<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190415920200430203104078" descrizione="" gruppo="20190415920200430203104078" modifica="5/22/2020 5:09:09 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Roberto Sereni Lucarelli" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="04159"/><fascicolo anno="2020" n="03339"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190415920200430203104078.xml</file><wordfile>20190415920200430203104078.docm</wordfile><ricorso NRG="201904159">201904159\201904159.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2019\201904159\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>22/05/2020 17:09:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Urso</firma><data>11/05/2020 23:02:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Di Matteo,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Rotondano,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Urso,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 04982/2019, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 4159 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Roberto Sereni Lucarelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Michele Leoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Giuffré e Paola Marzocchi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Giuffré in Roma, via dei Gracchi, n. 39; </h:div><h:div>Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro</corsivo>
					<corsivo>tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex</corsivo>
					<corsivo>lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michele Leoni e del Ministero della Giustizia e CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, nonché l’appello incidentale proposto da questi ultimi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani, Giuffré, Marzocchi e l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il dott. Leoni Michele, magistrato in servizio presso il Tribunale di Bologna in qualità di Presidente di sezione, partecipava al concorso per il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Ravenna indetto con avviso pubblicato il 6 aprile 2017. </h:div><h:div>2. Nell’ambito di tale procedura venivano sottoposte al <corsivo>Plenum</corsivo> del CSM due proposte formulate dalla V Commissione, la prima in favore del dott. Sereni Lucarelli Roberto, la seconda in favore di altro magistrato.</h:div><h:div>3. All’esito della valutazione l’incarico veniva conferito dal <corsivo>Plenum</corsivo> al dott. Sereni Lucarelli con delibera del 10 gennaio 2018.</h:div><h:div>4. Il dott. Leoni proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio avverso la delibera e la corrispondente proposta formulata dalla V Commissione, nonché nei confronti degli atti connessi e presupposti.</h:div><h:div>5. Il Tribunale adìto con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza del CSM, del Ministero della Giustizia e del controinteressato dott. Sereni Lucarelli, accoglieva il ricorso annullando la delibera gravata.</h:div><h:div>6. Ha proposto appello avverso la sentenza il dott. Sereni Lucarelli deducendo:</h:div><h:div>I) <corsivo>error in procedendo</corsivo> ed <corsivo>error in iudicando</corsivo>, carenza o insufficienza di motivazione, erronea presupposizione in fatto, incompletezza o difetto di istruttoria, atteso che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse;</h:div><h:div>II) <corsivo>error in iudicando</corsivo>, travisamento dei fatti, erronea presupposizione in fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta, carenza o insufficienza di motivazione, incompletezza o difetto di istruttoria, giacché i giudici di primo grado avrebbero mal ricostruito il percorso professionale dell’appellante e dell’appellato ed erroneamente apprezzato la valutazione espressa dal CSM;</h:div><h:div>III) <corsivo>error in iudicando</corsivo>, straripamento di potere giurisdizionale, ingiustizia e illogicità manifesta, atteso che i giudici di primo grado avrebbero invaso le competenze discrezionali rimesse al CSM in materia di valutazioni per l’attribuzione degli incarichi direttivi.