<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190940120230816104520849" descrizione="" gruppo="20190940120230816104520849" modifica="16/08/2023 10:47:40" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="La Puritate S.a.s. di Fedele Paolo &amp; C." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09401"/><fascicolo anno="2023" n="07959"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190940120230816104520849.xml</file><wordfile>20190940120230816104520849.docm</wordfile><ricorso NRG="201909401">201909401\201909401.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Grasso</firma><data>16/08/2023 10:47:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Gianluca Rovelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, sez. I, n. 1544/2019, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9401 del 2019, proposto da </h:div><h:div>La Puritate S.a.s. di Fedele Paolo &amp; C., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18;</h:div><h:div>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, Lecce e Taranto, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Grasso, udito per la parte resistente l’avvocato Stefanelli e preso atto della richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, formulata, per la parte ricorrente, dall’avvocato Quinto;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Con istanza in data 10 settembre 2018, prot. n. 063603, La Puritate s.a.s., titolare del pubblico esercizio denominato “<corsivo>Trattoria la Puritate</corsivo>”, chiedeva al Comune di Gallipoli il rinnovo della concessione per l’occupazione annuale di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, relativamente al gazebo di pertinenza del ristorante, allegando, a sostegno dell’istanza, l’”<corsivo>autorizzazione paesaggistica permanente</corsivo>” rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto in data 30 giugno 2003.</h:div><h:div>Nell’istruire la pratica, l’Amministrazione comunale richiedeva alla Soprintendenza “<corsivo>la valutazione della natura del titolo paesaggistico</corsivo>”, segnatamente “<corsivo>chiarendo la durata dello stesso</corsivo>”.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 0020686 del 29 ottobre 2018, la Soprintendenza riscontrava la richiesta, esprimendo parere negativo in ordine al rilascio del titolo, sull’assunto: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che l’autorizzazione paesaggistica datata 30 giugno 2003 fosse, allo stato, “<corsivo>ampiamente scaduta</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che, per giunta, la medesima autorizzazione “<corsivo>specifica</corsivo>[sse]<corsivo> chiaramente che la struttura dovesse essere del tipo ‘temporanea non permanente’ e perciò del tipo reversibile, in quanto la stessa</corsivo>[,]<corsivo> ricadendo nelle immediate vicinanze della facciata della chiesa della Purità</corsivo>[,]<corsivo>
				</corsivo>[avrebbe] <corsivo>alter</corsivo>[ato]<corsivo>, per volumetria e tipologia, il manufatto religioso”; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che, sotto distinto profilo, il “<corsivo>regolamento di occupazione di suolo pubblico</corsivo>” del Comune di Gallipoli consentisse <corsivo>“nel centro antico e nelle aree pubbliche aventi valore architettonico e paesaggistico l’installazione di strutture quali pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, eventuali frangivento etc... aventi tutte caratteristiche di reversibilità</corsivo>”.</h:div><h:div>	Con pedissequa determinazione n. 22391 del 10 dicembre 2018, il Comune di Gallipoli respingeva l’istanza, sull’articolato assunto: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che il regolamento comunale vigente in materia, approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2013,<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>consent</corsivo>[iva]<corsivo> l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella zona del Centro Storico, esclusivamente nel periodo 20 marzo – 20 novembre</corsivo>”, laddove l’istante aveva richiesto “<corsivo>una occupazione di durata annuale</corsivo>”<corsivo>; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che “<corsivo>gli unici arredi utilizzabili nella zona oggetto di intervento risulta</corsivo>[va]<corsivo>no essere tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi di delimitazione</corsivo>”, laddove, nel caso di specie, <corsivo>“l’intervento si caratterizza</corsivo>[va]<corsivo> per la posa in opera di una struttura del tipo gazebo in legno, per una superficie complessiva pari a mq 47,95</corsivo>”, trattandosi perciò, all’evidenza, “<corsivo>di una soluzione progettuale non compatibile con quanto prescritto, relativamente alla zona del Centro Storico, dall’art. 8 del regolamento comunale</corsivo>”.