<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190857920200529010203970" descrizione="" gruppo="20190857920200529010203970" modifica="7/15/2020 4:02:10 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Piercamillo Davigo" versione="8" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="08579"/><fascicolo anno="2020" n="04584"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190857920200529010203970.xml</file><wordfile>20190857920200529010203970.docm</wordfile><ricorso NRG="201908579">201908579\201908579.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201908579\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>15/07/2020 16:02:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Perotti</firma><data>03/06/2020 18:04:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  Sezione Prima, 24 luglio 2019, n. 9940, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8579 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Davigo Piercamillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Falso, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale G. Marconi, n. 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della giustizia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Consiglio Superiore della Magistratura - CSM, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Carcano Domenico, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 – tenuta con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale – il Cons. Valerio Perotti e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Il Consiglio Superiore della Magistratura (d’ora in avanti anche solo CSM) nella seduta del 21 febbraio 2018, esaminando le proposte formulate dalla competente Commissione consiliare (proposta A, a favore del dott. Domenico Carcano, e proposta B, in favore del dott. Piercamillo Davigo) per il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Presidente aggiunto della Corte di</h:div><h:div>cassazione, approvava la proposta A e deliberava la nomina del dott. Domenico Carcano, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, a Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori di legittimità. </h:div><h:div>2. Il dott. Pierluigi Davigo impugnava detta delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, lamentandone l’illegittimità alla stregua di due articolati motivi.</h:div><h:div>Con il primo motivo, rubricato “<corsivo>Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 12, commi 11 e 12, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e delle disposizioni contenute nel TU sulla dirigenza giudiziaria, per eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti”, </corsivo>egli sosteneva innanzitutto che il provvedimento impugnato non aveva ricostruito correttamente la sua carriera, avendo omesso l’adeguata considerazione di circostanze rilevanti o comunque riferendole in maniera errata. In particolare, quanto al parametro del merito, a suo avviso non era stato attribuito il giusto rilievo alla continuità dell’attività giurisdizionale da lui svolta e non erano stati pienamente considerati gli eccellenti risultati che aveva conseguito nel corso della carriera, i quali manifestavano indiscutibilmente la particolare idoneità a ricoprire l’ufficio in questione; inoltre, in violazione dell’art. 21, lett. b), del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, non era stata attribuita la dovuta rilevanza alla sua assegnazione alle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione fin dal 14 febbraio 2012.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente era pertanto mancata un’oggettiva analisi dei risultati da lui conseguiti e di quelli raggiunti dal controinteressato dott. Carcamo, così come era stata inadeguata la complessiva analisi del merito, valutazione che risultava sganciata dai dati concreti risultanti dalle diverse relazioni del Consiglio giudiziario e dei capi degli uffici giudiziari, pur presenti agli atti.</h:div><h:div>Le delineati omissioni e lacune integravano – a suo avviso - la violazione dell’art. 26 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, che impone un’analisi completa e puntuale dei profili dei candidati posti in comparazione per l’attribuzione di incarichi direttivi.</h:div><h:div>Ulteriori carenze istruttorie e motivazionali avevano riguardato l’analisi e la valutazione dei requisiti attitudinali, essendo mancata la giusta considerazione degli eccellenti risultati qualitativi e quantitativi da lui conseguiti nei diversi uffici ricoperti, della sua attività scientifica, della partecipazione a numerosi corsi – organizzati dal CSM prima e dalla Scuola superiore della magistratura poi – anche in qualità di relatore, oltre a diversi incarichi di docenza ed alla partecipazione ad incontri internazionali.</h:div><h:div>Infine, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento impugnato non risultava  adeguatamente motivato circa la ritenuta maggior completezza e varietà del profilo del candidato prescelto, quella valutazione non essendo suffragata da obiettivi dati di fatto; identica carenza motivazionale inficiava la apodittica valorizzazione delle esperienze professionali maturate dal controinteressato in posizione di fuori ruolo.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, lamentando “<corsivo>Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell’art. 24, comma 3, TU sulla dirigenza giudiziaria”, </corsivo>il ricorrente evidenziava che in ogni caso, anche a voler ritenere equivalenti i profili dei due candidati, l’incarico gli sarebbe dovuto essere attribuito in base al criterio dell’anzianità.</h:div><h:div>3. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava il d.P.R. in data 21 febbraio 2018 (pubblicato in G.U del 30 aprile 2018) di recepimento della delibera del CSM, avverso il quale il ricorrente appuntava motivi costituenti riproposizione o sviluppo di quelli già articolati col ricorso principale.</h:div><h:div>4. Il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura resistevano al ricorso, chiedendone il rigetto insieme ai motivi aggiunti; il Ministero della giustizia eccepiva preliminarmente anche la propria carenza di legittimazione passiva.