</h:div><h:div>7. Si sono costituiti in giudizio il CSM e il Ministero della Giustizia, che hanno interposto a loro volta appello incidentale con unico motivo con cui hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 160 del 2006, art. 12, comma 10 e 12, nonché del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria (Circolare P-14858 del 28 luglio 2015), artt. 6 – 13, 15 – 23 e, in particolare, artt. 26 e 36; violazione di legge per difetto assoluto di motivazione (art. 3 l. n. 241 del 1990 e successive modifiche).</h:div><h:div>8. S’è costituito in giudizio il dott. Leoni Michele per resistere a entrambi gli appelli, dei quali ha chiesto la reiezione, riproponendo altresì i motivi di ricorso in primo grado rimasti assorbiti.</h:div><h:div>9. Dopo la rituale discussione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.Gli appelli, principale ed incidentale, sono infondati alla stregua delle osservazioni che seguono.</h:div><h:div>2. Col primo motivo l’appellante principale si duole dell’omessa declaratoria d’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione da parte del dott. Leoni della proposta alternativa formulata <corsivo>sub </corsivo>“B” dalla V Commissione del CSM in favore del magistrato P.N.; secondo la prospettazione dell’appellante l’eventuale annullamento della proposta <corsivo>sub</corsivo> “A” non sarebbe sufficiente per l’interesse del dott. Leoni proprio perché resterebbe pur sempre valida la proposta “B”, che in quanto lesiva non gli consentirebbe di ottenere il bene della vita perseguito con l’impugnazione (cioè la nomina a Presidente del Tribunale di Ravenna).</h:div><h:div>Il motivo non merita favorevole considerazione.</h:div><h:div>2.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi la proposta della Commissione del CSM costituisce atto endoprocedimentale che ha la funzione “<corsivo>di fornire una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina, un apporto iniziale di riflessione nel processo di formazione della volontà del Consiglio superiore in sede plenaria, in una materia di particolare importanza; in sostanza, la proposta si atteggia alla stregua di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che però ha l’effetto di costringere il </corsivo>plenum<corsivo> a prendere in esame innanzi tutto, sia pure comparativamente con gli altri, il nominativo proposto </corsivo>(…)” (Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2010, n. 797). Il <corsivo>Plenum </corsivo>non è pertanto vincolato dalla proposta e se ne può discostare (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716). </h:div><h:div>Il dott. Leoni non può ritenersi leso direttamente dalle proposte formulate dalla Commissione, né da quella <corsivo>sub </corsivo>“A”, poi accolta, né da quella <corsivo>sub </corsivo>“B”, e non aveva pertanto l’onere di impugnare quest’ultima, solo la delibera di conferimento dell’incarico avendo attitudine lesiva (del resto la proposta <corsivo>sub </corsivo>“A”, richiamata e fatta propria dal <corsivo>Plenum </corsivo>con la delibera, è stata proprio censurata insieme a quest’ultima).</h:div><h:div>Sul piano processuale d’altra parte il destinatario della proposta dalla Commissione è titolare di una mera aspettativa e non riveste la posizione di controinteressato rispetto all’impugnazione della delibera di nomina intervenuta in favore di altro candidato (Cons. Stato, IV, 28 gennaio 2016, n. 299).</h:div><h:div>3. Possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro intima connessione, il secondo ed il terzo motivo dell’appello principale e l’unico motivo dell’appello incidentale.</h:div><h:div>3.1. Col secondo motivo dell’appello principale il dott. Sereni Lucarelli censura la sentenza per aver erroneamente affermato che egli non vanterebbe nel proprio <corsivo>curriculum </corsivo>lo svolgimento di funzioni semidirettive.