<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190335020200105235751606" id="20190335020200105235751606" modello="2" modifica="1/7/2020 10:07:18 AM" pdf="3" ricorrente="Consiglio Superiore della Magistratura" stato="4" tipo="1" versione="5" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="03350"/><fascicolo anno="2020" n="00084"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2019" n="04396"/></descrittori><file>20190335020200105235751606.xml</file><wordfile>20190335020200105235751606.docm</wordfile><ricorso NRG="201903350">201903350\201903350.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201903350\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>07/01/2020 10:07:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano fantini</firma><data>06/01/2020 00:36:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/01/2020</dataPubblicazione><ricorso NRG="201904396">201904396\201904396.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 3350 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 4396 del 2019:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2019, proposto da </h:div><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocato Antonio Sasso e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Marchini, Sasso, Zuppardi per sè e in dichiarata delega di Abbamonte, Terracciano;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte ed Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanna Corrias Lucente in Roma, via Sistina, 121; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sasso e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101; </h:div><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A)1.- Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 3350/2019 del R.G., il C.S.M. ha interposto appello nei confronti della sentenza -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti della dott.ssa -OMISSIS- rispettivamente avverso la delibera del<corsivo> Plenum </corsivo>in data 31 gennaio 2018 con cui, nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata pretermessa a vantaggio del candidato dott. -OMISSIS-, ed il decreto ministeriale (pubblicato nel B.U. del Ministero della giustizia -OMISSIS-) di conferimento a quest’ultimo delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado in questione.</h:div><h:div>All’esito della procedura, cui la -OMISSIS- ha partecipato, la Quinta Commissione referente ha proposto al <corsivo>Plenum</corsivo> due nominativi, ciascuno con tre voti favorevoli: una proposta a favore del -OMISSIS-, l’altra a favore del -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con il ricorso in primo grado la -OMISSIS- ha censurato l’erroneità della prevalenza accordata al -OMISSIS-, lamentando l’attribuzione di rilievo esclusivo alle esperienze giudiziarie maturate nello specifico settore requirente e nel medesimo ufficio in cui si colloca il posto da conferire, senza l’analisi puntuale dei profili di ciascun candidato ai fini di una complessiva valutazione del merito e delle attitudini (come richiesto dagli artt. 15 e 16 della circolare), e dunque in assenza di una disamina analitica del profilo dei candidati (che, per quanto la concerne, imponeva di considerare, tra l’altro, le funzioni direttive svolte come Procuratore della Repubblica f.f. e Procuratore distrettuale antimafia f.f. presso il Tribunale di Potenza, nonché l’avere partecipato ai corsi di formazione sulla dirigenza giudiziaria); motivi in parte analoghi ha dedotto, in subordine, anche nei confronti del -OMISSIS-, e cioè dell’altro magistrato proposto dalla Commissione.</h:div><h:div>2. - La sentenza appellata ha accolto il ricorso della -OMISSIS- ed i motivi aggiunti nell’assunto della necessarietà di una valutazione analitica dei profili dei candidati alla stregua di quanto disposto dall’art. 26 della circolare del C.S.M. P-14858/2015 del 28 luglio 2015; ha rilevato in particolare che nella valutazione comparativa non sono state considerate due esperienze professionali della ricorrente rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico semidirettivo, ciò comportando un rilevante difetto di istruttoria inficiante il giudizio finale; ed invero «<corsivo>il fatto che il C.S.M. non prefiguri in maniera corretta ed esauriente gli indicatori attitudinali posseduti da ciascuno dei candidati, non può che condurre ad un successivo giudizio finale viziato</corsivo>». Ha concluso la sentenza affermando che l’annullamento della nomina del -OMISSIS- rende priva di interesse la disamina dell’impugnativa della proposta di nomina del -OMISSIS-, comportando la necessità che il C.S.M. si ridetermini sul conferimento del posto, rivalutando la posizione della ricorrente e poi comparandola con quella degli altri aspiranti. </h:div><h:div>3.- Con il ricorso in appello il C.S.M., premessa un’articolata ricostruzione del quadro ordinamentale desumibile dal d.lgs. n. 160 del 2006 e dal <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>, adottato con circolare n. P-14858/2015, idoneo a descrivere i parametri del <corsivo>“merito”</corsivo> e delle <corsivo>“attitudini”</corsivo> (con gli indicatori generali e specifici) ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, ha criticato la sentenza deducendone l’erroneità con riguardo alla statuizione che ha ritenuto viziato il giudizio per la mancata considerazione delle dette due esperienze professionali della -OMISSIS-, nell’assunto che non occorra un raffronto analitico e puntuale dei candidati con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendosi procedere ad un giudizio complessivo unitario, che, nella specie, vede prevalere le esperienze maturate nella magistratura requirente dal -OMISSIS-.