<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190755220200507132020446" id="20190755220200507132020446" modello="2" modifica="5/15/2020 12:36:29 PM" pdf="3" ricorrente="Csm - Consiglio Superiore della Magistratura" stato="4" tipo="1" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="07552"/><fascicolo anno="2020" n="03171"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2019" n="07677"/><registro anno="2019" n="08161"/></descrittori><file>20190755220200507132020446.xml</file><wordfile>20190755220200507132020446.docm</wordfile><ricorso NRG="201907552">201907552\201907552.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201907552\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>15/05/2020 12:36:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>07/05/2020 16:45:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/05/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="201907677">201907677\201907677.xml</ricorso><ricorso NRG="201908161">201908161\201908161.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>-quanto al ricorso n. 7552 del 2019:</h:div><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti;</h:div><h:div>-quanto al ricorso n. 7677 del 2019:</h:div><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti;</h:div><h:div>-quanto al ricorso n. 8161 del 2019:</h:div><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7552 del 2019, proposto da </h:div><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gianvito Giannelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Bussani, Gabriele Di Paolo ed Umberto Tomalino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, 35/B; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- nonché del Ministero della giustizia e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Palatiello, Di Cunzolo, Francesco Guerriero, Di Paolo, Di Modugno e Giannelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gianvito Giannelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Bussani, Gabriele Di Paolo ed Umberto Tomalino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, 35/B; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ministero della giustizia, C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8161 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero della giustizia, C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gianvito Giannelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Bussani, Gabriele Di Paolo ed Umberto Tomalino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, 35/B; </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63; </h:div></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A)1.- Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 7552/2019 del R.G., il C.S.M. ed il Ministero della giustizia hanno interposto appello nei confronti della sentenza 1 agosto 2019, n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che, riuniti i ricorsi, ha accolto il ricorso  (n. 13548/2018 del R.G.) del dott. -OMISSIS- avverso il d.P.R. in data 1 ottobre 2018 di nomina della dott.ssa -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- (previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado) ed avverso gli atti presupposti, tra cui il bando del 6 dicembre 2017 per il conferimento di incarichi direttivi (nella parte in cui consente la partecipazione alla procedura dei magistrati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non abbiano già seguito il corso di formazione per la dirigenza giudiziaria, ma si siano limitati a presentare la domanda di partecipazione al corso stesso), dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso del dott. -OMISSIS-(n. 12090/2018 del R.G.), avente lo stesso oggetto, ed irricevibile il ricorso incidentale spiegato in tale giudizio dalla-OMISSIS- nonché, analogamente, dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso della dott.ssa -OMISSIS-(n. 81/2019 del R.G.) ed inammissibile il ricorso incidentale spiegato in tale giudizio dalla stessa-OMISSIS- ordinando al C.S.M. di rinnovare la procedura comparativa. </h:div><h:div>Con tre separati ricorsi in primo grado i -OMISSIS- avevano censurato il conferimento dell’incarico alla-OMISSIS- per motivi riconducibili alla mancata valutazione dei titoli da ciascuno di loro rispettivamente vantati, con sperequato apprezzamento dei titoli della collega poi nominata, e conseguenzialmente per i vizi di difetto di motivazione ed  istruttoria (per sintetica ed inadeguata comparazione tra i candidati sia con riguardo al perimetro delle attitudini, che del merito), anche in considerazione del fatto che la -OMISSIS- al momento della presentazione della domanda, non aveva partecipato al corso di formazione per aspiranti dirigenti, in pretesa violazione dell’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 (<corsivo>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>). </h:div><h:div>Nel proprio ricorso il -OMISSIS- ha anche dedotto l’illegittimità delle proposte di nomina della V Commissione nella misura in cui hanno ritenuto preclusiva al conferimento dell’incarico la sanzione disciplinare da lui riportata oltre dieci anni prima (con sentenza del 12 maggio 2006).</h:div><h:div>2. - La sentenza appellata ha riunito i ricorsi ed accolto il ricorso n. 13548/2018 del R.G. proposto dal -OMISSIS- nell’assunto che ai sensi dell’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 26 del 2006 e dell’art. 42 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> la partecipazione al corso di formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari configura un requisito di partecipazione ai concorsi indetti per il conferimento di detti incarichi, che deve dunque essere posseduto dal magistrato quanto meno alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.; ha dunque ritenuto illegittimo il bando di concorso che ha consentito ai partecipanti di frequentare e completare il corso di formazione per aspiranti dirigenti giudiziari anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione; l’annullamento della clausola del bando ha determinato l’illegittimità derivata della nomina della-OMISSIS- che ha frequentato il corso di formazione tra il 19 ed il 22 febbraio 2018, ovvero in epoca posteriore al termine finale di presentazione delle domande (18 gennaio 2018) e doveva pertanto essere esclusa dalla procedura. Con riguardo, poi, al rilievo della sanzione disciplinare (censura) inflitta al -OMISSIS- non nell’ultimo decennio, la sentenza ha evidenziato come la proposta della Commissione risulti inficiata da vizio motivazionale, in quanto non è dato comprendere le ragioni per cui la perdita di immagine di autonomia contestata ed al contempo acclarata non possa ritenersi recuperata o recuperabile, anche ai fini del conferimento di un ufficio direttivo o semidirettivo. Infine, la sentenza ha dichiarato improcedibili gli altri due ricorsi, nella considerazione che l’annullamento della delibera del C.S.M. di nomina della-OMISSIS- per le ragioni esposte è idoneo a precluderne un’ulteriore valutazione