<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190474120200211141539220" id="20190474120200211141539220" modello="3" modifica="3/1/2020 1:34:43 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="04741"/><fascicolo anno="2020" n="01489"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190474120200211141539220.xml</file><wordfile>20190474120200211141539220.docm</wordfile><ricorso NRG="201904741">201904741\201904741.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2019\201904741\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>01/03/2020 13:34:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Martino</firma><data>28/02/2020 22:56:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’ottemperanza</h:div><h:div>della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4741 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero della difesa,  in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa,</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Silvia Martino;</h:div><h:div>Udito l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	L’odierno ricorrente, all’epoca tenente dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva al Ministero della difesa, in data 12 giugno 2008, di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n.165/2001, per assumere l’incarico di dirigente a tempo determinato del settore sicurezza del Comune di Parma. </h:div><h:div>1.1. Il diniego opposto dal Ministero della difesa, in data 28 luglio 2008, veniva impugnato innanzi al TAR per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma.</h:div><h:div>1.2. Contestualmente, con istanza del 10 settembre 2008 (condizionata all’esito dell’instaurato contenzioso), egli chiedeva la cessazione dal servizio permanente “<corsivo>a decorrere dal 1° ottobre 2008</corsivo>”: istanza, quest’ultima, accolta dal Ministero a decorrere dal 15 ottobre 2008.</h:div><h:div>2.	Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per l’Emilia Romagna - Parma accoglieva il ricorso, annullando l’impugnato diniego sul presupposto che “<corsivo>la corretta interpretazione dell’art. 19 sia nel senso che gli incarichi dirigenziali possono essere espletati dai dipendenti dello Stato anche non contrattualizzati nell’ambito di pubbliche amministrazioni tra cui rientrano anche gli enti locali</corsivo>”.</h:div><h:div>3.	In data 4 agosto 2011 il ricorrente – premettendo di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico comunale con decorrenza 5 agosto 2011 – chiedeva, in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. -OMISSIS-, l’accoglimento dell’istanza “<corsivo>tesa ad ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni con decorrenza dal giorno 15 ottobre 2008 fino al 5 agosto 2011</corsivo>” e il “<corsivo>reintegro in servizio nell’Arma dei Carabinieri con assegnazione di destinazione dal 6 agosto 2011</corsivo>”.</h:div><h:div>4.	L’amministrazione, nel frattempo, appellava innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR per l’Emilia Romagna (ricorso depositato in data 10.8.2011) ma dovendo, comunque, ottemperare a tale pronuncia, con decreto dirigenziale del 22 maggio 2012 (emesso sotto condizione risolutiva connessa all’esito del giudizio di secondo grado), si determinava nel modo che segue:</h:div><h:div>- annullava il provvedimento con cui aveva disposto la cessazione permanente del ricorrente dall’impiego, riammettendolo in servizio con decorrenza dal 15 ottobre 2008;</h:div><h:div>- lo collocava in aspettativa senza assegni per assumere l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore sicurezza del Comune di Parma dal 1° ottobre 2008;</h:div><h:div>- lo sospendeva precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio ai sensi dell’art. 915, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, a decorrere dal 24 giugno 2011, giorno di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziari di Parma (per i reati di corruzione e tentata concussione);</h:div><h:div>- disponeva la cessazione dell’efficacia, a decorrere dal 15 novembre 2011, della sospensione cautelare precedentemente adottata, con riammissione in servizio permanente effettivo ai sensi dell’art. 915, comma 2, del c.o.m.;</h:div><h:div>L’effettiva riassunzione in servizio avveniva il 26 giugno 2012.</h:div><h:div>Successivamente, con decreto dirigenziale del 10 settembre 2012 veniva disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo a decorrere da tale data.</h:div><h:div>5.	