<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190922220230710195112123" descrizione="SOC GATTERER modifica PUC di Brunico APPELLO RESPINTO" gruppo="20190922220230710195112123" modifica="7/20/2023 1:10:07 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gatterer Holding S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09222"/><fascicolo anno="2023" n="07147"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190922220230710195112123.xml</file><wordfile>20190922220230710195112123.docm</wordfile><ricorso NRG="201909222">201909222\201909222.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>12/07/2023 14:37:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Toschei</firma><data>10/07/2023 19:55:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale regionale della giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 30 agosto 2019 n. 199, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9222 del 2019, proposto dalla società Gatterer Holding S.r.l., in persona del rappresentante legale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Dieter Schramm e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Brunico, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfred Schullian e Luca Mazzeo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustacchio Manfredi, n. 5;</h:div><h:div>- la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la costituzione in giudizio del Comune di Brunico e i documenti prodotti;</h:div><h:div>Esaminate le memorie depositate dalle parti con documenti e le note d’udienza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito, a cura dei difensori delle parti costituite, di note con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza, del 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso n. R.g. 9222/2019 la società Gatterer Holding S.r.l. ha proposto appello, dinanzi a questo Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tribunale regionale della giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 30 agosto 2019 n. 199, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 125/2017) proposto dalla medesima società per ottenere l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Brunico n. 79 del 20 marzo 2017, avente ad oggetto “Piano urbanistico. Proposta ai sensi dell'art. 55-<corsivo>quinquies </corsivo>della legge urbanistica provinciale, presentata dalla ditta Gatterer Holding s.r.l. Accertamento dell'interesse pubblico” nonché, per quanto occorra, del parere dell'architetto Peter Paul Amplatz trasmesso all'amministrazione comunale di Brunico in data 15 marzo 2017 (prot. n. 007637 del 17 marzo 2017).</h:div><h:div>2. – Occorre premettere che:</h:div><h:div>- la società Gatterer Holding S.r.l., in qualità di proprietaria di alcune particelle nel territorio del Comune di Brunico, aveva presentato presso il predetto comune, in data 3 novembre 2015, una proposta di accordo di programma per la riqualificazione urbana ai sensi dell’art. 55- <corsivo>quinquies</corsivo>, della l.p. n. 13/1997;</h:div><h:div>- puntualizza la società odierna appellante che, sostanzialmente, la proposta di cui sopra prevedeva una nuova destinazione delle particelle, questa volta “mista” (commercio al dettaglio – uffici –appartamenti, nello specifico: per una superficie utilizzabile di complessivi 12.808 mq, 5.400 mq sarebbero stati destinati al commercio al dettaglio, 1.500 mq al settore terziario, 3.660 mq a parcheggi e la parte residua ad abitazioni), in luogo della precedente destinazione, oltre alla riorganizzazione del flusso del traffico;</h:div><h:div>- con nota dell’11 dicembre 2015 la società interessata integrava la proposta accollandosi i costi per la realizzazione di un ponte pedo-ciclabile da sostituire;</h:div><h:div>- successivamente il Comune di Brunico, non avendo completato la procedura, veniva condannato dal giudice amministrativo, su iniziativa della società oggi appellante, a completare la procedura avviata dalla società, di talché veniva adottata la deliberazione giuntale n. 79/2017 con la quale la Giunta comunale di Brunico dichiarava la proposta avanzata dalla società Gatterer Holding S.r.l. non di interesse pubblico, richiamando un parere tecnico dell’architetto Peter Paul Amplatz “<corsivo>e rinviando alla deliberazione giuntale n. 337/2015 di aggiudicazione definitiva alla ditta Ploner s.r.l. per l’opera “VK 41 Rete ciclabile intercomunale – tracciato infracomunale fino ai confini comunali San Lorenzo di Sebato e Perca – completamento – collegamento alla stazione ferroviaria”, che includerebbe anche la demoricostruzione del ponte pedo-ciclabile. Pertanto – a dire del Comune – l’accollo delle spese per la ricostruzione del ponte come proposto dalla ricorrente sarebbe nulla</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di appello);</h:div><h:div>- entrambe le suindicate delibere erano oggetto di impugnazione dinanzi al TRGA di Bolzano che respingeva il ricorso con la sentenza n. 199/2019, ritenendo il giudice di primo grado infondati i quattro motivi di doglianza ivi dedotti.