<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190790320210226125947225" descrizione="" gruppo="20190790320210226125947225" modifica="3/4/2021 5:48:41 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="07903"/><fascicolo anno="2021" n="01869"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="08630" anno="2019"/></descrittori><file>20190790320210226125947225.xml</file><wordfile>20190790320210226125947225.docm</wordfile><ricorso NRG="201907903">201907903\201907903.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2019\201907903\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio Santoro</firma><data>04/03/2021 17:48:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>01/03/2021 08:33:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/03/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="201908630">201908630\201908630.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio Santoro,	Presidente</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 8630 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia Sezione Staccata Di Lecce (sezione Prima) n. 00934/2019, resa tra le parti, concernente Risarcimento del danno ("- condannare al risarcimento del danno ingiusto subito da Pasquale Petrucelli il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto in solido tra loro, regolandone i rapporti in tema di regresso, o separatamente in funzione della loro accertata diversa quota di responsabilità nella causazione del danno;</h:div><h:div>- liquidare il danno risarcibile, per cui emettere complessiva condanna, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio:</h:div><h:div>-per il danno emergente in misura pari ali'ammontare complessivo delle spese che all'on.le Tar risulteranno inutilmente sopportate dal ricorrente Petrucelli alla stregua della documentazione allegata ali'elaborato del Prof. Dott. Giorgio Rosario Costa che si produce in causa;</h:div><h:div>- per il lucro cessante nella misura che all'on.le Tribunale apparrà di giustizia a valle di un equo apprezzamento delle circostanze del caso anche per tali profili affidando al nominando consulente tecnico d'ufficio il compito di valutare l'attendibilità dei criteri esposti nell'elaborato dal Prof. Dott. Giorgio Rosario Costa.")</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 7903 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia Sezione Staccata Di Lecce (sezione Prima) n. 00934/2019, resa tra le parti, </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7903 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici per Le Prov di Lecce Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Petrucelli Pasquale non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Gianluigi Petrucelli, Enrica Petrucelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Gallipoli non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianluigi Petrucelli e di Enrica Petrucelli e di Gianluigi Petrucelli e di Enrica Petrucelli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Pellegrino, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8630 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Pasquale Petrucelli, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni e Le Attività Culturali per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Gianluigi Petrucelli, Enrica Petrucelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il primo degli appelli in esame il Ministero odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 934 del 2019 del Tar Lecce, di accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di concessionario di un’area demaniale all’interno della quale insiste un’area cinematografica denominata “Rivellino” (parte del complesso monumentale del castello di Gallipoli), al fine di ottenere il risarcimento del danno ingiusto asseritamente subito in conseguenza di atti negativi, relativi ad un’istanza volta alla costruzione di una copertura di tipo smontabile con manufatti in legno, annullati dal Giudice amministrativo. All’esito del giudizio il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le domande risarcitorie nei confronti del Ministero e del Comune in solido, con decorrenza dal primo atto sospensivo dei lavori, adottato in data 16 giugno 2010, relativamente sia al danno emergente (riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere di cui al permesso di costruire del 5 maggio 2005, poi rivelatesi inutili a causa della rinuncia del ricorrente all’iniziativa), sia al lucro cessante (liquidato equitativamente per un totale di euro 96.000).