<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190952920221016085615414" descrizione="" gruppo="20190952920221016085615414" modifica="16/10/2022 20:36:10" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Associazione Sportiva Dilettantistica Nautilus" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09529"/><fascicolo anno="2022" n="09443"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190952920221016085615414.xml</file><wordfile>20190952920221016085615414.docm</wordfile><ricorso NRG="201909529">201909529\201909529.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosaria Maria Castorina</firma><data>16/10/2022 20:36:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 604/2019</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9529 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Associazione Sportiva Dilettantistica Nautilus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli n. 24-C/11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Comune di Molfetta, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Capitaneria di Porto di Molfetta e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l’avvocato Nicola Calvani per parte appellante; </h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.In data 20/6/2004 l’Associazione Sportiva Dilettantistica odierna appellante ha presentato, alla Capitaneria di Porto di Molfetta, istanza di concessione demaniale marittima della durata di quattro anni, per la realizzazione e gestione di un approdo turistico nell'area portuale di Molfetta, così come da progetto allegato. </h:div><h:div>2.La Capitaneria di Porto di Molfetta, in data 2/7/2004, ha pubblicato l’istanza unitamente al progetto, ai sensi dell'art. 4, co. 2° del D.P.R. n.509/1997. </h:div><h:div>3. Il Comune di Molfetta, con nota del 23/11/2004, ha comunicato alla ricorrente che l'approvazione del progetto, da effettuarsi all'esito di una Conferenza dei Servizi, sarebbe comunque stata subordinata all'approvazione definitiva del Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) di Molfetta da parte della Regione. </h:div><h:div>4. A seguito dell’intervenuta approvazione del P.R.P., la ricorrente ha sollecitato, in data 20/10/2006, il Comune di Molfetta a concludere il procedimento di rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione dell’approdo. </h:div><h:div>5.Il Comune di Molfetta, con propria nota del 17.7.2009, inviava alla Regione Puglia - Settore demanio marittimo, notiziando anche l’Associazione ricorrente, due copie dell’intera ipotesi progettuale, restando in attesa di un parere propedeutico al rilascio del permesso di costruire.</h:div><h:div>6.Con nota del 14.12.2010, il Comune di Molfetta comunicava alla ricorrente quanto segue: «<corsivo>Spiace dover segnalare come, a causa del noto periodo transitorio in cui le pratiche demaniali, un tempo gestite dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, passavano prima dalla medesima Autorità Marittima alla Regione Puglia e successivamente allo scrivente Settore, molte di queste pratiche non hanno potuto godere della prevista compiuta attenzione. All’attualità risulta che la documentata istanza di Codesta Associazione proposta direttamente presso la Capitaneria di Porto di Molfetta in data 20.6.2004, è stata regolarmente pubblicata, ai sensi dell’art. 18 del Reg. al Cod. Navigazione, sia presso l’Albo Pretorio di questa civica amministrazione sia presso quello tenuto dalla Capitaneria di Porto di Molfetta; in seguito a detta pubblicazione alcuno ha presentato istanza concorrente o osservazioni a tutela di eventuali esistenti diritti in merito alla questione. Successivamente alla pubblicazione, la Capitaneria di Porto di Molfetta, allora competente, inviava l’istanza medesima, in ottemperanza all’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 509/97, a questo Settore. A questo punto, com’è noto a Codesto Sodalizio, e precisamente in data 23.12.2004, il Settore Territorio - U.O.E. Pubblica e Privata, comunicava che l’approvazione del nuovo P.R.P. era in itinere e, pertanto, per la pratica de qua non poteva, al momento, essere espresso alcun parere né poteva essere rilasciato alcun permesso/concessione. Al momento, essendosi concretizzata l’approvazione del Piano Regolatore Portuale e attesa la richiesta di preliminare parere alla Regione Puglia formulata dallo scrivente, questo Settore - esaminata compiutamente l’intera pratica pervenuta, nella propria disponibilità, dalla Regione Puglia in data 11.11.2008 - darà corso ai consequenziali previsti incombenti di cui al D.P.R. suddetto. È appena il caso di accennare, infine, che, onde consentire allo scrivente di poter procedere alla definizione dell’istruttoria della pratica de qua, si rende necessario che Codesta Associazione fornisca la sotto estesa ulteriore documentazione tecnica, poiché quella presente nella cartella fornita dalla Regione Puglia risulta scarna nel numero di copie necessario».