</h:div><h:div>5. Con la sentenza segnata in epigrafe il tribunale adito ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti osservando che, ancorché la rilevanza degli indicatori specifici imponga una particolare accuratezza istruttoria, tale da rendere necessari, per un verso, l’effettiva considerazione dei requisiti attitudinali degli aspiranti, con esclusione di qualsiasi automatismo, e, per altro verso, il rafforzamento dell’onere motivazionale, ciò non implica una forma analitica di argomentazione, “<corsivo>comportando la nuova disciplina consiliare soltanto un particolare onere di completezza argomentativa, che, anche con l’utilizzo di formule sintetiche, faccia emergere gli snodi fondanti dell’operato giudizio di prevalenza</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, secondo il tribunale, entrambe le prescrizioni stabilite dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria (completezza dell’esame degli indicatori attitudinali e corrispondente parametrazione dell’onere motivazionale) erano state rispettate, avendo il provvedimento impugnato dato puntualmente conto, tra l’altro, quanto al ricorrente, sia del possesso del requisito attitudinale specifico di cui all’art. 21, comma 1, lett. b, del <corsivo>Testo unico</corsivo>, sia dei significativi risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni precedentemente svolte.</h:div><h:div>Pertanto “<corsivo>in assenza di richiami a dati numerici o statistici, il giudizio di preferenza in favore del controinteressato non è affatto apodittico, richiamando la delibera, oltre ai vari incarichi da questi ricoperti, anche i risultati conseguiti nello svolgimento dei medesimi, diffusamente descritti nella prima parte della delibera, dedicata alla descrizione della figura del magistrato proposto, e sinteticamente richiamati nella seconda parte del provvedimento, relativa alle ragioni di comparazione con i diversi aspiranti</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Il dott. Davigo ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia per:</h:div><h:div>1) <corsivo>Erronea valutazione dei presupposti fondanti la motivazione. Error in iudicando. Erronea valutazione delle risultanze documentali istruttorie. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 12, commi 11 e 12, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e delle disposizioni contenute nel T.U. sulla dirigenza giudiziaria, per eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione ed incongruente valutazione del parametro specifico dettato dall’art. 21 lett. b) del T.U. sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>. </h:div><h:div>2) <corsivo>Error in udicando. Violazione e falsa applicazione degli art. 12 d.lgs. n. 160/2006, 11 e 21 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>.</h:div><h:div>3) <corsivo>Error in iudicando ed errore nei presupposti fondanti la decisione con riferimento alle pubblicazioni scientifiche</corsivo>.</h:div><h:div>4) <corsivo>Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell’art. 24, comma 3, T.U. sulla dirigenza</corsivo>.</h:div><h:div>L’appellante ha poi ribadito l’attualità e la persistenza del proprio interesse alla decisione del gravame.</h:div><h:div>7. Il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura hanno resistito al gravame, deducendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>8. Le parti hanno illustrato e precisato con apposite memorie le proprie tesi difensive ed all’udienza del 28 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, senza discussione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>9. E’ opportuno rammentare, quanto al sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti del CSM di conferimento degli uffici direttivi (e semidirettivi giudiziari), che è principio consolidato che il CSM, organo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105 Cost.) per garanzia dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, è titolare di un’ampia discrezionalità, il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per  irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 9 gennaio 2020, n. 192; 3 gennaio 2019, n. 71; 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933).</h:div><h:div>Il giudice amministrativo non può infatti valutare l’opportunità o la convenienza del provvedimento dell’organo di governo autonomo della magistratura, non essendo ammissibile, pena la stessa violazione del principio di separazione dei poteri, che il sindacato giurisdizionale si sostanzi in una sostituzione della volontà del giudice a quella dell’amministrazione, ciò dando luogo ad un sindacato di merito (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3383).</h:div><h:div>9.1. Fermo l’ampio margine di apprezzamento discrezionale di cui questi provvedimenti sono espressione e fermo che i giudizi di prevalenza formulati dal CSM in tema di incarichi direttivi devono essere adeguatamente motivati, dovendo emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari individuati al fine di collegare la pienezza della conoscenza dei profili dei candidati ad una valutazione e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2020, n. 1450; 9 gennaio 2020, n. 195; IV, 11 febbraio 2016, n.607), il sindacato del giudice amministrativo deve conseguentemente restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione, senza poter sfociare in una diretta “non condivisibilità” della valutazione stessa.</h:div><h:div>E’ stato così sottolineato che il giudice amministrativo incorre nel vizio di eccesso di potere giurisdizionale allorché nei confronti dei provvedimenti del CSM in materia di incarichi direttivi (o semidirettivi) operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera, anziché svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere attraverso le figure sintomatiche della motivazione insufficiente, del difetto di istruttoria, del travisamento di fatto (Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4977; 6 settembre 2017, n. 4220); ben potendo, al contrario, il giudice amministrativo annullare una deliberazione del CSM per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass. SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).