Con sentenza n. 4865 del 30 settembre 2013 la IV Sezione del Consiglio di Stato annullava la pronuncia di primo grado del TAR per l’Emilia Romagna, statuendo, in particolare:</h:div><h:div>- che l’aspettativa senza assegni di cui all’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 “<corsivo>non è prevista (…) per incarichi dirigenziali conferiti da altre amministrazioni non statali, e segnatamente da enti locali anche territoriali</corsivo>”;</h:div><h:div>- che la previsione relativa alla possibilità di concedere un’aspettativa senza assegni al “<corsivo>personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale da parte di amministrazioni pubbliche non statali</corsivo>”, di cui alla legge 183/2010 (art. 26), avrebbe potuto avere applicazione soltanto “<corsivo>a far tempo dall'entrata in vigore della disposizione (quindi dal 24 novembre 2010)</corsivo>”;</h:div><h:div>- che “<corsivo>al personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare, che sia cessato dall'impiego statale per l'assunzione di incarico dirigenziale in ente locale, può semmai riconoscersi la possibilità di riammissione in servizio stabilita dal citato comma 5 dell'art. 110</corsivo>” del d.lgs. 267/2000, sussistendone i relativi presupposti.</h:div><h:div>6.	Il giorno successivo alla pubblicazione di tale pronuncia, ossia in data 1° ottobre 2013, il ricorrente proponeva un’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 110, comma 5 del testo unico enti locali, nella quale faceva presente: che “<corsivo>alla cessazione del rapporto con l’ente locale</corsivo> (…) <corsivo>ha formulato tempestiva istanza di riammissione in servizio con assegnazione della sede, ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267</corsivo>”; che “<corsivo>in accoglimento dell’istanza, è stato riammesso in servizio e assegnato al Reparto Comando della Legione Carabinieri Lombardia</corsivo>”, pertanto chiedendo all’amministrazione “<corsivo>di prendere atto dell’avvenuto perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, conseguentemente, della definitiva riammissione in servizio</corsivo>”. </h:div><h:div>7.	In esecuzione della predetta sentenza di questo Consiglio di Stato, con decreto dirigenziale del 28 agosto 2014, la Direzione generale del personale del Ministero della Difesa:</h:div><h:div>- ripristinava l’efficacia del decreto dirigenziale 23 ottobre 2008 (con ciò determinando, nuovamente, la cessazione del ricorrente dal servizio a titolo permanente, a decorrere dal 15.10.2008);</h:div><h:div>- rigettava l’istanza di riammissione in servizio, anche in considerazione dell’assenza di posti vacanti in organico nella fascia di grado di Tenente del ruolo speciale;</h:div><h:div>- revocava, conseguentemente, l’adozione della sospensione precauzionale dal servizio a titolo obbligatorio nonché quella a titolo facoltativo.</h:div><h:div>8.	Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR per la Lombardia, sulla base di un unico e articolato motivo, per violazione dell'art. 110, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 19, comma 6 del d.lgs 165/2001, dell’art. 26 della legge n.183/2010, dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, nonché per eccesso di potere (violazione del principio del legittimo affidamento, difetto e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento).</h:div><h:div>9.	Dopo l’espletamento di incombenti istruttori, il TAR respingeva il ricorso.</h:div><h:div>Il primo giudice faceva in particolare osservare che la statuizione operata dal Consiglio di Stato circa il regime normativo di regolazione del rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Parma, unitamente al fatto che l’amministrazione di provenienza aveva, mediante il decreto dirigenziale del 22 maggio 2012, risolutivamente subordinato l’efficacia della riammissione in servizio (oltre che il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale) all’esito del giudizio d’appello, aveva determinato, quale inesorabile conseguenza, la risoluzione del rapporto del signor-OMISSIS-con l’Arma dei Carabinieri. </h:div><h:div>Con il suddetto decreto dirigenziale del 22 maggio 2012 non era stata disposta, infatti, una “riassunzione” in servizio (secondo la disciplina dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>), quanto, piuttosto, una riammissione (risolutivamente condizionata) costituente esecuzione dell’obbligo conformativo derivante della sentenza emessa dal TAR per l’Emilia – Romagna.