</corsivo></h:div><h:div>7. Con nota del 20/1/2011, il Comune ha chiesto alla Regione, Ufficio Demanio Marittimo, parere in ordine alla individuazione dell’Ente competente (Regione o Comune) a concludere il procedimento. L'Ufficio regionale Demanio Marittimo, con nota del 2.3.2011, ha dato riscontro al Comune evidenziando la competenza della Regione a rilasciare la concessione richiesta e, pertanto, ha fatto richiesta di integrazione documentale. </h:div><h:div>8.Con nota prot. n. 15673 dell’08/11/2011 nel riscontrare la nota del Comune di Molfetta del 02.11.2011, l’Ufficio del Demanio Marittimo ha comunicato l’improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore e, pertanto, ha fornito le indicazioni necessarie perché il soggetto interessato potesse conformare la domanda alle norme richiamate. </h:div><h:div>Con la medesima nota ha rinnovato al Comune di Molfetta la richiesta di trasmissione del progetto su supporto informatico, unitamente a copia conforme su supporto cartaceo del PRP, non essendo stato questo trasmesso con prot. n. 23971/P. 3061 del 21 aprile 2011, ma soltanto un "SIA" ad esso afferente. </h:div><h:div>9. Con nota prot. AOO 108 n. 11200 del 29/06/2012, il Comune di Molfetta ha trasmesso all’Ufficio Demanio Marittimo copia conforme del Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Molfetta, nonché copia del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dalla ricorrente. </h:div><h:div>10. Con nota prot. n. 108 6088 del 12.04.2012 il Servizio Demanio e Patrimonio -Ufficio Demanio Marittimo- ha nuovamente sollecitato: a) il Comune, a trasmettere copia del Piano Regolatore Portuale anche su supporto informatico georeferenziato; la documentazione integrale afferente il procedimento di cui all'istanza presentata dall'Associazione Nautilus trasmessa al Comune dalla Capitaneria di Porto di Molfetta ed acquisita il 04.11.2004 al prot. 49864 ed in ogni caso l'intero fascicolo originale per l'esame e la valutazione nel merito del progetto; b) la Capitaneria di Porto di Molfetta, a trasmettere ogni documentazione in proprio possesso utile alla formazione di una compiuta valutazione della pratica; c) l'Associazione Sportiva ricorrente, sempre che fosse ancora interessata, a trasmettere nel termine di 30 giorni, la documentazione già richiesta con nota prot. 15673 dell'08.11.2012. </h:div><h:div>11. Con nota acquisita agli atti dell'Ufficio Demanio e Patrimonio al prot. n. 11200 del 29.06.2012, il Comune di Molfetta ha trasmesso copia del Piano Regolatore Portuale, nonché copia del fascicolo concernente il procedimento in parola. </h:div><h:div>12. L’Ufficio Demanio Marittimo, con nota prot. 11236, del 2/7/2012, ha comunicato alla società ricorrente preavviso di rigetto dell'istanza della concessione per incompatibilità del progetto con le previsioni del P.R.P. di Molfetta. </h:div><h:div>13. Successivamente, con provvedimento del 17/7/2012, l'Ufficio Demanio Marittimo regionale ha rigettato, in via definitiva, l'istanza. </h:div><h:div>14. Con ricorso notificato il 31/10/2012, l’Associazione appellante ha adito il TAR Bari per l’annullamento del suddetto provvedimento del dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo n. 12078 del 17/7/2012, nonché la condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento del danno. </h:div><h:div>15. Il Giudice, con sentenza n. 604 del 19.04.2019, ha rigettato il ricorso.</h:div><h:div>Appellata ritualmente la sentenza resistono la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 14 ottobre 2022 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>16.Con il primo motivo l’appellante deduce: <corsivo>Errores in iudicando </corsivo>– Difetto di motivazione <corsivo>in parte qua</corsivo> –Motivazione apparente.