</h:div><h:div>A tanto egli oppone di essere stato dal 2012 Presidente del secondo collegio civile del Tribunale di Ravenna e soprattutto magistrato coordinatore della sezione civile, funzione da ritenere equivalente a quella di Presidente di sezione nei tribunali in cui siffatto posto non sia previsto in organico; ha poi aggiunto che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di primo grado, la delibera del CSM non avrebbe affatto trascurato le esperienze del dott. Leoni, il quale peraltro non avrebbe dimostrato la maturazione di alcun risultato concreto in relazione alle funzioni semidirettive prestate.</h:div><h:div>In definitiva la delibera impugnata sarebbe stata sufficientemente motivata e congrua in rapporto alle conclusioni raggiunte.</h:div><h:div>3.2. Col terzo motivo dell’appello principale si sostiene che il T.A.R. avrebbe debordato dai propri poteri decisori invadendo inammissibilmente l’ambito proprio delle competenze discrezionali del CSM, al quale non può ritenersi vietato di esprimere i giudizi che gli competono in modo sintetico.</h:div><h:div>3.3. Con l’unico articolato motivo dell’appello incidentale il CSM e il Ministero della Giustizia formulano doglianze sostanzialmente analoghe a quelle di cui al secondo e terzo motivo dell’appello principale, insistendo sull’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che la proposta sottesa alla delibera impugnata abbia trascurato l’incarico - invece espressamente menzionato - di Presidente della Sezione assise del Tribunale di Bologna vantato dal dott. Leoni.</h:div><h:div>3.4. Ciò posto si osserva quanto segue</h:div><h:div>3.4.1. La proposta <corsivo>sub </corsivo>“A”, formulata dalla V Commissione e accolta dal <corsivo>Plenum </corsivo>del CSM, illustra anzitutto i profili del parametro del “merito” del dott. Sereni Lucarelli, ricostruendone il percorso professionale ed evidenziandone i tratti e i passaggi più significativi: fra essi, in particolare, la circostanza che “<corsivo>con decreto del Presidente del Tribunale di Ravenna dell’1.02.2012 è stato tabellarmente designato quale Presidente del 2° collegio civile. Quindi, con decreto del 4.10.2012, è stato nominato magistrato coordinatore della sezione civile, allargata ai giudici delle sezioni distaccate di Faenza e Lugo; con lo stesso decreto, è stato designato a presiedere tutti i collegi dei reclami, nonché il collegio della Sezione specializzata agraria</corsivo>”. Segue l’analoga disamina dei profili concernenti il parametro delle “attitudini”.</h:div><h:div>Nella sezione dedicata alla valutazione comparativa rispetto agli altri candidati la proposta - quanto alle ragioni della sua prevalenza rispetto al dott. Leoni - così si esprime: “<corsivo>passando alle singole comparazioni, deve notarsi che il dott. Sereni Lucarelli prevale nei confronti del dott. Michele Leoni, dal 15.3.2010 presidente di sezione presso il Tribunale di Bologna. Il dott. Leoni ha sempre svolto nel corso della sua carriera funzioni giudicanti (è stato dal 2.1.1987 al 28.5.1989: giudice presso il Tribunale di Locri; dal 29.5.1989 all’1.6.1999 pretore presso la Pretura Circondariale di Forlì; dal 2.6.1999 al 14.3.2010: giudice presso il Tribunale di Forlì; dal 15.3.2010 è presidente della seconda sezione penale al Tribunale di Bologna e dal 22.11.2012 Presidente titolare della Corte d’assise di Bologna). Nonostante il buon profilo professionale e le esperienze maturate in ambito organizzativo, il dott. Leoni risulta comparativamente recessivo rispetto alle maggiori attitudini possedute dal dott. Sereni Lucarelli che, oltre a ricoprire in maniera continuativa funzioni di responsabilità organizzativa quale Presidente del 2° Collegio civile dall’1.02.2012 e dal 4.10.2012 di Magistrato coordinatore della Sezione civile, ha maturato un’ampia esperienza nel settore dell’informatica giudiziaria (nel 1998 è stato nominato dalla Corte d’appello di Bologna, su indicazione del Presidente del Tribunale di Ravenna, magistrato locale referente per l’informatica; con decreto del 16.01.2012 MAGRIF per il settore civile), dando un impulso decisivo alla sua diffusione per migliorare il controllo dei ruoli e la qualità dell’organizzazione. Eccellenti i risultati conseguiti nella riduzione dell’arretrato e nel contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti grazie a un’efficiente organizzazione dell’ufficio. Prevalente risulta anche il profilo di indicatori generali, stante l’esperienza specifica nel settore della formazione e delle attitudini all’approfondimento scientifico. In definitiva, il profilo professionale del dott. Sereni Lucarelli, tenendo conto degli indicatori generali e specifici per le attitudini e del profilo del merito, risulta prevalente rispetto a quello del dott. Leoni in relazione al posto direttivo di Presidente del Tribunale di Ravenna</corsivo>”.