</h:div><h:div>3. – La società Gatterer Holding S.r.l. propone ora appello nei confronti della sentenza del TRGA di Bolzano n. 199/2019, percorrendo quattro traiettorie contestative che condurrebbero, ad avviso della appellante, alla inevitabile riforma della sentenza di primo grado e all’annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>I motivi di appello possono essere sintetizzati come segue:</h:div><h:div>I) Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o errata applicazione dell’art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> LUP, eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 7 l.p. 17/1993, eccesso di potere per motivazione carente/mancante – riproposizione del motivo di ricorso n. 1 di primo grado. La società appellante segnala come il giudice di prime cure, nella sentenza qui oggetto di appello, nel non condividere l’impostazione contestativa espressa dalla ridetta società in quel grado di giudizio, ha sostenuto che la società istante e il comune “<corsivo>avrebbero visioni di sviluppo urbanistico diverse e pertanto – in assenza di errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni delle regole procedurali – il Collegio non avrebbe potuto entrare nel merito</corsivo>”, tuttavia, “<corsivo>nel caso di specie (come già affermato nel giudizio di primo grado) si è in presenza di errori di fatto ed abnormi illogicità e violazioni delle regole procedurali</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello). In particolare, erroneamente il Comune di Brunico ha ritenuto, nel respingere la proposta avanzata dalla società Gatterer Holding S.r.l., che con essa si proporrebbero soluzioni urbanistiche non compatibili con l’interesse pubblico, in quanto con la proposta presentata: a) la società non intende produrre una estensione del centro città, considerato che, tenuto conto della distanza che separa il centro storico dalle particelle in questione, si manifesta profondamente irrazionale la scelta negativa effettuata dall’amministrazione; b) si pone come obiettivo la rivalorizzazione della zona industriale e delle zone adiacenti nonché un miglioramento dal punto di vista del traffico e della sicurezza dei pedoni, ciclisti e automobilisti. Tali proposizioni, tutte ben evidenziate nella proposta, non sono state considerate né dal Comune di Brunico nella delibera giuntale 79/2017 né dal TRGA di Bolzano; c) contiene una seria proposta tesa alla rivalorizzazione ed al potenziamento dell’attrattività del centro città, quali obiettivi primari per rafforzare il turismo per la città di Brunico, oltre che per mantenere la qualità della vita dei cittadini. Sotto tale versante il comune ha ignorato apertamente l’istanza di riqualificazione urbana presentata dall’appellante, nella parte in cui quest’ultima ha sostenuto che l’attrattività del centro città debba essere rivalorizzata e potenziata, non chiarendo però perché la zona oggetto dell’istanza di riqualificazione non possa essere valorizzata e “<corsivo>facendo assurgere la sensazione di indifferenza riguardo al degrado nella zona in questione</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 6 dell’atto di appello); d) si ripropone di migliorare il rifornimento delle zone poste nelle vicinanze della zona interessata, ma anche in questo caso, irragionevolmente, il comune ha sostenuto che tale rifornimento sussiste già, ma senza chiarire come esso sia effettivamente garantito. A quanto sopra si aggiunga che, a differenza di quanto solo affermato dal comune e non adeguatamente dimostrato, non viene spiegato in quale modo o per quale ragione in caso di realizzazione della proposta di riqualificazione urbanistica, l’attuale struttura omogenea della zona per insediamenti produttivi “nord 1” a Brunico verrebbe disturbata e perché i residenti verrebbero esposti a disagi dovuti alla carenza di servizi e strutture, oltre che alle emissioni e al traffico pesante, quando “<corsivo>nelle immediate vicinanze della zona oggetto di PRU si trovano zone residenziali e pertanto, la riqualificazione andrebbe proprio a vantaggio delle persone da sempre lì residenti</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 8 dell’atto di appello). Come inconferente è poi il rinvio all’art. 31, comma 2, d.l. 201/2011 (convertito in legge 241/2012), richiamato nella sentenza qui oggetto di appello a conforto della tesi della adeguata motivazione dei provvedimenti comunali impugnati (segnatamente al punto 36), visto che esso fa riferimento esclusivamente all’apertura di nuovi esercizi commerciali, mentre nel caso di specie trattasi di una riqualificazione a destinazione mista;</h:div><h:div>II) Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o errata applicazione dell’art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> LUP, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-<corsivo>septies</corsivo> l. 241/1990, eccesso di potere per perplessità e violazione della sentenza TRGA Bolzano n. 68/2017 – riproposizione