<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190742120200217152402924" id="20190742120200217152402924" modello="2" modifica="2/27/2020 4:32:52 PM" pdf="3" ricorrente="Alberto Iannuzzi" stato="4" tipo="1" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="07421"/><fascicolo anno="2020" n="01450"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190742120200217152402924.xml</file><wordfile>20190742120200217152402924.docm</wordfile><ricorso NRG="201907421">201907421\201907421.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201907421\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>27/02/2020 16:32:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Quadri</firma><data>18/02/2020 21:31:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7421 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Falso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della giustizia e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Falso, Porcelli e l’avvocato dello Stato Cesaroni;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il dott. -OMISSIS- impugnava il decreto del Ministero della giustizia del 19 settembre 2018 e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 settembre 2018, in base ai quali era stato conferito al dott. -OMISSIS- l’ufficio -OMISSIS-</h:div><h:div>Il giudizio valutativo veniva reso in seguito ad annullamento di un precedente giudizio in cui le sentenze pronunciate avevano posto in risalto la mancata indicazione delle concrete esperienze di fatto del candidato non giudicato prevalente, dunque un sostanziale difetto di istruttoria.</h:div><h:div>Il CSM si è adeguato al giudicato emettendo un nuovo giudizio valutativo ancora prima che venisse pronunciata la decisione di appello (Cons. Stato, sez. V, n.-OMISSIS-), di conferma della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>Il ricorso veniva, questa volta, respinto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- che veniva appellata dal -OMISSIS-per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div><corsivo>I) error in iudicando</corsivo>; omessa ovvero carenza di motivazione circa la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione agli artt. 11 e 12, commi 10 e 12, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e alle disposizioni contenute nel <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria </corsivo>(circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015); eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione <corsivo>ex</corsivo> art. 3 l. n. 241 del 1990 e art. 26 <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>; erronea valutazione dei fatti, questi ultimi riferiti a vari profili della delibera gravata;</h:div><h:div><corsivo>II)</corsivo> violazione dell’art. 2909 Cod. civ. e dell’art. 366, comma 2, Cod. proc. civ.; motivazione contraddittoria;</h:div><h:div><corsivo>III)</corsivo> omessa e carente motivazione con riferimento al vizio circa la violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 4, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed all’art. 24, comma 3, <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria.</corsivo></h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere all’appello il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e il dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 6 febbraio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giunge in decisione l’appello proposto dal dott. -OMISSIS- contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS- che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti relativi al conferimento al dott. -OMISSIS- -OMISSIS-</h:div><h:div>La sentenza, premettendo l’illustrazione del procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, nonché la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il CSM conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni, ha respinto le censure dedotte dall’istante.</h:div><h:div>In particolare, alla luce del consolidato orientamento in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle delibere di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, senza mai impingere nel merito delle valutazioni, la sentenza ha evidenziato come, nella fattispecie in questione, la delibera non fosse inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione, avendo proceduto legittimamente alla comparazione tra il controinteressato e il ricorrente, senza porre in essere alcuna violazione delle specifiche disposizioni contenute nel nuovo <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, effettuando un’analitica disamina di specifici aspetti dei profili professionali dei due aspiranti.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che l’appello vada respinto perché non fondato.