</h:div><h:div>Lamenta che il T.A.R. Puglia aveva redatto la sentenza impugnata con motivazione apparente costituita dalla pedissequa riproduzione, delle memorie di difesa depositate da controparte.</h:div><h:div>La censura non è fondata. </h:div><h:div>La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, posto che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato" (Cass. civ., Sez. Unite, 16 gennaio 2015, n. 642; sostanzialmente analoga, quanto al tenore del principio di diritto enunciato, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 7 novembre 2016, n. 22562)</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione vada data applicazione nella sua integralità e sulla base dei principi enucleati dagli orientamenti richiamati in precedenza.</h:div><h:div>Nella specie le ragioni della decisione sono congruenti e adeguate alle peculiarità della controversia, alle censure e ai rilievi articolati dalle parti, in modo da rendere chiare le ragioni della decisione.</h:div><h:div>17.Con il secondo motivo l’appellante deduce: <corsivo>Errores in iudicando </corsivo>– Erronea valutazione della incompetenza – Erronea valutazione della violazione degli artt. 59 e 60 del D.P.R. n. 616/1977 – Erronea valutazione della violazione e falsa applicazione dell'art. 105 del D.lgs. n. 112/1998 e s.m.i. - Erronea valutazione del D.lgs. n. 85/2010 – Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del D.P.R. n. 509/1997.</h:div><h:div>Lamenta che la competenza ad emanare l'avversato provvedimento di diniego era del Comune di Molfetta e non della Regione Puglia.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Nel caso di specie la disposizione regionale in commento (art. 10, comma 5, della legge regionale n. 17/2006) testualmente recita: “Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 e del comma 4 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l’esame ed approvazione dei progetti”.</h:div><h:div>Dello stesso tenore è l’art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/2015, oggi in vigore.</h:div><h:div>La sentenza, erroneamente afferma che le “opere per la nautica da diporto”, in quanto realizzate su specchi acquei e su zone demaniali battute dalle mareggiate, sono per definizione “opere di ingegneria costiera”; esse comportano necessariamente la realizzazione di opere di infrastrutturazione portuale, quali moli e banchine che ricadono, ovviamente, nella fascia costiera battuta dalle mareggiate e, pertanto, possono definirsi in base alla letteratura scientifica opere di ingegneria costiera. </h:div><h:div>Nella specie, tuttavia si tratta di un approdo turistico e non certo di opere ingegneria costiera. </h:div><h:div>La competenza della Regione si è, invece, radicata in virtù della norma transitoria che fa rientrare nella previsione normativa anche le istanze presentate prima dell’entrata in vigore rispettivamente della legge regionale n.17/2006 e della legge regionale n.17/2015 e per le quali istanze non siano state attivate le conferenze di servizi.</h:div><h:div>18.Con il terzo motivo deduce: <corsivo>Errores in iudicando</corsivo> – Erronea valutazione della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 – Erronea valutazione della violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 –Erronea valutazione della violazione di legge ex art. 2, l. n. 241 del 1990 e s.m.i. - Violazione dell'art. 97 Cost. – Erronea valutazione della violazione dei principi di buon andamento della P.A. - Incompetenza – Erronea valutazione dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione – Erronea valutazione dell'eccesso di potere per l'erroneo esercizio della discrezionalità amministrativa, per violazione del giusto procedimento, per disparità di trattamento.</h:div><h:div>Evidenzia che doveva essere promossa la conferenza di servizi, ai fini sia dell'esame del progetto preliminare delle opere da realizzare sia dell'approvazione del progetto definitivo.