<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190963220200717094427650" descrizione="" gruppo="20190963220200717094427650" modifica="7/20/2020 3:48:50 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="09632"/><fascicolo anno="2020" n="04649"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="10143" anno="2019"/></descrittori><file>20190963220200717094427650.xml</file><wordfile>20190963220200717094427650.docm</wordfile><ricorso NRG="201909632">201909632\201909632.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201909632\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Garofoli</firma><data>20/07/2020 15:48:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pietro De Berardinis</firma><data>20/07/2020 13:28:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="201910143">201910143\201910143.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>1) quanto al ricorso R.G. n. 9632 del 2019:</h:div><h:div>per la riforma,</h:div><h:div>previa sospensione cautelare anche <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>,</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Prima n. 408/2019 del 22 novembre 2019, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 210/2019 proposto dagli appellati e volto alla ripetizione delle elezioni del Comune di Monteroduni (IS) previo annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco ed a quella di Consiglieri comunali di Monteroduni (IS) contenuto nel verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 28 maggio 2019 all’esito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, nonché degli altri atti del procedimento elettorale</h:div><h:div/><h:div>2) quanto al ricorso R.G. n. 10143 del 2019:</h:div><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Prima n. 408/2019 del 22 novembre 2019, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 210/2019 proposto dagli appellati e volto alla ripetizione delle elezioni del Comune di Monteroduni (IS) previo annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco ed a quella di Consiglieri comunali di Monteroduni (IS) contenuto nel verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 28 maggio 2019 all’esito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, nonché degli altri atti del procedimento elettorale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2019, proposto dal sig.</h:div><h:div>Custode Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da <corsivo>P.E.C.</corsivo> da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza del Popolo, n. 18</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>sigg.ri William Turcinovic, Mario Silvestri, Michele Tuono e Stefano Biello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza e con domicilio digitale come da <corsivo>P.E.C.</corsivo> da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>sig. Vincenzo Pacifico, non costituito in giudizio</h:div><h:div>sig. Michele Cristinzio, non costituito in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Monteroduni, non costituito in giudizio</h:div><h:div>Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale di Isernia, non costituito in giudizio</h:div><h:div>sig. Francesco Faralli, non costituito in giudizio</h:div><h:div>sig.ra Annamaria Foglietta, non costituita in giudizio</h:div><h:div>sig. Alfonso De Lucia, non costituito in giudizio</h:div><h:div>sigg.ri Marco Zampogna e Giuseppe Rago, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Scarano, con domicilio digitale come da <corsivo>P.E.C.</corsivo> da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero, in Roma, via Albalonga, n. 7</h:div><h:div>sigg.ri Luca Delli Carpini e Angelica Maiola, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Coromano e con domicilio digitale come da <corsivo>P.E.C.</corsivo> da Registri di Giustizia</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello R.G. n. 9632/2019 con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti la domanda di misure cautelari monocratiche ed il decreto presidenziale n. 5878/2019 del 25 novembre, recante accoglimento della stessa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;</h:div><h:div>Vista la memoria di costituzione e difensiva dei sigg.ri William Turcinovic, Mario Silvestri, Stefano Biello e Michele Tuono; </h:div><h:div>Vista la memoria di costituzione e difensiva dei sigg.ri Luca Delli Carpini ed Angelica Maiola;</h:div><h:div>Vista, ancora, la memoria di costituzione e difensiva dei sigg.ri Marco Zampogna e Giuseppe Rago;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 8786/2019 del 24 dicembre 2019, con cui è stata accolta l’istanza cautelare e si è contestualmente disposta verificazione;</h:div><h:div>Vista la relazione di verificazione trasmessa dalla Prefettura di Isernia;</h:div><h:div>Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;</h:div><h:div>Visto, inoltre, il ricorso in appello R.G. n. 10143/2019 con i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la memoria conclusiva dell’appellante;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza collegiale n. 4001/2020 del 22 giugno 2020, con cui si è disposta la riunione dei ricorsi e contestualmente se n’è rinviata la trattazione all’udienza del 16 luglio 2020;</h:div><h:div>Visti gli ulteriori documenti, memorie e repliche delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27;</h:div><h:div>Visto, altresì, l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con l. 25 giugno 2020, n. 70;</h:div><h:div>Visti, ancora, gli artt. 96, comma 1, e 131 c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza del giorno 16 luglio 2020 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza, e uditi per le parti l’avv. Salvatore Di Pardo su delega dell’avv. Giuliano Di Pardo, nonché gli avv.ti Margherita Zezza, Michele Coromano e Stefano Scarano, ed ancora l’avv. Salvatore Di Pardo su delega dell’avv. Gianluca Pescolla</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10143 del 2019, proposto dal sig.</h:div><h:div>Michele Delli Carpini, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Pescolla e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia</h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>In data 26 maggio 2019 si svolgevano nel Comune di Monteroduni (IS) le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale.</h:div><h:div>All'esito dello scrutinio risultava eletto Sindaco il candidato sig. Custode Russo, collegato alla lista n. 1 (“<corsivo>Progetto Paese</corsivo>”), che riportava n. 696 voti validi, un voto in più dell’altro candidato alla carica di Sindaco, sig. Nicola Altobelli, collegato alla lista n. 2 (“<corsivo>Il coraggio di cambiare</corsivo>”), il quale otteneva, invece, n. 695 voti validi.</h:div><h:div>Venivano inoltre attribuiti n. 7 seggi per la carica di consigliere comunale ai candidati della lista n. 1, assegnati ai sigg.ri Annamaria Foglietta, Francesco Faralli, Marco Zampogna, Giuseppe Rago, Luca Delli Carpini, Alfonso De Lucia e Angelica Maiola, e n. 3 seggi alla lista n. 2, assegnati ai sigg.ri Nicola Altobelli, Valerio Volpe e Michele Ferretti.</h:div><h:div>Avverso gli esiti della consultazione elettorale sono insorti i sigg.ri William Turcinovic, Vincenzo Pacifico, Michele Cristinzio, Mario Silvestri, Stefano Biello e Michele Tuono, in qualità di cittadini elettori del Comune di Monteroduni (IS) e candidati non eletti della lista n. 2, i quali hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per il Molise, impugnando in particolare:</h:div><h:div>1) l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco ed a quella di consiglieri comunali di Monteroduni (IS) contenuto nel verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 28 maggio 2019 all’esito delle consultazioni elettorali;</h:div><h:div>2) il verbale delle operazioni delle Sezioni nn. 1, 2 e 3 attinenti alle elezioni del 26 maggio 2019 del Comune di Monteroduni e tutti i relativi allegati afferenti le preferenze e l’attribuzione del numero di seggi;</h:div><h:div>3) l’estratto del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio – elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Monteroduni;</h:div><h:div>4) i verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, delle Sezioni nn. 1, 2 e 3, relativi alle elezioni svoltesi il 26 maggio 2019 nel Comune di Monteroduni;</h:div><h:div>5) la deliberazione del Consiglio comunale di Monteroduni n. 9 del 12 giugno 2019, avente ad oggetto l’esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019;</h:div><h:div>6) ogni altro atto del procedimento elettorale.