<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190802120230525125716402" descrizione="" gruppo="20190802120230525125716402" modifica="08/06/2023 19:02:28" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Adriana Falconieri" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="08021"/><fascicolo anno="2023" n="05735"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190802120230525125716402.xml</file><wordfile>20190802120230525125716402.docm</wordfile><ricorso NRG="201908021">201908021\201908021.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Hadrian Simonetti</firma><data>08/06/2023 16:24:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Thomas Mathà</firma><data>31/05/2023 10:17:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 1384/2019, resa tra le parti, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 630 del 13.12.2013 (notificato il 20.1.2014), con il quale il Dirigente dell'area funzionale 2° - sviluppo e</h:div><h:div>pianificazione del territorio - ambiente del Comune di Nardò le ha ordinato di demolire i manufatti realizzati in località Torre Mozza, sul lotto di sua proprietà, in catasto al fg. 125, ptc. 550, come rilevate dalla Polizia Locale con il verbale n. 1 del 7.2.2006, nonché di ogni altro atto connesso,</h:div><h:div>presupposto e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8021 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Adriana Falconieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Nardò, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Thomas Mathà;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso in appello n. R.g. 8021/2019 la signora Adriana Falconieri ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, n. 1384 del 2019, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo (n. R.g. 675/2014) proposto dalla predetta al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione prot. n. 630 del 13 dicembre 2013.</h:div><h:div>2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalla parte appellante nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue. </h:div><h:div>3. Il Comune di Nardò, accertata la difformità di quanto realizzato dai titoli abilitativi conseguiti (concessione edilizia in sanatoria n. 2117/2000), disponeva la demolizione degli abusi con ordinanza n. prot. 630 del 13 dicembre 2013. Oggetto dell’ordinanza era l’ampliamento <corsivo>sine titulo</corsivo> di un fabbricato di civile abitazione (distinto in catasto sul foglio 125, particella 550), a mezzo di un vano sul confine nord ed ampi porticati si confini a sud ed ovest, il tutto a struttura mista, pilastri in muratura e copertura in legno e tegole; uno scavo delle dimensioni 10x5 m ad altezza variabile da 0,5 a 1,5 m, delimitato da muratura in conci di tufo dell’altezza di 0,5 m (per uso piscina); uno scavo delimitato da muratura in conci di tufo dell’altezza di 0,5 m ed una consistenza di 2 x 2 m con 2 m di altezza (vano motore); un caminetto esterno in muratura. </h:div><h:div>4. Precedentemente, con provvedimento n. 41 del 16.2.2006 il Comune aveva sospeso la realizzazione di tali lavori. </h:div><h:div>5. Seguiva infine l’ordinanza di demolizione e ripristino delle opere n. 133/2006.</h:div><h:div>6. Con l’istanza del 25.1.2008 la signora Falconieri aveva poi depositato una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, che è stata riscontrata dal Comune con il provvedimento di diniego del 23.3.2009 prot. 11659.</h:div><h:div>7. Quest’ultimo è stato gravato dalla signora Falconieri con ricorso dinanzi al TAR per la Puglia (r.g. n. 933/2009), che è stato però dichiarato perento con decreto presidenziale n. 1597/2011. </h:div><h:div>8. Nel ricorso di primo grado la signora Falconieri ha censurato la seconda ordinanza di demolizione del 2013 per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) difetto di motivazione, anche per la mancata specificazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio pubblico in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione; </h:div><h:div>2) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole opere in questione; </h:div><h:div>3) violazione del principio del legittimo affidamento, avendo l’Ente disposto la demolizione a distanza di otto anni dalla realizzazione delle opere. Il Comune di Nardò ha resistito al ricorso, spiegando l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>9. Con la sentenza oggi appellata, il TAR per la Puglia ha rigettato il gravame ed ha accertato la legittimità del provvedimento impugnato. In particolare il primo giudice ha rilevato che l’ordinanza di demolizione era sufficientemente motivata, essendo inoltre stata verificata l’abusività delle opere. Il TAR ha poi respinto la censura della mancata specificazione dell’area di sedime, in quanto non necessaria ai fini della validità, stante il carattere autonomo e successivo del provvedimento di acquisizione qualora l’ordinanza di demolizione rimarrebbe non ottemperata. Infine ha anche ritenuto infondato il motivo della violazione del principio del legittimo affidamento, acclarata la consapevolezza dell’abusività delle opere da parte della ricorrente.