<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20191011420200911084601849" descrizione="" gruppo="20191011420200911084601849" modifica="10/1/2020 2:39:11 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="10114"/><fascicolo anno="2020" n="05780"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191011420200911084601849.xml</file><wordfile>20191011420200911084601849.docm</wordfile><ricorso NRG="201910114">201910114\201910114.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201910114\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>01/10/2020 14:39:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>federico di matteo</firma><data>22/09/2020 17:54:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00704/2019, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10114 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Azaro, Bruno Azaro e Claudia Azaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sestri Levante, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Rosso, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestri Levante;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2020 il Cons. Federico Di Matteo e udito per la parte appellante l’avvocato Daniele Granara ai sensi dell'art. 4 co 1 ultimo periodo D.L. 28/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Giovanni Azaro, Bruno Azaro e Claudia Azaro sono comproprietari del terreno censito al N.C.T. del Comune di Sestri Levante, fg. 14, map. 193, loc. San Bernardo, in fregio alla via Villa Cascine di Sotto, adibita a transito pedonale. Il fondo è delimitato da un muro a secco con funzione di sostegno del terreno sovrastante.</h:div><h:div>1.1. In seguito ad eventi franosi che interessavano la frazione di San Bernardo, il Comune di Sestri Levante approvava, con delibera di Giunta n. 125 del 2014, un piano di interventi di regimazione delle acque meteoriche, per il quale incaricava la Sedilmar s.r.l..</h:div><h:div>Nell’occasione, con relazione 17 marzo 2015, il geologo dott. Giovanni Rizzi, incaricato dall’amministrazione comunale degli studi sulla frana, informava che “<corsivo>Durante le visite in cantiere si sono rilevate alcune instabilità sui muri in pietra posti sul ciglio di monte della pedonale, condizione oggettivamente pericolosa sia per il potenziale innesco delle situazioni menzionate</corsivo> [significativo trasporto di solidi destinato ad ostruire pozzetti e tombinature, n.d.s.] <corsivo>che per la sicurezza di chi transita pedonalmente sul percorso che, oltre a regimare le acque, manterrà anche la propria funzione di pubblico passaggio</corsivo>”, specificando che: “<corsivo>In particolare sono stati riconosciuti due brevi tratti di muro incombenti dal mappale 193 che versano in condizioni oggettivamente precarie, di lunghezza complessiva pari a circa 10 m e di altezza 1,50-1,80m: il crollo di due manufatti comporterebbe anche lo smottamento delle coltri retrostanti ed il materiale (pietrame e terre) sarebbe destinato a depositarsi entro il costruendo canale provocando contestualmente a ruscellamenti le problematiche illustrate</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. Il Comune di Sestri Levante adottava, pertanto, l’ordinanza contingibile ed urgente 10 aprile 2015 n. 18 con la quale, richiamate le ragioni di pericolo per la pubblica incolumità riferite nella relazione geologica, ordinava ai comproprietari Azaro di provvedere alla immediata messa in sicurezza del muro di loro proprietà con la ricostruzione dello stesso nell’originaria posizione e con la medesima tipologia, comunicando l’inizio dei lavori entro tre giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto direttamente con successivo addebito delle spese sostenute.</h:div><h:div>2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria i comproprietari Azaro impugnavano l’ordinanza sindacale sulla base di cinque motivi: - con il primo erano contestati i presupposti richiesti dall’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente poiché, come dimostrato dalla relazione tecnica di parte, il muro di proprietà dei ricorrenti era “<corsivo>in perfette condizioni di manutenzione e non determina</corsivo>(va) <corsivo>alcun pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche</corsivo>” né poteva interferire con l’intervento di regimazione delle acque piovane realizzato dal Comune, tanto più che non poteva parlarsi di situazione imprevedibile per essersi già verificati in passato eventi franosi; - con il secondo erano negate le esigenze di tutela della pubblica sicurezza e incolumità in quanto il tratto di strada contiguo al muro era in disuso e chiuso al transito; - lamentavano, poi, nel terzo motivo, carenza istruttoria perchè l’amministrazione comunale non aveva accertato le effettive condizioni di pericolo dei luoghi, non potendo, a tal fine, reputarsi sufficiente la relazione geologica smentita dalla stessa documentazione fotografica alla stessa allegata; - nel quarto si dolevano della mancata specificazione delle ragioni per le quali l’amministrazione comunale, pur in presenza di pericolo per l’incolumità, avesse reputato inidonei “<corsivo>i normali strumenti giuridici di cui dispone per far fronte all’asserita (ma in realtà inesistente) situazione di pericolo</corsivo>”; - infine, con il quinto motivo, rilevavano come il Comune non avesse chiarito la natura pubblica o privata della strada, circostanza decisiva per stabilire a chi spettassero i lavori richiesti, considerato che, nel primo caso, sarebbero stati da imputare all’amministrazione e, nel secondo, ad un consorzio tra i proprietari frontisti. </h:div><h:div>2.1. Nel giudizio si costituiva l’amministrazione comunale che concludeva per il rigetto, mentre restava intimato il Ministero dell’Interno cui pure il ricorso era stato notificato.