</h:div><h:div>Si ricorda preliminarmente che per consolidata giurisprudenza il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P14858-2015 del 28 luglio 2015) non è – difettando la clausola legislativa o regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).</h:div><h:div>Ciò ricordato, va rilevato che nelle premesse della relazione introduttiva del detto Testo unico sulla dirigenza giudiziaria si legge che con lo stesso si intende “<corsivo>garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari</corsivo>” attraverso la “<corsivo>ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto, porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti</corsivo>”, con la finalità di “<corsivo>far sì che la meritocrazia non rimanga un'affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva… che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 25 del <corsivo>Testo unico</corsivo> indica la finalità del giudizio comparativo in quella di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. </h:div><h:div>In riferimento al merito, la previsione stabilisce che il giudizio vada svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale. </h:div><h:div>Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è regolata dall’art. 26 del medesimo <corsivo>Testo unico</corsivo>. </h:div><h:div>La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. </h:div><h:div>Il giudizio attitudinale è poi formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. </h:div><h:div>Nell’ambito di tale valutazione la previsione puntualizza che speciale rilievo è attribuito agli <corsivo>indicatori specifici</corsivo>, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio.</h:div><h:div>All’art. 15 sono individuati come <corsivo>indicatori specifici</corsivo> per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “<corsivo>a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>”.</h:div><h:div>Gli <corsivo>indicatori generali</corsivo>, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale e sono “<corsivo>costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali</corsivo>”. </h:div><h:div>Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.</h:div><h:div>E’ bene, inoltre, ricordare che riguardo ai limiti del sindacato di legittimità circa le delibere del CSM di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il giudice amministrativo incorre in eccesso di potere giurisdizionale allorché «<corsivo>operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa</corsivo>», «<corsivo>invece di svolgere un sindacato di legittimità di secondo grado, anche a mezzo del canone parametrico dell’eccesso di potere quale possibile vizio della delibera stessa</corsivo>» (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</h:div><h:div>Al contempo, la medesima giurisprudenza ha affermato che non eccede dalla giurisdizione il giudice amministrativo che nel vagliare un provvedimento del CSM di conferimento di un ufficio direttivo annulli la deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale è stato esplicitato il giudizio comparativo nel caso concreto (Cass., SS.UU., 8 marzo 2012, n. 3622).</h:div><h:div>Riguardo ai provvedimenti di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione afferma che il sindacato del giudice amministrativo bene è condotto attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere: «<corsivo>nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna (…), nonché, più radicalmente, dello sviamento di potere</corsivo>» (così ancora Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787; Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220).</h:div><h:div>«<corsivo>I provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di una ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'Organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la preminente posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa; pertanto il giudizio di legittimità su detti atti può implicare apprezzamenti che non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, ma si estendono anche alla verifica della sussistenza di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici dell'illogicità, dell'irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché della carenza di motivazione e/o di istruttoria</corsivo>» (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 597; 14 maggio 2015, n. 2425).