</h:div><h:div>In definitiva è stato evidenziato che i provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal CSM possono essere sindacati ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, in quanto la posizione costituzionale dell’organo di autogoverno non permette di escludere la sua azione dall’ordinario regime di controllo valevole per tutta l’attività amministrativa, così che il giudizio di legittimità su tali atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica della loro conformità a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina l’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell’illogicità, dell’irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione o istruttoria (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597; 14 maggio 2015, n. 2425).</h:div><h:div>Quanto in particolare all’obbligo di motivazione (il cui <corsivo>vulnus</corsivo> integra una violazione di legge, ex art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini ed il merito, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano l’accertamento della miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono a preferire uno di essi rispetto agli altri.</h:div><h:div>9.2. Tali consolidati principi devono avere applicazione anche nel caso in esame, in cui l’importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei loro <corsivo>curricula</corsivo> pretendono l’attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti della rispettiva carriera, anche attraverso la opportuna comparazione, ed impongono un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.</h:div><h:div>Ciò costituisce del resto attuazione del principio cardine cui deve essere ispirarsi l’organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione, stabilendo l’art. 97 Cost. che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, al fine di assicurare l’estraneità a ipotetici interessi particolari: il che si traduce, nel caso di conferimento di un incarico di vertice nella necessità di un obbligo particolare di motivazione, nel senso che si deve dare conto di quali siano i profili attitudinali e di merito di cui il candidato abbia esclusivo o maggior possesso rispetto agli altri candidati, ed in che modo tali profili siano idonei ad attribuire allo stesso prevalenza in quanto lo rendono più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.</h:div><h:div>10. Ciò premesso, passando all’esame del gravame si osserva quanto segue.</h:div><h:div>10.1. Con il primo motivo l’appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia di valutazione degli indicatori specifici per il conferimento degli uffici direttivi giudicanti di legittimità (di cui, in particolare, all’art. 21 del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015), finalizzati a valorizzare la specificità delle funzioni di legittimità e quindi a dare rilievo alle specifiche esperienze che in quella realtà possano essere maturate.</h:div><h:div>La sentenza ha ritenuto infondato il ricorso e i motivi aggiunti in quanto il possesso degli indicatori specifici - individuati dal nuovo <corsivo>Testo unico</corsivo> - non costituisce di per sé un requisito di legittimazione per l’accesso alle funzioni direttive giudicanti di legittimità, né determina l’automatica ed incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede (rispetto agli altri candidati).</h:div><h:div>L’appellante ha però evidenziato che le censure sollevate in primo grado riguardavano un profilo diverso da quello esaminato dal tribunale e in particolare un vizio di motivazione (con connesso eccesso di potere) per la mancata considerazione (in suo danno – ai fini della valutazione comparativa tra i candidati in scrutinio) di una nutrita serie (dettagliatamente individuata) di elementi rilevanti quali indicatori generici delle attitudini e del merito; così che la motivazione della sentenza impugnata si risolverebbe risolta in una mera petizione di principio, senza neppure chiarire in quale punto della delibera del CSM sarebbero state indicate le ragioni concrete e specifiche della maggiore attitudine generale ovvero del particolare merito del candidato prescelto.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>10.1.1.  L’appellante ha innanzitutto contestato, quanto al parametro del merito, che l’impugnata delibera del CSM non avrebbe dato rilievo alla continuità dell’attività giurisdizionale svolta, né avrebbe considerato gli eccellenti risultati conseguiti nel corso della carriera, che avrebbero manifestato indiscutibilmente la sua particolare idoneità a ricoprire l’incarico in questione.</h:div><h:div>Ha poi aggiunto che la delibera del CSM sarebbe stata carente anche in ordine all’analisi dei requisiti attitudinali, avendo omesso di considerare, con riferimento agli indicatori generali posseduti, gli eccellenti risultati qualitativi e quantitativi che egli aveva conseguito nei vari uffici ricoperti, la sua attività scientifica, la partecipazione a numerosi corsi, organizzati dal CSM prima e dalla Scuola superiore della magistratura poi, anche in qualità di relatore, i diversi incarichi di docenza e la partecipazione a numerosi incontri internazionali.</h:div><h:div>Ha ancora evidenziato che la delibera del CSM sarebbe stata apodittica quanto all’affermazione della superiore completezza e varietà del profilo del candidato prescento.</h:div><h:div>10.1.2. Nella predetta delibera del 21 febbraio 2018, riguardo alla posizione dell’appellante, si afferma che “<corsivo>Nel profilo professionale del dott. DAVIGO si ritrovano espressi ai massimi livelli i più pregnanti indicatori attitudinali.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Con riguardo agli indicatori generali, vale ribadire che il proposto ha maturato plurime esperienze giudiziarie, brillantemente svolte sia nel settore requirente (presso la Procura della Repubblica di Milano e, in applicazione, presso la Procura Generale della Corte di Appello di Milano) che in quello giudicante (in secondo grado ed in sede di legittimità).