</h:div><h:div>In estrema sintesi, i ricorrenti hanno formulato due ordini di censure, relativi, il primo, alla dedotta non corrispondenza nella Sezione n. 2 tra numero dei votanti (526) e numero dei voti espressi (527), e, l’altro, all’illegittima ammissione di due elettori al cd. voto assistito.</h:div><h:div>Con sentenza della Sezione I, n. 408/2019 del 22 novembre 2019 l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>In particolare, il T.A.R. ha giudicato fondato il primo motivo di censura, riguardante lo scostamento, nella Sezione n. 2, tra il numero degli elettori votanti e quello delle schede scrutinate: scostamento non configurabile, come sostenuto dai controinteressati, quale mero errore materiale.</h:div><h:div>Il Tribunale ha altresì rilevato, a riprova dell’irregolarità delle operazioni elettorali, la difformità tra il numero delle schede trasmesse dalla Prefettura per la Sezione n. 2 (850) ed il numero delle schede riconsegnate alla Prefettura in esito alle operazione stesse (851).</h:div><h:div>Con ricorso rubricato al n. 9632/2019 di R.G. il sig. Custode Russo, nella sua veste di Sindaco eletto nella consultazione elettorale di cui si discute, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. 408/2019, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia e previe misure cautelari monocratiche.</h:div><h:div>L’appellante ha dedotto, con un unico motivo, le seguenti censure: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41, 42, 43, 65, 130 e 134 c.p.a.; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 41, 64, 49, 65, 77 e 85 del d.P.R. n. 570/1960.</h:div><h:div>In estrema sintesi, ad avviso dell’appellante i giudici di primo grado hanno errato nel ritenere che le discordanze risultanti da uno dei due esemplari del verbale delle operazione della Sezione elettorale n. 2 (in specie quella tra numero degli elettori votanti e numero delle schede scrutinate) costituissero reali vizi invalidanti del voto, senza verificare se le stesse non fossero, invece, da imputare ad errori di compilazione – come argomentato diffusamente dal medesimo appellante – e non fossero, quindi, agevolmente emendabili alla luce degli altri atti del procedimento elettorale, oppure, ove necessario, mediante una verificazione.</h:div><h:div>La prova dell’errore di compilazione risiederebbe, secondo l’appellante, nel mancato conteggio della cittadina straniera, elettrice nel Comune di Monteroduni, sig.ra Vera Maria Etscherberger, la quale – ove correttamente computata – porterebbe il numero degli elettori votanti nella Sezione n. 2 a 527 e, quindi, allo stesso numero delle schede scrutinate.</h:div><h:div>Inoltre, il T.A.R. sarebbe addivenuto alla decisione di annullare le operazioni elettorali sulla base di un ulteriore aspetto (la discrasia tra numero di schede per la Sezione n. 2 trasmesse dalla Prefettura e numero di schede riconsegnate) che, però, sarebbe stato dedotto dai ricorrenti non ritualmente, come autonomo motivo di censura nel ricorso introduttivo, ma tramite semplice memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., non notificata alle controparti.</h:div><h:div>La domanda di misure cautelari monocratiche formulata dall’appellante è stata accolta con decreto presidenziale n. 5878/2019 del 25 novembre 2019 il quale, tenuto conto delle scadenze improrogabili fissate per le già programmate decisioni del Consiglio comunale in ordine alle prospettive di bilancio cittadino e della conseguente necessità, per il Consiglio comunale, di deliberare in merito, come da convocazione già fissata, al fine di evitare conseguenze possibilmente irreparabili dovute alla mancata adozione di tali atti, ha sospeso l’esecutorietà della sentenza appellata fino alla discussione collegiale fissata per la camera di consiglio del 19 dicembre 2019.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri William Turcinovic, Mario Silvestri, Michele Tuono e Stefano Biello, depositando memoria e documenti e resistendo alle pretese dell’appellante.</h:div><h:div>Si sono altresì costituiti in giudizio i sigg.ri Marco Zampogna e Giuseppe Rago, nonché – con distinto atto – i sigg.ri Luca Delli Carpini e Angelica Maiola, tutti consiglieri comunali eletti nella lista n. 1, i quali hanno tutti concluso per l’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>Il Comune di Monteroduni, pur evocato, non si è costituito in giudizio, così come non vi si è costituito l’Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale di Isernia che, pur estromesso dalla sentenza di primo grado, è stato ugualmente evocato in appello dal sig. Russo.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 8786/2019 del 24 dicembre 2019 la Sezione ha disposto verificazione, onerando della sua esecuzione la Prefettura di Isernia. Nel contempo, la Sezione ha ritenuto che sussistessero i presupposti per sospendere gli effetti della sentenza gravata nelle more dell’udienza di discussione dell’appello, alla luce del <corsivo>fumus</corsivo> dei motivi di appello e dell’esigenza di evitare soluzioni di continuità nel breve tempo necessario all’accertamento definitivo dei fatti.</h:div><h:div>All’esito dell’espletamento delle operazioni di verificazione – svoltesi in presenza dei difensori delle parti – la Prefettura ha trasmesso il 4 febbraio 2020 la relazione di verificazione.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di merito del 18 giugno 2020, le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche.</h:div><h:div>Nello specifico, il sig. Russo, dopo aver allegato che le risultanze della verificazione confermerebbero le sue doglianze, ha da ultimo depositato il verbale della Questura di Isernia del 12 maggio 2020, di ricezione dell’esposto/denuncia della sig.ra Angelina Cocozza, la quale afferma di avere votato nella consultazione elettorale di che trattasi, di tal ché la sua mancata annotazione, da parte dei componenti del Seggio elettorale, tra i cittadini che si sono recati al voto nella Sezione n. 2, sarebbe frutto di un errore o di un falso.</h:div><h:div>Da parte loro, i sigg.ri Turcinovic, Silvestri, Tuono e Biello hanno insistito in ordine alla difformità tra numero di elettori votanti della Sezione n. 2 (526) e numero di schede scrutinate in detta Sezione (pari a 527), depositando copia del verbale di sommarie informazioni rese il 12 giugno 2019 dalla sig.ra Marzia Montanaro alla Compagnia Carabinieri di Venafro, da cui si evincerebbe che la citata elettrice non si sarebbe recata al voto, tanto che a margine della riga della lista elettorale sezionale femminile della Sezione n. 2 dove risultava il suo nome tra i votanti (n. 236) sarebbe stata inserita l’annotazione “<corsivo>per errore</corsivo>”.</h:div><h:div>Delle altre parti costituite, i sigg.ri Delli Carpini e Maiolica hanno proposto istanza istruttoria, mentre i sigg.ri Rago e Zampogna si sono lamentati della tardività del deposito documentale degli appellati Turcinovic, Silvestri, Tuono e Biello, chiedendo l’espunzione dal giudizio del verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra Montanaro o, quantomeno, il differimento dell’udienza ad altra data, al fine di consentire alle parti di controdedurre sul medesimo.