</h:div><h:div>3.4.2. Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la delibera a causa della mancanza d’una valutazione analitica del profilo del dott. Leoni e della carenza motivazionale in ordine all’affermata recessività delle esperienze semidirettive di quest’ultimo in comparazione con il dott. Sereni Lucarelli, privo di analoghe esperienze di livello semidirettivo.</h:div><h:div>Al riguardo occorre rilevare come la Circolare n. P-14858 del 28 luglio 2015 del CSM, recante “<corsivo>Testo unico sulla dirigenza giudiziaria</corsivo>”, nella cornice delineata dall’art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi (fra cui le funzioni direttive di primo grado, in cui rientra quella di «<corsivo>presidente del tribunale ordinario</corsivo>» ai sensi dell’art. 10, comma 10, d.lgs. n. 160 del 2006, cui si riferiscono in particolare le disposizioni dell’art. 12, comma 10 e 12, d.lgs. n. 160 del 2006) individui i due parametri generali delle «<corsivo>attitudini</corsivo>» e del «<corsivo>merito</corsivo>» ai fini della valutazione comparativa dei candidati.</h:div><h:div>In relazione alle attitudini detta Circolare distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori generali, di cui agli artt. 6 ss. (Sezione I, Capo I, Parte II) e gli indicatori cd. “specifici”, previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).</h:div><h:div>Ai fini della valutazione comparativa l’art. 26 stabilisce che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, e precisa come «<corsivo>nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo </corsivo>[sia]<corsivo> attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio</corsivo>» (cfr. art. 26, comma 3), cioè agli indicatori specifici.</h:div><h:div>Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni, fra cui rientra il Tribunale di Ravenna, l’art. 28, comma 1, della citata Circolare stabilisce che «<corsivo>hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’articolo 17</corsivo>» e cioè, da un lato, «<corsivo>le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione</corsivo>» (lett. <corsivo>a</corsivo>), all’altro «<corsivo>le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>» (lett. <corsivo>b</corsivo>).</h:div><h:div>Oltre all’esperienza lavorativa vera e propria, il parametro centrale ai fini della valutazione delle attitudini è rappresentato dalle precedenti esperienze direttive e semidirettive, nonché dalle «<corsivo>esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9</corsivo>», fra cui le deleghe organizzative ricevute, l’attività di magistrato di riferimento per l’informatica, la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti, nonché «<corsivo>l’attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni e i risultati conseguiti</corsivo>».</h:div><h:div>3.4.3. Sulla base di tale substrato normativo la sentenza impugnata, secondo cui la valutazione del CSM non soddisfa i requisiti della necessaria analiticità e adeguatezza motivazionale, in particolare perché non fornisce un’adeguata spiegazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto prevalente un profilo - quello del dott. Sereni Lucarelli - privo d’esperienze semidirettive o direttive in comparazione con un altro - quello del dott. Leoni - che presenta invece un’esperienza semidirettiva (<corsivo>i.e.</corsivo>, “<corsivo>Presidente di Sezione al Tribunale di Bologna… per quasi otto anni</corsivo>”) e altra esperienza (quanto meno) di etero-organizzazione (<corsivo>i.e.</corsivo> “<corsivo>Presidente della Sezione Assise del Tribunale di Bologna</corsivo>”), non merita le critiche che le sono state rivolte.