</h:div><h:div>Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano l’ordinanza 27 aprile 2015, n. 24 con la quale il Sindaco, preso atto che i comproprietari non avevano dato esecuzione alla precedente ordinanza n. 18 del 2015 ma, anzi avevano proposto ricorso giurisdizionale per ottenerne l’annullamento, data l’urgenza e la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del muro “<corsivo>al fine di prevenire ed eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza</corsivo>”, disponeva di affidare l’intervento di ricostruzione del muro alla Sedilmar s.r.l. per l’importo complessivo di € 4.888,00.</h:div><h:div>Successivamente, con atto del 21 maggio 2015, il Sindaco, preso atto della regolare esecuzione dell’intervento e della conseguente cessazione dello stato di pericolo, demandava agli Uffici finanziari il recupero della spesa sostenuta pari all’importo di € 4.000,00 oltre Iva; anche quest’ultimo atto era impugnato con i motivi aggiunti per invalidità derivata e perché i lavori erano stati affidati in carenza del presupposto di necessità ed urgenza, visto il tempo di due mesi trascorso dalla segnalazione della situazione di pericolo, e senza il previo esperimento di procedura di evidenza pubblica.</h:div><h:div>2.2. Con sentenza sez. I, 26 agosto 2019, n. 704, il giudice di primo grado respingeva il ricorso e i motivi aggiunti ponendo a carico dei ricorrenti le spese del giudizio.</h:div><h:div>3. Propongono appello Giovanni Azaro, Bruno Azaro e Claudio Azaro; si è costituito in giudizio il Comune di Sestri Levante. Le parti hanno depositato memorie cui sono seguite rituali repliche.</h:div><h:div>All’udienza del 2 luglio 2020 la causa è stata assunta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo motivo di appello la sentenza è censurata per “<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.</corsivo>”.</h:div><h:div>Gli appellanti si dolgono della reiezione del primo motivo di ricorso: il giudice di primo grado avrebbe  riconosciuto la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica dovuta al degrado del muro di confine della loro proprietà, dando credito esclusivamente alla relazione del geologo incaricato dal Comune e senza tener in alcun conto quanto riportato nella relazione tecnica di parte a firma del geom. Anto Ara ove era chiarito che “<corsivo>il muro di cui trattasi non presenta</corsivo>(va) <corsivo>alcuna instabilità, è il tipico muro della collina ligure eseguito con pietrame e cotiche, che non presenta alcuna fessurazione nelle fasce superiori, che ha la giusta pendenza per sopportare il peso che da secoli sopporta</corsivo>”; dalla stessa documentazione allegata emergerebbe il perfetto stato di conservazione del muro e la conseguente assenza di pericoli per la pubblica incolumità.</h:div><h:div>1.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>L’art. 54 (<corsivo>Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale</corsivo>), comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che: “<corsivo>Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana</corsivo>”.</h:div><h:div>Spetta, quindi,  al Sindaco valutare l’esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione,  di carattere eminentemente  tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico – scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si  deve dar conto nella motivazione del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 secondo cui: “<corsivo>il potere di ordinanza, inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale</corsivo>”; allo stesso modo, Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 774, che richiama, nello stesso senso, i precedenti di cui a Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).</h:div><h:div>Il Sindaco del Comune di Sestri Levante ha acquisito la relazione del dott. geol. Giovanni Rizzi e sulla base delle considerazioni ivi contenute, già precedentemente riportate, ritenuto di dover ordinare agli appellanti il ripristino del muro di confine, dandone conto nella motivazione del provvedimento. </h:div><h:div>Le preoccupazioni esposte nella relazione del dott. Rizzi trovano piena corrispondenza nella documentazione fotografica in atti; il Sindaco non è pertanto incorso nel travisamento dei fatti poiché gli stessi sono correttamente rappresentati nella relazione.