</h:div><h:div>Con distinto ricorso, rubricato al n. 10143/2019 di R.G., il sig. Michele Delli Carpini ha a sua volta impugnato la sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. 408/2019 del 22 novembre 2019, chiedendone la riforma.</h:div><h:div>In particolare, il sig. Delli Carpini ha proposto appello, ai sensi dell’art. 131 c.p.a., nella sua veste di cittadino ed elettore del Comune di Monteroduni (azione popolare).</h:div><h:div>L’elettore ha proceduto al deposito dell’atto di appello (non notificato ad alcuna controparte), ed ha depositato memoria conclusiva in prossimità dell’udienza, reiterando l’istanza istruttoria formulata nell’appello e chiedendo all’adito Giudice di fissare con decreto l’udienza pubblica e di ordinare le relative notifiche.</h:div><h:div>In esito all’udienza del 18 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto con le modalità di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020) e all’art. 4 del d.l. n. 28/2020 (conv. con l. n. 70/2020), la Sezione ha adottato l’ordinanza collegiale n. 4001/2020, con cui:</h:div><h:div>a) ha disposto previamente, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., la riunione dei ricorsi RR.GG. nn. 9632/2019 e 10143/2019;</h:div><h:div>b) ha differito la trattazione dei ricorsi riuniti all’udienza del 16 luglio 2020.</h:div><h:div>In particolare, tale differimento è stato disposto al fine di coniugare le esigenze di sollecita definizione del giudizio, discendenti dalla legge (cfr. art. 131 c.p.a.), con le incomprimibili esigenze di compiuto rispetto del contraddittorio processuale. Ciò, in ragione:</h:div><h:div>- per quanto riguarda il giudizio R.G. n. 9632/2019, della necessità di consentire alle parti costituite di presentare, nei termini di legge, memorie documenti e repliche in ordine ai depositi documentali degli appellati, da un lato, e del sig. Russo, dall’altro;</h:div><h:div>- con riferimento, invece, al giudizio R.G. n. 10143/2019, per consentire all’appellante di presentare eventuali osservazioni in ordine ai rilievi d’ufficio mossigli ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza circa possibili profili di inammissibilità dell’appello.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza del 16 luglio 2020 le parti hanno presentato memorie, nuovi documenti e repliche.</h:div><h:div>In particolare, il sig. Russo, oltre ad insistere per l’accoglimento dell’appello, ha chiesto termine per proporre querela di falso contro: a) la lista elettorale femminile e il verbale della Sezione elettorale n. 2, nella parte in cui tali documenti non riportano che la sig.ra Angelina Cocozza si è recata alle urne e, quindi, non la computano tra coloro che hanno esercitato il diritto di voto; b) il verbale della Sezione n. 2, nella parte in cui ha accertato la trasmissione di n. 850 schede e nella parte in cui ha attestato che le schede autenticate erano 706 e non 707; c) il verbale di trasmissione del materiale elettorale dal Comune di Monteroduni alla Sezione n. 2, nella parte in cui attesta la consegna di n. 850 schede per le elezioni comunali.</h:div><h:div>I sigg.ri Zampogna e Rago, oltre a sollevare plurimi profili di inammissibilità delle altrui difese e ad insistere per l’accoglimento dell’appello, hanno reiterato le loro istanze istruttorie. In particolare, chiedono che questa Sezione acquisisca i plichi allegati alla relazione di verificazione con il materiale e che fissi un’apposita camera di consiglio per l’apertura di tali plichi; che detto materiale sia inoltre caricato “<corsivo>on line</corsivo>” sul sito <corsivo>web</corsivo> della Giustizia Amministrativa (“<corsivo>S.I.G.A.</corsivo>”); che la Sezione acquisisca ancora i verbali dei Carabinieri di Venafro relativi all’apertura di una delle buste della Sezione n. 2 (apertura che è stata constatata nel corso delle operazioni di verificazione) e gli atti del procedimento penale pendente, richiamati dagli appellati. Il tutto, con il conseguente differimento ad altra udienza della trattazione della causa. Ed analoghe istanze istruttorie vengono formulate anche dai sigg.ri Luca Delli Carpini e Maioli.</h:div><h:div>Gli appellati Turcinovic, Silvestri, Tuono e Biello, dal canto loro, insistono per la conferma della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso R.G. n. 10143/2019, l’appellante sig. Michele Delli Carpini, deposita memoria, replicando al rilievo di mancata notifica dell’atto di appello ed insistendo nelle richieste, anche istruttorie, già formulate.</h:div><h:div>All’udienza del 16 luglio 2020, tenutasi anch’essa in collegamento da remoto con le modalità di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020) e all’art. 4 del d.l. n. 28/2020 (conv. con l. n. 70/2020), i ricorsi riuniti sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via preliminare occorre confermare la riunione degli appelli in epigrafe, disposta ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto rivolti contro la stessa sentenza.</h:div><h:div>Nello specifico, forma oggetto degli appelli riuniti la sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. 408/2019 del 22 novembre 2019, che ha accolto il ricorso proposto contro gli atti della consultazione elettorale tenutasi il 26 maggio 2019 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Monteroduni (IS) e, per l’effetto, ha annullato la proclamazione a Sindaco del candidato della lista n. 1, sig. Custode Russo, nonché più in generale le operazioni elettorali.</h:div><h:div>Come si è visto, l’accoglimento è motivato dal T.A.R. in base alla circostanza – dedotta con il primo motivo del ricorso – che dal verbale delle operazioni della Sezione n. 2 si riscontrano n. 527 schede scrutinate, a fronte di n. 526 elettori votanti. Ciò assume un peso determinante, perché il sig. Russo è stato eletto Sindaco per un voto, avendo riportato n. 696 voti validi, a fronte dei n. 695 ottenuti dal candidato avversario (sig. Nicola Altobelli). Il T.A.R. ha negato che tale difformità fosse un mero errore materiale, poiché ai fini della regolarità delle operazioni elettorali è necessario che vi sia esatta corrispondenza tra schede degli elettori votanti e schede scrutinate.</h:div><h:div>La sentenza ha poi riscontrato un ulteriore dato che conferma l’irregolarità insanabile delle operazioni elettorali e cioè che a fronte di n. 850 schede consegnate dalla Prefettura per la Sezione n. 2, il totale delle schede alla fine delle operazioni è di 851 (527 schede scrutinate più 143 schede avanzate e non vidimate e 181 schede vidimate non utilizzate per il voto): il che comporta la presenza di una scheda di troppo. </h:div><h:div>Nel ricorso in appello R.G. n. 9632/2019 il sig. Russo contesta l’<corsivo>iter</corsivo> argomentativo e le conclusioni della sentenza di primo grado, sostenendo che il numero di 526 votanti risultante dal verbale delle operazioni della Sezione n. 2 sarebbe il frutto di un mero errore materiale, poiché esso non terrebbe conto del voto della sig.ra Etscherberger, elettrice di nazionalità austriaca residente in Monteroduni, la quale avrebbe votato, ma sarebbe stata registrata solo nella lista elettorale aggiunta, senza venire conteggiata tra gli elettori iscritti alla Sezione e che hanno votato.</h:div><h:div>Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il verbale delle operazioni della Sezione riporta il numero di 526 elettori iscritti che hanno votato (258 uomini e 268 donne), ma non riporta – come invece avrebbe dovuto – alcuna indicazione alla riga “<corsivo>elettori non iscritti che hanno votato… f) in quanto cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea</corsivo>”. Quindi, il numero degli elettori votanti della Sezione sarebbe in realtà pari a 527 (526 conteggiati nel verbale delle operazioni della Sezione n. 2, più 1 non riportato nella parte del verbale relativa agli elettori cittadini di altro Stato dell’UE), cosicché non vi sarebbe alcuna irregolarità tale da giustificare l’annullamento delle elezioni.