<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="cittadinanza difetto giurisdizione" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20191006020200702203949590" id="20191006020200702203949590" modello="3" modifica="7/21/2020 8:04:51 AM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="10060"/><fascicolo anno="2020" n="04677"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191006020200702203949590.xml</file><wordfile>20191006020200702203949590.docm</wordfile><ricorso NRG="201910060">201910060\201910060.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201910060\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Garofoli</firma><data>21/07/2020 08:04:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>umberto maiello</firma><data>06/07/2020 19:26:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Garofoli,	Presidente</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10060 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stesso Stato, presso i  cui Uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, è <corsivo>ope legis</corsivo> domiciliato;</h:div><h:div>Ambasciata Italia in -OMISSIS- non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 il Cons. Umberto Maiello e trattenuta la causa in decisione a seguito di camera di consiglio svolta in modalità da remoto;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. In data 13.11.2015 l’odierna appellante, cittadina -OMISSIS- già coniugata con un cittadino italiano e madre di -OMISSIS- nati in costanza di matrimonio, ha chiesto il rilascio della cittadinanza italiana, che, all’esito della relativa istruttoria, risulta concessa giusta decreto trasmesso -OMISSIS-.4.2019 all’Ambasciata di -OMISSIS- che, però, avvedutasi del divorzio precedentemente intervenuto, con atto -OMISSIS-.5.2019, non ha consegnato il suddetto titolo all’appellante impedendole altresì di giurare ed avviando il procedimento di annullamento informalmente comunicato -OMISSIS-.6.2019.</h:div><h:div>2. Il TAR, con la sentenza -OMISSIS-, qui appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, all’uopo evidenziando che il rapporto tra le parti, <corsivo>in subiecta  materia</corsivo>, va declinato secondo il binomio diritto/obbligo con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>3. Avverso la suddetta sentenza, con il mezzo qui in rilievo, l’appellante lamenta:</h:div><h:div>a) l’erroneità della sentenza impugnata in quanto, a suo dire, il provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR siccome esercizio di un potere discrezionale, venendo qui in rilievo la correttezza dell’iter procedimentale seguito dalla P.A.;</h:div><h:div>b) l’illegittimità delle determinazioni avversate in prime cure in quanto adottate al di fuori di un rituale procedimento, in aperta violazione dell’articolo 21 nonies della legge n. 241/1990 e quando, alla stregua della disciplina previgente (che fissava in 2 anni il termine di definizione del procedimento), era oramai già maturato il diritto dell’appellante, non potendo farsi applicazione del sopravvenuto d.l. 113/2018 che ha scandito in 4 anni il termine di definizione del procedimento;</h:div><h:div>4. Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.</h:div><h:div>4.1. Con ordinanza -OMISSIS-.1.2020 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.</h:div><h:div>4.2. All’udienza del 2.7.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>5. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.</h:div><h:div>5.1. Il Giudice di prime ha, invero, fatto buon governo dei principi predicabili <corsivo>in subiecta materia</corsivo> all’uopo efficacemente evidenziando che la controversia sottoposta all’attenzione del giudice amministrativo non attiene ad apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione su motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino all’acquisto della cittadinanza, ma alla rilevata insussistenza dei presupposti legali per l’emersione del diritto alla cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, di talché, venendo in rilievo un rapporto riconducibile al binomio diritto/obbligo, correttamente ha concluso nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.</h:div><h:div>6. Com’è noto, l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone, per quanto qui di più diretto interesse, che "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi".</h:div><h:div>6.1. Orbene, nella declinazione applicativa della suindicata disciplina la giurisprudenza di settore ha univocamente evidenziato che, rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo "che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo [...].In tutti gli altri casi, [...]la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile" (cfr. CdS III Sezione n. 2768 del 29.4.2019; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 123/2019; dello stesso avviso T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1994/2019; T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 17/01/2020, n.42; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 6 maggio 2016, n. 605; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 19 marzo 2015, n. 446 e, più di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Ter, 4 gennaio 2019, n. 123).</h:div><h:div>6.2. Nel caso in esame l’opposizione alla consegna del titolo qui rivendicato trae alimento dalla circostanza ostativa dell’intervenuto divorzio di guisa che la posizione soggettiva azionata dall’odierno appellante va qualificata come diritto soggettivo a fronte della quale l’attività svolta dall’Amministrazione, lungi dall’esprimere valutazioni discrezionali, si risolve nella mera ricognizione dei presupposti costitutivi del diritto ovvero nell’inesistenza delle circostanze ostative, tanto i primi come le seconde direttamente previste dal legislatore.</h:div><h:div>6.3. Ne discende che la controversia attiene non alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione ma alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti legali per l’emersione del diritto alla cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, di talché venendo in rilievo un rapporto riconducibile al binomio diritto/obbligo la giurisdizione appartiene del giudice ordinario.</h:div><h:div>6.4. E’ di tutta evidenza che, all’interno della descritta cornice di riferimento, dequotano a elementi inconferenti, ai fini qui in rilievo, eventuali vizi procedimentali ovvero l’inquadramento dell’atto oppositivo come espressione di un procedimento di secondo grado, dal momento che manca, in apice, in capo all’Amministrazione un potere di supremazia speciale idoneo a generare il fenomeno dell’affievolimento del diritto.</h:div><h:div>E tanto è vieppiù a dirsi rispetto alle residue sollecitazioni attoree secondo cui l’appellante avrebbe già maturato un diritto, da ritenersi oramai intangibile, sia in base alla diversa tempistica che governava la disciplina all’epoca vigente sia in ragione della già intervenuta adozione del decreto di cittadinanza, poi però non consegnato. In entrambi i suddetti casi – rispetto ai quali finanche la stessa parte appellante prospetta l’esistenza di un diritto soggettivo oramai perfetto – vanno a maggior ragione ribadite le argomentazioni sopra svolte sulla dimensione paritetica del rapporto.</h:div><h:div>Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nell’epigrafe della presente decisione.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Umberto Maiello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>