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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190403620190620231252992" descrizione="diniego rinnovo permesso sogg. 10 bis" gruppo="20190403620190620231252992" modifica="6/25/2019 5:28:44 PM" stato="4" tipo="31" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="04036"/>
            <fascicolo anno="2019" n="04413"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2019\201904036\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>25/06/2019 17:28:44</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>stefania santoleri</firma>
            <data>20/06/2019 23:52:57</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02345/2018, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Said Mohamed Abdelaty Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Edmondo Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Edmondo Tomaselli e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>1. – Con la sentenza in forma semplificata n. 2345/2018 il TAR per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto della Questura di Milano che ha dichiarato improcedibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 29 agosto 2017.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento impugnato si fonda sull’asserito “disinteresse” alla definizione dell’iter procedimentale conseguente alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, desunto dalla mancata presentazione per quattro volte alle convocazioni trasmesse dalla Questura nel periodo 26 settembre 2017 – 4 dicembre 2017.</h:div>
         <h:div>Con la sentenza in epigrafe il TAR ha ritenuto infondate le doglianze di violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 e di violazione dell’art. 3 della L. 241/90.</h:div>
         <h:div>2. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.</h:div>
         <h:div>L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div>
         <h:div>3. - Alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2019 – dopo averne dato avviso alle parti – l’appello è stato trattenuto in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.</h:div>
         <h:div>4. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto.</h:div>
         <h:div>Con l’unico articolato motivo di appello l’appellante lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.</h:div>
         <h:div>Come anche rappresentato in primo grado, il ricorrente nel periodo nel quale la Questura ha disposto le convocazioni si trovava in Egitto per contrarre matrimonio: non si è recato alle convocazioni, infatti, non perché non aveva più interesse al rinnovo del titolo di soggiorno, bensì perché si trovava fuori del territorio nazionale.</h:div>
         <h:div>A sostegno di quanto sostenuto ha depositato in giudizio le prenotazione dei biglietti aerei (da cui si evince che la partenza era prevista per il giorno 1° settembre ed il rientro in Italia per il 1° dicembre 2017); ha depositato anche l’atto di matrimonio contratto in Egitto in quel periodo, oltre al modello Unico 2018 a dimostrazione della titolarità di un reddito denunciato ai fini fiscali.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che, oltre a dedurre la violazione dell’obbligo di trasmissione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, norma sicuramente applicabile al caso di specie come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. Terza 13 settembre 2018 n. 5381), l’appellante ha fornito anche la prova dell’incidenza di tale violazione procedimentale sull’esito del procedimento, in quanto ha dimostrato che la tesi della Questura, secondo cui egli avesse volontariamente dimostrato disinteresse per il rinnovo del titolo di soggiorno, fosse in realtà destituita di fondamento.</h:div>
         <h:div>La mancata presentazione alle quattro convocazioni, infatti, era riconducibile alla sua assenza dal territorio nazionale per recarsi nel paese di origine al fine di contrarre matrimonio: sussistevano, quindi, i presupposti per giustificare un’ulteriore convocazione in data successiva al suo rientro in Italia al fine di perfezionare il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno.</h:div>
         <h:div>Non risulta quindi invocabile, nel caso di specie, la disposizione recata dall’art. 21 octies della L. 241/90, in quanto l’appellante ha fornito la dimostrazione che il preavviso di diniego – ove inviato – avrebbe potuto consentirgli di sovvertire l’esito del procedimento.</h:div>
         <h:div>5. - In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento del provvedimento con esso impugnato.</h:div>
         <h:div>6. - Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento del provvedimento con esso impugnato.</h:div>
         <h:div>Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="20/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