</h:div><h:div>Che la sig.ra Etscherberger abbia votato – aggiunge l’appellante – emerge oltre ogni dubbio dalla sua tessera elettorale, la quale riporta il bollo impresso dalla Sezione relativamente al voto del 26 maggio 2019 (v. all. 4 all’atto di appello).</h:div><h:div>Quanto all’ulteriore irregolarità accertata dai giudici di primo grado e che li ha indotti ad annullare le elezioni, l’appellante lamenta, in via preliminare, che si tratterebbe di censura, la quale è stata presa in considerazione ed accolta dal T.A.R. sebbene essa fosse stata formulata dai ricorrenti solo con la memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., non notificata, e non già dedotta come autonomo motivo di censura con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Tale censura sarebbe nuova rispetto ai motivi del predetto ricorso – e, pertanto, inammissibile perché non ritualmente introdotta – avendo essa a oggetto non la difformità tra votanti e schede votate (come nel ricorso), ma la difformità tra il numero delle schede trasmesse dalla Prefettura (850) e quello delle schede riconsegnate dalla Sezione elettorale (851).</h:div><h:div>Peraltro, tale censura sarebbe anche infondata nel merito (e la sentenza impugnata avrebbe errato nell’accoglierla), poiché eleverebbe a irregolarità insanabile un errore materiale. </h:div><h:div>Che si tratti di mero errore materiale emergerebbe da pag. 9 del verbale (riportato in immagine a pag. 17 dell’appello), dove si vedrebbe che (a parte l’elettrice della lista aggiunta) il numero degli elettori iscritti nella Sezione n. 2 è stato dapprima indicato in 707, poi corretto in 706. È verosimile – sostiene l’appellante – che il Seggio, dopo aver conteggiato erroneamente il numero degli elettori fissandolo in 708 (707 più 1 della lista aggiunta), accortosi dell’errore, abbia inserito nel verbale il dato esatto (correggendo 707 in 706) senza però eliminare la scheda in più erroneamente vidimata, cosicché le schede vidimate sarebbero rimaste 708. Ciò avrebbe provocato l’errore a cascata, poiché il dato delle schede non vidimate è rimasto 143 (anziché essere corretto a 142) e la somma di 708 e 143 dà appunto un totale di 851 schede. Se, invece, si fosse eliminata la scheda in più vidimata per errore, il totale sarebbe stato 850 (708 più 142), cioè il numero di schede effettivamente trasmesse dalla Prefettura. Allo stesso modo, se non vi fossero stati errori, il totale delle schede sarebbe stato ancora di 850 (707 più 143 schede non vidimate).</h:div><h:div>Nei loro scritti difensivi gli appellati (sigg.ri Turcinovic, Silvestri, Tuono e Biello, ossia i candidati al Consiglio comunale non eletti della lista n. 2, che appoggiava il candidato Sindaco Altobelli) hanno eccepito che i votanti della Sezione n. 2 rimarrebbero 526, e pertanto rimarrebbe intatta la discrasia rispetto al numero di schede scrutinate (527), anche inserendo tra i votanti la sig.ra Etscherberger: vi sarebbe, infatti, altra elettrice (la sig.ra Marzia Montanaro) che non avrebbe votato, tant’è vero che a margine della riga della lista elettorale sezionale femminile della Sezione n. 2 dove risultava il suo nome tra i votanti (n. 236) sarebbe stata inserita l’annotazione “<corsivo>per errore</corsivo>”. A conferma di ciò, gli appellati producono il verbale di sommarie informazioni rilasciato ai Carabinieri di Venafro (IS) dalla stessa sig.ra Montanaro, dove costei afferma di non essere andata a votare.</h:div><h:div>Gli appellati hanno poi prodotto ulteriori elementi di prova del fatto che la sig.ra Marzia Montanaro in realtà non sarebbe andata a votare: precisamente, la sua tessera elettorale (che non reca alcun timbro relativo alle elezioni del 26 maggio 2019) e il Registro femminile per l’annotazione del numero della tessera elettorale delle elettrici che si presentano a votare nella Sezione, dove il numero della tessera della sig.ra Montanaro (114893576) non è indicato.</h:div><h:div>Essi concludono, perciò, che non vi sarebbe stato nessun errore di mancato computo dell’elettrice di nazionalità austriaca – come afferma l’appellante – ma l’unico errore di averla inserita direttamente tra le n. 268 elettrici donne, cioè nel numero complessivo delle elettrici iscritte alla Sezione, anziché nell’apposito spazio dedicato agli elettori non iscritti, alla riga <corsivo>f)</corsivo> (quella riservata agli elettori cittadini di altri Stati dell’UE). In altri termini, il verbale, per essere esente da mende, avrebbe dovuto riportare il numero di n. 267 elettrici donne più n. 1 nella riga <corsivo>f)</corsivo>, per un totale, comunque, di 268, che sommate ai n. 258 elettori uomini, porta il totale degli elettori della Sezioni a 526, e non 527, come sostenuto dal sig. Russo.</h:div><h:div>Si è già detto che, da parte sua, l’appellante sig. Russo deposita il verbale della Questura di Isernia di ricevimento dell’esposto/denuncia a firma della sig.ra Angelina Cocozza (la quale sostiene di avere votato) e chiede termine per proporre querela di falso contro gli atti che non l’hanno annoverata tra le elettrici votanti della Sezione n. 2. È appena il caso di sottolineare che il conteggio aggiuntivo della sig.ra Cocozza porterebbe ancora una volta ad eguagliare il numero dei votanti a quello delle schede scrutinate (527) e quindi – nella prospettiva dell’appellante – alla negazione della sussistenza di vizi invalidanti delle operazioni elettorali, dequotati a meri errori materiali.</h:div><h:div>Si à già detto, inoltre, che, all’esito della disposta verificazione – la quale ha accertato che il numero totale delle schede riconsegnate dalla Sezione n. 2 è di 849 (v. sotto) –, il sig. Russo ha chiesto termine per proporre ulteriore querela di falso contro il verbale della Sezione elettorale n. 2 e contro il verbale di trasmissione del materiale elettorale dal Comune di Monteroduni alla Sezione stessa.</h:div><h:div>Si sono già menzionate nella parte in fatto le istanze istruttorie dei sigg.ri Zampogna e Rago, nonché dei sig.ri Luca Delli Carpini e Maiola.</h:div><h:div>Qui mette conto sottolineare che tanto gli uni quanto gli altri si dolgono dell’inammissibilità per più versi, nonché dell’infondatezza delle affermazioni delle controparti.</h:div><h:div>In sintesi, i sigg.ri Zampogna e Rago lamentano che gli appellati, con i loro scritti difensivi e con le loro produzioni documentali avrebbero – per vero, sin dal giudizio di primo grado – teso a dilatare in maniera inammissibile l’oggetto del giudizio. Di tale inammissibile allargamento costituirebbe prova anzitutto il riferimento alla difformità tra numero di schede fornite alla Sezione n. 2 dalla Prefettura e numero di schede a questa riconsegnate all’esito delle operazioni elettorali, che il T.A.R. avrebbe inserito inammissibilmente nell’<corsivo>iter</corsivo> motivazionale della sentenza appellata, sebbene non si trattasse di motivo ritualmente dedotto.</h:div><h:div>Ma, soprattutto, ne costituirebbero prova i profili sollevati dagli appellati in secondo grado – ed in specie quelli attinenti alla mancata partecipazione al voto della sig.ra Montanaro – che integrerebbero tutti dei motivi nuovi, non riconducibili al ricorso originario, non solo perché fondati su documenti nuovi o tardivamente introdotti nel giudizio, ma perché del tutto nuovi rispetto agli originari motivi di ricorso e basati su elementi nuovi, su cui non vi sarebbe stato alcun contraddittorio nel giudizio di primo grado. La relativa documentazione, tardivamente prodotta, non potrebbe essere utilizzata, in quanto irritualmente estrapolata, in modo parziale, dal fascicolo delle indagini penali, salvo a voler acquisire gli atti di detto fascicolo: ma gli stessi appellati riconoscono che per il procedimento penale vi è stata richiesta di archiviazione, cosicché il verbale di sommarie informazioni versato in atti non avrebbe attinto il vaglio dibattimentale necessario per renderlo utilizzabile.