<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190769920220824221959942" id="20190769920220824221959942" modello="2" modifica="8/24/2022 10:24:46 PM" pdf="0" ricorrente="Maria Paonessa" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="07699"/><fascicolo anno="2022" n="08027"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190769920220824221959942.xml</file><wordfile>20190769920220824221959942.docm</wordfile><ricorso NRG="201907699">201907699\201907699.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\456 Michele Corradino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulia Ferrari</firma><data>24/08/2022 22:24:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Michele Corradino,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Massimo Marra,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Questore di Catanzaro del 20 febbraio 2013, Cat. 6F n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia e del provvedimento del Prefetto di Catanzaro del 28 gennaio 2013, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7699 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno, la Questura Catanzaro e la Prefettura Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La signora -OMISSIS- ha impugnato davanti al Tar Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento del Questore di Catanzaro del 20 febbraio 2013, Cat. 6F n. -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia e il provvedimento del Prefetto di Catanzaro del 28 gennaio 2013, prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.</h:div><h:div>Ambedue i provvedimenti contenevano un giudizio prognostico negativo circa la possibilità di abuso delle armi, fondato sulla patologia psichiatrica (nello specifico, depressione) di cui avrebbe sofferto l’odierna appellante; inoltre, la Questura ha rilevato che nel corso di una verifica era emerso che, in data 21 novembre 2012 l’arma era stata trasferita, senza che nelle successive 72 ore venisse data la prevista comunicazione ai sensi dell’art. 38 TULPS.</h:div><h:div>2. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar Catanzaro, sez. I, ha respinto il ricorso, ritenendo correttamente esplicitate nei provvedimenti impugnati le ragioni poste alla base della valutazione di possibile inaffidabilità nell’uso delle armi.</h:div><h:div>Ha condannato, pertanto, l’odierna appellante al pagamento delle spese di lite.</h:div><h:div>3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato il 9 settembre 2019 e depositato il 20 settembre 2019, affidato a quattro motivi di censura.</h:div><h:div>4. Il Ministero dell’interno, la Prefettura di Catanzaro e la Questura di Catanzaro non si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>5. In data 9 giugno 2022 l’appellante ha presentato memoria difensiva, insistendo nell’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente stante la connessione sussistente tra gli stessi, l’appellante eccepisce “insufficienza, contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata. Irragionevolezza e travisamento dei fatti. Irrilevanza delle circostanze che hanno originato i provvedimenti impugnati” e “mancata o errata delibazione da parte del TAR Calabria in ordine al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati”.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione fornita dall’appellante, “il TAR nel valutare la logicità e ragionevolezza della discrezionalità esercitata, non ha tenuto conto (come era invece indispensabile) della completa guarigione della signora -OMISSIS-, avvenuta ancor prima del rilascio del porto d’armi”, pertanto deve escludersi la rilevanza della patologia come circostanza sopravvenuta e come circostanza impeditiva al rilascio.</h:div><h:div>Alla luce di quanto detto, la motivazione dei provvedimenti impugnati difetterebbe di presupposti validi sotto il profilo medico.</h:div><h:div>Ancora, in merito alla circostanza del ritrovamento dell’arma in una abitazione diversa da quella in precedenza denunciata, l’appellante afferma che le 72 ore previste per la comunicazione ai sensi dell’art. 38 TULPS non fossero ancora decorse al momento del ritrovamento.</h:div><h:div>2. I motivi sono infondati.</h:div><h:div>Giova ricordare che la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.</h:div><h:div>Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.</h:div><h:div>La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».</h:div><h:div>Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del -OMISSIS-, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».</h:div><h:div>La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).</h:div><h:div>Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. </h:div><h:div>Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.</h:div><h:div>L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.</h:div><h:div>È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).</h:div><h:div>Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39, r.d. n. 773 del 1931, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.</h:div><h:div>Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti de quibus, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale.</h:div><h:div>È noto che dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost..</h:div><h:div>Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale.  Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.</h:div><h:div>In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050). </h:div><h:div>A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame.</h:div><h:div>In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità. </h:div><h:div>È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.</h:div><h:div>Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall’Amministrazione e la decisione assunta.</h:div><h:div>3. Le valutazioni compiute dalla Prefettura e dalla Questura di Catanzaro resistono al vaglio di questo giudice, in quanto legittimamente ancorate a fatti e circostanze che giustificano la prognosi di possibile abuso dell’arma da parte della ricorrente.</h:div><h:div>Alla luce della finalità preventiva e non sanzionatoria del divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. e di quanto diffusamente affermato in merito all’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in materia di armi, anche se allo stato attuale la patologia depressiva è stata superata e la guarigione è stata certificata in data precedente rispetto al rilascio del porto d’armi, l’aver sofferto di depressione può comunque rilevare ai fini di una prognosi negativa circa l’affidabilità all’uso delle armi.</h:div><h:div>Tali patologie, lungi dal comportare uno stigma sociale in capo al soggetto che ne soffre o, come nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, ne ha sofferto, richiedono che la valutazione in ordine ai requisiti necessari per essere titolari di porto d’armi sia improntata a criteri di precauzione e si caratterizzi dall’utilizzo di particolare cautela, al fine di tutelare innanzitutto l’incolumità del richiedente medesimo.</h:div><h:div>Per tale ragione questo Collegio ritiene che le conclusioni alle quali è giunta l’Amministrazione non siano illogiche ed errate.</h:div><h:div>Siffatte conclusioni, invero, poggiano le proprie fondamenta su una motivazione che, seppur sintetica, si presenta coerente, logica e comprensibile nella descrizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto alla base della valutazione negativa, in modo tale da consentire il sindacato di legittimità sull’esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio (Cons.Stato, sez. I, parere n. 806 del 2022; id., sez. III, n. 8022 del 2021).</h:div><h:div>In merito all’omessa denuncia di spostamento dell’arma, alla luce delle testimonianze raccolte, al Collegio appare poco verosimile la ricostruzione fornita dall’appellante, secondo cui quest’ultima si trovava nell’abitazione diversa da quella precedente denunciata solo da poche ore per ripararsi dalla pioggia durante una battuta di caccia.</h:div><h:div>È, pertanto, corretto quanto sostenuto dal primo giudice, cioè che l’omessa denuncia rappresenta un ulteriore elemento ai fini della valutazione negativa di inaffidabilità all’uso delle armi.</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo, parimenti infondato, l’appellante deduce la “mancata delibazione, da parte del Tar Calabria, della violazione delle disposizioni in materia di partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo. Omessa pronuncia sulla violazione della Questura di Catanzaro”.</h:div><h:div>In particolare, lamenta il mancato rispetto delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale sia da parte della Prefettura di Catanzaro, sia da parte della Questura del medesimo capoluogo, rispettivamente per non aver avvisato l’appellante dell’avvio del procedimento e per aver ignorato le osservazioni presentate dalla stessa.</h:div><h:div>Come correttamente sostenuto dal primo giudice, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, sez. VI, n. 509 del 2007) quello secondo cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata, nei procedimenti in materia di armi, dalla celerità che caratterizza siffatti procedimenti.</h:div><h:div>Nel caso sottoposto all’esame del Collegio è la stessa cronologia degli eventi a rendere evidente l’esigenza di celerità: l’intervento dei Carabinieri è avvenuto il 28 novembre 2012; il provvedimento del Questore di Catanzaro con il quale è stata disposta la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia è del 20 febbraio 2013; il provvedimento del Prefetto di Catanzaro con il quale è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi è del 28 gennaio 2013.</h:div><h:div>4. Con il quarto ed ultimo motivo, l’appellate eccepisce l’erroneità della statuizione di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite.</h:div><h:div>Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.</h:div><h:div>Per la pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide e fa propria anche nell’attuale quadro normativo, il Tar ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. St., A.P., 24 maggio 2007, n. 8).</h:div><h:div>Il Tar ha il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. St., sez. III, 9 novembre 2016, 4655; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798), ma senz’altro può porre a carico del soccombente le spese del giudizio.</h:div><h:div>5. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi le Amministrazioni appellate costituite in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante ed ai fatti allo stesso riconducibili.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulia Ferrari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>