del motivo di ricorso n. 2 di primo grado; Violazione dell’art. 99 dello Statuto speciale di Autonomia TAA. Posto che nella delibera giuntale n. 79/2017, impugnata con il ricorso di primo grado, il Comune rinvia anche alla delibera n. 337 del 10 agosto 2015, con la quale avrebbe conferito alla ditta Ploner S.r.l. l’aggiudicazione definitiva di un’opera includente fra l’altro la demoricostruzione del ponte pedo-ciclabile a Stegona e nel far ciò considera “nulla” la proposta della società Gatterer Holding S.r.l., mentre il TRGA di Bolzano, sul punto, si è limitato a considerare errata la traduzione dell’espressione utilizzata nella delibera (<corsivo>“hinfällig”</corsivo>) dalla lingua tedesca a quella italiana, ritenendo che quella corretta sarebbe “inefficace”. Ad avviso della società appellante resta comunque oscura (e quindi censurabile) quale sia stata la fonte giuridica del potere esercitato nella specie dal Comune di Brunico, “<corsivo>non essendoci norma che acconsenta al Comune una simile declaratoria di “nullità” di un’istanza. Inoltre, al caso di specie non sembra nemmeno applicabile l’art. 21-septies l. 241/1990 che disciplina la nullità dei soli provvedimenti amministrativi, mentre nel caso di specie trattasi di istanza del privato</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 11 dell’atto di appello). Peraltro sia il comune che il giudice di primo grado non hanno affatto considerato che la società, con la proposta presentata, non intendeva realizzare il ponte pedo-ciclabile a Stegona, ma si sarebbe solo accollata i costi per la sua costruzione. D’altronde, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori sono stati approvati con delibera n. 449 del 20 novembre 2017, che è dunque posteriore alla istanza ex art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> LUP del 3 novembre 2015 presentata dalla odierna società appellante, oltre ad essere posteriore rispetto alla data di adozione di tutti gli atti che hanno avuto rilievo nella presente vicenda contenziosa (la sentenza del TRGA di Bolzano n. 68/2017 sul silenzio-inadempimento, il parere dell’architetto Amplatz del 15 marzo 2017 la delibera giuntale n. 79 del 20 marzo 2017);</h:div><h:div>III) Erroneità della sentenza impugnata per palese eccesso di potere per motivazione carente/mancante come anche per violazione e/o errata applicazione dell’art. 7 l.p. 17/1993 – riproposizione del motivo di ricorso n. 3 di primo grado. Come già riferito nelle censure precedenti, sotto altri versanti contestativi, il provvedimento reiettivo della proposta avanzata dalla società Gatterer Holding S.r.l. è privo di adeguata motivazione, atteso che il comune non si esprime sui molti profili della proposta e non chiarisce per quale ragione essa non può essere accolta, trascurando le ipotesi di miglioria della viabilità ovvero in ordine ai vantaggi della realizzazione di un innovativo edificio promiscuo, dei servizi offerti alle persone residenti nelle vicinanze ed al personale che lavora nella zona produttiva, né lo sfruttamento ed il riutilizzo di edifici già esistenti;</h:div><h:div>IV) Erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e difetto d’istruttoria e di motivazione, per violazione e/o errata applicazione dell’art. 40 d.P.R. 381/1974 – riproposizione del motivo di ricorso n. 4 di primo grado. Da ultimo la società Gatterer Holding S.r.l. sostiene la erroneità della sentenza di primo grado e la illegittimità dei provvedimenti in quella sede impugnati perché sia il Comune di Brunico che il tecnico chiamato dall’ente locale a svolgere l’istruttoria tecnica hanno valutato la proposta di riqualificazione urbana con riferimento allo stato di fatto, tralasciando completamente le nuove decisioni urbanistiche del comune stesso e l’evoluzione urbanistica della città di Brunico, anche sotto il profilo della compatibilità ambientale. Basti considerare che il medesimo comune contraddittoriamente, se per un verso ha dichiarato non di interesse pubblico il progetto presentato dalla odierna appellante, anche perché la zona da riqualificarsi sarebbe troppo rumorosa e trafficata, nello stesso tempo ha approvato un diverso progetto di spostamento dell’anello nord, che viene proprio giustificato in quanto si otterrebbe una notevole riduzione del traffico con riduzione di rumori e gas di scarico.</h:div><h:div>4. – Nel silenzio processuale della Provincia autonoma di Bolzano, si è costituito in giudizio il Comune di Brunico contestando analiticamente la fondatezza dei quattro motivi di appello dedotti dalla società Gatterer Holding S.r.l., confermando sul punto la legittimità dell’attività svolta dall’amministrazione e la correttezza del percorso argomentativo fatto proprio dal giudice di prime cure per destituire di fondamento i suddetti motivi (nella proposizione offerta dalla società in primo grado)</h:div><h:div>5. – Le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie, anche di replica e note d’udienza, confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali depositati.