</h:div><h:div>2.- Avverso tali determinazioni, la Puritate s.a.s. insorgeva con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia – sezione staccata di Lecce</h:div><h:div>Nella resistenza del Comune, con sentenza n. 1544/2019, il TAR respingeva il ricorso.</h:div><h:div>Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, la società impugna la ridetta statuizione, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, invocandone l’integrale riforma.</h:div><h:div>Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio, argomentando l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 13 aprile 2023, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- L’appello è infondato e merita di essere respinto.</h:div><h:div>	2.- Importa rammentare, in premessa, che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso sul complessivo ed argomentato assunto: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che – indipendentemente dalle ragioni ostative evidenziate dalla Soprintendenza – il provvedimento impugnato fosse motivato da <corsivo>profili di carattere edilizio</corsivo>, di per sé sufficienti a reggerne e giustificarne la legittimità; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che, infatti, l’articolo 3 del regolamento comunale – che consentiva, in via di eccezione, nel centro storico comunale, l’”<corsivo>occupazione permanente</corsivo>” per quelle attività e strutture che, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fossero in possesso “<corsivo>di apposita autorizzazione paesaggistica di durata annuale e fino alla scadenza del suddetto titolo autorizzatorio</corsivo>” – andasse interpretata in coerenza ed in conformità alle definizioni poste dall’art. 1 dello stesso regolamento, il quale definiva “<corsivo>occupazione permanente</corsivo>” quella “<corsivo>comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che – per l’effetto – l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo conseguita dall’appellante nell’anno 2003 doveva ritenersi (proprio perché si trattava, nel senso positivamente chiarito, di autorizzazione “<corsivo>permanente</corsivo>”) automaticamente venuta a scadenza al trentaseiesimo mese, e quindi (come correttamente ritenuto sia dal Comune sia, per parte sua, dalla Soprintendenza) “<corsivo>ampiamente scaduta</corsivo>” al momento della richiesta di rinnovo oggetto di controversia (risultando, del resto, impensabile, sotto un profilo di ordine generale, che a un titolo edilizio limitato nel tempo potesse accedere una autorizzazione paesaggistica senza limiti di durata); </h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) che tale circostanza – oltre al legittimare, contrariamente all’assunto formulato dalla società istante, il coinvolgimento, sul piano formale, della Soprintendenza – giustificasse di per sé l’opposto diniego, in (assorbente) ragione della concreta insussistenza, al momento della richiesta, di una autorizzazione paesaggistica “<corsivo>in vigore</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>)  che – sotto distinto e concorrente profilo – il provvedimento impugnato non fosse in contraddizione con gli artt. 8 e 9 del medesimo regolamento comunale (i quali – nel vietare, in generale, l’utilizzo dei gazebo nel centro storico – autorizzavano una espressa deroga per gli<corsivo> “spazi pubblici adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie</corsivo>”): e ciò perché tale deroga era, in ogni caso, espressamente condizionata al rispetto delle limitazioni poste, all’art. 3, relativamente alle “<corsivo>aree di occupazione</corsivo>”, nella specie non rispettate; </h:div><h:div><corsivo>f</corsivo>) che, infine, neppure fosse stato violato l’art. 23, comma 2 del regolamento, nella parte in cui consentiva, per le “<corsivo>occupazioni munite di autorizzazione paesaggistica permanente</corsivo>”<corsivo>, </corsivo>il <corsivo>“rilascio di nuovo titolo concessorio</corsivo>”, per<corsivo> “continuare ad occupare il suolo pubblico</corsivo> [<corsivo>...