<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200000220230919073608074" descrizione="" gruppo="20200000220230919073608074" modifica="19/09/2023 07:44:44" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Salvatore Mansi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00002"/><fascicolo anno="2023" n="08429"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200000220230919073608074.xml</file><wordfile>20200000220230919073608074.docm</wordfile><ricorso NRG="202000002">202000002\202000002.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2020\202000002\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>19/09/2023 07:44:44</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>19/09/2023 07:43:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1150/2019, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso: - il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Salerno ed Avellino del 31.1.2008, col quale è stata annullata l’autorizzazione ai fini ambientali n. 10809 del 5.12.07 del Sindaco del Comune di Minori, relativa ad un manufatto oggetto di domanda di condono edilizio; - tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Salvatore Mansi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mansi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Soprintendente Belle Arti e Paesaggio (Già per i B.A.P.P.S.A.E.) per Le Province di Salerno ed Avellino, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Minori, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l’avvocati Andrea Di Lieto, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Mansi, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania sezione staccata di Salerno, l’odierno appellante invocava l’annullamento del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Salerno ed Avellino del 31.01.2008, notificato al ricorrente il 21.02.2008, col quale era stata annullata l’autorizzazione ai fini ambientali, n. 10809 del 5.12.07 del Sindaco del Comune di Minori, relativa ad un manufatto oggetto di domanda di condono edilizio, costituito da un manufatto ad un livello, utilizzato come deposito, realizzato in assenza di concessione edilizia.</h:div><h:div>2. Il primo giudice respingeva il ricorso, evidenziando come il provvedimento impugnato poggi su plurimi motivi e tra questi, in particolare, quello, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, con cui si rappresenta che: “<corsivo>Viene trasmessa l’autorizzazione comunale per un progetto come condono, ai sensi della legge 724/94, con un decreto, riportante un parere della commissione edilizia, che come motivazione giustifica un progetto di completamento</corsivo>”. Ciò in quanto non è legittimo un provvedimento di sanatoria che prevede anche l’esecuzione di nuovi lavori edilizi, dovendosi considerare che la concessione in sanatoria, consente, a determinate condizioni, unicamente la legittimazione di opere originariamente abusive, con l’esclusione di qualsiasi effetto di assenso di nuove o diverse realizzazioni. Ancora il TAR poneva in luce l’insufficienza dell’impianto motivazionale del provvedimento del Comune, correttamente stigmatizzata nell’atto impugnato, senza che ciò comportasse una sostituzione da parte della Soprintendenza nelle valutazioni di merito dell’amministrazione comunale.</h:div><h:div>3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente che ne lamenta l’erroneità per le seguenti ragioni: a) contrariamente a quanto affermato dal TAR di Salerno, secondo il quale l’art. 31 della l. 47/85 consentirebbe “<corsivo>unicamente la legittimazione di opere originariamente abusive, con l’esclusione di qualsiasi effetto di assenso di nuove o diverse realizzazioni</corsivo>” per cui non sarebbe possibile assentire un intervento di riqualificazione, tale possibilità, invece, si desumerebbe sia dagli artt. 31 e 35 della l. 47/85, norme richiamate dall’art. 39 della l. 724/94, in base ai quali sarebbe possibile completare l’immobile, ove lo stesso sia al rustico alla data, nel caso di specie, del 31.3.1993, sia dalla ratio della normativa in materia di tutela paesaggistica. Nello stesso senso sarebbe il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Campania e la Soprintendenza ai B.A.P. di Napoli e Provincia il 25 luglio 2001, protocollo, poi, fatto proprio anche dal Soprintendente per i B.A.P. di Salerno e Avellino mercé la stipula di un’intesa con la Comunità Montana Penisola Amalfitana. In tali atti si affermerebbe che ben possono essere assentite variazioni a quanto eseguito, ove la soluzione sia migliorativa sotto il profilo paesaggistico, anche in sede di rilascio di provvedimenti di sanatoria di condono edilizio. Il giudizio di compatibilità ambientale dell’opera, infatti, avendo la C.E.C.I. ritenuto preferibile imporre la prescritta modifica, non poteva rendere il parere che con riferimento all’opera quale risultante dall’indicato completamento funzionale, sicché correttamente sia la C.E.C.I. che il Sindaco di Minori avrebbero espresso la valutazione ambientale con riferimento al progetto di completamento, piuttosto che sull’immobile originario. L’istruttoria del Comune di Minori, pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla Soprintendenza, sarebbe completa non trovando applicazione la procedura di cui all’art. 146 del D.Lg.vo 42/04 nel caso di specie, ma il regime transitorio di cui al successivo articolo 159; b) il parere della C.E.C.I. ed il decreto sindacale sarebbe adeguatamente motivato se si tiene conto della valutazione resa con riferimento al manufatto quale risultante in seguito all’individuato intervento migliorativo.</h:div><h:div>L’appellante, infine, ripropone le censure non scrutinate dal TAR.</h:div><h:div>4. Il Ministero per i beni e le attività culturali si costituisce in giudizio con memoria di stile.</h:div><h:div>5. L’appello è infondato e non merita di essere accolto.</h:div><h:div>5.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio il condono edilizio regolato dall'art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 non autorizza ulteriori interventi edilizi sullo stesso edificio condonato non conformi alle norme urbanistiche (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. St., Sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5117). Né in senso contrario può argomentarsi ex art. 35 l. 47/1995 atteso che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8905). Del resto proprio l’art. 35 richiamato dall’appellante esclude la possibilità di completamento sia pure secondo la procedura ivi prevista per le opere di cui all’art. 33 della stessa legge, tra le quali quelle in contrasto con i vincoli paesaggistico ambientali. Né ad una diversa conclusione potrebbe comunque giungersi richiamando un protocollo d’intesa privo di forza di legge.</h:div><h:div>5.2. Non merita adesione il secondo motivo di appello dal momento che l’amministrazione comunale non motiva le ragioni per le quali il manufatto abusivo originario, e non quello conseguente alle eventuali modifiche, abbia i requisiti per poter essere condonato. Pertanto, è evidente che l’amministrazione statale si sia limitata a constatare la presenza di un vizio di legittimità senza operare una diversa valutazione di merito rispetto a quella del Comune.</h:div><h:div>5.3. Inoltre, è opportuno rammentare che l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo <corsivo>ratione temporis</corsivo>, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Una simile prova non può essere raggiunta sulla scorta di quanto meramente dichiarato dall’istante, sicché l’amministrazione comunale, ed in questo rileva il difetto istruttorio stigmatizzato dalla Soprintendenza, avrebbe dovuto fornire eventualmente elementi per suffragare la dichiarazione dell’istante, ma ciò non è accaduto.</h:div><h:div>6. In definitiva, i molteplici vizi di legittimità che inficiano il provvedimento di condono tradottisi in ragioni di annullamento da parte dell’amministrazione statale esaminati in sede d’appello sono autonomamente idonei a sorreggere il provvedimento impugnato senza necessità di scrutinare le ulteriori doglianze riproposte in seconde cure. Pertanto, l’odierno gravame deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>