<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190735520230914191748210" descrizione="" gruppo="20190735520230914191748210" modifica="14/09/2023 19:25:52" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="07355"/><fascicolo anno="2023" n="08805"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190735520230914191748210.xml</file><wordfile>20190735520230914191748210.docm</wordfile><ricorso NRG="201907355">201907355\201907355.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Contessa</firma><data>14/09/2023 19:25:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Rosaria Maria Castorina,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 456/2019</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7355 del 2019, proposto dal signor Carlo Guzzon, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Soldani e Elisa Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Monte Argentario, non costituito in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'articolo 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2023 il Pres. Claudio Contessa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’odierno appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso da lui proposto dinanzi al TAR della Toscana per l’annullamento del provvedimento n. 33/05 del 28 giugno 2005, recante l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno di proprietà, sito in località “La Soda” presso il Comune di Monte Argentario e al rispristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>La parte appellante deduce di essere proprietaria di un lotto di terreno con sovrastanti fabbricati, al catasto fabbricati fg. 18 part. 55 e al catasto terreni fg. 18 particelle 57, 58 187, 189 e 348 e di aver accorpato nel 2002 due manufatti preesistenti, con successive opere di completamento e sistemazione esterna realizzate nel 2005. </h:div><h:div>Con il provvedimento impugnato in primo grado l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive, come indicate dal Rapporto dei Carabinieri in data 28 aprile 2005 a seguito di sopralluogo, e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001, dell’articolo 31 della legge regionale n. 52 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 132 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005.</h:div><h:div>Con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana l’interessato lamentava vizi di violazione ed erronea applicazione di legge, di eccesso di potere per inesistenza dei presupposi, travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria, di difetto di motivazione e violazioni procedimentali. </h:div><h:div>In particolare, il ricorrente affermava di aver realizzato interventi qualificabili come di mera ristrutturazione edilizia e di manutenzione, non inquadrabili quindi nelle disposizioni richiamate nel provvedimento sanzionatorio. Pertanto invocava l’applicazione della sola sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 135 della legge regionale toscana n. 1 del 2005. Eccepiva, poi, un difetto di motivazione e la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. </h:div><h:div>Il giudice di prime cure ha respinto la censura inerente al difetto di motivazione invocando l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990 ed evidenziando il carattere vincolato dell’atto impugnato. Il TAR ha poi argomentato sulla legittimità della sanzione irrogata rilevando come l’abuso contestato fosse stato realizzato in area sottoposta a vincolo, con conseguente irrilevanza della circostanza che l’intervento edilizio potesse rientrare nella categoria della “ristrutturazione”. </h:div><h:div>La parte appellante, censurando la sentenza appellata, ripropone e sviluppa le doglianze disattese dal TAR articolando i seguenti motivi in diritto. </h:div><h:div>Con il primo motivo di appello deduce un vizio di motivazione sull’assunto che l’ingiunzione di demolizione, ancorché costituente atto a carattere vincolato, debba ritenersi illegittimo laddove non risulti adeguatamente motivato in relazione all’individuazione e qualificazione delle opere sanzionate e all’esigenza di demolire quanto realizzato. Sul punto la parte appellante evidenzia come l’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado si sia limitata a richiamare ed allegare il rapporto dei Carabinieri in data 27-28 aprile 2005. Si tratterebbe di un atto meramente descrittivo delle opere contestate, dal quale non sarebbe possibile desumere alcuna valutazione sulla natura degli interventi edilizi eseguiti e sulla necessità di un titolo edilizio per la loro realizzazione.</h:div><h:div>Si lamenta, pertanto, l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui non si esprime affatto sulla qualificazione delle opere contestate.