</h:div><h:div>La riforma della sentenza di primo grado aveva, tuttavia, ricondotto la disciplina del rapporto dirigenziale presso un ente locale nell’esclusivo ambito di applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000: una disposizione, quest’ultima, che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, delineava un trattamento giuridico certamente diverso e più severo rispetto a quello previsto dal d.lgs. 165/2001, prevedendosi, in caso di accettazione di un incarico dirigenziale, la risoluzione <corsivo>ipso iure </corsivo>del rapporto d’impiego con l’amministrazione di provenienza, salva la successiva riassunzione sulla doppia condizione della “<corsivo>vacanza del posto in organico</corsivo>” e della tempestività della domanda di riassunzione (entro “<corsivo>30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico</corsivo>”).</h:div><h:div>Il TAR sosteneva altresì che il ricorrente non avesse proposto una formale domanda di riassunzione ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000 subito dopo la cessazione (per dimissioni) del suo rapporto con il Comune di Parma, proprio alla luce dell’esito favorevole espresso dalla sentenza emessa dal giudice di prime cure, e che quindi si fosse determinato solo in seguito, cioè dopo la riforma di tale pronuncia, a sopperire all’omesso adempimento mediante l’istanza proposta in data 1° ottobre 2013.</h:div><h:div>In ogni caso il primo giudice evidenziava che il diniego di riassunzione del ricorrente di cui all’impugnato decreto del 28 agosto 2014 risultava adeguatamente motivato in ragione dell’insussistenza di una vacanza di organico “<corsivo>nella fascia di grado di tenente del ruolo speciale, nel periodo dal 2010 al 2013</corsivo>”, costituente un’essenziale <corsivo>condicio iuris</corsivo> della fattispecie di riassunzione di cui trattasi.</h:div><h:div>Tanto si deduceva dal fatto che la riammissione in servizio del 26 giugno 2012 era stata anticipata dalla comunicazione del 20 giugno 2012, in cui l’amministrazione ha specificato che “<corsivo>l’ufficiale, all’atto del rientro in servizio, assumerà la posizione d’impiego di</corsivo> (…) “<corsivo>a disposizione</corsivo>” – <corsivo>per incarichi speciali – del Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri Lombardia, in Milano</corsivo>”.</h:div><h:div>La posizione di impiego “a disposizione” riguarda un collocamento in soprannumero, al di fuori degli ordinari quadri organici.</h:div><h:div>10.	Il signor-OMISSIS-è successivamente ricorso in appello denunciando:</h:div><h:div>- <corsivo>Erroneità dell’impugnata sentenza del TAR per la Lombardia, carenza, illogicità, contraddittorietà, ed incoerenza della motivazione</corsivo>;</h:div><h:div>- <corsivo>Violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: violazione del dovere dell’Organo Giudicante di pronunciarsi su tutti i motivi addotti dalle parti</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Illegittimità per violazione dell'art. 110, 5° comma, del d.lgs. n. 267/2000 e per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 lettera b) del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. n.114 del 2014</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Illegittimità per violazione del principio del legittimo affidamento ingenerato nei confronti del ricorrente a seguito della riammissione in servizio</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 26 della legge n.183/2010 e dell’art.19 -  comma 6 del d.lgs. n.165/2001</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Illegittimità per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: carenze e/o difetto della motivazione</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento dell'azione e delle scelte amministrative</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Eccesso di potere per apoditticità, carenza e/o contraddittorietà della motivazione</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto</corsivo>;</h:div><h:div>-	<corsivo>Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione: violazione del principio di economicità, efficienza e buon andamento delle scelte della Pubblica Amministrazione</corsivo>.</h:div><h:div>11.	La Sezione ha anzitutto disposto, e successivamente reiterato, l’espletamento di una istruttoria, tesa ad accertare se all’epoca di presentazione della domanda di riammissione in servizio nell’Arma dei Carabinieri vi fosse una carenza di organico nel ruolo corrispondente a quello dell’appellante.</h:div><h:div>12.	A seguito dell’ordine istruttorio l’amministrazione ha evidenziato che: “<corsivo>Dall’analisi dei dati emerge, in particolare, l’indisponibilità di posizioni organiche nel periodo d’interesse, tenuto conto che a fronte di un’invarianza della forza organica (240 unità) si registrava un costante esubero di Ufficiali sul piano effettivo (+155 fino al mese di aprile 2014); + 117 nei mesi di maggio e giugno 2014 e + 115 nell’arco temporale luglio – ottobre 2014</corsivo>”, precisando altresì che “<corsivo>nel medesimo periodo le modalità di assunzione dell’Arma non consentivano l’immissione diretta di Ufficiali del ruolo speciale nel grado di Tenente</corsivo>”.