</h:div><h:div>4. - Si è costituita in resistenza la dott.ssa -OMISSIS- chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>B) 5. - Con ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 4396/2019 del R.G. ha interposto appello nei confronti della stessa sentenza -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, il dott. -OMISSIS-, deducendo, in sintesi, a critica della sentenza, che la mancata menzione di talune delle esperienze lavorative della -OMISSIS- è espressione di un’implicita valutazione svolta dal C.S.M. in ordine all’incapacità delle medesime di influire in maniera determinante sulla decisione assunta all’unanimità dal <corsivo>Plenum</corsivo>, senza che sia dunque ravvisabile una violazione dell’art. 26 della più volte richiamata circolare.</h:div><h:div>6. - Si è costituita in resistenza la dott.ssa -OMISSIS- chiedendo la reiezione del ricorso in appello.</h:div><h:div>7. - Si è altresì costituito in giudizio il C.S.M. concludendo per l’accoglimento dell’appello. </h:div><h:div>8.- All’udienza pubblica del 10 ottobre 2019 le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 3350/2019 e 4396/2019 del R.G., in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza. </h:div><h:div>2. - Principiando dalla disamina del ricorso iscritto <corsivo>sub</corsivo> n. 3350/2019 del R.G., lo stesso si incentra sull’asseritamente erronea interpretazione, da parte della sentenza di prime cure, dell’art. 12, commi 10 e 12, del d.lgs. n. 160 del 2006 in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché delle attuative disposizioni della circolare sulla dirigenza giudiziaria enucleanti i parametri del <corsivo>“merito” </corsivo>(capacità, laboriosità, diligenza ed impegno) e delle “attitudini” (con riguardo agli indicatori <corsivo>“generali” </corsivo>e <corsivo>“specifici”</corsivo>), allegando che il giudizio comparativo deve essere <corsivo>“complessivo ed unitario”</corsivo> in relazione all’intero profilo professionale del magistrato, assumendo speciale valore, a termini dell’art. 26 della circolare stessa, gli indicatori specifici. Deduce il C.S.M. che, essendo i provvedimenti di nomina espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, risultano sindacabili solamente ove inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti od arbitrarietà, nella fattispecie controversa non ravvisabili; di qui l’irrilevanza del vizio ritenuto sussistente dalla sentenza appellata in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione per l’omessa indicazione, nel verbale della Quinta Commissione, di due esperienze professionali della -OMISSIS-, e, segnatamente, l’avere svolto dal -OMISSIS-le funzioni di Procuratore della Repubblica f.f. e di Procuratore distrettuale antimafia f.f. presso il Tribunale di Potenza (asseritamente rilevante come indicatore specifico di speciale rilievo ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, lett. <corsivo>b)</corsivo>, e dell’art. 26, comma 3, del Testo Unico) e l’avere partecipato ai corsi di formazione sulla dirigenza giudiziaria (asseritamente rilevante come indicatore generico ai sensi dell’art. 12, lett. <corsivo>c)</corsivo>. Per l’appellante, la scelta di non indicare specificamente i molteplici aspetti del percorso professionale di ciascuno dei candidati attiene ad una opzione di mera tecnica espositiva, di non aggravamento del percorso motivazionale, e non esclude che ogni profilo rilevante sia stato considerato nel merito della valutazione comparativa. Peraltro l’art. 15, comma 1, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> attribuisce rilevanza prevalente all’indicatore specifico delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, profilo rispetto al quale appare prevalente il -OMISSIS- (che da circa venticinque anni presta servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli) sulla -OMISSIS-; al contempo, quest’ultima non ha svolto le funzioni dirigenziali quale titolare dell’ufficio, ma solamente di fatto, ciò rilevando come <corsivo>“esperienza di collaborazione nella gestione degli uffici”</corsivo>, senza che peraltro l’interessata abbia fornito elementi di valutazione della sua esperienza per valutare i risultati secondo i parametri fissati dall’art. 7.</h:div><h:div>L’appello è infondato.</h:div><h:div>Dalla lettura del verbale della Quinta Commissione si evince come risulti effettivamente omesso il riferimento alle due esperienze professionali della -OMISSIS-, consistenti nell’avere svolto dal -OMISSIS-le funzioni di Procuratore della Repubblica f.f. e di Procuratore distrettuale antimafia f.f. presso il Tribunale di Potenza e nell’avere partecipato ai corsi di formazione sulla dirigenza giudiziaria. Il giudizio di prevalenza del -OMISSIS- sulla -OMISSIS- è basato sulla maggiore esperienza nelle funzioni requirenti di primo grado che egli svolge dal 1993 (per giunta nella sede messa a concorso da venticinque anni circa), mentre l’appellante dal 2009. </h:div><h:div>2.1. - Va anzitutto confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il C.S.M. gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o traviamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (tra le tante Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944; V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786); resta dunque preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità o convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo. La legge assegna infatti al C.S.M. un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione. </h:div><h:div>Ma al contempo deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716; V, 11 febbraio 2016, n. 607). </h:div><h:div>Importa altresì premettere, in termini generali, che il conferimento degli uffici dirigenziali da parte dell’organo di autogoverno della Magistratura è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (<corsivo>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>), che si incarica di prefigurare e definire la cornice in cui declinare l’<corsivo>”attitudine direttiva”</corsivo> (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10; funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui <corsivo>«indicatori oggettivi»</corsivo> sono individuati dal CSM d’intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. d), seconda parte).