</h:div><h:div>3.4.3.1. Innanzitutto non trova alcun adeguato, oggettivo ed univoco supporto probatorio l’assunto secondo il quale dott. Sereni Lucarelli sarebbe provvisto di un’esperienza semidirettiva equivalente o sovrapponibile a quella vantata dal dott. Leoni.</h:div><h:div>Gli incarichi dell’appellante valorizzati nella delibera sono quelli, rispettivamente, di Presidente del 2° collegio civile del Tribunale di Ravenna dal 1° febbraio 2012, nonché di “<corsivo>Magistrato coordinatore della Sezione civile</corsivo>” dal 4 ottobre 2012; quest’ultimo, che secondo l’appellante principale, sarebbe equivalente a una funzione semidirettiva costituisce invero un incarico conferito con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 36 della Circolare n. 19199 del 2011 (<corsivo>i.e.</corsivo>, incarico di “<corsivo>direzione dell</corsivo>[a] <corsivo>sezion</corsivo>[e] <corsivo>di tribunale</corsivo>) riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 47-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, ord. giud., in relazione cioè ad attività di direzione e organizzazione del lavoro rispetto a sezioni per le quali non sia istituito il posto di relativo presidente. </h:div><h:div>L’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 160 del 2006 stabilisce che «<corsivo>le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale</corsivo>».</h:div><h:div>Il successivo art. 13, al comma 1, prevede che «(…) <corsivo>il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive </corsivo>[è] <corsivo>dispost</corsivo>[o]<corsivo> dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario</corsivo>», e il che avviene «<corsivo>a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli</corsivo>» (art. 12, comma 1).</h:div><h:div>Le funzioni svolte dal dott. Sereni Lucarelli - ivi inclusa quella di magistrato coordinatore della sezione civile - non possono considerarsi incarichi di natura semidirettiva a norma dell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160 del 2006, atteso che da un lato non danno luogo alla copertura d’un posto in organico di presidente di sezione di tribunale, dall’altro non sono stati conferiti dal CSM <corsivo>ex </corsivo>art. 13, comma 1, all’esito di procedure comparative di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 160 del 2006.</h:div><h:div>La stessa funzione di coordinatore della sezione civile, pur dando luogo a un’esperienza valutabile per il conferimento di successivi incarichi direttivi (art. 36, comma 5, Circolare n. 19199 del 2011; art. 17, lett. <corsivo>b)</corsivo>, Circolare n. 14858 del 2015) non si configura come un incarico semidirettivo. </h:div><h:div>Né rileva, a tal fine, la circostanza che il Tribunale di Ravenna fosse all’epoca privo della posizione in organico di Presidente di sezione in relazione all’ufficio coordinato dall’appellante (principale), essendo stato il corrispondente posto istituito solo successivamente, circostanza che non ha alcun rilievo ai fini della qualificazione della funzione all’epoca ricoperta dall’appellante, che rimane estranea al novero degli incarichi semidirettivi veri e propri.</h:div><h:div>Allo stesso modo non possono rilevare, ai fini della comparazione, richiami ad attività svolte dall’appellante nel periodo agosto 2017-gennaio 2018, dal momento che è pacifico fra le parti come dette attività siano posteriori alla scadenza per la presentazione delle candidature per la procedura (e successive al periodo preso in considerazione nel giudizio del CSM, non essendo perciò neppure richiamate dalla proposta).</h:div><h:div>3.4.3.2. Quanto poi ai contenuti della delibera impugnata occorre ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il CSM nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>gode di un apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. La legge assegna al CSM un margine di apprezzamento particolarmente ampio ed il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta ‘non condivisibilità’ della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In ogni caso, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal C.S.M., deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607; V, 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 342; 5 marzo 2018, n. 1345; 18 giugno 2018, n. 3736).