ai fini del conferimento dell’incarico, e comporta comunque una nuova valutazione dei concorrenti -OMISSIS- </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello il C.S.M. ed il Ministero della giustizia hanno criticato la sentenza di primo grado deducendone l’erroneità con riguardo alla statuizione che ha qualificato come requisito di partecipazione alla selezione, anziché quale requisito di valutazione della domanda, la partecipazione al corso di formazione per aspiranti dirigenti, in difformità di quanto previsto dall’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 26 del 2006, allegando che la-OMISSIS- ha comunque partecipato, con esito positivo, al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in epoca antecedente alla valutazione delle domande dei diversi aspiranti al posto di cui si tratta, svolta dalla Quinta Commissione e dal <corsivo>Plenum</corsivo>; hanno altresì censurato la statuizione che ha accolto il motivo volto a contestare l’attribuzione di rilievo alla sanzione disciplinare irrogata al -OMISSIS-, nella considerazione che la delibera impugnata non ha desunto un effetto preclusivo dall’intervenuta condanna disciplinare, ma si è limitata a menzionare la sussistenza di tale condanna; da ultimo, le amministrazioni appellanti deducono l’ampia discrezionalità di cui gode il C.S.M. nello scrutinio finalizzato al conferimento di incarichi direttivi, che si compendia anche nella non necessarietà di una motivazione particolarmente estesa, non richiedente comunque l’esternazione di tutti i passaggi caratterizzanti i percorsi professionali degli aspiranti.</h:div><h:div>4. - Si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS- chiedendo l’accoglimento dell’appello. </h:div><h:div>5. - Si sono costituiti in resistenza il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-chiedendo la reiezione del ricorso; entrambi i controinteressati hanno riproposto i motivi di primo grado asseritamente assorbiti dalla sentenza di prime cure.</h:div><h:div>B) 6. - Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 7677/2019 del R.G., la dott.ssa -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della stessa sentenza 1 agosto 2019, n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, deducendo, in sintesi, a critica della sentenza, che la statuizione di accoglimento per vizio motivazionale della censura svolta dal -OMISSIS- avverso la valenza preclusiva attribuita alla sanzione disciplinare inflittagli è erronea in quanto il provvedimento avrebbe correttamente applicato l’art. 37, comma 1, del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, disposizione che non è stata fatta oggetto di gravame, nonché l’erroneità della statuizione di accoglimento del motivo avverso il bando nella parte in cui consente di essere ammessi allo scrutinio comparativo anche ai magistrati che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, non abbiano ancora partecipato ad un corso di formazione per dirigente giudiziario, ciò dipendendo anche da scelte organizzative della Scuola Superiore della Magistratura, di limitazione della partecipazione al corso solo a coloro che hanno un interesse concreto a parteciparvi. La-OMISSIS- ha altresì dedotto l’inammissibile sostituzione del giudice nella valutazione comparativa compiuta dal C.S.M., allegando, sotto più profili, la legittimità del procedimento recante la sua nomina, e contestando altresì la statuizione di inammissibilità per difetto di interesse del suo ricorso incidentale.</h:div><h:div>7. - Si sono costituiti in resistenza il dott. -OMISSIS- il dott. -OMISSIS-e la dott.ssa -OMISSIS-chiedendo la reiezione del ricorso in appello; quest’ultima ha riproposto in via subordinata i motivi di primo grado asseritamente assorbiti dalla sentenza di prime cure, finalizzati a dimostrare la non attitudine della-OMISSIS- a coprire l’ufficio (anche mediante richiamo del rapporto a suo tempo espresso dal procuratore della Repubblica di Bari) specie in comparazione con lei.</h:div><h:div>C) 8. - Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 8161/2019 del R.G. ha interposto appello anche il dott. -OMISSIS-nei confronti della stessa sentenza 1 agosto 2019, n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, anche, premettendo che la V Commissione ne aveva rilevato la prevalenza sulla-OMISSIS- mentre il <corsivo>Plenum</corsivo>, nella seduta del 12 settembre 2018, ha approvato la proposta “B”, a favore della-OMISSIS- senza ulteriori motivazioni. Ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della -OMISSIS- per mancata tempestiva impugnazione dei due atti di proposta, lesivi nei suoi confronti in quanto non è stata indicata (in alcuna proposta); analogo vizio inficerebbe il ricorso del -OMISSIS-, che peraltro non gli è stato notificato. Ad avviso del -OMISSIS-, erronea è la statuizione di accoglimento della censura del -OMISSIS- avverso la valutazione preclusiva del conferimento dell’incarico direttivo conseguente alla sanzione disciplinare. Deduce ancora la sua prevalenza sulla-OMISSIS- anche in considerazione del fatto che ha conseguito una valutazione di professionalità maggiore (la VI, mentre la-OMISSIS- ha la V) ed un’anzianità di servizio superiore.</h:div><h:div>9. - Si sono costituiti in resistenza il C.S.M. ed il Ministero della giustizia, la dott.ssa -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-chiedendo la reiezione del ricorso in appello; quest’ultima ha riproposto in via subordinata i motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza di prime cure, finalizzati a dimostrare, la prevalenza sul -OMISSIS- e la non attitudine della-OMISSIS- a coprire l’ufficio (anche mediante richiamo del rapporto a suo tempo espresso dal procuratore della Repubblica di Bari). </h:div><h:div>10.- All’udienza pubblica del 5 marzo 2020 le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 7552/2019, 7677/2019  e 8161/2019 del R.G., in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza. </h:div><h:div>2. - Principiando dalla disamina del ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 7552/2019 del R.G., con lo stesso le amministrazioni appellanti, pur nell’ambito di un unico complesso motivo, svolgono tre censure alla sentenza di prime cure.</h:div><h:div>La prima critica è indirizzata alla statuizione di accoglimento del motivo avverso la previsione del bando del C.S.M. (di cui alla delibera del 6 dicembre 2017) concernente il “corso di formazione per gli aspiranti al conferimento degli incarichi direttivi”, la quale dispone che «<corsivo>ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico, alla data fissata dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il magistrato deve avere partecipato al corso di formazione per aspiranti dirigenti previsto dall’art. 26 bis comma 5 del D.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, ovvero aver presentato la domanda di partecipazione al corso contrassegnando l’apposita casella inserita nel modello di domanda</corsivo>» (pag. 4).