<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190938920200130103454824" id="20190938920200130103454824" modello="4" modifica="1/30/2020 5:01:10 PM" pdf="3" ricorrente="Francesco Lestingi" stato="4" tipo="10" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09389"/><fascicolo anno="2020" n="00396"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190938920200130103454824.xml</file><wordfile>20190938920200130103454824.docm</wordfile><ricorso NRG="201909389">201909389\201909389.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2019\201909389\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>30/01/2020 17:01:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Proietti</firma><data>30/01/2020 11:03:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Proietti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9389 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Casalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l’avvocato Stefano Petrillo su delega di Marco Casalini e l'Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, in esito all’esame della controversia tipico della fase cautelare del giudizio, che non sussistono nella fattispecie i presupposti utili per la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, in quanto - dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa - non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole dell’appello, posto che: </h:div><h:div>a norma dell’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, l’Amministrazione, motivando adeguatamente, può sottoporre gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato a giudizio di idoneità al servizio “in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio”;</h:div><h:div>nel caso di specie, l’accertamento si giustificava, quanto meno, in ragione della prolungata assenza dal servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4982 del 2018; sez. IV, n. 2236 del 2016/ord.; sez. III, 19 aprile 2012, n. 2306; sez. III, 10 aprile 2014, n. 2287);</h:div><h:div>Considerato, peraltro, che non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione della decisione del giudice di primo grado. </h:div><h:div>Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’Amministrazione, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare le generalità dell’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Roberto Proietti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9389/2019) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>