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Con specifico riguardo all’adempimento del dovere di motivazione (la cui violazione integra una violazione di legge, </corsivo>ex<corsivo> art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini e, in esse, la prevalenza di un indicatore, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri</corsivo> (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759; 5 giugno 2019, n. 3817).</h:div><h:div>Alla luce di tali principi, ai fini dello scrutinio sull’adeguatezza e coerenza dell’istruttoria e della motivazione, occorre tener conto dello “<corsivo>speciale rilievo</corsivo>” attribuito dalla Circolare n. 14858 del 2015 agli “<corsivo>indicatori specifici</corsivo>” (cfr., in particolare, l’art. 26, comma 3; al riguardo Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 71), e fra di essi soprattutto a quelli previsti dall’art. 17 della Circolare (in tal senso, cfr. l’art. 28, comma 1).</h:div><h:div>3.4.3.3. Le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata in ordine alle riscontrate carenze motivazionali e istruttorie da cui è affetta la delibera impugnata risultano corrette e coerenti.</h:div><h:div>In un contesto nel quale, infatti, gli indicatori specifici assumono un rilievo primario, e fra questi - nell’ambito dei tribunali di piccole dimensione - spiccano anzitutto quelli di cui all’art. 17 della Circolare, le ragioni della affermata prevalenza del dott. Sereni Lucarelli rispetto al dott. Leoni non risultano sufficientemente esplicate, né sorrette da una compiuta e analitica istruttoria.</h:div><h:div>È pacifico infatti come il dott. Leoni abbia svolto attività semidirettive quale Presidente di sezione del Tribunale di Bologna a far data dal 15 marzo 2010; vanta inoltre esperienza di Presidente titolare della Corte d’assise di Bologna del 22 novembre 2012, incarico menzionato nella proposta e che, seppure l’amministrazione contesta potersi qualificare in termini semidirettivi <corsivo>stricto sensu</corsivo>, essendo stato conferito dal Presidente del Tribunale, può assumere rilievo in termini di “<corsivo>collaborazione nella gestione degli uffici</corsivo>” di cui all’art. 17, lett. <corsivo>b)</corsivo>, in relazione all’art. 9, lett. <corsivo>c)</corsivo> della Circolare, fermo il distinto incarico (propriamente) semidirettivo suindicato.</h:div><h:div>La proposta <corsivo>sub</corsivo> “A” formulata dalla V Commissione e accolta dal <corsivo>Plenum</corsivo>, premesso che il dott. Leoni “<corsivo>è stato dal 2.1.1987 al 28.5.1989: giudice presso il Tribunale di Locri; dal 29.5.1989 all’1.6.1999 pretore presso la Pretura Circondariale di Forlì; dal 2.6.1999 al 14.3.2010: giudice presso il Tribunale di Forlì; dal 15.3.2010 è presidente della seconda sezione penale al Tribunale di Bologna e dal 22.11.2012 Presidente titolare della Corte d’assise di Bologna</corsivo>”, si limita ad affermare che il profilo dell’appellato risulterebbe “<corsivo>comparativamente recessivo rispetto alle maggiori attitudini possedute dal dott. Sereni Lucarelli</corsivo>” in quanto quest’ultimo “<corsivo>oltre a ricoprire in maniera continuativa funzioni di responsabilità organizzativa quale Presidente del 2° Collegio civile dall’1.02.2012 e dal 4.10.2012 di Magistrato coordinatore della Sezione civile, ha maturato un’ampia esperienza nel settore dell’informatica giudiziaria (nel 1998 è stato nominato dalla Corte d’appello di Bologna, su indicazione del Presidente del Tribunale di Ravenna, magistrato locale referente per l’informatica; con decreto del 16.01.2012 MAGRIF per il settore civile), dando un impulso decisivo alla sua diffusione per migliorare il controllo dei ruoli e la qualità dell’organizzazione. Eccellenti i risultati conseguiti nella riduzione dell’arretrato e nel contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti grazie a un’efficiente organizzazione dell’ufficio. Prevalente risulta anche il profilo di indicatori generali, stante l’esperienza specifica nel settore della formazione e delle attitudini all’approfondimento scientifico</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonché una simile motivazione non risulta né sufficiente, né esaustiva.