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Con riferimento agli indicatori specifici, assume rilievo il fatto che il dott. DAVIGO è approdato sin dal 28 giugno 2005 alla Corte di Cassazione, ove ha continuato a dare prova di tutte le sue eccezionali doti professionali che hanno sempre connotato il suo percorso professionale. Le competenze acquisite nelle funzioni di legittimità gli sono valse la nomina di componente delle Sezioni Unite penali fin dal 2012, dove anche in questo caso – come in tutti gli uffici in cui ha prestato servizio – si è lasciato apprezzare quale relatore in diversi e complessi procedimenti trattati dalle Sezioni Unite.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si è distinto, inoltre, per l’approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M., specialmente di quelle in materia tabellare (affinata con l'esperienza di componente del Consiglio Giudiziario di Milano), e di ogni aspetto concernente l’organizzazione degli uffici giudiziari, come attestato da tutti i pareri che hanno scandito la sua brillante carriera.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le attitudini organizzative del dott. DAVIGO si sono sempre espresse nell’esercizio dell’attività giudiziaria, nell’ambito della quale si è particolarmente distinto per l’eccellente capacità organizzativa dimostrata nella gestione del lavoro altrui, collaborando sempre attivamente con i dirigenti degli uffici in cui ha prestato sevizio, promuovendo, ove possibile e nei limiti delle risorse disponibili, modelli organizzativi nuovi per l'incremento dell’efficienza dell'ufficio stesso.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le competenze acquisite negli uffici di merito si sono espresse ai massimi livelli anche in sede di legittimità in occasione della direzione dei collegi della Corte di Cassazione, assunta stabilmente fin dal 2010, diversi anni prima, quindi, di prende possesso dell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nella direzione dei collegi ha dimostrato non solo impegno e spirito di sacrificio a fronte dell'elevatissimo numero di processi annualmente trattati, ma anche grande equilibrio, approfondita conoscenza degli atti, capacità direzione dell’udienza non comuni e capacità di soluzione di questioni complesse sia di natura processuale che organizzativa, come attestato dai dirigenti nei rapporti informativi in atti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il dott. DAVIGO gode, inoltre, di indiscusso prestigio all’interno della Corte di Cassazione, nonché della stima incondizionata di colleghi, del personale amministrativo e del foro, così come ne ha goduto in tutti gli uffici giudiziari in cui ha prestato servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>10.1.3. I primi rilievi che palesano un vizio di motivazione riguardano il profilo professionale dell’appellante. In effetti, al di là delle ripetute attestazioni di stima e di riconoscimento dell’eccellenza del servizio prestato in magistratura, dalla lettura del provvedimento impugnato in prime cure non è dato individuare una puntuale indicazione degli indicatori attitudinali e di merito riferibili alla figura dell’appellante, benché ciò costituisse un presupposto indispensabile – <corsivo>in primis</corsivo> sotto il profilo logico – per potersi motivatamente procedere ad un corretto giudizio comparativo tra i diversi candidati.</h:div><h:div>Solo in tal modo avrebbe infatti potuto essere garantita la puntuale verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali su cui si fonda la valutazione del CSM, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni, nonché la logicità stessa della valutazione, elementi tutti, che come si è avuto modo di rilevare in precedenza, devono caratterizzare anche l’azione dell’organo di governo autonomo della magistratura nell’esercizio del potere discrezionale di conferimento degli incarichi direttivi, tanto più quando si tratta dei massimi uffici (e senza che ciò possa essere considerato un <corsivo>vulnus</corsivo> all’ampio potere discrezionale di cui l’organo è titolare proprio per assicurare e garantire l’indipendenza della magistratura stessa).</h:div><h:div>L’esigenza di un puntuale ed analitico riscontro vale anzitutto per esigenze di ordine logico e di non contraddizione, laddove la ricordata deliberazione del CSM ha giustificato la scelta della prevalenza del dott. Carcano proprio “<corsivo>in ragione delle sue notevoli capacità organizzative, che appaiono più complete e di maggiore respiro rispetto a quelle conseguite dal dott. DAVIGO, per la qualità del suo lavoro giudiziario, per il prestigio delle sue pubblicazioni, per l’esperienza di collaborazione con un giudice costituzionale, per l’intensità della sua attività nel campo didattico e della formazione in genere</corsivo>”, conclusioni queste ultime suscettibili di risolversi in una mera petizione di principio, in quanto non suffragate da un puntuale e preciso giudizio comparativo.</h:div><h:div>Il difetto di un’effettiva e completa rilevazione comparata circa il profilo personale si riverbera poi, all’atto della successiva valutazione comparativa, in un trascinamento ed ampliamento del vizio della motivazione. Il che emerge nella precisa portata se si fa riferimento ai criteri generali che in autovincolo il CSM si era a suo tempo (2015) dato ai riguardi della dirigenza giudiziaria.</h:div><h:div>In realtà, infatti, come si è accennato, le doglianze del dott. Davigo fanno testuale riferimento a nominati parametri del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015 del CSM), sicché qui occorre identificare, riguardo alla <corsivo>valutazione comparativa</corsivo>, l’esatta portata di quei parametri in relazione al loro organico contesto, che a tale fine va ricostruito, e con riguardo all’alto ufficio che era a concorso, concentrando l’attenzione sugli elementi che assumono valore dirimente in relazione all’ufficio medesimo.