</h:div><h:div>In contrario – precisano i sigg.ri Zampogna e Rago – non potrebbe sostenersi che gli elementi venuti in rilievo nel corso del giudizio rientrerebbero comunque nel primo motivo del ricorso di primo grado: ed invero, una simile dilatazione di siffatto motivo lo farebbe qualificare come un contenitore vuoto e riempibile con qualsiasi contenuto e, quindi, talmente generico e di carattere esplorativo, da risultare inammissibile.</h:div><h:div>In definitiva, i ricorrenti in primo grado – ed ora appellati – avrebbero proposto un motivo specifico all’apparenza, ma essendosi questo rivelato infondato, avrebbero tentato di aggiustare il tiro in corso di causa valendosi delle risultanze processuali che emergono sia dall’istruttoria svolta nel processo amministrativo, sia da quella effettuata in sede penale. Ma tali elementi di novità: 1) sarebbero stati introdotti tardivamente; 2) non sarebbero stati veicolati con lo strumento rituale dei motivi aggiunti notificati alle controparti.</h:div><h:div>Quanto, infine, al secondo motivo del ricorso di primo grado, recante censure sull’espressione del cd. voto assistito, la verificazione ne avrebbe confermato l’infondatezza.</h:div><h:div>Analoghi rilievi di inammissibilità e infondatezza delle difese degli appellati sono svolti, poi, anche dai sigg.ri Luca Delli Carpini e Maiola, i quali insistono nell’eccepire che i riferimenti alla mancata partecipazione al voto della sig.ra Montanaro darebbero luogo ad un motivo nuovo, non proposto nel ricorso di primo grado e che non ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti in primo grado e che, perciò, sarebbe inammissibile. Inoltre, esso sarebbe irrilevante (avendo gli stessi appellati riferito dell’archiviazione della relativa indagine penale) e comunque infondato, perché la verbalizzazione da parte della scrutatrice (sig.ra Minichiello) dell’errore commesso nell’annotare la presenza al voto della sig.ra Montanaro sarebbe solo un’illazione degli appellati. </h:div><h:div>In realtà, l’espressione “<corsivo>per errore</corsivo>” verrebbe letta come tale dagli appellati, ma sarebbe, a ben vedere, un’espressione illeggibile ed indecifrabile, nonché sottoscritta con una firma altrettanto illeggibile. Ma anche ove la si volesse intendere come tale, la stessa si riferirebbe solo all’errore commesso nel tentativo di identificare la sig.ra Montanaro con un documento di identità indubbiamente cancellato, mentre l’errore non potrebbe <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> intendersi esteso alla circostanza dell’essersi o meno l’elettrice recata alle urne. Infine, l’art. 54 del d.P.R. n. 570/1960 affida al Presidente della Sezione il potere di pronunciarsi sugli incidenti che insorgono intorno alle operazioni della Sezione stessa e qui una pronuncia del genere mancherebbe, né essa potrebbe essere sostituita dalla mera verbalizzazione della scrutatrice.</h:div><h:div>Così sintetizzate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene che si debba prendere le mosse dagli esiti della verificazione disposta con ordinanza n. 8786/2019 del 24 dicembre 2019.</h:div><h:div>In dettaglio, con detta ordinanza si è incaricato il Prefetto di Isernia, quale organismo verificatore con facoltà di delega a funzionari della Prefettura, di acquisire:</h:div><h:div>1) i verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale delle Sezioni n. 1 e n. 2 con tutti gli allegati;</h:div><h:div>2) le liste elettorali maschili e femminili e le liste elettorali aggiunte per i residenti con cittadinanza in Paesi dell’Unione Europea relative alla Sezione elettorale n. 2;</h:div><h:div>3) le certificazioni mediche prodotte <corsivo>ex</corsivo> art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 ai fini del voto assistito.</h:div><h:div>Si è dato incarico, altresì all’organismo verificatore di relazionare:</h:div><h:div>a) sul numero di schede trasmesse dalla Prefettura di Isernia alla Sezione n. 2;</h:div><h:div>b) sul numero di schede effettivamente votate, sul numero delle schede vidimate e non utilizzate e sul numero delle schede non vidimate dalla predetta Sezione n. 2.</h:div><h:div>In esito alle operazioni effettuate dall’organismo verificatore in contraddittorio con le parti, in data 4 febbraio 2020 è stato depositato apposito verbale (prot. n. 3397 del 31 gennaio 2020) delle suddette operazioni, svoltesi il precedente 27 gennaio, da cui emerge quanto segue:</h:div><h:div>1) le schede elettorali consegnate alla Sezione n. 2 ammontano a 850;</h:div><h:div>2) il numero di schede validamente attribuite nella Sezione alle liste in competizione è 516. A tale numero vanno aggiunte n. 11 schede totali dichiarate nulle, ovvero bianche, o ancora contestate e non assegnate;</h:div><h:div>3) il totale delle schede effettivamente votate nella tornata elettorale del 26 maggio 2019 nella Sezione n. 2 è, dunque, di 527 (516 + 11);</h:div><h:div>4) il numero delle schede elettorali autenticate, ma non utilizzate è 179, quello, invece, delle schede elettorali non autenticate è 143;</h:div><h:div>5) dai dati da ultimo riportati si ricava che il numero delle schede riconsegnate dalla Sezione alla Prefettura è 849 (527 + 179 + 143) e che, vi è, perciò, una scheda in meno rispetto a quelle trasmesse dalla Prefettura al Presidente del Seggio.</h:div><h:div>Dunque la verificazione conferma che il numero delle schede scrutinate nella Sezione elettorale n. 2 (527) non coincide con quello dei votanti nella Sezione stessa, che in base alla documentazione in atti è – e resta – pari a 526. Tale discrasia urta con il disposto dell’art. 68, comma 6, primo periodo, del d.P.R. n. 570/1960 (nel testo introdotto dall’art. 15, comma 1, della l. n. 53/1990), ai sensi del quale “<corsivo>Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato</corsivo>” e conferma la correttezza della sentenza di primo grado, lì dove ha accertato detta discrasia e l’ha ritenuta tale da inficiare irrimediabilmente il risultato elettorale, senza poter essere ridotta a mera irregolarità. </h:div><h:div>Come condivisibilmente osservato dal T.A.R., infatti, ai fini della regolarità delle operazioni elettorali è necessaria l’esatta correlazione tra le schede degli elettori votanti e le schede scrutinate (C.d.S., Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4335; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 5 dicembre 2019, n. 870, e 3 ottobre 2019, n. 734; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 332, e 31 gennaio 2011, n. 143; id., Napoli, Sez. II, 4 novembre 2002, n. 6826 e 13 marzo 2002, n. 1342).</h:div><h:div>Invero, in base al principio della strumentalità delle forme, vigente in materia elettorale, acquistano rilevanza invalidante, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto e quindi sull’affidabilità del risultato finale (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1708).</h:div><h:div>La corrispondenza tra schede scrutinate e votanti è prescritta dall’art. 68, comma 6, del T.U. del 1960 onde evitare che nel corso delle operazioni elettorali (specie durante lo spoglio) possano verificarsi fraudolente sostituzioni di schede (v. C.d.S., Sez. V, 17 luglio 1991, n. 1042): “<corsivo>la sua violazione non rappresenta, quindi, una mera anomalia formale, ma configura un’ipotesi di irregolarità sostanziale invalidante, in quanto impedisce di accertare, anche attraverso l’eventuale istruttoria, la regolarità delle operazioni di voto ed il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1342/2002, cit.). </h:div><h:div>In altre parole, nel caso di specie la mancata corrispondenza tra elettori votanti e schede scrutinate, confermata dall’istruttoria svolta (C.d.S., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5959), non costituisce mera irregolarità formale, ma, inficia insanabilmente le operazioni di voto, in quanto: 1) incide direttamente sull’affidabilità del risultato finale; 2) impedisce l’accertamento della regolarità delle operazioni; ciò tanto più che, in relazione alla discrasia riscontrata, è pacifico l’adempimento, da parte dei ricorrenti in primo grado, della cd. prova di resistenza.