</h:div><h:div>Non viene infatti fornita alcuna adeguata spiegazione delle ragioni di ritenuta prevalenza del dott. Sereni Lucarelli a fronte delle esperienze semidirettive vantate dal dott. Leoni - in specie quella, pur richiamata, di Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna - esperienze non presenti invece nel <corsivo>curriculum </corsivo>dell’appellante.</h:div><h:div>Manca inoltre un momento di effettivo apprezzamento analitico del profilo del dott. Leoni, pure in relazione alle altre esperienze di coordinamento (in particolare, quale Presidente della Sezione d’assise del Tribunale di Bologna) che vengono solo menzionate nella proposta, difettando anche un’esaustiva valutazione comparativa fra i profili dei candidati che tenga in specifica considerazione tale centrale elemento delle esperienze semidirettive e di gestione.</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi che la proposta non menziona neanche l’attività di coordinamento della sezione Gip/Gup del Tribunale di Forlì svolta del dott. Leoni (cfr. l’autorelazione, nonché il parere del Consiglio giudiziario di Bologna del 23 ottobre 2017, in cui detta attività è richiamata in relazione al periodo ottobre 1999-settembre 2009, precisandosi come “<corsivo>a decorrere dal 3.3.2003, </corsivo>[la sezione sia]<corsivo> stata composta da tre magistrati togati ivi addetti in via esclusiva</corsivo>”); né contiene le ragioni per le quali siffatta esperienza risulterebbe priva di rilievo e cioè che nessun corrispondente risultato sarebbe stato dimostrato dal candidato (ma il dott. Leoni richiama il suddetto parere del Consiglio giudiziario di Bologna, in cui si dà conto che, come “<corsivo>coordinatore della sezione GIP del Tribunale di Forlì… </corsivo>[ha dato] <corsivo>sempre e costantemente prova di ottime capacità organizzative conseguendo encomiabili risultati in termini quantitativi e qualitativi</corsivo>”). </h:div><h:div>A sostegno delle proprie conclusioni la proposta della V Commissione richiama la responsabilità organizzativa e di coordinamento assunta dal dott. Sereni Lucarelli, così come l’esperienza e gli incarichi svolti nel settore informatico; tuttavia, a fronte della contestuale menzione delle funzioni semidirettive e di coordinamento esercitate dal dott. Leoni (considerato anche l’omesso richiamo dell’attività di coordinamento della suddetta sezione Gip/Gup), la predetta proposta non giustifica adeguatamente, anche sul piano istruttorio, il giudizio comparativo espresso, mancando da un lato una valutazione analitica e completa del profilo del dott. Leoni, dall’altro una specifica e razionale spiegazione delle ragioni di affermata prevalenza del dott. Sereni Lucarelli; né si rinviene alcuna motivazione sulla dedotta (dalle parti appellanti) mancata produzione di risultati delle esperienze  del dott. Leoni. </h:div><h:div>Le riscontrate carenze non risultano colmate con i brevi riferimenti ai risultati conseguiti dall’appellante nella riduzione dell’arretrato e nei tempi di trattazione dei procedimenti, nonché in ordine agli indicatori generali, su cui manca peraltro uno speculare analitico scrutinio del profilo del dott. Leoni: ai fini della valutazione di prevalenza occorre infatti una compiuta motivazione e istruttoria che in termini comparativi dia puntualmente conto delle ragioni di ritenuta preferibilità dell’un profilo sull’altro nel quadro degli indicatori previsti dalla Circolare nei termini e con le priorità suindicate.</h:div><h:div>Di qui l’inadeguatezza motivazionale della proposta in relazione agli indicatori attitudinali, con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 17, lett. <corsivo>b)</corsivo> della Circolare, pur primari nel quadro delineato dagli artt. 26 e 28.