</h:div><h:div>10. Il Comune di Nardò non si è costituito nel grado di appello.</h:div><h:div>11. All’esito della pubblica udienza del 25 maggio 2023, la causa veniva decisa.</h:div><h:div>12. Con il primo motivo, l’appellante deduce «<corsivo>Violazione art. 31 d.p.r. n. 380/2001, art. 112 del c.p.c. e art. 3 L.n. 241/1990. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Contraddittorietà e illogicità. Difetto di istruttoria e motivazione</corsivo>».</h:div><h:div>13. La sentenza viene censurata nella parte in cui il Tar afferma che “<corsivo>infondata è la censura concernente l’asserita mancata specificazione dell’oggetto dell’acquisizione al patrimonio del Comune, risultando le opere da acquisire chiaramente elencate nell’atto impugnato ed avendo l’Ente correttamente fatto rinvio per l’area di sedime al successivo provvedimento, da emettere in caso di accertata mancata ottemperanza spontanea all’ordine di demolizione</corsivo>”. A parere dell’appellante il Tar avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 del c.p.c., avendo contestato in primo grado non l’area di sedime e l’ulteriore area necessaria alla realizzazione delle opere analoghe a quelle abusive. La decisione sarebbe inoltre contradditoria in quanto il TAR, quanto alle opere da acquisire, avrebbe valutato se sono individuate o meno nell’ordinanza di demolizione, mentre, quanto all’area di sedime da acquisire, avrebbe ritenuto che possa essere individuata successivamente. L’appellante sostiene invece che sia le opere che l’area di sedime da acquisire dovrebbero essere specificate nell’ordinanza di demolizione, oppure entrambe potrebbero essere individuate successivamente.</h:div><h:div>14. Non merita accoglimento la censura di parte appellante con cui lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per omessa indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio. Occorre premettere che l’articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001 prevede al comma 3 che “<corsivo>Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita</corsivo>”. La prospettazione di parte appellante si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale  l'omessa o imprecisa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa; invero, l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (<corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. VI, n. 7672/2020). E’ stato osservato che “<corsivo>l'effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell'esercizio di alcun potere valutativo da parte dell'Autorità eccetto quello del mero accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi; per quanto invece riguarda l'indicazione dell'area da acquisire, il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 755/2018). Dunque l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione costituisce un evento normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 9068/2022). Dunque la posizione del destinatario dell'ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo e distinto procedimento di acquisizione dell'area, rispetto al quale, tra l'altro, assume un ruolo imprescindibile l'atto di accertamento dell'inottemperanza, nel quale va indicata con precisione l'area da acquisire al patrimonio comunale.</h:div><h:div>15. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto «<corsivo>Violazione d.p.r. n. 380/2001, d.lgs. n. 42/2004, D.M. 4.9.1975, d.p.r. n. 248/2010 e PUTT/Paesaggio. Mancato esame delle censure di primo grado, dei documenti e delle sentenze del Tribunale penale di Lecce prodotte in primo grado. Violazione art. 3 L.n. 241/1990 e art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. Violazione dei principi in materia di edilizia e del divieto di integrazione postuma della motivazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere sui presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>»; viene quindi contestata l’illegittimità della sentenza in quanto il TAR non avrebbe rilevato che per le opere de qua non servirebbe un permesso da costruire (per il vano motore ed il caminetto esterno) in quanto le stesse non sarebbero un organismo edilizio