</h:div><h:div>In particolare, le appellanti amministrazioni contestano la qualificazione, operata dal primo giudice, della partecipazione a tale corso di formazione quale requisito di partecipazione al concorso (che deve quindi essere posseduto dal magistrato quanto meno alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura), in quanto in violazione della previsione dell’art. 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, allegando che la-OMISSIS- ha partecipato con esito positivo al corso in questione dal 19 al 22 febbraio 2018, e dunque prima della valutazione delle domande dei vari candidati. Per l’appellante, come inferibile dalla sistematica del d.lgs. n. 26 del 2006 (<corsivo>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), il corso in questione è destinato solo ai magistrati <corsivo>«che aspirano al conferimento di incarichi direttivi»</corsivo>, e dunque hanno un interesse specifico e concreto, reso manifesto dalla presentazione della domanda nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, con la conseguenza che alla partecipazione al corso va riconosciuto il valore di “requisito di valutazione” della domanda di partecipazione alla procedura comparativa, nonostante l’impropria formulazione dell’art. 42 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> di cui alla circolare  n. P-14858-2015, peraltro sempre disattesa dai bandi di concorso (anche successivamente) approvati dal C.S.M. Diversamente opinando, del resto, verrebbe a dipendere dalle capacità organizzative della Scuola Superiore della magistratura la legittimazione a concorrere alla procedura concorsuale per il conferimento degli incarichi direttivi, determinandosi un <corsivo>vulnus</corsivo> alle prerogative costituzionali del C.S.M..</h:div><h:div>Il motivo è fondato e va accolto.</h:div><h:div>La questione è già stata esaminata da questa V Sezione, relativamente alla disciplina transitoria, con le sentenze 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che ciascuno degli argomenti dedotti a sostegno del motivo di appello sia fondato, discendendone la legittimità dell’avversata clausola del bando per il conferimento degli uffici direttivi.</h:div><h:div>In primo luogo, dall’art. 26-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 26 del 2006 si evince che il <corsivo>corso di formazione</corsivo> è destinato ai magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado, in quanto è incentrato sullo studio delle organizzazioni complesse al fine di acquisirne competenze multidisciplinari di gestione, e si conclude con l’espressione di elementi di valutazione sulle riscontrate capacità organizzative. Tali elementi di valutazione sono comunicati dal comitato direttivo della <corsivo>Scuola superiore della magistratura</corsivo> al C.S.M. per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico e conservano validità per cinque anni. L’art. 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2 costituisce la disposizione più significativa ai fini che qui rilevano e prevede che «<corsivo>possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione</corsivo>».</h:div><h:div>Appare chiaro dal dato normativo che il <corsivo>corso di formazione</corsivo> è finalizzato ai soli magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi e consente una partecipazione a legittimazione ristretta, allo scopo di fornire elementi di valutazione per il conferimento dell’incarico.</h:div><h:div>Tale essendo il fondamento di razionalità amministrativa della previsione, occorre coerentemente interpretare l’espressione intrinsecamente ambigua dell’<corsivo>incipit </corsivo>dell’art. 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, ove la locuzione <corsivo>«possono concorrere all’attribuzione»</corsivo> sembra, da un canto, fare riferimento alla ammissione alla selezione (con l’uso del verbo “concorrere”), salvo poi contenere il riferimento, per quanto non esplicitato, a un giudizio di merito (laddove si riferisce all’attribuzione degli incarichi direttivi). E’ dunque condivisibile l’assunto dell’amministrazione per cui la partecipazione al corso serve a fornire elementi di valutazione (sull’idoneità dirigenziale e quasi manageriale) per il conferimento dell’incarico ma non è un requisito di partecipazione al procedimento di conferimento dell’incarico direttivo.</h:div><h:div>Del resto, ad aderire alla soluzione della sentenza impugnata, ne scaturirebbe un’inevitabile quanto impropria dilatazione della platea dei concorrenti al <corsivo>corso di formazione</corsivo>: questo invero diverrebbe uno strumento indispensabile per poter concorrere ad acquisire, con almeno una <corsivo>chance </corsivo>(<corsivo>a priori</corsivo> non definibile), il conferimento di incarichi, in un arco di tempo almeno quinquennale (tale è la durata dell’attestato di valutazione). Dall’interpretazione dell’attestato di frequenza del corso come requisito di partecipazione deriverebbe, in altri termini, una partecipazione oggettivamente incongrua, anche sotto il profilo motivazionale, soggettivamente basata magari dal solo timore del singolo magistrato di subire <corsivo/>gli effetti pregiudizievoli, in termini di carriera, da una possibile discrasia diacronica tra i tempi del corso e quelli di indizione del concorso.</h:div><h:div>Rispetto a tale cornice primaria appare incoerente la previsione dell’art. 42 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> del 2015, che invece configura la partecipazione al corso di formazione come un vero e proprio requisito di partecipazione al concorso (affermando che «<corsivo>alla data fissata dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento degli incarichi direttivi, il magistrato deve avere partecipato al relativo corso di formazione per aspiranti dirigenti […]</corsivo>». </h:div><h:div>Posta una tale insanabile contraddizione, vale ricordare che il <corsivo>Testo unico</corsivo>, difettando la clausola legislativa  a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce, per  costante giurisprudenza, un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del C.S.M. a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, od anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 2 agosto 2019, n. 5492; V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; V, 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; V, 22 gennaio 2020, n. 524; V, 7 febbraio 2020, n. 976; V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450). Per conseguenza il <corsivo>Testo unico</corsivo> non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità valutativa dell’organo di governo autonomo: sicché un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell’atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non già di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il <corsivo>Testo unico</corsivo>, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del <corsivo>Testo unico</corsivo> si pone in contrasto con la legge, va senz’altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand’anche non espressamente impugnata.