</h:div><h:div>Come già rilevato in precedenza, ciò determina l’illegittimità della delibera impugnata, le cui valutazioni devono necessariamente fondarsi su un’istruttoria completa e su motivazioni esaustive, considerando in particolare la preminenza degli indicatori specifici (Cons. Stato, n. 71 del 2020, cit.) - sui quali anzitutto l’istruttoria e la motivazione devono risultare adeguate - e la necessità di manifestare anche le puntuali e circostanziate ragioni di prevalenza del magistrato che non possa vantare gli incarichi, di livello superiore (in specie, di natura semidirettiva) posseduti dal collega pretermessogli (cfr. Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 271).</h:div><h:div>3.4.4. Parimenti non fondate si rivelano le doglianze con cui è stato lamentato un preteso straripamento della sentenza nelle competenze riservate al CSM, ben potendo tale organo motivare in modo sintetici le valutazioni espresse ai fini del conferimento degli incarichi.</h:div><h:div>Al riguardo deve rilevarsi che i vizi della delibera impugnata, riscontrati dal Tribunale, nulla hanno a che vedere con l’apprezzamento del merito dei profili dei candidati.</h:div><h:div>In proposito, come correttamente rilevato dalla sentenza, la valutazione comparativa dei magistrati non può prescindere dallo scrutinio analitico sugli indicatori generali e specifici in relazione alle loro attitudini (art. 26, comma 1, Circolare), scrutinio solo a seguito del quale può pervenirsi a un giudizio complessivo e unitario “<corsivo>frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori</corsivo>” (comma 2); la rilevanza e la necessaria considerazione dei singoli indicatori risulta al riguardo anche dal ruolo puntuale - e, per alcuni versi, differenziato - loro assegnato ai fini della valutazione (cfr. art. 26, comma 3 e 4; art. 28).</h:div><h:div>A tanto consegue che il giudizio del CSM può essere certamente sintetico, ma solo a seguito e in conseguenza del compimento delle previe valutazioni analitiche richieste dalla Circolare (cfr. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020, n. 976; 9 gennaio 2020, n. 192).</h:div><h:div>Anche in questa prospettiva le doglianze formulate con i gravami in trattazione risultano infondate, atteso che le suindicate carenze istruttorie e di motivazione - anzitutto proprio con riguardo all’analisi degli indicatori attitudinali - non possono essere colmate ricorrendo al diverso principio di sinteticità del giudizio, giudizio che al contrario deve seguire lo scrutinio di carattere analitico ed essergli conseguente in termini logici e razionali); né siffatta conclusione comporta alcuna invadenza o straripamento nella sfera di competenza riservata al CSM, atteso che si pongono a fondamento dell’annullamento della delibera soli profili d’inadeguatezza istruttoria e motivazionale, non già apprezzamenti sul merito delle valutazioni, che rimane di esclusiva pertinenza del CSM.</h:div><h:div>3.4.5. È inammissibile per difetto d’interesse la censura con cui il CSM si duole della dichiarata tardività, anziché irrilevanza, della documentazione prodotta il 22 marzo 2019 in replica alla memoria prodotta dal dott. Leoni.</h:div><h:div>3.4.6. Va infatti considerato che, essendo stato dichiarato inammissibile - con capo della sentenza non impugnato con appello incidentale - il motivo di censura relativo all’esiguità dei tempi di scrutinio dei profili dei candidati, cui la detta documentazione accedeva, risulta indifferente per l’appellante la valutazione di questa in termini di tardività od irrilevanza, tanto più che lo stesso CSM neppure invoca nella presente sede l’esame della suddetta documentazione.</h:div><h:div>4. In conclusione vanno respinti sia l’appello principale sia l’appello incidentale, con conseguente improcedibilità per difetto d’interesse dei motivi di ricorso riproposti dal dott. Leoni e assorbimento di ogni questione al riguardo.</h:div><h:div>La particolarità e complessità delle questioni trattate, oltreché la natura degli interessi coinvolti, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e l’appello incidentale;</h:div><h:div>Compensa integralmente le spese fra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaella Francavilla</h:div><h:div>Alberto Urso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>