</h:div><h:div>Sul punto si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale la cd. prova di resistenza è un corollario del generale principio sull’interesse ad agire, a cui non si sottrae la materia elettorale (C.d.S., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485; id., 30 marzo 2017, n. 1489).</h:div><h:div>Ed invero, “<corsivo>nel contemperamento tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. Tale regola non è utilizzabile solo quando le contestazioni riguardano gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad esempio, l’omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l’arbitraria chiusura della sezione elettorale, l’irregolarità della formulazione delle schede, ecc.), ipotesi questa non sussistente nel caso all’esame del Collegio (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2017, n. 368; id., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; id. 3 luglio 2014, n. 3356; Tar Catanzaro, sez. II, 28 novembre 2012, n. 1163)</corsivo>” (così C.d.S., Sez. III, n. 7485/2019, cit.).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la differenza di un voto tra i due candidati Sindaci – determinatasi all’esito della competizione elettorale – dimostra <corsivo>ex se</corsivo> la rilevanza della discrasia dedotta dai ricorrenti dinanzi al T.A.R. con il primo motivo di ricorso, accolto dalla decisione impugnata.</h:div><h:div>Ne consegue che gli appelli riuniti sono entrambi infondati nel merito e debbono essere respinti e ciò, in ossequio al principio di economia processuale e della “ragione più liquida” (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1230; Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891 e 12 settembre 2017, n. 4288), consente di prescindere dalla disamina della questione dell’ammissibilità dell’appello proposto dal sig. Michele Delli Carpini (R.G. n. 10143/2019).</h:div><h:div>Non convincono le argomentazioni – che sostanzialmente coincidono <corsivo>in toto</corsivo> – formulate avverso la sentenza di primo grado nei due appelli, né tantomeno quelle avanzate dalle altre parti costituite nel giudizio R.G. n. 9632/2019, che insistono per la riforma della sentenza.</h:div><h:div>Sia il sig. Russo, sia il sig. Michele Delli Carpini insistono, in particolare, sul mancato computo della sig.ra Vera Maria Etscherberger, elettrice con cittadinanza austriaca: sono addotti, sul punto, elementi di prova della circostanza che costei ha votato, in particolare la timbratura apposta sulla sua tessera elettorale in occasione del voto del 26 maggio 2019. </h:div><h:div>Ma non si può sottacere che un elemento di prova esattamente speculare – la mancata apposizione di una timbratura sulla tessera elettorale della sig.ra Marzia Montanaro – viene prodotto dagli appellati a dimostrazione della mancata partecipazione al voto della predetta sig.ra Montanaro. Di tale ultima circostanza, anzi, gli appellati forniscono le seguenti ulteriori prove:</h:div><h:div>a) la correzione del rigo n. 236 (corrispondente alla sig.ra Montanaro) della lista elettorale sezionale femminile della Sezione n. 2, recante a margine l’annotazione “<corsivo>per errore</corsivo>”;</h:div><h:div>b) l’assenza, nel Registro femminile per l’annotazione del numero della tessera elettorale personale delle elettrici che si sono presentate a votare nella Sezione n. 2, di ogni indicazione circa il numero di tessera elettorale (n. 114893576) e circa il numero di iscrizione nella lista sezionale (n. 236) della medesima sig.ra Montanaro.</h:div><h:div>Si tratta di elementi di prova di dirimente importanza, che prescindono dagli atti del fascicolo penale (e, in specie, dal verbale di sommarie informazioni rilasciato dalla succitata elettrice ai Carabinieri di Venafro) e che non sono contrastati dalle difese delle controparti. Infatti:</h:div><h:div>- quanto al punto a), l’espressione “<corsivo>per errore</corsivo>” è chiaramente leggibile, così come è riconoscibile la firma della scrutatrice (uguale alla firma apposta da costei nelle altre caselle). Né può intendersi che l’errore riguardi solo il documento di identità utilizzato per identificare la sig.ra Montanaro – la quale, in questa prospettiva, avrebbe comunque votato – poiché al rigo n. 236 della lista in esame ad essere racchiusa in un cerchio (indicante la portata dell’errore) è l’intera annotazione della presenza alle urne della sig.ra Montanaro, e non già solo del suo documento di identità. Da ultimo, l’errore ora in esame non si può annoverare tra “<corsivo>le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione</corsivo>”, su cui, ai sensi dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 570/1960, pronuncia il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori;</h:div><h:div>- quanto al punto b), è invero significativo che nel Registro femminile per l’annotazione del numero della tessera elettorale personale delle elettrici votanti non si rinvengano i dati della sig.ra Montanaro, mentre vi si rinvengono il numero della tessera elettorale della sig.ra Etscherberger (122036201) e il suo numero di iscrizione nella lista sezionale (che è 1, trattandosi di elettrice con cittadinanza di altro Stato dell’UE).</h:div><h:div>In altre parole, sono proprio gli elementi che dimostrano la partecipazione alle elezioni da parte della cittadina austriaca a dimostrare, nel contempo, la mancata partecipazione al voto della sig.ra Marzia Montanaro: il tutto – si ribadisce – prescindendosi <corsivo>in toto</corsivo> dal verbale di sommarie informazioni reso da quest’ultima, cosicché non vi è alcun bisogno di acquisire gli atti del fascicolo penale, né ha alcuna rilevanza l’archiviazione del procedimento penale.</h:div><h:div>Sono, quindi, del tutto irrilevanti le critiche mosse dalle controparti all’ora visto verbale di sommarie informazioni, perché le tesi degli appellati si basano su prove solide, che esulano da detto verbale. E analogamente, sono inutili, ed anzi in realtà controproducenti, gli elementi che il sig. Russo pretende di ricavare dall’esposto/denuncia della sig.ra Angelina Cocozza.</h:div><h:div>Al riguardo, mette conto sottolineare da subito la differenza, sul piano probatorio, tra la situazione di quest’ultima e quella della sig.ra Montanaro: mentre, infatti, per costei gli appellati hanno prodotto – come si è visto – più elementi di prova a dimostrazione della sua mancata partecipazione al voto, che consentono di prescindere dal verbale di sommarie informazioni reso dalla stessa, nessun materiale probatorio è stato depositato dal sig. Russo (o da altre parti), che suffraghi l’affermazione della sig.ra Cocozza di avere partecipato al voto (ad es.: la sua tessera elettorale).</h:div><h:div>In atti vi sono, quindi, solo i documenti dotati di pubblica fede (in specie: il verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2), da cui non si evince la partecipazione al voto della sig.ra Cocozza. Sul punto l’appellante sig. Russo chiede termine <corsivo>ex</corsivo> art. 77, comma 1, c.p.a. per proporre querela di falso, ma la richiesta sembra, invero, speciosa.