<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190562420200709090542290" descrizione="" gruppo="20190562420200709090542290" modifica="7/10/2020 5:32:48 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Marisa D'Ettorre" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="05624"/><fascicolo anno="2020" n="04525"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190562420200709090542290.xml</file><wordfile>20190562420200709090542290.docm</wordfile><ricorso NRG="201905624">201905624\201905624.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2019\201905624\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Pannone</firma><data>10/07/2020 17:32:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giordano Lamberti</firma><data>09/07/2020 09:29:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Andrea Pannone,	Presidente FF</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la revocazione</h:div><h:div>della sentenza del Consiglio di Stato n. 722/2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5624 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Marisa D'Ettorre, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Cotimbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentino Capece Minutolo Del Sasso in Roma, via dei Pontefici, n. 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giuseppe De Nitti non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – La ricorrente, con atto di compravendita del 2 agosto 2018, ha acquistato l’immobile - ubicato in Taranto, in località Torretta, alla Via delle More n.14 (foglio di mappa n. 9, particella n. 69) - durante la pendenza del giudizio (n. 5696/2018) incardinato dinanzi a questo Consiglio dal precedente proprietario (Giuseppe De Nitti) per la riforma della sentenza n. 645 del 13 aprile 2018 del T.A.R. per la Puglia, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di sanatoria del completamento del secondo piano mansardato.</h:div><h:div>1.1 – La medesima ricorrente era già intervenuta nel suddetto giudizio di appello in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.</h:div><h:div>2 - Con la sentenza n. 722 del 2019, questa Sezione ha respinto l’appello, accogliendo l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado riproposta dal Comune di Taranto ed in ogni caso ritenendo corretta anche nel merito la sentenza del T.A.R.</h:div><h:div>3 – Con il ricorso in esame si chiede, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., la revocazione della predetta sentenza per errore di fatto in ordine alla ritenuta tardività del gravame di primo grado; nonché per l’omessa pronuncia in ordine ad un motivo di appello.</h:div><h:div>4 - Prima di scrutinare le censure di parte ricorrente giova ricordare che l’errore di fatto revocatorio consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha contribuito a chiarire meglio le ipotesi che integrano l’errore di fatto revocatorio. </h:div><h:div>L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista - obiettivamente ed immediatamente rilevabile - che abbia portato ad affermare o soltanto supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. </h:div><h:div>Inoltre, occorre in ogni caso che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di diritto (<corsivo>cfr</corsivo>. C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83) e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 1980, n. 208). </h:div><h:div>Più schematicamente, questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5301 del 20 novembre 2015 ha chiarito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 c. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.</h:div><h:div>5 – La ricorrente contesta la violazione dell’art. 395, comma 1, num 4), c.p.c. per la sussistenza di un errore di fatto determinante nell’accoglimento dell’eccezione di tardività del ricorso.</h:div><h:div>A tal fine, deduce che l’amministrazione comunale aveva eccepito “<corsivo>la tardività del ricorso evidenziando come la nota principalmente gravata, ossia la nota prot. 42359 del 13 marzo 2017, ricevuta in data 20 marzo 2017, fosse solo confermativa di una precedente, dall’identico contenuto, data con nota prot. 126882 del 16 agosto 2016</corsivo>”; e che il Collegio, in accoglimento di tale eccezione, ha ritenuto tardivo il gravame di primo grado sulla scorta della considerazione che la nota del 13 marzo 2017 fosse “meramente confermativa” della nota del 16 agosto 2016, trascurando che la nota del 13 marzo 2017 sarebbe stata adottata all’esito di una nuova istruttoria e in dichiarato riscontro ai contenuti dell’istanza e dell’allegata relazione tecnica del signor De Nitti presentate in data 27 ottobre 2016. </h:div><h:div>Secondo l’appellante, la svista in ordine al documentato espletamento di una nuova istruttoria ha condotto alla qualificazione della nota del 13 marzo 2017 quale atto meramente confermativo quando avrebbe dovuto essere qualificato come “atto confermativo” rispetto al quale il ricorso - spedito per la notifica il 19 maggio 2017 - sarebbe pacificamente tempestivo.</h:div><h:div>6 – La censura non merita accoglimento, non essendo configurabile un errore di fatto alla stregua dell’art. 365 c.p.c.</h:div><h:div>La questione della tardività del ricorso ha costituito la materia sulla quale le parti hanno svolto appieno le loro difese durante il giudizio di appello (vedasi in particolare la memoria deposita nel giudizio di appello da De Nitti Giuseppe in data 19 novembre 2018 ove si rinvengono le medesime argomentazioni riproposte nel presente giudizio di revocazione) e sulla quale si incentra la sentenza impugnata in questa sede.