</h:div><h:div>Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, il Ministero appellante formulava i seguenti motivi di appello: </h:div><h:div>- con riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, violazione delle regole e dei principi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per illegittima attività provvedimentale e degli artt. 2043 e 2697 c.c., motivazione carente e contraddittoria;</h:div><h:div>- con riguardo al quantum risarcitorio, omesso riscontro della lacunosità della documentata presentata a sostegno della prova dell’entità del danno, violazione dell’art. 30 comma 3 cod.proc.amm.</h:div><h:div>La parte privata appellata, originaria ricorrente, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>Con il secondo appello di cui in epigrafe il Comune di Gallipoli impugnava la stessa sentenza n. 508 del 2019, del Tar Lecce, sopra richiamata.</h:div><h:div>Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:</h:div><h:div>- inammissibilità per tardività dell’azione di danno ex art. 30 cit.;</h:div><h:div>-  travisamento in via di fatto e di diritto degli elementi costitutivi atti a configurare un’ipotesi di responsabilità dell’amministrazione comunale.</h:div><h:div>La parte appellata originaria ricorrente si costituiva anche qui in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, a fronte della evidente connessione soggettiva ed oggettiva fra gli stessi e del disposto di cui all’art. 96 cod proc amm, trattandosi di gravami proposti avverso la medesima sentenza.</h:div><h:div>2. Passando all’analisi del merito, anche a fronte delle deduzioni proposte avverso la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti risarcitori, occorre prendere le mosse dalla ricostruzione della fattispecie controversa.</h:div><h:div>2.1 Dall’esame della documentazione in atti nonché dalla ricostruzione già posta a fondamento della decisione della sezione, invocata a presupposto del disposto risarcimento (n. 1954 del 2015), emerge quanto segue.</h:div><h:div>2.2 La parte originaria ricorrente, nella indicata qualità di concessionario di un’area demaniale (all’interno della quale insiste un’arena cinematografica denominata “Rivellino”, parte del complesso monumentale del castello di Gallipoli), in data 30 marzo 2004 presentava al Comune di Gallipoli un’istanza volta alla costruzione di una copertura di tipo smontabile con manufatti in legno, finalizzata a ripristinare l’uso invernale del manufatto.</h:div><h:div>Essendo il bene sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (ora d.lgs. n. 42 del 2004), il progetto veniva presentato per l’assenso alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia, che, con nota prot. n. 20304 del 14 ottobre 2003, rendeva il parere favorevole.</h:div><h:div>2.3 In data 5 maggio 2005, il Comune rilasciava il permesso di costruire (n. 20030/2005), in ragione della riconosciuta precarietà delle opere e dell’impegno dell’appellante a rimuoverle alla scadenza delle concessioni demaniali. In particolare, il titolo prescriveva che: a) l’inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro un anno dal permesso di costruire; b) che il termine di ultimazione dei lavori non poteva essere superiore a tre anni dall’inizio lavori; c) che le opere precarie dovevano essere terminate il 31 dicembre 2007.</h:div><h:div>2.4 In sede di esecuzione venivano, però, realizzate opere non previste (quali scavi di fondazione) nel progetto originariamente presentato, oggetto, poi, delle ordinanze di sospensione del Comune di Gallipoli, impugnate con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. </h:div><h:div>In relazione a tali opere veniva anche disposto un sequestro penale dell’area, con conseguente arresto dei lavori e relativo procedimento penale a carico del sig. Petrucelli, all’esito del quale lo stesso veniva condannato per i reati di cui agli artt. 44 dPR 380 del 2001 e 184 d.lgs 42 del 2004, commessi attraverso la realizzazione di opere “in totale difformità dal progetto assentito”, con sentenza del Tribunale di Lecce (cfr. doc n. 23 del fascicolo di primo grado, sentenza n. 71 del 2009).</h:div><h:div>Contestualmente, il Dirigente dell’UTC del Comune di Gallipoli convocava una conferenza di servizi per ridiscutere della conformità del progetto rispetto alla strumento urbanistico. Tale determinazione veniva parimenti impugnata dall’appellante con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso accolto con d.P.R. del 22 ottobre 2008.