</h:div><h:div>A ben guardare, infatti, poiché l’appellante contesta che la sig.ra Montanaro non abbia partecipato al voto, ove gli si desse la possibilità di comprovare, attraverso il vittorioso esperimento della querela di falso, che la sig.ra Cocozza ha votato, ne deriverebbe la paradossale conclusione che il numero dei votanti nella Sezione n. 2 salirebbe a 528, quindi supererebbe il numero delle schede scrutinate (527): ma, così, sarebbe confermato il vizio invalidante delle operazioni elettorali consistente nella discrasia tra numero di votanti e numero di schede scrutinate, stavolta per eccesso – e non più per difetto – dei primi rispetto alle seconde. </h:div><h:div>Ed è per questa ragione che si è poc’anzi detto che gli elementi che il sig. Russo pretende di ricavare dall’esposto/denuncia della sig.ra Cocozza sono, in realtà, controproducenti per le sue tesi, di tal ché la richiesta di termine <corsivo>ex</corsivo> art. 77, comma 1, c.p.a. non può essere accolta. </h:div><h:div>Il tutto senza tralasciare che l’appellante sapeva da tempo dell’esposto della sig.ra Cocozza (risalente al 12 maggio 2020 e da lui stesso versato in atti il 12 giugno 2020) e che, quindi, egli avrebbe potuto già da tempo proporre querela di falso contro gli atti che non l’hanno annoverata tra le elettrici votanti della Sezione n. 2: ciò fa dubitare che la richiesta di termine non sia ispirata – come eccepiscono gli appellati – a finalità dilatorie, visto che, a seguito della sospensione cautelare della sentenza appellata, ad essere attualmente in carica sono gli organi eletti (e l’appellante, che riveste la carica di Sindaco), sebbene la loro elezione sia stata annullata dal T.A.R..</h:div><h:div>Neppure può essere accolta la richiesta di termine per proporre querela di falso avanzata dal Russo nei confronti del verbale della Sezione n. 2 (nella parte in cui ha accertato la trasmissione di n. 850 schede e nella parte in cui ha attestato che le schede autenticate erano 706) e nei confronti del verbale di trasmissione del materiale elettorale alla Sezione n. 2 (nella parte in cui attesta la consegna di n. 850 schede per le elezioni comunali).</h:div><h:div>Come si è visto, infatti, la sentenza appellata è meritevole di conferma già solo in virtù della discrasia tra numero di votanti e numero di schede scrutinate nella Sezione n. 2, cosicché ogni altra irregolarità accertata – ed in specie la difformità tra le schede trasmesse alla Sezione (850) e quelle riconsegnate (849) –, pur colorando ulteriormente di illegittimità le operazioni elettorali, non incide sull’esito del giudizio (v. <corsivo>infra</corsivo>).</h:div><h:div>Invero, ai fini della decisione della causa, la partecipazione al voto della sig.ra Etscherberger – su cui ambedue gli appellanti incentrano le loro doglianze – è circostanza priva di rilevanza, sia di per sé considerata, sia perché ad essa si contrappone specularmente la mancata partecipazione al voto stesso della sig.ra Montanaro, che le toglie valore.</h:div><h:div>Infatti, gli appellanti insistono sul mero errore materiale da cui sarebbe affetto il verbale della Sezione elettorale n. 2, lì dove riporta il numero di elettrici iscritte nella citata Sezione, le quali hanno votato (268). A tale numero – sostengono – si dovrebbe aggiungere un’ulteriore unità, a causa della mancata compilazione del rigo <corsivo>f)</corsivo> della parte del verbale relativa agli elettori non iscritti e votanti, in quanto cittadini di un altro Stato dell’UE, dove avrebbe dovuto essere riportata la cifra “1”, attestante il voto della cittadina austriaca. </h:div><h:div>Ma gli elementi versati in atti rendono senz’altro preferibile la tesi degli appellati, secondo cui la reale inesattezza nell’annotazione della sig.ra Etscherberger riguarda non il suo mancato computo tra gli elettori votanti, ma la sua mancata specifica indicazione nello spazio del verbale – la citata riga <corsivo>f)</corsivo> – dedicato agli elettori cittadini di altri Paesi della UE: in altre parole, la cittadina austriaca è stata sì conteggiata, ma all’interno del numero totale delle elettrici votanti della Sezione n. 2 (268), anziché scomputandola da tale numero e conteggiandola a parte. L’esatto computo delle elettrici votanti della Sezione n. 2, dunque, avrebbe dovuto essere non 268 (come riporta il verbale) ma 267 più 1. Il totale resta, comunque, 268 e ciò, sommato agli elettori votanti di sesso maschile (258) porta ad un numero complessivo di votanti nella Sezione n. 2 pari a 526.</h:div><h:div>E va aggiunto, sul punto, che l’ora vista ricostruzione degli appellati resterebbe plausibile persino ove si volesse prescindere dalla questione della sig.ra Montanaro.</h:div><h:div>La discrasia rimane, pertanto, immutata pur dopo la disamina dei motivi dell’appello, ed anzi deve condividersi l’osservazione degli appellati per cui tutti i tentativi di controparte di dare un significato plausibile a detta discrasia non fanno altro che confermare e se del caso aggravano (come dimostra la vicenda della sig.ra Angelina Cocozza) la situazione di oggettiva inattendibilità dei dati elettorali, da cui non può che conseguire l’annullamento definitivo delle elezioni comunali.</h:div><h:div>Alla luce dell’autosufficienza, per la conferma della sentenza appellata, della motivazione fondata sulla non corrispondenza tra votanti e schede scrutinate nella Sezione n. 2, risultano inammissibili le censure formulate sia dagli appellanti, sia dai sigg.ri Zampogna, Rago, L. Delli Carpini e Maiola, per avere la sentenza addotto a motivazione anche la difformità tra il numero di schede trasmesse alla Sezione n. 2 e il numero delle stesse riconsegnato alla Prefettura di Isernia.</h:div><h:div>Da un lato, infatti, il T.A.R. avrebbe arricchito l’apparato motivazionale con un elemento non presente nei motivi di ricorso, ma veicolato irritualmente dai ricorrenti in primo grado tramite memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a.; dall’altro, la sentenza appellata avrebbe riscontrato un’eccedenza delle schede riconsegnate (851) rispetto a quelle trasmesse alla Sezione (850), ma la verificazione avrebbe dimostrato che la situazione è opposta, poiché le schede riconsegnate (849) risultano una di meno di quelle trasmesse: gli argomenti che la sentenza ne ricava si baserebbero, dunque, su una circostanza infondata in fatto, essendovi una situazione contraria a quella intesa dal T.A.R..</h:div><h:div>Si tratta, però, all’evidenza di motivi ed argomentazioni inammissibili, atteso che la sentenza di primo grado merita conferma lì dove ha accertato il vizio invalidante delle operazioni elettorali, in disparte ogni considerazione sulla difformità tra schede trasmesse e schede riconsegnate: detta difformità, sia stata in un senso o nell’altro, non incide – si ripete – ai fini della decisione, cosicché in capo alle parti difetta l’interesse a dolersi di come il T.A.R. sia pervenuto ad accertarla e del fatto che l’abbia inserita nel proprio <corsivo>iter</corsivo> motivazionale.</h:div><h:div>Ancora, non sono suscettibili di positivo apprezzamento neanche le richieste istruttorie formulate dai sigg.ri L. Delli Carpini, Maiola, Zampogna e Rago, che appaiono, invero, pretestuose lì dove con esse si lamenta la compressione dei loro diritti di difesa ed una presunta disparità di trattamento rispetto agli appellati.</h:div><h:div>Infatti, anzitutto, per tali soggetti non è ravvisabile nessuna compressione dei diritti di difesa, dovuta all’impossibilità – a loro dire – di esaminare gli atti ai quali si riferisce il verbale della verificazione: in tale verbale, infatti, si legge che i loro difensori hanno assistito alle operazioni della verificazione stessa, del cui svolgimento e dei cui atti sono stati, perciò, pienamente edotti. </h:div><h:div>Non si comprende, quindi, a quali fini le operazioni in cui si articolata la verificazione dovrebbero – in accoglimento delle loro richieste – essere in sostanza ripetute alla presenza del Giudice di appello in una camera di consiglio da fissarsi appositamente, con conseguente slittamento della trattazione della causa, in palese contrasto con i principi di celerità e speditezza del giudizio elettorale (cfr. C.d.S., Sez. III, 21, novembre 2016, n. 4863; Sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477 e 16 marzo 2016, n. 1059), che contraddistinguono anche il giudizio di appello (v. art. 131 c.p.a.).