</h:div><h:div>6. – Il Collegio è dell’avviso che le censure dedotte in sede di appello, non solo relativamente alla erroneità del percorso argomentativo fatto proprio dal giudice di primo grado nella sentenza 199/2019, ma soprattutto con riferimento alla asserita illegittimità del provvedimento (di cui alla delibera della Giunta comunale di Brunico n. 79 del 20 marzo 2017) di reiezione della proposta di riqualificazione presentata dalla odierna società appellante ai sensi dell’art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> LUP, non possono essere condivise.</h:div><h:div>7. – Come è noto, l’art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> della legge della Provincia di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), la cui rubrica reca “<corsivo>Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa provinciale o privata</corsivo>”, prevede che “<corsivo>Il presidente della Provincia e/o il privato proponente, anche in assenza della preventiva individuazione delle aree di riqualificazione urbanistica prevista dall'articolo 55-bis, comma 1, promuovono un accordo di programma per la riqualificazione urbana mediante la presentazione di un'ipotesi di proposta depositata presso il Comune</corsivo>”.</h:div><h:div>Gli atti di pianificazione urbanistica, essendo normalmente rimessi all'iniziativa pubblica, sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità che ricomprende anche l'<corsivo>an</corsivo> del provvedere.</h:div><h:div>Nel caso (normativo) di specie viene però in rilievo, come risulta dalla analisi del contenuto della norma riportata, una ipotesi del tutto peculiare, caratterizzata dal fatto che si è in presenza di una attività di pianificazione la cui iniziativa è rimessa anche al privato. Quest'ultimo, pertanto, si trova in una posizione giuridica qualificata e differenziata e il Comune, correlativamente, ha un obbligo di provvedere in ordine all'istanza indirizzatagli</h:div><h:div>Sebbene la procedura disciplinata dall’art. 55-<corsivo>quinquies</corsivo> LUP attribuisca indubbiamente valore significativo all’interesse del privato che effettua la proposta, il che dunque comporta una maggiore attenzione nella motivazione delle decisioni assunte in merito dall’amministrazione che la valuta, ciò non conduce ad una espropriazione sostanziale della naturale discrezionalità che l’amministrazione possiede nell’esercitare il potere di pianificazione urbanistica.</h:div><h:div>In argomento va rammentato che, come è noto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste proprio nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione, laddove l'obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019 n. 2954).</h:div><h:div>Ciò nondimeno la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e siano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021 n. 6883, 12 febbraio 2020 n. 1095 e Sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).</h:div><h:div>Infatti, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, mentre il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili <corsivo>ictu oculi</corsivo>, essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).</h:div><h:div>L'esercizio della discrezionalità riguarda, inoltre, non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 26 ottobre 2018 n. 6106).</h:div><h:div>Il potere di pianificazione, quindi, è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (cfr., nello specifico, Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8631 e 14 novembre 2019 n. 7839 nonché Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3314 e 22 febbraio 2017 n. 821).</h:div><h:div>Peraltro le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019 n. 7560; Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 12 aprile 2018 n. 2204) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020 n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020 n. 3632 e Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020 n. 2893 e Sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 5547). Dunque, l'obbligo di motivazione del PRG o di una variante generale può ritenersi assolto con il riferimento complessivo ai criteri seguiti ed alle esigenze cui si intende dare risposta, senza necessità, salvo casi particolari, di motivazione puntuale sulle singole scelte operate (cfr., ancora e per tutte le questioni, Cons. Stato, Sezione II, 29 ottobre 2020 n. 6628 e Sez. IV, 19 aprile 2017 n. 1829).</h:div><h:div>8. - Nel caso di specie il Comune di Brunico, dopo avere svolto una istruttoria relativa alla ammissibilità della proposta presentata dalla società Gatterer Holding S.r.l., tanto da coinvolgere un tecnico esterno esperto della materia, ha manifestato puntualmente, nel respingere la proposta ritenendola non aderente all’interesse pubblico, le ragioni della non condivisione della iniziativa di riqualificazione urbanistica di una specifica zona del territorio comunale, avanzata dalla predetta società, espressamente declinandole nella delibera della Giunta comunale di Brunico n. 79 del 20 marzo 2017.