</h:div><h:div>La delibera impugnata ha individuato il -OMISSIS-come il candidato più idoneo per attitudini e merito ad essere nominato -OMISSIS-</h:div><h:div>Dopo aver analizzato la ricorrenza, in capo al -OMISSIS- dei parametri del merito e delle attitudini, nella parte in cui pone in comparazione lo stesso con il -OMISSIS- così motiva: «<corsivo>Nonostante il suo ottimo percorso professionale avendo egli svolto funzioni molto varie, anche in grado di appello e pur avendo a lungo esercitato quelle di giudice di Tribunale, il -OMISSIS-risulta, tuttavia, recessivo sul piano degli indicatori specifici di attitudine semidirettiva per il conferimento degli incarichi di Presidente di sezione negli uffici di primo grado ai sensi degli artt. 15 e 27 TU. Egli ha esercitato di fatto funzioni semidirettive o direttive, in quanto per quasi un anno ha svolto le funzioni di -OMISSIS- facendosi carico di tutte le incombenze che normalmente sono svolte da tre magistrati, e garantendo la funzionalità dell’Ufficio. Inoltre, come si è già detto, all’inizio della carriera, presso la -OMISSIS-, quale unico giudice togato, ha maturato anche una significativa competenza a livello amministrativo, quale responsabile dell’Ufficio giudiziario. Notevoli sono anche le competenze ordinamentali del -OMISSIS- avendo egli fatto parte del consiglio giudiziario. Tuttavia, tali funzioni non risultano esercitate con lo stesso eccellente livello attitudinale del -OMISSIS- il quale, invece, in modo brillante, ha dato prova di sapere svolgere funzioni semidirettive sia in uffici requirenti, da giovane magistrato avendo egregiamente retto per molti periodi la -OMISSIS-, sia in uffici giudicanti. In questi ultimi, in particolare presso la sede di Benevento, ha svolto funzioni di fatto semidirettive quale Pretore penale, coordinando il lavoro della sezione di -OMISSIS-. Inoltre il -OMISSIS- quale giudice del Tribunale di Benevento - territorio omogeneo, per realtà socio-criminale, qualità e quantità del carico di lavoro, a quello di destinazione – ha collaborato alla predisposizione di progetti tabellari della sezione penale e svolto ruoli di direzione della stessa sezione, componendo ruoli e assegnando affari, nel ruolo di Presidente del collegio a lungo svolto. La notevole esperienza nel settore penale, pertanto, varia per funzioni svolte e materie trattate, nonché le competenze ordinamentali eccellenti, arricchite dall’incarico svolto dal 2014 di componente della Commissione flussi del consiglio giudiziario di Napoli, delineano il profilo di magistrato più adeguato per ricoprire l’incarico a concorso</corsivo>».</h:div><h:div>Per l’appellante, il vizio più rilevante della delibera gravata sarebbe rinvenibile nella parte in cui lo considera recessivo “<corsivo>sul piano degli indicatori specifici di attitudine semidirettiva</corsivo>” per il conferimento dell’incarico, laddove detta conclusione viene motivata con il rilievo per cui il ricorrente non avrebbe un percorso professionale, nel quale abbia sperimentato, con lo stesso eccellente livello attitudinale, le funzioni di fatto semidirettive in ambito penale, come il -OMISSIS- La delibera impugnata, inoltre, risulterebbe del tutto incongruente, perché, da un lato, dà atto dell’espletamento delle funzioni direttive svolte dall’appellante e, quindi, del possesso degli indicatori specifici previsti dal <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, ma nel contempo dichiara, senza dare conto delle ragioni specifiche, che quelle funzioni non risultano esercitate con lo stesso eccellente livello attitudinale del -OMISSIS- L’appellante ritiene carente la motivazione della decisione poiché “<corsivo>non chiarisce in che modo la delibera del CSM, con cui è stata confermata la nomina del -OMISSIS-, abbia tenuto correttamente conto, nel suo percorso motivazionale, degli indicatori specifici previsti dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria. Invero, sebbene la sentenza del T.A.R. Lazio rilevi che la preferenza accordata dal -OMISSIS-sia ampiamente motivata in ragione dei risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni, non si comprende affatto quali siano in concreto questi risultati ed in che modo essi siano stati comparati con quelli del ricorrente, nonché, in maniera più complessiva, per quale ragione quest'ultimo sia stato considerato recessivo</corsivo>”. Sostiene ancora il -OMISSIS-che la nuova delibera sarebbe integralmente riproduttiva della precedente e che l’unico elemento nuovo sarebbe rappresentato dalla valutazione del precedente disciplinare a suo carico che, però, il giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione. Egli quindi riporta nell’atto nuovamente i tratti salienti del suo <corsivo>curriculum</corsivo> e di quello del -OMISSIS- riepilogando le esperienze professionali e le conoscenze ordinamentali di entrambi, evidenziando come la delibera consiliare e la sentenza non abbiano spiegato le ragioni di prevalenza dell’appellato su di lui, limitandosi a registrare il fatto che le esperienze del primo erano caratterizzate da un’eccellenza non rinvenibile nella sua attività.