</h:div><h:div>Con riferimento a queste previsioni, il CSM ha adottato il <corsivo>Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che – sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, delibera del 30 luglio 2010 – mette a punto un articolato sistema di <corsivo>“indicatori generali”</corsivo> (artt. 6-13) e di <corsivo>“indicatori specifici”</corsivo> delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento.</h:div><h:div>Vale anzitutto ricordare che, per consolidata giurisprudenza, il <corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo> non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) - un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432; 2 agosto 2019, n. 5492).</h:div><h:div>In questa cornice, essenziale è la motivazione concernente le <corsivo>attitudini</corsivo>, ed i relativi indicatori dei vari candidati, dovendosi dar conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e che conducono a preferire un candidato rispetto agli altri.</h:div><h:div>2.2. - Nel caso di specie, è condivisibile il rilevato contrasto con l’art. 26 del t.u. della dirigenza giudiziaria, il quale, al comma 1, richiede, in ordine alle attitudini, una valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I (attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12, d.lgs. n. 160 del 2006), stante la mancata valutazione delle due ricordate esperienze della -OMISSIS-, rilevanti l’una come indicatore specifico (ai sensi dell’art. 15, lett. <corsivo>b)</corsivo>, e l’altra (lo svolgimento dei corsi di formazione sulla dirigenza giudiziaria) ai sensi dell’art. 12, lett. <corsivo>c)</corsivo>, della stessa circolare; deve aggiungersi in tale prospettiva come il nominato -OMISSIS-, al contrario, non abbia mai svolto funzioni direttive, neppure di fatto.</h:div><h:div>Né può assumersi che tali funzioni direttive, seppure di fatto, svolte dalla -OMISSIS- siano irrilevanti, in ragione dell’arco temporale quasi biennale in cui si sono articolate ed anche in considerazione del fatto che risultano comunque qualificate dalle iniziative assunte, quali risultano elencate nell’autorelazione (con allegati) della stessa appellata, senza che alcun giudizio sia stato espresso in ordine alle medesime dall’organo di autogoverno.</h:div><h:div>2.3. - Come la Sezione ha già avuto modo di chiarire (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3944), se i provvedimenti del C.S.M. non richiedono una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve però esternare l’essenziale apprezzamento tecnico ed essere pertanto quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti.</h:div><h:div>Né il tema può ridursi ad un mero criterio stilistico nella redazione degli atti, in quanto ciò che emerge è proprio l’assenza di una presupposta valutazione analitica e puntuale degli indici di valutazione.</h:div><h:div>2.4. - Con riguardo, poi, alla circostanza che il -OMISSIS- ha maturato un’esperienza specifica nel settore in cui opera l’ufficio oggetto di concorso, occorre considerare che la preferenza del radicamento territoriale risulta criterio di dubbia compatibilità con il principio di eguaglianza, anche nella declinazione per cui i giudici si distinguono solamente per diversità di funzioni (<corsivo>ex</corsivo> art. 107, terzo comma, Cost.), e comunque utilizzato in modo discontinuo dal C.S.M., come ha rilevato la stessa appellata, con riferimento alla sua posizione, allorché ha concorso per l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.</h:div><h:div>In generale, la Sezione ha evidenziato (cfr. Cons. Stato, V, 2 luglio 2018, n. 4042; V, 29 ottobre 2018, n. 6137) che la conoscenza dell’ufficio <corsivo>ad quem </corsivo>e del suo territorio non può – anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni – assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio. Diversamente opinando, si introdurrebbe un criterio selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari; e si determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i candidati. E non può essere pretermesso - se non ledendo i fondamenti dell’organizzazione pubblica, unitaria e uniforme, propria dello Stato di diritto - il carattere essenziale dell’impersonalità degli uffici pubblici, che è espressione del principio di eguaglianza nel <corsivo>ius ad officium</corsivo>, della continuità della funzione pubblica indipendentemente dalle persone che nel tempo la ricoprono, del suo esercizio oggettivo.