</h:div><h:div>E posto qui dunque che non è postulabile alcun dubbio sulla prevalenza della legge, ne segue che la confliggente previsione del <corsivo>Testo unico</corsivo> è improduttiva di effetti e va non applicata: il che vale anche a prescindere dal dato che il C.S.M. con il bando di cui alla delibera del 6 dicembre 2017, ha già comunque consapevolmente disapplicato in parte, ovvero integrato in sede applicativa la disposizione dell’art. 42 del <corsivo>Testo unico</corsivo>.</h:div><h:div>Consegue da quanto esposto che la-OMISSIS- poteva legittimamente partecipare alla procedura selettiva, avendo comunque frequentato il <corsivo>corso di formazione</corsivo> nei giorni 19/22 febbraio 2018, dunque antecedentemente al momento di valutazione della sua “posizione” ai fini del conferimento dell’incarico direttivo, conseguendo il giudizio per cui «<corsivo>il progetto predisposto tiene conto dei temi di analisi e degli elementi di riflessione oggetto del percorso formativo. Ne tiene conto con riferimento alla valutazione del risultati dell’ufficio, all’organizzazione e gestione del cambiamento, ai rapporti con l’ambiente esterno ed alla gestione dei progetti</corsivo>». Al contempo, è immune dai vizi dedotti l’impugnata clausola del presupposto bando di concorso, nella parte in cui consentiva la partecipazione al concorso anche ai magistrati che avevano presentato la domanda di partecipazione al corso, contrassegnando l’apposita casella inserita nel modello di domanda.</h:div><h:div>3. - Il secondo motivo di appello (che si esamina per completezza di trattazione, atteso che l’accoglimento del primo motivo comporta di per sé la riforma della pronuncia impugnata) è rivolto avverso la statuizione di accoglimento del motivo formulato dal -OMISSIS-, relativo alla condanna disciplinare dallo stesso subita nel 2006 per fatti commessi nel 2003.</h:div><h:div>La sentenza, al riguardo, ha ritenuto che la censura comminata al -OMISSIS- è risultata preclusiva del conferimento dell’incarico per la ragione che i concorrenti in comparazione non avevano avuto precedenti disciplinari, sicché la valutazione effettuata dal C.S.M. è stata solo apparente «<corsivo>in quanto ivi si afferma, del tutto apoditticamente, che la condanna “ha intaccato la sua immagine di autonomia, imparzialità e indipendenza quale magistrato e non appare compatibile con lo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive”, senza che sia dato comprendere per quale motivo l’immagine di autonomia ed imparzialità del ricorrente debba ritenersi intaccata e, soprattutto, perché non possa ritenersi recuperata o recuperabile, e quindi tale da risultare assolutamente incompatibile con qualsiasi incarico direttivo o semidirettivo</corsivo>».</h:div><h:div>Deducono le amministrazioni appellanti che è erroneo l’assunto per cui si imponeva la motivazione delle proposte, adottate a maggioranza od in minoranza dalla Quinta Commissione, in quanto l’art. 37 del Regolamento interno del C.S.M., approvato con deliberazione del 26 settembre 2016, non attribuisce alla <corsivo>proposta di nomina</corsivo> valore di esclusione del candidato non proposto, essendo sempre possibile il ritorno in Commissione a seguito della discussione plenaria. In ogni caso è l’art. 37 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> a prevedere che le decisioni della Sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione e, ad avviso delle appellanti, il tentativo del -OMISSIS- di interferenza sulle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Vasto in relazione alle concessioni balneari, per la sua gravità, ha pregiudicato la credibilità dell’ordine giudiziario. Peraltro, per l’appellante, la prevalenza accordata alla-OMISSIS- è stata effettuata sulla base degli indicatori generali e specifici, rispetto ai quali l’elemento rappresentato dalla condanna disciplinare del -OMISSIS- è stato analizzato in un’ottica comparativa unitamente agli altri elementi, senza attribuirgli effetti preclusivi.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Occorre considerare che la proposta contiene una motivazione coerente con quanto richiesto dall’art. 37 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, prescrivente che le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare del C.S.M. siano comunque oggetto di valutazione. E’ infatti affermato, in relazione alla proposta “A”, in favore del -OMISSIS-, che la circostanza per cui il -OMISSIS- sia stato sanzionato quindici anni prima, non esclude che il fatto addebitatogli abbia intaccato la sua immagine di indipendenza e imparzialità. E’ sottintesa un’analoga argomentazione nella più sintetica motivazione che sorregge la successiva proposta “B” in favore della-OMISSIS-. </h:div><h:div>Non si è dunque dato per assunto un formale e automatico effetto preclusivo della risalente censura inflitta al -OMISSIS-, come il controinteressato allega negli scritti difensivi: è piuttosto avvenuto che l’avvenuta sanzione del -OMISSIS- lo ha svantaggiato nella comparazione con gli altri candidati; ai quali è stata, di volta in volta, accordata la preferenza, costituendo essa un indicatore negativo per il medesimo -OMISSIS-.</h:div><h:div>Vale poi rilevare che la motivazione non è stata formulata in termini tali da risultare generica, apodittica ed apparente: gli elementi valutati sono stati sufficientemente esternati. Alla eventuale considerazione che la motivazione non rechi un giudizio di rilevanza negativa del precedente disciplinare sul conferimento dell’incarico dirigenziale, è opponibile che ciò sia conseguenza della “motivazione comparativa”, fatta “per differenza” con gli altri candidati che non sono incorsi in problemi del genere, naturalmente all’esito dello scrutinio degli altri profili di merito ed attitudinali.</h:div><h:div>È questa, qui, una valutazione “adeguata” del precedente disciplinare, anche in relazione alla circostanza che comunque (in ragione del tempo ultradecennale decorso) non ha effetto automaticamente preclusivo. Posto infatti che si tratta di un giudizio che va condotto caso per caso, la consistenza specifica dell’addebito disciplinare accertato nei confronti del -OMISSIS- consente una tale qualificazione.</h:div><h:div>4. – Quanto ai motivi riproposti dal -OMISSIS-, occorre premettere che è ammissibile, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., solamente la riproposizione dei motivi assorbiti o non trattati in primo grado (e dunque quelli rubricati <corsivo>sub</corsivo> 3 e 4). Con riguardo, peraltro, al secondo motivo, concernente la rilevanza della sanzione disciplinare, accolto in primo grado, giova precisare che non appare pertinente, anche sul piano argomentativo, la dedotta violazione dell’art. 9 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nell’assunto che anche la sanzione della <corsivo>«</corsivo><corsivo>temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo»</corsivo> (conseguente, a norma dell’art. 12, comma 3, dello stesso testo<corsivo>