</h:div><h:div>Le rassicurazioni provenienti dal perito di parte sono, allora, una valutazione alternativa della probabilità che il rischio possa divenire concreto; che non può il giudice preferire sull’altra se l’attività procedimentale si è correttamente svolta, viste le caratteristiche non sostitutive del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative espressione di discrezionalità tecnica. </h:div><h:div>2. Con il secondo motivo di appello la sentenza è contestata per “<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. sotto ulteriore e diverso profilo. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost</corsivo>.”: il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l’attualità del pericolo sebbene fosse accertato – dalla stessa relazione dell’esperto incaricato dal Comune – che gli smottamenti del muro erano conseguenza di eventi franosi avvenuti nel passato.</h:div><h:div>2.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1670; II, 22 luglio 2019, n. 5150; V, 10 febbraio 2010, n. 670).</h:div><h:div>Altrimenti detto: la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale; il momento in cui l’ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l’intervento per scongiurare il danno; resta inteso, invece, che, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all’opposto, per essersi ormai concretizzato, non v’è ragione di intervento (quanto meno precauzionale) e l’ordinanza va considerata illegittima.</h:div><h:div>Nel caso di specie, peraltro, per quanto la condizione di smottamento del muro fosse riconducibile a eventi franosi verificatisi nel passato e, dunque, la situazione di pericolo in tesi esistente da tempo, è indubitabile che essa sia divenuta attuale al momento della realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche da parte della Sidilmar s.r.l.; il mancato intervento, come spiegato nella relazione del dott. Rizzi, avrebbe intasato con materiali delle coltri restrostanti il muro i canali in costruzione impedendo, così, l’ordinato deflusso delle acque.</h:div><h:div>3. Nel terzo motivo la sentenza è censurata per “<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446 e dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost</corsivo>.”: il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la situazione di pericolo per l’incolumità delle persone sebbene, come evidenziato nei motivi di ricorso, la stradina sottostante il muro fosse un semplice sentiero chiuso al pubblico transito e l’amministrazione non avesse offerto prova del transito pedonale sulla stradina.</h:div><h:div>Ribadiscono, allora, che la strada in questione null’altro è che una striscia di terra, nemmeno asfaltata, con funzione di separazione tra la fascia di terreno soprastante e quella sottostante. </h:div><h:div>3.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Comune ha ben spiegato come la stradina in questione costituisca l’unico collegamento tra due strade comunali denominate via Villa Azaro e via Villa Fontana; e la documentazione versata in atti ne dà conferma.</h:div><h:div>Ad ogni buon conto va precisato che, quand’anche la stradina fosse chiusa al transito pedonale (o, comunque, in disuso), resterebbe ferma l’altra ragione di pericolo per la pubblica incolumità posta a fondamento dell’ordinanza impugnata, vale a dire il possibile intasamento e ostruimento del canale e dei pozzetti dovuto allo smottamento delle coltri retrostanti, con conseguente vanificazione delle opere di regimazione delle acque, e, attraverso queste, la prevenzione di eventuali movimenti franosi.</h:div><h:div>4. Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente; sono, infatti, riproposte censure già esaminate in precedenza.</h:div><h:div>Con il quarto motivo (“<corsivo>Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.</corsivo>”) è lamentato il difetto di istruttoria nell’accertamento dell’esistenza di un pericolo grave ed imminente, sostanzialmente riprendendo considerazioni già svolte nel primo motivo di appello, nell’esame del quale, in effetti, è già stato evidenziato come l’istruttoria sia stata adeguata per essere stata l’ordinanza preceduta da uno studio dei movimenti franosi in cui sono stati ben esposte le ragioni di pericolo derivanti dallo stato di degrado del muro; con il quinto motivo (“<corsivo>Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost</corsivo>.”) è contestata la carenza di motivazione in relazione alle ragioni dalle quali poter desumere l’esistenza di una situazione di pericolo ed anche su tale aspetto si è già detto, nell’esame del primo motivo, che l’ordinanza impugnata riporta in maniera concisa ma chiara le risultanze dello studio effettuato sui movimenti franosi che, condivise dall’amministrazione, sono state legittimamente poste a fondamento della scelta di ordinare il ripristino del muro. Tanto è sufficiente a ritenere motivata l’ordinanza, senza che l’amministrazione dovesse dar conto dell’impossibilità ad utilizzare rimedi alternativi ed ordinari per far fronte alla situazione di pericolo. </h:div><h:div>5. Con il sesto motivo (“<corsivo>Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. sotto ulteriore e diverso profilo</corsivo>”) gli appellanti contestano la reiezione del motivo di ricorso con il quale era rilevata la violazione dell’art. 54, comma 4, T.u.e.l. nella parte in cui impone al Sindaco di comunicare preventivamente al Prefetto l’ordinanza contingibile ed urgente.