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso l’appellante ribadisce la doglianza inerente alla violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990. Nello specifico, l’appellante rileva come la sanzione demolitoria di abusi edilizi, ancorché di natura vincolata e doverosa, presuppone un procedimento amministrativo per l’accertamento dei presupposti nonché per l’individuazione e la qualificazione dell’abuso. Si tratta di un procedimento al quale l’interessato avrebbe avuto diritto di partecipare, considerata, altresì, l’asserita assenza di contrarie ragioni di urgenza.</h:div><h:div>Il Comune di Monte Argentario, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>In vista dell’udienza di trattazione non è stata svolta ulteriore attività difensiva. </h:div><h:div>All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 settembre 2023, svoltasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor Carlo Guzzon avverso la sentenza del TAR della Toscana con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l’ordinanza in data 28 giugno 2005 con la quale il Comune di Monte Argentario ha contestato l’abusiva realizzazione di opere ordinandone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>2. Le censure sinteticamente articolate da parte appellante, come precisate nella parte in fatto, sono infondate.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo di appello (più analiticamente descritto in narrativa) l’appellante sottolinea che è illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto laddove l’amministrazione non fornisca alcuna adeguata motivazione rispetto all’individuazione e qualificazione delle opere e, quindi, sull’esigenza della demolizione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, osserva l’appellante, l’unica motivazione presente nell’atto sarebbe il richiamo al Rapporto dei Carabinieri – Regione Toscana in data 28 aprile 2005 (riferito al sopralluogo effettuato il giorno precedente). Tale documento si limiterebbe ad una descrizione delle opere realizzate senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla loro natura e dunque senza alcuna fornire alcuna valutazione in ordine alla necessità o meno, per la realizzazione di detti lavori, di un titolo edilizio. Pertanto, la qualificazione di tali opere come interventi di nuova costruzione (e non come di ristrutturazione edilizia, secondo la prospettazione dell’appellante) risulterebbe ingiustificata e comunque in contrasto con le risultanze fattuali.</h:div><h:div>Laddove il Comune avesse correttamente qualificato gli interventi per cui è causa, non avrebbe potuto adottare l’impugnata misura demolitoria ma – a tutto concedere – irrogare solo una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 380 del 2001 (nonché ai sensi dell’articolo 135 della legge regionale toscana n. 1 del 2005).</h:div><h:div>La carenza di tali elementi vizierebbe in modo irrimediabile il provvedimento impugnato in primo grado e la sentenza in epigrafe risulterebbe viziata per avere omesso di rilevare tale insanabile lacuna.</h:div><h:div>3.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>3.1.1. Va premesso che l’appellante non contesta la realizzazione senza titolo di un intervento abusivo, consistente – fra l’altro – nella demolizione di alcuni manufatti preesistenti e nella ricostruzione di un diverso (e più ampio) manufatto in un’area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo n, 42 del 2004. </h:div><h:div>Tale intervento (secondo quanto riportato in punto di fatto nel rapporto dei Carabinieri in data 28 aprile 2005 e non contestato in atti) viene così descritto:</h:div><h:div>“<corsivo>- demolizione dei due manufatti esistenti adibiti a ripostiglio e rimessa attrezzi, delle dimensioni totali lorde di mq. 25 circa;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	nuovo immobile destinato ad uso abitativo, delle dimensioni totali utili di mq 77 comprese le superfici preesistenti, per un totale di ampliamenti pari a mq 52 circa, realizzato con struttura portante in blocchi di poroton con sovrastante copertura in muratura, il tutto eseguito a grezzo con finestre e porte-finestre in legno installate precariamente e rivestimento esterno eseguito in pietra. All’interno della struttura è esistente un bagno già completato e funzionante. L’altezza interna risulta essere delle dimensioni variabili da ml. 2,90 a ml. 2,80;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	realizzazione di un piazzale esterno in c.l.s. (cemento e rete elettrosaldata) dalle dimensioni totali di mq. 30</corsivo>”.</h:div><h:div>Il provvedimento comunale impugnato in primo grado ha quindi descritto in modo sintetico ma chiaro ed intellegibile (attraverso il rinvio al rapporto informativo dei Carabinieri) la consistenza del manufatto in questione, la sua rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi, nonché la sua idoneità ad alterare in modo permanente sull’area e sui relativi valori paesaggistici.