</h:div><h:div>2.5 A lavori in corso di esecuzione, con ordinanze nn. 122 del 16 giugno 2010 e 140 del 2 agosto 2010, il Dirigente dell’Area Politiche Territoriali del Comune di Gallipoli ingiungeva all’appellante dapprima di “sospendere immediatamente tutti i lavori in corso nel compendio demaniale Rivellino” e successivamente la riduzione in pristino, assumendo: a) per un verso, la natura abusiva dei “lavori di scavo atti, presumibilmente, alla realizzazione di strutture di fondazione a servizio della copertura di tipo smontabile”, che a suo dire non sarebbero stati autorizzati con il permesso di costruire n. 347/05; b) per altro verso, che le opere in corso di esecuzione non risultavano più assistite dal parere della Soprintendenza del 14 ottobre 2003, la cui validità, nel frattempo era scaduta.</h:div><h:div>Tali atti venivano impugnati dall’appellante innanzi al T.a.r. Lecce che, con la sentenza n. 1625 del 2011, accoglieva il ricorso sul rilievo che “le opere contestate, in quanto implicitamente autorizzate, sono conformi ai titoli edilizi rilasciati e non presentano dunque carattere abusivo”.</h:div><h:div>2.6 Il T.a.r. tuttavia, con riferimento alla validità del parere della Soprintendenza affermava che era “decorso il termine di validità quinquennale sancito dall’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2014, secondo cui l’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progetti lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione” e che “a tal fine risulta procedimentalmente corretta, trattandosi di acquisire il parere di altra Amministrazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 241 del 1990, l’indizione di una conferenza di servizi da parte del Comune”.</h:div><h:div>2.7 In esecuzione di tale pronuncia, in data 15 novembre 2011, il Comune di Gallipoli convocava la conferenza di servizi, ex art. 14 L. n. 241 del 1990, finalizzata al sostanziale rinnovo del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Puglia, presupposto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.</h:div><h:div>La conferenza si concludeva in data 21 dicembre 2012 con la nota n. 21046, con cui la Soprintendenza esprimeva il proprio parere sfavorevole “considerate le caratteristiche dell’immobile di notevole interesse storico-architettonico; considerato che le opere di progetto per la tipologia delle strutture di fondazione (travi continua in c.a. non aventi i requisiti di reversibilità come riportato al punto 3 della relazione tecnica risulterebbero incompatibili con la conservazione del Rivellino; visto che le dimensioni proposte altererebbero qualora realizzate la percezione plano volumetrica del manufatto e la godibilità delle visuali prospettiche verso il castello”.</h:div><h:div>2.8 Sulla base del parere negativo della Soprintendenza, il Comune di Gallipoli successivamente denegava l‘autorizzazione paesaggistica (nota prot. n. 1000 del 10 gennaio 2012) e la proroga dei termini di validità del permesso di costruire richiesta con istanza 1 ottobre 2010 (con nota n. 4950 dell’8 febbraio 2012).</h:div><h:div>Anche tali atti venivano impugnati dall’odierno appellato, innanzi al T.a.r. Lecce; all’esito del giudizio, con la sentenza n. 581 del 2012, veniva accolto in parte il ricorso, annullando il parere impugnato per difetto di motivazione. Secondo il T.a.r., infatti, l’Amministrazione “avrebbe potuto dettare prescrizioni più stringenti quanto alla volumetria massima assentibile, oppure avrebbe potuto giungere ad un diniego di autorizzazione, ma sulla base di un impianto motivazione che desse conto dell’affidamento suscitato dal ricorrente nel consolidamento della situazione di fatto e delle considerazioni relative alla tutela del paesaggio che militavano per il diniego dell’autorizzazione richiesta, pur in presenza di una precedente determinazione di segno contrario”.</h:div><h:div>2.9 Tale pronuncia veniva appellata dinanzi a questo Consiglio che, con la sentenza n.1954 del 2015, previa la riunione dei ricorsi proposti da tutte le parti, accoglieva il ricorso n. 2058/2012; in particolare, era condivisa la tesi sostenuta dall’appellante secondo cui, nel caso di specie, venendo in considerazione un bene culturale (segnatamente un bene di rilievo storico e artistico) e non un bene di rilievo paesaggistico, non può trovare applicazione l’art. 146 del d.lgs. 42 del 2004, dovendo, invece, applicarsi esclusivamente la disciplina dettata dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo.</h:div><h:div>L’art. 21, a differenza dell’art. 146, non limita la validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza al decorso del termine di cinque anni e, quindi, non prevede la sua automatica decadenza allo spirare del quinquennio.</h:div><h:div>La norma dispone, infatti, che se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle esigenze tecniche di conservazione (comma 5).</h:div><h:div>La norma, quindi, non prevede una decadenza automatica, ma solo un potere di variazione o di integrazione subordinato alla duplice condizione che: a) i lavori non siano iniziati entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione; b) le predette variazioni o integrazioni siano giustificate dal mutare delle esigenze tecniche di conservazione.</h:div><h:div>L’art. 21 prevede, quindi, per le autorizzazioni aventi ad oggetto interventi su beni culturali un regime temporale specifico ed incompatibile con l’inefficacia automatica prevista per le autorizzazioni paesaggistiche dall’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.</h:div><h:div>Quindi veniva accolto il ricorso di primo grado nella parte diretta a denunciare l’erronea applicazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente reviviscenza del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza n. 20304 del 14 ottobre 2003.</h:div><h:div>2.10 Sulla scorta dell’annullamento degli atti conseguente alla sentenza di questa sezione, in data 3 febbraio 2016 l’odierna parte appellata adiva nuovamente il Tar Lecce ottenendo, all’esito del giudizio, la condanna in solido del Comune e della Soprintendenza al risarcimento del danno dallo stesso asseritamente patito in conseguenza degli atti annullati dal Giudice Amministrativo.</h:div><h:div>3. Così ricostruita la fattispecie risultante dagli atti, occorre procedere all’esame del merito.</h:div><h:div>4. Preliminarmente, occorre analizzare le censure dedotte in termini di originaria tardività della domanda risarcitoria, per superamento dell’invocato termine di 120 giorni, dettato dall’art. 30 comma 5 doc proc amm., a mente del quale “<corsivo>nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1 Tale censura è infondata.</h:div><h:div>4.2 Nel caso di specie, la domanda risarcitoria appare tempestiva, in quanto la sentenza invocata risulta passata in giudicato con il decorso del termine semestrale dalla pubblicazione.</h:div><h:div>4.3 In linea generale, per un verso il termine decadenziale di centoventi giorni, previsto per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all'entrata in vigore del codice; quindi neppure è applicabile a domande, ancorché proposte nella vigenza del cod.proc.amm., che assumano a presupposto vicende e sentenze anteriori all'entrata in vigore del suddetto codice e soggette al solo termine di prescrizione quinquennale (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez IV 9 agosto 2019 m. 5648 e Sez. III, 22 gennaio 2014 , n. 297),</h:div><h:div>4.4 Per un altro e decisivo verso, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, l’inizio della decorrenza del termine di 120 giorni, previsto dall'art. 30 comma 5 cit. per la proposizione dell'istanza risarcitoria, conseguente all'annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato, coincide con l’esaurimento delle possibili impugnazioni, compresa quella in Cassazione per motivi attinenti la giurisdizione ex art. 110 cod. proc. amm. (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 13 marzo 2013, n. 1500).</h:div><h:div>In proposito, come noto, a norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all’art. 324 c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986).</h:div><h:div>Il passaggio in giudicato delle decisioni del Consiglio di Stato - assoggettate ai sensi dell'art. 111 comma 8 Cost. al ricorso in Cassazione, anche se solo per i motivi inerenti alla giurisdizione, nonché al rimedio della revocazione, - non ha luogo il giorno della pubblicazione della pronuncia, bensì, come previsto dall'art. 324 c.p.c., il giorno in cui la decisione non è più soggetta né a ricorso per Cassazione né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., ossia, se tali ricorsi non sono proposti, il giorno in cui scadono i termini per la loro proposizione.