</h:div><h:div>13.	La sentenza n.  -OMISSIS-, ha in primo luogo affermato “<corsivo>la tempestività della presentazione della domanda di riassunzione, essendo la stessa stata proposta il 4 agosto 2011 (nella domanda si chiede esplicitamente la riassunzione, cosicché non può giungersi a diverse conclusioni solo perché formalmente è mancato il richiamo all’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000)</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda gli incombenti istruttori finalizzati a verificare se vi fosse o meno una carenza di organico nel ruolo corrispondente a quello dell’appellante, non ha ritenuto esaustivo siffatto adempimento istruttorio poiché “<corsivo>Nessun dato è stato trasmesso relativamente alle assunzioni intervenute nello stesso ruolo ed anzi la relazione richiesta è pervenuta incompleta e solo a seguito di reiterazione dell’ordine istruttorio (con conseguenze inevitabili sul presente giudizio ai sensi dell’art. 64, comma 4, del c.p.a.)</corsivo>”.</h:div><h:div>Conseguentemente, sull’assunto che “<corsivo>la motivazione addotta in ordine alla carenza di organico non possa ritenersi sussistente</corsivo>”, ha accolto appello avverso la summenzionata sentenza del TAR per la Lombardia.</h:div><h:div>14.	Con il presente ricorso in ottemperanza, il signor-OMISSIS-ha chiesto che venga assegnato un termine di trenta giorni all’amministrazione resistente per l’integrale esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- testé sintetizzata, il cui <corsivo>dictum</corsivo>, a suo dire, ne comporta l’immediata reintegrazione in servizio con la corresponsione in suo favore di tutti gli stipendi arretrati non percepiti a causa del provvedimento annullato, e conseguente ricostruzione di carriera.</h:div><h:div>15.	Il Ministero della difesa si è costituito, per resistere, con atto di stile.</h:div><h:div>16.	Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 30 gennaio 2020.</h:div><h:div>17.	E’ da premettere in linea generale il principio della autosufficienza della disciplina contenuta nel codice dell’ordinamento militare (specie avuto riguardo al trattamento giuridico del personale militare ex artt 1, comma 1, 625, comma 1, e 2267, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010, cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, n. 7224 del 2018; n. 1347 del 2013, Corte cost., n. 215 del 2017) in forza del quale lo statuto del personale militare è costituito dalle sole norme recate dal codice ovvero da esso richiamate o da leggi speciali che espressamente vi deroghino. </h:div><h:div>La peculiarità del rapporto di servizio del personale militare è tale, infatti, da rendere impossibile un confronto su basi omogenee fra lo statuto del predetto personale militare e quello civile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2381 del 2007): in questa direzione si è mosso il legislatore enfatizzando la specificità dello statuto del personale militare (art. 19, l. n. 183 del 2010).</h:div><h:div>17.1. Tanto rilevato, in primo luogo, giova richiamare, per quanto occorrer possa, la speciale disciplina di settore relativa agli Ufficiali, la quale esclude la riassunzione dopo che è stata accolta, come nel caso di specie, la domanda di cessazione dallo s.p.e. (vedi oggi gli articoli 923, 930 e 933 del codice dell’ordinamento militare; in precedenza, l’art. 43 della l. n. 113 del 1954).</h:div><h:div>Consolidata giurisprudenza nega la riammissione in servizio del militare che sia cessato dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 923 cod. ord. mil., fatte salve le ipotesi eccezionali, di cui agli art. 935 <corsivo>bis</corsivo> e 961 cod. ord. mil. (ad esempio, Cons. giust. amm. sic. 16 febbraio 2011, n. 135).</h:div><h:div>La giurisprudenza, inoltre, sottolinea l’impossibilità di estendere la norma sancita dall’art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (t.u. degli impiegati civili dello Stato) al personale militare governato da una disciplina speciale e derogatoria (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3330; 4 maggio 2015, n. 2225, ibid.; Cons. giust. amm. sic. n. 135 del 2011, cit.; Tar Puglia, sede Lecce, sez. III, 20 aprile 2007, n. 1698, ibid.; Tar Veneto, sez. I, 6 febbraio 2006, n. 289, <corsivo>ibid.