</h:div><h:div>In detta delibera, peraltro pienamente adesiva con motivazione <corsivo>ob relationem</corsivo> (in merito alla quale il Collegio non condivide le criticità manifestate dalla società appellante, trattandosi di tecnica di espressione delle ragioni della scelta dell’amministrazione espressamente prevista dall’art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241) al parere reso dal tecnico coinvolto nel corso dell’istruttoria, il Comune di Brunico esprime il suo avviso contrario alla proposta in quanto “<corsivo>Non è di interesse pubblico estendere il centro città fino alla zona per insediamenti produttivi "Nord 1" tramite la proposta di riqualificazione urbanistica e di insediare espanse aree destinate al commercio al dettaglio, al settore residenziale e terziario. La ri-valorizzazione ed il potenziamento dell'attrattività del centro città rappresentano un obiettivo primario per la città di turismo Brunico anche per mantenere la qualità della vita dei cittadini. Il rifornimento delle zone nelle vicinanze è già garantito e quindi non vi è la necessità di realizzare un proprio centro nella zona per insediamenti produttivi. Oltre a ciò, in caso della realizzazione della proposta di riqualificazione urbanistica, l'attuale struttura omogenea della zona per insediamenti produttivi "Nord 1" a Brunico verrebbe disturbata</corsivo>” (così, testualmente, nella delibera giuntale n. 79/2017, in atti).</h:div><h:div>Orbene, per quanto sintetica e concisa, la motivazione esprime le ragioni della sostanziale inadattabilità della proposta al “sentire” urbanistico dell’organo di governo dell’ente locale in carica, che manifesta quindi una sensibilità e una impostazione urbanistica, anche sotto il profilo sociale ed economico dello sfruttamento del territorio comunale, evidentemente lontana dalla posizione espressa dalla società proponente. Tale diversità, ad avviso del collegio, non raggiunge però, nelle sue espressioni caratterizzanti, il livello di irragionevolezza e di illogicità che soli esporrebbero la decisione comunale all’intervento sindacatorio del giudice amministrativo, anche con riferimento alla completezza della motivazione, essendo sufficiente che l’amministrazione esprima i punti salienti di inaccettabilità della proposta e quindi insuperabili, per raggiungere la sufficienza della motivazione del provvedimento negativo. Ciò, nella specie, pare al Collegio che si sia realizzato, dovendosi ricondurre il confronto tra le due posizioni espresse nella presente sede contenziosa tra la società appellante e il Comune di Brunico nell’alveo categoriale della “opinabilità”.</h:div><h:div>Quanto infine alle questioni riferibili alla parte conclusiva della delibera n. 79/2017, laddove la giunta comunale richiama la delibera n. 337 del 10 agosto 2015, con la quale era stato già conferita alla ditta Ploner S.r.l. l'aggiudicazione definitiva per l'opera “<corsivo>VK 41 Rete ciclabile intercomunale - tracciato infracomunale</corsivo>”, in disparte un rilievo di evidente inammissibilità per non essere stata formalmente coinvolta nel presente giudizio la ditta Ploner in veste di controinteressata, valgono le considerazioni sopra espresse in ordine alla sufficienza della motivazione contenuta nella delibera fatta oggetto di principale impugnazione nel corso del giudizio di primo grado.</h:div><h:div>9. – In ragione delle suesposte osservazioni le censure dedotte in sede di appello vanno ritenute non condivisibili sicché il mezzo di gravame proposto va respinto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che lo scrutinio (complessivo) dei motivi di appello proposti dalla parte appellante è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), sicché sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531 e 2 settembre 2021 n. 6209), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Le spese seguono il principio della soccombenza processuale, di cui all’art. 91 c.p.c., così come espressamente richiamato dall’art. 26 c.p.a.. Ne consegue che la società Gatterer Holding S.r.l. deve essere condannata a rifondere le spese del giudizio di secondo grado in favore della Comune di Brunico, potendosi liquidare le stesse nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori come per legge. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, non costituita nel presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 9222/2019), come indicato in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società Gatterer Holding S.r.l. a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Brunico, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, che liquida complessivamente nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Nulla per le spese del grado di giudizio con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella Camera del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Stefano Toschei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>