				</corsivo>legislativo, all’interferenza nell’attività di altro magistrato) non può superare i due anni. Del resto, un conto è l’efficacia (diretta) della sanzione, altro conto è la rilevanza (esterna) della sanzione, ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale (una volta che ne sia stata esclusa la portata preclusiva).</h:div><h:div>5. - Il terzo motivo riproposto dal -OMISSIS- deduce la violazione degli artt. 25 e seguenti del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circa la valutazione comparativa con la-OMISSIS-), che attribuiscono rilievo, ai fini del conferimento di un ufficio di piccole e medie dimensioni, agli indicatori (in particolare a quelli specifici) di cui all’art. 17 della stessa circolare. Egli allega al riguardo di aver svolto funzioni direttive presso gli uffici di -OMISSIS-e -OMISSIS- (con funzioni di procuratore facente funzioni), nonché presso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, a differenza della-OMISSIS- e di vantare un’ampia e variegata esperienza nei vari settori e materie; egli lamenta inoltre che la sua proposta organizzativa non è stata esaminata.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Dalla lettura del verbale della Quinta Commissione si evince come risulti effettivamente omesso il riferimento alle variegate esperienze professionali del -OMISSIS-, anche direttive e semidirettive in uffici omologhi a quello oggetto di conferimento.  </h:div><h:div>Va confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il C.S.M. gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o traviamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo si deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>In questa prospettiva, risulta essenziale la motivazione sulle attitudini, con i relativi indicatori dei vari candidati, perché si deve dar conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e che conducono a preferire un candidato rispetto agli altri.</h:div><h:div>Nel caso di specie, sussiste il rilevato contrasto con l’art. 26 del <corsivo>Testo unico della dirigenza giudiziaria</corsivo> che, al comma 1, richiede, in ordine alle attitudini, una valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I (attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12, del d.lgs. n. 160 del 2006), posta la mancata valutazione delle esperienze del -OMISSIS-, che rilevano anche alla stregua di indicatore specifico (ai sensi dell’art. 15, lett. <corsivo>b)</corsivo>). Si deve  aggiungere in tale prospettiva che la nominata-OMISSIS- al contrario, non risulta aver mai svolto funzioni direttive, neppure di fatto.</h:div><h:div>Come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 7 gennaio 2020, n. 84), se i provvedimenti del C.S.M. non richiedono una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve tuttavia esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e questo va reso quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti.</h:div><h:div>Il tema non può essere ridotto a un mero criterio stilistico nella redazione degli atti: ciò che qui emerge è proprio l’assenza di una presupposta valutazione analitica e puntuale degli indici di valutazione.</h:div><h:div>6. - Il quarto motivo del ricorso introduttivo riproposto deduce poi il difetto di istruttoria e la illogicità del provvedimento di nomina, nell’assunto che la proposta della Quinta Commissione in favore della-OMISSIS- poi recepita dal <corsivo>Plenum</corsivo>,  premette che la candidata ha conseguito sempre pareri positivi, richiamando in particolare il rapporto del Capo dell’Ufficio riportato nel parere redatto dal Consiglio giudiziario in data 10 aprile 2013, ai fini del riconoscimento della quarta valutazione di professionalità, omettendo di evidenziare che quel rapporto informativo è stato successivamente integrato in data 1 giugno 2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari che ha riferito come la stessa-OMISSIS- sia stata segnalata ai fini disciplinari nel 2014, seppure poi assolta dalle incolpazioni concernenti essenzialmente carenze organizzative.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>E’ vero che nel rapporto integrativo di quel Procuratore della Repubblica in data 1 giugno 2017, reso in relazione alle domande di conferimento di incarichi dirigenziali, sono evidenziate criticità sia nella trattazione di alcuni procedimenti che nell’organizzazione del lavoro: ma successivamente lo stesso Procuratore della Repubblica, cui era stato richiesto un chiarimento in funzione della domanda della-OMISSIS- di conferimento dell’ufficio Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, con nota del 2 marzo 2018 (confermativa peraltro di una precedente del 6 febbraio 2018) ha dichiarato l’insussistenza di elementi negativi; conseguentemente il Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Bari  ha espresso parere positivo «<corsivo>anche in considerazione delle dimensioni particolarmente ridotte dell’ufficio direttivo per il quale viene richiesto il conferimento dell’incarico</corsivo>».</h:div><h:div>Il rapporto critico del Procuratore della Repubblica in data 1 giugno 2017 ha avuto dunque una valenza non significativa ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale, anche perché quasi subito superato da ulteriori valutazioni non più negative dello stesso dirigente dell’Ufficio in cui la-OMISSIS- prestava servizio. Il che comporta, in via conseguenziale, che non può attribuirsi portata viziante all’indicazione, contenuta nella proposta della Quinta Commissione, per cui la candidata ha sempre conseguito pareri positivi.</h:div><h:div>7. - Procedendo ora allo scrutinio della “comparsa di costituzione nell’interesse della -OMISSIS-, occorre considerare che questa “in via principale” sviluppa argomenti difensivi finalizzati alla reiezione dell’appello delle amministrazioni e alla conferma della sentenza di primo grado, ed in via subordinata ripropone i motivi di primo grado, intesi a contestare il vizio di motivazione che inficia la comparazione del suo profilo professionale con quello, ritenuto prevalente, della-OMISSIS- (nonostante il rapporto integrativo del Procuratore della Repubblica di Bari dell’1 giugno 2017), riguardo al parametro delle attitudini come del merito, nonché, parallelamente, a contestare il vizio motivazionale della proposta “A” della Quinta Commissione che ha ritenuto prevalente su di lei il -OMISSIS-.</h:div><h:div>I motivi riproposti dalla -OMISSIS- con la memoria depositata sono inammissibili, in quanto non riguardano censure assorbite in primo grado, secondo il paradigma dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..