</h:div><h:div>4.5 Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di questo Consiglio pubblicata in data 16 aprile 2015, con conseguente decorrenza del termine semestrale in data 16 ottobre 2015 (ovvero 17 novembre 2015 in caso di applicazione della sospensione feriale dei termini), la domanda risarcitoria risulta proposta entro il successivo termine di 120 giorni (scadente in data 13 febbraio 2016, ovvero 15 marzo 2016), con ricorso notificato in data 10 febbraio 2016.</h:div><h:div>5. Peraltro, gli appelli risultano fondati nel merito, non sussistendo nella specie gli invocati presupposti del danno, né in termini di colpa né di nesso di causalità e di sussistenza del danno determinato dagli atti.</h:div><h:div>6. Occorre richiamare, in linea di diritto, le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza di questo Consiglio in materia di responsabilità risarcitoria della p.a.</h:div><h:div>6.1 In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all'elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 04/03/2019 , n. 1500). </h:div><h:div>In materia, infatti, il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2018, n. 6819).</h:div><h:div>6.2 Ancora di recente questa sezione ha ribadito che l'illegittimità del provvedimento amministrativo, anche laddove acclarata con l’annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa. Invece, l'elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze, omissioni d'attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5409; cfr. altresì sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 909)</h:div><h:div>6.3 In proposito, ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il (necessario) requisito della colpa (c.d. d'apparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. V , 24/01/2020 , n. 601).</h:div><h:div>7. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dall’analisi della complessa vicenda risultante dalla documentazione in atti, così come sopra ricostruita, emergono due elementi che devono essere qualificati negli indicati termini di errore scusabile per le amministrazioni odierne appellate.</h:div><h:div>7.1 In primo luogo, in termini di diritto, assume rilievo preminente la stessa indicazione originariamente fornita dal Giudice di prime cure in merito all’applicazione del 146 e quindi all’avvio della conferenza di servizi, smentito poi dalla invocata sentenza di annullamento di questa sezione che, in parte qua, conferma la correttezza iniziale dell’impostazione pubblica. L’illegittimità riconosciuta dalla sentenza definitiva di questa sezione, concernente l’erroneo riferimento alla disciplina paesaggistica piuttosto che culturale in senso stretto, ha il proprio fondamento, per gli stessi atti annullati, anche nelle indicazioni fornite dalla sentenza n. 1625 del 2011, con cui il Tar Lecce ha accolto in parte qua il ricorso del Petrucelli.</h:div><h:div>7.2 In secondo luogo, in termini fattuali emergenti dalla predetta ricostruzione, per la acclarata realizzazione di opere abusive, accertate anche in sede penale, e più in generale a fronte del comportamento della parte presunta danneggiata che ha dato corso a lavori in parte difformi. </h:div><h:div>Perché se è vero che questa sezione ha statuito la reviviscenza del parere favorevole del 2003, è altrettanto vero che tale indicazione va contestualizzata, per quanto di interesse ai fini risarcitori invocati, con la situazione in fatto successivamente rilevata, caratterizzata altresì dalla realizzazione di opere difformi.</h:div><h:div>In altri termini, se per un verso assume rilievo la predetta reviviscenza del parere favorevole originaria, per un altro verso la successiva domanda risarcitoria si incardina su di una situazione in fatto mutata, anche a cagione di quanto nel frattempo accertato in merito alla realizzazione di interventi difformi da quanto assentito. </h:div><h:div>7.3 In definitiva, la reviviscenza giuridica del parere favorevole non è di per sé sufficiente a sostenere la invocata colpa degli uffici pubblici coinvolti, in quanto gli stessi risultano essersi mossi sulla scorta degli atti efficaci <corsivo>ratione temporis</corsivo> e delle indicazioni anche di livello giudiziale, come con riferimento alla sentenza del Tar Lecce che ha fatto applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42 cit.</h:div><h:div>Se la invocata reviviscenza ha rilievo giuridico in ordine al riavvio dell’iter autorizzativo, che coinvolge anche altri ambiti (in primis quello edilizio comunale nonché il riesame motivato da parte della Soprintendenza, conseguente al rilevato – in sede giudiziale dal Tar - difetto di motivazione) nonché la verifica del rispetto dei presupposti applicativi al contesto fattuale aggiornato, non può assumerlo altrettanto in termini di automatica risarcibilità degli asseriti danni.