</corsivo>] <corsivo>conformemente al titolo paesaggistico posseduto e alle relative prescrizioni”</corsivo>: e ciò in quanto tale disciplina, di natura evidentemente transitoria, riguardava le sole ipotesi in cui, alla entrata in vigore del regolamento, vi fossero istanze di proroga o rinnovo pendenti in relazione a occupazioni munite di autorizzazione paesaggistica (permanente, nel senso chiarito) <corsivo>ancora valida</corsivo> in tale momento (circostanza che, come evidenziato, non risultava sussistente nella fattispecie).</h:div><h:div>2.1.- Ciò posto, l’appellante censura il ragionamento dei primi giudici: a suo dire, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2003 doveva intendersi, così come espressamente specificato nel titolo, “<corsivo>soltanto temporanea, non permanente e perciò del tipo reversibile</corsivo>”.</h:div><h:div>Avrebbe, dunque, errato la Soprintendenza nel considerare “<corsivo>la temporaneità nel senso della non irreversibilità, trattandosi di un parere espresso nell’ambito di un procedimento per la concessione, ovviamente temporanea, di suolo pubblico</corsivo>”. In sostanza, la “<corsivo>permanenza</corsivo>” non avrebbe dovuto essere letta alla luce della (diversa) normativa regolamentare sul rilascio della concessione di suolo pubblico, nella quale l’occupazione “<corsivo>permanente</corsivo>” era appunto (come correttamente ritenuto dalla sentenza, ma in un quadro esegetico asseritamente estraneo alla concreta fattispecie) quella limitata al massimo a trentasei mesi: all’incontro, la terminologia adoperata dalla Soprintendenza, allorquando aveva fatto ricorso al termine “<corsivo>non permanente</corsivo>”, fondava su una nozione di “<corsivo>non permanenza</corsivo>” intimamente (ed intrinsecamente) correlata alla <corsivo>reversibilità</corsivo> dell’intervento. Il che sarebbe, tra l’altro, confermato dal fatto che la stessa Soprintendenza aveva giustificato il rilascio del titolo autorizzatorio in base alla circostanza che, proprio perché “<corsivo>reversibile</corsivo>”, non avrebbe alterato la facciata della Chiesa della Puritate.</h:div><h:div>	In definitiva: se la Soprintendenza avesse inteso limitare a trentasei mesi l’autorizzazione, lo avrebbe (o lo avrebbe dovuto) specificare espressamente. In difetto di che, il titolo non poteva ritenersi scaduto. Con ciò la sentenza sarebbe erronea, in quanto avrebbe fatto, con inversione metodologica e fallacia argomentativa, fatto discendere dalla (non pertinente) normativa comunale un termine che la Soprintendenza non avrebbe posto né direttamente, né indirettamente.</h:div><h:div>	2.2.- Il motivo è suggestivo, ma non persuasivo.</h:div><h:div>	La posizione dell’appellante valorizza una trasparente anfibologia che emerge dal riferimento alla natura “<corsivo>permanente</corsivo>” dell’”<corsivo>autorizzazione in via surrogatoria</corsivo>” rilasciata in suo favore dalla Soprintendenza il 30 giugno 2003. Facendo leva sul tratto testuale della relativa motivazione, assume che si tratti di autorizzazione “<corsivo>non permanente</corsivo>”, in quanto “<corsivo>temporanea</corsivo>” ed “<corsivo>reversibile</corsivo>”: del resto, proprio tale caratteristica (legata alla <corsivo>precarietà </corsivo>del manufatto) aveva legittimato l’assenso ai fini paesaggistici. In tale prospettiva, la <corsivo>permanenza </corsivo>si collocherebbe nell’area semantica della <corsivo>stabilità</corsivo>, opponendosi appunto alla <corsivo>precarietà</corsivo>. Da tale premessa, fa derivare il corollario che – in quanto riferita a manufatto sempre <corsivo>rimovibile</corsivo> – l’autorizzazione non avesse una durata temporalmente limitata, come comprovato dalla mancata fissazione (altrimenti necessaria) di un <corsivo>termine di efficacia</corsivo>.