</h:div><h:div>5.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall’ultimo periodo dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, non costituisce requisito di validità dell’atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco; come correttamente esposto dal giudice di primo grado, si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime.</h:div><h:div>6. Con il settimo motivo di appello gli appellanti contestano al giudice di primo grado di aver respinto il quinto motivo di ricorso con il quale avevano sostenuto che, dato l’uso pubblico cui è soggetta la strada, tanto qualora sia classificata come “strada comunale” e, quindi, pubblica, che come “strada (privata) vicinale”, graverebbe solo sull’amministrazione comunale l’onere di manutenzione del muro, in quanto opera preesistente ad essa e di difesa della strada medesima.</h:div><h:div>Precisano ulteriormente che, qualora la strada sia classificata come vicinale ad uso pubblico , sorgerebbe l’obbligo per l’amministrazione di costituire un consorzio tra i proprietari frontisti e utenti per la manutenzione della stessa, giusta la previsione dell’art. 14 l. n. 126 del 1958 per la quale “<corsivo>la costruzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1°settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria</corsivo>”.</h:div><h:div>Il giudice di primo grado ha respinto il motivo per aver constatato che nell’intestazione dell’ordinanza, come anche nella sua motivazione, la strada è qualificata come “comunale” e facendo applicazione degli artt. 30 e 31 del Codice della strada, per i quali, fatto salvo il caso in cui il muro di sostegno lungo la strada garantisca la stabilità della strada – nel qual caso l’onere manutentorio può essere accollato anche all’amministrazione – in tutti gli altri casi l’obbligo di intervento e le conseguenti spese fanno carico al proprietario del muro.</h:div><h:div>Ribattono gli appellanti che il riferimento alle disposizioni del Codice della strada non è pertinente in quanto il tratto di cui si discute, per essere chiuso al transito, non può essere considerato una “strada”; in ogni caso, concludono precisando che “<corsivo>è innegabile e comunque non contestato, che nel caso di specie, il muro di contenimento abbia sia lo scopo di contenere il terreno soprastante, sia quello di garantire la stabilità del tratto</corsivo>”, per cui la manutenzione graverebbe, al più, in misura paritaria su entrambe le parti.</h:div><h:div>6.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La strada – tale è anche se, per ipotesi, fosse chiusa al transito – è pubblica ma l’onere di manutenzione del muro non grava sull’amministrazione per il chiaro disposto dell’art. 30 (<corsivo>Fabbricati, muri e opere di sostegno</corsivo>), comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (<corsivo>Nuovo Codice della strada</corsivo>): “<corsivo>La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità e la conservazione delle strade o autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della stessa</corsivo>”.</h:div><h:div>La documentazione versata in atti dimostra chiaramente che il muro in comproprietà degli appellanti ha quale unica funzione la difesa e il sostegno del fondo adiacente; d’altronde lo smottamento non ha posto in pericolo la stabilità e la conservazione della strada, ma solo reso pericoloso il transito.</h:div><h:div>7. L’ottavo motivo (“<corsivo>Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento. Sviamento di potere. Perplessità. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost</corsivo>.”) riprende profili di censura già sviluppati nei precedenti motivi – l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità e la non attualità del pericolo – per sostenere che non v’era motivo di addebitare i costi dei lavori eseguiti dalla Sedilmar. Si tratta di censure già respinte sulle quali non è necessario tornare.</h:div><h:div>8. Il nono motivo (“<corsivo>Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei lavori beni e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 138 del 29 dicembre 2011”</corsivo>), con il quale è ribadita la censura di illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancata attivazione di una procedura di evidenza pubblica nella scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori, va respinto precisando che, anche a voler ammettere un interesse qualificato degli appellanti in relazione alla scelta del contraente, è giustificata, nel caso di specie, la decisione dell’amministrazione di richiedere all’impresa affidataria dei lavori di regimazione delle acque anche il ripristino del muro trattandosi di opera di completamento delle opere principali in esecuzione, da poter realizzare in economia ai sensi dell’art. 125 codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>9. In conclusione, l’appello va integralmente respinto; la domanda risarcitoria è assorbita.</h:div><h:div>10. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 tenutasi con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Federico Di Matteo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>