autonomo in totale difformità o con varianti essenziali e potevano beneficiare di autorizzazione paesaggistica. La sentenza sarebbe inoltre erronea laddove il TAR aveva respinto la censura dell’insufficiente istruttoria. La prima ordinanza di demolizione n. 133/2006 non sarebbe mai stata gravata, per cui non si comprende come il TAR possa aver affermato che il Comune, con l’atto impugnato, si sarebbe “<corsivo>limitato a ribadire il contenuto dell’ordine di demolizione a carico della ricorrente, già contenuto nella precedente ordinanza n. 133 del 2006</corsivo>”. L’ordinanza di demolizione n. 630/2013 avrebbe superato e sostituito la precedente n. 133/2006, e quindi, trattandosi di un nuovo atto amministrativo, il TAR non avrebbe potuto ritenerla legittima limitandosi a richiamare la precedente ordinanza di demolizione, ma avrebbe dovuto vagliare la sussistenza dei presupposti di legge e, quindi, le censure di primo grado che ne contestavano l’assenza.</h:div><h:div>16. Il motivo è manifestamente infondato. Anche se è vero che l’ordinanza n. 133/2006 non era stata gravata (risulta impugnato solo il rigetto della domanda di sanatoria, che poi in mancanza della successiva coltivazione del ricorso è stato dichiarato perento dal TAR), proprio per questo tale provvedimento è diventato inoppugnabile ed esecutivo, dopo che il termine per l’impugnazione è spirato. Esaminando la documentazione versata in giudizio emerge che le opere contestate con entrambi i provvedimenti demolitori sono identiche, ed in entrambi i casi i lavori sono stati ampiamente descritti, rilevando puntualmente le ragioni di diritto che militano per l’abusività di esse. Avendo poi il Comune sanzionato diverse opere in difformità di un preesistente titolo edilizio (tra l’altro anch’esso acquisito a sua volta in sanatoria) non è revocabile in dubbio che l’esame e la valutazione delle opere da parte del Comune (e del TAR successivamente) deve avvenire nel suo complesso e non atomisticamente. È pacifico che la ratio del DPR n. 380/2001 non contiene una generale presunzione di regolarità dei manufatti solo perché esistenti laddove i medesimi non siano in possesso di un titolo edilizio, ma semmai è vero proprio il contrario. Ad avviso del Collegio il Comune doveva procedere con l’adozione dell’ordinanza di demolizione, in base all’evidente effetto trasformativo e permanente del territorio avvenuto con le diverse opere, che per le loro caratteristiche di realizzazione necessitavano del permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 7621/2022; 5614/2022; 5539/2022; id., sez. II, n. 1606/2021). Risulta poi corretta la statuizione del TAR laddove ha concluso per la mancante sanabilità delle opere in quanto nettamente contrastanti con l’art. 83 delle NTA del PRG di Nardò (lotto minimo di intervento e volumetria realizzata), oltre che per l’impossibilità di ottenere la compatibilità paesaggistica, riguardando l’intervento un’area sottoposta a vincolo, ricadente nel PUTT della Puglia nell’ambito territoriale “D”.</h:div><h:div>17. A prosieguo, l’appellante deduce nel terzo motivo la «<corsivo>Violazione art. 3 L.n. 241/1990 per altro profilo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia</corsivo>». La giurisprudenza avrebbe riconosciuto che quando trascorre un considerevole lasso di tempo tra la conoscenza del compimento degli abusi e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, si genera una posizione di legittimo affidamento nei confronti del privato e pertanto sul Comune graverebbe un obbligo motivazionale specifico, riguardante la sussistenza e l’attualità dell’interesse pubblico, non essendo sufficiente il richiamo al rispristino della legalità. </h:div><h:div>18. Anche questo motivo non ha pregio. Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, n. 4319/2021). Ne consegue che non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ordine di demolizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 8808/2022). Tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “<corsivo>Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino</corsivo>” (Cons. Stato, A.P., n. 9/2017). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dal Consiglio di Stato sez. II, sentenza del 11/01/2023, n. 360 che ha affermato che “<corsivo>l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi</corsivo>”.</h:div><h:div>19. Per quanto precede l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>20. La mancata costituzione del Comune di Nardò in questo giudizio esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Thomas Mathà</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>