</h:div><h:div>7.4 Infatti, l’illegittimità accertata dalla sentenza 1954 del 2015 non può da sola sostenere, nei termini di principio predetti, la sussistenza dell’elemento soggettivo. Piuttosto, nella specie assumono rilievo preminente, in termini di scusabilità, gli elementi sin qui richiamati: erronea indicazione del Tar e realizzazione di interventi difformi, di particolare rilievo nel contesto culturale in oggetto.</h:div><h:div>A quest’ultimo proposito, la stessa norma applicata da questa sezione, l’art. 21 d.lgs. 42 cit., statuisce al comma 5 che “<corsivo>5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione</corsivo>”.</h:div><h:div>7.5 La rilevanza primaria della finalità di tutela culturale impone tale verifica, quale che sia la ragione del tempo trascorso. A maggior ragione allorquando, come nel caso di specie (cfr. anche sentenza penale n. 71 del 2009 cit.), risultino essere stati compiuti, nelle more, lavori in difformità.</h:div><h:div>Al riguardo, pur apprezzando gli elementi evidenziati dalla difesa appellata per cui il Petrucelli, in parte qua aveva posto riparo mediante un tempestivo ripristino dello stato dei luoghi (con conseguente riconoscimento specifico della circostanza attenuante di cui all’art 62 n. 6 c.p.), sul versante fattuale e di rilevanza a fini risarcitori, gli elementi accertati e la condanna per i reati predetti confermano la realizzazione di opere difformi che l’interessato ha ammesso e riparato. In ogni caso, il contesto culturale impone un adeguato approfondimento continuo delle opere, rendendo altresì di particolare rilevanza e gravità la difformità, non a caso soggetta ad autonome e specifiche ipotesi sanzionatorie.</h:div><h:div>8. Anche l’imputabilità dei danni lamentati non appare direttamente riferibile al comportamento della p.a.: sia in parte, derivando altresì dall’autonoma scelta del privato di non portare avanti l’opera; sia in generale – ed in termini dirimenti - per la tipologia di effetti della pronuncia di annullamento invocata a presupposto della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>8.1 In tale ottica, in linea di diritto per « danno ingiusto » risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3392).</h:div><h:div>8.2 Nella specie non emerge la diretta imputabilità dei danni agli atti annullati. Infatti, l’annullamento non comporta automaticamente il probabile rilascio del titolo vantato ma solo la necessità di riesaminare, in via definitiva, la stessa istanza nel corretto contesto giuridico di riferimento storico artistico (sin dall’origine prospettato dalle stesse amministrazioni competenti e poi confermato dalla sentenza n. 1954 del 2015 di questa sezione) e in quello paesaggistico prospettato dalla decisione del Giudice di prime cure. </h:div><h:div>Viene meno, pertanto, anche il necessario elemento della sussistenza, in termini quantomeno probabili, del bene della vita auspicato da parte istante. Infatti, conseguenza primaria della sentenza predetta è il riesame della fattispecie alla luce della corretta; il potere non si è consumato, dovendo piuttosto essere esercitato sulla scorta della corretta qualificazione. Ciò in specie anche dalla stessa sentenza del Tar – confermata in parte qua dalla decisione n. 1854 cit. –, in quanto il vizio accolto di difetto di motivazione della valutazione della Soprintendenza comportava l’onere di riesame di un potere che restava comunque, per propria natura intrinseca, di carattere discrezionale.</h:div><h:div>8.3 È comprensibile la astratta frustrazione delle aspirazioni del privato a fronte del tempo trascorso dall’originaria istanza; peraltro nel caso di specie all’evolvere della complessa fattispecie ha contribuito, in termini rilevanti, lo stesso comportamento del privato che, una volta ottenuta l’originaria autorizzazione, ha avviato lavori riconosciuti come parzialmente abusivi anche in sede giudiziaria penale. </h:div><h:div>Tale elemento, ai fini di causa, non può che assumere rilievo ai sensi e per gli effetti del principio di cui all’art. 1227 comma 1 c.c. (a mente del quale “<corsivo>Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate</corsivo>”) nonché di cui all’art. 30 comma 3 cod proc amm (a mente del quale “<corsivo>Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti</corsivo>”).