</h:div><h:div>	L’argomento trascura di considerare che l’autorizzazione paesaggistica non è, in termini generali, misura che viva di vita propria, ma è, per natura, strumentale rispetto al (successivo) rilascio di una misura di natura edilizia, con la quale deve essere coordinata. Nella specie, la Soprintendenza ebbe ad esprimere la propria valutazione con riguardo alla richiesta di occupazione di suolo pubblico e, segnatamente, ad una occupazione che – nei termini del relativo regolamento comunale, che ne costituiva l’immediato paradigma normativo di riferimento – rientrava nel novero delle occupazioni qualificate <corsivo>permanenti</corsivo> in quanto non <corsivo>occasionali, istantanee e precarie</corsivo>. In tal caso, peraltro – come <corsivo>positivamente </corsivo>chiarito dall’art. 1 del più volte evocato regolamento – <corsivo>permanente </corsivo>non era sinonimo di (<corsivo>temporalmente</corsivo>)<corsivo> illimitata</corsivo>, ma al contrario (con solo apparente paradosso, che fonda su una limitatezza di vocabolario) di (<corsivo>temporalmente</corsivo>) <corsivo>definita </corsivo>(per giunta, con un limite di durata <corsivo>massima </corsivo>pari a trentasei mesi).<corsivo/></h:div><h:div><corsivo>
				</corsivo>In sostanza: <corsivo>a</corsivo>) sotto il profilo <corsivo>formale</corsivo>, la valutazione di compatibilità ambientale è stata espressa in relazione ad una occupazione di suolo pubblico <corsivo>in ogni caso </corsivo>di durata limitata nel tempo (in questo senso, <corsivo>permanente </corsivo>nella seconda delle illustrate accezioni), con la quale, in relazione, al nesso di strumentalità, va coordinata; <corsivo>b</corsivo>) sotto il profilo <corsivo>sostanziale</corsivo>, la precarietà del manufatto (<corsivo>non permanente,</corsivo> nella prima delle accezioni), ha rappresentato, come emerge dalla motivazione, la ragione dell’assenso (posto che una ipotetica <corsivo>stabilità </corsivo>avrebbe negativamente impattato sulla necessità di salvaguardare la “<corsivo>facciata della Chiesa della Purità</corsivo>”, posta nelle “<corsivo>immediate vicinanze</corsivo>”, alterandone irreversibilmente “<corsivo>volumetria e tipologia</corsivo>”.</h:div><h:div>	Sulle esposte premesse, la sentenza impugnata risulta del tutto corretta e resiste alle formulate ragioni di doglianza, che muovono dall’erroneo presupposto della durata illimitata dell’autorizzazione paesaggistica, la quale doveva ritenersi, come esattamente attestato dalla Soprintendenza, <corsivo>scaduta </corsivo>insieme alla autorizzazione edilizia (temporanea) cui accedeva.</h:div><h:div>	Ne segue, <corsivo>de plano: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che al momento della richiesta di “<corsivo>rinnovo</corsivo>” dell’autorizzazione alla occupazione (<corsivo>permanente) </corsivo>di suolo pubblico, non sussisteva (giusta l’art. 3 del regolamento) il (necessario) presupposto di una (<corsivo>efficace</corsivo>) autorizzazione a fini paesaggistici; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che – allora – il diniego opposto dal Comune era del tutto in linea con la previsione degli artt. 8 e 9 del regolamento comunale, i quali vietavano, in generale, l’utilizzo dei gazebo all’interno del centro storico (autorizzandolo, in via di eccezionale deroga, per gli <corsivo>“spazi pubblici adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie</corsivo>”, ma solo nel rispetto delle condizioni di occupazione di cui all’art. 3, concretamente insussistenti; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che tale esito di legittimo diniego non avrebbe potuto essere superato mercé la previsione dell’art. 23 del regolamento (che consentiva, per le “<corsivo>occupazioni munite di autorizzazione paesaggistica permanente</corsivo>”<corsivo>, </corsivo>il <corsivo>“rilascio di nuovo titolo concessorio</corsivo>”, per<corsivo> “continuare ad occupare il suolo pubblico</corsivo> [<corsivo>...</corsivo>] <corsivo>conformemente al titolo paesaggistico posseduto e alle relative prescrizioni”</corsivo>), trattandosi, come correttamente rilevato dal primo giudice, di disposizione di palese natura transitoria, dettata per le ipotesi in cui, alla entrata in vigore del (nuovo) regolamento comunale, vi fossero istanze di proroga o rinnovo pendenti in relazione a occupazioni munite di autorizzazione paesaggistica (permanente, nel senso chiarito) <corsivo>ancora valida</corsivo> in tale momento (circostanza che, come diffusamente evidenziato, non risultava sussistente nella fattispecie).</h:div><h:div>	3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, che valgono ad assorbire ogni altro rilievo, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gallipoli, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antenozio Dario</h:div><h:div>Giovanni Grasso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>