</corsivo>; Tar Puglia, sez. I, 15 febbraio 2000, n. 604)</h:div><h:div>È stato ritenuto inconferente anche il riferimento all'art. 795 cod. ord. mil., che disciplina la riammissione in ruolo, ipotesi sostanzialmente diversa dalla riammissione in servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3330 del 2017).</h:div><h:div>La Corte costituzionale (ord. 25 novembre 2005, n. 430) chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale della mancata previsione, da parte dell'art. 43 l. n. 113/54, della riassunzione in servizio dell’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente, ha ritenuto manifestamente infondata la questione, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.; in particolare, la Corte ha stabilito che la mancata previsione della riammissione in servizio dell’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente fonda la propria <corsivo>ratio</corsivo> nel particolare stato giuridico dei militari, per i quali il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti istituzionali delle forze armate.</h:div><h:div>L'ordinamento militare non contempla la riammissione in servizio permanente, salve le eccezionali ipotesi di:</h:div><h:div> — riammissione in servizio temporaneo (non in servizio permanente) del personale non direttivo e non dirigente dell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 961 cod. ord. mil. e dei volontari in ferma prefissata dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sensi dell'art. 962 cod. ord. mil.;</h:div><h:div> — ripristino del rapporto di impiego, ai sensi dell'art. 935 <corsivo>bis</corsivo> cod. ord. mil., che rinvia agli art. 3, commi 57 e 57 <corsivo>bis,</corsivo> l. 24 dicembre 2003 n. 350 (c.d. legge Carnevale); 2, 1°, 4° e 6° comma, d.l. 16 marzo 2004 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 maggio 2004 n. 126; 2, comma 32, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10.</h:div><h:div>17.2. 	Stringenti limiti sono previsti anche avuto riguardo alla possibilità per il personale militare di svolgere incarichi diversi da quelli istituzionali.</h:div><h:div>Come rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, n. 1317 del 2017), la regola generale (desumibile dagli artt. 893 – 899 cod. ord. mil.), infatti, è nel senso del divieto di assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; di tale regola rappresenta coerente applicazione anche l’art. 23 <corsivo>bis</corsivo>, comma 9, t.u. n. 165 del 2001 nella parte in cui vieta al personale militare e assimilati di esercitare la mobilità fra il settore pubblico e privato.</h:div><h:div>In armonia con il principio della autosufficienza, l’art. 891 cod. ord. mil. individua i casi di collocamento fuori ruolo e l’art. 884 quelli in cui è possibile collocare il personale militare in aspettativa, fra l’altro, per l’assunzione di particolari incarichi nel novero dei quali spicca quello di dirigente presso amministrazioni dello Stato ex art. 19, comma 6, t.u. n. 165 del 2001 (ma non quello di cui all’art. 110 t.u.e.l.).  </h:div><h:div>18.	Ciò posto, nel caso di specie, va dato atto che la sentenza n. 4865 del 30 settembre 2013 sembra avere statuito nel senso della eventuale applicabilità del peculiare istituto della “riassunzione” previsto dall’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>), anche al personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare, che sia cessato dall’impiego per l’assunzione di incarico dirigenziale in un ente locale.</h:div><h:div>Quanto poi alle statuizioni della sentenza n. -OMISSIS-, della cui esecuzione si verte in questa sede, è agevole rilevare che:</h:div><h:div>a) esse consistono, da un lato, nella riqualificazione dell’istanza presentata dal ricorrente in data 4 agosto 2011, quale domanda di “riassunzione” ai sensi della prefata disposizione contenuta nel testo unico degli enti locali (ancorché non espressamente richiamata); dall’altro nella rilevazione del difetto di motivazione del decreto dirigenziale del 29 agosto 2014 che ha disposto la reiezione di siffatta domanda e il congedo illimitato del ricorrente a far data dal 6 ottobre 2014;</h:div><h:div>b) la statuizione di annullamento è direttamente correlata alla ritenuta violazione, da parte dell’amministrazione della difesa, del disposto dell’art. 64, comma 4, del c.p.a., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal “comportamento” tenuto dalle parti nel corso del processo.