</h:div><h:div>8.4 Inoltre, la gravità di tale elemento assume specifica rilevanza in relazione al contesto culturale in esame, cui la normativa ed i connessi poteri affidati alle amministrazioni coinvolte evidenziano la necessità di un puntuale rispetto di ogni elemento assentito, con conseguente maggiore gravità di ogni difformità, in quanto lesiva di una pluralità di interessi di rilievo anche costituzionale (tutelati dalla disciplina di rilievo storico artistico).</h:div><h:div>In linea generale, va ribadito che il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, specie laddove come nel caso di specie si invochi il mancato guadagno di quanto si sarebbe inteso realizzare con il tempestivo esito positivo del procedimento, non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338). Nel caso di specie manca la dimostrazione della effettiva spettanza del bene vantato; se da un lato la pronuncia impugnata non ha approfondito il punto, dando per accertata la colpevolezza del comportamento della p.a. e per presupposto il nesso di causalità, da un altro lato ciò che appare carente è proprio la diretta riferibilità dei danni lamentati ai provvedimenti annullati e, soprattutto, la effettiva spettanza del bene della vita vantato.</h:div><h:div>All’esito dell’annullamento degli atti, conseguente alla sentenza 1954 cit., occorreva in ogni caso un passaggio procedimentale dinanzi agli organi anche statali, preposti alla tutela del bene vincolato: sia perché l’originario parere favorevole andava contestualizzato alle sopravvenienze, sia per il diretto effetto annullatorio di un atto negativo, cui in generale consegue, come primaria conseguenza, la necessità per la p.a. di riesaminare la fattispecie prescindendo dagli elementi di accertata illegittimità. Ciò in particolare laddove alla p.a. sia affidato, come nel caso di specie, un potere discrezionale, non certo vincolato, teso alla tutela dei primari interessi culturali predetti; nonché laddove il vizio accertato sia, come nella specie, di carattere procedimentale (peraltro derivante dalla stessa indicazione giudiziale) e di difetto di motivazione del nuovo parere.</h:div><h:div>9. Dall’analisi della documentazione in atti e degli elementi rilevanti, ai fini risarcitori, va pertanto esclusa la sussistenza dei presupposti indicati dalla sentenza impugnata. </h:div><h:div>9.1 In generale, l’azione di risarcimento, conseguente all' annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo, implica la valutazione dell’elemento psicologico della colpa, alla luce dei vizi che inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all'Amministrazione, secondo l’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo amministrativo nonché delle condizioni concrete in cui ha operato la Pubblica amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della pronuncia del giudice della legittimità (cfr. ad es.  Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 586).</h:div><h:div>9.2 Nella specie l’imputabilità dei danni evocati dipende in via diretta anche da diversi e concorrenti fattori, nei termini predetti, con particolare riferimento alla stessa indicazione del Tar nella originaria pronuncia, nonché agli accertati lavori difformi.</h:div><h:div>Il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento illegittimo, inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione; nella specie il danno deriva da un complesso di cause in rilevante parte diverse dai provvedimenti annullati; questi ultimi, oltre ad essere stati in parte adottati su indicazione del Tar ovvero in conseguenza di lavori in parte abusivi, non appaiono legati ai danni prospettati dall’invocato diretto nesso di causalità, oltre che non accompagnati dal presupposto della effettiva spettanza del bene della vita.</h:div><h:div>9.3 In definitiva, il rivivere di un parere favorevole reso in origine rispetto ad opere poi diversamente avviate, nonché l’annullamento di atti adottati dalla p.a. incolpata sulla scorta della indicazione giudiziale del giudice amministrativo, escludono la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria: sia in termini di elemento soggettivo della colpa, sia di diretta imputabilità dei danni paventati alla p.a. intesa come apparato.</h:div><h:div>10. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti sono fondati e vanno accolti; per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, va respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Limotta</h:div><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>