</h:div><h:div>Sostiene, inoltre, l’appellante che la sentenza gravata non avrebbe rispettato i principi contenuti nelle sentenze amministrative di primo e secondo grado di annullamento dell’originaria delibera di nomina del -OMISSIS- poiché avrebbe assecondato il ragionamento seguito nella delibera del 5 settembre 2018 laddove l’organo di governo autonomo si è limitato ad elencare le esperienze professionali del -OMISSIS-senza però considerarle in concreto. La sentenza finirebbe per contraddire la motivazione contenuta nella precedente decisione che, invece, aveva annullato la prima delibera di nomina del -OMISSIS- pur prendendo in esame i medesimi elementi e menzionando gli stessi principi giurisprudenziali. Osserva poi il -OMISSIS-come la “nuova” delibera abbia comunque trascurato nella valutazione comparativa la sua esperienza di coordinamento delle sezioni distaccate di -OMISSIS-svolta per tre anni e l’incarico di coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP distrettuale di -OMISSIS- laddove il Consiglio ha dato risalto all’attività di coordinamento della sezione distaccata di -OMISSIS- svolta dal -OMISSIS- e come non siano stati esaminati i risultati conseguiti nello svolgimento delle esperienze professionali dei due candidati, né considerati i dati statistici relativi all’attività giurisdizionale espletata, la sua profonda conoscenza del territorio, la sua esperienza quale presidente del Tribunale del riesame e come magistrato d’appello, la sua partecipazione ad uno dei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura per la formazione degli aspiranti dirigenti. A ciò si aggiunga una super valutazione dell’esperienza dell’appellato in Commissione flussi ed una svalutazione di quella più lunga e articolata dell’appellante, l’illogica attribuzione di rilievo, al fine di ritenere il -OMISSIS-il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico semidirettivo di che trattasi, alla omogeneità dal punto di vista socio territoriale dell’Ufficio di provenienza con quello di destinazione, oppure all’attività di gestione e direzione della -OMISSIS- in qualità di sostituto procuratore, inerente ad un ufficio non giudicante. </h:div><h:div>Sostiene, insomma, l’appellante di avere avuto un percorso professionale maggiormente variegato, avendo operato in uffici aventi diversa tipologia, anche del settore civile, appartenenti alla giurisdizione di primo e secondo grado, così inverando lo specifico indicatore ai sensi dell’art. 8, lett. <corsivo>a)</corsivo> del <corsivo>Testo unico</corsivo> che, con riferimento alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, attribuisce particolare pregnanza alla pluralità delle stesse.</h:div><h:div>Infine, per l’appellante, se è vero che, con la stesura del nuovo <corsivo>testo unico</corsivo>, viene confermato il principio secondo cui l’anzianità non rileva quale parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, sarebbe innegabile che a parità di attitudini e merito debba prevalere l’aspirante più anziano, come chiarito dalla relazione introduttiva del nuovo <corsivo>testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>. Sul punto la sentenza non chiarirebbe per quale ragione il profilo professionale del ricorrente sia recessivo rispetto a quello del -OMISSIS- tale da non poterlo identificare nemmeno come paritario e, quindi, appunto prevalente per la maggiore anzianità, con conseguente omessa, ovvero insufficiente motivazione sul punto.</h:div><h:div>Le censure non colgono nel segno, condividendo il Collegio le statuizioni della sentenza appellata, che ha dato atto di come l’organo di governo autonomo abbia inteso dare piena esecuzione al giudicato che emergeva dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 1117 del 2018, valutando approfonditamente i <corsivo>curricula</corsivo> dei candidati ed evidenziando il ragionamento seguito nell’attribuire prevalenza al profilo professionale del -OMISSIS-rispetto a quello dell’appellante. </h:div><h:div>Invero, la delibera del 5 settembre 2018 non risulta affetta dai vizi prospettati dal -OMISSIS- poiché il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver riportato in maniera completa ed esaustiva il percorso professionale di entrambi i candidati ed aver dato conto correttamente, nel giudizio comparativo, degli indicatori specifici di cui al <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, con particolare riferimento alle pregresse esperienze semidirettive maturate dai due candidati (dettagliatamente e puntualmente riportate nella delibera), ha ampiamente motivato la preferenza espressa per il -OMISSIS-nell’esercizio della propria discrezionalità in ragione dei risultati raggiunti dallo stesso nell’esercizio delle funzioni svolte, nonché delle competenze ordinamentali acquisite, definite addirittura “<corsivo>eccellenti</corsivo>” nella documentazione istruttoria acquisita agli atti.