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che “tutte le volte che manchi in radice l’interesse pubblico alla destinazione dell’area demaniale alla finalità prospettata dal privato (...), legittimamente l’Autorità competente può negare (beninteso, motivatamente) la concessione, senza essere vincolata a dare inizio al procedimento ex D.P.R. n. 509/1997” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.2.2007, n. 914). </h:div><h:div>Nella specie attesa l’incompatibilità del progetto dell'Associazione ricorrente con le previsioni del P.R.P. di Molfetta, il provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato, sicché correttamente l’amministrazione non ha dato corso al procedimento.</h:div><h:div>19. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce: <corsivo>Errores in iudicando,</corsivo> violazione dell'art. 41 Cost. – Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 – Erronea valutazione della violazione del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 – Erronea valutazione dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti contraddittorietà, motivazione insufficiente, incongrua, contraddittoria – Erronea valutazione dell'eccesso di potere per violazione dei principi di concorrenzialità, trasparenza e imparzialità, contrasto con le norme del P.R.P..</h:div><h:div>Lamenta che la motivazione del gravato provvedimento non consentiva, in ragione della sua generica formulazione, di percepire la specificità e la consistenza degli elementi tecnici per i quali la istanza della ricorrente Associazione non era stata accolta.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>Il provvedimento definitivo di rigetto, richiama integralmente il preavviso di rigetto (prot. AOO 108 02/07/2012 - 0011236) motivando  “in ragione della inidoneità assoluta del progetto di “approdo turistico” posto a fondamento della domanda del 20/06/2004 formulata a termini dell’art. 2, comma 1, lett. b) , DPR 509/97, a dare attuazione al disegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’approdo turistico nel porto polifunzionale di Molfetta dal vigente piano regolatore portuale ex art. 5 L. 28 gennaio 1994, n. 84.”</h:div><h:div>Il preavviso il cui contenuto è stato riprodotto nella sentenza impugnata poi, esplicita analiticamente i motivi della idoneità del progetto, sicché non può ritenersi che non sia intelligibile la ragione del rigetto.</h:div><h:div>20.Con il quinto motivo deduce: <corsivo>Errores in iudicando</corsivo> – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 1, della l. n. 241 del 1990 – Violazione degli artt. 1223,2056 c.c.</h:div><h:div>Lamenta che il Tar, pur avendo riconosciuto la responsabilità del Comune di Molfetta per il colpevole ritardo aveva respinto la domanda di risarcimento del danno ritenendola non provata.</h:div><h:div>La censura non è fondata alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno  per ritardo nel provvedere, non può essere riconosciuto qualora non sia stata dimostrata la spettanza del bene della vita, ovvero non si dimostri che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere, con ragionevole probabilità, la richiesta avanzata dal privato (Consiglio di Stato, Sez. II, 25 giugno 2021, n. 4861; Sez. III, 2 novembre 2020 n. 6755).</h:div><h:div>L'espresso riferimento al "danno ingiusto" contenuto nell'art. 2 bis della legge n. 241/1990, così come nel secondo comma dell'art. 30 c.p.a. - secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal "mancato esercizio di quella obbligatoria" - induce invero a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa prescindersi dalla spettanza del bene della vita sotteso all'istanza presentata, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia, e lo rende risarcibile, il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione o dalla sua colpevole inerzia.</h:div><h:div>L'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa è dunque configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo in esito al procedimento sia in caso di inerzia.</h:div><h:div>In altri termini, il riferimento per la risarcibilità del danno al concetto di "danno ingiusto", ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l'istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e <corsivo>contra legem</corsivo> di risarcire un danno non ingiusto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7622 del 1° dicembre 2020).</h:div><h:div>L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.</h:div><h:div>In considerazione della particolarità e della complessità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosaria Maria Castorina</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>