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   <Provvedimento>
      <meta id="20190462420190620183719020" descrizione="" gruppo="20190462420190620183719020" modifica="6/21/2019 10:55:46 AM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="04624"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03211"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2019\201904624\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Troiano</firma>
            <data>21/06/2019 10:55:46</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Daniela Di Carlo</firma>
            <data>20/06/2019 18:53:18</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>21/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
172            <nuova>172</nuova>
            <ereditata>172</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Paolo Troiano,	Presidente</h:div>
            <h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 2759/2019, resa tra le parti, in materia concernente l’impugnazione dell’atto di approvazione del piano degli interventi per l’abbattimento del rumore nell’aeroporto GB Pastine di Ciampino.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>Sul ricorso numero di registro generale 4624 del 2019, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>La società Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Castioni, Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giannalberto Mazzei in Roma, via G. Cuboni, n. 12. </h:div>
            <h:div>La Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27. </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Aeroporti Di Roma S.P.A, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, tutti non costituiti in giudizio. </h:div>
               <h:div>Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15. </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ryanair Dac, della Regione Lazio e di Aeroporti di Roma S.p.A.;</h:div>
            <h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giannalberto Mazzei, Giuseppe Allocca (su delega dichiarata dell’avvocato Tiziana Ciotola), l’avvocato Giorgio Vercillo e l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Ritenuto che, in punto di <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, le prospettazioni del Ministero appellante debbano trovare adeguato e più opportuno approfondimento nella sede di merito, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, anche in considerazione del fatto sopravvenuto rappresentato dalla sperimentazione di un piano alternativo di interventi per il contenimento e l’abbattimento del rumore nell'aeroporto di Ciampino;</h:div>
         <h:div>Ritenuto, altresì, che, in punto di <corsivo>periculum in mora</corsivo>, l’assetto di interessi definito dall’impugnata ordinanza del TAR, che ha sospeso solo in parte il provvedimento impugnato, realizzi un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, in considerazione delle gravi conseguenze che potrebbero ripercuotersi, per un verso, sugli utenti del servizio di trasporto aereo che hanno già acquistato i titoli di viaggio successivamente all’accoglimento della domanda di sospensiva degli effetti dell’atto impugnato in prime cure; e, per un altro verso, sull’organizzazione delle modalità di cancellazione dei voli, dell’eventuale riprogrammazione dei residui voli consentiti e della riprotezione degli utenti, laddove possibile, mediante il coinvolgimento di altre compagnie aeree operanti nel medesimo scalo.</h:div>
         <h:div>Considerato, altresì, che il TAR ha già fissato l’udienza per la trattazione del merito per il giorno 29 gennaio 2020.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese di lite della fase cautelare, attesa la complessità delle questioni trattate.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello (Ricorso numero: 4624/2019) e compensa le spese di lite della fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="20/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Anna Angela Casale</h:div>
            <h:div>Daniela Di Carlo</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>*****************************************************************</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4624/2019) wurde an ............................. gesendet </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>Roma ....................</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL DIRIGENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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