<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190919820231116215901185" descrizione="" gruppo="20190919820231116215901185" modifica="17/11/2023 13:03:58" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giuseppe Ambrosio" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09198"/><fascicolo anno="2023" n="10039"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190919820231116215901185.xml</file><wordfile>20190919820231116215901185.docm</wordfile><ricorso NRG="201909198">201909198\201909198.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marina Perrelli</firma><data>17/11/2023 13:03:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelina Addesso,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1370, pubblicata l’11 marzo 2019, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 4989/2014.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2019, proposto dal sig. Giuseppe Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Fabricatore e Vincenzo Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Scopa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti l’avvocato Rita Scopa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con atto di appello, notificato l’11 ottobre 2019, il sig. Giuseppe Ambrosio ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1370, pubblicata l’11 marzo 2019, con la quale sono stati respinti il ricorso RG 4989/2014 e i relativi motivi aggiunti e il ricorrente è stato condannato al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>1.2. L’appellante ha esposto che:</h:div><h:div>-in data 30 marzo 1987 ha presentato domanda di condono edilizio prot. n. 9633 per il fabbricato sito in Comune di San Giuseppe Vesuviano, alla via Scopari, n. 20/2, catastalmente identificato al Foglio 1, particella 1012, sub. 4-5-6, composto da un piano rialzato, piano primo (con annessa lavanderia sul terrazzo di copertura), adibito a civile abitazione;</h:div><h:div>- con l’ordinanza n. 109, emessa in data 28 luglio 2014 e notificata in data 29 luglio 2014, il responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ordinato la demolizione dell’opera abusivamente realizzata, consistente nella edificazione di <corsivo>“un secondo piano in adiacenza ed ampliamento ad un vano già esistente, allo stato costituito da una struttura portante con pilastri e travi in ferro zincato, solaio di copertura in lamiere coibentate, tompagnatura perimetrale in termo blocchi, svellimento parziale di pavimenti del persistente terrazzo su superficie di mq. 75,00 circa, ed una volumetria di mc 220,00 circa”</corsivo>;</h:div><h:div>- con ricorso R.G. 4989/2014 ha impugnato l’ordinanza dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per eccesso di potere per omessa istruttoria, per violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;</h:div><h:div>- nelle more del giudizio con l’ordinanza del Servizio urbanistica ed edilizia n.  58 del 24 luglio 2017 (n. 103 Registro generale), notificata il 2 agosto 2017, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza n. 109/2014, come si evince dal verbale di inadempienza all’ordine di sospensione e/o demolizione delle opere edili abusive del Comando dei VV. UU. prot. n. 394/PMG del 30 novembre 2016;</h:div><h:div>- ha impugnato, con motivi aggiunti nel ricorso recante il numero R.G. 4989/2014, la predetta ordinanza deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, per eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, apoditticità, genericità, perplessità; </h:div><h:div>- con la sentenza n. 1370 del 2019 il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, ha respinto sia il ricorso principale che i motivi aggiunti.</h:div><h:div>1.3. Con un unico ed articolato motivo l’appellante chiede la riforma della sentenza per erroneità della valutazione dei presupposti alla base della decisione, per violazione degli artt. 3, 10 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.    </h:div><h:div>Secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado sarebbe incorso in evidente errore laddove non ha considerato che il secondo piano, asseritamente realizzato <corsivo>sine titulo</corsivo>, in realtà non è altro che il piano primo, già esistente all'epoca in cui il sig. Ambrosio ha presentato istanza di condono, così come descritto nella relazione tecnica a firma dell'ing. Enzo Salvati.</h:div><h:div>Nella detta relazione si legge espressamente che l'opera oggetto di condono è costituita da un piano rialzato - quello erroneamente definito come primo piano - e da un piano primo - erroneamente definito come secondo piano.</h:div><h:div>2. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si è costituito in giudizio, ha depositato anche memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., insistendo per il rigetto dell’appello in quanto dalle foto satellitari, depositate nel giudizio di primo grado, nonché dallo stralcio della domanda di condono, con gli allegati rilievi fotografici, emergerebbe l’illegittima realizzazione di un piano ulteriore, inesistente alla data di presentazione della sanatoria.</h:div><h:div>2.1. Nella memoria, depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’amministrazione appellata ha ribadito che dalle risultanze istruttorie si evincerebbe la presenza, al secondo piano, di un solo vano di circa 35 mq, adibito a “lavanderia” e di un terrazzo libero di mq.75 circa. L'abuso sanzionato è stato realizzato in adiacenza al vano lavanderia, indicato nelle piante e nei prospetti, oggetto della precedente domanda di sanatoria, insistente sul terrazzo oggi edificato per la totalità di mq.75 circa. </h:div><h:div>3. Con memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’appellante ha ribadito l’erroneità della sentenza appellata evidenziando come la lavanderia e il terrazzo che, unitamente alla cassa scale, si trovano al primo piano del fabbricato erano già oggetto della domanda di condono, con la conseguenza che la superficie non residenziale del primo piano - erroneamente indicato come secondo piano dal Comune -  è data dalla somma della superficie di balconi e lavanderia (mq. 61,45) e della superficie della scala (mq. 12,69), per un totale di mq.  74,14, pari all'incirca alla superficie dell'asserito abuso contestato, cioè a mq. 75,00.</h:div><h:div>4. All’udienza del 6 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.   </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>6. Questione dirimente, oggetto dell’unico ed articolato motivo di appello, è se il sig. Giuseppe Ambrosio abbia o meno edificato <corsivo>sine titulo</corsivo> ed <corsivo>ex novo</corsivo> un ulteriore piano (il secondo) di un edificio, già abusivamente realizzato e oggetto di domanda di condono prot. n. 9633 del 30 marzo 1987, pendente ai sensi della legge n. 47 del 1985.</h:div><h:div>7. L’abuso contestato con l’ordinanza di demolizione n. 109 del 2014 consiste nella <corsivo>“realizzazione di un secondo piano, edificato in adiacenza ed ampliamento ad un vano già esistente, allo stato costituito da una struttura portante con pilastri e travi in ferro zincato, solaio di copertura in lamiere coibentate, tompagnatura perimetrale in termoblocchi, svellimento parziale di pavimenti del preesistente terrazzo, su una superficie di mq 75 circa ed una volumetrica di mc 220,00 circa” </corsivo>.</h:div><h:div>7.1. Il giudice di primo grado ha precisato che “<corsivo>l’edificio oggetto di sanatoria, come rilevabile dalla documentazione prodotta agli atti, è composto da un piano entroterra e da due piani fuori terra (piano terra e primo piano), nonché un secondo piano costituito dalla cassa scala, da una piccola lavanderia e da un terrazzo, riportato esclusivamente sulle piante e sui prospetti allegati alla predetta domanda di condono”</corsivo> ed ha rilevato che <corsivo>“non a caso, i grafici (pianta e prospetto) relativi al secondo piano dell'edificio interessato dall'abuso, di cui alla menzionata istanza di sanatoria, attestano la presenza di un solo vano di circa 35 mq adibito a “lavanderia” ed un terrazzo libero di mq 75 circa”</corsivo>.</h:div><h:div>7.2. Sulla scorta delle predette risultanze documentali il giudice di primo grado ha, quindi, identificato l'abuso sanzionato come <corsivo>“quello realizzato in adiacenza al vano indicato nelle piante e nei prospetti (lavanderia), oggetto della domanda di sanatoria, ed insiste sul terrazzo, edificato per la totalità di mq. 75 circa”</corsivo>.</h:div><h:div>8. Dalla documentazione allegata e, segnatamente, dalla domanda di condono, presentata il 30 marzo 1987, si evince che al piano interessato dall’abuso, contestato con l’ordinanda n. 109/2014, esistevano alla data della presentazione della sanatoria solo un locale di circa 35 mq., adibito a lavanderia, e un terrazzo libero di 75 mq. e che è stato “<corsivo>edificato in adiacenza ed ampliamento ad un vano già esistente, allo stato costituito da una struttura portante con pilastri e travi in ferro zincato, solaio di copertura in lamiere coibentate, tompagnatura perimetrale in termoblocchi, svellimento parziale di pavimenti del preesistente terrazzo, su una superficie di mq 75 circa ed una volumetrica di mc 220,00 circa”</corsivo>.</h:div><h:div>8.1. Ciò che viene contestato è l’edificazione <corsivo>ex novo “in adiacenza e in ampliamento”</corsivo> al vano esistente, adibito a lavanderia, di una nuova struttura portante senza alcun titolo.</h:div><h:div>Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non sussiste alcuna <corsivo>“carenza di istruttoria dell’amministrazione e alcuna superficialità dei Giudici di prime cure che hanno acriticamente recepito le difese del Comune” dal</corsivo> momento che in pendenza di un procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione e non possono spingersi all'esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano indispensabili - previa, in tal caso, necessaria preventiva interlocuzione con l'Amministrazione - al fine di consentire di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità.</h:div><h:div>8.2. Come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado <corsivo>“Il compimento della nuova struttura, ulteriore e successiva alle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, costituisce a tutti gli effetti intervento di nuova costruzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e.1), d.p.r. 380/2001, con la conseguenza che sarebbe stato necessario acquisire preventivamente il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), medesimo d.p.r. 380/2001”</corsivo>.</h:div><h:div>Aggiunge inoltre il giudice che <corsivo>“siffatto permesso, tuttavia, non sarebbe comunque assentibile perché presuppone in via preventiva l’autorizzazione paesaggistica, la quale non è concedibile sia in ragione del vincolo paesistico di inedificabilità assoluta, esistente sull’intero territorio comunale in virtù dei DD.MM. 6 ottobre 1961, emanati ai sensi del R.D. 1439/1939 (in seguito d. lgs. 490/1999 e attualmente d. lgs. 42/2004) sia perché dovrebbe essere richiesta con il rimedio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, anch’essa non concedibile per la preclusione dettata dall’art. 167, comma 4, lett. a), d. lgs. 42/2004, in presenza di aumenti abusivi di volume”</corsivo>.</h:div><h:div>8.3. Anche di recente questo Consiglio ha ribadito che la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive. Pertanto, “la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi.” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2645 del 24 aprile 2022).</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> di tale orientamento risiede:</h:div><h:div>- da una parte, nella esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate a ulteriore compimento: ciò per la ragione che il condono straordinario <corsivo>ex lege</corsivo> n. 47/1985 non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente, ma costituisce espressione di una eccezionale rinuncia dello Stato a perseguire gli illeciti edilizi, a determinate condizioni: gli immobili condonati, pertanto, non possono costituire la base per successivi ampliamenti o ristrutturazioni;</h:div><h:div>- d’altra parte v’è anche la necessità di preservare lo stato originario delle opere oggetto di condono, per consentire all’Amministrazione di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, oltre che di valutare l’effettiva natura e portata dell’intervento da condonare (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2568 del 10 marzo 2023).</h:div><h:div>8.4. Dalle suesposte considerazioni consegue anche l’infondatezza della doglianza relativa al mancato previo esame della assentibilità della domanda di condono pendente sull’edificio in controversia, in quanto la stessa ha ad oggetto opere diverse da quelle contestate e sanzionate con l’ordinanza di demolizione impugnata.  </h:div><h:div>9. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>10. Le spese di lite dell’appello seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Vanessa Storace</h:div><h:div>Marina Perrelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>