</h:div><h:div>Si intende osservare che, diversamente dalla posizione (da ultimo esaminata) del -OMISSIS-, che ha riproposto i motivi assorbiti dalla sentenza di primo grado che lo ha visto vittorioso, la situazione processuale della -OMISSIS- è differente, in quanto il suo ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del fatto che l’accoglimento del ricorso del -OMISSIS- avverso la nomina della-OMISSIS- preclude[va] l’ulteriore valutazione di quest’ultima ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale, perimetrando lo scrutinio da rinnovare tra i concorrenti -OMISSIS- </h:div><h:div>La statuizione del giudice di primo grado di improcedibilità del ricorso non è assimilabile a un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento, le quali sole legittimano <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria, atteso che la dichiarazione trae fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda (art. 35, comma 1, lett. <corsivo>c)</corsivo>, Cod. proc. amm.), dando luogo ad una soccombenza su una questione pregiudiziale, che avrebbe reso necessaria l’impugnazione nelle forme dell’appello incidentale, onde impedire la formazione del giudicato interno sulla questione negativamente risolta in primo grado (in termini Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5604).  </h:div><h:div>8. - In sintesi, con riguardo al ricorso n. 7552/2019 del R.G., va accolto l’appello nei sensi di cui in motivazione, come pure il motivo riproposto dal -OMISSIS-, mentre devono essere dichiarati inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>9. - Procedendo ora alla disamina del ricorso n. 7677/2019 del R.G., concernente l’appello della-OMISSIS- va rilevato che il primo ed il terzo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro complementarietà) criticano la statuizione di accoglimento del secondo motivo del ricorso del -OMISSIS-, volto a contestare il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sanzione a suo tempo inflittagli.</h:div><h:div>I motivi sono fondati per le ragioni già esposte al punto <corsivo>sub</corsivo> 3), incentrate sull’esclusione della carenza di motivazione, cui qui si rinvia (senza che venga in rilievo il profilo dell’inammissibilità, dedotto nella prospettiva della mancata impugnativa, da parte del -OMISSIS-, dell’art. 37 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>).</h:div><h:div>10. - Anche il secondo motivo di appello, che lamenta l’erroneità della sentenza che ha ritenuto illegittima la clausola del bando di concorso nella parte in cui ha consentito l’ammissione alla selezione comparativa dei magistrati che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non avevano ancora partecipato al corso di formazione per dirigente giudiziario, pur avendone fatto domanda, è fondato per le ragioni già sopra svolte al punto <corsivo>sub</corsivo> 2).</h:div><h:div>11. - Il quarto motivo di gravame contesta la declaratoria in primo grado dell’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dalla-OMISSIS- nell’ambito del giudizio introdotto dal -OMISSIS- con il ricorso n. 81/2009 del R.G.; allega che la legittimazione e l’interesse discendono dal fatto della sua qualificazione come controinteressata; nel merito deduce la violazione dell’art. 11, comma 1, del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, che attribuisce valore, quale indicatore delle attitudini, alle esperienze ordinamentali ed organizzative vantate dal magistrato. </h:div><h:div>Il motivo è fondato nei termini che seguono.</h:div><h:div>La pronuncia di inammissibilità discende dall’accoglimento del ricorso del -OMISSIS-, in particolare dall’accoglimento della di lui impugnativa del bando, comportante come effetto la preclusione della partecipazione alla selezione della-OMISSIS- che non aveva partecipato al <corsivo>corso di formazione</corsivo> per dirigenti al momento della presentazione della domanda per essere scrutinata per il posto dirigenziale di Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, e che, dovendo pertanto essere esclusa, non aveva interesse a contestare la delibera del <corsivo>Plenum </corsivo>in data 12 settembre 2018.</h:div><h:div>La riforma della sentenza <corsivo>in parte qua</corsivo> comporta, come corollario, la necessità di riforma della statuizione di inammissibilità, in quanto la-OMISSIS- recupera nel giudizio l’interesse all’impugnazione incidentale e naturalmente anche la legittimazione nella veste di controinteressata, ai sensi dell’art. 42 Cod. proc. amm..</h:div><h:div>Il motivo è altresì fondato nel merito, in quanto - dovendosi intendere (per quanto si evince dal ricorso incidentale di primo grado, seppure non specificato nell’appello), che il riferimento sia alla mancata valutazione, da parte del C.S.M., del fatto che la-OMISSIS- è stata componente,come segretaria, del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Bari dal 21 aprile 2016 al 30 ottobre 2018 - si deve ritenere che un tale incarico (ricompreso dall’art. 11 del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, tra le “esperienze ordinamentali e organizzative”) costituisca un indicatore generale delle attitudini ai sensi dell’art. 6 dello stesso <corsivo>Testo unico</corsivo>. Ne consegue che sussiste l’eccepito difetto di istruttoria e di motivazione, anche se si deve dare atto che in tema di incarichi direttivi conferiti dal C.S.M. il <corsivo>Testo unico</corsivo> configura tra gli indicatori attitudinali una gerarchia a favore di quelli specifici (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 6137; V, 4 gennaio 2019, n. 97).   </h:div><h:div>12. - Gli ulteriori motivi di appello della-OMISSIS- più che censure della sentenza, sono difese ai ricorsi di primo grado, e quindi argomenti che, a rigore, dovrebbero essere considerati in replica dei motivi <corsivo>ex adverso</corsivo> riproposti. Per chiarezza espositiva e con questa avvertenza se ne dà conto fin da ora, nei limiti del possibile, trattandosi in alcuni casi di difese su motivi già trattati ed in altri casi di difese su motivi ancora da scrutinare. </h:div><h:div>13. - Il quinto ed il sesto “motivo” dell’appello della-OMISSIS- da esaminare congiuntamente in quanto tra loro complementari, deducono la corretta valutazione comparativa compiuta dal C.S.M., che, nel nominarla Procuratore della Repubblica di -OMISSIS-, ha fatto applicazione dell’art. 28, comma 2, e dell’art. 32, comma 1, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, che privilegiano, per gli uffici requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, “<corsivo>l’esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni  criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire</corsivo>”; ed infatti a -OMISSIS- vi sarebbe l’infiltrazione delle mafie foggiane, sulle quali la-OMISSIS- ha grande esperienza, essendosi di questa criminalità occupata per quasi sei anni nel tempo in cui è stata occupata presso la Direzione Distrettuale Antimafia-DDA di Bari. </h:div><h:div>I motivi non possono essere accolti nella loro assolutezza.</h:div><h:div>Anzitutto, dalla lettura della proposta “B” non è dato evincere, ai fini comparativi con gli altri candidati, questo valore baricentrico attribuito all’esperienza della-OMISSIS- nella DDA di Bari, che, pure, viene doverosamente richiamata.  </h:div><h:div>Fermo comunque restando che anche tale profilo merita valutazione, occorre non considerare l’art. 17 del <corsivo>Testo unico</corsivo>, in tema di indicatori specifici per gli uffici direttivi di primo grado di piccole medie dimensioni. Infatti lo stesso art. 28 del <corsivo>Testo unico</corsivo> al primo comma riconosce “speciale rilievo”, ai fini del conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, agli indicatori di cui all’art. 17. Gli indicatori specifici evidenziano elementi e circostanze che, in ragione della loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, devono assumere un adeguato spazio valutativo ed una rafforzata funzione selettiva.</h:div><h:div>14. -  Gli ultimi tre “motivi” dell’appello della-OMISSIS-  svolgono argomenti essenzialmente volti : <corsivo>a)</corsivo> ad escludere la contraddittorietà della valutazione compiuta dal C.S.M. che non avrebbe tenuto conto del rapporto negativo  del Procuratore della Repubblica di Bari  in data 1 giugno 2017; <corsivo>b)</corsivo> ad affermare la legittimità della nomina per la quale non si è tenuto conto del requisito dell’anzianità di servizio; <corsivo>c)</corsivo> a riproporre le domande e le eccezioni dedotte in primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..</h:div><h:div>Procedendo per ordine, con riguardo al punto <corsivo>sub</corsivo>
				<corsivo>a)</corsivo>, vale rinviare al punto <corsivo>6)</corsivo> della presente motivazione, rinviando invece al successivo punto <corsivo>20)</corsivo> per una breve considerazione del tema marginale dell’anzianità di servizio.</h:div><h:div>Quanto alla riproposizione delle domande ed eccezioni dedotte in primo grado, assorbite o non esaminate dalla sentenza appellata, si tratta di motivo inammissibile per genericità.</h:div><h:div>E’ costante la giurisprudenza che l’esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice amministrativo solo se la parte interessata indichi specificamente le censure che intende siano devolute alla sua cognizione, al fine di consentire una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire; un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli atti di primo grado è inidoneo ad introdurle nel <corsivo>thema decidendum</corsivo> del giudizio di appello, onde devono ritenersi rinunziate a mente dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. (in termini C.G.A. Sic., 30 maggio 2017, n. 258).        </h:div><h:div>15. - Con riguardo ai motivi riproposti dal -OMISSIS-, si deve fare rinvio ai punti <corsivo>4) -6)</corsivo> che riguardano la medesima iniziativa processuale svolta nell’ambito dell’appello proposto dal C.S.M.; l’esito è dunque quello dell’accoglimento del solo terzo motivo riproposto.</h:div><h:div>16. - Analogamente, con riferimento alla “comparsa di costituzione nell’interesse della -OMISSIS- che ripropone, in subordine, i motivi di primo grado, si rinvia alla motivazione sviluppata al punto <corsivo>sub</corsivo> 7). </h:div><h:div>17. - In sintesi, con riguardo al ricorso n. 7677/2019 del R.G., va accolto l’appello nei sensi di cui in motivazione, come pure il motivo riproposto dal -OMISSIS-, mentre devono essere dichiarati inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>18. - Procedendo ora alla disamina del ricorso n. 8161/2019 del R.G., concernente l’appello del -OMISSIS-, va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dalla -OMISSIS-, nella considerazione che sia stata depositata la copia scansionata del ricorso, contro gli artt. 9 e 12 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, che impongono (nel regime del processo amministrativo telematico) che gli atti processuali di parte in formato elettronico siano depositati solamente in formato elettronico <corsivo>pdf </corsivo>c.d. “nativo digitale”, escludendo l’ammissibilità della scansione di copia per immagini. Infatti l’appellante, a seguito del primo deposito scansionato avvenuto in data 8 ottobre 2019, ha provveduto ad un successivo deposito del ricorso in formato conforme alle specifiche tecniche il successivo 11 ottobre 2019. </h:div><h:div>19. -  Il primo, articolato, motivo dell’appello del -OMISSIS- contesta la statuizione che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità da lui svolta nei confronti del ricorso della -OMISSIS-: la quale, non indicata in alcuna delle due proposte presentate al <corsivo>Plenum</corsivo>, avrebbe dovuto autonomamente e immediatamente impugnare le proposte della Quinta Commissione, e non già la conseguenziale delibera del <corsivo>Plenum</corsivo> (analoga obiezione è fatta al ricorso del -OMISSIS-, al quale è però rimasto estraneo, non essendogli stato notificato; lamenta peraltro l’erroneità della statuizione che ha ritenuto non preclusiva la sanzione disciplinare irrogata allo stesso magistrato), nonché l’ordine di esame dei ricorsi riuniti in primo grado, nell’assunto che, essendo inammissibili i ricorsi di -OMISSIS-e La Rana, avrebbe dovuto essere trattato per primo il suo ricorso avverso la nomina della-OMISSIS-.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Una precisazione merita comunque in via preliminare l’eccezione di inammissibilità a impugnare la sentenza, sollevata dal -OMISSIS-, nell’assunto che il -OMISSIS- non sia stato parte del giudizio introdotto dal suo ricorso.</h:div><h:div>L’eccezione non è fondata, anzitutto perché la sentenza è stata resa su ricorsi riuniti (uno dei quali proposto dal -OMISSIS-) e perché il -OMISSIS- non è stato parte del giudizio introdotto dal -OMISSIS- in quanto non gli è stato notificato il ricorso. </h:div><h:div>Si può sostenere che il -OMISSIS- non fosse controinteressato in senso tecnico, quanto piuttosto cointeressato: ma resta arduo ammettere che non avesse interesse, se non altro perché destinatario della proposta di maggioranza, a contraddire ad un ricorso che (per effetto del richiesto annullamento della nomina della-OMISSIS-) avrebbe potuto farlo subentrare, senza tenere conto della sua posizione nell’ambito del procedimento di valutazione comparativa. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la legittimazione ad appellare le sentenze del giudice amministrativo di primo grado spetta anche a quanti, pur non essendo controinteressati in senso proprio, e non avendo assunto la qualità di parte, sono tuttavia portatori di una posizione di vantaggio in ordine ad un bene della vita (non necessariamente alla conservazione del medesimo) dipendente dal potere amministrativo esercitato, ma dotato di autonomia (in termini Cons. Stato, IV, 18 novembre 2013, n. 5451). </h:div><h:div>Con questo chiarimento, tornando alla disamina del motivo, va rilevato che sotto il primo profilo è condivisibile il ragionamento in diritto della sentenza gravata: questa , richiamando l’art. 37 del Regolamento interno del C.S.M., afferma che le proposte di nomina non equivalgono a provvedimento di esclusione dei candidati non proposti; sicché la proposta non è atto autonomamente lesivo, dunque impugnabile, tale essendo solamente la delibera del <corsivo>Plenum</corsivo> che conferisce l’ufficio.