</h:div><h:div>Così, inquadrando la questione nel sistema, che si presume coerente, del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, da un lato va considerato che alla luce dell’art. 26, comma primo, i complessivi profili professionali dei due candidati vanno messi a confronto mediante la concreta disamina degli <corsivo>indicatori specifici</corsivo> dell’art. 21 (stabiliti per gli uffici direttivi giudicanti di legittimità, tale essendo comunque quello in concorso e null’altro dicendone il Capo I, Sezione II), e tra questi in primo luogo quello della lett. <corsivo>a)</corsivo> («<corsivo>l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità, </corsivo>etc.»); da un altro va considerato che, avendo riguardo alla particolare posizione a concorso di presidente aggiunto della Corte di cassazione (funzione direttiva superiore giudicante di legittimità: cfr. art. 10, comma 15, d.lgs. 5 aprile 2006, n.160), la <corsivo>valutazione comparativa</corsivo> va comunque – e soprattutto, vista l’importanza e l’unicità dell’ufficio – finalizzata a preporvi «<corsivo>il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare</corsivo>» (art. 25). </h:div><h:div>Alla luce dunque delle previsioni in tema di valutazione comparativa degli artt. 25 (<corsivo>finalità</corsivo>) e 26 (<corsivo>valutazione comparativa delle attitudini</corsivo>) del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, e nel particolare silenzio dell’art. 34 per la funzione direttiva superiore giudicante di legittimità, le esperienze recenti e congruenti con l’ufficio domandato (cioè, per le ragioni dette: la ricordata «<corsivo>permanenza nelle funzioni di legittimità</corsivo>») emergevano come elemento di preminente considerazione. Del resto, per entrambi muovevano da ben tredici anni prima, vale a dire per un assai consistente arco della vita professionale. </h:div><h:div>Centrale era perciò il riferimento dell’art. 25 alle «<corsivo>esigenze funzionali da soddisfare</corsivo>», nella funzione propria della Corte di cassazione, vale a dire la funzione di nomofilachia (art. 65 dell’Ordinamento giudiziario, che demanda della Corte di cassazione di assicurare «<corsivo>l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge</corsivo>» nonché «<corsivo>l’unità del diritto obbiettivo nazionale</corsivo>»), di cui la figura del presidente aggiunto può essere preminente attore, potendogli competere di presiedere le Sezioni Unite civili o penali (ivi andando a partecipare alla funzione nomofilattica rinforzata dell’art. art. 374, terzo comma, Cod. proc. civ. o dell’art. 618 Cod. proc. pen.). In tema di attribuzione di funzioni direttive presso la Suprema Corte, recente giurisprudenza ha del resto sottolineato che “<corsivo>in relazione alla sua posizione di vertice nel sistema delle impugnazioni della giurisdizione ordinaria, la nomofilachia è compito precipuo dell’intera Corte di Cassazione […] nel quadro dell’articolato rilievo costituzionale che, in virtù dell’art. 111 Cost., tale funzione riveste</corsivo>” (Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220; cfr. anche 24 ottobre 2018, n. 6038; e, in ottemperanza, 14 febbraio 2018, n. 955). </h:div><h:div>Similmente dicasi, per un presidente titolare di sezione, per le restanti funzioni della Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, cui senz’altro partecipano i presidenti titolari di sezione, vale a dire per le questioni in tema di giurisdizione (art. 360, n. 1 e 362 Cod. proc. civ.) e alle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 24 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109).</h:div><h:div>Alla luce delle dette previsioni del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, nella <corsivo>valutazione comparativa</corsivo> né la posizione curricolare del dott. Davigo, né quella del dott. Carcano, presidenti di sezione della Corte di cassazione rispettivamente dal 30 maggio 2016 e dal 18 maggio 2016, alla data dell’impugnata delibera di <corsivo>Plenum</corsivo> del 21 febbraio 2018 raggiungevano un biennio di esercizio della funzione presidenziale: vale a dire, un periodo di consolidata maturazione di esperienza direttiva nelle funzioni di legittimità.</h:div><h:div>Nondimeno, si trattava di esperienze nomofilattiche entrambe ben significative e di elevato livello, tanto più se associate a quelle prima a lungo svolte nella funzione di consigliere della Corte di cassazione. Su tutto ciò occorre incentrarsi in ragione della ricordata caratterizzazione dell’ufficio <corsivo>ad quem</corsivo>. </h:div><h:div>Tra le due esperienze, per la valutazione comparativa delle attitudini, il profilo giurisdizionale del dott. Davigo con la partecipazione alle Sezioni Unite penali (dunque: alla ricordata funzione nomofilattica rinforzata) sin dal febbraio 2012 (rilevante come ulteriore <corsivo>indicatore specifico</corsivo> dell’attitudine direttiva in questione ai sensi del da lui invocato art. 21, lett. b), del <corsivo>Testo unico</corsivo>) conferiva al suo <corsivo>curriculum</corsivo> un profilo di intensità rinforzata riguardo alla nomofilachia, che si aggiungeva alla maggiore durata complessiva dell’effettivo svolgimento delle funzioni di consigliere della Corte di cassazione. </h:div><h:div>Il dott. Carcano invero era stato, immediatamente prima di quell’esperienza ministeriale, consigliere della Corte di cassazione dall’aprile 2005 e poi presidente di sezione dal 18 maggio 2016: vale a dire, con nomine temporalmente pressoché coincidenti con quelle del più anziano in carriera (di due anni) dott. Davigo; ma era stato in fuori ruolo, dal 27 maggio 2013 al 4 maggio 2015, capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, incarico anche questo infrabiennale, di nomina ministeriale <corsivo>intuitu personae</corsivo>, esterno alla giurisdizione, certo di assai elevato livello nell’esperienza giuridica e responsabilità, però – per quanto interessa l’ufficio qui <corsivo>ad quem</corsivo> - non assimilabile alla giurisdizione né soprattutto alla funzione nomofilattica (anzi, a ben vedere, concettualmente ad essa asimmetrico, posto che l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia opera essenzialmente nella posizione delle leggi e non già per la loro esatta lettura: cfr. art. 7 d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315). </h:div><h:div>Ne viene, in ragione della congruenza – in rispetto ai principi costituzionali di ragionevolezza e buona amministrazione: artt. 3 e 97 Cost. – che merito e attitudini debbono avere riguardo alle funzioni dell’ufficio a concorso, che ciò che rileva soprattutto era l’esperienza nelle funzioni di legittimità e nomofilachia: dove l’esperienza del dott. Davigo era maggiore perché egli era stato assegnato alle