</h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso in esame si risolve nel riproporre (inammissibilmente) le difese già ampiamente svolte nel precedente giudizio di cognizione al fine di rimettere in discussione la valutazione ivi effettuata dalla Sezione, attraverso un uso improprio dello strumento della revocazione, che verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).</h:div><h:div>Di seguito si riportato i passaggi fondamentali della sentenza di questo Consiglio nella parte in cui ha esaminato l’eccezione di tardività: “<corsivo>Occorre evidenziare come davanti al T.A.R. il Comune di Taranto avesse lamentato la tardività del ricorso evidenziando come la nota principalmente gravata, ossia la nota prot. 42359 del 13 marzo 2017, ricevuta in data 20 marzo 2017, fosse solo confermativa di una precedente, dall'identico contenuto, data con nota prot. 126882 del 16 agosto 2016.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L'esame del contenuto dei due diversi atti conferma tale prospettazione: si legge infatti nella nota del 2017 che "in riscontro alla Sua richiesta presentata in data 27/10/2016 ed assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 586, si comunica che le osservazioni in essa indicate non hanno determinato una diversa valutazione istruttoria e pertanto si confermano i contenuti della notifica del 16/08/2016 n. 126882". Va qui ricordato come per giurisprudenza pacifica, l'atto di conferma in senso proprio, che determina una nuova decorrenza del termine per impugnare, è quello adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Pertanto, non può considerarsi meramente confermativo di un precedente provvedimento l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (tra le più recenti, Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867; id., VI 29 luglio 2016, n. 3444). Nel caso in esame, la nota gravata è testuale nell'evidenziare come la domanda proposta non ha determinato "una diversa valutazione istruttoria", ponendosi quindi nell'ambito della mera conferma e non dando vita ad un atto confermativo a carattere rinnovatorio, che invece modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità (Cons. Stato, IV, 12 giugno 2014, n. 2998). Il Comune di Taranto, reiterando in sede di appello la detta eccezione preliminare (pag. 8 della comparsa in appello), ha quindi correttamente rilevato come il ricorso in prime cure fosse tardivo, in quanto proposto avverso una risposta volta a ribadire le ragioni di diniego già chiarite, nella loro essenza, all'interessato e alla quale "non può riconoscersi una valenza autonomamente lesiva, con la conseguenza che tale atto non può ritenersi idoneo a riaprire il termine impugnatorio di legge, ormai ineluttabilmente consumato" (Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2006, n. 826) Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorso di prime cure era irrimediabilmente tardivo, in quanto proposto con atto depositato il 26 maggio 2017 contro un atto lesivo del 16 agosto 2016</corsivo>”.</h:div><h:div>6.1 - Alla luce dei passaggi motivazionali innanzi citati, deve concludersi che ciò che lamenta parte ricorrente è una erronea valutazione del materiale istruttorio prodotto in causa, eventualità questa che integra, se del caso, un errore di valutazione o di interpretazione dei fatti, che è cosa differente dall’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, come innanzi descritto. </h:div><h:div>Invero, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).</h:div><h:div>6.2 - Anche il fatto che determinate circostanze non siano state oggetto di specifica considerazione nella motivazione della decisione (quale quella del momento in cui la ricorrente avrebbe avuto contezza dell’atto impugnato) non può portare alla revocazione della sentenza, ove si consideri che questa ha comunque ampiamente esaminato la questione complessiva posta alla base della decisione, e tenuto conto che ricorre l’errore revocatorio solo in ipotesi di una totale mancanza di esame del motivo o dell’eccezione non di un difetto di motivazione della decisione, che non è censurabile in sede di revocazione (<corsivo>cfr</corsivo>. Consiglio di Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055), conformemente al principio più volte espresso dall’Adunanza Plenaria (<corsivo>cfr</corsivo>. Ad. Plen. n. 21/2016, n. 5 del 2014, n. 1 del 2013, n. 2 del 2010, n. 3 del 2001), in base al quale: “<corsivo>Non costituisce vizio di revocazione per errore di fatto l’omessa pronuncia, da parte del giudice, su tutte le argomentazioni poste dalla parte a sostegno del medesimo motivo di ricorso</corsivo>”.</h:div><h:div>7 – Preso atto che, anche in base alla revocanda sentenza, l’accertata tardività del ricorso assorbe ogni altra questione, non risulta di alcun interesse l’esame dell’ulteriore motivo di revocazione avente ad oggetto il merito del ricorso originario, relativo alla sanabilità o meno della porzione di immobile.</h:div><h:div>8 – Per le ragioni esposte il ricorso non deve trovare accoglimento.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €2.000, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giordano Lamberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>