo camorristico, estorsione, usura, associazione finalizzata al traffico internazionale  di sostanze stupefacenti, truffa aggravata, gioco clandestino ed altro); d) riguardo ancora ai legami familiari esistenti tra i titolari della società e persone pregiudicate – anche per reati connessi alla criminalità organizzata – le informazioni in atti e richiamate puntualmente nella gravata sentenza evidenziano che anche lo zio – sig. -OMISSIS-- - dell’amministratore della società è soggetto pregiudicato, con precedenti penali per associazione per delinquere, truffa estorsione e lesioni; e) in occasione della sparatoria avvenuta presso la pizzeria il 5 ottobre 2016 erano presenti entrambi i fratelli -OMISSIS--, ciò che rafforza ulteriormente l’indizio sulla persistenza dei rapporti tra i titolari della società e i familiari.</h:div><h:div>Non può, dunque, dirsi smentito  il collegamento dei predetti soci con l’ambiente malavitoso, anche alla stregua delle risultanze investigative che hanno consentito di acclarare il tentativo di depistaggio da parte  di -OMISSIS- e dal figlio -OMISSIS-, nel sostenere la versione dei fatti relativi al citato episodio criminoso accaduto la sera del 5.10.2016, come chiarito in particolare dalle intercettazioni telefoniche  avviate ad altro titolo dalla Guardia di Finanza di Bergamo riguardanti altra figura (sig. -OMISSIS-),   anch’essa di rilevante spessore criminale </h:div><h:div>Gli elementi indiziari, indicati nel loro complesso dal Prefetto di Milano, ben supportano dunque l’interdittiva.</h:div><h:div>La loro evidente gravità rende irrilevante, nella fattispecie di cui è causa, il profilo di doglianza che gli stessi ruotano essenzialmente sul rapporto di parentela – incontestato – con soggetti strettamente collegati alla criminalità organizzata. Del resto anche la convergenza degli indizi su una unica tipologia (nella specie, i rapporti familiari) è stata dalla giurisprudenza ritenuta anche da sola idonea a supportare l’interdittiva, poiché la struttura familiare-clanica si accompagna a plurime evidenze di interessi economici comuni e con una regia non immune da condizionamenti mafiosi.</h:div><h:div>Nella specie, contrariamente a quanto adombrato dagli appellanti, il coacervo di elementi, oltre che familiare, è stato ritenuto dal Prefetto di Milano sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la criminalità organizzata.</h:div><h:div>Né a conclusione diversa può giungersi valorizzando l’ulteriore profilo di doglianza secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe giustificato la conclusione a cui è pervenuto, là dove ha qualificato la famiglia -OMISSIS- come “clanica”, tenuto conto sia degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza ed analiticamente richiamati nella sentenza del tar (cfr. pg 8 e 9), ragionevolmente applicabili al caso all’esame, sia per le ulteriori circostanze  riferite in narrativa da cui emerge chiaramente che i titolari della -OMISSIS- – odierni appellanti – ancorché incensurati non si sono emancipati dai familiari quali soggetti – indiscussi –  di spicco delle organizzazioni criminali</h:div><h:div> Analogamente la motivazione della sentenza appare immune da contraddizioni,  laddove l’appellante si duole  che , da un lato,  il giudice afferma di  non basare la propria decisione sui soli legami familiari  e,  dall’altra,  adombra, invece,  la sussistenza  forti indizi sulla vicinanza del sig. -OMISSIS- con la camorra, tenuto conto che diversamente da quanto dedotto  dalla difesa appellante che del tutto correttamente il tar ha ravvisato - condividendo l’impostazione del provvedimento prefettizio in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato -  il pericolo di infiltrazione mafiosa non già su un singolo indizio (rapporti di parentela), ma su un complesso elementi di diversa natura – che nella loro complessiva articolazione, come meglio sopra  evidenziato,   ben giustificano la valutazione attuale e il concreto politico di infiltrazione mafiosa  </h:div><h:div>Tanto basta per ritenere – analogamente a quanto già fatto dal primo giudice - che la valutazione della Prefettura sia esente dal vizio dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>L’appello è pertanto respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge con conseguente conferma della sentenza gravata.  Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 (euro cinquemila/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Massimo Marra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>