</h:div><h:div>Del resto, si tratta dell’applicazione al caso di specie di specie dell’indirizzo generale, consolidato in giurisprudenza, per cui gli atti endoprocedimentali o preparatori vanno immediatamente impugnati solo se hanno natura conclusiva e provvedimentale, mentre vanno impugnati unitamente all’atto definitivo se comportano effetti ancora instabili ed interinali, con conseguente inidoneità a produrre la definitiva lesione.</h:div><h:div>A riprova, va ricordato che allorché l’atto finale di una procedura concorsuale, pur partecipando del medesimo <corsivo>iter</corsivo> procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di impugnare anche l’atto finale, pena l’improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, III, 20 giugno 2018, n. 3788).</h:div><h:div>Dalla reiezione dell’assunto dell’inammissibilità del ricorso della -OMISSIS- (e del -OMISSIS-) per mancata impugnazione delle proposte, discende anche l’infondatezza della doglianza sull’ordine di esame dei ricorsi di primo grado, evidentemente ispirato a un’economia di giudizio.</h:div><h:div>20. - Il secondo motivo dell’appello del -OMISSIS- allega che la Commissione lo aveva ritenuto, a maggioranza, prevalente sulla-OMISSIS- in ragione dell’esercizio delle funzioni requirenti “maggiore e più duraturo”, mentre il <corsivo>Plenum</corsivo> ha poi approvato la proposta “B” (in favore della-OMISSIS-) senza motivazione, così incorrendo in un provvedimento contraddittorio, adottato senza tenere conto delle attitudini e del merito e comunque, anche a ritenere configurabile una parità di condizioni, senza tenere conto del fatto che -OMISSIS- aveva conseguito una valutazione di professionalità maggiore (la sesta, anziché la quinta) ed aveva un’anzianità superiore alla -OMISSIS-, sulla quale incombeva altresì il rapporto negativo del Procuratore della Repubblica di Bari dell’1 giugno 2017.</h:div><h:div>Il motivo è fondato nei limiti del vizio della motivazione.</h:div><h:div>Occorre precisare che un tale vizio non è ravvisabile nella circostanza che il <corsivo>Plenum</corsivo> abbia aderito alla proposta di minoranza: le proposte di maggioranza e di minoranza sono espressione della fisiologica dialettica di ogni collegio amministrativo, così che, in difetto di elementi sintomatici di travisamento ed illogicità, la capacità di valutazione del <corsivo>Plenum</corsivo> dopo l’attività istruttoria e preparatoria svolta in Commissione non impone che la motivazione della delibera dia conto della prevalenza dell’una o dell’altra proposta (in termini, seppure con riguardo alla valutazione di professionalità, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n. 5369).</h:div><h:div>E’, invece, dalla proposta “A” e dalla proposta “B” (rispettivamente designanti il -OMISSIS- e la-OMISSIS-), che non emergono elementi utili a evidenziare, quanto ad attitudini e merito, la prevalenza della-OMISSIS-.</h:div><h:div>Invero, portando agli esiti estremi una comparazione che fa emergere posizioni apprezzabili in entrambi i concorrenti, la proposta “A”, evidenziata una maggiore esperienza del -OMISSIS- nelle funzioni requirenti e l’equivalenza dell’esperienza ordinamentale, afferma che «<corsivo>anche ove volesse ritenersi il profilo del -OMISSIS- equivalente a quello della-OMISSIS- il -OMISSIS- risulterebbe comunque prevalente in virtù del criterio residuale della maggiore anzianità ai sensi dell’art. 24, secondo comma, del T.U. sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>». Al contrario, la proposta “B”, anche tenendo conto delle considerazioni svolte al punto <corsivo>sub</corsivo> 13), non chiarisce - al di là di espressioni di apprezzamento anche caratteriale - le ragioni concrete della prevalenza della-OMISSIS- se non attraverso la rappresentazione delle esperienze ordinamentali e la affermazione della mancanza di specifiche esperienze di coordinamento investigativo, seppure con lo svolgimento di attività di rogatoria e di rapporti intrattenuti in ambito internazionale con l’OLAF e con Eurojust.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che, non essendo sindacabile in giustizia il contenuto delle valutazioni del C.S.M., salvi manifesti aspetti di irragionevolezza o sproporzione, trova invece spazio il difetto di motivazione, perché la motivazione deve essere funzionale alla comprensione della formazione lineare della decisione amministrativa: sicché deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e dar conto che lo sviluppo procedimentale è espressione di un autentico, coerente e logico percorso (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552). </h:div><h:div>21. -  Con riguardo ai motivi anche in questo ricorso riproposti dal -OMISSIS-, ritiene il Collegio di fare integrale rinvio ai punti 4-6, concernenti la medesima iniziativa processuale svolta nell’ambito dell’appello proposto dal C.S.M.; l’esito è quello dell’accoglimento del solo terzo motivo riproposto.</h:div><h:div>22. - Con riferimento, poi, alla “comparsa di costituzione nell’interesse della -OMISSIS- che ripropone, in subordine, i motivi di primo grado, si rinvia alla motivazione sviluppata al punto <corsivo>sub</corsivo> 7), che ne ha ritenuto l’inammissibilità.</h:div><h:div>23. -  In sintesi, con riguardo al ricorso n. 8161/2019 del R.G., va accolto l’appello nei sensi di cui in motivazione, come pure il motivo riproposto dal -OMISSIS-, mentre devono essere dichiarati inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-.</h:div><h:div>24. - Alla stregua di quanto esposto, gli appelli riuniti vanno accolti nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, derivandone l’esigenza di rinnovazione dell’attività di valutazione comparativa da parte del C.S.M..</h:div><h:div>Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide: <corsivo>a)</corsivo> riunisce i ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 7552/2019, 7677/2019  e 8161/2019 del R.G.; <corsivo>b)</corsivo> con riguardo al ricorso n. 7552/2019 del R.G., accoglie l’appello delle amministrazioni, accoglie in parte i motivi riproposti dal -OMISSIS-, mentre dichiara inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-; <corsivo>c)</corsivo> con riguardo al ricorso n. 7677/2019 del R.G., accoglie l’appello della-OMISSIS- accoglie in parte i motivi riproposti dal -OMISSIS-, mentre dichiara inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-; <corsivo>d)</corsivo> con riguardo al ricorso n. 8161/2019 del R.G., accoglie l’appello del -OMISSIS-, accoglie in parte i motivi riproposti dal -OMISSIS-, mentre dichiara inammissibili i motivi riproposti dalla -OMISSIS-; <corsivo>e)</corsivo> per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado, salve le ulteriori determinazioni delle amministrazioni all’esito della rinnovazione dell’attività valutativa; <corsivo>f)</corsivo> compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi delle parti private.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/03/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaella Francavilla</h:div><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>