</h:div><h:div>E’ dunque evidente che la <corsivo>ratio decidendi</corsivo> della sentenza ottemperanda non poggia sull’acclarata sussistenza del presupposto indicato dall’art. 110, comm 5, del t.u.e.l. (nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>) ai fini della riassunzione (la “vacanza” del posto in organico), bensì sulla mancata dimostrazione in giudizio da parte dell’amministrazione dell’insussistenza di tale presupposto, a fronte di un provvedimento impugnato carente, <corsivo>ex se</corsivo>, di adeguata motivazione.</h:div><h:div>18.1. La sentenza di annullamento del giudice amministrativo - oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio, consistente nell'eliminazione dell'atto impugnato - produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell’attività futura e dunque istituisce un vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa.</h:div><h:div>L’ampiezza di tale vincolo, in sede di rinnovazione del procedimento, si rapporta però alla natura e caratteristica del vizio rilevato.</h:div><h:div>In particolare, un annullamento per difetto di motivazione lascia sostanzialmente integro l’ambito di rivalutazione discrezionale affidato all’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3664 del 14 giugno 2018).</h:div><h:div>Il difetto di motivazione è infatti un vizio che deve essere contestualizzato e relativizzato con riguardo al provvedimento in concreto impugnato in sede giudiziaria, onde vagliare se, nel caso concreto, la sentenza abbia posto dei criteri, vincolanti per l’amministrazione, da osservare in sede di riesercizio del potere in esito alla pronuncia demolitoria per l'accertata sussistenza del vizio medesimo. Tale vaglio passa, dunque, attraverso l’esame della motivazione della sentenza in relazione dell’impianto motivazionale dell'impugnato provvedimento ed alle censure in concreto formulate dalla parte ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3633 del 14 luglio 2014).</h:div><h:div>19.	Nel caso di specie, la natura del vizio rilevato e la motivazione della sentenza ottemperanda, non consentono di attribuire a quest’ultima, oltre l’effetto caducatorio, anche gli auspicati effetti ripristinatori.</h:div><h:div>Quanto agli effetti “conformativi”, dalla stessa deriva piuttosto l’obbligo, per l’amministrazione, di riesaminare e definire, mediante una determinazione adeguatamente motivata, l’istanza di riassunzione presentata dal ricorrente ai sensi del previgente art. 110, comma 5, del t.u.e.l., tenuto conto di quanto rilevato al precedente § 17, delle eventuali iniziative disciplinari intraprese nelle more nonché, in particolare, chiarendo adeguatamente se, all’epoca di cui trattasi, esistesse, o meno, la “<corsivo>vacanza del posto in organico</corsivo>”,.</h:div><h:div>20.	Ciò posto, deve essere ribadito l’obbligo del resistente Ministero della difesa di adottare tutti gli atti ed i comportamenti necessari o utili per eseguire il giudicato <corsivo>de quo agitur</corsivo>, nei sensi precisati.</h:div><h:div>A tanto l’amministrazione dovrà materialmente provvedere entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione – se anteriore.</h:div><h:div>Scaduto infruttuosamente tale termine senza che in tutto o in parte sia stata prestata ottemperanza, è nominato sin da ora commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il signor Segretario generale del Ministero della difesa, con facoltà di delega ad un funzionario munito di adeguata professionalità, il quale si insedierà senza indugio su richiesta di parte e provvederà a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato in questione nel termine di giorni 90 (novanta) dall’insediamento e nel rispetto dei limiti fissati nella decisione <corsivo>de qua agitur</corsivo>.</h:div><h:div>Il commissario potrà accedere agli atti dell’amministrazione ed avvalersi dei relativi apparati burocratici.</h:div><h:div>Ad incarico espletato ed a seguito di espressa richiesta dell’ausiliario, il Ministero corrisponderà al commissario il relativo compenso, che sarà liquidato da questo giudice ai sensi del t.u. n. 115 del 2002.</h:div><h:div>Il commissario provvederà, inoltre, a denunciare alla competente Procura della Corte dei conti gli eventuali, specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con conseguenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione della predetta sentenza.</h:div><h:div>21.	In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti dianzi precisati.</h:div><h:div>22. 	Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4741 del 2019, di cui in premessa, lo accoglie secondo le modalità e i limiti indicati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della difesa a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Silvia Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>