</h:div><h:div>La valutazione effettuata dall’organo di governo autonomo non presenta, dunque, carenze istruttorie, né risulta inficiata da travisamento o lacunosità dei fatti, che, invece, sono stati puntualmente e dettagliatamente descritti e declinati, come statuito dalla sentenza “<corsivo>in maniera logica e coerente, nel giudizio comparativo, secondo modalità conformi a quanto richiesto dalla normativa primaria e secondaria</corsivo>”. </h:div><h:div>Invero, le censure dedotte dal -OMISSIS-forniscono una ricostruzione parziale della delibera consiliare e della sentenza che non tiene in debito conto del giudizio analitico svolto nei confronti dei due candidati. </h:div><h:div>Quanto alla sanzione disciplinare che risulta nel <corsivo>curriculum</corsivo> dell’appellante, la sentenza l’ha ritenuta correttamente irrilevante ai fini della valutazione, atteso che, nonostante la stessa fosse stata menzionata nella delibera del 5 settembre 2018, non sono state esplicitate ragioni della sua persistente rilevanza, in considerazione della risalenza nel tempo, ai fini dell’assunzione da parte dell’appellante di un incarico direttivo o semidirettivo. Il richiamo alla succitata sanzione disciplinare non risulta, dunque, idoneo a minare la complessiva legittimità della valutazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura di prevalenza del -OMISSIS-sul -OMISSIS-</h:div><h:div>Invero, dall’esame della delibera impugnata si evince chiaramente la rilevanza meramente residuale nell’ambito della valutazione espletata di detta sanzione che, infatti, sarebbe risultata significativa solo “<corsivo>laddove non si volesse considerare la prevalenza del profilo attitudinale del -OMISSIS-su quello del -OMISSIS-per le ragioni più sopra già esposte</corsivo>”. Ma così non è stato, atteso che, come risulta dalla complessiva documentazione versata in atti, il -OMISSIS-prevale sull’appellante per svariate ragioni: un’esperienza professionale eccezionalmente completa e variegata, avendo svolto, nel corso della carriera, funzioni sia giudicanti che requirenti, in uffici impegnativi per la qualità e il   carico di lavoro, nonché per il complessivo impegno richiesto; la sua elevata produttività, che testimonia le eccezionali capacità organizzative del proprio e dell’altrui lavoro; la sua costante disponibilità a fronteggiare le emergenze dell’ufficio, derivanti anche da assenze dei colleghi, nonché a ricoprire pure ruoli di magistrati trasferiti in attesa delle nuove assegnazioni, a dimostrazione di un costante ed elevato impegno e di una particolare attenzione a qualsiasi esigenza organizzativa dell’ufficio di appartenenza.</h:div><h:div>Il Consiglio Superiore della Magistratura ha, dunque, mostrato di condividere pienamente i giudizi valutativi espressi nei confronti del -OMISSIS-così come puntualmente riportati negli atti endoprocedimentali dallo stesso acquisiti, in ragione delle doti umane e professionali che gli sono state riconosciute da tutti i colleghi e dal personale giudiziario. </h:div><h:div>La prevalenza conferita al -OMISSIS-non si fonda, quindi, su elementi di valutazione illogici o contraddittori, ma su elementi che emergono inequivocabilmente in modo chiaro dai pareri acquisiti, avendo l’organo di governo autonomo effettuato una completa ed approfondita equiparazione tra i rispettivi <corsivo>curricula</corsivo> dei candidati, ed apprezzato la maggiore idoneità di quello del -OMISSIS-a soddisfare le esigenze sottese all’incarico di -OMISSIS- rilevando, altresì, del tutto condivisibilmente, l’assenza di precedenti disciplinari, diversamente dall’appellante.</h:div><h:div>Infine, come correttamente statuito nella sentenza appellata, all’esito del giudizio comparativo tra i due candidati il Consiglio Superiore della Magistratura, per le ragioni suddette, ha ritenuto prevalente il profilo del -OMISSIS- non potendo in alcun modo rilevare la maggiore anzianità del -OMISSIS- criterio che può essere preso in considerazione solo nel caso di equivalenza, che non ricorre nella specie. </h:div><h:div>Risulta, in conclusione, rispettato il principio per cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura vanno formulati in termini di adeguatezza, comunque dovendo emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari dei concorrenti individuati, al fine di collegare la dimostrata pienezza della conoscenza dei profili dei canditati ad una valutazione informata e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza. E ciò è avvenuto nel caso di specie. Del resto, una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del <corsivo>curriculum</corsivo> dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima ancora che la lettera dell’art. 26 del <corsivo>Testo Unico</corsivo>, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario (cfr. Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759; 5 giugno 2019, n. 3817). È principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono infatti essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto.</h:div><h:div>Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio M. Siccardi</h:div><h:div>Elena Quadri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>