</h:div><h:div>Si giustifica in tal modo il richiamo operato dal Comune all’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001 e alla legge regionale Toscana n. 1 del 2005 (‘<corsivo>Norme per il governo del territorio</corsivo>’), articolo 132 (‘<corsivo>Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali</corsivo>’), nonché alla legge regionale toscana n. 52 del 1999 (‘<corsivo>Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia</corsivo>’), articolo 31 (‘<corsivo>Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali</corsivo>’).</h:div><h:div>Il richiamo alla realizzazione di manufatti in assenza del permesso di costruire si giustificava, quindi, in ragione della qualificazione delle opere in questione quali “<corsivo>interventi di nuova costruzione</corsivo>” ai sensi delle lettere e) ed e.1) dell’articolo 3 del d.P.R. 380 del 2001.</h:div><h:div>Il Comune appellato (in modo sintetico ma plausibile) aveva infatti ricondotto gli interventi in questione fra quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (lettera e), cit.), ovvero fra quelli comportanti la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente (ivi, lettera e.1)).</h:div><h:div>Non si trattava infatti (secondo quanto riportato nel richiamato rapporto informativo e non adeguatamente contestato in fatto dall’appellante) di un intervento qualificabile come di ‘ristrutturazione edilizia’, bensì di un intervento che – pur insistendo in parte sul sedime di talune preesistenze - si caratterizzava per una nuova, maggiore diversa superficie e volumetria e, conseguentemente, per un’autonoma idoneità ad apportare alterazioni significative al territorio (peraltro, sottoposto a vincolo di natura paesaggistica).</h:div><h:div>Non può quindi affermarsi – contrariamente a quanto affermato dall’appellante nella presente sede di appello – che il provvedimento comunale impugnato in primo grado fosse affetto dai lamentati profili di difetto di motivazione o di travisamento dei fatti.</h:div><h:div>3.1.2. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena rilevato sub 3.1.1., va comunque qui richiamato il condiviso orientamento secondo cui ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata, è doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati <corsivo>sine titulo</corsivo> e non solamente di quelli che avrebbero richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire (in tal senso: Cons. Stato, VII, 9 gennaio 2023, n.237).</h:div><h:div>È stato chiarito al riguardo che l’articolo 27, cit., in presenza di un manufatto realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico rende doverosa la demolizione d'ufficio di tutti gli interventi realizzati <corsivo>sine titulo</corsivo> e non solamente degli interventi realizzati senza permesso di costruire (ivi). </h:div><h:div>Più in generale si osserva che, sulla scorta di un consolidato – e qui condiviso – orientamento, i provvedimenti che ingiungono la demolizione di opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico in base all'articolo 27 del d.P.R. n. 380 presuppongono puramente e semplicemente inizio o completamento di opere abusive in area vincolata senza il pertinente titolo per cui essi prescindono dalla natura dell'intervento, nel senso che essi possono essere adottati anche a fronte di opere soggette non a permesso di costruire, ovvero a D.I.A. (in seguito S.C.I.A.). </h:div><h:div>La specifica qualificazione del titolo edilizio che astrattamente avrebbe potuto legittimare la realizzazione dell’intervento di cui si discute (quand’anche in ipotesi qualificabile come di ‘ristrutturazione edilizia’) non influenzerebbe quindi in ogni caso la legittimità dell’ordine di ripristino.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo di appello (anch’esso più analiticamente descritto in narrativa) l’appellante lamenta che erroneamente il TAR avrebbe respinto il motivo con il quale si era lamentata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’adozione dell’impugnato ordine di demolizione.</h:div><h:div>4.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Al riguardo il Collegio ritiene (in assenza di ragioni in senso contrario) di richiamare il consolidato orientamento secondo cui, al sussistere di opere abusive, la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione. Per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione delle ordinanze di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'articolo 21-<corsivo>octies</corsivo> della legge n 241 del 1990 (in tal senso – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato, VI, 16 agosto 2023, n. 7776; <corsivo>id</corsivo>., VI, 9 giugno 2023, n. 5702; <corsivo>id</corsivo>., VII, 14 aprile 2023, n. 3822).</h:div><h:div>5. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere...</h:div><h:div>Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione del comune appellato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla pe le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Grazia Garzo</h:div><h:div>Claudio Contessa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>