Sezioni Unite penali già da consigliere nel 2012, e la sua esperienza nomofilattica aveva avuto una durata complessiva superiore di due anni (quelli del detto biennio 2013-15) a quella del dott. Carcano (all’epoca nel detto incarico ministeriale). Tale «<corsivo>esperienza ordinamentale al di fuori dell’attività giudiziaria</corsivo>» del dott. Carcano, pur di suo importante e rilevante per il combinato disposto degli artt. 26, comma 4, e 13, comma 1, quale «<corsivo>ulteriore elemento costitutivo del giudizio attitudinale</corsivo>», per prestigiosa e significativa che sia recede, proprio per la sua ulteriorità, rispetto alla prioritaria valutazione dell’incidenza e della durata dell’esperienza nomofilattica, a causa della congruenza di questa, <corsivo>ex</corsivo> art. 25, con l’ufficio in concorso. In concreto, questi elementi di maggior incidenza e durata nella nomofilachia del dott. Davigo andavano rapportati alla previsione dell’art. 25 circa l’individuazione del «<corsivo>candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare</corsivo>». </h:div><h:div>Tuttavia non risulta dagli atti né giustificazione né motivazione dell’opposta scelta, compiuta in concreto dal C.S.M. in tacita deroga al <corsivo>Testo Unico</corsivo>, pur eccezionalmente possibile vista la natura di questo. Invero, per consolidata giurisprudenza, le previsioni del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> compongono non un atto regolamentare ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del C.S.M. a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge: sicché un discostamento dalle sue previsioni, per la pari ordinazione dell’atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato (v. da ultimo Cons. Stato, V, 14 maggio 2020, n. 3047; V, 19 maggio 2020, n. 3171; V, 21 maggio 2020, n. 3213). Vi è dunque un chiaro difetto di motivazione.</h:div><h:div>10.1.4. Quanto testé rilevato appare già dirimente. Ma oltre tutto ciò, va anche considerato che per le ragioni prima esposte l’obbligo di motivazione imposto dalla legge - da considerarsi particolare nel caso di specie per la natura preminente dell’incarico – non risulta adeguatamente soddisfatto nemmeno se si ha riguardo alla comparazione dei profili personali per l’intero arco delle vite professionali: ciò in quanto ai fini del conferimento già solo degli ordinari incarichi direttivi e semi-direttivi occorre un motivato raffronto dinamico tra le diverse esperienze professionali dei candidati in competizione, raffronto che, tanto più per l’eccellenza dei candidati in scrutinio e dell’ufficio da conferire nel caso di specie – non può ridursi alla mera elencazione statica, per quanto dettagliata, degli elementi astrattamente idonei ad integrare gli indicatori attitudinali e del merito.</h:div><h:div>Avrebbe invece dovuto tenersi conto del fondamentale criterio per cui – trattandosi di valutazione comparativa – quanto maggiore è il rilievo istituzionale dell’incarico messo a concorso, tanto più pregnante, puntuale, approfondita e precisa dev’essere la motivazione a supporto del provvedimento di nomina.</h:div><h:div>10. 2. Con il secondo motivo di appello l’interessato ha evidenziato l’erroneità della sentenza impugnata per aver avallato – riconoscendo la correttezza, sotto il profilo della legittimità, del giudizio comparativo compiuto dal CSM – la sostanziale valutazione di sottordinazione dell’indicatore specifico dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità (svolte dall’appellante) rispetto allo svolgimento dell’incarico di vice direttore dell’Ufficio del Massimario (ricoperto per un certo periodo di tempo dal dott. Carcano). </h:div><h:div>Tale questione, sotto il profilo del vizio di motivazione, era stata introdotta anche nel precedente motivo di appello, laddove era stata dedotta l’impossibilità di comprendere le ragioni per le quali  l’incarico di vice direttore del Massimario era prevalente rispetto all’indicatore specifico previsto dall’art. 21, comma I lett. b) del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div><h:div>Sotto altro concorrente profilo l’appellante ha contestato anche  l’impropria equiparazione delle funzioni di merito di magistrato di appello presso l’ufficio del Massimario e del Ruolo, svolte dal dott. Carcano per quasi cinque anni, con quelle di legittimità, che sarebbero state svolte “<corsivo>solo part time in applicazione a sezioni penali «a scartamento ridotto» dal settembre 2001, unitamente alla diversa attività di Vice Direttore del ramo penale del detto Ufficio del massimario e del ruolo</corsivo>”.</h:div><h:div>Ancora, sempre secondo la prospettazione dell’appellante, la sentenza impugnata non avrebbe attribuito alcuna rilevanza al mancato possesso, da parte del dott. Carcano, del requisito della partecipazione alle Sezioni unite, in violazione dei principi di cui al già richiamato art. 21, comma 1 lett. b), del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div><h:div>Né sarebbe stara considerata l’esperienza ordinamentale che aveva maturato presso il Consiglio giudiziario di Milano, pur integrando la stessa un indicatore generale espressamente previsto dall’art. 11 del <corsivo>Testo umico</corsivo>; altrettanto erroneamente ed immotivatamente il tribunale  avrebbe ritenuto attinenti allo svolgimento delle funzioni giudiziarie – ai fini dell’attribuzione dell’incarico di cui trattasi – le esperienze maturate dal controinteressato nello svolgimento di incarichi esterni, al punto da renderle prevalenti rispetto all’ininterrotta svolgimento della funzione giurisdizionale da parte dell’appellante.</h:div><h:div>Anche questo motivo, per quanto dirimenti siano già le ragioni sopra svolte in relazione alla funzione di legittimità e nomofilachia, merita favorevole considerazione.</h:div><h:div>10.2.1. Va infatti confermato il principio (da ultimo, Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786, richiamato sia nella sentenza impugnata che da parte appellante) secondo cui, sebbene il possesso degli indicatori specifici non costituisca un requisito di legittimazione per l’accesso alle funzioni giudicanti direttive, né comporti l’automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede, la presenza degli stessi assume uno “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” nel giudizio comparativo tra i diversi aspiranti, il che implica che la valutazione del CSM non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto.</h:div><h:div>10.2.2. Nel caso di specie, avendo l’organo di governo autonomo ritenuto di poter “controbilanciare” il possesso, da parte del dott. Davigo, dell’indicatore specifico dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità (ed in particolare la sua partecipazione anche alle Sezioni unite) con l’applicazione del dott. Carcano all’Ufficio del Massimario, la relativa delibera avrebbe dovuto indicare, in modo puntuale, le ragioni che in concreto avevo condotto a ritenere più rilevanti le specifiche funzioni svolte dal secondo in relazione all’incarico da assegnare.</h:div><h:div>Ciò fermo restando quanto già sopra rilevato circa il primario rilievo delle funzioni di legittimità (e particolarmente se svolte al livello delle Sezioni Unite), nel cui ambito non rientra l’Ufficio del Massimario, ufficio che rispetto a quelle ha comunque solo una funzione strumentale di studio e informazione, dunque accessoria. Il che dà conto dell’incongruenza, alla luce del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, dell’indebita equiparazione tra questo e quelle, operata dal CSM: e addirittura invertendo nelle conclusioni l’importanza del rapporto tra il livello più elevato della nomofilachia (le Sezioni Unite) e quella, pur importante e assai utile, attività strumentale di documentazione.</h:div><h:div>In estrema sintesi, anche a tutto per ipotesi concedere, il CSM non avrebbe potuto astenersi dall’enunciare ed indicare in modo preciso quali fossero le ragioni (in punto di fatto e di diritto) che l’avevano condotto a così innovative conclusioni.</h:div><h:div>Ciò tanto più ove di consideri che il dott. Carcano era stato applicato all’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (dal 15 marzo 2001 al 6 aprile 2005) solo in qualità di consigliere di Corte d’appello e, dunque, ad un livello di professionalità inferiore a quello dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità, cui invece si riferisce l’indicatore specifico in questione.</h:div><h:div>Sicché l’inversione del rapporto che si è rilevata giunge al paradosso di ritenere professionalmente più pregnante, ai fini dell’assegnazione del posto di presidente aggiunto, l’aver partecipato all’attività del Massimario da consigliere d’appello piuttosto che l’aver partecipato alle Sezioni Unite penali.</h:div><h:div>Al riguardo va ricordato che l’art. 10 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>) distingue tre categorie di incarichi direttivi: 1) direttivi giudicanti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione) e direttivi requirenti di legittimità (avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione); 2) direttivi superiori giudicanti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque) direttivi superiori requirenti di legittimità (Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); 3) direttivi apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della Corte di cassazione) direttivi apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione).</h:div><h:div>A sua volta, il vigente <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (<corsivo>ratione temporis </corsivo>applicabile anche alla vicenda qui controversa) individua all’art. 21, quali specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità: a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle Sezioni unite; c) l’esperienza maturata all’ufficio spoglio;</h:div><h:div>d) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi.</h:div><h:div>10.2.3. Ciò precisato, si rileva che la valutazione comparativa tra il dott. Carcano ed il dott. Davigo risulta svolta nei seguenti termini: </h:div><h:div>“<corsivo>La sua figura, in particolare, si lascia preferire rispetto a quella del candidato qui in comparazione soprattutto sul piano organizzativo e su quello delle competenze ordinamentali, conseguite anche nel corso delle esperienze fuori ruolo presso il Consiglio Superiore e il Ministero della Giustizia, oltre che nello svolgimento dell’incarico di vice direttore del Massimario e di Presidente di sezione della Corte.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La prevalenza del dott. CARCANO, infatti, trova ulteriore ragion d’essere nell’esperienza maturata presso il Massimario della Suprema Corte, con responsabilità crescenti di coordinatore del settore penale e Vice direttore per il settore penale. Questi incarichi sono stati contemporanei alla partecipazione alle udienze quale Consigliere della VI Sezione penale e consistevano nella responsabilità del servizio penale, coordinando e verificando la selezioni delle sentenze da massimare e la predisposizioni di relazioni di contrasto, di novità legislative e delle relazioni sui ricorsi trattati dalle Sezioni Unite penali</corsivo>”.</h:div><h:div>“<corsivo>La valutazione integrata e complessiva di questi elementi</corsivo>”, conclude il Consiglio Superiore della Magistratura, “<corsivo>dimostra che il dott. CRACANO ha una più ampia e completa conoscenza dei meccanismi che regolano la Corte di legittimità, conducendo a preferire il profilo del dott.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>CARCANO rispetto a quello del dott. DAVIGO</corsivo>”.</h:div><h:div>Risulta pertanto che, in violazione del pregnante e specifico onere motivazionale di cui si è detto, nessun effettivo o adeguato rilievo – al di là del richiamo formale di detta circostanza – è stato in realtà attribuito, in rapporto comparativo alle funzioni dell’Ufficio del Massimario, all’indicatore specifico dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ed – in particolare – della partecipazione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (tanto più in qualità di relatore di “<corsivo>diversi e complessi procedimenti</corsivo>”), laddove – sempre a tutto concedere – il CSM avrebbe invece dovuto chiarire per quali effettive ragioni lo svolgimento dell’attività – in sé, di carattere eminentemente intellettuale e scientifico – di coordinamento e verifica della selezione delle sentenze da massimare e “<corsivo>la predisposizioni di relazioni di contrasto, di novità legislative e delle relazioni sui ricorsi trattati dalle Sezioni Unite penali</corsivo>” avrebbe comportato “<corsivo>una più ampia e completa conoscenza dei meccanismi che regolano la Corte di legittimità</corsivo>”, strumentale e decisiva ai fini dell’attribuzione delle particolari funzioni di Presidente aggiunto della Corte di cassazione.