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. - Procedendo ora alla disamina del ricorso iscritto <corsivo>sub </corsivo>n. 4396/2019 del R.G., esperito dal -OMISSIS- avverso la stessa sentenza -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, va precisato che il gravame, contestualmente all’evidenziazione del <corsivo>curriculum </corsivo>professionale dell’esponente, specie con riguardo al periodo svolto presso la DDA di Napoli con delega per l’area geocriminale di Caserta, è incentrato sull’allegazione secondo cui è sufficiente una implicita valutazione delle esperienze di merito ed attitudinali ritenute non meritevoli di particolare attenzione. Critica dunque la sentenza di prime cure che ha attribuito rilievo, elevandola a vizio motivazionale del provvedimento, la mancata enunciazione di taluni momenti dell’attività della -OMISSIS- (il cui profilo professionale è stato ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, per il resto, accuratamente trattato dall’amministrazione), evidentemente marginali e pertanto implicitamente valutati, in quanto inidonei ad incidere su di una decisione assunta dal <corsivo>Plenum </corsivo>all’unanimità. Ad avviso dell’appellante, dunque, la sentenza sarebbe incorsa in un’erronea interpretazione dell’art. 26 della circolare del C.S.M. n. P-14858, senza tenere conto della portata del successivo art. 27, che, per gli uffici semidirettivi, attribuisce rilievo agli indicatori individuati dagli artt. 15 e 16, e, tra questi, alla conoscenza delle esigenze funzionali ed ambientali dell’ufficio da ricoprire.</h:div><h:div>L’appello è infondato per le ragioni già esposte al punto <corsivo>sub </corsivo>2) della motivazione, cui, per brevità, si rinvia.</h:div><h:div>E’ utile peraltro precisare che l’art. 15 individua come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “<corsivo>a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’art. 8, considerando anche la loro durata quale elemento di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>”.</h:div><h:div>La circostanza che per gli uffici come quello oggetto di controversia prevalgano gli indicatori di cui all’art. 15 non vale né formalmente, né contenutisticamente a ritenere corretta la valutazione implicita delle esperienze indicate dalla -OMISSIS-. Dal punto di vista contenutistico, in quanto l’art. 15, lett. <corsivo>b)</corsivo>, attribuisce comunque rilievo alle pregresse esperienze direttive e semidirettive, nonché alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici dichiarate dalla -OMISSIS-, che non potevano dunque essere considerate irrilevanti; dal punto di vista formale in quanto l’art. 27 non esclude l’applicazione dell’art. 26 del t.u. sulla dirigenza giudiziaria, il quale impone la valutazione analitica dei profili dei candidati.</h:div><h:div>La valutazione analitica non può, per definizione, essere implicita, trovando il proprio epilogo in un giudizio complessivo ed unitario, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori.</h:div><h:div>3.1. - Gli indicatori specifici sono criteri “settoriali” perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva; ma non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito” (Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4786).</h:div><h:div>In tale quadro, non è conforme al Testo Unico un giudizio comparativo che – senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione – finisca per immotivatamente sovvertire il detto rapporto tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generali. </h:div><h:div>Dai già ricordati principi enunciati nel t.u. sulla dirigenza giudiziaria si ricava che, non essendo sindacabile in sede giurisdizionale il contenuto delle valutazioni del C.S.M., salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione, deve, di converso, intensificarsi il controllo sul procedimento di valutazione, che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, che deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e non presentare salti logici, così che lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4552).</h:div><h:div>3.2. - E comunque una comparazione che non sia stata preceduta dall’analitica descrizione del curriculum dei magistrati da comparare può inficiare il contenuto di merito della comparazione, perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni, che solo sulla base di una compiuta rappresentazione dei fatti possono essere congruamente compiute. La logica, prima che la lettera dell’art. 26 del Testo Unico, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759; 5 giugno 2019, n. 3817). È del resto principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono essere preceduti da una cognizione manifesta, completa e adeguata degli elementi da valutare.</h:div><h:div>Discende da quanto detto che il carattere sintetico del conclusivo giudizio comparativo si legittima solo in quanto scaturisca da una strumentale valutazione dei profili dei concorrenti che si dimostri: a) completa ed esaustiva, quanto alla evidenziazione dei presupposti giuridico-fattuali oggetto di apprezzamento (il “profilo” dei candidati); b) analitica, specifica ed integrata quanto alle relative modalità operative, come tali idonee a garantire che il carattere complessivo ed unitario del giudizio non rappresenti il frutto di una mera sommatoria degli indicatori (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 71).</h:div><h:div><corsivo/>4. - Alla stregua di quanto esposto, gli appelli riuniti devono essere respinti.</h:div><h:div>Sussistono i motivi prescritti dalla legge, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide: a) riunisce i ricorsi iscritti <corsivo>sub</corsivo> nn. 3350/2019 e 4396/2019 del R.G.; b) li respinge entrambi; c) compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Stefano Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>