</h:div><h:div>Nemmeno è dato comprendere in cosa consista la presunta disparità di trattamento con gli appellati, atteso che, da un lato, si è appena sottolineato che le operazioni di verificazione si sono svolte alla presenza (anche) dei difensori di coloro che lamentano la disparità di trattamento. </h:div><h:div>Vero è che gli appellati hanno versato in atti documentazione ricavata da quella raccolta in sede di indagini dalla Procura della Repubblica di Isernia, nell’ambito del procedimento penale avviato sulla base della denuncia del candidato Sindaco sig. Nicola Altobelli. </h:div><h:div>Tuttavia, ciò, se serve a dimostrare la tempestività del deposito di siffatta documentazione (v. <corsivo>infra</corsivo>), non serve, invece, a supportare le doglianze, né le richieste delle controparti: queste ultime, infatti, non spiegano perché, ai fini dell’estrazione dal fascicolo penale di documenti eventualmente rilevanti per il presente giudizio, non si siano avvalse del disposto dell’art. 116, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale “<corsivo>durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti</corsivo>” (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2008, n. 7389; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-<corsivo>ter</corsivo>, 4 dicembre 2012, n. 10086).</h:div><h:div>Invero, nessuna delle controparti ha dimostrato di avere chiesto il rilascio di copie degli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.p., né tantomeno che su detta richiesta vi sia stato un rifiuto dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, cui compete in via esclusiva conoscerne (cfr. C.d.S., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7041; Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2780 e 9 dicembre 2008, n. 6117).</h:div><h:div>E ciò tanto più vale per l’appellante sig. Custode Russo, il quale non ha contestato quanto affermano gli appellati, secondo cui egli in data 31 ottobre 2019 si è qualificato formalmente nel procedimento penale in questione come persona offesa, nominando un difensore di fiducia, chiedendo di essere informato della sua eventuale archiviazione e chiedendo espressamente di poter accedere al fascicolo penale e di estrarne copia.</h:div><h:div>L’insussistenza della lamentata disparità di trattamento corrobora, quindi, il giudizio del Collegio in ordine alla non necessità di acquisire gli atti del procedimento penale, tenuto soprattutto conto che – come si è già precisato – gli elementi probatori rilevanti per la decisione prescindono dal verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra Montanaro.</h:div><h:div>Da ultimo, non colgono nel segno le eccezioni volte a contestare la tardività dei depositi documentali degli appellati (e in particolare dei documenti attinenti alla sig.ra Montanaro) e la novità e, pertanto, l’inammissibilità delle argomentazioni basate su tali documenti.</h:div><h:div>Quanto alla tempestività del deposito documentale, si è già accennato che questo riguarda documenti raccolti dagli appellati all’esito delle indagini penali e che, pertanto, hanno seguito la tempistica del procedimento penale, piuttosto che quella del processo amministrativo.</h:div><h:div>In ogni caso, un recente arresto di questa Sezione, più sopra citato (n. 4335 del 17 luglio 2018), ha  precisato che “<corsivo>al processo amministrativo si applica</corsivo> (…..) <corsivo>l’art. 345 c.p.c. (Cons. St., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539) che, al comma 3, dispone che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile….”. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., dunque, anche nel processo amministrativo in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti (Cons. St., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2750; id. 15 aprile 2013, n. 2032; id., sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204; id., sez. III, 3 gennaio 2013, n. 3), salvo che il Collegio giudicante li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4114; id., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6200; id., sez. III, 15 gennaio 2014, n. 124) ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 5995)</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, nel caso di specie da quanto sopra detto emerge con chiarezza che i documenti depositati in giudizio dagli appellati, attinenti alla mancata partecipazione al voto della sig.ra Montanaro (la sua tessera elettorale; la lista elettorale sezionale femminile della Sezione n. 2; il Registro femminile per l’annotazione del numero della tessera elettorale personale delle elettrici presentatesi a votare nella Sezione n. 2), sono indispensabili ai fini della decisione della causa: di essi, dunque – una volta che sia stato garantito sugli stessi il contraddittorio processuale, mediante l’ordinanza n. 4001/2020 resa all’esito dell’udienza del 18 giugno 2020 – il Collegio può e deve tenere conto.</h:div><h:div>Destituita di fondamento è, poi, l’eccezione che con tali documenti gli appellati abbiano veicolato in modo irrituale motivi non dedotti nel giudizio di primo grado e sui quali, perciò, sarebbe mancato in detto giudizio il contraddittorio tra le parti. In realtà, il motivo dedotto è sempre il medesimo e cioè il primo motivo del ricorso presentato dai sigg.ri Turcinovic, Silvestri, Tuono e Biello (nonché dai sigg.ri Pacifico e Cristinzio, anch’essi ricorrenti in primo grado), avente ad oggetto la più volte citata mancata simmetria tra il numero dei votanti della Sezione n. 2 (526) e il numero di schede scrutinate in detta Sezione (527): e, ad avviso del Collegio, si tratta di motivo che non pecca di genericità, ma è sufficientemente specifico e ciò in disparte l’attenuazione nel contenzioso elettorale del principio di specificità dei motivi (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, C.d.S., Sez. III, 19 febbraio 2020, n. 1240 e 7485/2019, cit.; Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1477, 22 settembre 2011, n. 5345 e 4 marzo 2008, n. 817).</h:div><h:div>In conclusione, i due appelli riuniti sono nel loro complesso infondati nel merito e debbono, perciò, essere respinti, meritando la sentenza appellata di essere confermata.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tra le parti costituite nel giudizio R.G. n. 9632/2019, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti evocate in tale giudizio, ma non costituitesi. </h:div><h:div>Inoltre, non si fa luogo a pronuncia sulle spese nel giudizio R.G. n. 10143/2019, attesa la mancata evocazione in giudizio delle controparti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III^), così definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione, li respinge.</h:div><h:div>Condanna i sigg.ri Custode Russo, Marco Zampogna, Giuseppe Rago, Luca Delli Carpini e Angelica Maiola al pagamento in favore degli appellati sigg.ri William Turcinovic, Mario Silvestri, Michele Tuono e Stefano Biello (questi ultimi in solido tra loro) delle spese del giudizio, che liquida in misura forfettaria in € 1.000,00 (mille/00) per ciascuno dei soggetti menzionati, per complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Non si fa luogo a spese nei confronti delle altre parti evocate nel giudizio R.G. n. 9632/2019, ma non costituitesi, nonché nel giudizio R.G. n. 10143/2019, in cui è mancata l’evocazione in giudizio delle controparti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Pietro De Berardinis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>