</h:div><h:div>D’altro canto il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> stabilisce tra gli indicatori attitudinali una gerarchia a favore di quelli specifici, relativi all'ufficio direttivo da ricoprire che il CSM non può immotivatamente sovvertire in occasione del giudizio comparativo per il conferimento del relativo incarico (Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6137).</h:div><h:div>Tale onere motivazionale ancor più era evidente ove si consideri l’ulteriore passaggio della delibera impugnata (par. 4, pag. 16), secondo cui “<corsivo>la preferenza espressa per il dott. Domenico Carcano, in primo luogo, si fonda sul notevole periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità, da cui si desume che egli ha piena conoscenza delle esigenze organizzative della Corte. In particolare, l’interessato, è stato destinato dal 15.03.2001, con funzioni di magistrato di appello, all’ufficio del Massimario e del Ruolo e, con decreto del Primo Presidente del settembre 2001, è stato assegnato a svolgere funzioni di legittimità come consigliere presso la Sesta sezione penale. All’interno del Massimario, come già evidenziato, ha svolto funzioni dirigenziali ed in particolare quelle di Vice Direttore. Nominato Consigliere, ha svolto dal 7 aprile 2005 le relative funzioni presso la Sesta sezione penale, sino al collocamento collocazione fuori ruolo (destinato al Ministero della giustizia in qualità di Capo dell’ufficio legislativo) nel maggio 2013. Rientrato in ruolo, in data 4 maggio 2015 è stato assegnato con funzioni di consigliere alla Sesta Sezione penale. Nominato Presidente di sezione il 18 maggio 2016, è stato assegnato con tali funzioni alla Sesta sezione penale e co-assegnato prima alla Terza Sezione penale (dal 2 settembre al 31 dicembre 2016) e successivamente alla Prima Sezione penale (dal 3 febbraio 2017 a tutt'oggi)</corsivo>”.</h:div><h:div>Come sopra dettagliatamente detto, risulta infatti dagli atti che per entrambi i candidati Carcano e Davigo il periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità decorreva dal 2005, laddove fin dal 2012 il solo dott. Davigo era divenuto componente delle Sezioni Unite penali; peraltro, per effetto di un periodo di collocamento fuori ruolo, il dott. Carcano aveva in realtà svolto le funzioni di legittimità per un periodo più breve rispetto all’odierno appellante di circa un biennio.</h:div><h:div>Nemmeno, sotto ulteriore ma concorrente profilo, come già detto poteva rilevare, ai fini dell’attribuzione di un titolo di preferenza nell’assegnazione dell’incarico, lo svolgimento di pur rilevanti incarichi istituzionali fuori ruolo (quali, nel caso del dott. Carcamo, quello di capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia dal 27 maggio 2013 al 4 maggio 2015), dovendosi concludere, alla luce del combinato disposto dei commi 10 ed 11 dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, che le eventuali esperienze lavorative svolte al di fuori del servizio in magistratura non rilevino ai fini del giudizio per l’attribuzione delle funzioni direttive superiori di legittimità (tali esperienze dovendosi ricondurre all’inciso “<corsivo>ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva</corsivo>”, testualmente valevole solo per le funzioni semi-direttive e direttive di primo e secondo grado).</h:div><h:div>10.3. La fondatezza, nei sensi delineati, dei primi due motivi di appello assorbe le questioni dedotte con gli altri motivi di gravame, attinenti – il terzo – le presunte contraddizioni della sentenza impugnata circa la rilevanza delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini dell’incarico in questione e – il quarto – la rilevanza del criterio (residuale) dell’anzianità nel ruolo.</h:div><h:div>11. Conclusivamente alla luce delle osservazioni svolte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, devono essere accolti il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annullati gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Deve riaffermarsi il principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza sopra ricordato, che l’annullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dall’esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare, nel caso di specie di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece l’obbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l’annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri.</h:div><h:div>Circa l’efficacia nel tempo del presente annullamento, modulabile dal giudice amministrativo (cfr. ad es. Cons. Stato, VI, 9 marzo 2011, n. 1488; VI, 10 maggio 2011, n. 2755; VI, 13 giugno 2013, n. 3302, per cui <corsivo>factum infectum fieri nequit</corsivo> e l’efficacia retroattiva dell’annullamento non può rimuovere tutti gli effetti ormai già prodotti dall’atto annullato; VI, 3 ottobre 2017, n. 4595; 3 dicembre 2018, n. 6858), considerato che il qui quasi contestuale – 10 giugno 2020 – collocamento a riposo per limiti di età dell’appellato gli è di ostacolo al partecipare utilmente al rinnovando giudizio comparativo circa l’accertato e dirimente vizio di motivazione e, dunque, lo priva asimmetricamente di <corsivo>chances</corsivo> riguardo all’effetto ripristinatorio della sentenza, equitativamente valgono i principi generali di cui l’art. 2126 Cod. civ. è una espressione: perciò restano salvi gli effetti <corsivo>medio tempore</corsivo> prodotti dagli impugnati atti, tra cui quelli sul trattamento economico percepito e la quantificazione dei provvedimenti accessori o consequenziali, a muovere dal trattamento di fine servizio.</h:div><h:div>La particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado e annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Perotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>